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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA RI CA TE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3224 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ZITIELLO Parte_1
CELESTE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PULCRANO DANIELE CP_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 10.06.2000, dal quale sono nate due figlie: (23.07.2001) e 06.06.2007). Per_1 Per_2 2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 04.02.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
A) Le figlie e entrambe maggiorenni, continueranno ad essere Persona_3 Persona_4 prevalentemente collocate presso la sig.ra in San Nicola La Strada (CE) alla Via CP_1
Guglielmo Marconi n. 98, Scala A Int. 8;
B) Entrambe le figlie concorderanno con il padre i giorni feriali - visti gli impegni lavorativi della primogenita e gli impegni scolastici di - i fine settimana e le vacanze estive e/o Per_1 Per_2 natalizie nonché le pasquali da trascorrere insieme;
B) Confermare la misura del contributo di mantenimento paterno nei confronti delle figlie dell'importo di € 400,00 da versare entro il 20 di ogni mese in favore della madre;
CP_1
C) Confermare il rimborso delle spese straordinarie che continueranno ad essere ripartite tra il e la nella misura del 50%, purché siano preventivamente concordate e Pt_1 CP_1 documentate;
D) Il e la continueranno a percepire ciascuno nella misura del 50% gli Pt_1 CP_1 assegni unici.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
3
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.06.2000 a CURTI (CE) da nato Parte_1
l'11.11.1970 in CASAPULLA (CE) e nata il [...] in [...] CP_1
RI CA TE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CURTI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte
II, serie A, anno 2000);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA RI CA TE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3224 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ZITIELLO Parte_1
CELESTE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PULCRANO DANIELE CP_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 10.06.2000, dal quale sono nate due figlie: (23.07.2001) e 06.06.2007). Per_1 Per_2 2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 04.02.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
A) Le figlie e entrambe maggiorenni, continueranno ad essere Persona_3 Persona_4 prevalentemente collocate presso la sig.ra in San Nicola La Strada (CE) alla Via CP_1
Guglielmo Marconi n. 98, Scala A Int. 8;
B) Entrambe le figlie concorderanno con il padre i giorni feriali - visti gli impegni lavorativi della primogenita e gli impegni scolastici di - i fine settimana e le vacanze estive e/o Per_1 Per_2 natalizie nonché le pasquali da trascorrere insieme;
B) Confermare la misura del contributo di mantenimento paterno nei confronti delle figlie dell'importo di € 400,00 da versare entro il 20 di ogni mese in favore della madre;
CP_1
C) Confermare il rimborso delle spese straordinarie che continueranno ad essere ripartite tra il e la nella misura del 50%, purché siano preventivamente concordate e Pt_1 CP_1 documentate;
D) Il e la continueranno a percepire ciascuno nella misura del 50% gli Pt_1 CP_1 assegni unici.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
3
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.06.2000 a CURTI (CE) da nato Parte_1
l'11.11.1970 in CASAPULLA (CE) e nata il [...] in [...] CP_1
RI CA TE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CURTI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte
II, serie A, anno 2000);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese