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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6467/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ENZO GASPARE LAMURAGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.05.2025 la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D.Lgs. n. 230/21 con decorrenza dal 01/04/2025 oltre ratei a maturarsi sino al soddisfo o, comunque, per il periodo eventualmente diverso che sarà accertato in corso di causa;
per l'effetto, condannare l Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - corrente
[...] in Roma alla via Ciro Il Grande nr.21, al pagamento in favore di parte ricorrente della prestazione di cui al punto che precede oltre ratei a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, a seguito del ripristino dei pagamenti, erogati senza soluzione di continuità sino al mese di ottobre 2025.
All'odierna udienza in trattazione scritta la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha liquidato, nelle CP_1 more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso (cfr. estratto cassetto previdenziale in atti).
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto della ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 05.05.2025;
2) liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €
900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6467/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ENZO GASPARE LAMURAGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.05.2025 la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D.Lgs. n. 230/21 con decorrenza dal 01/04/2025 oltre ratei a maturarsi sino al soddisfo o, comunque, per il periodo eventualmente diverso che sarà accertato in corso di causa;
per l'effetto, condannare l Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - corrente
[...] in Roma alla via Ciro Il Grande nr.21, al pagamento in favore di parte ricorrente della prestazione di cui al punto che precede oltre ratei a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, a seguito del ripristino dei pagamenti, erogati senza soluzione di continuità sino al mese di ottobre 2025.
All'odierna udienza in trattazione scritta la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha liquidato, nelle CP_1 more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso (cfr. estratto cassetto previdenziale in atti).
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto della ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 05.05.2025;
2) liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €
900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli