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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3979 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia –Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3979 /2023 promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MANCINI ANGELO (C. F. C.F._2
e dall'Avv. MOROSINI MAURIZIO (C.F.: ), C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Riccardo Grazioli
Lante n. 7 (PEC: ) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: Separazione personale consensuale. pagina 1 di 3 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell' 8.7.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 20.10.2023 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 21 giugno 1992 in BU (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1992 atto N. 3 parte 2 serie A
Ufficio 1);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza dell'8.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi conciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Considerato che dall'unione sono nati i figli (Tivoli, 06/07/1993) e Persona_1 Persona_2
(Tivoli, 18/07/2001), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni, precisate in sede di note di trattazione scritta:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) il marito, entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla moglie per il mantenimento della stessa la somma di € 300,00. La somma sarà rivalutata ogni anno secondo la variazione annuale
ISTAT;
3) la casa coniugale, di proprietà della moglie, resterà alla stessa;
il marito se ne è già allontanato portando con se ogni suo effetto personale. Non vi sono immobili o altro beni di qualsivoglia natura da dividere tra i coniugi;
4) i coniugi stabiliscono concordemente riguardo agli autoveicoli acquistati in regime di comunione dei beni ovvero l'autovettura VW Golf targata CR262WL intestata al marito sarà assegnata e attribuita unicamente allo stesso;
mentre l'autovettura Fiat Panda targata ED217YE intestata alla moglie sarà assegnata ed attribuita unicamente alla stessa. All'esito della formale pagina 2 di 3 assegnazione, i costi e le spese afferenti l'assicurazione RCA ed il bollo auto saranno a carico, rispettivamente, di ciascuno di essi.
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
coniugati in data 21 giugno 1992 in BU (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1992 atto N. 3 parte 2 serie A Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a
4), da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 20 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia –Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3979 /2023 promossa congiuntamente da:
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MANCINI ANGELO (C. F. C.F._2
e dall'Avv. MOROSINI MAURIZIO (C.F.: ), C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Riccardo Grazioli
Lante n. 7 (PEC: ) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: Separazione personale consensuale. pagina 1 di 3 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell' 8.7.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 20.10.2023 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 21 giugno 1992 in BU (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1992 atto N. 3 parte 2 serie A
Ufficio 1);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza dell'8.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi conciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Considerato che dall'unione sono nati i figli (Tivoli, 06/07/1993) e Persona_1 Persona_2
(Tivoli, 18/07/2001), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni, precisate in sede di note di trattazione scritta:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) il marito, entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla moglie per il mantenimento della stessa la somma di € 300,00. La somma sarà rivalutata ogni anno secondo la variazione annuale
ISTAT;
3) la casa coniugale, di proprietà della moglie, resterà alla stessa;
il marito se ne è già allontanato portando con se ogni suo effetto personale. Non vi sono immobili o altro beni di qualsivoglia natura da dividere tra i coniugi;
4) i coniugi stabiliscono concordemente riguardo agli autoveicoli acquistati in regime di comunione dei beni ovvero l'autovettura VW Golf targata CR262WL intestata al marito sarà assegnata e attribuita unicamente allo stesso;
mentre l'autovettura Fiat Panda targata ED217YE intestata alla moglie sarà assegnata ed attribuita unicamente alla stessa. All'esito della formale pagina 2 di 3 assegnazione, i costi e le spese afferenti l'assicurazione RCA ed il bollo auto saranno a carico, rispettivamente, di ciascuno di essi.
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
coniugati in data 21 giugno 1992 in BU (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1992 atto N. 3 parte 2 serie A Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da 1) a
4), da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 20 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 3 di 3