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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vincenzo SELMI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 983 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rappresentati e difesi, anche
[...] Parte_5 Parte_6 disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Pignataro, dall'avv. Massimiliano Panci e dall'avv. Anna De Caro e domiciliati presso lo studio dell'avv. Giulio Pignataro in Roma Piazza Regina Margherita n. 27 Appellanti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti, nonché, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Pignataro e dall'avv. Alessandro Capanni e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via dei Condotti n. 91 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3341/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/03/2023 e notificata in data 04/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , premesso di avere tutti, in Parte_5 Parte_6 Parte_7 quanto lavoratori dipendenti di rientranti nella procedura di Controparte_1 licenziamento collettivo avviata dalla predetta società, aderito alla procedura di incentivo all'esodo di cui all'Accordo Sindacale del 18/07/2019, e dedotto di aver ricevuto un immotivato ed illegittimo diniego dell'erogazione dell'incentivo all'esodo, hanno agito in giudizio contro rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligazione di
come sancita dal Verbale di Accordo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 Controparte_1 del 18.07.2019, di erogare a ciascuno degli odierni ricorrenti l'incentivo all'esodo nella misura prevista in detto Verbale di Accordo;
b) accertare e dichiarare la violazione e l'inadempimento della all'obbligazione sancita dal Verbale di Controparte_1
Accordo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 del 18.07.2019 di erogare, a ciascuno degli odierni ricorrenti, l'incentivo all'esodo nella misura prevista in detto Verbale di Accordo;
c) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, in adempimento all'obbligazione sancita dal Verbale di Accordo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 del 18.07.2019, a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi come indicati al punto 67 della parte “In Diritto” del presente atto e, quindi: 1) quanto a , € 35.042,09 a titolo di incentivo all'esodo ed € 35.042,09 a titolo Parte_2 di indennità sostitutiva del preavviso, per una somma totale complessiva pari ad € 70.084,18, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) quanto a , Parte_3
€ 68.643,68 a titolo di incentivo all'esodo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) quanto a , € 60.442,08 a titolo di incentivo all'esodo, oltre Parte_4 interessi e rivalutazione come per legge;
4) quanto a , € 45.442,10 Parte_7
a titolo di incentivo all'esodo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) quanto a , € 73.372,32 a titolo di incentivo all'esodo, oltre interessi e Parte_5 rivalutazione come per legge;
6) quanto a , € 65.315,55 a titolo di Parte_6 incentivo all'esodo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
7) quanto a
[...]
, € 40.425,20 a titolo di incentivo all'esodo ed € 40.425,18 a titolo di Parte_1 indennità sostitutiva del preavviso, per una somma totale complessiva pari ad € 80.850,38, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
ovvero, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via subordinata rispetto alla domanda spiegata sub punto c) che precede, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni ex artt. 1218 e ss cod. civ., i seguenti importi: 1) quanto a , € 70.084,18, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) quanto a , € 68.643,68, Parte_3 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) quanto a , € Parte_4
60.442,08, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) quanto a Parte_7
€ 45.442,10, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) quanto a
[...]
, € 73.372,32, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) quanto Parte_5
a , € 65.315,55, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
7) Parte_6 quanto a , € 80.850,38, oltre interessi e rivalutazione come per Parte_1 legge;
ovvero, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) in ogni caso, con condanna della convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali, da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
2 1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda proposta dagli originari ricorrenti alla stregua delle seguenti considerazioni: a) l'accesso all'incentivo all'esodo oggetto di causa non costituiva un diritto assoluto incondizionato per i lavoratori che non si fossero opposti al licenziamento, risultando invece necessaria, alla luce delle previsioni dell'Accordo quadro del 18/07/2019 che disciplinava la procedura di licenziamento, la compatibilità del licenziamento stesso “con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società”, potendo la Società negare l'accesso alla procedura sulla base di ragioni organizzative e produttive e/o di ragioni economico-finanziarie; b) posto che tutti i ricorrenti erano in forza presso la convenuta alla data del 01/03/2019, che tutti avevano manifestato l'intenzione di aderire alla procedura e che per tutti ha dedotto di non avere potuto accogliere le Controparte_1 domande a causa della mutata condizione economico finanziaria della società nel 2021, rispetto a quella del 2019, dovuta alle inflessioni di mercato determinate dalla eccezionale situazione pandemica, e dalla conseguente straordinarietà della riduzione di mobilità, le esigenze come prospettate dalla società convenuta risultano documentate, atteso che: - la perdita registrata dalla convenuta alla data del 31/12/2020 era stata tale da ridurre il patrimonio netto della Società convenuta di oltre il 54%; - l'incremento di € 2.350.000 del Fondo “Ristrutturazione” di cui al bilancio 2020 era stato effettuato prudenzialmente dalla convenuta, a seguito della obiettiva difficile situazione economico-finanziaria aziendale determinata dalla pandemia da Covid-19, per fare fronte ad una eventuale futura ulteriore ristrutturazione, con conseguente decisione, in questa sede insindacabile, di non utilizzare tale fondo per fare fronte ai costi della riorganizzazione in essere dal 2019; - i lavoratori e avevano fatto richiesta di aderire alla Per_1 Per_2 procedura di esodo incentivato alla fine del 2019 e nei primi mesi dell'anno 2020, quando gli effetti della pandemia non si erano ancora verificati o non si erano ancora manifestati in maniera significativa sui conti della convenuta;
- le uscite complessive dalla società sono state n. 52, delle quali 50 entro la data del 31/10/2020 e soltanto 2 (signori e nel gennaio 2021, questi ultimi per l'importo Pt_8 Pt_9 complessivo di € 161.349,00; c) per i ricorrenti e la società convenuta ha dedotto e dimostrato Pt_2 Parte_4 la sussistenza anche di esigenze tecnico-organizzative ostative all'accoglimento della loro domanda;
d) quanto allo stralcio del “Rapporto di Sostenibilità 2021” del 28/03/2022, prodotto dalla difesa dei ricorrenti, tale documento non prova in alcun modo che la convenuta ha proseguito il percorso di incentivi all'esodo dopo gennaio 2021, non essendo all'uopo sufficiente la generica frase indicata a pag. 95 di detto Rapporto, secondo la quale “Prosegue l'attività di riorganizzazione post-fusione inquadrabile nei vigenti accordi sindacali”, considerato peraltro che la “riorganizzazione” non equivale a “uscite incentivate”. 2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, lamentando l'errata qualificazione del contenuto degli accordi Parte_6
3 sindacali con riguardo alla riconosciuta possibilità per la società datrice di lavoro di negare l'accesso all'incentivo sulla base di ragioni organizzative e produttive e/o di ragioni economico-finanziarie, e l'errata affermazione della sussistenza di documentate ragioni aziendali di diniego delle istanze dei lavoratori, anche con riguardo alla sussistenza di ragioni tecnico-organizzative attinenti i lavoratori e Parte_4 Pt_2
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che l'appello è stato proposto da tutti gli originari ricorrenti, fatta eccezione per la posizione di , che, Parte_7 pertanto, non formerà oggetto di disamina nella presente fase non essendo stata devoluta al giudizio della Corte.
3.1. Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). D'altro canto, la mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
4 3.2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame gli appellanti criticano la decisione del giudice di prime cure per aver qualificato erroneamente il contenuto degli accordi sindacali del 2019, sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice di prime cure ha attribuito alle
“esigenze tecnico-organizzative e produttive” ed “ai vincoli economico-finanziari” un significato che contrasta con il tenore letterale delle clausole contrattuali contenute negli accordi sindacali del 2019: difatti, alla luce della formulazione letterale delle clausole, tanto l'Accordo Quadro del 13/06/2019 quanto l'Accordo ex artt. 4 e 24 l. n. 223/1991 del 18/07/2019 prevedono testualmente ed espressamente che le esigenze tecnico-organizzative e produttive ed i vincoli economico-finanziari rappresentino, unitamente alla non opposizione al licenziamento, il criterio di scelta sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5, comma 1, Legge 223/1991, con la conseguenza che gli accordi non attribuiscono alla società una facoltà di diniego ex post alla richiesta di erogazione dell'incentivo all'esodo ma si limitano, in realtà, a sostituire i criteri legali di scelta ex art. 5 l. n. 223/1991 dei lavoratori interessati alla procedura di licenziamento collettivo con un criterio convenzionale;
ii) le esigenze ed i vincoli in questione costituivano il criterio convenzionale con il quale delimitare, ex ante, nell'ambito della collocazione aziendale e dei profili professionali indicati nella lettera di avvio della procedura di licenziamento del 16/07/2019, il perimetro delle n. 100 risorse che erano interessate dalla procedura di licenziamento collettivo: pertanto, fino al raggiungimento di un numero massimo di 100 unità, qualora una risorsa (già in forze alla data del 01/03/2019, come tutti C gli appellanti) fosse rientrata nel perimetro degli esuberi dichiarati da , così come vi rientravano effettivamente tutti gli appellanti, nessun “gradimento” in termini di
“esigenze tecnico-organizzative e produttive” e “rispetto dei vincoli economici e C finanziari della Società” poteva essere opposto dalla a fronte della richiesta di adesione;
iii) la sentenza di primo grado va censurata nella parte in cui ha ritenuto che le esigenze tecnico-organizzative e produttive ed il rispetto dei vincoli C economico-finanziari attribuissero ad una facoltà di diniego esercitabile ex post al momento della richiesta di incentivo all'esodo: diversamente, tali esigenze e tali vincoli costituivano i criteri di scelta convenzionali sostituitivi di quelli legali ex art. 5 l. n. 223/1991 alla stregua dei quali predisporre, ex ante e nell'ambito della collocazione aziendale e dei profili professionali indicati nella lettera di avvio della procedura del 16/07/2019, documento peraltro non prodotto ex adverso in giudizio così come le comunicazioni ex art. 4, comma 9, L. 223/1991, la griglia/graduatoria del personale eccedentario che era interessato dalla procedura di licenziamento collettivo e che, conseguentemente, vantava un diritto all'erogazione dell'incentivo all'esodo condizionato unicamente dalla manifestazione della volontà di non opporsi al licenziamento;
iv) non avendo IP mai contestato che gli odierni appellanti rientrassero tutti nella graduatoria del personale eccedentario interessato dalla procedura di licenziamento collettivo predisposta in applicazione del criterio convenzionale di scelta, ed essendo pacifico e comunque documentalmente provato che ciascuno degli odierni appellanti aveva manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento, ciascuno di essi, una volta manifestata la volontà di non opporsi al licenziamento, aveva maturato il diritto ad
5 ottenere l'erogazione dell'incentivo all'esodo, senza facoltà della società di opporre alcun diniego.
4.1. Appare opportuno riportare, per comodità di lettura, il contenuto degli Accordi richiamati dal gravame.
4.2. Come evidenziato anche dal primo giudice, in data 13/06/2019 Controparte_1
e le , , nazionali e territoriali,
[...] Parte_10 CP_3 CP_4 unitamente alle R.S.U. della società, hanno sottoscritto una Ipotesi di Accordo Quadro in cui, premesse “le problematiche di dimensionamento organizzativo conseguenti all'operazione di fusione per incorporazione di Controparte_5
e di incorporazione (a seguito di scissione totale) del ramo di azienda commerciale di in ”, le Parti hanno concordato quanto segue: “…
2. CP_6 Controparte_7
Le Organizzazioni Sindacali prendono atto che l'Azienda, su richiesta delle stesse OOSS, ha già attuato tutte le possibili azioni di insourcing le quali, sempre nel rispetto delle professionalità acquisite, hanno consentito l'internalizzazione di alcuni processi contabili e gestionali con un recupero fino ad un massimo di n. 32 unità; in ragione di ciò le risorse in eccedenza, sia nella struttura territoriale che negli organici di sede, risultano essere, con riferimento all'organico in forza alla data del 01.03.2019, di complessive n. 164 unità. 3 Al fine di evitare il ricorso a strumenti traumatici, le Parti concordano che: a) verrà utilizzato l'Istituto del Contratto di Solidarietà di tipo
“Difensivo”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.21 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.148. A tal fine le Parti si impegnano a sottoscrivere entro la data del 10.07.2019 un Contratto di Solidarietà di tipo “Difensivo … di durata di 24 mesi, a decorrere dal 01.08.2019 e fino al 31.07.2021 con intervento del trattamento di integrazione salariale nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge… b) Le parti allo scopo di ridurre il numero delle risorse in eccedenza alla data di decorrenza del Contratto di Solidarietà, convengono sin d'ora di esperire con esito positivo in sede sindacale, entro 10 giorni dall'avvio, una Procedura di Licenziamento Collettivo ai sensi degli artt. 24 e 4 legge 223/1991, a carattere incentivato, con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari della Società, per un numero massimo di 100 unità strutturalmente esuberanti, con riferimento all'organico in forza alla data del 01.03.2019 … La Procedura di Licenziamento Collettivo sarà operativa a partire dal 25.06.2019 per concludersi il 31.07.2021. Le risorse che, a seguito della manifestazione della non opposizione alla Procedura di Licenziamento Collettivo di cui al presente paragrafo, risolveranno il proprio rapporto di lavoro entro la data del 10.07.2019 andranno a riduzione del numero totale delle risorse in eccedenza pari a complessive 164 unità… 4 Ai fini dell'applicazione della procedura di licenziamento collettivo di cui al precedente punto 3b) le Parti convengono: a. di adottare per la scelta dei lavoratori in sostituzione dei criteri previsti dall'art. 5 della legge 223/1991 il seguente criterio: compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società, i lavoratori che manifestino la non opposizione al licenziamento: b. l'impegno da parte della Società a corrispondere a ciascun lavoratore che risolva il rapporto di lavoro, previa accettazione del licenziamento e rinuncia all'impugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro e a qualsivoglia rivendicazione, nell'ambito di una generale transazione novativa ex artt. 1975, 1976 c.c., a mezzo di sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede
6 sindacale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., un importo lordo, a titolo di incentivazione all'esodo, nelle modalità indicate nel prospetto Allegato 1) al presente accordo, che ne costituisce parte integrante. Fino a un massimo del 5% dell'importo di cui sopra sarà imputato a titolo di transazione generale novativa di qualunque pretesa connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione. Il suddetto importo sarà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso. Ai fini di una corretta applicazione del procedimento di scelta dei lavoratori la valutazione comparativa potrà essere effettuata sull'intero organico aziendale …”.
4.2.1. Con successivo verbale di Accordo ex artt. 24 e 4 legge n. 223/1991 del 18/07/2019, le Parti hanno concordato quanto segue: “Premesso che:
1. In data 16 luglio 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 24 e 4 Legge 223/91 per un numero complessivo di n.100 lavoratori non dirigenti, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali … Le Parti concordano quanto segue: a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo. b) La Società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro fino ad un numero massimo di n.100 lavoratori non dirigenti, nell'ambito della collocazione aziendale e dei profili professionali indicati nella citata lettera di avvio della procedura del 16 luglio 2019. c) Le Parti concordano che, nell'individuare il personale coinvolto nella presente procedura, sarà osservato il seguente criterio di scelta sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5 comma 1 Legge 223/1991: compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società, i lavoratori che manifestino la non opposizione al licenziamento. d) La risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà in un arco di tempo, funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, entro il termine del 31 luglio 2021. Conseguentemente, il termine di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991 viene concordemente modificato e prorogato, ai sensi del disposto dell'art. 8, comma 4, legge n. 236/1993. e) Ai lavoratori interessati dalla presente procedura che risolveranno il rapporto di lavoro, previa accettazione del licenziamento e rinuncia all'impugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro e a qualsivoglia rivendicazione nell'ambito di una generale transazione novativa ex artt. 1975, 1976 c.c. a mezzo di sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., saranno corrisposti importi lordi, a titolo di incentivazione all'esodo e di transazione generale novativa, come da separata intesa … Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo la procedura di riduzione di personale prevista dagli artt. 4 e 24 della legge 223/1991”.
4.2.2. Con ulteriore verbale di Accordo ex artt. 24 e 4 legge n. 223/1991 del 18/07/2019, le Parti hanno concordato quanto segue: “Premesso che 1. In data 16 luglio 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 24 e 4 Legge 223/91 per un numero complessivo di n.100 lavoratori non dirigenti, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali.
2. In data odierna le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo nel quale si sono date atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo la procedura di riduzione di personale prevista dagli artt. 4 e 24 della legge 223/1991. Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue: a) Le premesse costituiscono parte
7 integrante del presente verbale di accordo. b) Ai lavoratori interessati alla procedura di cui al punto 2 delle premesse che risolveranno il rapporto di lavoro, previa accettazione del licenziamento e rinuncia all'impugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro e a qualsivoglia rivendicazione nell'ambito di una generale transazione novativa ex artt. 1975, 1976 cc, a mezzo di sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c. saranno corrisposti gli importi lordi, a titolo di incentivazione all'esodo nelle modalità indicate nel prospetto Allegato 1) al presente accordo, che ne costituisce parte integrante. Fino a un massimo del 5% dell'importo di cui sopra sarà imputato a titolo di transazione generale novativa di qualunque pretesa connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione. Il suddetto importo sarà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso”.
4.3. Va, in primo luogo evidenziato che, invero, il giudice di prime cure, proprio sulla base del dato testuale evincibile dai riportati verbali, ha individuato il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, sostitutivo dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 223/1991, in quello indicato sia nell'Accordo quadro del 13/06/2019 che nell'Accordo del 18/07/2019 ossia il seguente: “compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari della Società, i lavoratori che manifestino la non opposizione al licenziamento”. Tanto che giunge ad affermare, di conseguenza, che l'accesso all'incentivo all'esodo “non costituiva un diritto assoluto incondizionato per i lavoratori che non si fossero opposti al licenziamento”.
4.4. Nella prospettiva del gravame, tuttavia, la valutazione di compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e con i vincoli economico-finanziari era stata ex ante operata dalla società nel momento in cui aveva individuato, nella lettera del 16/07/2019, di avvio della procedura di licenziamento, le n. 100 risorse interessate dalla procedura medesima, le quali, pertanto, vantavano un diritto all'erogazione dell'incentivo all'esodo condizionato unicamente dalla manifestazione della volontà di non opporsi al licenziamento.
4.5. Tale affermazione, tuttavia, non appare condivisibile. Da un lato, in quanto apodittica, non essendo prodotta in atti la lettera del 16/07/2019; e dall'altro in quanto illogica, non comprendendosi per quali ragioni, se quella valutazione era stata già operata al momento della formazione della “griglia”, e dunque gli esuberi per come individuati già erano idonei a soddisfare quei criteri, essi siano stati ribaditi espressamente e più volte negli accordi sindacali, formati in epoca sia antecedente che successiva alla lettera in argomento.
4.6. E' evidente che, diversamente, la lettera di avvio della procedura identificasse ex ante gli esuberi con riguardo alla collocazione aziendale ed ai profili professionali, mentre, ex post ed al fine di individuare esattamente chi sarebbe in concreto rientrato nella procedura di licenziamento collettivo, gli accordi sindacali avessero stabilito il criterio di scelta convenzionale rappresentato dalla “non opposizione al licenziamento” ma “compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società”.
4.7. Come evidenzia la società appellata nella propria memoria di costituzione, il tenore letterale sia dell'Accordo quadro del 13/06/2019, che dell'Accordo del 18/07/2019, è inequivoco nello stabilire la necessaria compatibilità della manifestazione di scelta del lavoratore con le esigenze tecnico-organizzative
8 aziendali e con il rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società: diversamente, in nessun punto dei richiamati Accordi si legge di una subordinazione della scelta dei lavoratori al “gradimento” della società.
4.8. Non vi è dubbio, pertanto, che l'individuazione del singolo lavoratore da licenziare nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo dovesse necessariamente rispondere al sopra indicato criterio convenzionale e sostitutivo dei criteri legali di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 223/1991: criterio che, all'evidenza, doveva poi essere applicato nel caso concreto e a fronte delle
“domande”, rectius delle “non opposizioni” al licenziamento manifestate dai singoli lavoratori.
4.9. Fermo restando, appare opportuno chiarirlo sin da ora, che in sede giudiziale l'onere di dimostrare i presupposti giustificativi della valutazione di non compatibilità delle scelte dei singoli lavoratori di aderire alla procedura di licenziamento collettivo con riguardo alle esigenze tecnico-organizzative aziendali ed al rispetto dei vincoli economico-finanziari grava interamente sulla società datrice di lavoro.
5. Ciò posto, risulta, in ogni caso, fondato il secondo motivo di gravame, che censura la decisione del giudice di prime cure per aver erroneamente affermato la sussistenza di documentate ragioni aziendali di diniego delle istanze dei lavoratori.
5.1. Sostengono, in particolare, gli appellanti: i) il primo giudice ha ritenuto che la facoltà di IP di negare l'accesso alla procedura si fonderebbe su mere “ragioni” economico-finanziarie, quando le clausole contrattuali invocate a fondamento di tale asserita facoltà utilizzano tutte la diversa e ben più precisa espressione “nel rispetto dei vincoli economico-finanziari”; ii) l'aver ancorato la facoltà di diniego a mere ragioni economico-finanziarie, anziché ai vincoli economico-finanziari richiamati nelle clausole contrattuali, ha indotto il primo Giudice a compiere un C ulteriore errore, ossia quello di valutare la legittimità della condotta di alla luce dell'andamento economico-finanziario generale della società, anziché alla luce dei fondi di bilancio emergenti dalla documentazione contabile in atti, che restituiscono, invece, un'ampia disponibilità monetaria ai fini di cui è causa;
iii) C inoltre, contrariamente rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, la non ha in alcun modo documentato la asserita crisi nel corso del 2021 rispetto al 2019, tanto che nella motivazione della gravata sentenza il primo Giudice non indica quali sarebbero le emergenze istruttorie che avrebbero documentato la situazione di crisi dell'anno 2021: anzi, il bilancio di esercizio al 31/12/2021, prodotto in allegato al ricorso in appello, evidenzia, in realtà, che la IP nel corso del 2021 ha prodotto utili per un importo di € 108.246.130,00, pari a più del doppio di quelli prodotti nel 2019, ove si erano registrati utili di € 53.135.383,00; iv) quindi, il giudice di primo grado ha erroneamente confuso i “vincoli economico-finanziari” con delle mere
“ragioni economico-finanziarie” della società, ed ha ritenuto provato e documentato un deterioramento della condizione economico-finanziaria nel 2021 rispetto al 2019/2020 senza aver alcun supporto probatorio in tal senso;
v) altro profilo di censura riguarda la statuizione relativa al Fondo Ristrutturazione: invero, il bilancio di esercizio al 31/12/2020 prova l'esistenza di un fondo rischi ed oneri all'interno del quale risulta inserito un sotto-fondo rischi ed oneri denominato
“ristrutturazione aziendale”, sul quale erano state allocate risorse economico- finanziarie per un importo complessivo pari ad € 2.520.000,00 e la società ha
9 ammesso che il detto sotto-fondo rischi ed oneri denominato “ristrutturazione aziendale” era stato costituito nel 2019 ed era stato utilizzato fino al mese di febbraio 2021 per finanziare l'erogazione dell'incentivo all'esodo; inoltre, il mastrino contabile prodotto in atti dimostra che sul detto sotto-fondo rischi ed oneri denominato “ristrutturazione aziendale” erano state allocate, in data 31/12/2020, risorse economico-finanziarie ampiamente sufficienti ai fini di causa attraverso una duplice registrazione contabile, una di importo pari ad € 1.850.000,00, denominata “f.do ristrutturazione” ed una di importo pari ad € 500.000,00 denominata “Ristrutturazione”; vi) ferma l'impossibilità di riferire gli accantonamenti effettuati sul Fondo Ristrutturazione alla pandemia covid-19 e ad un'eventuale futura ulteriore ristrutturazione aziendale, tale asserita ristrutturazione è smentita dal Rapporto di Sostenibilità IP 2021 in atti, nel quale non vi è alcuna menzione di tale presunta ristrutturazione aziendale e si fa unicamente riferimento alla prosecuzione dell'unica attività di riorganizzazione aziendale post-fusione inquadrabile negli accordi sindacali allora vigenti, ossia la riorganizzazione in corso dal 2019; quindi, ha errato il primo giudice anche nel C ritenere provato che abbia sospeso l'erogazione dell'incentivo all'esodo all'inizio dell'anno 2021, sebbene nel Rapporto di sostenibilità non si faccia riferimento ad alcuna sospensione della procedura di incentivo all'esodo e/o degli accordi sindacali e, al contrario, si affermi che è proseguita la ristrutturazione aziendale.
5.2. Come riportato al superiore § 1.2., il giudice di prime cure ha inteso la locuzione
“nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società” come tale da consentire alla società medesima di non dar seguito alla “non opposizione al licenziamento” ad opera degli odierni appellanti in ragione della “mutata condizione economico finanziaria della società nel 2021, rispetto a quella del 2019”.
5.3. Diversamente, nella prospettiva delle parti appellanti, il riferimento operato dal criterio convenzionale non è a generiche ragioni economico-finanziarie bensì a precisi vincoli di bilancio, ovvero all'esistenza o meno di fondi di bilancio da cui evincere la disponibilità monetaria per far fronte agli incentivi.
5.4. Ritiene il Collegio che tale rilievo sia fondato.
5.5. Il concetto di vincolo economico-finanziario evoca l'esistenza di un limite o comunque di una restrizione della capacità finanziaria della società, ossia della possibilità per la società medesima di affrontare impegni finanziari: in altri termini, il vincolo definisce ed indica quanto la società è in grado (e può permettersi) di spendere con riferimento specifico alla propria situazione finanziaria.
5.6. Con la conseguenza che il vincolo in argomento è certamente soddisfatto quanto la società possiede le risorse finanziarie per far fronte alla spesa (in questo caso il pagamento dell'incentivo all'esodo in favore dei lavoratori), senza che possa considerarsi ostativa una flessione registrata nell'andamento dei ricavi come evincibile dal bilancio della società.
5.7. E', in definitiva, non rilevante, a giudizio della Corte, ai fini della compatibilità della scelta dei lavoratori di non opporsi al licenziamento con il rispetto dei vincoli economico-finanziari della società, che il totale dei ricavi al 31/12/2019 fosse di € 5.881.117.711 ed al 31/12/2020 di € 2.664.942.772, ovvero che l'esercizio 2020 si fosse chiuso con una perdita complessiva di esercizio per € 193.147.519 mentre nel 2019 si era registrato un utile di € 53.216.318: e ciò in quanto ciò che appare dirimente è stabilire se la società abbia dimostrato che, nel momento in cui gli
10 odierni appellanti hanno manifestato la propria non opposizione alla procedura di licenziamento collettivo, non esistevano i fondi necessari per far fronte al pagamento dell'incentivo all'esodo in favore dei lavoratori, il che comporta altresì la non rilevanza della verifica di effettiva sussistenza di una aggravata situazione economico-finanziaria nel 2020 piuttosto che nel 2021. 5.8. Viene in questione, quindi, a questo punto il c.d. sottofondo denominato Ristrutturazione Aziendale.
5.8.1. Il Tribunale sul punto specifico ha ben evidenziato che “nel bilancio al 31.12.2020 risulta accantonato, nell'ambito del “Fondo a medio e lungo termine” (al 31.12.2020 di € 109.796.670) un “Fondo rischi ed oneri diversi”, all'interno del quale, a sua volta, è inserito un sottofondo “ristrutturazione aziendale” dell'importo di € 2.520.000,00 (cfr. pag. 78 doc.21 fasc. ricor.). Nel “mastrino contabile” prodotto dai ricorrenti al doc. 23 l'importo ivi indicato di € 1.850.000,00 al 31.12.2020 relativo al
“Fondo rischi oneri e spese future” si riferisce esclusivamente alla voce
“Ristrutturazione”. La convenuta al riguardo ha spiegato che: alla data del 31.12.2019 il fondo per ristrutturazione aziendale ammontava ad € 3.226.302; nel corso del 2020 detto fondo era utilizzato in gran parte per fronteggiare i costi delle uscite incentivate, con conseguente residuo di € 170.268, quasi integralmente assorbiti nel febbraio 2021 dai costi delle uscite incentivate dei signori e avvenute a fine gennaio Pt_9 Pt_8
2021; di avere deciso di incrementare, nel bilancio 2020, tale fondo per € 2.350.000, come risulta anche dal mastrino di cui al doc. 23 di parte attrice, che riporta alla data del 31.12.2020 le registrazioni di -1.850.000 e -500.000 con causale “Fdo Ristrutturazione” e “Ristrutturazione”, pervenendo quindi ad un accantonamento complessivo di € 2.520.000, come risulta dal bilancio al 31.12.2020”.
5.8.2. Al 31/12/2020 esisteva, dunque, nel sottofondo Ristrutturazione Aziendale una disponibilità pari ad € 2.520.000, che, a giudizio della Corte, consentiva ampiamente di soddisfare le esigenze finanziarie della società legate all'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai sopra riportati Accordi sindacali. Non appare, difatti, condivisibile la valutazione del giudice di prime cure secondo cui la decisione della società di “non utilizzare tale fondo per fare fronte ai costi della riorganizzazione in essere dal 2019” sarebbe insindacabile: la società disponeva dei fondi necessari e avrebbe dovuto, al fine di ottemperare a precisi obblighi che aveva assunto nei confronti dei lavoratori e con riferimento ad una procedura della durata di oltre due anni (dal 25/06/2019 al 31/07/2021 art. 3 lett. b) Accordo quadro del 13/06/2019), utilizzare il fondo sul quale esisteva la disponibilità finanziaria in conformità a tali obblighi, anche tenuto conto della circostanza che proprio quel fondo era stato in precedenza utilizzato dalla società per far fronte ai pagamenti delle somme dovute a titolo di incentivo all'esodo, a titolo esemplificativo per le posizioni dei lavoratori e Pt_9 Pt_8
5.8.3. D'altro canto, nelle note esplicative al bilancio di esercizio al 31/12/2020 (doc. n. 21 fascicolo di parte appellante) alla pagina 32 sotto la lettera u) Fondi rischi ed oneri si legge che “Gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono effettuati quando la società deve far fronte ad un'obbligazione attuale (legale o implicita) derivante da un evento passato, è probabile un esborso di risorse per far fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare”: quindi, non certo per una eventuale utilizzazione futura ovvero per far fronte ad
“una eventuale futura ulteriore ristrutturazione”.
11 5.8.4. Tantomeno è dato comprendere, come evidenziato dal gravame, alla stregua di quali risultanze probatorie il giudice di prime cure abbia ritenuto “che il suddetto incremento di € 2.350.000 del Fondo “Ristrutturazione” di cui al bilancio 2020 è stato effettuato prudenzialmente dalla convenuta, a seguito della obiettiva difficile situazione economico-finanziaria aziendale determinata dalla nota pandemia da Covid-19, per fare fronte ad una eventuale futura ulteriore ristrutturazione”. Trattasi di affermazione, invero, indimostrata dalla società appellata e che appare smentita dalla circostanza sopra richiamata, ossia dall'aver la società (per sua stessa ammissione) utilizzato il fondo per ristrutturazione aziendale nell'anno 2020 “in gran parte per fronteggiare i costi delle uscite incentivate” nonché nel gennaio 2021 per far fronte alle “uscite incentivate dei Sigg.ri e (cfr. memoria di Pt_9 Pt_8 costituzione di nel giudizio di primo grado pag. 19). CP_8
5.9. Da quanto sin qui esposto, assorbita ogni ulteriore argomentazione e/o rilievo, deriva la fondatezza del secondo motivo di appello, non avendo la società dimostrato la non compatibilità delle scelte dei lavoratori appellanti di non opporsi al licenziamento con il rispetto dei vincoli economici e finanziari della società medesima: ed essendo emersa, al contrario, la presenza di risorse in bilancio, allocate nel sottofondo Ristrutturazione del Fondo Rischi ed oneri, cui attingere per far fronte all'erogazione dell'incentivo all'esodo.
6. Fondato, d'altro canto, è anche il terzo motivo di appello, con cui viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la sussistenza di documentate ragioni tecnico organizzative di diniego delle istanze dei lavoratori e . Parte_4 Parte_2
6.1. Sostengono, in particolare, le parti appellanti che: i) per quanto riguarda le prime istanze del lavoratore risalgono al 02/08/2019 ed al Parte_4
02/09/2020 e non al marzo 2021, come statuito in sentenza: laddove il lavoratore ha fatto riferimento al pensionamento “quota 100”, al pari del la cui istanza è Pt_9 stata accolta, ha in realtà inteso avvalersi dell'apposita facoltà di esodo incentivato per i dipendenti “pensionabili” ovvero prossimi alla pensione, contenuta negli Accordi per cui è causa;
ii) quanto al merito, in sede di interrogatorio Parte_4 libero non ha mai dichiarato di essere l'unico archivista nell'ufficio back office, avendo invece affermato di essere un archivista all'interno di quell'ufficio, né ha mai dichiarato di essere stato adibito al “progetto di digitalizzazione” bensì, al contrario, ha riportato di essere stato adibito ad un incarico assolutamente diverso, ovvero scannerizzazione, spedizione ed archiviazione di contratti destinati all'Agenzia delle Entrate;
d'altro canto, aveva raggiunto i requisiti pensionistici già nel Parte_4
2020 grazie alla “quota 100”, apparendo così del tutto inverosimile che un lavoratore “pensionabile” fosse assolutamente indispensabile tanto da non poterlo incentivare all'esodo, anche tenuto conto della elementarietà e fungibilità delle concrete mansioni svolte;
iii) per quanto riguarda la posizione di confermare Pt_2 lo svolgimento di alcune mansioni non equivale ad acquisire la prova della sussistenza di esigenze tecnico-organizzative e produttive tali da rappresentare un motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di incentivo all'esodo: inoltre, la circostanza secondo cui la dipendente era “l'unica, unitamente alla collega CP_9
, a svolgere tali mansioni consistenti nelle attività (tassative ed improrogabili da
[...] svolgersi entro il mese di marzo 2021) di raccolta dati e documentazione dei volumi di vendita e di fatturato dell'azienda, dati che poi dovevano essere inviati alla società
12 di revisione per la relativa certificazione” non ha trovato conferma nell'interrogatorio libero e soprattutto il Tribunale non ha tenuto conto delle ulteriori dichiarazioni che evidenziavano una inutilizzazione subita dalla Pt_2 negli ultimi mesi di rapporto, inutilizzazione che emergeva d'altro canto anche dalla documentazione prodotta in atti ed i cui contenuti non sono stati mai contestati.
6.2. Sul punto il Tribunale nello specifico ha ritenuto: “Per ciò che concerne i ricorrenti e la società convenuta ha dedotto e dimostrato la Pt_2 Parte_4 sussistenza anche di esigenze tecnico-organizzative ostative all'accoglimento della loro domanda. Quanto al ricorrente la convenuta ha dedotto che Parte_4 quest'ultimo era l'unico dipendente con mansioni di archivista nell'ambito dell'ufficio back office rete, a cui era stato affidato il progetto di digitalizzazione ed unificazione dell'archivio dei punti vendita a seguito dell'acquisto di TotalErg da parte di api anonima petroli e della successiva fusione di api in IP occorsa nel 2019. Il ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero ha confermato quanto dedotto dalla Parte_4 convenuta dichiarando:”svolgevo mansioni di archivista, mi venivano consegnati dei contratti che inviavo in registrazione all'Agenzia delle Entrate tramite un ufficio esterno della società, poi scannerizzavo tali documenti e li archiviavo su un file creato da noi;
inoltre fornivo la documentazione agli uffici che me lo richiedevano”. Per ciò che concerne la ricorrente la convenuta ha dedotto che, all'esito di Parte_2 una contestazione della dipendente sulle mansioni espletate, la lavoratrice concordava con le Risorse Umane il passaggio con effetto 11.1.2021 nel settore “Back Office – Rapporti con Enti e Terzi Rete”, per lo svolgimento delle attività di certificazione dati della rete autostradale, consistenti nelle attività, da svolgersi entro il mese di marzo 2021, di raccolta dati e documentazione dei volumi di vendita e di fatturato dell'azienda, dati che poi dovevano essere inviati alla società di revisione per la relativa certificazione ai fini della determinazione dei compensi da riconoscere alla società concessionaria autostradale. La ricorrente nel corso dell'interrogatorio Pt_2 libero ha confermato quanto dedotto dalla convenuta dichiarando:” con riferimento alla mansione indicata a pag. 23 della memoria di costituzione nel settore back office, svolta dall'11.1.2021 a novembre 2021, preciso che quell'attività aveva termine a marzo 2021…” Risulta, quindi, confermata la sussistenza, con riferimento ai ricorrenti e di ragioni tecnico-organizzative ostative all'accoglimento della Parte_4 Pt_2 loro domanda, unitamente alle già evidenziate ragioni economico-finanziarie presenti per tutti i ricorrenti”.
6.3. Orbene, con riferimento specifico alla posizione di , rileva la Parte_4
Corte che le dichiarazioni dal predetto rilasciate in sede di interrogatorio libero non possono essere valutate alla stregua di una conferma delle allegazioni della società convenuta, non avendo in alcun modo egli ammesso di essere l'unico dipendente con mansioni di archivista, né tantomeno che gli fosse stato affidato in via esclusiva il progetto di digitalizzazione ed unificazione dell'archivio dei punti vendita, ragion per cui le allegazioni della società non risultano dimostrate dalle dichiarazioni della parte ricorrente.
6.4. Quanto alla posizione di , anche a voler ritenere che alla stessa Parte_2 fossero state affidate, dietro accordo con la lavoratrice, mansioni attinenti lo svolgimento di attività di certificazione dei dati della rete autostradale, che andavano necessariamente svolte entro il mese di marzo 2021, è incontestato che, nel periodo successivo al mese di marzo 2021, la lavoratrice sia stata
13 sostanzialmente inutilizzata, ragion per cui ben avrebbe potuto la sua istanza di adesione alla procedura di licenziamento collettivo essere accolta con pagamento dell'incentivo all'esodo, non sussistendo, come esposto ai superiori paragrafi, alcun esigenza di rispetto di asseriti vincoli economico-finanziari.
6.5. D'altro canto, osserva la Corte come, in ogni caso, le circostanze addotte dalla società non possono ritenersi sufficienti ad integrare quelle “esigenze tecnico- organizzative e produttive” incompatibili con l'adesione al licenziamento con incentivo all'esodo. Difatti, con riguardo alla posizione di , si Parte_4 osserva che le mansioni al predetto affidate erano talmente elementari e connotate da un livello di professionalità non elevato che alcun impedimento ad una sua agevole sostituzione si profila in concreto:
considerato che
, tra l'altro, il lavoratore aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento quota 100 già nel 2020, i capitoli di prova articolati dalla società sul punto appaiono irrilevanti e tali da non dimostrare l'infungibilità e l'impossibilità di sostituirlo. Quanto alla lavoratrice
[...]
, se da un lato l'incarico del gennaio 2021 le è stato conferito quando ella Parte_2 aveva già presentato la domanda di adesione all'incentivo nel novembre 2020, d'altro canto anche in tal caso i capitoli di prova articolati dalla società appellata si atteggiano, oltre che genericamente formulati e tendenti a far esprimere valutazioni, come inidonei a dimostrare l'infungibilità della lavoratrice, che, per stessa ammissione della datrice di lavoro, non era l'unica risorsa destinata a svolgere quelle mansioni, tra l'altro solo genericamente evocate e che appaiono anche in tal caso non caratterizzate da particolare elevata professionalità.
6.6. La sentenza impugnata, pertanto, va riformata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistenti esigenze tecnico-organizzative ostative all'accoglimento dell'adesione alla procedura di licenziamento dei lavoratori e Parte_4 Pt_2
7. Incontestate le deduzioni delle parti appellanti in ordine alla entità delle somme dovute a titolo di incentivo all'esodo, l'unica questione che pone la società appellata attiene alla spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso (di cui non è contestato l'ammontare) in favore dei lavoratori e Parte_2 [...]
Parte_1
7.1. Sul punto osserva la Corte che, a fronte dell'argomento della secondo CP_8 cui essendosi dimessi i due lavoratori con svolgimento di attività lavorativa durante il preavviso ai medesimi non sarebbe dovuta la relativa indennità, rileva la considerazione che le somme - che la società avrebbe dovuto versare ai lavoratori che avevano aderito alla procedura di licenziamento collettivo - sono oggi dovute a titolo di risarcimento del danno cagionato ai lavoratori nel momento in cui le loro istanze sono state disattese in violazione degli obblighi derivanti dagli Accordi sottoscritti in sede sindacale. Con la conseguenza che ai lavoratori, in ipotesi di accoglimento delle istanze, la società avrebbe dovuto versare sia gli importi dovuti quale incentivo all'esodo, sia l'indennità sostitutiva del preavviso pari a n. 8 mensilità come da previsioni del CCNL. Tuttavia, avendo i due lavoratori in questione già percepito n. 4 mensilità di indennità sostitutiva del preavviso, va accolta la domanda proposta in via subordinata di condanna della società al pagamento di sole n. 4 mensilità di preavviso ulteriori, non potendosi concretizzare il pagamento delle mensilità in cui essi hanno effettivamente svolto l'attività lavorativa.
14 8. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata: deve essere, di conseguenza, Controparte_1 condannata, per i titoli di cui si è detto, a corrispondere: - a la Parte_2 somma di € 50.060,13; - a la somma di € 68.643,68; - a Parte_3 Parte_4
la somma di € 60.442,08; - a la somma di € 73.372,32; - a
[...] Parte_5
la somma di € 65.315,55; - a la somma di Parte_6 Parte_1
€ 57.750,28, oltre, per tutti, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei crediti al saldo. 9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna a corrispondere: - a la somma di € Controparte_1 Parte_2
50.060,13; - a la somma di € 68.643,68; - a la Parte_3 Parte_4 somma di € 60.442,08; - a la somma di € 73.372,32; - a Parte_5 Pt_6
la somma di € 65.315,55; - a la somma di €
[...] Parte_1
57.750,28, oltre, per tutti, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei crediti al saldo. Condanna al pagamento Controparte_1 in favore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 8.000,00 e per il secondo grado in € 7.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
15
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vincenzo SELMI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 983 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rappresentati e difesi, anche
[...] Parte_5 Parte_6 disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Pignataro, dall'avv. Massimiliano Panci e dall'avv. Anna De Caro e domiciliati presso lo studio dell'avv. Giulio Pignataro in Roma Piazza Regina Margherita n. 27 Appellanti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Ferdinando Carabba Tettamanti, nonché, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Pignataro e dall'avv. Alessandro Capanni e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via dei Condotti n. 91 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3341/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/03/2023 e notificata in data 04/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , premesso di avere tutti, in Parte_5 Parte_6 Parte_7 quanto lavoratori dipendenti di rientranti nella procedura di Controparte_1 licenziamento collettivo avviata dalla predetta società, aderito alla procedura di incentivo all'esodo di cui all'Accordo Sindacale del 18/07/2019, e dedotto di aver ricevuto un immotivato ed illegittimo diniego dell'erogazione dell'incentivo all'esodo, hanno agito in giudizio contro rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligazione di
come sancita dal Verbale di Accordo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 Controparte_1 del 18.07.2019, di erogare a ciascuno degli odierni ricorrenti l'incentivo all'esodo nella misura prevista in detto Verbale di Accordo;
b) accertare e dichiarare la violazione e l'inadempimento della all'obbligazione sancita dal Verbale di Controparte_1
Accordo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 del 18.07.2019 di erogare, a ciascuno degli odierni ricorrenti, l'incentivo all'esodo nella misura prevista in detto Verbale di Accordo;
c) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, in adempimento all'obbligazione sancita dal Verbale di Accordo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 del 18.07.2019, a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi come indicati al punto 67 della parte “In Diritto” del presente atto e, quindi: 1) quanto a , € 35.042,09 a titolo di incentivo all'esodo ed € 35.042,09 a titolo Parte_2 di indennità sostitutiva del preavviso, per una somma totale complessiva pari ad € 70.084,18, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) quanto a , Parte_3
€ 68.643,68 a titolo di incentivo all'esodo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) quanto a , € 60.442,08 a titolo di incentivo all'esodo, oltre Parte_4 interessi e rivalutazione come per legge;
4) quanto a , € 45.442,10 Parte_7
a titolo di incentivo all'esodo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) quanto a , € 73.372,32 a titolo di incentivo all'esodo, oltre interessi e Parte_5 rivalutazione come per legge;
6) quanto a , € 65.315,55 a titolo di Parte_6 incentivo all'esodo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
7) quanto a
[...]
, € 40.425,20 a titolo di incentivo all'esodo ed € 40.425,18 a titolo di Parte_1 indennità sostitutiva del preavviso, per una somma totale complessiva pari ad € 80.850,38, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
ovvero, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via subordinata rispetto alla domanda spiegata sub punto c) che precede, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni ex artt. 1218 e ss cod. civ., i seguenti importi: 1) quanto a , € 70.084,18, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) quanto a , € 68.643,68, Parte_3 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) quanto a , € Parte_4
60.442,08, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) quanto a Parte_7
€ 45.442,10, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) quanto a
[...]
, € 73.372,32, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) quanto Parte_5
a , € 65.315,55, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
7) Parte_6 quanto a , € 80.850,38, oltre interessi e rivalutazione come per Parte_1 legge;
ovvero, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
e) in ogni caso, con condanna della convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali, da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
2 1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda proposta dagli originari ricorrenti alla stregua delle seguenti considerazioni: a) l'accesso all'incentivo all'esodo oggetto di causa non costituiva un diritto assoluto incondizionato per i lavoratori che non si fossero opposti al licenziamento, risultando invece necessaria, alla luce delle previsioni dell'Accordo quadro del 18/07/2019 che disciplinava la procedura di licenziamento, la compatibilità del licenziamento stesso “con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società”, potendo la Società negare l'accesso alla procedura sulla base di ragioni organizzative e produttive e/o di ragioni economico-finanziarie; b) posto che tutti i ricorrenti erano in forza presso la convenuta alla data del 01/03/2019, che tutti avevano manifestato l'intenzione di aderire alla procedura e che per tutti ha dedotto di non avere potuto accogliere le Controparte_1 domande a causa della mutata condizione economico finanziaria della società nel 2021, rispetto a quella del 2019, dovuta alle inflessioni di mercato determinate dalla eccezionale situazione pandemica, e dalla conseguente straordinarietà della riduzione di mobilità, le esigenze come prospettate dalla società convenuta risultano documentate, atteso che: - la perdita registrata dalla convenuta alla data del 31/12/2020 era stata tale da ridurre il patrimonio netto della Società convenuta di oltre il 54%; - l'incremento di € 2.350.000 del Fondo “Ristrutturazione” di cui al bilancio 2020 era stato effettuato prudenzialmente dalla convenuta, a seguito della obiettiva difficile situazione economico-finanziaria aziendale determinata dalla pandemia da Covid-19, per fare fronte ad una eventuale futura ulteriore ristrutturazione, con conseguente decisione, in questa sede insindacabile, di non utilizzare tale fondo per fare fronte ai costi della riorganizzazione in essere dal 2019; - i lavoratori e avevano fatto richiesta di aderire alla Per_1 Per_2 procedura di esodo incentivato alla fine del 2019 e nei primi mesi dell'anno 2020, quando gli effetti della pandemia non si erano ancora verificati o non si erano ancora manifestati in maniera significativa sui conti della convenuta;
- le uscite complessive dalla società sono state n. 52, delle quali 50 entro la data del 31/10/2020 e soltanto 2 (signori e nel gennaio 2021, questi ultimi per l'importo Pt_8 Pt_9 complessivo di € 161.349,00; c) per i ricorrenti e la società convenuta ha dedotto e dimostrato Pt_2 Parte_4 la sussistenza anche di esigenze tecnico-organizzative ostative all'accoglimento della loro domanda;
d) quanto allo stralcio del “Rapporto di Sostenibilità 2021” del 28/03/2022, prodotto dalla difesa dei ricorrenti, tale documento non prova in alcun modo che la convenuta ha proseguito il percorso di incentivi all'esodo dopo gennaio 2021, non essendo all'uopo sufficiente la generica frase indicata a pag. 95 di detto Rapporto, secondo la quale “Prosegue l'attività di riorganizzazione post-fusione inquadrabile nei vigenti accordi sindacali”, considerato peraltro che la “riorganizzazione” non equivale a “uscite incentivate”. 2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, lamentando l'errata qualificazione del contenuto degli accordi Parte_6
3 sindacali con riguardo alla riconosciuta possibilità per la società datrice di lavoro di negare l'accesso all'incentivo sulla base di ragioni organizzative e produttive e/o di ragioni economico-finanziarie, e l'errata affermazione della sussistenza di documentate ragioni aziendali di diniego delle istanze dei lavoratori, anche con riguardo alla sussistenza di ragioni tecnico-organizzative attinenti i lavoratori e Parte_4 Pt_2
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che l'appello è stato proposto da tutti gli originari ricorrenti, fatta eccezione per la posizione di , che, Parte_7 pertanto, non formerà oggetto di disamina nella presente fase non essendo stata devoluta al giudizio della Corte.
3.1. Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). D'altro canto, la mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
4 3.2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame gli appellanti criticano la decisione del giudice di prime cure per aver qualificato erroneamente il contenuto degli accordi sindacali del 2019, sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice di prime cure ha attribuito alle
“esigenze tecnico-organizzative e produttive” ed “ai vincoli economico-finanziari” un significato che contrasta con il tenore letterale delle clausole contrattuali contenute negli accordi sindacali del 2019: difatti, alla luce della formulazione letterale delle clausole, tanto l'Accordo Quadro del 13/06/2019 quanto l'Accordo ex artt. 4 e 24 l. n. 223/1991 del 18/07/2019 prevedono testualmente ed espressamente che le esigenze tecnico-organizzative e produttive ed i vincoli economico-finanziari rappresentino, unitamente alla non opposizione al licenziamento, il criterio di scelta sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5, comma 1, Legge 223/1991, con la conseguenza che gli accordi non attribuiscono alla società una facoltà di diniego ex post alla richiesta di erogazione dell'incentivo all'esodo ma si limitano, in realtà, a sostituire i criteri legali di scelta ex art. 5 l. n. 223/1991 dei lavoratori interessati alla procedura di licenziamento collettivo con un criterio convenzionale;
ii) le esigenze ed i vincoli in questione costituivano il criterio convenzionale con il quale delimitare, ex ante, nell'ambito della collocazione aziendale e dei profili professionali indicati nella lettera di avvio della procedura di licenziamento del 16/07/2019, il perimetro delle n. 100 risorse che erano interessate dalla procedura di licenziamento collettivo: pertanto, fino al raggiungimento di un numero massimo di 100 unità, qualora una risorsa (già in forze alla data del 01/03/2019, come tutti C gli appellanti) fosse rientrata nel perimetro degli esuberi dichiarati da , così come vi rientravano effettivamente tutti gli appellanti, nessun “gradimento” in termini di
“esigenze tecnico-organizzative e produttive” e “rispetto dei vincoli economici e C finanziari della Società” poteva essere opposto dalla a fronte della richiesta di adesione;
iii) la sentenza di primo grado va censurata nella parte in cui ha ritenuto che le esigenze tecnico-organizzative e produttive ed il rispetto dei vincoli C economico-finanziari attribuissero ad una facoltà di diniego esercitabile ex post al momento della richiesta di incentivo all'esodo: diversamente, tali esigenze e tali vincoli costituivano i criteri di scelta convenzionali sostituitivi di quelli legali ex art. 5 l. n. 223/1991 alla stregua dei quali predisporre, ex ante e nell'ambito della collocazione aziendale e dei profili professionali indicati nella lettera di avvio della procedura del 16/07/2019, documento peraltro non prodotto ex adverso in giudizio così come le comunicazioni ex art. 4, comma 9, L. 223/1991, la griglia/graduatoria del personale eccedentario che era interessato dalla procedura di licenziamento collettivo e che, conseguentemente, vantava un diritto all'erogazione dell'incentivo all'esodo condizionato unicamente dalla manifestazione della volontà di non opporsi al licenziamento;
iv) non avendo IP mai contestato che gli odierni appellanti rientrassero tutti nella graduatoria del personale eccedentario interessato dalla procedura di licenziamento collettivo predisposta in applicazione del criterio convenzionale di scelta, ed essendo pacifico e comunque documentalmente provato che ciascuno degli odierni appellanti aveva manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento, ciascuno di essi, una volta manifestata la volontà di non opporsi al licenziamento, aveva maturato il diritto ad
5 ottenere l'erogazione dell'incentivo all'esodo, senza facoltà della società di opporre alcun diniego.
4.1. Appare opportuno riportare, per comodità di lettura, il contenuto degli Accordi richiamati dal gravame.
4.2. Come evidenziato anche dal primo giudice, in data 13/06/2019 Controparte_1
e le , , nazionali e territoriali,
[...] Parte_10 CP_3 CP_4 unitamente alle R.S.U. della società, hanno sottoscritto una Ipotesi di Accordo Quadro in cui, premesse “le problematiche di dimensionamento organizzativo conseguenti all'operazione di fusione per incorporazione di Controparte_5
e di incorporazione (a seguito di scissione totale) del ramo di azienda commerciale di in ”, le Parti hanno concordato quanto segue: “…
2. CP_6 Controparte_7
Le Organizzazioni Sindacali prendono atto che l'Azienda, su richiesta delle stesse OOSS, ha già attuato tutte le possibili azioni di insourcing le quali, sempre nel rispetto delle professionalità acquisite, hanno consentito l'internalizzazione di alcuni processi contabili e gestionali con un recupero fino ad un massimo di n. 32 unità; in ragione di ciò le risorse in eccedenza, sia nella struttura territoriale che negli organici di sede, risultano essere, con riferimento all'organico in forza alla data del 01.03.2019, di complessive n. 164 unità. 3 Al fine di evitare il ricorso a strumenti traumatici, le Parti concordano che: a) verrà utilizzato l'Istituto del Contratto di Solidarietà di tipo
“Difensivo”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.21 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.148. A tal fine le Parti si impegnano a sottoscrivere entro la data del 10.07.2019 un Contratto di Solidarietà di tipo “Difensivo … di durata di 24 mesi, a decorrere dal 01.08.2019 e fino al 31.07.2021 con intervento del trattamento di integrazione salariale nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge… b) Le parti allo scopo di ridurre il numero delle risorse in eccedenza alla data di decorrenza del Contratto di Solidarietà, convengono sin d'ora di esperire con esito positivo in sede sindacale, entro 10 giorni dall'avvio, una Procedura di Licenziamento Collettivo ai sensi degli artt. 24 e 4 legge 223/1991, a carattere incentivato, con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari della Società, per un numero massimo di 100 unità strutturalmente esuberanti, con riferimento all'organico in forza alla data del 01.03.2019 … La Procedura di Licenziamento Collettivo sarà operativa a partire dal 25.06.2019 per concludersi il 31.07.2021. Le risorse che, a seguito della manifestazione della non opposizione alla Procedura di Licenziamento Collettivo di cui al presente paragrafo, risolveranno il proprio rapporto di lavoro entro la data del 10.07.2019 andranno a riduzione del numero totale delle risorse in eccedenza pari a complessive 164 unità… 4 Ai fini dell'applicazione della procedura di licenziamento collettivo di cui al precedente punto 3b) le Parti convengono: a. di adottare per la scelta dei lavoratori in sostituzione dei criteri previsti dall'art. 5 della legge 223/1991 il seguente criterio: compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società, i lavoratori che manifestino la non opposizione al licenziamento: b. l'impegno da parte della Società a corrispondere a ciascun lavoratore che risolva il rapporto di lavoro, previa accettazione del licenziamento e rinuncia all'impugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro e a qualsivoglia rivendicazione, nell'ambito di una generale transazione novativa ex artt. 1975, 1976 c.c., a mezzo di sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede
6 sindacale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., un importo lordo, a titolo di incentivazione all'esodo, nelle modalità indicate nel prospetto Allegato 1) al presente accordo, che ne costituisce parte integrante. Fino a un massimo del 5% dell'importo di cui sopra sarà imputato a titolo di transazione generale novativa di qualunque pretesa connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione. Il suddetto importo sarà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso. Ai fini di una corretta applicazione del procedimento di scelta dei lavoratori la valutazione comparativa potrà essere effettuata sull'intero organico aziendale …”.
4.2.1. Con successivo verbale di Accordo ex artt. 24 e 4 legge n. 223/1991 del 18/07/2019, le Parti hanno concordato quanto segue: “Premesso che:
1. In data 16 luglio 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 24 e 4 Legge 223/91 per un numero complessivo di n.100 lavoratori non dirigenti, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali … Le Parti concordano quanto segue: a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo. b) La Società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro fino ad un numero massimo di n.100 lavoratori non dirigenti, nell'ambito della collocazione aziendale e dei profili professionali indicati nella citata lettera di avvio della procedura del 16 luglio 2019. c) Le Parti concordano che, nell'individuare il personale coinvolto nella presente procedura, sarà osservato il seguente criterio di scelta sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5 comma 1 Legge 223/1991: compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società, i lavoratori che manifestino la non opposizione al licenziamento. d) La risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà in un arco di tempo, funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, entro il termine del 31 luglio 2021. Conseguentemente, il termine di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991 viene concordemente modificato e prorogato, ai sensi del disposto dell'art. 8, comma 4, legge n. 236/1993. e) Ai lavoratori interessati dalla presente procedura che risolveranno il rapporto di lavoro, previa accettazione del licenziamento e rinuncia all'impugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro e a qualsivoglia rivendicazione nell'ambito di una generale transazione novativa ex artt. 1975, 1976 c.c. a mezzo di sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., saranno corrisposti importi lordi, a titolo di incentivazione all'esodo e di transazione generale novativa, come da separata intesa … Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo la procedura di riduzione di personale prevista dagli artt. 4 e 24 della legge 223/1991”.
4.2.2. Con ulteriore verbale di Accordo ex artt. 24 e 4 legge n. 223/1991 del 18/07/2019, le Parti hanno concordato quanto segue: “Premesso che 1. In data 16 luglio 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 24 e 4 Legge 223/91 per un numero complessivo di n.100 lavoratori non dirigenti, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali.
2. In data odierna le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo nel quale si sono date atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo la procedura di riduzione di personale prevista dagli artt. 4 e 24 della legge 223/1991. Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue: a) Le premesse costituiscono parte
7 integrante del presente verbale di accordo. b) Ai lavoratori interessati alla procedura di cui al punto 2 delle premesse che risolveranno il rapporto di lavoro, previa accettazione del licenziamento e rinuncia all'impugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro e a qualsivoglia rivendicazione nell'ambito di una generale transazione novativa ex artt. 1975, 1976 cc, a mezzo di sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c. saranno corrisposti gli importi lordi, a titolo di incentivazione all'esodo nelle modalità indicate nel prospetto Allegato 1) al presente accordo, che ne costituisce parte integrante. Fino a un massimo del 5% dell'importo di cui sopra sarà imputato a titolo di transazione generale novativa di qualunque pretesa connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione. Il suddetto importo sarà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso”.
4.3. Va, in primo luogo evidenziato che, invero, il giudice di prime cure, proprio sulla base del dato testuale evincibile dai riportati verbali, ha individuato il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, sostitutivo dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 223/1991, in quello indicato sia nell'Accordo quadro del 13/06/2019 che nell'Accordo del 18/07/2019 ossia il seguente: “compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico- finanziari della Società, i lavoratori che manifestino la non opposizione al licenziamento”. Tanto che giunge ad affermare, di conseguenza, che l'accesso all'incentivo all'esodo “non costituiva un diritto assoluto incondizionato per i lavoratori che non si fossero opposti al licenziamento”.
4.4. Nella prospettiva del gravame, tuttavia, la valutazione di compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e con i vincoli economico-finanziari era stata ex ante operata dalla società nel momento in cui aveva individuato, nella lettera del 16/07/2019, di avvio della procedura di licenziamento, le n. 100 risorse interessate dalla procedura medesima, le quali, pertanto, vantavano un diritto all'erogazione dell'incentivo all'esodo condizionato unicamente dalla manifestazione della volontà di non opporsi al licenziamento.
4.5. Tale affermazione, tuttavia, non appare condivisibile. Da un lato, in quanto apodittica, non essendo prodotta in atti la lettera del 16/07/2019; e dall'altro in quanto illogica, non comprendendosi per quali ragioni, se quella valutazione era stata già operata al momento della formazione della “griglia”, e dunque gli esuberi per come individuati già erano idonei a soddisfare quei criteri, essi siano stati ribaditi espressamente e più volte negli accordi sindacali, formati in epoca sia antecedente che successiva alla lettera in argomento.
4.6. E' evidente che, diversamente, la lettera di avvio della procedura identificasse ex ante gli esuberi con riguardo alla collocazione aziendale ed ai profili professionali, mentre, ex post ed al fine di individuare esattamente chi sarebbe in concreto rientrato nella procedura di licenziamento collettivo, gli accordi sindacali avessero stabilito il criterio di scelta convenzionale rappresentato dalla “non opposizione al licenziamento” ma “compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive della Società e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società”.
4.7. Come evidenzia la società appellata nella propria memoria di costituzione, il tenore letterale sia dell'Accordo quadro del 13/06/2019, che dell'Accordo del 18/07/2019, è inequivoco nello stabilire la necessaria compatibilità della manifestazione di scelta del lavoratore con le esigenze tecnico-organizzative
8 aziendali e con il rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società: diversamente, in nessun punto dei richiamati Accordi si legge di una subordinazione della scelta dei lavoratori al “gradimento” della società.
4.8. Non vi è dubbio, pertanto, che l'individuazione del singolo lavoratore da licenziare nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo dovesse necessariamente rispondere al sopra indicato criterio convenzionale e sostitutivo dei criteri legali di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 223/1991: criterio che, all'evidenza, doveva poi essere applicato nel caso concreto e a fronte delle
“domande”, rectius delle “non opposizioni” al licenziamento manifestate dai singoli lavoratori.
4.9. Fermo restando, appare opportuno chiarirlo sin da ora, che in sede giudiziale l'onere di dimostrare i presupposti giustificativi della valutazione di non compatibilità delle scelte dei singoli lavoratori di aderire alla procedura di licenziamento collettivo con riguardo alle esigenze tecnico-organizzative aziendali ed al rispetto dei vincoli economico-finanziari grava interamente sulla società datrice di lavoro.
5. Ciò posto, risulta, in ogni caso, fondato il secondo motivo di gravame, che censura la decisione del giudice di prime cure per aver erroneamente affermato la sussistenza di documentate ragioni aziendali di diniego delle istanze dei lavoratori.
5.1. Sostengono, in particolare, gli appellanti: i) il primo giudice ha ritenuto che la facoltà di IP di negare l'accesso alla procedura si fonderebbe su mere “ragioni” economico-finanziarie, quando le clausole contrattuali invocate a fondamento di tale asserita facoltà utilizzano tutte la diversa e ben più precisa espressione “nel rispetto dei vincoli economico-finanziari”; ii) l'aver ancorato la facoltà di diniego a mere ragioni economico-finanziarie, anziché ai vincoli economico-finanziari richiamati nelle clausole contrattuali, ha indotto il primo Giudice a compiere un C ulteriore errore, ossia quello di valutare la legittimità della condotta di alla luce dell'andamento economico-finanziario generale della società, anziché alla luce dei fondi di bilancio emergenti dalla documentazione contabile in atti, che restituiscono, invece, un'ampia disponibilità monetaria ai fini di cui è causa;
iii) C inoltre, contrariamente rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, la non ha in alcun modo documentato la asserita crisi nel corso del 2021 rispetto al 2019, tanto che nella motivazione della gravata sentenza il primo Giudice non indica quali sarebbero le emergenze istruttorie che avrebbero documentato la situazione di crisi dell'anno 2021: anzi, il bilancio di esercizio al 31/12/2021, prodotto in allegato al ricorso in appello, evidenzia, in realtà, che la IP nel corso del 2021 ha prodotto utili per un importo di € 108.246.130,00, pari a più del doppio di quelli prodotti nel 2019, ove si erano registrati utili di € 53.135.383,00; iv) quindi, il giudice di primo grado ha erroneamente confuso i “vincoli economico-finanziari” con delle mere
“ragioni economico-finanziarie” della società, ed ha ritenuto provato e documentato un deterioramento della condizione economico-finanziaria nel 2021 rispetto al 2019/2020 senza aver alcun supporto probatorio in tal senso;
v) altro profilo di censura riguarda la statuizione relativa al Fondo Ristrutturazione: invero, il bilancio di esercizio al 31/12/2020 prova l'esistenza di un fondo rischi ed oneri all'interno del quale risulta inserito un sotto-fondo rischi ed oneri denominato
“ristrutturazione aziendale”, sul quale erano state allocate risorse economico- finanziarie per un importo complessivo pari ad € 2.520.000,00 e la società ha
9 ammesso che il detto sotto-fondo rischi ed oneri denominato “ristrutturazione aziendale” era stato costituito nel 2019 ed era stato utilizzato fino al mese di febbraio 2021 per finanziare l'erogazione dell'incentivo all'esodo; inoltre, il mastrino contabile prodotto in atti dimostra che sul detto sotto-fondo rischi ed oneri denominato “ristrutturazione aziendale” erano state allocate, in data 31/12/2020, risorse economico-finanziarie ampiamente sufficienti ai fini di causa attraverso una duplice registrazione contabile, una di importo pari ad € 1.850.000,00, denominata “f.do ristrutturazione” ed una di importo pari ad € 500.000,00 denominata “Ristrutturazione”; vi) ferma l'impossibilità di riferire gli accantonamenti effettuati sul Fondo Ristrutturazione alla pandemia covid-19 e ad un'eventuale futura ulteriore ristrutturazione aziendale, tale asserita ristrutturazione è smentita dal Rapporto di Sostenibilità IP 2021 in atti, nel quale non vi è alcuna menzione di tale presunta ristrutturazione aziendale e si fa unicamente riferimento alla prosecuzione dell'unica attività di riorganizzazione aziendale post-fusione inquadrabile negli accordi sindacali allora vigenti, ossia la riorganizzazione in corso dal 2019; quindi, ha errato il primo giudice anche nel C ritenere provato che abbia sospeso l'erogazione dell'incentivo all'esodo all'inizio dell'anno 2021, sebbene nel Rapporto di sostenibilità non si faccia riferimento ad alcuna sospensione della procedura di incentivo all'esodo e/o degli accordi sindacali e, al contrario, si affermi che è proseguita la ristrutturazione aziendale.
5.2. Come riportato al superiore § 1.2., il giudice di prime cure ha inteso la locuzione
“nel rispetto dei vincoli economico-finanziari della Società” come tale da consentire alla società medesima di non dar seguito alla “non opposizione al licenziamento” ad opera degli odierni appellanti in ragione della “mutata condizione economico finanziaria della società nel 2021, rispetto a quella del 2019”.
5.3. Diversamente, nella prospettiva delle parti appellanti, il riferimento operato dal criterio convenzionale non è a generiche ragioni economico-finanziarie bensì a precisi vincoli di bilancio, ovvero all'esistenza o meno di fondi di bilancio da cui evincere la disponibilità monetaria per far fronte agli incentivi.
5.4. Ritiene il Collegio che tale rilievo sia fondato.
5.5. Il concetto di vincolo economico-finanziario evoca l'esistenza di un limite o comunque di una restrizione della capacità finanziaria della società, ossia della possibilità per la società medesima di affrontare impegni finanziari: in altri termini, il vincolo definisce ed indica quanto la società è in grado (e può permettersi) di spendere con riferimento specifico alla propria situazione finanziaria.
5.6. Con la conseguenza che il vincolo in argomento è certamente soddisfatto quanto la società possiede le risorse finanziarie per far fronte alla spesa (in questo caso il pagamento dell'incentivo all'esodo in favore dei lavoratori), senza che possa considerarsi ostativa una flessione registrata nell'andamento dei ricavi come evincibile dal bilancio della società.
5.7. E', in definitiva, non rilevante, a giudizio della Corte, ai fini della compatibilità della scelta dei lavoratori di non opporsi al licenziamento con il rispetto dei vincoli economico-finanziari della società, che il totale dei ricavi al 31/12/2019 fosse di € 5.881.117.711 ed al 31/12/2020 di € 2.664.942.772, ovvero che l'esercizio 2020 si fosse chiuso con una perdita complessiva di esercizio per € 193.147.519 mentre nel 2019 si era registrato un utile di € 53.216.318: e ciò in quanto ciò che appare dirimente è stabilire se la società abbia dimostrato che, nel momento in cui gli
10 odierni appellanti hanno manifestato la propria non opposizione alla procedura di licenziamento collettivo, non esistevano i fondi necessari per far fronte al pagamento dell'incentivo all'esodo in favore dei lavoratori, il che comporta altresì la non rilevanza della verifica di effettiva sussistenza di una aggravata situazione economico-finanziaria nel 2020 piuttosto che nel 2021. 5.8. Viene in questione, quindi, a questo punto il c.d. sottofondo denominato Ristrutturazione Aziendale.
5.8.1. Il Tribunale sul punto specifico ha ben evidenziato che “nel bilancio al 31.12.2020 risulta accantonato, nell'ambito del “Fondo a medio e lungo termine” (al 31.12.2020 di € 109.796.670) un “Fondo rischi ed oneri diversi”, all'interno del quale, a sua volta, è inserito un sottofondo “ristrutturazione aziendale” dell'importo di € 2.520.000,00 (cfr. pag. 78 doc.21 fasc. ricor.). Nel “mastrino contabile” prodotto dai ricorrenti al doc. 23 l'importo ivi indicato di € 1.850.000,00 al 31.12.2020 relativo al
“Fondo rischi oneri e spese future” si riferisce esclusivamente alla voce
“Ristrutturazione”. La convenuta al riguardo ha spiegato che: alla data del 31.12.2019 il fondo per ristrutturazione aziendale ammontava ad € 3.226.302; nel corso del 2020 detto fondo era utilizzato in gran parte per fronteggiare i costi delle uscite incentivate, con conseguente residuo di € 170.268, quasi integralmente assorbiti nel febbraio 2021 dai costi delle uscite incentivate dei signori e avvenute a fine gennaio Pt_9 Pt_8
2021; di avere deciso di incrementare, nel bilancio 2020, tale fondo per € 2.350.000, come risulta anche dal mastrino di cui al doc. 23 di parte attrice, che riporta alla data del 31.12.2020 le registrazioni di -1.850.000 e -500.000 con causale “Fdo Ristrutturazione” e “Ristrutturazione”, pervenendo quindi ad un accantonamento complessivo di € 2.520.000, come risulta dal bilancio al 31.12.2020”.
5.8.2. Al 31/12/2020 esisteva, dunque, nel sottofondo Ristrutturazione Aziendale una disponibilità pari ad € 2.520.000, che, a giudizio della Corte, consentiva ampiamente di soddisfare le esigenze finanziarie della società legate all'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai sopra riportati Accordi sindacali. Non appare, difatti, condivisibile la valutazione del giudice di prime cure secondo cui la decisione della società di “non utilizzare tale fondo per fare fronte ai costi della riorganizzazione in essere dal 2019” sarebbe insindacabile: la società disponeva dei fondi necessari e avrebbe dovuto, al fine di ottemperare a precisi obblighi che aveva assunto nei confronti dei lavoratori e con riferimento ad una procedura della durata di oltre due anni (dal 25/06/2019 al 31/07/2021 art. 3 lett. b) Accordo quadro del 13/06/2019), utilizzare il fondo sul quale esisteva la disponibilità finanziaria in conformità a tali obblighi, anche tenuto conto della circostanza che proprio quel fondo era stato in precedenza utilizzato dalla società per far fronte ai pagamenti delle somme dovute a titolo di incentivo all'esodo, a titolo esemplificativo per le posizioni dei lavoratori e Pt_9 Pt_8
5.8.3. D'altro canto, nelle note esplicative al bilancio di esercizio al 31/12/2020 (doc. n. 21 fascicolo di parte appellante) alla pagina 32 sotto la lettera u) Fondi rischi ed oneri si legge che “Gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono effettuati quando la società deve far fronte ad un'obbligazione attuale (legale o implicita) derivante da un evento passato, è probabile un esborso di risorse per far fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una stima affidabile del suo ammontare”: quindi, non certo per una eventuale utilizzazione futura ovvero per far fronte ad
“una eventuale futura ulteriore ristrutturazione”.
11 5.8.4. Tantomeno è dato comprendere, come evidenziato dal gravame, alla stregua di quali risultanze probatorie il giudice di prime cure abbia ritenuto “che il suddetto incremento di € 2.350.000 del Fondo “Ristrutturazione” di cui al bilancio 2020 è stato effettuato prudenzialmente dalla convenuta, a seguito della obiettiva difficile situazione economico-finanziaria aziendale determinata dalla nota pandemia da Covid-19, per fare fronte ad una eventuale futura ulteriore ristrutturazione”. Trattasi di affermazione, invero, indimostrata dalla società appellata e che appare smentita dalla circostanza sopra richiamata, ossia dall'aver la società (per sua stessa ammissione) utilizzato il fondo per ristrutturazione aziendale nell'anno 2020 “in gran parte per fronteggiare i costi delle uscite incentivate” nonché nel gennaio 2021 per far fronte alle “uscite incentivate dei Sigg.ri e (cfr. memoria di Pt_9 Pt_8 costituzione di nel giudizio di primo grado pag. 19). CP_8
5.9. Da quanto sin qui esposto, assorbita ogni ulteriore argomentazione e/o rilievo, deriva la fondatezza del secondo motivo di appello, non avendo la società dimostrato la non compatibilità delle scelte dei lavoratori appellanti di non opporsi al licenziamento con il rispetto dei vincoli economici e finanziari della società medesima: ed essendo emersa, al contrario, la presenza di risorse in bilancio, allocate nel sottofondo Ristrutturazione del Fondo Rischi ed oneri, cui attingere per far fronte all'erogazione dell'incentivo all'esodo.
6. Fondato, d'altro canto, è anche il terzo motivo di appello, con cui viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la sussistenza di documentate ragioni tecnico organizzative di diniego delle istanze dei lavoratori e . Parte_4 Parte_2
6.1. Sostengono, in particolare, le parti appellanti che: i) per quanto riguarda le prime istanze del lavoratore risalgono al 02/08/2019 ed al Parte_4
02/09/2020 e non al marzo 2021, come statuito in sentenza: laddove il lavoratore ha fatto riferimento al pensionamento “quota 100”, al pari del la cui istanza è Pt_9 stata accolta, ha in realtà inteso avvalersi dell'apposita facoltà di esodo incentivato per i dipendenti “pensionabili” ovvero prossimi alla pensione, contenuta negli Accordi per cui è causa;
ii) quanto al merito, in sede di interrogatorio Parte_4 libero non ha mai dichiarato di essere l'unico archivista nell'ufficio back office, avendo invece affermato di essere un archivista all'interno di quell'ufficio, né ha mai dichiarato di essere stato adibito al “progetto di digitalizzazione” bensì, al contrario, ha riportato di essere stato adibito ad un incarico assolutamente diverso, ovvero scannerizzazione, spedizione ed archiviazione di contratti destinati all'Agenzia delle Entrate;
d'altro canto, aveva raggiunto i requisiti pensionistici già nel Parte_4
2020 grazie alla “quota 100”, apparendo così del tutto inverosimile che un lavoratore “pensionabile” fosse assolutamente indispensabile tanto da non poterlo incentivare all'esodo, anche tenuto conto della elementarietà e fungibilità delle concrete mansioni svolte;
iii) per quanto riguarda la posizione di confermare Pt_2 lo svolgimento di alcune mansioni non equivale ad acquisire la prova della sussistenza di esigenze tecnico-organizzative e produttive tali da rappresentare un motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di incentivo all'esodo: inoltre, la circostanza secondo cui la dipendente era “l'unica, unitamente alla collega CP_9
, a svolgere tali mansioni consistenti nelle attività (tassative ed improrogabili da
[...] svolgersi entro il mese di marzo 2021) di raccolta dati e documentazione dei volumi di vendita e di fatturato dell'azienda, dati che poi dovevano essere inviati alla società
12 di revisione per la relativa certificazione” non ha trovato conferma nell'interrogatorio libero e soprattutto il Tribunale non ha tenuto conto delle ulteriori dichiarazioni che evidenziavano una inutilizzazione subita dalla Pt_2 negli ultimi mesi di rapporto, inutilizzazione che emergeva d'altro canto anche dalla documentazione prodotta in atti ed i cui contenuti non sono stati mai contestati.
6.2. Sul punto il Tribunale nello specifico ha ritenuto: “Per ciò che concerne i ricorrenti e la società convenuta ha dedotto e dimostrato la Pt_2 Parte_4 sussistenza anche di esigenze tecnico-organizzative ostative all'accoglimento della loro domanda. Quanto al ricorrente la convenuta ha dedotto che Parte_4 quest'ultimo era l'unico dipendente con mansioni di archivista nell'ambito dell'ufficio back office rete, a cui era stato affidato il progetto di digitalizzazione ed unificazione dell'archivio dei punti vendita a seguito dell'acquisto di TotalErg da parte di api anonima petroli e della successiva fusione di api in IP occorsa nel 2019. Il ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero ha confermato quanto dedotto dalla Parte_4 convenuta dichiarando:”svolgevo mansioni di archivista, mi venivano consegnati dei contratti che inviavo in registrazione all'Agenzia delle Entrate tramite un ufficio esterno della società, poi scannerizzavo tali documenti e li archiviavo su un file creato da noi;
inoltre fornivo la documentazione agli uffici che me lo richiedevano”. Per ciò che concerne la ricorrente la convenuta ha dedotto che, all'esito di Parte_2 una contestazione della dipendente sulle mansioni espletate, la lavoratrice concordava con le Risorse Umane il passaggio con effetto 11.1.2021 nel settore “Back Office – Rapporti con Enti e Terzi Rete”, per lo svolgimento delle attività di certificazione dati della rete autostradale, consistenti nelle attività, da svolgersi entro il mese di marzo 2021, di raccolta dati e documentazione dei volumi di vendita e di fatturato dell'azienda, dati che poi dovevano essere inviati alla società di revisione per la relativa certificazione ai fini della determinazione dei compensi da riconoscere alla società concessionaria autostradale. La ricorrente nel corso dell'interrogatorio Pt_2 libero ha confermato quanto dedotto dalla convenuta dichiarando:” con riferimento alla mansione indicata a pag. 23 della memoria di costituzione nel settore back office, svolta dall'11.1.2021 a novembre 2021, preciso che quell'attività aveva termine a marzo 2021…” Risulta, quindi, confermata la sussistenza, con riferimento ai ricorrenti e di ragioni tecnico-organizzative ostative all'accoglimento della Parte_4 Pt_2 loro domanda, unitamente alle già evidenziate ragioni economico-finanziarie presenti per tutti i ricorrenti”.
6.3. Orbene, con riferimento specifico alla posizione di , rileva la Parte_4
Corte che le dichiarazioni dal predetto rilasciate in sede di interrogatorio libero non possono essere valutate alla stregua di una conferma delle allegazioni della società convenuta, non avendo in alcun modo egli ammesso di essere l'unico dipendente con mansioni di archivista, né tantomeno che gli fosse stato affidato in via esclusiva il progetto di digitalizzazione ed unificazione dell'archivio dei punti vendita, ragion per cui le allegazioni della società non risultano dimostrate dalle dichiarazioni della parte ricorrente.
6.4. Quanto alla posizione di , anche a voler ritenere che alla stessa Parte_2 fossero state affidate, dietro accordo con la lavoratrice, mansioni attinenti lo svolgimento di attività di certificazione dei dati della rete autostradale, che andavano necessariamente svolte entro il mese di marzo 2021, è incontestato che, nel periodo successivo al mese di marzo 2021, la lavoratrice sia stata
13 sostanzialmente inutilizzata, ragion per cui ben avrebbe potuto la sua istanza di adesione alla procedura di licenziamento collettivo essere accolta con pagamento dell'incentivo all'esodo, non sussistendo, come esposto ai superiori paragrafi, alcun esigenza di rispetto di asseriti vincoli economico-finanziari.
6.5. D'altro canto, osserva la Corte come, in ogni caso, le circostanze addotte dalla società non possono ritenersi sufficienti ad integrare quelle “esigenze tecnico- organizzative e produttive” incompatibili con l'adesione al licenziamento con incentivo all'esodo. Difatti, con riguardo alla posizione di , si Parte_4 osserva che le mansioni al predetto affidate erano talmente elementari e connotate da un livello di professionalità non elevato che alcun impedimento ad una sua agevole sostituzione si profila in concreto:
considerato che
, tra l'altro, il lavoratore aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento quota 100 già nel 2020, i capitoli di prova articolati dalla società sul punto appaiono irrilevanti e tali da non dimostrare l'infungibilità e l'impossibilità di sostituirlo. Quanto alla lavoratrice
[...]
, se da un lato l'incarico del gennaio 2021 le è stato conferito quando ella Parte_2 aveva già presentato la domanda di adesione all'incentivo nel novembre 2020, d'altro canto anche in tal caso i capitoli di prova articolati dalla società appellata si atteggiano, oltre che genericamente formulati e tendenti a far esprimere valutazioni, come inidonei a dimostrare l'infungibilità della lavoratrice, che, per stessa ammissione della datrice di lavoro, non era l'unica risorsa destinata a svolgere quelle mansioni, tra l'altro solo genericamente evocate e che appaiono anche in tal caso non caratterizzate da particolare elevata professionalità.
6.6. La sentenza impugnata, pertanto, va riformata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistenti esigenze tecnico-organizzative ostative all'accoglimento dell'adesione alla procedura di licenziamento dei lavoratori e Parte_4 Pt_2
7. Incontestate le deduzioni delle parti appellanti in ordine alla entità delle somme dovute a titolo di incentivo all'esodo, l'unica questione che pone la società appellata attiene alla spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso (di cui non è contestato l'ammontare) in favore dei lavoratori e Parte_2 [...]
Parte_1
7.1. Sul punto osserva la Corte che, a fronte dell'argomento della secondo CP_8 cui essendosi dimessi i due lavoratori con svolgimento di attività lavorativa durante il preavviso ai medesimi non sarebbe dovuta la relativa indennità, rileva la considerazione che le somme - che la società avrebbe dovuto versare ai lavoratori che avevano aderito alla procedura di licenziamento collettivo - sono oggi dovute a titolo di risarcimento del danno cagionato ai lavoratori nel momento in cui le loro istanze sono state disattese in violazione degli obblighi derivanti dagli Accordi sottoscritti in sede sindacale. Con la conseguenza che ai lavoratori, in ipotesi di accoglimento delle istanze, la società avrebbe dovuto versare sia gli importi dovuti quale incentivo all'esodo, sia l'indennità sostitutiva del preavviso pari a n. 8 mensilità come da previsioni del CCNL. Tuttavia, avendo i due lavoratori in questione già percepito n. 4 mensilità di indennità sostitutiva del preavviso, va accolta la domanda proposta in via subordinata di condanna della società al pagamento di sole n. 4 mensilità di preavviso ulteriori, non potendosi concretizzare il pagamento delle mensilità in cui essi hanno effettivamente svolto l'attività lavorativa.
14 8. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata: deve essere, di conseguenza, Controparte_1 condannata, per i titoli di cui si è detto, a corrispondere: - a la Parte_2 somma di € 50.060,13; - a la somma di € 68.643,68; - a Parte_3 Parte_4
la somma di € 60.442,08; - a la somma di € 73.372,32; - a
[...] Parte_5
la somma di € 65.315,55; - a la somma di Parte_6 Parte_1
€ 57.750,28, oltre, per tutti, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei crediti al saldo. 9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna a corrispondere: - a la somma di € Controparte_1 Parte_2
50.060,13; - a la somma di € 68.643,68; - a la Parte_3 Parte_4 somma di € 60.442,08; - a la somma di € 73.372,32; - a Parte_5 Pt_6
la somma di € 65.315,55; - a la somma di €
[...] Parte_1
57.750,28, oltre, per tutti, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei crediti al saldo. Condanna al pagamento Controparte_1 in favore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 8.000,00 e per il secondo grado in € 7.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
15