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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 619/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 619/2022 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
.I. ), Parte_7 C.F._7 C.F._8 tutto rappresentati e difesi dall'avv. BEER ALBERTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale Pro Tempore, dr.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
BATTISTELLI VANESSA DESIREE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, in via principale dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
[...]
con sede a Omegna in via Mazzini n. 117 in persona del Controparte_3
pagina 1 di 24 proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento danni, iure proprio e iure hereditatis per le ragioni e motivazioni di cui alla premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, della somma di € 500.000,00 a favore del Sig. della somma di € Parte_1 500.000,00 a favore della Sig.ra della somma di € 250.000,00 a favore del Sig. Parte_2
della somma di € 250.000,00 a favore del Sig. Parte_3 Parte_4
della somma di € 200.000,00 a favore della Sig.ra della somma di €
[...] Parte_5 200.000,00 a favore della Sig.ra e della somma di € 200.000,00 a favore della Sig.ra Parte_6
e così complessivamente della somma di € 2.100.000,00 oltre interessi legali e Parte_7 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di assistenza legale giudiziale sia con riferimento alla presente procedura di merito, sia con riferimento alla procedura di istruzione preventiva di cui al procedimento n. 224/21 RG Tribunale di Verbania, sia con riferimento al procedimento di mediazione. In via istruttoria: Si chiede ammettere tutti i mezzi di prova dedotti ed indicati da questa difesa negli atti di causa, ivi comprese le memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 C.p.c.”
Per il convenuto:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare Voglia ordinare alle parti attrici di procedere con l'estensione del contraddittorio alla figura del “caregiver/badante” che si occupava su incarico degli stessi della signora e , previa rimessione in termini della Parte_8 CP_3 autorizzarla, per le ragioni di cui in narrativa, ad estenderne il contraddittorio e chiamarla in causa al fine di esser manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, e nell'ipotesi di Cont accertamento di una anche solo una parziale responsabilità concorsuale dell' e di tale terzo chiamato, al fine di ripartirne gli oneri di legge.
NEL MERITO
In via principale:
1. rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della convenuta , perché CP_3 infondate in fatto e in diritto e comunque assolvere la convenuta da ogni avversa domanda;
con vittoria di compensi, inclusivi di iva e cpa e rimborso forfettario spese generali 15% come per legge.
2. subordinata di merito Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso nei confronti dell' , accertare e dichiarare le effettive quote di CP_3 responsabilità a carico dell' e del caregiver/Badante nella causazione dell'evento per cui è CP_3 causa, con conseguente condanna di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, senza alcun vincolo di solidarietà; con vittoria e rimborso di spese e compensi di giudizio o in via alternativa con compensazione delle spese di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insta affinchè il Giudice voglia disporre nuova CTU medico legale e specialistica affidandola a diverso collegio finalizzata a valutare l'operato dei sanitari che si occuparono della signora
[...]
comprese le condotte del caregiver/badante, avendo cura di prendere visione di tutto il Parte_9 percorso clinico della paziente offerto in giudizio.”
pagina 2 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 hanno convenuto in giudizio l' chiedendo che Controparte_4 quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis conseguente al decesso di per un errore di un sanitario dipendente della convenuta. In particolare, Parte_8
hanno dedotto:
- che era deceduta presso l'Ospedale di Verbania in data 4.10.2019; Parte_8
- che gli attori erano figli e nipoti, conviventi e non con la de cuius;
- che nel pomeriggio del 24.9.2019 si era recata presso l'Ospedale Castelli di Parte_8
Verbania al fine di sostituire il sondino nasogastrico ORL;
- che la predetta sostituzione era stata effettuata dalla Dott.ssa e in seguito la Persona_1
paziente non era stata sottoposta ad alcun accertamento in merito al corretto Parte_8
posizionamento del sondino naso gastrico, essendo stata subito invitata a rientrare presso la propria abitazione;
- che dopo qualche ora era stata nutrita dalla badante mediante il sondino naso-gastrico appena sostituito presso l'Ospedale di Verbania e, incominciata la somministrazione del nutrimento,
[...]
aveva iniziato ad accusare forti dolori e disturbi respiratori;
Parte_8
- che, quindi, era stata immediatamente interrotta la somministrazione del nutrimento e, dopo aver interpellato il medico della mutua Dott. di Omegna, sempre in data 24.09.2019 alle ore Persona_2
21,43 era stata trasportata d'urgenza in ambulanza presso il DEA dell'Ospedale Parte_8
Castelli di Verbania ove, all'esito di un semplice esame radiologico, era stato rilevato ed evidenziato il non corretto posizionamento del sondino naso gastrico eseguito poche ore prima dalla Dott.ssa Per_1
- che, in particolare, dagli esami diagnostici eseguiti risultava che detto sondino naso gastrico era stato posizionato in sede polmonare invece che nello stomaco;
- che i sanitari avevano, quindi, provveduto a ricoverare presso l'Ospedale di Parte_8
Verbania ove, dopo dieci giorni di agonia vigile, era intervenuto il decesso constatato in data
04.10.2019 alle ore 22.06;
pagina 3 di 24 - che, all'esito degli accertamenti peritali svolti dal Dott. Prof. era risultato che il Persona_3 decesso di era intervenuto per “polmonite ab ingestis della base polmonare dx ove il Parte_8
sondino naso gastrico di cui era portatrice la Sig.ra fu malposizionato in data Parte_8
24.09.2019”;
- che gli odierni attori (fatta eccezione per minorenne all'epoca del radicamento di Parte_7
detto procedimento di istruzione preventiva, che aveva in seguito effettuato la mediazione obbligatoria) avevano proceduto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 8 L. 24/2017 mediante accertamento tecnico preventivo al fine di vedere accertate e determinate le cause della morte di Parte_8
- che era stato, quindi, radicato innanzi al Tribunale di Verbania il procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 224/21 RG, all'esito del quale era stata depositata la CTU a firma del Dott.
e del Dott. i quali avevano indicato che “la detta polmonite dxt ab Persona_4 Persona_5
ingestis è a sua volta la causa che ha determinato la concatenazione di eventi che ha prodotto, oltre ogni ragionevole dubbio, il decesso della paziente”, precisando altresì che “vi sono ragioni più probabili che non -causalità debole- e sopra circostanziate, per affermare che il sondino NG fosse stato immesso fin dal primo momento nella via respiratoria (come anche ammesso da tutti i Sigg.
CCTTPP) e non nello stomaco”;
- che sussisteva, pertanto, la responsabilità della convenuta nella determinazione della morte di
[...]
; Parte_8
- che il danno patito dagli attori doveva essere inquadrato sotto un duplice profilo: iure hereditatis e iure proprio;
- che alla data del 24.09.2019, era perfettamente cosciente ed era rimasta tale fino a Parte_8
poche ore prima del decesso, sicché aveva potuto rendersi conto sotto ogni profilo di quanto le stava accadendo;
- che, in caso di morte della vittima, il diritto a chiedere il risarcimento di tali danni era trasmissibile iure successionis agli eredi secondo lo schema di cui all'art. 565 c.c., purché fosse intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento causativo del danno e la morte della vittima;
- che, circa il danno biologico terminale, riferito ai giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, esso era trasmissibile iure successionis ove la persona ferita non fosse morta immediatamente,
pagina 4 di 24 sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima - per convenzione legale- ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea;
- che il morale terminale, o danno catastrofale, consisteva nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire provata da chi aveva patito lesioni personali e poteva rendersi conto che esse sarebbero state letali;
- che si trattava di un danno risarcibile rappresentato non solo dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana e, nella specie, al momento del suo decesso, Parte_8
era Presidente del Consiglio di Amministrazione della Valsecchi S.p.a.;
- che la liquidazione di detti danni, secondo le tabelle in uso (Tabelle di Roma 2019), non poteva essere inferiore a € 20.000,00 per quanto atteneva al danno biologico terminale, ed a € 75.000,00 per quanto atteneva il danno morale terminale o cd. “danno catastrofale”;
- che sussisteva, altresì, il danno patito dagli attori iure proprio a seguito del decesso della propria congiunta, in quanto anche coloro che non convivevano con la de cuius la frequentavano assiduamente;
- che la de cuius era sempre stata presente in ogni momento della vita dei figli e dei nipoti, partecipe delle attività scolastiche e ludico-ricreative degli uni e degli altri, con frequentazione quotidiana, trascorrendo anche periodi di vacanza sia con i figli che con i nipoti medesimi;
- che per i figli e la madre aveva continuato a rivestire un preciso e costante ruolo di Pt_1 Pt_2
riferimento nella conduzione della fiorente azienda di famiglia, gestita da quattro generazioni, la
VALSECCHI S.p.a.;
- che la liquidazione del danno doveva essere condotta sulla base delle cosiddette Tabelle di Roma, in quanto quelle elaborata dal Tribunale di Milano non seguivano il criterio del punto variabile.
Con comparsi di costituzione e risposta si è costituita l' Controparte_1
(di seguito anche ) domandando, in via preliminare, l'estensione del contraddittorio
[...] CP_3
nei confronti della badante che, su incarico degli attori, si occupava della de cuius Parte_8 affinché l' fosse manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole. Nel CP_3
merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, che fossero accertate e dichiarare le effettive quote di responsabilità a carico della stessa e della badante nella causazione dell'evento. In particolare, ha esposto:
pagina 5 di 24 - che era affetta da Morbo di Parkinson in fase molto avanzata e, in data 24.09.2019 Parte_8 intorno alle 14.30, si era rivolta all'Ospedale di Verbania per riposizionare il sondino;
- che la dr.ssa al fine di riposizionare il sondino, aveva eseguito il c.d. woosh test (insufflazione Per_1
di aria che provoca gorgoglio gastrico) ed aspirazione di liquido gastrico per sincerarsi che fosse in posizione;
- che, presso la sua abitazione, la paziente era stata affidata alle cure della badante-caregiver, la quale alle ore 17.00 aveva somministrato 140 ml circa di nutrizione parenterale;
- che alle ore 21.43 del 24.09.2019 era stata nuovamente portata in PS dalla badante, Parte_8
atteso che la stessa aveva continuato a nutrire la paziente nonostante il sangue che usciva dal sondino naso gastrico;
- che, eseguito immediatamente l'inquadramento diagnostico, veniva trattenuta in OBI (Osservazione
Breve Intensiva) per essere poi trasferita in reparto alle 11.17 della mattina del 25.09.2019 ed era stata, quindi, sottoposta a valutazione anestesiologica per il posizionamento di una PEG3 che avrebbe dovuto sostituire il sondino;
- che nei giorni tra il 25/9 ed il 2/10 la paziente ebbe un progressivo miglioramento degli scambi respiratori e degli indici infiammatori e che anche l'esame RX del torace mostrava l'evidenza di tale miglioramento;
- che, solo a partire dal 2 ottobre, si era verificato un improvviso e rapido peggioramento del quadro clinico, con desaturazione periferica, evidenza di scambi respiratori compromessi all'EGA arteriosa e comparsa di abbondanti secrezioni bronchiali muco-ematiche;
- che, dopo un iniziale trasferimento in Rianimazione, in assenza di indicazioni ad ulteriori manovre invasive, la paziente era stata nuovamente ricoverata nel reparto di Medicina, dove decedeva in data
4.10.2019;
- che nonostante dal sondino della signora uscisse sangue, così come dalla bocca, la donna Parte_8
aveva continuato ad essere alimentata dalla badante con 140 cc di nutrizione enterale;
- che, inoltre, la somministrazione della nutrizione era avvenuta alle 17.00, ma la signora Parte_8
era stata portata in PS alle 21.43, nonostante la presenza di sangue in bocca;
- che, in ogni caso, si trovava in uno stato di salute molto compromesso;
Parte_8
pagina 6 di 24 - che era stato accertato il fatto che il sondino era stato collocato non nello stomaco, ma non, altresì, che l'evento dannoso fosse riconducibile a un'imprudenza della caregiver, la quale aveva somministrato la nutrizione nonostante la presenza di sangue dal sondino e aveva portato in ritardo la paziente in ospedale;
- che, visto il sangue nel sondino, la badante avrebbe dovuto avvisare immediatamente il medico e portare al più presto la paziente all'Ospedale per rapidi controlli specialistici prima di nutrirla;
- che spettava alla controparte dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso e che tale nesso era stato interrotto dal comportamento tenuto dalla badante;
- che, con riferimento al danno patito dagli attori iure proprio, incombeva sugli stessi l'onere di dimostrare tutti gli elementi dell'illecito, stante la natura aquiliana della responsabilità;
- che era contestato l'utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma, in quanto il Tribunale di Milano aveva rivisto le proprie tabelle in ossequio alle ultime osservazioni che aveva posto la Cassazione;
- che, in ogni caso, nel calcolo del danno doveva essere tenuta in considerazione l'aspettativa di vita della de cuius.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.10.2022 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza dell'8.3.2023. All'esito della stessa, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n. 224/2021 RG ed è stata in parte ammessa la prova orale articolata da parte attrice.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di tre testi all'udienza del 12.6.2023.
A seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.6.2024, poi differita al 11.12.2024, a seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente. Con ordinanza del 6.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede preventiva ex art. 696 bis c.p.c., gli attori, figli e nipoti della de cuius hanno convenuto in giudizio l' , di cui Parte_8 CP_3
hanno invocato la responsabilità per la morte della congiunta da porsi in nesso causale con l'errata pagina 7 di 24 sostituzione del sondino nasogastrico ORL ad opera della dott.ssa in data Persona_1
24.09.2019. Hanno, quindi, domandato, la condanna della convenuta al risarcimento del danno tanatologico, catastrofale e del danno da perdita del rapporto parentale.
Giova premettere che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
(cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008, n. 18392/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. La struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 del codice civile. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del codice civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (Cass. 5846/2007). Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 10297/2004). Nondimeno, il paziente ha anche l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente pagina 8 di 24 nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'intervento sanitario rispetto a quelle preesistenti (Cass. 6539/2019).
Compete al debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova che va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass. 24791/2008). Una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass.
28991/2019).
Pertanto, gli attori, in merito alla domanda di risarcimento del danno terminale, nella duplice accezione di biologico e morale, trattandosi di danno iure hereditatis, agiscono a titolo contrattuale quali eredi del paziente, dovendo fornire la prova del contratto, dell'evento di danno e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico del debitore la prova che la prestazione sanitaria sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ex art. 1218 c.c.
In relazione, invece, al danno da perdita parentale, saranno tenuti al più gravoso onere di cui alla fattispecie risarcitoria extracontrattuale, dovendo dimostrare la condotta dolosa o colposa, oltre al danno e alla sua derivazione eziologica dalla condotta. In relazione al danno da perdita del rapporto parentale derivante da asserito errore medico, si è, infatti, ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui i parenti che agiscono per il risarcimento del danno non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale. Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della pagina 9 di 24 responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova. Difatti, il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, di talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti,
i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.). Pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”. Ciò vuol dire che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria assurge ad illecito aquiliano, collocandosi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass., 21/02/2025, n. 4644; Cass., 22/01/2024, n. 2232; Cass.,
28/05/2024, n. 14980; Cass., 7/04/2022, n. 11320, Cass., 26/07/2021, n. 21404, e, tra le prime, Cass.,
9/07/2010, n. 14615).
Posto ciò, nel caso concreto, gli attori hanno assolto, anche in termine di responsabilità extracontrattuale, il relativo onere probatorio.
Sulla base della consulenza tecnica redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. (R.g. n. 224/21), e debitamente acquisita nel presente giudizio, risulta dimostrato che il decesso di si è verificato a causa dell'erronea sostituzione in data Parte_8
24.09.2019 del sondino nasogastrico ORL ad opera della dott.ssa medico Persona_1
pagina 10 di 24 dipendente dell' . Il Collegio peritale ha, infatti, affermato che il sondino era stato malposto, CP_3
così provocando una “polmonite dxt ab ingestis”, che, a sua volta, aveva determinato la concatenazione di eventi che aveva prodotto, oltre ogni ragionevole dubbio, il decesso della paziente. È stato, inoltre, accertato che il medico non aveva tenuto una condotta adeguata, in quanto, come anche ammesso da tutti i CCTTPP, poteva essere affermato in termini di “più probabile che non” che il sondino NG era stato immesso fin dal primo momento nella via respiratoria e non nello stomaco e non era stato dimostrato che la manovra di controllo fosse stata conforme alle leges artis. Nell'unico documento medico relativo alla sostituzione era stato, infatti, soltanto indicato “prova di funzionalità regolare”, ma non era stato né precisato né accennato in alcun modo quale fosse stata la prova di funzionalità espletata, sicché non era stato possibile verificare l'attendibilità di tale prova, né la reale validità del dato che ne era scaturito. Nella documentazione esaminata non sono state, inoltre, descritte la manovra eseguita, le condotte preliminari e successive per predisporne e verificarne la riuscita, né sono stati indicati i protocolli operativi seguiti per il posizionamento e i successivi follows up.
Nell'elaborato peritale si legge infatti che “l'avvenuta polmonite dxt “ab ingestis” da inadeguata introduzione del sondino NG è un evento evitabile e preveNIbile con una condotta medica adeguata
(corretto posizionamento del sondino, efficace controllo della sistemazione dello stesso, corretta esecuzione interpretazione della “prova funzionale” [della quale nulla sappiamo sul versante tecnico], verbalizzazione degli atti compiuti, istruzioni al/ai care giver, ecc.), ed il medico non riesce a dimostrare di aver completamente tenuto detta condotta conformemente alle leges artis”.
Il Collegio peritale ha, inoltre, ritenuto che “il meccanismo patogeno determinato dalla causa iniziale e ad essa concatenato, che ha determinato la polmonite (e cioè l'invasione bronco-polmonare dxt da parte di materiale estraneo introdotto per tramite del sondino NG) non si è interrotto” e ha escluso la sussistenza di una causa sopravvenuta che sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento, così confermando che l'evento letale era stato diretta conseguenza del malposizionamento del sondino.
I consulenti tecnici hanno, infatti, precisato che i c.d. miglioramenti temporanei rappresentavano semplicemente degli accadimenti oscillanti in un decorso clinico sottoposto ad un trattamento terapeutico.
Non può, quindi, essere ascritta alcuna efficacia interruttiva del rapporto eziologico alla condotta tenuta dalla caregiver di somministrazione di nutrizione enterale. Inoltre, deve escludersi che tale pagina 11 di 24 comportamento possa essere stato tale da consentire una graduazione della quota di responsabilità della struttura sanitaria.
In primo luogo, non è noto se la caregiver, di cui non si conosce il nominativo, svolgesse un ruolo di mera assistenza materiale o se fosse un soggetto “istituzionale” dotato di competenze mediche. Non può dubitarsi del fatto che il decesso sia stato dal punto di vista fattuale causato, altresì, dalla somministrazione di cibo nel sondino malposto, in quanto “l'avvenuta nutrizione tramite SNG è stato
l'elemento efficiente che ha fatto sì che la criticità del sondino malposto dal Medico, inizialmente
'elemento potenziale', come sopra dimostrato anche controfattualmente, diventasse indispensabile
'elemento attuale' nella causazione della infermità “polmonite ab ingestis” con la quale la morte è causalmente correlata”. Va, tuttavia, osservato che, diversamente dal difettoso posizionamento del sondino, l'alimentazione tramite SNG non rappresenta un fatto antigiuridico ascrivibile alla badante e, in assenza della prova di competenza mediche in capo alla stessa, non può ritenersi che quest'ultima avrebbe dovuto e potuto avvedersi del malposizionamento del sondino. I CCTTUU hanno, inoltre, evidenziato che il medico avrebbe dovuto informare la paziente delle possibili complicanze concrete e, in particolare, fornire anche alla caregiver le indicazioni necessarie per la gestione di eventuali problematiche. Nella specie, invece, dai documenti prodotti non emerge che il sanitario abbia provveduto a comunicare alla badante le istruzioni da seguire dopo la avvenuta immissione del sondino per fronteggiare eventuali malfunzionamenti. Non può, pertanto, riconoscersi alla condotta tenuta dalla badante un'efficienza giuridicamente rilevante tale da consentire una conseguente riduzione della responsabilità ascrivibile alla convenuta.
Va, quindi, affermata l'integrale responsabilità ex art. 1228 c.c. dell per l'erronea CP_3
sostituzione del sondino NG di e per il conseguente decesso di quest'ultima. Parte_8
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose lamentate ed alla liquidazione del relativo danno.
Gli attori hanno chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno tanatologico o biologico terminale e del danno morale “catastrofale”.
Come noto, il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno pagina 12 di 24 morale c.d. catastrofale. Il danno morale catastrofale consiste nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita e, quindi, si risolve nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte (cfr. Cass. 08/06/2023,
n. 16272; Cass. 23/10/2018, n. 26727; Cass. 28/06/2019, n. 17577; Cass. 17/09/2019, n. 23153). Ai fini del riconoscimento di tale posta risarcitoria, non è sufficiente che sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra l'evento dannoso e l'exitus mortale, ma deve necessariamente essere fornita la prova della sofferenza soggettiva patita dalla vittima, individuata nella consapevolezza e nella percezione dell'avvicinarsi della propria fine. Il danno biologico terminale è, invece, configurabile e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. Pertanto, “il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente. Inoltre, accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane” (Cass. 5 luglio 2019, n. 18056).
In ragione della loro diversità morfologica, le due componenti di danno vanno liquidate con criteri distinti: il danno biologico terminale dà luogo ad una pretesa risarcitoria da commisurare ai coefficienti dell'inabilità temporanea assoluta, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte. Viceversa, la natura peculiare del danno morale terminale rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità.
pagina 13 di 24 Venendo al caso di specie, non si ritiene di poter riconoscere il risarcimento del danno “catastrofale” conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, dal momento che non è stato provato che la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente. Come già sopra osservato, per il risarcimento di tale danno morale soggettivo, che non è in re ipsa trattandosi di un danno conseguenza, è necessaria la prova della lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine. Nella specie, gli attori non hanno dimostrato che la de cuius fosse cosciente nei giorni antecedenti la morte e, soprattutto, che abbia maturato una lucida consapevolezza della gravità delle sue condizioni e dell'imminente avvicinarsi dell'evento morte. A tal fine, non potevano ritenersi sufficiente gli unici capitoli di prova articolati
(cap. 14 e 16), in quanto generici e privi d'indicazioni circa la presa di coscienza di una fine prossima.
Inoltre, anche l'allegata esistenza di sofferenze fisiche non consente di ritenere provata, per ciò solo, la consapevolezza della fine imminente.
Deve, invece, essere riconosciuto il danno c.d. biologico terminale per il periodo di dieci giorni intercorso tra l'erronea sostituzione del sondino (24.9.2019) e il decesso della paziente (4.10.2019).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale” (Cass. civ., sez. III, ord. 21 febbraio 2024, n. 4658).
Per la sua liquidazione non può farsi ricorso ai criteri indicati dalle Tabelle di Milano 2024 per il danno cd. terminale, poiché, nella descrizione di tale danno, lo stesso viene liquidato inscindibilmente nella componente biologica e morale, presupponendo che sia stata data rigorosa prova della consapevolezza dell'imminente exitus (cfr. pag. 57 relazione alle Tabelle ed. 2024 e v. Coscienza del danno: “in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale ..”), prova che, come si è già detto, nel caso di specie non è stata in alcun modo resa.
pagina 14 di 24 Si ritiene, pertanto, che il danno biologico terminale vada risarcito prendendo come riferimento le
Tabelle di Milano del 2024 per il danno non patrimoniale, che prevedono un punto base I.T.T, pari ad euro 115,00 pro die. Effettuando una personalizzazione massima del 50% (172,5 pro die), la somma risarcibile a tale titolo ammonta, quindi, a euro 1.725,00, da ripartire tra gli eredi e Pt_2 [...]
secondo le rispettive quote ereditarie del 50%. Parte_1
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, domandato dagli attori, occorre, invece, premettere che si tratta di un danno diretto e non riflesso, subito e fatto valere iure proprio dai prossimi congiunti della vittima di un illecito, essendo l'evento morte plurioffensivo, in quanto è tale da determinare non solo l'estinzione della vita della vittima primaria, ma, altresì, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr. Cass. 7748/2020). Il danno da morte del congiunto comporta per i familiari la compromissione della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, diritti che trovano riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Tale pregiudizio rappresenta, quindi, un peculiare aspetto del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di una relazione personale caratterizzata da intense implicazioni affettive e destinato a tradursi nella duplice dimensione del c.d. danno morale, ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva. Esso, dunque, si sostanzia "nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. 9196/2018).
In punto di quantificazione di tale pregiudizio, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la natura equitativa “pura” della liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c., limitandosi a delineare i principali elementi fattuali che, oltre a consentire l'accertamento dell'esistenza stessa del danno,
pagina 15 di 24 possono guidare l'interprete nella relativa quantificazione. Trattasi di circostanze quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. ex multis, Cass. n. 28989 del
11/11/2019).
La giurisprudenza ha ammesso, anche rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, il ricorso alle c.d. tabelle introdotte presso alcuni singoli Tribunali quali parametri di riferimento per addivenire alla quantificazione del danno, manifestando di prediligere le c.d. tabelle milanesi (cfr. Cass., 16/12/2022,
n. 37009; Cass. 01/07/2020, n.13269; Corte appello Bari sez. III, 23/02/2022, n.314; Corte appello
Napoli sez. I, 27/04/2022, n.1770; Tribunale Lucca sez. I, 14/04/2022, n.365). Al riguardo,
l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nel giugno 2022, ha sostituito le Tabelle del 2021, impostate sulla base di una forbice edittale risarcitoria, con quelle attuali fondate sul criterio del punto variabile, così recependo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
10579/2021). Difatti, il criterio del punto variabile, ad avviso della giurisprudenza, consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie concreta, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
La recente giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da perdita parentale ha, infatti, affermato che la valutazione equitativa di detto danno “deve tenere conto degli ultimi parametri indicati dalle tabelle milanesi, quali l'età dei soggetti interessati, la qualità e intensità dei rapporti affettivi, la sussistenza di un rapporto di convivenza e la sopravvivenza di altri congiunti” (Cass.,
01/07/2024, n.18052).
La liquidazione del danno risarcibile deve, quindi, essere condotta sulla base dei criteri delle Tabelle di
Milano di giugno 2024. Esse prevedono un punteggio per alcuni parametri – già indicati nelle tabelle precedenti e, altresì, dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021 – corrispondenti all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, infine, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Tali circostanze, considerate ai fini della distribuzione dei punti, integrano degli elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza - l'esistenza e l'intensità di una sofferenza soggettiva e di pagina 16 di 24 pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (cfr. Cass. 25164/2020). In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura oggettiva e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è, invece, di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve, dunque, essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e le peculiarità soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato anche in via presuntiva. Il totale dei punti determinato in base alle suddette circostanze, accertate nella fattispecie concreta, deve, infine, essere moltiplicato per il menzionato “valore punto” (pari a 3.911,00 nel caso di rapporto genitore/figlio e pari a 1.698,00 nel caso di rapporto nonno/nipote), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Inoltre, in termini generali, è orientamento unanime della giurisprudenza che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Trattandosi di una praesumptio hominis, spetterà al convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. n. 3767/2018; Cass. n.
11212/2019; Cass. n. 31950/2018).
Con riferimento ai danneggiati diversi dai membri della famiglia nucleare, dunque, ivi compresi i nipoti di nonno, “ai fini della configurabilità del danno da perdita del rapporto parentale, l'effettività e consistenza della relazione parentale non può considerarsi in re ipsa ma deve essere provata” (cfr.
Cass. civ. n. 1366/2024), ferma restando, peraltro, la necessità che il danno patito da tali soggetti presenti delle “condizioni minime di apprezzabilità, nel senso di una rigorosa dimostrazione (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle
pagina 17 di 24 proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento” (così
Cass. n. 26140/2023). Posto che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", deve ritenersi che anche la perdita del rapporto tra nonni e nipoti sia meritevole di risarcimento, purché tali congiunti provino l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. 08/04/2020 n. 7743).
Nel caso di specie, con riferimento alla quinta circostanza delle nuove tabelle (lett. “E”) e alla sussistenza di un rapporto tra i nipoti e la nonna, vengono in rilievo le testimonianze rese all'udienza del 12.6.2023.
Dall'istruttoria svolta è emerso che tutti gli attori avevano un effettivo legame affettivo con la de cuius che hanno frequentato con assiduità nel corso del tempo. In particolare, è stato accertato che la figlia e i suoi figli e abitavano nella medesima palazzina, in piani Pt_2 Parte_3 Parte_4
diversi, ma comunicanti tra di loro con una scala interna che veniva solitamente lasciata aperta (cfr. dichiarazioni teste “La casa di Omegna è una palazzina unica;
è una casa molto grande;
fatto Tes_1
di un pian terreno e due piani e mansarda;
ai piani terra e primo abitava, e abita tuttora, con i Pt_2 suoi figli, al secondo piano e in mansarda abitava c'è una scala interna con una porta di Pt_8
ingresso per entrambe le case, ma sempre tenuta aperta. Anche se aveva la sua casa, in realtà Pt_2 viveva con la mamma”; cfr. dichiarazioni teste “ e i figli vivano nella stessa casa Tes_2 Pt_2 della nonna, c'è una scala interna ma i ragazzi facevano su e giù; era sempre che faceva da Pt_8 mangiare”). Tutti i testi escussi hanno, inoltre, affermato che la de cuius era un punto di riferimento per gli attori e che, finché era stato necessario, si era occupata in prima persona della cura dei nipoti (cfr. dichiarazioni teste “i figli stavano sempre dalla nonna, li ha cresciuti lei;
quindi pranzi, cene, Tes_1
sempre insieme, tutti i giorni;
anche se la loro casa fisica era al piano terra e primo, in realtà vivevano con la nonna”, , da quando si era trasferito, veniva ogni giorno, o comunque se non ogni Pt_1
giorno con molta frequenza;
la mamma è sempre stato il punto di riferimento di tutta la famiglia, una famiglia matriarcale”, “I nipoti, i figli di , avevano un bellissimo rapporto con la nonna;
anche Pt_1 se non vivevano insieme”, sino a che ce ne è stato bisogno, era lei che portava i figli a fare Pt_8
sport, preparava loro il pranzo perché era sempre presente in azienda e i nipoti li ha cresciuti Pt_2 lei”; cfr. dichiarazioni teste “I figli di li veniva a prendere a scuola sempre e Tes_2 Pt_2 Pt_8 pure a calcio”, “Era una famiglia unita”: cfr. dichiarazioni teste “ badava ai nipoti, tutti;
Tes_3 Pt_8
pagina 18 di 24 anche quando siamo andati via c'è sempre stata;
ci ha aiutato anche con le spese universitarie per i figli, i grandi regali nelle feste. Le piaceva seguire il calcio dei maschi e la ritmica e il pianoforte di
. Per i nostri figli e per quelli di la nonna era un punto di riferimento;
è ovvio che quando Pt_7 Pt_2 ci siamo spostati non era giornaliero, ma c'è sempre stata tanta confidenza”).
L'intensità del rapporto è, inoltre, dimostrata dalla circostanza che gli attori celebravano sempre insieme le festività e le ricorrenze ed erano anche soliti trascorrere insieme periodo di vacanza (cfr. dichiarazioni teste “I nipoti, i figli di , avevano un bellissimo rapporto con la nonna;
Tes_1 Pt_1
anche se non vivevano insieme;
facevano vacanze insieme e le festività comandate le passavano sempre con la nonna. Ricordo di vacanze fatte in Sardegna, da tutti sia la famiglia di che Pt_2 quella di;
non so se fosse tutti gli anni, ma ricordo più vacanze in Sardegna”; cfr. dichiarazioni Pt_1 teste “a giugno si partiva per la Sardegna, anzi alcune volte partiva prima coi ragazzi Tes_2 Pt_8
e poi la raggiungeva”,“Le feste sempre tutti insieme;
si andava sempre da a volte anche Pt_2 Pt_8 giù da e da ”; cfr. dichiarazioni teste “Fino a che i bambini erano piccoli ci Pt_2 Pt_1 Tes_3 muovevamo all'unisono; andavamo in Sardegna, in Toscana, ricordo che ci comprava le sciarpe di cashmere, era molto generosa la nonna;
le ultime volte siamo andati insieme in Sardegna, poi i ragazzi sono cresciuti e noi andavamo in posti diversi;
invece ha continuato ad andare in Sardegna Pt_2
con la nonna. Ricordo ad esempio che NA si avviava prima coi nipoti e poi la raggiugeva. Le Pt_2
feste le abbiamo sempre passate tutti insieme;
Natale si faceva a casa mia;
una volta sola ricordo da
un Capodanno, ma in ogni caso tutti insieme”). Pt_2
All'esito dell'istruttoria risulta, quindi, dimostrato che gli attori avevano un rapporto solido con la de cuius e che quest'ultima è stata una figura presente anche nella vita dei nipoti, come risulta anche dalla documentazione fotografica prodotta (doc. 14).
Si reputa, tuttavia, opportuno operare una riduzione del 20% degli importi che verranno liquidati, in considerazione delle già compromesse condizioni di salute pregresse della paziente ed indipendenti dalla responsabilità sanitaria dell'odierna convenuta, emergenti dalla relazione peritale e tali da incidere sulle aspettative di vita della defunta, anche in considerazione del fatto che il danno in questione, risarcendo la perdita del rapporto parentale, si proietta, inevitabilmente, nel futuro (cfr. pag.
7 della relazione, in cui si legge che “nel 2014 fu posta diagnosi di malattia di Parkinson nella variante bradicinetica-rigida con progressivo peggioramento motorio, disfonia e con disfagia prevalentemente
pagina 19 di 24 per i liquidi”). Inoltre, non può dubitarsi del fatto che la preesistenza di tale condizione patologica già diagnosticata nel 2014 – e che aveva anche reso necessaria la presenza di una badante presso l'abitazione – abbia inciso sulla possibile condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché sull'assiduità della frequentazione rispetto al periodo precedente.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), si ritiene, dunque, di poter quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale come segue:
- quanto alla figlia di anni 52 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della Pt_2
vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 12), tenuto conto della convivenza nel medesimo stabile (punti 8) e della sopravvivenza di un superstite rispetto alla famiglia nucleare di origine – fratello – (punti 14), nonché dello stretto vincolo parentale madre/figlia in base alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale (circostanze che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 281.592,00 che, decurtato del 20% ammonta a euro 225.273,60. A tale importo deve essere sommata la quota di risarcimento del danno biologico terminale (euro 862,5) per complessivi euro 226.136,10;
- quanto al figlio di anni 57 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della Pt_1 vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 12), tenuto conto dell'assenza di convivenza (punti 0)
e della sopravvivenza di un superstite rispetto alla famiglia nucleare di origine – fratello – (punti 14), nonché dello stretto vincolo parentale in base alle nozioni di fatto rientranti nella comune Persona_6 esperienza e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale (circostanze che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 250.304,00 che, decurtato del 20% ammonta 200.243,20. A tale importo deve essere sommata la quota di risarcimento del danno biologico terminale (euro 862,5) per complessivi euro 201.105,70.
Quanto ai nipoti, va preliminarmente osservato che nelle tabelle milanesi non viene presa direttamente in considerazione l'ipotesi risarcitoria in favore del nipote per la scomparsa dei nonni, mentre è contemplata l'ipotesi inversa di pregiudizio risentito da un nonno per la morte di un nipote. La mancata previsione nelle tabelle dell'ipotesi ricorrente nel caso concreto non impedisce al giudicante di orientare la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale non tabellato prendendo in pagina 20 di 24 considerazione le tabelle elaborate con riguardo ad ipotesi diverse, scegliendo quali tra le due tabelle sia maggiormente confacente al caso in esame. Orbene, nel caso in esame si ritiene che la liquidazione debba essere improntata ai criteri dettati dalla “Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, adeguatamente valutando l'intenso legame affettivo tra le parti e le peculiarità del caso” (Tabelle di Milano 2024). Con riferimento alla voce relativa a eventuali superstiti, è previsto dalla tabella che l'eventuale riconoscimento di punti debba essere valutato in base alla permanenza in vita i parenti entro il 2^ grado del danneggiato. Nella specie, a tutti i nipoti non può essere assegnato alcun punto sotto tale profilo, posto che non risulta allegato lo stato di famiglia originario dell'altro genitore di detti nipoti e non è possibile, pertanto, valutare la sussistenza di ulteriori parenti entro il secondo grado, quali in particolare i nonni del ramo diverso da quello cui apparteneva la de cuius.
Alla luce di tali considerazioni, il risarcimento per perdita del rapporto parentale può essere così quantificato:
- quanto a di anni 20 al momento dell'evento lesivo (punti 20), Parte_3 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), tenuto conto della convivenza nel medesimo stabile (punti 8) e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 86.598,00 che, decurtato del 20% ammonta a 69.278,40;
- quanto a di anni 20 al momento dell'evento lesivo (punti 20), Parte_4 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), tenuto conto della convivenza nel medesimo stabile (punti 8) e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 86.598 che, decurtato del
20% ammonta a 69.278,40;
- quanto a di anni 27 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della Parte_5 vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 10 nel caso di specie, considerata la circostanza incontestata che la stessa era spostata e aveva, quindi, già formato un proprio nucleo familiare), si pagina 21 di 24 ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro
61.128,00 che, decurtato del 20% ammonta a 48.902,40;
- quanto a di anni 21 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della Parte_6 vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 69.618,00 che, decurtato del 20% ammonta a 55.694,40;
- quanto a di anni 15 al momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della Parte_7 vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 73.014,00 che, decurtato del 20% ammonta a 58.411,20.
A tutte le somme liquidate a titolo di danno devono essere aggiunti gli interessi compensativi derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 24.9.2019), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Tale operazione va compiuta d'ufficio, anche in assenza di una espressa domanda in tale senso, proprio perché essa non rappresenta un accessorio del credito ma costituisce una componente intrinseca del danno causato dal decorso del tempo (cfr. sul punto, ex multis, Cass.
4010/2006). Pertanto, recependo i principi delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (24.9.2019) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, devono essere corrisposti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente pronuncia – che trasforma il debito di valore in debito di valuta – e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l' deve essere condannata a rifondere in CP_3
favore degli attori le spese di lite che sono liquidate, sulla base del valore del decisum e dell'attività
pagina 22 di 24 svolta, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, in euro 1.713,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Si ritiene di non dovere applicare l'aumento del 30% di cui all'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 non avendo il difensore dovuto affrontare e trattare questioni di diritto ulteriori a quelle che avrebbe trattato se avesse difeso un'unica parte (v. Cass. n.
10367/24).
Parte convenuta è, inoltre, tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. liquidate in euro 286,00 per anticipazioni non imponibili e in euro
2.698,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Le spese di lite relative alla fase stragiudiziale di attivazione della mediazione vanno, infine, liquidate in euro 61,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 1.008,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Le spese di lite da rifondere agli attori ammontano, quindi, complessivamente a euro 2.060,00 per anticipazioni non imponibili e a euro 32.899,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Devono, inoltre, essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come già CP_3
liquidate nel procedimento per ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accerta la responsabilità dell' nella Controparte_4
determinazione del decesso di occorso in data 4.10.2019; Parte_8
2. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 226.136,10, oltre Parte_2
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
3. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 201.105,70, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
pagina 23 di 24 4. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro Parte_3
69.278,40, oltre rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
5. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro Parte_4
69.278,40, oltre rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
6. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 48.902,40, oltre Parte_5
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
7. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 55.694,40, oltre Parte_6
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
8. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 58.411,20, oltre Parte_7
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
9. condanna l' a rifondere in favore degli attori Controparte_4
le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.060,00 per anticipazioni non imponibili e in euro
32.899,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
10. pone definitivamente a carico dell' le spese Controparte_4
di CTU, come già liquidate nel procedimento per ATP.
Verbania, 30.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 619/2022 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
.I. ), Parte_7 C.F._7 C.F._8 tutto rappresentati e difesi dall'avv. BEER ALBERTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale Pro Tempore, dr.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
BATTISTELLI VANESSA DESIREE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, in via principale dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
[...]
con sede a Omegna in via Mazzini n. 117 in persona del Controparte_3
pagina 1 di 24 proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento danni, iure proprio e iure hereditatis per le ragioni e motivazioni di cui alla premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, della somma di € 500.000,00 a favore del Sig. della somma di € Parte_1 500.000,00 a favore della Sig.ra della somma di € 250.000,00 a favore del Sig. Parte_2
della somma di € 250.000,00 a favore del Sig. Parte_3 Parte_4
della somma di € 200.000,00 a favore della Sig.ra della somma di €
[...] Parte_5 200.000,00 a favore della Sig.ra e della somma di € 200.000,00 a favore della Sig.ra Parte_6
e così complessivamente della somma di € 2.100.000,00 oltre interessi legali e Parte_7 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di assistenza legale giudiziale sia con riferimento alla presente procedura di merito, sia con riferimento alla procedura di istruzione preventiva di cui al procedimento n. 224/21 RG Tribunale di Verbania, sia con riferimento al procedimento di mediazione. In via istruttoria: Si chiede ammettere tutti i mezzi di prova dedotti ed indicati da questa difesa negli atti di causa, ivi comprese le memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 C.p.c.”
Per il convenuto:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare Voglia ordinare alle parti attrici di procedere con l'estensione del contraddittorio alla figura del “caregiver/badante” che si occupava su incarico degli stessi della signora e , previa rimessione in termini della Parte_8 CP_3 autorizzarla, per le ragioni di cui in narrativa, ad estenderne il contraddittorio e chiamarla in causa al fine di esser manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, e nell'ipotesi di Cont accertamento di una anche solo una parziale responsabilità concorsuale dell' e di tale terzo chiamato, al fine di ripartirne gli oneri di legge.
NEL MERITO
In via principale:
1. rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della convenuta , perché CP_3 infondate in fatto e in diritto e comunque assolvere la convenuta da ogni avversa domanda;
con vittoria di compensi, inclusivi di iva e cpa e rimborso forfettario spese generali 15% come per legge.
2. subordinata di merito Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso nei confronti dell' , accertare e dichiarare le effettive quote di CP_3 responsabilità a carico dell' e del caregiver/Badante nella causazione dell'evento per cui è CP_3 causa, con conseguente condanna di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, senza alcun vincolo di solidarietà; con vittoria e rimborso di spese e compensi di giudizio o in via alternativa con compensazione delle spese di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insta affinchè il Giudice voglia disporre nuova CTU medico legale e specialistica affidandola a diverso collegio finalizzata a valutare l'operato dei sanitari che si occuparono della signora
[...]
comprese le condotte del caregiver/badante, avendo cura di prendere visione di tutto il Parte_9 percorso clinico della paziente offerto in giudizio.”
pagina 2 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 hanno convenuto in giudizio l' chiedendo che Controparte_4 quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis conseguente al decesso di per un errore di un sanitario dipendente della convenuta. In particolare, Parte_8
hanno dedotto:
- che era deceduta presso l'Ospedale di Verbania in data 4.10.2019; Parte_8
- che gli attori erano figli e nipoti, conviventi e non con la de cuius;
- che nel pomeriggio del 24.9.2019 si era recata presso l'Ospedale Castelli di Parte_8
Verbania al fine di sostituire il sondino nasogastrico ORL;
- che la predetta sostituzione era stata effettuata dalla Dott.ssa e in seguito la Persona_1
paziente non era stata sottoposta ad alcun accertamento in merito al corretto Parte_8
posizionamento del sondino naso gastrico, essendo stata subito invitata a rientrare presso la propria abitazione;
- che dopo qualche ora era stata nutrita dalla badante mediante il sondino naso-gastrico appena sostituito presso l'Ospedale di Verbania e, incominciata la somministrazione del nutrimento,
[...]
aveva iniziato ad accusare forti dolori e disturbi respiratori;
Parte_8
- che, quindi, era stata immediatamente interrotta la somministrazione del nutrimento e, dopo aver interpellato il medico della mutua Dott. di Omegna, sempre in data 24.09.2019 alle ore Persona_2
21,43 era stata trasportata d'urgenza in ambulanza presso il DEA dell'Ospedale Parte_8
Castelli di Verbania ove, all'esito di un semplice esame radiologico, era stato rilevato ed evidenziato il non corretto posizionamento del sondino naso gastrico eseguito poche ore prima dalla Dott.ssa Per_1
- che, in particolare, dagli esami diagnostici eseguiti risultava che detto sondino naso gastrico era stato posizionato in sede polmonare invece che nello stomaco;
- che i sanitari avevano, quindi, provveduto a ricoverare presso l'Ospedale di Parte_8
Verbania ove, dopo dieci giorni di agonia vigile, era intervenuto il decesso constatato in data
04.10.2019 alle ore 22.06;
pagina 3 di 24 - che, all'esito degli accertamenti peritali svolti dal Dott. Prof. era risultato che il Persona_3 decesso di era intervenuto per “polmonite ab ingestis della base polmonare dx ove il Parte_8
sondino naso gastrico di cui era portatrice la Sig.ra fu malposizionato in data Parte_8
24.09.2019”;
- che gli odierni attori (fatta eccezione per minorenne all'epoca del radicamento di Parte_7
detto procedimento di istruzione preventiva, che aveva in seguito effettuato la mediazione obbligatoria) avevano proceduto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 8 L. 24/2017 mediante accertamento tecnico preventivo al fine di vedere accertate e determinate le cause della morte di Parte_8
- che era stato, quindi, radicato innanzi al Tribunale di Verbania il procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 224/21 RG, all'esito del quale era stata depositata la CTU a firma del Dott.
e del Dott. i quali avevano indicato che “la detta polmonite dxt ab Persona_4 Persona_5
ingestis è a sua volta la causa che ha determinato la concatenazione di eventi che ha prodotto, oltre ogni ragionevole dubbio, il decesso della paziente”, precisando altresì che “vi sono ragioni più probabili che non -causalità debole- e sopra circostanziate, per affermare che il sondino NG fosse stato immesso fin dal primo momento nella via respiratoria (come anche ammesso da tutti i Sigg.
CCTTPP) e non nello stomaco”;
- che sussisteva, pertanto, la responsabilità della convenuta nella determinazione della morte di
[...]
; Parte_8
- che il danno patito dagli attori doveva essere inquadrato sotto un duplice profilo: iure hereditatis e iure proprio;
- che alla data del 24.09.2019, era perfettamente cosciente ed era rimasta tale fino a Parte_8
poche ore prima del decesso, sicché aveva potuto rendersi conto sotto ogni profilo di quanto le stava accadendo;
- che, in caso di morte della vittima, il diritto a chiedere il risarcimento di tali danni era trasmissibile iure successionis agli eredi secondo lo schema di cui all'art. 565 c.c., purché fosse intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento causativo del danno e la morte della vittima;
- che, circa il danno biologico terminale, riferito ai giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, esso era trasmissibile iure successionis ove la persona ferita non fosse morta immediatamente,
pagina 4 di 24 sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima - per convenzione legale- ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea;
- che il morale terminale, o danno catastrofale, consisteva nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire provata da chi aveva patito lesioni personali e poteva rendersi conto che esse sarebbero state letali;
- che si trattava di un danno risarcibile rappresentato non solo dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana e, nella specie, al momento del suo decesso, Parte_8
era Presidente del Consiglio di Amministrazione della Valsecchi S.p.a.;
- che la liquidazione di detti danni, secondo le tabelle in uso (Tabelle di Roma 2019), non poteva essere inferiore a € 20.000,00 per quanto atteneva al danno biologico terminale, ed a € 75.000,00 per quanto atteneva il danno morale terminale o cd. “danno catastrofale”;
- che sussisteva, altresì, il danno patito dagli attori iure proprio a seguito del decesso della propria congiunta, in quanto anche coloro che non convivevano con la de cuius la frequentavano assiduamente;
- che la de cuius era sempre stata presente in ogni momento della vita dei figli e dei nipoti, partecipe delle attività scolastiche e ludico-ricreative degli uni e degli altri, con frequentazione quotidiana, trascorrendo anche periodi di vacanza sia con i figli che con i nipoti medesimi;
- che per i figli e la madre aveva continuato a rivestire un preciso e costante ruolo di Pt_1 Pt_2
riferimento nella conduzione della fiorente azienda di famiglia, gestita da quattro generazioni, la
VALSECCHI S.p.a.;
- che la liquidazione del danno doveva essere condotta sulla base delle cosiddette Tabelle di Roma, in quanto quelle elaborata dal Tribunale di Milano non seguivano il criterio del punto variabile.
Con comparsi di costituzione e risposta si è costituita l' Controparte_1
(di seguito anche ) domandando, in via preliminare, l'estensione del contraddittorio
[...] CP_3
nei confronti della badante che, su incarico degli attori, si occupava della de cuius Parte_8 affinché l' fosse manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole. Nel CP_3
merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, che fossero accertate e dichiarare le effettive quote di responsabilità a carico della stessa e della badante nella causazione dell'evento. In particolare, ha esposto:
pagina 5 di 24 - che era affetta da Morbo di Parkinson in fase molto avanzata e, in data 24.09.2019 Parte_8 intorno alle 14.30, si era rivolta all'Ospedale di Verbania per riposizionare il sondino;
- che la dr.ssa al fine di riposizionare il sondino, aveva eseguito il c.d. woosh test (insufflazione Per_1
di aria che provoca gorgoglio gastrico) ed aspirazione di liquido gastrico per sincerarsi che fosse in posizione;
- che, presso la sua abitazione, la paziente era stata affidata alle cure della badante-caregiver, la quale alle ore 17.00 aveva somministrato 140 ml circa di nutrizione parenterale;
- che alle ore 21.43 del 24.09.2019 era stata nuovamente portata in PS dalla badante, Parte_8
atteso che la stessa aveva continuato a nutrire la paziente nonostante il sangue che usciva dal sondino naso gastrico;
- che, eseguito immediatamente l'inquadramento diagnostico, veniva trattenuta in OBI (Osservazione
Breve Intensiva) per essere poi trasferita in reparto alle 11.17 della mattina del 25.09.2019 ed era stata, quindi, sottoposta a valutazione anestesiologica per il posizionamento di una PEG3 che avrebbe dovuto sostituire il sondino;
- che nei giorni tra il 25/9 ed il 2/10 la paziente ebbe un progressivo miglioramento degli scambi respiratori e degli indici infiammatori e che anche l'esame RX del torace mostrava l'evidenza di tale miglioramento;
- che, solo a partire dal 2 ottobre, si era verificato un improvviso e rapido peggioramento del quadro clinico, con desaturazione periferica, evidenza di scambi respiratori compromessi all'EGA arteriosa e comparsa di abbondanti secrezioni bronchiali muco-ematiche;
- che, dopo un iniziale trasferimento in Rianimazione, in assenza di indicazioni ad ulteriori manovre invasive, la paziente era stata nuovamente ricoverata nel reparto di Medicina, dove decedeva in data
4.10.2019;
- che nonostante dal sondino della signora uscisse sangue, così come dalla bocca, la donna Parte_8
aveva continuato ad essere alimentata dalla badante con 140 cc di nutrizione enterale;
- che, inoltre, la somministrazione della nutrizione era avvenuta alle 17.00, ma la signora Parte_8
era stata portata in PS alle 21.43, nonostante la presenza di sangue in bocca;
- che, in ogni caso, si trovava in uno stato di salute molto compromesso;
Parte_8
pagina 6 di 24 - che era stato accertato il fatto che il sondino era stato collocato non nello stomaco, ma non, altresì, che l'evento dannoso fosse riconducibile a un'imprudenza della caregiver, la quale aveva somministrato la nutrizione nonostante la presenza di sangue dal sondino e aveva portato in ritardo la paziente in ospedale;
- che, visto il sangue nel sondino, la badante avrebbe dovuto avvisare immediatamente il medico e portare al più presto la paziente all'Ospedale per rapidi controlli specialistici prima di nutrirla;
- che spettava alla controparte dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso e che tale nesso era stato interrotto dal comportamento tenuto dalla badante;
- che, con riferimento al danno patito dagli attori iure proprio, incombeva sugli stessi l'onere di dimostrare tutti gli elementi dell'illecito, stante la natura aquiliana della responsabilità;
- che era contestato l'utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma, in quanto il Tribunale di Milano aveva rivisto le proprie tabelle in ossequio alle ultime osservazioni che aveva posto la Cassazione;
- che, in ogni caso, nel calcolo del danno doveva essere tenuta in considerazione l'aspettativa di vita della de cuius.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.10.2022 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza dell'8.3.2023. All'esito della stessa, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n. 224/2021 RG ed è stata in parte ammessa la prova orale articolata da parte attrice.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di tre testi all'udienza del 12.6.2023.
A seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.6.2024, poi differita al 11.12.2024, a seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente. Con ordinanza del 6.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede preventiva ex art. 696 bis c.p.c., gli attori, figli e nipoti della de cuius hanno convenuto in giudizio l' , di cui Parte_8 CP_3
hanno invocato la responsabilità per la morte della congiunta da porsi in nesso causale con l'errata pagina 7 di 24 sostituzione del sondino nasogastrico ORL ad opera della dott.ssa in data Persona_1
24.09.2019. Hanno, quindi, domandato, la condanna della convenuta al risarcimento del danno tanatologico, catastrofale e del danno da perdita del rapporto parentale.
Giova premettere che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
(cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008, n. 18392/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. La struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 del codice civile. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del codice civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (Cass. 5846/2007). Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 10297/2004). Nondimeno, il paziente ha anche l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente pagina 8 di 24 nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'intervento sanitario rispetto a quelle preesistenti (Cass. 6539/2019).
Compete al debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova che va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass. 24791/2008). Una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass.
28991/2019).
Pertanto, gli attori, in merito alla domanda di risarcimento del danno terminale, nella duplice accezione di biologico e morale, trattandosi di danno iure hereditatis, agiscono a titolo contrattuale quali eredi del paziente, dovendo fornire la prova del contratto, dell'evento di danno e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico del debitore la prova che la prestazione sanitaria sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ex art. 1218 c.c.
In relazione, invece, al danno da perdita parentale, saranno tenuti al più gravoso onere di cui alla fattispecie risarcitoria extracontrattuale, dovendo dimostrare la condotta dolosa o colposa, oltre al danno e alla sua derivazione eziologica dalla condotta. In relazione al danno da perdita del rapporto parentale derivante da asserito errore medico, si è, infatti, ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui i parenti che agiscono per il risarcimento del danno non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale. Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della pagina 9 di 24 responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova. Difatti, il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, di talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti,
i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.). Pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”. Ciò vuol dire che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria assurge ad illecito aquiliano, collocandosi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass., 21/02/2025, n. 4644; Cass., 22/01/2024, n. 2232; Cass.,
28/05/2024, n. 14980; Cass., 7/04/2022, n. 11320, Cass., 26/07/2021, n. 21404, e, tra le prime, Cass.,
9/07/2010, n. 14615).
Posto ciò, nel caso concreto, gli attori hanno assolto, anche in termine di responsabilità extracontrattuale, il relativo onere probatorio.
Sulla base della consulenza tecnica redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. (R.g. n. 224/21), e debitamente acquisita nel presente giudizio, risulta dimostrato che il decesso di si è verificato a causa dell'erronea sostituzione in data Parte_8
24.09.2019 del sondino nasogastrico ORL ad opera della dott.ssa medico Persona_1
pagina 10 di 24 dipendente dell' . Il Collegio peritale ha, infatti, affermato che il sondino era stato malposto, CP_3
così provocando una “polmonite dxt ab ingestis”, che, a sua volta, aveva determinato la concatenazione di eventi che aveva prodotto, oltre ogni ragionevole dubbio, il decesso della paziente. È stato, inoltre, accertato che il medico non aveva tenuto una condotta adeguata, in quanto, come anche ammesso da tutti i CCTTPP, poteva essere affermato in termini di “più probabile che non” che il sondino NG era stato immesso fin dal primo momento nella via respiratoria e non nello stomaco e non era stato dimostrato che la manovra di controllo fosse stata conforme alle leges artis. Nell'unico documento medico relativo alla sostituzione era stato, infatti, soltanto indicato “prova di funzionalità regolare”, ma non era stato né precisato né accennato in alcun modo quale fosse stata la prova di funzionalità espletata, sicché non era stato possibile verificare l'attendibilità di tale prova, né la reale validità del dato che ne era scaturito. Nella documentazione esaminata non sono state, inoltre, descritte la manovra eseguita, le condotte preliminari e successive per predisporne e verificarne la riuscita, né sono stati indicati i protocolli operativi seguiti per il posizionamento e i successivi follows up.
Nell'elaborato peritale si legge infatti che “l'avvenuta polmonite dxt “ab ingestis” da inadeguata introduzione del sondino NG è un evento evitabile e preveNIbile con una condotta medica adeguata
(corretto posizionamento del sondino, efficace controllo della sistemazione dello stesso, corretta esecuzione interpretazione della “prova funzionale” [della quale nulla sappiamo sul versante tecnico], verbalizzazione degli atti compiuti, istruzioni al/ai care giver, ecc.), ed il medico non riesce a dimostrare di aver completamente tenuto detta condotta conformemente alle leges artis”.
Il Collegio peritale ha, inoltre, ritenuto che “il meccanismo patogeno determinato dalla causa iniziale e ad essa concatenato, che ha determinato la polmonite (e cioè l'invasione bronco-polmonare dxt da parte di materiale estraneo introdotto per tramite del sondino NG) non si è interrotto” e ha escluso la sussistenza di una causa sopravvenuta che sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento, così confermando che l'evento letale era stato diretta conseguenza del malposizionamento del sondino.
I consulenti tecnici hanno, infatti, precisato che i c.d. miglioramenti temporanei rappresentavano semplicemente degli accadimenti oscillanti in un decorso clinico sottoposto ad un trattamento terapeutico.
Non può, quindi, essere ascritta alcuna efficacia interruttiva del rapporto eziologico alla condotta tenuta dalla caregiver di somministrazione di nutrizione enterale. Inoltre, deve escludersi che tale pagina 11 di 24 comportamento possa essere stato tale da consentire una graduazione della quota di responsabilità della struttura sanitaria.
In primo luogo, non è noto se la caregiver, di cui non si conosce il nominativo, svolgesse un ruolo di mera assistenza materiale o se fosse un soggetto “istituzionale” dotato di competenze mediche. Non può dubitarsi del fatto che il decesso sia stato dal punto di vista fattuale causato, altresì, dalla somministrazione di cibo nel sondino malposto, in quanto “l'avvenuta nutrizione tramite SNG è stato
l'elemento efficiente che ha fatto sì che la criticità del sondino malposto dal Medico, inizialmente
'elemento potenziale', come sopra dimostrato anche controfattualmente, diventasse indispensabile
'elemento attuale' nella causazione della infermità “polmonite ab ingestis” con la quale la morte è causalmente correlata”. Va, tuttavia, osservato che, diversamente dal difettoso posizionamento del sondino, l'alimentazione tramite SNG non rappresenta un fatto antigiuridico ascrivibile alla badante e, in assenza della prova di competenza mediche in capo alla stessa, non può ritenersi che quest'ultima avrebbe dovuto e potuto avvedersi del malposizionamento del sondino. I CCTTUU hanno, inoltre, evidenziato che il medico avrebbe dovuto informare la paziente delle possibili complicanze concrete e, in particolare, fornire anche alla caregiver le indicazioni necessarie per la gestione di eventuali problematiche. Nella specie, invece, dai documenti prodotti non emerge che il sanitario abbia provveduto a comunicare alla badante le istruzioni da seguire dopo la avvenuta immissione del sondino per fronteggiare eventuali malfunzionamenti. Non può, pertanto, riconoscersi alla condotta tenuta dalla badante un'efficienza giuridicamente rilevante tale da consentire una conseguente riduzione della responsabilità ascrivibile alla convenuta.
Va, quindi, affermata l'integrale responsabilità ex art. 1228 c.c. dell per l'erronea CP_3
sostituzione del sondino NG di e per il conseguente decesso di quest'ultima. Parte_8
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose lamentate ed alla liquidazione del relativo danno.
Gli attori hanno chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno tanatologico o biologico terminale e del danno morale “catastrofale”.
Come noto, il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno pagina 12 di 24 morale c.d. catastrofale. Il danno morale catastrofale consiste nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita e, quindi, si risolve nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte (cfr. Cass. 08/06/2023,
n. 16272; Cass. 23/10/2018, n. 26727; Cass. 28/06/2019, n. 17577; Cass. 17/09/2019, n. 23153). Ai fini del riconoscimento di tale posta risarcitoria, non è sufficiente che sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra l'evento dannoso e l'exitus mortale, ma deve necessariamente essere fornita la prova della sofferenza soggettiva patita dalla vittima, individuata nella consapevolezza e nella percezione dell'avvicinarsi della propria fine. Il danno biologico terminale è, invece, configurabile e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. Pertanto, “il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente. Inoltre, accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane” (Cass. 5 luglio 2019, n. 18056).
In ragione della loro diversità morfologica, le due componenti di danno vanno liquidate con criteri distinti: il danno biologico terminale dà luogo ad una pretesa risarcitoria da commisurare ai coefficienti dell'inabilità temporanea assoluta, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte. Viceversa, la natura peculiare del danno morale terminale rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità.
pagina 13 di 24 Venendo al caso di specie, non si ritiene di poter riconoscere il risarcimento del danno “catastrofale” conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, dal momento che non è stato provato che la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente. Come già sopra osservato, per il risarcimento di tale danno morale soggettivo, che non è in re ipsa trattandosi di un danno conseguenza, è necessaria la prova della lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine. Nella specie, gli attori non hanno dimostrato che la de cuius fosse cosciente nei giorni antecedenti la morte e, soprattutto, che abbia maturato una lucida consapevolezza della gravità delle sue condizioni e dell'imminente avvicinarsi dell'evento morte. A tal fine, non potevano ritenersi sufficiente gli unici capitoli di prova articolati
(cap. 14 e 16), in quanto generici e privi d'indicazioni circa la presa di coscienza di una fine prossima.
Inoltre, anche l'allegata esistenza di sofferenze fisiche non consente di ritenere provata, per ciò solo, la consapevolezza della fine imminente.
Deve, invece, essere riconosciuto il danno c.d. biologico terminale per il periodo di dieci giorni intercorso tra l'erronea sostituzione del sondino (24.9.2019) e il decesso della paziente (4.10.2019).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale” (Cass. civ., sez. III, ord. 21 febbraio 2024, n. 4658).
Per la sua liquidazione non può farsi ricorso ai criteri indicati dalle Tabelle di Milano 2024 per il danno cd. terminale, poiché, nella descrizione di tale danno, lo stesso viene liquidato inscindibilmente nella componente biologica e morale, presupponendo che sia stata data rigorosa prova della consapevolezza dell'imminente exitus (cfr. pag. 57 relazione alle Tabelle ed. 2024 e v. Coscienza del danno: “in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale ..”), prova che, come si è già detto, nel caso di specie non è stata in alcun modo resa.
pagina 14 di 24 Si ritiene, pertanto, che il danno biologico terminale vada risarcito prendendo come riferimento le
Tabelle di Milano del 2024 per il danno non patrimoniale, che prevedono un punto base I.T.T, pari ad euro 115,00 pro die. Effettuando una personalizzazione massima del 50% (172,5 pro die), la somma risarcibile a tale titolo ammonta, quindi, a euro 1.725,00, da ripartire tra gli eredi e Pt_2 [...]
secondo le rispettive quote ereditarie del 50%. Parte_1
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, domandato dagli attori, occorre, invece, premettere che si tratta di un danno diretto e non riflesso, subito e fatto valere iure proprio dai prossimi congiunti della vittima di un illecito, essendo l'evento morte plurioffensivo, in quanto è tale da determinare non solo l'estinzione della vita della vittima primaria, ma, altresì, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr. Cass. 7748/2020). Il danno da morte del congiunto comporta per i familiari la compromissione della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, diritti che trovano riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Tale pregiudizio rappresenta, quindi, un peculiare aspetto del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di una relazione personale caratterizzata da intense implicazioni affettive e destinato a tradursi nella duplice dimensione del c.d. danno morale, ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva. Esso, dunque, si sostanzia "nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. 9196/2018).
In punto di quantificazione di tale pregiudizio, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la natura equitativa “pura” della liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c., limitandosi a delineare i principali elementi fattuali che, oltre a consentire l'accertamento dell'esistenza stessa del danno,
pagina 15 di 24 possono guidare l'interprete nella relativa quantificazione. Trattasi di circostanze quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. ex multis, Cass. n. 28989 del
11/11/2019).
La giurisprudenza ha ammesso, anche rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, il ricorso alle c.d. tabelle introdotte presso alcuni singoli Tribunali quali parametri di riferimento per addivenire alla quantificazione del danno, manifestando di prediligere le c.d. tabelle milanesi (cfr. Cass., 16/12/2022,
n. 37009; Cass. 01/07/2020, n.13269; Corte appello Bari sez. III, 23/02/2022, n.314; Corte appello
Napoli sez. I, 27/04/2022, n.1770; Tribunale Lucca sez. I, 14/04/2022, n.365). Al riguardo,
l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nel giugno 2022, ha sostituito le Tabelle del 2021, impostate sulla base di una forbice edittale risarcitoria, con quelle attuali fondate sul criterio del punto variabile, così recependo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
10579/2021). Difatti, il criterio del punto variabile, ad avviso della giurisprudenza, consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie concreta, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
La recente giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da perdita parentale ha, infatti, affermato che la valutazione equitativa di detto danno “deve tenere conto degli ultimi parametri indicati dalle tabelle milanesi, quali l'età dei soggetti interessati, la qualità e intensità dei rapporti affettivi, la sussistenza di un rapporto di convivenza e la sopravvivenza di altri congiunti” (Cass.,
01/07/2024, n.18052).
La liquidazione del danno risarcibile deve, quindi, essere condotta sulla base dei criteri delle Tabelle di
Milano di giugno 2024. Esse prevedono un punteggio per alcuni parametri – già indicati nelle tabelle precedenti e, altresì, dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021 – corrispondenti all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, infine, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Tali circostanze, considerate ai fini della distribuzione dei punti, integrano degli elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza - l'esistenza e l'intensità di una sofferenza soggettiva e di pagina 16 di 24 pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (cfr. Cass. 25164/2020). In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura oggettiva e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è, invece, di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve, dunque, essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e le peculiarità soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato anche in via presuntiva. Il totale dei punti determinato in base alle suddette circostanze, accertate nella fattispecie concreta, deve, infine, essere moltiplicato per il menzionato “valore punto” (pari a 3.911,00 nel caso di rapporto genitore/figlio e pari a 1.698,00 nel caso di rapporto nonno/nipote), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Inoltre, in termini generali, è orientamento unanime della giurisprudenza che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Trattandosi di una praesumptio hominis, spetterà al convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. n. 3767/2018; Cass. n.
11212/2019; Cass. n. 31950/2018).
Con riferimento ai danneggiati diversi dai membri della famiglia nucleare, dunque, ivi compresi i nipoti di nonno, “ai fini della configurabilità del danno da perdita del rapporto parentale, l'effettività e consistenza della relazione parentale non può considerarsi in re ipsa ma deve essere provata” (cfr.
Cass. civ. n. 1366/2024), ferma restando, peraltro, la necessità che il danno patito da tali soggetti presenti delle “condizioni minime di apprezzabilità, nel senso di una rigorosa dimostrazione (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle
pagina 17 di 24 proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento” (così
Cass. n. 26140/2023). Posto che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", deve ritenersi che anche la perdita del rapporto tra nonni e nipoti sia meritevole di risarcimento, purché tali congiunti provino l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. 08/04/2020 n. 7743).
Nel caso di specie, con riferimento alla quinta circostanza delle nuove tabelle (lett. “E”) e alla sussistenza di un rapporto tra i nipoti e la nonna, vengono in rilievo le testimonianze rese all'udienza del 12.6.2023.
Dall'istruttoria svolta è emerso che tutti gli attori avevano un effettivo legame affettivo con la de cuius che hanno frequentato con assiduità nel corso del tempo. In particolare, è stato accertato che la figlia e i suoi figli e abitavano nella medesima palazzina, in piani Pt_2 Parte_3 Parte_4
diversi, ma comunicanti tra di loro con una scala interna che veniva solitamente lasciata aperta (cfr. dichiarazioni teste “La casa di Omegna è una palazzina unica;
è una casa molto grande;
fatto Tes_1
di un pian terreno e due piani e mansarda;
ai piani terra e primo abitava, e abita tuttora, con i Pt_2 suoi figli, al secondo piano e in mansarda abitava c'è una scala interna con una porta di Pt_8
ingresso per entrambe le case, ma sempre tenuta aperta. Anche se aveva la sua casa, in realtà Pt_2 viveva con la mamma”; cfr. dichiarazioni teste “ e i figli vivano nella stessa casa Tes_2 Pt_2 della nonna, c'è una scala interna ma i ragazzi facevano su e giù; era sempre che faceva da Pt_8 mangiare”). Tutti i testi escussi hanno, inoltre, affermato che la de cuius era un punto di riferimento per gli attori e che, finché era stato necessario, si era occupata in prima persona della cura dei nipoti (cfr. dichiarazioni teste “i figli stavano sempre dalla nonna, li ha cresciuti lei;
quindi pranzi, cene, Tes_1
sempre insieme, tutti i giorni;
anche se la loro casa fisica era al piano terra e primo, in realtà vivevano con la nonna”, , da quando si era trasferito, veniva ogni giorno, o comunque se non ogni Pt_1
giorno con molta frequenza;
la mamma è sempre stato il punto di riferimento di tutta la famiglia, una famiglia matriarcale”, “I nipoti, i figli di , avevano un bellissimo rapporto con la nonna;
anche Pt_1 se non vivevano insieme”, sino a che ce ne è stato bisogno, era lei che portava i figli a fare Pt_8
sport, preparava loro il pranzo perché era sempre presente in azienda e i nipoti li ha cresciuti Pt_2 lei”; cfr. dichiarazioni teste “I figli di li veniva a prendere a scuola sempre e Tes_2 Pt_2 Pt_8 pure a calcio”, “Era una famiglia unita”: cfr. dichiarazioni teste “ badava ai nipoti, tutti;
Tes_3 Pt_8
pagina 18 di 24 anche quando siamo andati via c'è sempre stata;
ci ha aiutato anche con le spese universitarie per i figli, i grandi regali nelle feste. Le piaceva seguire il calcio dei maschi e la ritmica e il pianoforte di
. Per i nostri figli e per quelli di la nonna era un punto di riferimento;
è ovvio che quando Pt_7 Pt_2 ci siamo spostati non era giornaliero, ma c'è sempre stata tanta confidenza”).
L'intensità del rapporto è, inoltre, dimostrata dalla circostanza che gli attori celebravano sempre insieme le festività e le ricorrenze ed erano anche soliti trascorrere insieme periodo di vacanza (cfr. dichiarazioni teste “I nipoti, i figli di , avevano un bellissimo rapporto con la nonna;
Tes_1 Pt_1
anche se non vivevano insieme;
facevano vacanze insieme e le festività comandate le passavano sempre con la nonna. Ricordo di vacanze fatte in Sardegna, da tutti sia la famiglia di che Pt_2 quella di;
non so se fosse tutti gli anni, ma ricordo più vacanze in Sardegna”; cfr. dichiarazioni Pt_1 teste “a giugno si partiva per la Sardegna, anzi alcune volte partiva prima coi ragazzi Tes_2 Pt_8
e poi la raggiungeva”,“Le feste sempre tutti insieme;
si andava sempre da a volte anche Pt_2 Pt_8 giù da e da ”; cfr. dichiarazioni teste “Fino a che i bambini erano piccoli ci Pt_2 Pt_1 Tes_3 muovevamo all'unisono; andavamo in Sardegna, in Toscana, ricordo che ci comprava le sciarpe di cashmere, era molto generosa la nonna;
le ultime volte siamo andati insieme in Sardegna, poi i ragazzi sono cresciuti e noi andavamo in posti diversi;
invece ha continuato ad andare in Sardegna Pt_2
con la nonna. Ricordo ad esempio che NA si avviava prima coi nipoti e poi la raggiugeva. Le Pt_2
feste le abbiamo sempre passate tutti insieme;
Natale si faceva a casa mia;
una volta sola ricordo da
un Capodanno, ma in ogni caso tutti insieme”). Pt_2
All'esito dell'istruttoria risulta, quindi, dimostrato che gli attori avevano un rapporto solido con la de cuius e che quest'ultima è stata una figura presente anche nella vita dei nipoti, come risulta anche dalla documentazione fotografica prodotta (doc. 14).
Si reputa, tuttavia, opportuno operare una riduzione del 20% degli importi che verranno liquidati, in considerazione delle già compromesse condizioni di salute pregresse della paziente ed indipendenti dalla responsabilità sanitaria dell'odierna convenuta, emergenti dalla relazione peritale e tali da incidere sulle aspettative di vita della defunta, anche in considerazione del fatto che il danno in questione, risarcendo la perdita del rapporto parentale, si proietta, inevitabilmente, nel futuro (cfr. pag.
7 della relazione, in cui si legge che “nel 2014 fu posta diagnosi di malattia di Parkinson nella variante bradicinetica-rigida con progressivo peggioramento motorio, disfonia e con disfagia prevalentemente
pagina 19 di 24 per i liquidi”). Inoltre, non può dubitarsi del fatto che la preesistenza di tale condizione patologica già diagnosticata nel 2014 – e che aveva anche reso necessaria la presenza di una badante presso l'abitazione – abbia inciso sulla possibile condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché sull'assiduità della frequentazione rispetto al periodo precedente.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), si ritiene, dunque, di poter quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale come segue:
- quanto alla figlia di anni 52 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della Pt_2
vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 12), tenuto conto della convivenza nel medesimo stabile (punti 8) e della sopravvivenza di un superstite rispetto alla famiglia nucleare di origine – fratello – (punti 14), nonché dello stretto vincolo parentale madre/figlia in base alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale (circostanze che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 281.592,00 che, decurtato del 20% ammonta a euro 225.273,60. A tale importo deve essere sommata la quota di risarcimento del danno biologico terminale (euro 862,5) per complessivi euro 226.136,10;
- quanto al figlio di anni 57 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della Pt_1 vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 12), tenuto conto dell'assenza di convivenza (punti 0)
e della sopravvivenza di un superstite rispetto alla famiglia nucleare di origine – fratello – (punti 14), nonché dello stretto vincolo parentale in base alle nozioni di fatto rientranti nella comune Persona_6 esperienza e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale (circostanze che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 250.304,00 che, decurtato del 20% ammonta 200.243,20. A tale importo deve essere sommata la quota di risarcimento del danno biologico terminale (euro 862,5) per complessivi euro 201.105,70.
Quanto ai nipoti, va preliminarmente osservato che nelle tabelle milanesi non viene presa direttamente in considerazione l'ipotesi risarcitoria in favore del nipote per la scomparsa dei nonni, mentre è contemplata l'ipotesi inversa di pregiudizio risentito da un nonno per la morte di un nipote. La mancata previsione nelle tabelle dell'ipotesi ricorrente nel caso concreto non impedisce al giudicante di orientare la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale non tabellato prendendo in pagina 20 di 24 considerazione le tabelle elaborate con riguardo ad ipotesi diverse, scegliendo quali tra le due tabelle sia maggiormente confacente al caso in esame. Orbene, nel caso in esame si ritiene che la liquidazione debba essere improntata ai criteri dettati dalla “Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, adeguatamente valutando l'intenso legame affettivo tra le parti e le peculiarità del caso” (Tabelle di Milano 2024). Con riferimento alla voce relativa a eventuali superstiti, è previsto dalla tabella che l'eventuale riconoscimento di punti debba essere valutato in base alla permanenza in vita i parenti entro il 2^ grado del danneggiato. Nella specie, a tutti i nipoti non può essere assegnato alcun punto sotto tale profilo, posto che non risulta allegato lo stato di famiglia originario dell'altro genitore di detti nipoti e non è possibile, pertanto, valutare la sussistenza di ulteriori parenti entro il secondo grado, quali in particolare i nonni del ramo diverso da quello cui apparteneva la de cuius.
Alla luce di tali considerazioni, il risarcimento per perdita del rapporto parentale può essere così quantificato:
- quanto a di anni 20 al momento dell'evento lesivo (punti 20), Parte_3 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), tenuto conto della convivenza nel medesimo stabile (punti 8) e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 86.598,00 che, decurtato del 20% ammonta a 69.278,40;
- quanto a di anni 20 al momento dell'evento lesivo (punti 20), Parte_4 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), tenuto conto della convivenza nel medesimo stabile (punti 8) e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 86.598 che, decurtato del
20% ammonta a 69.278,40;
- quanto a di anni 27 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della Parte_5 vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 10 nel caso di specie, considerata la circostanza incontestata che la stessa era spostata e aveva, quindi, già formato un proprio nucleo familiare), si pagina 21 di 24 ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro
61.128,00 che, decurtato del 20% ammonta a 48.902,40;
- quanto a di anni 21 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della Parte_6 vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 69.618,00 che, decurtato del 20% ammonta a 55.694,40;
- quanto a di anni 15 al momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata l'età della Parte_7 vittima al momento del decesso di anni 79 (punti 8), e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria orale
(circostanze che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 73.014,00 che, decurtato del 20% ammonta a 58.411,20.
A tutte le somme liquidate a titolo di danno devono essere aggiunti gli interessi compensativi derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 24.9.2019), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Tale operazione va compiuta d'ufficio, anche in assenza di una espressa domanda in tale senso, proprio perché essa non rappresenta un accessorio del credito ma costituisce una componente intrinseca del danno causato dal decorso del tempo (cfr. sul punto, ex multis, Cass.
4010/2006). Pertanto, recependo i principi delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (24.9.2019) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, devono essere corrisposti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente pronuncia – che trasforma il debito di valore in debito di valuta – e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l' deve essere condannata a rifondere in CP_3
favore degli attori le spese di lite che sono liquidate, sulla base del valore del decisum e dell'attività
pagina 22 di 24 svolta, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, in euro 1.713,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Si ritiene di non dovere applicare l'aumento del 30% di cui all'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 non avendo il difensore dovuto affrontare e trattare questioni di diritto ulteriori a quelle che avrebbe trattato se avesse difeso un'unica parte (v. Cass. n.
10367/24).
Parte convenuta è, inoltre, tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. liquidate in euro 286,00 per anticipazioni non imponibili e in euro
2.698,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Le spese di lite relative alla fase stragiudiziale di attivazione della mediazione vanno, infine, liquidate in euro 61,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 1.008,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Le spese di lite da rifondere agli attori ammontano, quindi, complessivamente a euro 2.060,00 per anticipazioni non imponibili e a euro 32.899,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Devono, inoltre, essere poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come già CP_3
liquidate nel procedimento per ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accerta la responsabilità dell' nella Controparte_4
determinazione del decesso di occorso in data 4.10.2019; Parte_8
2. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 226.136,10, oltre Parte_2
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
3. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 201.105,70, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
pagina 23 di 24 4. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro Parte_3
69.278,40, oltre rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
5. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro Parte_4
69.278,40, oltre rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
6. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 48.902,40, oltre Parte_5
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
7. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 55.694,40, oltre Parte_6
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
8. condanna l' al risarcimento del danno non Controparte_4
patrimoniale patito da che si liquida nella misura di euro 58.411,20, oltre Parte_7
rivalutazione ed interessi come specificamente indicati in parte motiva;
9. condanna l' a rifondere in favore degli attori Controparte_4
le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.060,00 per anticipazioni non imponibili e in euro
32.899,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
10. pone definitivamente a carico dell' le spese Controparte_4
di CTU, come già liquidate nel procedimento per ATP.
Verbania, 30.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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