Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23158/2023 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Gennaro Parte 1
RICORRENTE
E in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Sallustro RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 07.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto l'attività lavorativa con gli orari e le
-
modalità indicate nella parte in fatto del presente ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 و
tempore, al pagamento: in favore del ricorrente dell'importo di euro 589.160,40 (di cui euro 461.517,44 a titolo di differenze retributive;
euro 41.353,46 a titolo di ferie non godute, euro 761,64 a titolo di tredicesima, euro 761,64 a titolo di quattordicesima, euro 17.939,99 per le festività ed euro 66.827,42 a titolo di TFR); come meglio specificato nel presente ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito e sino all'effettivo pagamento, come risulta esattamente dai conteggi analitici allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante;
sì come analiticamente identificati, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di legge o di giustizia, anche mediante liquidazione equitativa, all'esito del presente giudizio, con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo;
Voglia altresì condannare la resistente al pagamento del risarcimento del danno da usura psicofisica nella somma di € 47.000,00 o della diversa somma che il Giudice dovesse ritenere equa. con vittoria di spese di lite, incluso il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di cui all'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dei compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. In punto di fatto deduceva di aver prestato dal 1993, ininterrottamente e continuativamente, la propria attività lavorativa subordinata, cessata, poi, il 31.07.2020, alle dipendenze della resistente come addetto alle pulizie di piscina, spogliatoi e palestra, come addetto allo smaltimento dei rifiuti, anche di ristorante e bar svolgendo, inoltre, attività di custode notturno. Rilevava di aver osservato turni lavorativi dalle ore 7:30 di mattina e sino alle ore 24:00, dal lunedì alla domenica, con un solo giorno di riposo a settimana, a seconda di quelle che erano le esigenze
Necessitando la causa di attività istruttoria, all'esito dell'escussione dei testi indicati, all'odierna udienza è stata decisa.
La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito illustrati. Parte ricorrente costituendosi ha dedotto la stipula di accordo transattivo dinanzi la Commissione di conciliazione ai sensi dell'art 411 c.p.c. in relazione al periodo decorrente dalla costituzione del rapporto al maggio del 2007 in relazione alle differenze retributive per 13^, 14^, straordinario, ferie e lavoro domenicale.
ER effetto del contratto intervenuto con l'intervento in funzione garantista del terzo diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, la posizione di quest'ultimo è adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro (Cass. 26/07/2002, n. 11107) rendendo inoppugnabile ex art 2113 c.c. il contenuto dell'accordo conciliativo raggiunto in detta sede.
Con la stipula dell'accordo, il ricorrente ha rinunziato alle pretese economiche nei confronti della resistente e, quindi, la domanda in relazione a detto periodo è inammissibile. D'altronde, i diritti maturati sino al 2007 sono prescritti.
Costituisce circostanza incontestata e, peraltro, provata documentalmente che la resistente avesse alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti con applicazione nel regime di tutela reale. In ragione di ciò, si è ritenuto che la prescrizione dei crediti dei lavoratori così tutelati decorresse nel corso del rapporto lavorativo e ciò sino all'entrata in vigore della cd. legge Fornero.
Orbene, con l'entrata in vigore di essa, questo Giudice ha prestato adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità.
ERtanto, per i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246). Nel caso di specie, quindi, mancando atti interruttivi antecedenti al ricorso, devono ritenersi prescritti i crediti antecedenti il quinquennio precedente l'entrata in vigore della L.n.92 del 2012 e, quindi quelli maturati sino al 13 luglio 2007.
Ciò premesso, quanto al merito, deve rammentarsi che in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Orbene, nella fattispecie in esame, non è in contestazione la natura del rapporto lavorativo, né la durata dello stesso quanto lo svolgimento di orario di lavoro straordinario oltre al mancato pagamento delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva che si assume applicata. Invero, contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, e come tali applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. (Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2021, n. 42001). Nel caso in esame, dunque, non essendovi contestazione circa l'applicabilità del CCNL, questo disciplina il rapporto lavorativo in via diretta.
Ciò posto, alla luce di quanto innanzi, va esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti in considerazione del tipo di attività svolta. Al fine, dunque, di una maggiore comprensione della decisione resa, si riportano le dichiarazioni dei testi escussi.
Controparte_3 ha dichiarato: “ADR indifferente, di professione sono agente di commercio. Conosco il ricorrente in quanto l'ho conosciuto al Controparte_1 dove svolgevo attività sportiva e lo frequentavo anche perché amico di soci. Ho frequentato il circolo fino al 2016, preciso che la frequentazione sportiva avveniva negli anni 72/74 in cui il ricorrente non era presente. Mentre ho frequentato il circolo come ospite dal 92/93. Mi recavo lì perché andavo a pescare con i miei amici l'Avv. Di Gennaro e Francesco Fiore e questo capitava un paio di volte al mese ed è capitato anche di essere ospite per qualche evento. Mi recavo, in particolare il sabato e la domenica, la mattina verso le 6. Quando mi recavo li, il ricorrente provvedeva ed eseguire operazioni di pulizia del molo alle 6/6:30 di mattina ed era anche molto disponibile nei nostri confronti e lo ritrovavamo anche al ritorno dalla pesca sempre li sul molo che faceva pulizie. ADR il molo è di circa 200 mt per 300 di lunghezza. ER pulire utilizzava la pala ed il secchiello: preciso che con pala intendo lo strumento utilizzato per raccogliere le carte. Preciso che in un anno mi recavo circa 5/6 volte al circolo CP 1 e non nel periodo invernale.
Ho partecipato nel corso di questi anni a 3/4 eventi, in un caso era una festa di laurea, in un altro anniversario di matrimonio e lo vedevo all'ingresso delle cucine come "factotum". Aiutava le persone ad accomodarsi, a trovare i posti e prevalentemente stava in cucina ma non so a fare che. In dette occasioni mi sono recato oltre le 21:30. Non c'era nessuno a dirgli cosa fare. L'ho visto sempre li ma non so dire se vi abitasse o meno".
ES 1 ha, altresì, affermato: "ADR indifferente, sono un dipendete della resistente, attualmente con mansioni di quadro, gestisco il personale, sono entrato nel 90'. Ho iniziato a lavorare come cameriere fino al 2007, dal 2008 al 2016 sono stato in portineria e poi caposervizio ed infine nel
2024 quadro.
Conosco il ricorrente solo lavorativamente. Il ricorrente faceva le pulizie negli spogliatoi, ha sempre fatto questo credo da quando è stato assunto nel 1993. Lavoriamo tutte 40 ore settimanali ovvero 8h giornaliere per 5 giorni alla settimana oppure 6h e 40 x 6 giorni. Il ricorrente variava il suo orario a seconda delle esigenze o con il turno di 5g quando c'era meno lavoro o con quello di 6 quando ve ne era di più. Non svolgeva altre attività, gli era stata concessa per dormire da sempre una piccola stanzetta situata nel lato palestra e si avvaleva del bagno degli spogliatoi, il circolo l'ha accolto e provvedeva anche all'alimentazione. Provvedeva quindi alle pulizie degli spogliatoi e degli ambienti antistanti mentre per la piscina vi è un operatore specializzato Parte 2 Il ricorrente viveva all'interno del circolo da sempre. Il ricorrente non era addetto alla pulizia del molo essendovi preposti i marinai che sono addetti allo stesso nelle persone di ER_1 e Persona 2 Per 3
,
[...] e Voglio precisare che oltre al ricorrente, il circolo dava il pasto a tutto il ERsona 4 personale. All'epoca e fino al 2023 c'erano quattro custodi h24 anno in cui in orario notturno la guardiania notturna è stata sostituita da un'agenzia privata che in precedenza faceva guardiania alle barche. Fino al 2023 i custodi erano ERsona 5 Controparte_4 ERsona 6
Controparte_5 e nel periodo di riposi e ferie venivano sostituiti da altri. I custodi facevano un turno di mattina, pomeriggio e notte. I locali interni venivano puliti da due persone: c'era R_
[...] e Il ricorrente è stato licenziato in quanto è stato condannato ERsona 8 penalmente, non sono certo del motivo mi sembra per pedopornografia.
Il ricorrente era orfano, è stato in orfanotrofio ed è stato poi ospitato in una chiesa che non l'ha potuto più ospitare per cui è stato ospitato e assunto dal circolo, tanto so perché mi è stato da lui raccontato.
Posso rispondere soltanto per l'orario lavorativo e pertanto durante l'orario lavorativo io l'ho visto effettuare soltanto attività di pulizia. La cucina è situata al pian terreno non vicino ai saloni, le persone che vanno alle feste non possono vedere chi va in cucina perché i saloni sono situati al primo piano. Preciso che il circolo è composto di due piani: uno a livello stradale e uno no. In quello a livello stradale vi sono i saloni, le cucine sono sottoposte. È possibile che siano avvenuti eventi sul molo ma non è possibile che chi era lì abbia visto chi c'era in cucina data la distanza di tali locali rispetto al molo ed anche perché hanno due ingressi diversi: c'è un passo carrabile per fare entrare i fornitori, il carico e scarico mentre per andare al molo non si deve passare davanti la cucina a meno che non si transiti con la macchina ma si tratta di evento eccezionale non essendo consentito ai soci e agli estranei".
IS ES 2 , infine, ha dichiarato: “Sono dipendente del circolo con mansioni di segretaria dal 2007. Conosco il Pt 1 lavorava come addetto alle pulizie degli spogliatoi maschili per il circolo. Io svolgevo la mia attività dalle 9:00 alle 18:00 per 5 giorni alla settimana. Il ricorrente 5 giorni alla settimana per 8 ore;
oltre lui vi erano anche altre due persone, pertanto, i turni venivano stabiliti da un consigliere segretario, cambiato negli anni. Nel periodo in questione (quello della pandemia) vi era Tes 1 dipendente caposervizio, che si occupava dei turni del personale.
Il ricorrente svolgeva solo la pulizia dei locali. Dormiva all'interno del circolo in cui gli era stata messa a disposizione una stanzetta poiché non aveva famiglia, era orfano. Quando io sono stata assunta il ricorrente già dormiva presso il circolo. Ricordo ES_3 e Per 8 ome altre addette alla pulizia.
Il ricorrente era addetto alle pulizie dello spogliatoio e della zona antistante. I locali del circolo sono sorvegliati da portieri che si alternano durante la giornata, ci sono anche quelli notturni mentre per la parte esterna vi è una guardiania demandata da una società specialmente nel periodo estivo in cui vi è il rimessaggio delle barche del porticciolo. Oltre me, come segretaria, ci sono anche atre colleghe che svolgono la medesima attività nello stesso orario. Non ho partecipato ad attività del circolo dopo l'orario di lavoro;
pertanto, nulla so di quanto avveniva in detti orari". Esaminate le testimonianze rese, questo Giudice ritiene non raggiunta la prova relativamente al lavoro straordinario espletato.
Ed invero, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro contrattuale, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003).
Va osservato, infatti, che, sul punto, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa. (cfr.: Cass civ., sez. lav., 14 agosto 1998, n. 8006 secondo cui: "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso. "; Cass. civ., 3 marzo 1987, n. 2241, secondo cui: "La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c. c.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. "; nonchè: Cass., sez. lav., 25-05-2006, n. 12434, secondo cui: "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato").
Si rammenta, dunque, che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84,
n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Calando i suddetti principi alla fattispecie in esame, le testimonianze rese, consentono soltanto di confermare la presenza del sul luogo di lavoro anche al di fuori dell'orario lavorativo;
Pt 1 circostanza questa, che ben può essere collegata al fatto che lo stesso viveva lì. È incontestato, infatti, che la parte resistente abbia offerto al ricorrente di alloggiare presso di essa. In ogni caso, le dichiarazioni rese dal CP_3 in ordine alla presenza del Pt 1 sul molo, o, ancora, agli eventi serali del circolo, sono generiche e si riferiscono ad eventi sporadici rendendo, così, difficile, se non impossibile, verificare con certezza le ore effettivamente svolte, nonché, tutti i giorni della settimana lavorati in uno specifico arco temporale.
Deve pertanto rigettarsi la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della retribuzione per lo straordinario svolto ed anche per le retribuzioni differite per le quali non contesta di avere ricevuto, in misura inferiore lamentando unicamente la inadeguata percezione rispetto alle ore lavorate. L'importo che si assume ricevuto netto ("La retribuzione mensile percepita dal lavoratore ammontava ad € 900,00 mensili".) risulta per lo più rispondente alle buste paga in atti ed è, peraltro, comprensivo del pagamento delle ore di straordinario del lavoro domenicale che la resistente gli retribuiva ed al netto del pignoramento eseguito sulla retribuzione.
Dalla documentazione prodotta (buste paga) risulta, inoltre, il pagamento delle ferie fruite. Deve darsi, poi, atto della circostanza omessa dal ricorrente, e dallo stesso non contestata, che egli è stato sospeso dal servizio e dallo stipendio dal 16 dicembre 2019, come risulta, altresì, dalla missiva emessa ai sensi dell'art 148 del CCNL, cui è seguito il licenziamento avvenuto il 5 agosto 2020.
Quanto al TFR, deve ritenersi dovuto quello di cui ai conteggi di parte resistente pari ad € 34.107,96, che la stessa assume di avere già corrisposto con anticipazioni nel corso degli anni, residuando solo quanto riconosciuto e pagato per effetto dell'ultima busta paga emessa pari ad € 4402,02. Al riguardo, sono state prodotte delle buste paga, delle copie di assegni circolari, nonché, il CUD del
2011 e delle richieste di anticipazioni del TFR sottoscritte dal lavoratore. Nello specifico, nelle buste paga sono indicate le somme a tale titolo corrisposte. (cfr., sul punto doc.8 prodotto da parte resistente).
Ed invero, risulta che il 25 gennaio 2018 il Pt 1 ha richiesto un'anticipazione del TFR che gli è stata autorizzata e indicata nella busta paga per € 650,00.
Risultano, poi, depositate, nonché, tutte sottoscritte, le seguenti buste paga nelle quali è indicata, come corrisposta, la voce “anticipazione TFR": la busta paga di maggio 2016 per € 1116,73;
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la busta paga di giugno 2016 per € 1115,78; la busta paga di luglio 2016 per €1116,73;
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la busta paga di agosto 2016 per €1116,73;
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la busta paga di settembre 2016 per €1116,73; la busta paga di gennaio 2015 per €1298,89;
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la busta paga di febbraio 2013 per € 1558, 29; la busta paga di aprile 2012 per €7739,42, per un totale di € 16829,3.
- Sono state, altresì, prodotte le buste paga marzo 2008 per €1296,99 e novembre 2008 per €1299,84 per complessivi € 19426,13.
Tutte le buste paga indicate recano la sottoscrizione del Pt 1 in calce alla presente dicitura
"ritiro copia del presente documento unitamente all'importo netto pagato dopo aver riscontrato esatte le voci ed i tempi di retribuzione".
Ciò comporta che, in relazione agli importi indicati, vi è prova della ricezione ed, al riguardo, si condivide quanto espresso dai Giudici di legittimità secondo cui "Cassazione civile, sez. lav. '
03/12/2020, n. 27749: La sottoscrizione della busta paga con la dicitura per ricevuta-quietanza fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta;
né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.”. Il CUD 2011 dichiara che, a fronte di € 12557,25, il ricorrente avrebbe ricevuto nel corso dell'anno anticipazioni pari ad €4545,18 e in quelli precedenti € 8.371,99. Non può ritenersi raggiunta la prova del pagamento per effetto della mera dichiarazione resa nel modello fiscale redatto dal datore di lavoro che, in assenza di elementi oggettivi, non consente di ritenere avvenuta la corresponsione dell'emolumento al pari delle dichiarazioni rese nelle procedure esecutive in qualità di terzo (cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.31173). In particolare, rispetto al conteggio elaborato dalla resistente, di cui al doc. 9, mancano i riscontri circa le corresponsioni delle anticipazioni relativi a dicembre 2005, dicembre 2007 al pari di quelle indicate per dicembre 2010.
Non risultano buste paga emesse in riferimento a detti importi né sono stati offerti ulteriori elementi indiziari che possano far ritenere intervenuta la consegna del danaro richiesto come anticipazione del TFR se non nei limiti di € 2000,00.
Ed infatti, in relazione a quest'ultima circostanza, vi è la richiesta di anticipazione formulata dal ricorrente, in data 01.10.2010, espressamente in tal senso oltre alla matrice di un assegno circolare, di € 2000,00, emesso in favore del Pt 1 il 26.10.2010 sul quale vi è, peraltro, la firma del ricorrente.
A parere di chi scrive, le modalità di pagamento dimostrate nel corso del rapporto di lavoro, sempre mediante emissione di assegni circolari, le date di riferimento e l'assenza di una diversa giustificazione causale inducono a ritenere che la società abbia effettivamente anticipato, in quella data, la somma richiesta.
ER quanto innanzi, risultano anticipazioni per € 21.426,13 dovendosi aggiungere alla somma indicata quanto ottenuto per effetto dell'ultima busta paga pari ad € 4402,02, residuando un ulteriore importo a titolo di TFR pari ad € 8279,81 cui va condannata la parte resistente oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione dell'importo liquidato.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento di € 8279,81 a titolo di TFR oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3000,00 oltre IV CPA e spese forfettarie con attribuzione. Così deciso in Napoli, 8 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. M.R.Lombardi