Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/07/2025, n. 13216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13216 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giorgio Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere celermente l’iter procedimentale, con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Il ricorrente, in qualità di potenziale datore di lavoro, ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di rilascio del visto di ingresso richiesto a beneficio di due lavoratori nati in Pakistan e ivi residenti.
2. Detti lavoratori, ricevuti i nulla osta da parte del competente Sportello Unico Immigrazione, richiedevano, tramite apposito canale, la fissazione dell’appuntamento finalizzato al rilascio del visto, ma gli stessi rimanevano senza alcun riscontro.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2025 il Tribunale ha dato avviso della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.
All’udienza del 1° luglio 2025, la causa è stata nuovamente chiamata e quindi trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui il datore di lavoro, che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, non è legittimato né ad impugnare il diniego di visto d'ingresso adottato nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno ad agire avverso il silenzio nel caso di inerzia della Sede diplomatica (cfr. ex multis , da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater , sent. n. 12026 del 18/06/2025; in precedenza anche Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater, sent. n. 22851 del 17/12/2024; Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, sent. n. 9697 del 13/09/2016). Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.