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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela SC Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 261/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da:
, residente in Rosta (TO), elettivamente domiciliato in SA (TO), Via Piave Parte_1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Carmina Malaspina che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Appellante
nei confronti di
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_1
Corso Siccardi 11 bis, presso lo studio dell'Avv. Cristina Pizzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Appellata
1 In contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dr.
[...]
he ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: Dichiara di rinunciare al primo motivo di appello in punto addebito della separazione;
per il resto conferma le conclusioni già rassegnate in atto di appello e cioè : rideterminare l'importo mensile del contributo economico a fronte delle reali risorse dell'odierna appellata e delle esigenze di vita dell'appellante, alla luce delle considerazioni contenute nell'atto di appello;
chiede che il contributo al mantenimento eventualmente rideterminato sia fatto decorrere dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
in via istruttoria si rinnovano le istanze formulate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 e n. 3 reiterate e mai rinunciate. Con opposizione alla produzione dell'ordinanza di inammissibilità della Corte di Cassazione Sezione Penale.
Con vittoria delle spese di lite.
Parte appellata: In via preliminare : dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto della specificità dei motivi richiesti dall'art. 342 cpc e comunque ai sensi dell'art. 348 bis primo comma cpc non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di accoglimento;
in via istruttoria , ove ritenuta necessaria si reiterano tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 e n. 3 cpc mai rinunciate;
nel merito in via principale : confermare la sentenza ex adverso impugnata respingendo ogni avversaria domanda e , pertanto, rigettando l'appello del signor . Con il favore di spese e Pt_1
di onorari di giudizio, rimborso forfettario e accessori tutti.
Nel merito in via subordinata
Nella sola denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza ex adverso impugnata
..omissis…si ripropongono integralmente le domande in punto addebito e in punto contributo al mantenimento tenorizzate in prime cure per ottenerne eventuale e subordinato riesame delle stesse e non incorrere in acquiescenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc , ovvero
Nel merito
2 Omissis addebitarsi la separazione personale dei coniugi al signor come già Parte_1
statuito dal Tribunale di Torino,
per i motivi tutti di cui agli atti, documenti e verbali di causa, disporre che il signor
[...]
versi mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese un contributo periodico al Pt_2
mantenimento in favore della moglie NO in misura non Controparte_1
inferiore a quella di euro 700 oltre rivalutazione Istat già accertata dal Tribunale di Torino con sentenza 449-2024..
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese generali del
15%, iva e cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Grugliasco (TO), il 10 settembre 1972.
Dalla loro unione sono nati tre figli, oggi maggiorenni e autosufficienti, ciascuno con un nucleo familiare autonomo.
Con ricorso depositato il 2 marzo 2021 la NO chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Cuneo di pronunciare la separazione personale dal coniuge , con addebito al marito e con un contributo per il suo mantenimento a carico del signor in misura non inferiore ad € Pt_1
700,00, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 27 settembre 2021, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo un assegno di € 300,00 a favore della moglie.
Con sentenza parziale n. 1571/22 in data 11 aprile 2022, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e le parti venivano rimesse avanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Il Tribunale di Torino, con sentenza pubblicata il 23 gennaio 2024, in questa sede impugnata, dichiarava la separazione addebitabile al signor . Pt_1
Disponeva inoltre che il signor , a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, Parte_1
contribuisse al mantenimento della NO , versando in suo favore, entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese, l'assegno periodico di € 700,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
3 Dichiarava tenuto e condannava il signor a rifondere la NO le spese di lite, Pt_1 CP_1
liquidate in complessivi € 4.420, di cui € 950, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da corrispondersi in favore dell'Erario e di cui € 3.470 da corrispondersi alla parte.
Il Tribunale di Torino, in punto di addebito della separazione, accoglieva la domanda spiegata dalla moglie ritenendo provati, alla luce del giudizio penale svolto (conclusosi con sentenza del
Tribunale di Torino, non definitiva, in data 19.4.23, che condannava il signor alla pena di Pt_1
anni 3 e mesi 4 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia) e dall'istruttoria condotta nel corso del presente giudizio, i comportamenti violenti e denigratori di cui era stata vittima la Per_ NO . I figli della coppia, e – assunti a testi nel corso del giudizio – CP_1 Per_1
avevano peraltro confermato gli episodi di abusi e violenza descritti dalla ricorrente verificatisi nell'agosto del 2020 cioè poco prima dell'allontanamento della stessa dalla casa coniugale.
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata dalla NO , il Giudice di CP_1
prime cure dava atto che, in ragione dell'età anagrafica della ricorrente (cl. 1949), delle patologie sanitarie di cui era affetta, delle esigue entrate (una pensione pari a circa € 550,00 mensili ) e delle spese correnti cui doveva far fronte (quali, in particolare, il canone di locazione per € 350 mensili), doveva escludersi che la stessa fosse in grado da sola di far fronte al proprio mantenimento senza dover ricorrere ad un assegno a carico del marito.
Il signor , per altro verso, era pensionato e percettore di importo circa € 1.690 su dodici Pt_1
mensilità; egli era inoltre rimasto nella disponibilità della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, per la quale non vi erano spese di mutuo.
Il Tribunale osservava altresì che non era stato dimostrato in giudizio lo svolgimento da parte della NO di attività lavorativa regolare e continuativa. Inoltre, la circostanza che CP_1
la stessa avesse a disposizione dei risparmi (€ 45.000 circa al 25.11.2020, la metà dei quali investiti in un buono fruttifero), non valeva comunque ad escludere l'obbligo per il marito di contribuire mensilmente al suo mantenimento.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello il signor evidenziando, in primo Pt_1
luogo, l'erronea valutazione delle prove circa l'addebito della separazione in capo allo stesso.
Si doleva, in particolare, che la motivazione della sentenza impugnata, anziché tenere in considerazione le prove (o la mancanza di prove) raccolte nel giudizio civile di separazione giudiziale, avesse indiscutibilmente accolto la domanda di addebito della NO CP_1
sulla base dei soli atti risultanti dal procedimento penale.
4 Al contrario, rappresentava che dall'istruttoria espletata in primo grado era chiaramente emerso Per_ che nessuno dei due testi ( né né ) avesse assistito a circostanze oggetto dei capi di Per_1
prova dedotti della ricorrente;
in particolare, nessuno dei due testi aveva avvallato la ricostruzione fornita dalla madre (cfr. testimonianza resa dal figlio, , all'udienza del 20.01.2023). Tes_1
Riteneva, inoltre, che l'attendibilità della NO dovesse essere vagliata con CP_1
maggior attenzione posto che la stessa aveva negato di espletare lavoro non regolarizzato il cui svolgimento era, invece ,già stato accertato con relazione investigativa depositata in atti.
Quanto invece al mantenimento disposto a suo carico ed a favore della moglie, rappresentava che
– contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – la NO non godeva di CP_1
soli € 500,00 mensili percepiti a titolo di pensione, posto che, nel corso degli anni, aveva sostenuto ingenti spese e aveva altresì donato ai figli la somma pari a ben € 45.000,00.
Al contrario, evidenziava che egli, con il rateo pensionistico percepito, detratta la somma dovuta alla moglie , non era in grado di far fronte alle esigenze di vita quotidiane.
Precisava infine che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, l'appellante aveva sempre prodotto in giudizio la documentazione reddituale ivi richiesta.
Chiedeva quindi dichiararsi l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito a sè della separazione.
In punto economico, chiedeva rideterminarsi il contributo per il mantenimento della moglie.
In via istruttoria, rinnovava le istanze formulate nella memoria ex art. 183 VI co. nn. 2 e 3, reiterate e mai rinunciate;
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la NO eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1
dell'appello per difetto della specificità dei motivi richiesti dall'art. 342 c.p.c. e comunque ai sensi dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c., non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di accoglimento.
In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, reiterava tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c., mai rinunciate.
Nel merito, domandava il rigetto del gravame e la conferma della sentenza ex adverso impugnata.
L'appellata osservava in primis che, in punto di addebito della separazione, il Tribunale aveva correttamente valutato tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio civile.
Il Primo Giudice, infatti, aveva compiutamente valutato quanto emerso in sede di audizioni Per_ testimoniali, osservando che i figli della coppia ( e ) avevano confermato gli episodi di Per_1
5 abusi e violenza descritti dalla NO;
al contrario, il teste cognato CP_1 Tes_2
dell'appellante, era stato dichiarato non attendibile.
Con riferimento, invece, alla presunta attività lavorativa svolta dalla NO , ella CP_1
precisava che le evidenze documentali escludevano categoricamente entrate extra derivanti da presunte attività lavorative.
Ad ogni accredito sulla carta della NO corrispondeva, infatti, un addebito sul libretto postale: il dato era documentale e facilmente verificabile confrontando gli estratti conto depositati.
L'appellata deduceva infine che, con riferimento alla determinazione del contributo di mantenimento a suo favore a carico del marito, che , come correttamente rilevato dal Tribunale, ella non era “in grado da sola di far fronte al proprio mantenimento”.
Al contrario, il signor disponeva di una pensione di € 1.600,00, godeva dell'ex casa coniugale Pt_1
senza oneri di mutuo e non aveva ottemperato all'ordine di esibizione disposto dal Tribunale circa la propria documentazione reddituale.
Secondo l'appellata, la ritardata e parziale produzione evidenziava come il signor avesse Pt_1
ritenuto preferibile esporsi all'applicazione dell'art. 116 c.p.c., anziché fornire le informazioni richieste.
Concludendo , l'appellata domandava la reiezione dell'appello .
Alla prima udienza del 5 luglio 2024 parte appellata produceva la sentenza della Corte d'Appello
Penale di Torino che confermava la sentenza di condanna di riportata in primo Parte_1
grado.
All'udienza del 24 gennaio 2025 parte appellante dava atto di aver interposto ricorso per
Cassazione contro la sentenza penale della Corte d'appello. Essa dava altresì atto di aver avuto un serio problema di salute e produceva documentazione medica. La Corte autorizzava la produzione documentale riservandosi di valutarne ammissibilità e rilevanza.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025 la parte appellante dichiarava di rinunciare al primo motivo in punto addebito della separazione. Parte appellata chiedeva di essere autorizzata a depositare l'ordinanza di inammissibilità del ricorso della Corte di Cassazione
Sezione Penale.
Parte appellata si opponeva a tale produzione.
La Corte tratteneva la causa a decisione assegnando i termini di legge per conclusionali e repliche.
La causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
6 Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità della produzione documentale effettuata da parte appellata all'udienza del 4 luglio 2025 ( trattasi di ordinanza delle Corte di Cassazione di inammissibilità del ricorso proposto da contro la sentenza 20 giugno 2024 della Parte_1
Corte d'Appello di Torino Sezione Penale) in quanto documento di formazione successiva rispetto alla proposizione del ricorso in appello.
In ogni caso , occorre dare atto che la parte appellante ha rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni al motivo sull'addebito e, quindi, la rilevanza del documento nuovo è limitata a quanto risulta accertato dalla sentenza di secondo grado rispetto alle condizioni economiche del nucleo familiare.
Da essa emerge in particolare che il impediva alla moglie di utilizzare il conto corrente su Pt_1
cui perveniva anche il guadagno percepito dall'attività lavorativa svolta dalla moglie e per un breve periodo non le consentì neppure di utilizzare il bancomat.
Solo quando la iniziò a percepire la pensione, di importo inferiore a 500 euro CP_1
mensili, aprì un conto corrente personale e utilizzava tali proventi per le spese di casa quando il marito non le consegnava somme sufficienti per le spese ordinarie di casa.
La sentenza appare utile a lumeggiare il sistema di menage domestico in cui il , come titolare Pt_1
di un'impresa individuale nel settore dell'edilizia, tratteneva tutti i proventi per sé mentre lesinava le risorse economiche alla moglie la quale solo nel 2020 si allontanò da casa prendendo in locazione un appartamento al canone di 350 euro mensili.
Ciò posto, va altresì premesso che l'appello non può ritenersi inammissibile per assenza di specificità dei motivi in quanto le ragioni di gravame appaiono dettagliatamente indicate mediante la formulazione di tre ordini di censure contenute nell'atto di appello.
Neppure ricorrono i presupposti dell'art. 348 bis cpc non ravvisandosi ictu oculi la manifesta infondatezza del gravame.
Il motivo istruttorio deve ritenersi inammissibile essendosi limitata la parte appellante a domandare l'ammissione delle prove di cui all'art. 183 sesto comma cpc n. 2 e n. 3 così reiterando semplicemente la domanda formulata in primo grado senza nulla aggiungere circa la rilevanza di tali capi di prova al fine di sovvertire in questo grado di appello la decisione del primo giudice.
Il motivo di merito che viene in esame riguarda l'erronea ed eccessiva quantificazione che sarebbe stata operata dal Primo Giudice con riferimento all'assegno di mantenimento a favore della moglie NO . CP_1
Il motivo non può ritenersi fondato.
7 La NO versa infatti in condizioni economiche deteriori rispetto a Controparte_1
quelle godute dal marito.
Essa percepisce una pensione alquanto ridotta di 550 euro al mese ed è stata costretta per vivere autonomamente a condurre in locazione un alloggio a 350 euro al mese.
Le condizioni di salute e l'età ( 76 anni) non le consentono certamente di svolgere una continuativa attività di lavoro e , se in passato , essa ha potuto svolgere attività non regolarizzata di colf o di assistente di persone anziane, dalla quale verosimilmente è riuscita a ricavare e ad accantonare qualche risparmio, ora tale possibilità non può più ritenersi attuale. Le malattie ( residui di fratture vertebrali, discopatie alla colonna vertebrale), come da documentazione medica prodotta in atti, sono tali da non essere suscettibili di regressione ma piuttosto di un fisiologico riacutizzarsi con l'età.
Per contro il signor percepisce una pensione pari a euro 1750 mensili come il medesimo ha Pt_1
dichiarato nel contratto di finanziamento stipulato il 19 maggio 2025 con Fiditalia per l'acquisto di un'autovettura nuova prodotto in atti.
Egli poi occupa la ex casa coniugale , costituita da una villa, in comproprietà con la moglie, senza nulla corrisponderle a titolo di indennità di occupazione.
Circa i depositi bancari e gli estratti conto , la documentazione stata tardivamente prodotta in quanto il non ha ottemperato all'ordine impartito dal giudice di prime cure il 25 gennaio Pt_1
2023 ma ha prodotto gli estratti conto solo con la memoria conclusionale di replica in primo grado.
Nondimeno, l'esercizio per lunghi anni dell'attività imprenditoriale nel settore edilizio, deve avergli consentito di accantonare somme di non minima entità tanto che il sig ora può permettersi Pt_1
l'acquisto di una nuova autovettura.
L'infarto e l'intervento di angioplastica subiti dal signor , come documentato in causa ( cfr. Pt_1
cartella clinica e certificati ospedalieri datati 13-19 gennaio 2025, prodotti all'udienza del 24 gennaio 2025 dall'appellante), sono eventi che non hanno inciso sulla capacità reddituale del signor perché egli già era pensionato e non svolgeva attività lavorativa ed inoltre è esentato Pt_1
dal pagamento del ticket e quindi non risulta avere spese sanitarie aggiuntive né risultano documentati interventi di assistenza continuativa con relative spese.
Ne consegue che , tenuto conto della durata del matrimonio, delle entrate economiche del Pt_1
durante il matrimonio tali da consentirgli l'edificazione di una villa attualmente dal medesimo abitata, delle esigenze assistenziali della NO alla quale, detratto il canone di CP_1
8 locazione, residuano euro 200, si ritiene che la somma stabilita dal giudice di Prime cure di 700 euro mensili a carico del signor debba essere confermata a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento per la moglie.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Minori e Famiglia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro nei Parte_1 Controparte_1
confronti della sentenza del Tribunale di Torino pubblicata il 23 gennaio 2024 che conferma.
Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 2058 per la fase di studio, euro 1418 per la fase introduttiva e euro 1735 per la fase decisionale ( a valori minimi tenuto conto della trattazione della sola questione economica) e così complessivamente euro 5211,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dà atto che , per effetto della presente decisione, ricorrono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Torino 28 novembre 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
EL SC
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