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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
DECRETO SU RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001
Il Consigliere designato dott. Fabrizio Nicoletti, letto il ricorso ex art. 3 della legge 24.03.2001, n. 89, per la concessione di decreto ingiuntivo di pagamento di somma a titolo di equa riparazione depositato da nei confronti del;
Pt_1 Controparte_1 rilevato che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 la domanda di equa riparazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva e nella fattispecie “il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 21/03/2019); rilevato che avuto riguardo al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il ricorso è tempestivo, essendo stato proposto nel semestre (come da testo della norma riformata ed in vigore a far data dal 4.07.2009, dunque applicabile ratione temporis) dal passaggio in giudicato del decreto di chiusura del fallimento;
rilevato che l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione alla procedura di fallimento della , dichiarato Parte_2 dal Tribunale di Grosseto il 28.2.2002, procedura nella quale la ricorrente si è insinuata al passivo;
rilevato che ove la denuncia del ritardo irragionevole attenga alla fase fallimentare, ai fini del computo, il "dies a quo" coincide, più che con la data della sentenza di fallimento, con quella del provvedimento di ammissione al passivo, atteso che i creditori del fallimento, subiscono gli effetti della irragionevole durata della procedura concorsuale solo al momento dell'ammissione (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018) ed il "dies ad quem" con il momento del deposito del decreto di chiusura della procedura concorsuale e che, ai fini dell'insorgenza del diritto all'indennizzo, è sufficiente la prova del fallimento del debitore e dell'ammissione del credito al passivo;
rilevato che ai sensi dell' art. 2 comma 2 bis della L. 89/01 (introdotto con D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) che “si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.”; ritenuto che, nella fattispecie, la durata della procedura concorsuale sopra indicata è stata irragionevole, in quanto ultra-esennale, con una durata irragionevole di ventidue anni sette mesi e quattro giorni;
rilevato che prevedendo il parametro di cui all'art. 2 bis della L. 89/2001 come modificato dalla L. 208/2015, una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, secondo il chiaro tenore letterale della norma, la frazione non superiore a sei mesi non dà diritto a indennizzo e poiché nella fattispecie, la durata non ragionevole del giudizio è pari ad anni 17, in linea con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, si ritiene di adottare il criterio che contempla l'importo minimo di € 400 per i primi tre anni e di € 480,00 per quelli successivi sino al settimo anno e di € 560,00 per gli anni successivi al settimo, potendosi presumere che il pregiudizio aumenti con il passare degli anni;
ritenuto, quindi, sussistendo sulla base dei documenti prodotti, le condizioni previste dalla legge 24.03.2001, n. 89, per accordare l'indennizzo per la durata irragionevole del processo, di poter ingiungere al MINISTERO, il pagamento senza dilazione ex art. 3 co. 5 L. n. 89/2001 e successive modifiche, in favore della ricorrente, della somma di € 8.720 [(€ 400,00 x 3 anni) + (€ 480,00 x 4) + (560 x 10] oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
rilevato che tale somma risulta superiore al valore del diritto definitivamente accertato nel giudizio presupposto, in quanto la ricorrente è stata ammessa al passivo per la somma di €.7.489,82, di cui €. 6.241,51 in via chirografaria ed
€. 1.248,30 in via Privilegiata, ricevendo in sede di riparto la somma di € 923,62; ritenuto pertanto che il risarcimento debba essere contenuto nel limite di € 6.557,20;
ritenuto che
le spese del procedimento debbano seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, per i procedimenti monitori, in relazione al valore effettivo della controversia ed alla attività svolta;
INGIUNGE
al (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
MINISTRO pro tempore, di pagare immediatamente:
1. alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, la somma di € 6.557,20 oltre, interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. al difensore antistatario della stessa parte ricorrente, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 473,00 per competenze in € 111,58 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A..
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EX LEGE.
Si comunichi.
Firenze, 13/06/2025
Il Consigliere designato dott. Fabrizio Nicoletti
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
DECRETO SU RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001
Il Consigliere designato dott. Fabrizio Nicoletti, letto il ricorso ex art. 3 della legge 24.03.2001, n. 89, per la concessione di decreto ingiuntivo di pagamento di somma a titolo di equa riparazione depositato da nei confronti del;
Pt_1 Controparte_1 rilevato che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 la domanda di equa riparazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva e nella fattispecie “il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 21/03/2019); rilevato che avuto riguardo al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il ricorso è tempestivo, essendo stato proposto nel semestre (come da testo della norma riformata ed in vigore a far data dal 4.07.2009, dunque applicabile ratione temporis) dal passaggio in giudicato del decreto di chiusura del fallimento;
rilevato che l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione alla procedura di fallimento della , dichiarato Parte_2 dal Tribunale di Grosseto il 28.2.2002, procedura nella quale la ricorrente si è insinuata al passivo;
rilevato che ove la denuncia del ritardo irragionevole attenga alla fase fallimentare, ai fini del computo, il "dies a quo" coincide, più che con la data della sentenza di fallimento, con quella del provvedimento di ammissione al passivo, atteso che i creditori del fallimento, subiscono gli effetti della irragionevole durata della procedura concorsuale solo al momento dell'ammissione (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018) ed il "dies ad quem" con il momento del deposito del decreto di chiusura della procedura concorsuale e che, ai fini dell'insorgenza del diritto all'indennizzo, è sufficiente la prova del fallimento del debitore e dell'ammissione del credito al passivo;
rilevato che ai sensi dell' art. 2 comma 2 bis della L. 89/01 (introdotto con D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) che “si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.”; ritenuto che, nella fattispecie, la durata della procedura concorsuale sopra indicata è stata irragionevole, in quanto ultra-esennale, con una durata irragionevole di ventidue anni sette mesi e quattro giorni;
rilevato che prevedendo il parametro di cui all'art. 2 bis della L. 89/2001 come modificato dalla L. 208/2015, una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, secondo il chiaro tenore letterale della norma, la frazione non superiore a sei mesi non dà diritto a indennizzo e poiché nella fattispecie, la durata non ragionevole del giudizio è pari ad anni 17, in linea con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, si ritiene di adottare il criterio che contempla l'importo minimo di € 400 per i primi tre anni e di € 480,00 per quelli successivi sino al settimo anno e di € 560,00 per gli anni successivi al settimo, potendosi presumere che il pregiudizio aumenti con il passare degli anni;
ritenuto, quindi, sussistendo sulla base dei documenti prodotti, le condizioni previste dalla legge 24.03.2001, n. 89, per accordare l'indennizzo per la durata irragionevole del processo, di poter ingiungere al MINISTERO, il pagamento senza dilazione ex art. 3 co. 5 L. n. 89/2001 e successive modifiche, in favore della ricorrente, della somma di € 8.720 [(€ 400,00 x 3 anni) + (€ 480,00 x 4) + (560 x 10] oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
rilevato che tale somma risulta superiore al valore del diritto definitivamente accertato nel giudizio presupposto, in quanto la ricorrente è stata ammessa al passivo per la somma di €.7.489,82, di cui €. 6.241,51 in via chirografaria ed
€. 1.248,30 in via Privilegiata, ricevendo in sede di riparto la somma di € 923,62; ritenuto pertanto che il risarcimento debba essere contenuto nel limite di € 6.557,20;
ritenuto che
le spese del procedimento debbano seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, per i procedimenti monitori, in relazione al valore effettivo della controversia ed alla attività svolta;
INGIUNGE
al (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
MINISTRO pro tempore, di pagare immediatamente:
1. alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, la somma di € 6.557,20 oltre, interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. al difensore antistatario della stessa parte ricorrente, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 473,00 per competenze in € 111,58 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A..
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EX LEGE.
Si comunichi.
Firenze, 13/06/2025
Il Consigliere designato dott. Fabrizio Nicoletti