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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 628 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(p.i. ), già , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia CP_1 CodiceFiscale_1
Nunziata, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 Pt_2
, per sentire accertare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione
[...]
degli interessi, relativa al contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione stipulato con la convenuta in data 23/10/2007, stante il superamento della soglia di usura fissata per trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 cod. civ. secondo comma;
chiedeva per l'effetto la condanna della convenuta pagina 1 di 7 alla restituzione della quota interessi e costi del finanziamento, complessivamente quantificata in € 6.467,18.
Si costituiva che a sua volta rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito ed Parte_2
in via principale, previa verifica della procedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 D.lgs.
28/10, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno attore perché infondate, ingiuste e comunque non provate per i motivi meglio indicati in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del
15% iva e cpa. Nel merito ed in via subordinata, ove ritenuta la normativa secondaria ratione temporis applicabile ed applicata dall'odierna convenuta contraria al disposto della normativa primaria, disapplicare eventualmente la normativa secondaria e, per
l'effetto, in difetto di un valido tasso soglia per la categoria, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno attore perché infondate, ingiuste e comunque non provate per i motivi meglio indicati in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% iva e cpa”.
In particolare la convenuta eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda ex art. 5, co. I-bis del D.lgs. 28/10 e, nel merito, contestava la domanda rilevando che l'attore si era limitato a confrontare il tasso soglia con il TAEG anziché con il EG, unica misura rilevante ai fini dell'usura. Sosteneva che il EG relativo al contratto in esame era del
14,85%, inferiore al tasso soglia e, relativamente alle modalità di calcolo dello stesso, esponeva di essersi scrupolosamente attenuta alle istruzioni della BA d'LI allora vigenti, che escludevano dal computo le spese di assicurazione.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, veniva decisa con sentenza n. 1051/2023, pubblicata in data 05/04/2023, con la quale il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda così disponendo:
1) accoglie la domanda attorea e, pertanto, accertata la nullità della clausola relativa agli interessi, condanna la società convenuta, al pagamento in favore Parte_2
dell'attore, della somma di € 6.347,18, oltre interessi dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Nunziata Cinzia, antistataria, che liquida in € 2.738,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il giudice:
a. rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta pagina 2 di 7 rilevando che “Nel caso di specie, infatti, benché la presente controversia rientri tra quelle menzionate dal D.lvo n. 28/10 e soggette a mediazione obbligatoria,
l'improcedibilità si realizza solo allorché la parte tenuta non vi abbia provveduto nel termine eventualmente concesso dal giudice, non oltre la prima udienza, ipotesi non verificatasi nel caso di specie, atteso che in detta udienza la convenuta nulla ha rilevato espressamente in tal senso” (cfr. sentenza);
b. accoglieva la domanda attorea in merito alla doglianza relativa alla usurarietà degli interessi così precisando: “… il calcolo del EG nelle operazioni di cessioni del quinto dello stipendio e/o pensione, deve includere anche le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, anche qualora il finanziamento risulti stipulato sotto la vigenza delle istruzioni della BA d'LI del
2006. Tanto trova giustificazione nell'art. 644, co. IV c.p. che dispone espressamente che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Tale conclusione è stata peraltro ripetutamente confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità con argomentazioni dalle quali non vi è valida ragione per discostarsene (C.d.A. Lecce sent.
n. 293/20; Cass. Civ. n. 22458/2018; Cass. Civ. n.17466/20). Oltretutto l'assicurazione oltre che strettamente collegata al credito, risulta stipulata proprio nell'interesse dell'opposta, ragione per cui è ragionevole sostenere che l'odierno attore neppure avrebbe ottenuto il credito senza la sottoscrizione della polizza (Cass. Civ. n.
8806/2017). Non vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della BA d'LI per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto in oggetto, escludevano dal calcolo il costo dell'assicurazione. Le Istruzioni della BA
d'LI, infatti, non sono dettate per indicare in generale come debba essere calcolato il
EG applicato dalla BA sulla singola operazione, ma sono rivolte agli operatori finanziari per rilevare il EGM, ovvero il Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente
Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il EGM ed il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura. Ed infatti l'art. 2 co. IV della L. 108/96 prevede che “il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla
pagina 3 di 7 Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è concesso, aumentato della metà” e, il comma 1 prevede che “il Ministro del
Tesoro, sentiti la BA d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla BA d'LI ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicato senza ritardo sulla Gazzetta Ufficiale”. Le Istruzioni della
BA d'LI, pertanto, non solo non sono finalizzate a stabilire il EG ma non possono neppure derogare alla legge e, in particolare, all'art. 644 c.p., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 22458/18; Cass. Civ. n.
17466/20)”. Il tribunale quindi riteneva – recependo le conclusioni del CTU - il tasso
EG (sia con riguardo agli interessi corrispettivi che con riguardo agli interessi di mora) superiore al tasso soglia vigente alla data di pattuizione del 23/10/2007, dovendosi ricomprendere nel calcolo dello stesso anche gli oneri di assicurazione, con conseguente declaratoria di nullità della clausola contrattuale e condanna alla restituzione delle spese e degli interessi corrisposti ex art. 1815 cod. civ., determinati dal CTU in € 6.347,18.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione del 04/07/2023, chiedendone la riforma con due motivi di seguito esaminati.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione ex art. 352 cod. proc. civ. del 26 novembre 2025, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione collegiale sulla base alle conclusioni rassegnate dalle parti come note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si duole della sentenza nella parte in cui ha Parte_1
rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria: il giudice avrebbe mal interpretato la norma ed omesso di rilevare che l'eccezione, in conformità al D.lvo n. 28/10 art. 5 co I-bis, era stata sollevata sin nella comparsa di costituzione. Il giudice di prime cure, pertanto, avrebbe pagina 4 di 7 dovuto verificare la tempestività dell'eccezione e l'assenza della mediazione e, per l'effetto, dichiarare senz'altro l'improcedibilità della domanda. In questa sede l'appellante, stante l'errore del primo giudice, in via preliminare, chiede che la domanda venga dichiarata improcedibile.
Il motivo risulta fondato nei limiti che seguono.
Premesso che è incontestato che la presente controversia rientri tra quelle menzionate dal
D.lvo n. 28/10 e che è soggetta a mediazione obbligatoria, occorre richiamare l'art. 5 co. I- bis di detto Decreto secondo cui: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale”. La norma stabilisce che, per alcune controversie indicate dalla legge (quelle del comma 1ed in particolare condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura), prima di iniziare un processo in tribunale, è obbligatorio tentare la mediazione. Questo tentativo non è un'opzione: è una condizione di procedibilità, cioè un requisito senza il quale il giudice non può andare avanti con la causa.
In base al chiaro tenore della norma, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria può essere rilevata da convenuto fino e non oltre la prima udienza e ciò significa che può essere rilevata anche prima di tale udienza, vale a dire anche con la comparsa di costituzione e risposta. Ed è quello che è avvenuto nella fattispecie. La convenuta con la comparsa di costituzione e risposta ha rilevato tempestivamente l'improcedibilità della domanda per mancato avvio della mediazione di cui al D.lgs. 28/2010. Si legge nella comparsa a pag. 3 si legge: “La scrivente difesa, sin da subito, impugna e contesta, in fatto ed in diritto, tutte le affermazioni e deduzioni avversarie non senza prima rilevare l'improcedibilità della
pagina 5 di 7 domanda ex art. 5 c. 1 bis del D.lgs. 28/2010”. Nelle conclusioni della comparsa medesima si legge “Nel merito ed in via principale: impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in fatto ed in diritto, previa verifica della procedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno attore perché infondate, ingiuste ...”. Non solo, la convenuta all'udienza di prima comparizione si è riportata alla comparsa insistendo nelle istanze ivi formulate e con ciò quindi richiamando anche l'eccezione preliminare de qua.
Il Giudice, a fronte della tempestiva eccezione sollevata dalla convenuta e rilevato il mancato esperimento della mediazione da parte dell'attore, avrebbe dovuto assegnare alle parti termine per la mediazione nei termini di cui agli artt. 5 e 6 del citato D.lgs. Ciò non è avvenuto, motivo per il quale il giudice è incorso in un errore in procedendo.
L'errore tuttavia non consente una declaratoria di improcedibilità della domanda da parte di questa Corte. Sul punto si richiama, infatti, la sentenza della Cassazione n. 28695/2023 che, decidendo un caso similare, ha statuito il seguente principio di diritto, applicabile nella fattispecie: “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Pertanto, in conformità del principio di diritto sopra enunciato, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla con remissione in termini, come da separata e contestuale ordinanza, al fine di consentire alle parti di esperire la mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 art. 5 co.
1- bis, che – stante i principi di diritto di recente espressi dalla Cassazione – si auspica possa avere esito positivo.
2.– Alla luce della superiore decisione, il secondo motivo, col quale l'appellante, reiterando sostanzialmente le ampie deduzioni di primo grado, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto usurario il contratto di finanziamento, potrà essere esaminato solo con la sentenza definitiva, nel caso di esito negativo della mediazione.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO, accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancato previo esperimento di mediazione obbligatoria e dispone il proseguo del giudizio di appello come da separata ordinanza;
2) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 628 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(p.i. ), già , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia CP_1 CodiceFiscale_1
Nunziata, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 Pt_2
, per sentire accertare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione
[...]
degli interessi, relativa al contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione stipulato con la convenuta in data 23/10/2007, stante il superamento della soglia di usura fissata per trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 cod. civ. secondo comma;
chiedeva per l'effetto la condanna della convenuta pagina 1 di 7 alla restituzione della quota interessi e costi del finanziamento, complessivamente quantificata in € 6.467,18.
Si costituiva che a sua volta rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito ed Parte_2
in via principale, previa verifica della procedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 D.lgs.
28/10, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno attore perché infondate, ingiuste e comunque non provate per i motivi meglio indicati in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del
15% iva e cpa. Nel merito ed in via subordinata, ove ritenuta la normativa secondaria ratione temporis applicabile ed applicata dall'odierna convenuta contraria al disposto della normativa primaria, disapplicare eventualmente la normativa secondaria e, per
l'effetto, in difetto di un valido tasso soglia per la categoria, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno attore perché infondate, ingiuste e comunque non provate per i motivi meglio indicati in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% iva e cpa”.
In particolare la convenuta eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda ex art. 5, co. I-bis del D.lgs. 28/10 e, nel merito, contestava la domanda rilevando che l'attore si era limitato a confrontare il tasso soglia con il TAEG anziché con il EG, unica misura rilevante ai fini dell'usura. Sosteneva che il EG relativo al contratto in esame era del
14,85%, inferiore al tasso soglia e, relativamente alle modalità di calcolo dello stesso, esponeva di essersi scrupolosamente attenuta alle istruzioni della BA d'LI allora vigenti, che escludevano dal computo le spese di assicurazione.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, veniva decisa con sentenza n. 1051/2023, pubblicata in data 05/04/2023, con la quale il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda così disponendo:
1) accoglie la domanda attorea e, pertanto, accertata la nullità della clausola relativa agli interessi, condanna la società convenuta, al pagamento in favore Parte_2
dell'attore, della somma di € 6.347,18, oltre interessi dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Nunziata Cinzia, antistataria, che liquida in € 2.738,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il giudice:
a. rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta pagina 2 di 7 rilevando che “Nel caso di specie, infatti, benché la presente controversia rientri tra quelle menzionate dal D.lvo n. 28/10 e soggette a mediazione obbligatoria,
l'improcedibilità si realizza solo allorché la parte tenuta non vi abbia provveduto nel termine eventualmente concesso dal giudice, non oltre la prima udienza, ipotesi non verificatasi nel caso di specie, atteso che in detta udienza la convenuta nulla ha rilevato espressamente in tal senso” (cfr. sentenza);
b. accoglieva la domanda attorea in merito alla doglianza relativa alla usurarietà degli interessi così precisando: “… il calcolo del EG nelle operazioni di cessioni del quinto dello stipendio e/o pensione, deve includere anche le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, anche qualora il finanziamento risulti stipulato sotto la vigenza delle istruzioni della BA d'LI del
2006. Tanto trova giustificazione nell'art. 644, co. IV c.p. che dispone espressamente che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Tale conclusione è stata peraltro ripetutamente confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità con argomentazioni dalle quali non vi è valida ragione per discostarsene (C.d.A. Lecce sent.
n. 293/20; Cass. Civ. n. 22458/2018; Cass. Civ. n.17466/20). Oltretutto l'assicurazione oltre che strettamente collegata al credito, risulta stipulata proprio nell'interesse dell'opposta, ragione per cui è ragionevole sostenere che l'odierno attore neppure avrebbe ottenuto il credito senza la sottoscrizione della polizza (Cass. Civ. n.
8806/2017). Non vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della BA d'LI per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto in oggetto, escludevano dal calcolo il costo dell'assicurazione. Le Istruzioni della BA
d'LI, infatti, non sono dettate per indicare in generale come debba essere calcolato il
EG applicato dalla BA sulla singola operazione, ma sono rivolte agli operatori finanziari per rilevare il EGM, ovvero il Tasso Effettivo Globale Medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente
Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il EGM ed il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura. Ed infatti l'art. 2 co. IV della L. 108/96 prevede che “il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla
pagina 3 di 7 Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è concesso, aumentato della metà” e, il comma 1 prevede che “il Ministro del
Tesoro, sentiti la BA d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla BA d'LI ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicato senza ritardo sulla Gazzetta Ufficiale”. Le Istruzioni della
BA d'LI, pertanto, non solo non sono finalizzate a stabilire il EG ma non possono neppure derogare alla legge e, in particolare, all'art. 644 c.p., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 22458/18; Cass. Civ. n.
17466/20)”. Il tribunale quindi riteneva – recependo le conclusioni del CTU - il tasso
EG (sia con riguardo agli interessi corrispettivi che con riguardo agli interessi di mora) superiore al tasso soglia vigente alla data di pattuizione del 23/10/2007, dovendosi ricomprendere nel calcolo dello stesso anche gli oneri di assicurazione, con conseguente declaratoria di nullità della clausola contrattuale e condanna alla restituzione delle spese e degli interessi corrisposti ex art. 1815 cod. civ., determinati dal CTU in € 6.347,18.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione del 04/07/2023, chiedendone la riforma con due motivi di seguito esaminati.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione ex art. 352 cod. proc. civ. del 26 novembre 2025, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione collegiale sulla base alle conclusioni rassegnate dalle parti come note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si duole della sentenza nella parte in cui ha Parte_1
rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria: il giudice avrebbe mal interpretato la norma ed omesso di rilevare che l'eccezione, in conformità al D.lvo n. 28/10 art. 5 co I-bis, era stata sollevata sin nella comparsa di costituzione. Il giudice di prime cure, pertanto, avrebbe pagina 4 di 7 dovuto verificare la tempestività dell'eccezione e l'assenza della mediazione e, per l'effetto, dichiarare senz'altro l'improcedibilità della domanda. In questa sede l'appellante, stante l'errore del primo giudice, in via preliminare, chiede che la domanda venga dichiarata improcedibile.
Il motivo risulta fondato nei limiti che seguono.
Premesso che è incontestato che la presente controversia rientri tra quelle menzionate dal
D.lvo n. 28/10 e che è soggetta a mediazione obbligatoria, occorre richiamare l'art. 5 co. I- bis di detto Decreto secondo cui: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale”. La norma stabilisce che, per alcune controversie indicate dalla legge (quelle del comma 1ed in particolare condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura), prima di iniziare un processo in tribunale, è obbligatorio tentare la mediazione. Questo tentativo non è un'opzione: è una condizione di procedibilità, cioè un requisito senza il quale il giudice non può andare avanti con la causa.
In base al chiaro tenore della norma, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria può essere rilevata da convenuto fino e non oltre la prima udienza e ciò significa che può essere rilevata anche prima di tale udienza, vale a dire anche con la comparsa di costituzione e risposta. Ed è quello che è avvenuto nella fattispecie. La convenuta con la comparsa di costituzione e risposta ha rilevato tempestivamente l'improcedibilità della domanda per mancato avvio della mediazione di cui al D.lgs. 28/2010. Si legge nella comparsa a pag. 3 si legge: “La scrivente difesa, sin da subito, impugna e contesta, in fatto ed in diritto, tutte le affermazioni e deduzioni avversarie non senza prima rilevare l'improcedibilità della
pagina 5 di 7 domanda ex art. 5 c. 1 bis del D.lgs. 28/2010”. Nelle conclusioni della comparsa medesima si legge “Nel merito ed in via principale: impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in fatto ed in diritto, previa verifica della procedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno attore perché infondate, ingiuste ...”. Non solo, la convenuta all'udienza di prima comparizione si è riportata alla comparsa insistendo nelle istanze ivi formulate e con ciò quindi richiamando anche l'eccezione preliminare de qua.
Il Giudice, a fronte della tempestiva eccezione sollevata dalla convenuta e rilevato il mancato esperimento della mediazione da parte dell'attore, avrebbe dovuto assegnare alle parti termine per la mediazione nei termini di cui agli artt. 5 e 6 del citato D.lgs. Ciò non è avvenuto, motivo per il quale il giudice è incorso in un errore in procedendo.
L'errore tuttavia non consente una declaratoria di improcedibilità della domanda da parte di questa Corte. Sul punto si richiama, infatti, la sentenza della Cassazione n. 28695/2023 che, decidendo un caso similare, ha statuito il seguente principio di diritto, applicabile nella fattispecie: “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Pertanto, in conformità del principio di diritto sopra enunciato, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla con remissione in termini, come da separata e contestuale ordinanza, al fine di consentire alle parti di esperire la mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 art. 5 co.
1- bis, che – stante i principi di diritto di recente espressi dalla Cassazione – si auspica possa avere esito positivo.
2.– Alla luce della superiore decisione, il secondo motivo, col quale l'appellante, reiterando sostanzialmente le ampie deduzioni di primo grado, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto usurario il contratto di finanziamento, potrà essere esaminato solo con la sentenza definitiva, nel caso di esito negativo della mediazione.
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P.Q.M.
La Corte, NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO, accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancato previo esperimento di mediazione obbligatoria e dispone il proseguo del giudizio di appello come da separata ordinanza;
2) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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