TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.115 dell'anno 2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.09.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni
Iamonte e Antonio Nirta, procura in atti, elettivamente domiciliato in
Melito di Porto Salvo alla Via G. Marconi n.13 presso lo studio del primo
-opponente-
E
(cod. fisc.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Pescara alla via Venezia n.47, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta D'Agostino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Palmi (RC), alla via A. Fondacaro n.4 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 5 Comune di Melito Porto Salvo (cod. fisc.: ) in persona del P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Margherita Crocè, dell'ufficio legale dell'ente, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Melito di Porto Salvo, in viale delle Rimembranze n.19
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 23 settembre 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 15.01.2024 Parte_1
impugnava il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo n.2023/0000694087 del 30.11.2023 con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 16.988,55 per il mancato pagamento del canone idrico, deducendo la nullità del contratto di somministrazione;
l'erroneità dei consumi addebitati nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva la la quale osservava che con sentenza Controparte_1
n.724/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata il
28.04.2023, divenuta definitiva, era stata acclarata la dovutezza del canone idrico per gli anni 2010-2011 e che nel contempo risultava pendente sempre avanti al medesimo giudice il giudizio relativo al canone per gli anni 2012 e 2014; rilevava che parte ricorrente aveva presentato il pagina 2 di 5 22.10.2022 istanza di rateazione del debito sotteso a tutte le pratiche oggetto dell'odierno giudizio;
evidenziava che in ogni caso aveva notificato all'opponente atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva il che rilevava l'infondatezza Controparte_2
dei motivi di ricorso.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 23.09.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * * *
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni appresso esposte.
Va innanzitutto rimarcato che nessuna contestazione può ormai sollevarsi in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere con riferimento al canone idrico per gli anni 2010-e 2011, alla luce della sentenza, divenuta definitiva, n.724/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata il
28.04.2023, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dal Pt_1
Per ciò che concerne il canone idrico relativo agli anni 2012 e 2014, va detto che l'agente della riscossione ha dimostrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, di avere ritualmente notificato le due ingiunzioni di pagamento n.9388 e 9389 in data 21.02.2022.
Ed allora, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per il credito oggetto di contestazione il termine è di cinque anni, trattandosi di fatture emesse prima dell'01.01.2020, non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 30.11.2023 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta precedente regolare notifica in data 21.02.2022 delle summenzionate ingiunzioni di pagamento.
pagina 3 di 5 Ma v'è di più.
Deve infatti sottolinearsi che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art.2944 c. c. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass. n.16098/2018; Cass.
n.27672/2020; Cass. n.11338/2023; Cass. n.27504/2024; Cass.
n.3414/2024), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere. Dunque, può affermarsi il principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass. n.3414/2024).
Ebbene, nella specie, deve evidenziarsi in via assorbente e decisiva la circostanza che l'agente della riscossione ha documentato che il ricorrente ha presentato un'istanza di rateizzazione in data 20.10.2022 relativamente alle ingiunzioni di pagamento contestate, senza tuttavia effettuare alcun pagamento.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti della Parte_1
e del in persona dei Controparte_1 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con ricorso depositato il
15.01.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore della Parte_1
e del delle spese Controparte_1 Controparte_2 CP_3
processuali del presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 30.09.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.115 dell'anno 2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.09.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni
Iamonte e Antonio Nirta, procura in atti, elettivamente domiciliato in
Melito di Porto Salvo alla Via G. Marconi n.13 presso lo studio del primo
-opponente-
E
(cod. fisc.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Pescara alla via Venezia n.47, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta D'Agostino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Palmi (RC), alla via A. Fondacaro n.4 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 5 Comune di Melito Porto Salvo (cod. fisc.: ) in persona del P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Margherita Crocè, dell'ufficio legale dell'ente, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Melito di Porto Salvo, in viale delle Rimembranze n.19
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 23 settembre 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 15.01.2024 Parte_1
impugnava il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo n.2023/0000694087 del 30.11.2023 con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 16.988,55 per il mancato pagamento del canone idrico, deducendo la nullità del contratto di somministrazione;
l'erroneità dei consumi addebitati nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva la la quale osservava che con sentenza Controparte_1
n.724/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata il
28.04.2023, divenuta definitiva, era stata acclarata la dovutezza del canone idrico per gli anni 2010-2011 e che nel contempo risultava pendente sempre avanti al medesimo giudice il giudizio relativo al canone per gli anni 2012 e 2014; rilevava che parte ricorrente aveva presentato il pagina 2 di 5 22.10.2022 istanza di rateazione del debito sotteso a tutte le pratiche oggetto dell'odierno giudizio;
evidenziava che in ogni caso aveva notificato all'opponente atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva il che rilevava l'infondatezza Controparte_2
dei motivi di ricorso.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 23.09.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * * *
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni appresso esposte.
Va innanzitutto rimarcato che nessuna contestazione può ormai sollevarsi in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere con riferimento al canone idrico per gli anni 2010-e 2011, alla luce della sentenza, divenuta definitiva, n.724/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata il
28.04.2023, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dal Pt_1
Per ciò che concerne il canone idrico relativo agli anni 2012 e 2014, va detto che l'agente della riscossione ha dimostrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, di avere ritualmente notificato le due ingiunzioni di pagamento n.9388 e 9389 in data 21.02.2022.
Ed allora, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per il credito oggetto di contestazione il termine è di cinque anni, trattandosi di fatture emesse prima dell'01.01.2020, non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 30.11.2023 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta precedente regolare notifica in data 21.02.2022 delle summenzionate ingiunzioni di pagamento.
pagina 3 di 5 Ma v'è di più.
Deve infatti sottolinearsi che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art.2944 c. c. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass. n.16098/2018; Cass.
n.27672/2020; Cass. n.11338/2023; Cass. n.27504/2024; Cass.
n.3414/2024), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere. Dunque, può affermarsi il principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass. n.3414/2024).
Ebbene, nella specie, deve evidenziarsi in via assorbente e decisiva la circostanza che l'agente della riscossione ha documentato che il ricorrente ha presentato un'istanza di rateizzazione in data 20.10.2022 relativamente alle ingiunzioni di pagamento contestate, senza tuttavia effettuare alcun pagamento.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti,
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti della Parte_1
e del in persona dei Controparte_1 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con ricorso depositato il
15.01.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore della Parte_1
e del delle spese Controparte_1 Controparte_2 CP_3
processuali del presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 30.09.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5