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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1579 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/03/2024 ed iscritto al n 1579 - 2024 RG , vertente tra
- avv. BRUNO ARENA (c.f.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, dall'avv. Maria Stefania Cantù (c.f. ), presso C.F._2 il cui studio, in Reggio Calabria, Viale A. Moro trav. D, n. 5 elegge domicilio;
- ricorrente -
Contro Controparte_1
(CF ), in persona del Presidente legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore Avv. Valter Militi, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giulio Morabito ( ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi n. 12/b ;
-AGENZIA con sede in Roma alla Controparte_2
Via Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. , successore a P.IVA_2 titolo universale di dal 1° luglio 2017 Controparte_3
(a sua volta incorporante di , ed Controparte_4 Controparte_5
dal 1° luglio 2016) in persona del Sig. , Controparte_6 Persona_1
Procuratore giusto atto per Notaio - Roma repertorio nr Persona_2
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 (All.to 3), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio ,4 - Centro Direzionale - Is. G8
1 presso lo studio dell'Avv. Generoso Romano ( ) dal C.F._4 quale é rappresentata e difesa;
- resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 27.3.2024 il ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 2024 00004425879 000, notificatagli a mezzo p.e.c il 29/01/2024, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali di Cassa Forense per l'importo di € 33.274,08, richiesti per gli anni 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Nelle conclusioni chiede: “1) In via preliminare e principale sospendere inaudita altera parte l'esecutività del ruolo e della impugnata cartella di pagamento n. 094 2024 00004425879 000 nonché di tutti gli atti pregressi e successivi, richiamati in premessa, sussistendone i presupposti in ordine ai gravi motivi ed alle fondate ragioni evidenziate in atto edil pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere ble somme che risultano essere non dovute;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 094 2024 00004425879 000 per tutti i motivi dedotti in atti;
3) Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 094 2024 00004425879 000 con riferimento ai motivi dedotti in atti nonché per violazione della L. n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito;
4) accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta per i crediti non prescritti con l'annullamento comunque della cartella e dell'iscrizione a ruolo per le somme in eccesso ivi illegittimamente contemplate;
5) accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore e dall'Agente per la riscossione, per tutti i motivi dedotti in atti, degli importi indicati per interessi e sanzioni. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procurato che espressamente dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
§ 2. Si sono costituite le parti convenute, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
2 La difesa di eccepisce preliminarmente, oltre la Controparte_7 propria carenza di legittimazione passiva, la tardività del ricorso, essendo stato depositato oltre 40 giorni dalla ricezione della cartella impugnata. La difesa di chiede il rigetto della domanda perchè i contributi CP_1 richiesti con la cartella impugnata n. 094202400004425879000 sono stati già oggetto di giudizio definito con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 230/2023 che li ha ritenuti dovuti.
§ 3. All'esito della prima udienza è stato sottoposta al contraddittorio la questione della tardività dell'opposizione, rilevandosi che il ricorso, avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale notificata il 29 gennaio 2024, è stato depositato tardivamente in data 27.3.2024, ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni, eccezione che anche la convenuta
[...]
aveva sollevato. Controparte_8
La difesa della ricorrente replica che trattandosi di opposizione all'esecuzione non è soggetta a termine. Tale deduzione difensiva non si attaglia alla fattispecie che ci occupa. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito anche di recente che solo un fatto giuridico successivo alla notificazione della cartella/avviso di addebito giustifica una apertura dei termini per opporsi ex art. 615 c.p.c., in mancanza del quale “Non ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 615 c.p.c., bensì dell'art. 24 co. 5 d.l.gs. n.46/1999 dettato in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali;
l'impugnazione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in questo caso, avviso di addebito) è dunque tardiva, e correttamente è stato in tal senso pronunciato nella sentenza impugnata.” (Cass. 8791/2025). Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione" (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). La scadenza del termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre l'opposizione a cartella di pagamento, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. 1826-2020).
3 Parimenti inconducente la deduzione di parte ricorrente sull'infondatezza dell'eccezione di tardività proposta dalla convenuta Controparte_8
che non sarebbe parte in senso stretto.
[...] Controparte_8
è stata chiamata in causa dal ricorrente e come tale è parte.
[...]
In ogni caso la questione è stata ritualmente sollevata dal giudice e sottoposta al contraddittorio. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall' l'accertamento della tempestività del ricorso proposto CP_9 dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas judicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale. ” (Sez. L, Sentenza n.11274 del 16/05/2007 e successive conformi tra cui Cass 21153/2019). In sintesi: la tempestività dell'opposizione alla cartella di pagamento in materia previdenziale è presupposto della proponibilità dell'azione, di talché la decadenza fissata ex art. 24 determina l'improponibilità dell'opposizione. Nella fattispecie in esame l'opposizione deve dichiararsi inammissibile per essere stato proposto tardivamente oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella impugnata.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in considerazione delle ragioni in rito.
p.q.m.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 17/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1579 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/03/2024 ed iscritto al n 1579 - 2024 RG , vertente tra
- avv. BRUNO ARENA (c.f.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, dall'avv. Maria Stefania Cantù (c.f. ), presso C.F._2 il cui studio, in Reggio Calabria, Viale A. Moro trav. D, n. 5 elegge domicilio;
- ricorrente -
Contro Controparte_1
(CF ), in persona del Presidente legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore Avv. Valter Militi, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giulio Morabito ( ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi n. 12/b ;
-AGENZIA con sede in Roma alla Controparte_2
Via Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. , successore a P.IVA_2 titolo universale di dal 1° luglio 2017 Controparte_3
(a sua volta incorporante di , ed Controparte_4 Controparte_5
dal 1° luglio 2016) in persona del Sig. , Controparte_6 Persona_1
Procuratore giusto atto per Notaio - Roma repertorio nr Persona_2
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 (All.to 3), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio ,4 - Centro Direzionale - Is. G8
1 presso lo studio dell'Avv. Generoso Romano ( ) dal C.F._4 quale é rappresentata e difesa;
- resistenti-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 27.3.2024 il ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 2024 00004425879 000, notificatagli a mezzo p.e.c il 29/01/2024, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali di Cassa Forense per l'importo di € 33.274,08, richiesti per gli anni 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Nelle conclusioni chiede: “1) In via preliminare e principale sospendere inaudita altera parte l'esecutività del ruolo e della impugnata cartella di pagamento n. 094 2024 00004425879 000 nonché di tutti gli atti pregressi e successivi, richiamati in premessa, sussistendone i presupposti in ordine ai gravi motivi ed alle fondate ragioni evidenziate in atto edil pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere ble somme che risultano essere non dovute;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 094 2024 00004425879 000 per tutti i motivi dedotti in atti;
3) Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 094 2024 00004425879 000 con riferimento ai motivi dedotti in atti nonché per violazione della L. n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito;
4) accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta per i crediti non prescritti con l'annullamento comunque della cartella e dell'iscrizione a ruolo per le somme in eccesso ivi illegittimamente contemplate;
5) accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore e dall'Agente per la riscossione, per tutti i motivi dedotti in atti, degli importi indicati per interessi e sanzioni. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procurato che espressamente dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
§ 2. Si sono costituite le parti convenute, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
2 La difesa di eccepisce preliminarmente, oltre la Controparte_7 propria carenza di legittimazione passiva, la tardività del ricorso, essendo stato depositato oltre 40 giorni dalla ricezione della cartella impugnata. La difesa di chiede il rigetto della domanda perchè i contributi CP_1 richiesti con la cartella impugnata n. 094202400004425879000 sono stati già oggetto di giudizio definito con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 230/2023 che li ha ritenuti dovuti.
§ 3. All'esito della prima udienza è stato sottoposta al contraddittorio la questione della tardività dell'opposizione, rilevandosi che il ricorso, avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale notificata il 29 gennaio 2024, è stato depositato tardivamente in data 27.3.2024, ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni, eccezione che anche la convenuta
[...]
aveva sollevato. Controparte_8
La difesa della ricorrente replica che trattandosi di opposizione all'esecuzione non è soggetta a termine. Tale deduzione difensiva non si attaglia alla fattispecie che ci occupa. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito anche di recente che solo un fatto giuridico successivo alla notificazione della cartella/avviso di addebito giustifica una apertura dei termini per opporsi ex art. 615 c.p.c., in mancanza del quale “Non ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 615 c.p.c., bensì dell'art. 24 co. 5 d.l.gs. n.46/1999 dettato in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali;
l'impugnazione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in questo caso, avviso di addebito) è dunque tardiva, e correttamente è stato in tal senso pronunciato nella sentenza impugnata.” (Cass. 8791/2025). Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione" (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). La scadenza del termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre l'opposizione a cartella di pagamento, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. 1826-2020).
3 Parimenti inconducente la deduzione di parte ricorrente sull'infondatezza dell'eccezione di tardività proposta dalla convenuta Controparte_8
che non sarebbe parte in senso stretto.
[...] Controparte_8
è stata chiamata in causa dal ricorrente e come tale è parte.
[...]
In ogni caso la questione è stata ritualmente sollevata dal giudice e sottoposta al contraddittorio. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall' l'accertamento della tempestività del ricorso proposto CP_9 dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas judicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale. ” (Sez. L, Sentenza n.11274 del 16/05/2007 e successive conformi tra cui Cass 21153/2019). In sintesi: la tempestività dell'opposizione alla cartella di pagamento in materia previdenziale è presupposto della proponibilità dell'azione, di talché la decadenza fissata ex art. 24 determina l'improponibilità dell'opposizione. Nella fattispecie in esame l'opposizione deve dichiararsi inammissibile per essere stato proposto tardivamente oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella impugnata.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in considerazione delle ragioni in rito.
p.q.m.
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 17/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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