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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 362/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Oronzo Putignano Presidente rel. – est.
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 362/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppa Bascià
- Appellante -
nei confronti di
CP_1
- Appellato contumace -
nonché di
Controparte_2
- Appellata contumace -
1 *******
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.)”.
Conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 23.9.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – ha prestato fideiussione in favore di “ , cui la “BCC San CP_1 Parte_2
Vincenzo De' Paoli” di Casagiove (CE) il 26.9.2016 ha concesso un finanziamento di €
150.000,00, con obbligo di restituzione in sette anni, assistito da garanzia diretta della Banca del
Mezzogiorno-MCC S.p.A. per l'ammontare di € 120.000,00, quale gestore del Fondo di Garanzia
per le PMI.
2. – A causa dell'inadempimento della mutuataria, la Banca finanziatrice ha escusso la garanzia pubblica per l'ammontare di € 98.408,45.
Parte_ 2.1. – In data 7.10.2019 ha comunicato alla stessa mutuataria e ai fideiussori l'avvenuta surroga, ai sensi degli artt. 1203, 1204 cod. civ., 2 co. 4 del decreto 20.6.2005 del
Ministero delle Attività Produttive, con contestuale invito al pagamento della somma dovuta.
2.2. – In data 25.10.2021 l' articolazione di Caserta, ha notificato a Controparte_3 [...]
in qualità di fideiussore, la cartella di pagamento n. 02820200007414823001, CP_1
Parte_ dell'importo di € 101.582,82, per il ruolo iscritto dal a causa della “Revoca contributo
concesso importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”, oltre interessi al tasso legale.
3. – Con atto di citazione notificato in data 11.11.2021 ha proposto, davanti CP_1
al giudice del Tribunale di Trani, opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento,
articolando i seguenti motivi: 1) insussistenza del credito per mancanza di un titolo esecutivo nei suoi confronti, non avendo mai richiesto e né sottoscritto contratti di finanziamento ex L. n.
662/1996 e/o contratti di fideiussione;
2) illegittimità della cartella di pagamento per violazione
2 degli artt. 12 DPR n. 602/1973, 17 e 21 D.Lgs. n. 46/1999 e inesistenza del titolo esecutivo,
fondandosi la pretesa erariale esclusivamente sul ruolo esattoriale;
3) “Violazione del combinato
disposto di cui agli artt. 12 e 46 d.p.r. 602/73 per non avere l'Agenzia delle Entrate Riscossione -
Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta competenza territoriale nella procedura di
riscossione azionata”; con detta eccezione ha denunciato la nullità della cartella e CP_1
l'illegittimità del procedimento esattoriale in quanto “la procedura di formazione del ruolo e
successiva notifica è stato affidato ad un Agente della Riscossione, l'
[...]
che non è territorialmente competente per la procedura di Controparte_4
riscossione nei confronti dell'opponente che ha la residenza in un'altra regione”; 4) prescrizione della pretesa e/o decadenza dall'azione di riscossione. Pertanto, l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento, di dichiarare la nullità del titolo e di disporre lo sgravio della somma pretesa dal ruolo esattoriale.
4. – L si è costituita in giudizio eccependo e deducendo il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa e alla titolarità del debito, che hanno nella creditrice l'unico soggetto contraddittore;
la validità della cartella di pagamento in quanto redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 DPR n.
602/1973 e degli artt. 17 e 21 D.Lgs. n. 46/1999; la pretestuosità ed infondatezza dell'eccezione di nullità per incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione della provincia di Caserta;
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
5. – La in qualità di ente impositore, si è, del pari, costituita in giudizio Parte_4
ed ha contestato il fondamento delle doglianze attoree, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
6. – Con ordinanza del 23.2.2022 il GU ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
7. – La causa, istruita con le sole produzioni documentali delle parti, è stata decisa con sentenza n. 321/2024, pubblicata il 16.2.2024, con la quale il giudice del Tribunale di Trani ha:
accolto l'opposizione ed annullato la cartella di pagamento (capo 1 del dispositivo); condannato
3 l' alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente (capo 2); compensato CP_5
interamente le spese processuali fra l'opponente e capo 3). Parte_4
7.1. – In particolare, il decidente ha ritenuto assorbente il motivo pregiudiziale relativo all'emissione della cartella di pagamento da parte di un Agente della Riscossione (quello di
Caserta) incompetente rispetto al luogo in cui è fissato il domicilio fiscale del contribuente, ossia
Trani, fondando il proprio convincimento sul seguente impianto motivazionale: “…l'art. 12,
comma 1 del D.P.R n. 602/1973 dispone che “l'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le
somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito
territoriale cui il ruolo si riferisce”, il successivo articolo 24 D.P.R. n. 602/1973 prevede
espressamente che “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso
si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze” con l'ulteriore
precisazione contenuta nel successivo art. 46 D.P.R. cit. che “Il concessionario cui è stato
consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito
territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si
deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.
La delega può riguardare anche la notifica della cartella”. Come chiarito dalla Suprema Corte,
“l'individuazione della competenza dell'Agente di Riscossione in relazione al domicilio fiscale del
contribuente appare del tutto coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo
ruolo, e si giustifica in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività
amministrativa, tenuto conto che, nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, si
instaura un rapporto diretto tra il contribuente e tale organo della riscossione (competente a
ricevere i pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze;
competente ad iniziare la
espropriazione), e che apparirebbe, pertanto, del tutto illogico attribuire tali poteri ad un soggetto
territorialmente distante dal luogo in cui risiede il contribuente” (cfr. Cass., Cass., sez. trib.,
1.10.2014, n. 20669; nonché in parte motiva Cass., ord., 30.7.2019, n. 20458; e più recentemente,
4 Cass., ord., 24.5.2023, n. 14364). Nella specie, l'articolazione operante nel territorio della
provincia di Caserta avrebbe dovuto conferire apposita delega in via telematica all'omologo
ufficio competente per la provincia di Barletta-Andria-Trani, non essendo dubitabile che la
competenza a procedere alla riscossione coattiva del credito spettasse proprio a quest'ultimo. Non
risultando la prova della avvenuta delega nei confronti del competente ufficio per la provincia di
Barletta-Andria-Trani, va quindi accolta l'opposizione con conseguente dichiarazione di nullità
della cartella di pagamento n. 02820200007414823001 emessa da
[...]
per la Provincia di Caserta nei confronti di Controparte_6 CP_1
. Ogni ulteriore domanda deve conseguentemente ritenersi assorbita…”.
[...]
8. – Avverso la sentenza l' ha proposto appello, sulla scorta di tre motivi: 1) nullità CP_5
della pronunzia per violazione dell'art. 112 cpc ed illogicità della motivazione;
con detto mezzo l'appellante ha eccepito vizio di “extrapetizione” in quanto l'opponente aveva contestato esclusivamente l'incompetenza territoriale dell' alla notifica della cartella di pagamento, CP_5
senza dolersi che quest'ultima fosse stata emessa da un Agente della Riscossione incompetente territorialmente;
inoltre, l'impugnante ha censurato il ragionamento del primo giudice, il quale non avrebbe tenuto conto della legittimità del procedimento, che ha visto l'Ente impositore formare e trasmettere il ruolo all' al fine della riscossione nei confronti del debitore Controparte_7
principale (con sede legale in Caserta) nonché dei fideiussori (fra cui Pt_2 Pt_2 [...]
coobbligati in solido, con la conseguente corretta emissione della cartella di pagamento CP_1
da parte di quest'ultimo ; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 12 co. 1, Controparte_8
24 e 46 DPR n. 602/1973, erronea valutazione della documentazione e violazione dell'art. 115 cpc;
con tale motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia omesso di considerare, in base alla disciplina dettata dalle predette norme del TU del 1973, che i limiti territoriali di competenza dell'Agente della Riscossione riguardano soltanto la fase dell'esecuzione forzata (che comincia con l'atto di pignoramento) e non la fase che ne preannuncia l'inizio; che la delega al concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere vale, analogamente, per la sola
5 esecuzione forzata, mentre per la notifica della cartella di pagamento la delega riveste carattere facoltativo, potendo, quindi, essere effettuata dallo stesso concessionario che l'ha emessa;
che, in ogni caso, la notifica della cartella esattoriale a è stata eseguita del messo CP_1
notificatore dell' BAT, su delega telematica dell'Ufficio di Caserta;
3) illegittima CP_9
condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù dell'erroneo “decisum” di CP_5
accoglimento dell'opposizione. Pertanto, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con il conseguente rigetto dell'originaria opposizione ex art. 615 cpc.
9. – Le due parti appellate hanno omesso di costituirsi in giudizio: conseguentemente, ne va dichiarata la contumacia.
9.1. – All'udienza del 23.9.2025, dopo il deposito di note conclusive, la causa è stata riservata in decisione.
10. – L'appello – i cui primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi fra loro – è infondato e, pertanto, va rigettato.
11. – Appare opportuno premettere che l'art. 12 co. 1 DPR n. 602/1973 così dispone:
“L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i
concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che
hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”; il successivo art. 24 co. 1 prevede che “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito
territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica”;
infine, l'art. 46 co. 1 del medesimo testo normativo recita: “Il concessionario cui è stato
consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito
territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si
deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.
La delega può riguardare anche la notifica della cartella”.
6 11.1. – L'appellante ha dedotto che, a decorrere dal 1°.10.2006 le funzioni relative alla
Cont riscossione nazionale sono state attribuite all' e che dal 2.7.2017 l'attività di esazione sull'intero nazionale è esercitata dall' , dimodoché non è configurabile una sua competenza CP_5
territoriale, stante la valenza unitaria e nazionale dell'attività esattiva. Tale assunto non può essere condiviso alla luce dei principi costantemente statuiti dai giudici di legittimità. In via meramente esemplificativa, Cass. 29.3.2017 n. 8049 (cfr. pagg. 3 e segg. della sentenza) ha chiarito che “La
riscossione dei tributi è stata oggetto di riforma ad opera del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella
legge n. 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. Prima delle modifiche apportate dal d.l. n.
203 cit., il servizio nazionale di riscossione era affidato ad un concessionario, mediante procedura
ad evidenza pubblica. Successivamente, a decorrere dal 1.10.2006, l'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005
ha disposto l'eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l'attività di
riscossione all'Agenzia delle entrate che lo esercita tramite apposite società, denominate fino al
marzo 2007, CP_11
e poi In sostanza, il d.l. 30.9.2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n.
[...] Controparte_12
248, ridisciplinando il servizio nazionale di riscossione ha previsto una organizzazione articolata
di (successivamente , che esercita l'attività di riscossione dei Controparte_11 Controparte_12
tributi anche attraverso le ex società concessionarie del servizio nazionale di riscossione
(denominate Agenti) delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51% del capitale. La
riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali. Ogni
atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza
territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con
riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta
all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato
alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358
del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013). Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il
contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso
7 contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio
(Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato
dall'art. 1 della legge n. 311/2004) l'Ufficio accertatore «forma ruoli distinti per ciascuno degli
ambiti territoriali in cui i concessionari operano», così come l'art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973
dispone che «l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si
riferisce»…”; inoltre, in epoca più recente, Cass. 28.7.2025 n. 21635, che ha deciso sull'impugnazione proposta avverso una cartella esattoriale da una coobbligata della debitrice principale, dopo aver rinviato all'accurata ricostruzione sistematica contenuta in Cass.
5.9.2024 n.
23889, ha testualmente osservato (cfr. pagg. 3 e segg. della pronunzia) che “
2.1. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da
parte dell'agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito
territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale,
coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un
rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività
amministrativa (cfr. Cass. n. 20669 del 01/10/2014; Cass. n. 20458 del 30/07/2019).
2.2. Ne
consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall'ente impositore
all'agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del
contribuente; dall'altro, che solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il
domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di
quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica
effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).
2.3. Cosa ben diversa è, invece, il potere di delegare
la materiale attività di riscossione, come previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
richiamato (erroneamente) dalla ricorrente;
come osservato dalla difesa erariale, infatti, la delega,
in tale ipotesi, è facoltativa e non obbligatoria.
2.4. Nel caso di specie è incontestato che la società
contribuente abbia domicilio fiscale in Roma e, pertanto, la competenza ad emettere la cartella di
8 pagamento era dell'agente della riscossione della Provincia di Roma, non già di quello della
Provincia di L'Aquila; di qui la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata…”.
12. – Orbene, nella vicenda sottoposta al vaglio dell'intestato Collegio, non sussiste il vizio di
“extrapetizione” denunciato dall'appellante, posto che, in base ad una consolidata massima giurisprudenziale, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc è
violato nei casi in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del “petitum”, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può
essere sollevata soltanto dalla parte interessata, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una “causa petendi”
nuova e diversa da quella posta a base dalla parte a sostegno della domanda.
12.1. – Invece, nella specie, anche volendo ignorare il principio giurisprudenziale secondo cui
“…l'incompetenza territoriale dell'ufficio tributario che ha proceduto all'accertamento fiscale
comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi un vizio sostanziale e
radicale dell'atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in
ogni stato e grado del procedimento tributario avente ad oggetto tale atto e, quindi, sia innanzi alle
commissioni tributarie che innanzi ai giudici ordinari aditi dopo la pronuncia di questi ultimi. Tale
nullità non è sanabile né per volontà del privato, né per l'adesione in forma esplicita o implicita
dell'amministrazione finanziaria. (V 3720/84, mass n 435707; (V 7301/83, mass n 431898; (V
4277/80, mass n 408141)” (così, Cass. 27.3.1987 n. 2998, che riafferma l'orientamento già espresso con le pronunzie richiamate nella massima), comunque, il giudice del Tribunale di Trani,
nell'interpretare legittimamente il contenuto sostanziale del terzo motivo di opposizione formulato dall'attore (“Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 46 d.p.r. 602/73 per non avere
l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia CP_4
9 competenza territoriale nella procedura di riscossione azionata”), attraverso l'inequivoco riferimento dell'opponente alle predette norme prevedenti il criterio determinativo della competenza per territorio del concessionario per la riscossione per tutti gli atti successivi alla formazione del ruolo (fondato sulla necessaria correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente), lungi dal dichiarare la nullità della cartella di pagamento sulla base di un motivo non dedotto dall'interessato e, quindi, di una diversa e non prospettata
“causa petendi” della domanda di annullamento, ha incensurabilmente ritenuto che con la suddetta doglianza l'opponente abbia voluto contestare l'emissione (e non soltanto la notifica) della cartella di pagamento da parte di un'articolazione dell' territorialmente incompetente, donde CP_5
l'invalidità dello stesso atto della procedura di riscossione coattiva del credito a cagione del difetto di prova della delega all'omologo Ufficio nella cui circoscrizione risiede . CP_13 CP_1
12.2. – Né merita condivisione l'assunto dell'impugnante secondo cui l'osservanza dei limiti temporali di competenza dell'agente della riscossione s'impone soltanto per la fase dell'esecuzione forzata e non anche per quella prodromica ad essa, nel corso della quale viene emessa la cartella di pagamento. Infatti, in senso contrario alla tesi sostenuta dall'appellante si è recentemente osservato,
da parte di Cass. 23.1.2025 n. 1668 (cfr. pagg. 7 e segg. della sentenza), che “Secondo il prevalente
orientamento giurisprudenziale, relativo ad un assetto della riscossione ancora organizzato su
articolazioni territoriali limitate quale conseguenza della struttura delle correlate concessioni, gli
atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo
ambito territoriale sono affetti da invalidità. In questo senso, Cass. 04/05/2018, n. 10701 (in
relazione a pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 eseguito in altra provincia), Cass.
17/11/2022, n. 33862, in tema di fermo;
Cass. 29/03/2017, n. 8049 in tema di preavviso di fermo;
Cass. 30/07/2019, n. 20458 in tema di riscossione di dazi e diritti doganali;
analogamente, Cass.
01/10/2014, n. 20669; ed in particolare Cass. 04/08/2017, n. 19577; in termini generali, Cass.
18/01/2024, n. 1950). Dette sentenze hanno altresì precisato che ciò vale anche per la cartella di
pagamento, poiché il fatto che la cartella di pagamento «non (sia) ancora atto esecutivo» non
10 esclude che, ai sensi delle generali previsioni del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 1, e art.
24, comma 1, essa possa essere legittimamente emanata soltanto dal concessionario che opera
nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale. La
competenza territoriale è determinata dal domicilio fiscale del debitore iscritto a ruolo;
ed in effetti
l'art. 46 prevede espressamente che, se la cartella debba essere notificata in luogo esterno
all'ambito di competenza territoriale del concessionario, questi possa (abbia quindi una mera
facoltà) delegarne la notifica al concessionario competente per territorio, mentre per gli atti di
riscossione propriamente detti debba per forza procedere con delega…”.
13. – La reiezione dei primi due motivi di appello implica l'assorbimento del terzo motivo inerente alle spese di lite, il cui esame presupponeva l'accoglimento di quelli rivestenti carattere logicamente pregiudiziale.
14. – Nulla deve disporsi per le spese processuali nel rapporto fra l'appellante e
[...]
Invece, le stesse restano compensate tra l' e l'ente impositore giacché munito, al CP_1 CP_5
pari del predetto Agente della riscossione, di legittimazione concorrente dal lato passivo e, inoltre,
stante la comunanza del loro interesse nella causa.
15. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , Parte_1
nei confronti di e avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Trani n. 321/2024, pubblicata il 16.2.2024, con atto di citazione del
19.3.2024, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle parti appellate;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese processuali nel rapporto fra l'appellante e;
CP_1
11 4) compensa interamente le spese processuali nel rapporto fra l'appellante e la
[...]
Controparte_2
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Oronzo Putignano
12
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Oronzo Putignano Presidente rel. – est.
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 362/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppa Bascià
- Appellante -
nei confronti di
CP_1
- Appellato contumace -
nonché di
Controparte_2
- Appellata contumace -
1 *******
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.)”.
Conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 23.9.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – ha prestato fideiussione in favore di “ , cui la “BCC San CP_1 Parte_2
Vincenzo De' Paoli” di Casagiove (CE) il 26.9.2016 ha concesso un finanziamento di €
150.000,00, con obbligo di restituzione in sette anni, assistito da garanzia diretta della Banca del
Mezzogiorno-MCC S.p.A. per l'ammontare di € 120.000,00, quale gestore del Fondo di Garanzia
per le PMI.
2. – A causa dell'inadempimento della mutuataria, la Banca finanziatrice ha escusso la garanzia pubblica per l'ammontare di € 98.408,45.
Parte_ 2.1. – In data 7.10.2019 ha comunicato alla stessa mutuataria e ai fideiussori l'avvenuta surroga, ai sensi degli artt. 1203, 1204 cod. civ., 2 co. 4 del decreto 20.6.2005 del
Ministero delle Attività Produttive, con contestuale invito al pagamento della somma dovuta.
2.2. – In data 25.10.2021 l' articolazione di Caserta, ha notificato a Controparte_3 [...]
in qualità di fideiussore, la cartella di pagamento n. 02820200007414823001, CP_1
Parte_ dell'importo di € 101.582,82, per il ruolo iscritto dal a causa della “Revoca contributo
concesso importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”, oltre interessi al tasso legale.
3. – Con atto di citazione notificato in data 11.11.2021 ha proposto, davanti CP_1
al giudice del Tribunale di Trani, opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento,
articolando i seguenti motivi: 1) insussistenza del credito per mancanza di un titolo esecutivo nei suoi confronti, non avendo mai richiesto e né sottoscritto contratti di finanziamento ex L. n.
662/1996 e/o contratti di fideiussione;
2) illegittimità della cartella di pagamento per violazione
2 degli artt. 12 DPR n. 602/1973, 17 e 21 D.Lgs. n. 46/1999 e inesistenza del titolo esecutivo,
fondandosi la pretesa erariale esclusivamente sul ruolo esattoriale;
3) “Violazione del combinato
disposto di cui agli artt. 12 e 46 d.p.r. 602/73 per non avere l'Agenzia delle Entrate Riscossione -
Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta competenza territoriale nella procedura di
riscossione azionata”; con detta eccezione ha denunciato la nullità della cartella e CP_1
l'illegittimità del procedimento esattoriale in quanto “la procedura di formazione del ruolo e
successiva notifica è stato affidato ad un Agente della Riscossione, l'
[...]
che non è territorialmente competente per la procedura di Controparte_4
riscossione nei confronti dell'opponente che ha la residenza in un'altra regione”; 4) prescrizione della pretesa e/o decadenza dall'azione di riscossione. Pertanto, l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento, di dichiarare la nullità del titolo e di disporre lo sgravio della somma pretesa dal ruolo esattoriale.
4. – L si è costituita in giudizio eccependo e deducendo il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa e alla titolarità del debito, che hanno nella creditrice l'unico soggetto contraddittore;
la validità della cartella di pagamento in quanto redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 DPR n.
602/1973 e degli artt. 17 e 21 D.Lgs. n. 46/1999; la pretestuosità ed infondatezza dell'eccezione di nullità per incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione della provincia di Caserta;
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
5. – La in qualità di ente impositore, si è, del pari, costituita in giudizio Parte_4
ed ha contestato il fondamento delle doglianze attoree, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
6. – Con ordinanza del 23.2.2022 il GU ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
7. – La causa, istruita con le sole produzioni documentali delle parti, è stata decisa con sentenza n. 321/2024, pubblicata il 16.2.2024, con la quale il giudice del Tribunale di Trani ha:
accolto l'opposizione ed annullato la cartella di pagamento (capo 1 del dispositivo); condannato
3 l' alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente (capo 2); compensato CP_5
interamente le spese processuali fra l'opponente e capo 3). Parte_4
7.1. – In particolare, il decidente ha ritenuto assorbente il motivo pregiudiziale relativo all'emissione della cartella di pagamento da parte di un Agente della Riscossione (quello di
Caserta) incompetente rispetto al luogo in cui è fissato il domicilio fiscale del contribuente, ossia
Trani, fondando il proprio convincimento sul seguente impianto motivazionale: “…l'art. 12,
comma 1 del D.P.R n. 602/1973 dispone che “l'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le
somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito
territoriale cui il ruolo si riferisce”, il successivo articolo 24 D.P.R. n. 602/1973 prevede
espressamente che “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso
si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze” con l'ulteriore
precisazione contenuta nel successivo art. 46 D.P.R. cit. che “Il concessionario cui è stato
consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito
territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si
deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.
La delega può riguardare anche la notifica della cartella”. Come chiarito dalla Suprema Corte,
“l'individuazione della competenza dell'Agente di Riscossione in relazione al domicilio fiscale del
contribuente appare del tutto coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo
ruolo, e si giustifica in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività
amministrativa, tenuto conto che, nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, si
instaura un rapporto diretto tra il contribuente e tale organo della riscossione (competente a
ricevere i pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze;
competente ad iniziare la
espropriazione), e che apparirebbe, pertanto, del tutto illogico attribuire tali poteri ad un soggetto
territorialmente distante dal luogo in cui risiede il contribuente” (cfr. Cass., Cass., sez. trib.,
1.10.2014, n. 20669; nonché in parte motiva Cass., ord., 30.7.2019, n. 20458; e più recentemente,
4 Cass., ord., 24.5.2023, n. 14364). Nella specie, l'articolazione operante nel territorio della
provincia di Caserta avrebbe dovuto conferire apposita delega in via telematica all'omologo
ufficio competente per la provincia di Barletta-Andria-Trani, non essendo dubitabile che la
competenza a procedere alla riscossione coattiva del credito spettasse proprio a quest'ultimo. Non
risultando la prova della avvenuta delega nei confronti del competente ufficio per la provincia di
Barletta-Andria-Trani, va quindi accolta l'opposizione con conseguente dichiarazione di nullità
della cartella di pagamento n. 02820200007414823001 emessa da
[...]
per la Provincia di Caserta nei confronti di Controparte_6 CP_1
. Ogni ulteriore domanda deve conseguentemente ritenersi assorbita…”.
[...]
8. – Avverso la sentenza l' ha proposto appello, sulla scorta di tre motivi: 1) nullità CP_5
della pronunzia per violazione dell'art. 112 cpc ed illogicità della motivazione;
con detto mezzo l'appellante ha eccepito vizio di “extrapetizione” in quanto l'opponente aveva contestato esclusivamente l'incompetenza territoriale dell' alla notifica della cartella di pagamento, CP_5
senza dolersi che quest'ultima fosse stata emessa da un Agente della Riscossione incompetente territorialmente;
inoltre, l'impugnante ha censurato il ragionamento del primo giudice, il quale non avrebbe tenuto conto della legittimità del procedimento, che ha visto l'Ente impositore formare e trasmettere il ruolo all' al fine della riscossione nei confronti del debitore Controparte_7
principale (con sede legale in Caserta) nonché dei fideiussori (fra cui Pt_2 Pt_2 [...]
coobbligati in solido, con la conseguente corretta emissione della cartella di pagamento CP_1
da parte di quest'ultimo ; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 12 co. 1, Controparte_8
24 e 46 DPR n. 602/1973, erronea valutazione della documentazione e violazione dell'art. 115 cpc;
con tale motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia omesso di considerare, in base alla disciplina dettata dalle predette norme del TU del 1973, che i limiti territoriali di competenza dell'Agente della Riscossione riguardano soltanto la fase dell'esecuzione forzata (che comincia con l'atto di pignoramento) e non la fase che ne preannuncia l'inizio; che la delega al concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere vale, analogamente, per la sola
5 esecuzione forzata, mentre per la notifica della cartella di pagamento la delega riveste carattere facoltativo, potendo, quindi, essere effettuata dallo stesso concessionario che l'ha emessa;
che, in ogni caso, la notifica della cartella esattoriale a è stata eseguita del messo CP_1
notificatore dell' BAT, su delega telematica dell'Ufficio di Caserta;
3) illegittima CP_9
condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù dell'erroneo “decisum” di CP_5
accoglimento dell'opposizione. Pertanto, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con il conseguente rigetto dell'originaria opposizione ex art. 615 cpc.
9. – Le due parti appellate hanno omesso di costituirsi in giudizio: conseguentemente, ne va dichiarata la contumacia.
9.1. – All'udienza del 23.9.2025, dopo il deposito di note conclusive, la causa è stata riservata in decisione.
10. – L'appello – i cui primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi fra loro – è infondato e, pertanto, va rigettato.
11. – Appare opportuno premettere che l'art. 12 co. 1 DPR n. 602/1973 così dispone:
“L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i
concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che
hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”; il successivo art. 24 co. 1 prevede che “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito
territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica”;
infine, l'art. 46 co. 1 del medesimo testo normativo recita: “Il concessionario cui è stato
consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito
territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si
deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.
La delega può riguardare anche la notifica della cartella”.
6 11.1. – L'appellante ha dedotto che, a decorrere dal 1°.10.2006 le funzioni relative alla
Cont riscossione nazionale sono state attribuite all' e che dal 2.7.2017 l'attività di esazione sull'intero nazionale è esercitata dall' , dimodoché non è configurabile una sua competenza CP_5
territoriale, stante la valenza unitaria e nazionale dell'attività esattiva. Tale assunto non può essere condiviso alla luce dei principi costantemente statuiti dai giudici di legittimità. In via meramente esemplificativa, Cass. 29.3.2017 n. 8049 (cfr. pagg. 3 e segg. della sentenza) ha chiarito che “La
riscossione dei tributi è stata oggetto di riforma ad opera del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella
legge n. 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. Prima delle modifiche apportate dal d.l. n.
203 cit., il servizio nazionale di riscossione era affidato ad un concessionario, mediante procedura
ad evidenza pubblica. Successivamente, a decorrere dal 1.10.2006, l'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005
ha disposto l'eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l'attività di
riscossione all'Agenzia delle entrate che lo esercita tramite apposite società, denominate fino al
marzo 2007, CP_11
e poi In sostanza, il d.l. 30.9.2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n.
[...] Controparte_12
248, ridisciplinando il servizio nazionale di riscossione ha previsto una organizzazione articolata
di (successivamente , che esercita l'attività di riscossione dei Controparte_11 Controparte_12
tributi anche attraverso le ex società concessionarie del servizio nazionale di riscossione
(denominate Agenti) delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51% del capitale. La
riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali. Ogni
atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza
territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con
riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta
all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato
alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358
del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013). Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il
contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso
7 contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio
(Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato
dall'art. 1 della legge n. 311/2004) l'Ufficio accertatore «forma ruoli distinti per ciascuno degli
ambiti territoriali in cui i concessionari operano», così come l'art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973
dispone che «l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si
riferisce»…”; inoltre, in epoca più recente, Cass. 28.7.2025 n. 21635, che ha deciso sull'impugnazione proposta avverso una cartella esattoriale da una coobbligata della debitrice principale, dopo aver rinviato all'accurata ricostruzione sistematica contenuta in Cass.
5.9.2024 n.
23889, ha testualmente osservato (cfr. pagg. 3 e segg. della pronunzia) che “
2.1. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da
parte dell'agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito
territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale,
coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un
rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività
amministrativa (cfr. Cass. n. 20669 del 01/10/2014; Cass. n. 20458 del 30/07/2019).
2.2. Ne
consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall'ente impositore
all'agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del
contribuente; dall'altro, che solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il
domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di
quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica
effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).
2.3. Cosa ben diversa è, invece, il potere di delegare
la materiale attività di riscossione, come previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
richiamato (erroneamente) dalla ricorrente;
come osservato dalla difesa erariale, infatti, la delega,
in tale ipotesi, è facoltativa e non obbligatoria.
2.4. Nel caso di specie è incontestato che la società
contribuente abbia domicilio fiscale in Roma e, pertanto, la competenza ad emettere la cartella di
8 pagamento era dell'agente della riscossione della Provincia di Roma, non già di quello della
Provincia di L'Aquila; di qui la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata…”.
12. – Orbene, nella vicenda sottoposta al vaglio dell'intestato Collegio, non sussiste il vizio di
“extrapetizione” denunciato dall'appellante, posto che, in base ad una consolidata massima giurisprudenziale, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc è
violato nei casi in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del “petitum”, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può
essere sollevata soltanto dalla parte interessata, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una “causa petendi”
nuova e diversa da quella posta a base dalla parte a sostegno della domanda.
12.1. – Invece, nella specie, anche volendo ignorare il principio giurisprudenziale secondo cui
“…l'incompetenza territoriale dell'ufficio tributario che ha proceduto all'accertamento fiscale
comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi un vizio sostanziale e
radicale dell'atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in
ogni stato e grado del procedimento tributario avente ad oggetto tale atto e, quindi, sia innanzi alle
commissioni tributarie che innanzi ai giudici ordinari aditi dopo la pronuncia di questi ultimi. Tale
nullità non è sanabile né per volontà del privato, né per l'adesione in forma esplicita o implicita
dell'amministrazione finanziaria. (V 3720/84, mass n 435707; (V 7301/83, mass n 431898; (V
4277/80, mass n 408141)” (così, Cass. 27.3.1987 n. 2998, che riafferma l'orientamento già espresso con le pronunzie richiamate nella massima), comunque, il giudice del Tribunale di Trani,
nell'interpretare legittimamente il contenuto sostanziale del terzo motivo di opposizione formulato dall'attore (“Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 46 d.p.r. 602/73 per non avere
l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia CP_4
9 competenza territoriale nella procedura di riscossione azionata”), attraverso l'inequivoco riferimento dell'opponente alle predette norme prevedenti il criterio determinativo della competenza per territorio del concessionario per la riscossione per tutti gli atti successivi alla formazione del ruolo (fondato sulla necessaria correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente), lungi dal dichiarare la nullità della cartella di pagamento sulla base di un motivo non dedotto dall'interessato e, quindi, di una diversa e non prospettata
“causa petendi” della domanda di annullamento, ha incensurabilmente ritenuto che con la suddetta doglianza l'opponente abbia voluto contestare l'emissione (e non soltanto la notifica) della cartella di pagamento da parte di un'articolazione dell' territorialmente incompetente, donde CP_5
l'invalidità dello stesso atto della procedura di riscossione coattiva del credito a cagione del difetto di prova della delega all'omologo Ufficio nella cui circoscrizione risiede . CP_13 CP_1
12.2. – Né merita condivisione l'assunto dell'impugnante secondo cui l'osservanza dei limiti temporali di competenza dell'agente della riscossione s'impone soltanto per la fase dell'esecuzione forzata e non anche per quella prodromica ad essa, nel corso della quale viene emessa la cartella di pagamento. Infatti, in senso contrario alla tesi sostenuta dall'appellante si è recentemente osservato,
da parte di Cass. 23.1.2025 n. 1668 (cfr. pagg. 7 e segg. della sentenza), che “Secondo il prevalente
orientamento giurisprudenziale, relativo ad un assetto della riscossione ancora organizzato su
articolazioni territoriali limitate quale conseguenza della struttura delle correlate concessioni, gli
atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo
ambito territoriale sono affetti da invalidità. In questo senso, Cass. 04/05/2018, n. 10701 (in
relazione a pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 eseguito in altra provincia), Cass.
17/11/2022, n. 33862, in tema di fermo;
Cass. 29/03/2017, n. 8049 in tema di preavviso di fermo;
Cass. 30/07/2019, n. 20458 in tema di riscossione di dazi e diritti doganali;
analogamente, Cass.
01/10/2014, n. 20669; ed in particolare Cass. 04/08/2017, n. 19577; in termini generali, Cass.
18/01/2024, n. 1950). Dette sentenze hanno altresì precisato che ciò vale anche per la cartella di
pagamento, poiché il fatto che la cartella di pagamento «non (sia) ancora atto esecutivo» non
10 esclude che, ai sensi delle generali previsioni del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 1, e art.
24, comma 1, essa possa essere legittimamente emanata soltanto dal concessionario che opera
nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale. La
competenza territoriale è determinata dal domicilio fiscale del debitore iscritto a ruolo;
ed in effetti
l'art. 46 prevede espressamente che, se la cartella debba essere notificata in luogo esterno
all'ambito di competenza territoriale del concessionario, questi possa (abbia quindi una mera
facoltà) delegarne la notifica al concessionario competente per territorio, mentre per gli atti di
riscossione propriamente detti debba per forza procedere con delega…”.
13. – La reiezione dei primi due motivi di appello implica l'assorbimento del terzo motivo inerente alle spese di lite, il cui esame presupponeva l'accoglimento di quelli rivestenti carattere logicamente pregiudiziale.
14. – Nulla deve disporsi per le spese processuali nel rapporto fra l'appellante e
[...]
Invece, le stesse restano compensate tra l' e l'ente impositore giacché munito, al CP_1 CP_5
pari del predetto Agente della riscossione, di legittimazione concorrente dal lato passivo e, inoltre,
stante la comunanza del loro interesse nella causa.
15. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , Parte_1
nei confronti di e avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Trani n. 321/2024, pubblicata il 16.2.2024, con atto di citazione del
19.3.2024, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle parti appellate;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese processuali nel rapporto fra l'appellante e;
CP_1
11 4) compensa interamente le spese processuali nel rapporto fra l'appellante e la
[...]
Controparte_2
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Oronzo Putignano
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