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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/03/2024, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 487/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 487/2019 promossa da:
(C.F.: , residente in [...]
n. 19, elettivamente domiciliato in Ispica (RG), via dei Trattati di Roma n. 6/A, presso lo studio dell'avv. SILVIA SAPIENZA che, unitamente all'avv. LOREDANA CALABRESE, lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Canada s.n.c., elettivamente domiciliato in Rosolini (SR), via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE GENNARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTO
C.F. E P.IVA: , in Controparte_2 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 179, presso lo studio dell'avv.
SEBASTIANO DI LUCIANO, che, unitamente all'avv. FABRIZIO BARBIERI e all'avv.
CRISTIANO FAZIO, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Milano, Piazza Durante n. 11, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Teracati n. 160, presso lo studio dell'avv. SALVATORE FAZZINO, che, unitamente all'avv.
FEDERICO CAMOZZI, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione del gennaio 2019, ha chiesto revocarsi il decreto RT
ingiuntivo n. 2252/2018, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto in favore di P_
il pagamento di €. 244.000,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in virtù
[...] dell'assegno n. 71.150.497.02 della Organizzazione_1
emesso il 4.7.2018.
L'opponente ha eccepito l'invalidità del predetto titolo di credito ai sensi dell'art. 1427 c.c., sostenendo che esso sarebbe stato estorto dal creditore ingiungente con minaccia e/o violenza.
In secondo luogo, ha evidenziato che l'assegno sopra menzionato indicherebbe RT contraddittoriamente in lettere la somma di €. 244.000,00 e l'importo in numeri di €. 254.000,00.
L'opponente ha quindi chiesto sospendersi la esecutorietà del provvedimento monitorio.
Infine, ha articolato istanza di riunione del procedimento in epigrafe con i giudizi di RT
opposizione proposti avverso i decreti ingiuntivi nn. 2253 e 2254 del 2018.
Per le ragioni sopra illustrate, l'ingiunto ha chiesto l'accoglimento della opposizione e la revoca del provvedimento monitorio, con condanna alle spese di controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'aprile 2019 si è costituito in giudizio P_
, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
[...]
L'opposto ha in secondo luogo chiarito che il credito riconosciuto dall'opponente con l'assegno sopra citato discenderebbe da condotte distrattive da quest'ultimo messe in atto nella qualità di promotore finanziario.
Per tali ragioni, , oltre a richiedere il rigetto della opposizione avversaria, ha Controparte_1
chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio e Controparte_3 Controparte_4
per sentirle condannare ex art. 31 del decr. lgs. n. 58/1998, in solido con
[...] Pt_1
al risarcimento di €. 244.000,00.
[...]
Autorizzata la predetta chiamata da parte del precedente giudice istruttore, le società da ultimo menzionate si sono costituite, contestando le domande proposte dall'opposto.
Sospesa l'esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale di e Controparte_1
mediante audizione dei testi indicati dall'opponente RT Esaurita la superiore istruttoria, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2252/2018 va rigettata.
Nel merito, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, gravano sulla parte opposta – attrice in senso sostanziale – la dimostrazione del titolo fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Allorquando la domanda di ingiunzione sia fondata su una promessa di pagamento, tuttavia, in forza dell'art. 1988 c.c. si assiste ad un meccanismo di inversione dell'onere della prova, per cui il soggetto destinatario della promessa stessa è esonerato dal provare il rapporto sottostante, che si presume iuris tantum.
Grava invece sul promittente la dimostrazione della inesistenza del rapporto obbligatorio che lo leghi al promissario.
Più precisamente, il Supremo Collegio ha evidenziato che “la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa” (Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2020,
n. 6459; Cass. Civ. Sez. I 13.10.2016, n. 20689).
Gravando sull'autore della promessa la prova dell'inesistenza del rapporto sottostante, il mancato assolvimento di tale onere probatorio, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., rende operante la presunzione di cui all'art. 1988 c.c.
Ancora, la Corte di Cassazione ha chiarito che gli assegni rimasti insoluti vanno considerati, a prescindere dal loro valore cartolare, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (v., tra le molte, Cass. Civ. Sez. I 29.9.2011, n. 19929, secondo cui “l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”).
Tanto premesso, nel caso di specie, con la citazione introduttiva del presente giudizio, ha RT sollevato esclusivamente le seguenti quattro questioni: “1) Nullità del riconoscimento del debito per vizio della volontà determinata da violenza ex art. 1427 c.c.”, perpetrata in particolare da P_
e da terzi;
“2) Nullità del decreto ingiuntivo per irregolarità del titolo”, in ragione della
[...] discrasia tra l'importo di €. 244.000,00 indicato in lettere e la somma di €. 254.000,00 riportata in numeri;
“3) Revoca della provvisoria esecuzione”, nel presupposto della esistenza di prova scritta a supporto della opposizione e nel presupposto della assenza dei requisiti per la emissione del provvedimento monitorio;
“4) Riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva”, in relazione ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 2253 e 2254 del 2018.
Come può agevolmente riscontrarsi, l'opponente non ha concretamente mostrato l'intenzione di voler fornire la prova – di cui pure, come si è visto, era onerato ai sensi dell'art. 1988 c.c. – della inesistenza del rapporto sotteso all'assegno in virtù del quale è stato emesso il provvedimento monitorio.
Del resto, nessun documento è stato prodotto a tal fine, non potendosi attribuire rilievo in proposito alla sola querela confezionata dallo stesso RT
Nessuna richiesta di prova testimoniale è stata poi da quest'ultimo formulata allo scopo di dimostrare la insussistenza del rapporto sotteso alla promessa di pagamento.
Diversamente, ha esclusivamente inteso contestare la validità del negozio unilaterale di RT emissione del predetto titolo di credito, sostenendone l'annullabilità per violenza morale.
Così ricostruito il thema decidendum, la fattispecie sottoposta all'odierno vaglio si presta ad essere esaminata alla luce degli artt. 1434 e 1435 c.c.
Ai sensi di questi ultimi, la violenza è causa di annullamento del contratto – e, dunque, in virtù dell'art. 1324 c.c., dei negozi unilaterali quali l'atto di emissione di assegno – anche se è esercitata da terzi e, per assumere portata invalidante, deve essere di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole, avuto riguardo all'età, al sesso ed alla condizione delle persone.
Come è stato condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità – sulla scorta della più autorevole dottrina -, la violenza, affinché assurga a causa di invalidità negoziale, deve intervenire in un momento anteriore al negozio e concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva (così Cass. Civ. Sez. II
27.7.1987, n. 6490; in senso analogo Cass. Civ. Sez. II 15.7.1993, n. 7844, nella parte in cui ribadisce che la violenza, per assurgere a causa di invalidità del contratto, deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro).
Va infine ricordato che, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi della azione di annullamento ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di esso grava su chi invoca l'annullabilità (così, chiaramente, Cass. Civ. Sez. Lav. 2.10.2008, n. 24405, in cui si legge: “colui che … invochi
l'invalidità, dell'invalidità ha l'onere di fornire la prova”).
Nella vicenda in esame, l'istruttoria espletata sul punto, su richiesta dell'opponente, non ha consentito di raggiungere la prova del fatto che nella fase anteriore alla emissione dell'assegno n. 71.150.497.02 abbia avvertito, in conseguenza della condotta di o di terzi, la RT Controparte_1
minaccia di un male ingiusto e notevole per sé o per i propri beni.
Ed invero, il titolo di credito sopra menzionato deve ritenersi, al più, risalente al 4.7.2018, tale essendo la data in esso riportata (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto; v. le stesse deduzioni dell'opponente a pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in cui si articola, al numero 7, il seguente capitolo di prova orale, attestante l'emissione dell'assegno nel mese di maggio del 2018: “vero che a maggio, sempre in casa sua, intimava al Controparte_1 Pt_1 di compilare due titoli e precisamente l'assegno di di €. Organizzazione_1
254.000,00 intestato a con scadenza 4.7.2018 e l'assegno Controparte_1 [...]
di €. 100.650,00 intestato a suo figlio con scadenza Organizzazione_1 Parte_3
4.7.2018”).
Nessuna delle prove orali ha tuttavia evidenziato la messa in atto, ad opera di o Controparte_1
di terzi, di condotte minacciose in epoca anteriore rispetto alla superiore data.
Ed infatti, all'udienza del 23.12.2021, di fronte ai seguenti articolati “vero che nel maggio 2018 invita il presso l'abitazione di , in Rosolini, chiedendogli che lo ragguagliasse Pt_1 Controparte_1 personalmente circa lo stato dei suoi investimenti”, “vero che in quell'occasione, P_
invitò presso la sua abitazione anche suo figlio e
[...] Parte_3 Parte_4
e ”, “vero che in casa, il aggredisce il
[...] Controparte_5 Controparte_1 Pt_1
spingendolo al muro visibilmente nervoso e chiedendo che anche lui (come il fratello) voleva un bonifico e che, come fatto con il fratello, gli rilasciasse due assegni, uno per se ed uno per suo figlio
, “vero che, successivamente, contattato il telefonicamente, gli diceva Parte_3 Pt_1
“se non porti gli assegni ti brucio la casa, ti ammazzo e rovino te e la tua famiglia”, “vero che a maggio, sempre in casa sua, intimava al di compilare due titoli e Controparte_1 Pt_1 precisamente l'assegno di di €. 254.000,00 intestato a Organizzazione_1
con scadenza 4.7.2018 e l'assegno di €. Controparte_1 Organizzazione_1
100.650,00 intestato a suo figlio con scadenza 4.7.2018” e “vero che nella Parte_3 medesima occasione il avvisava il che questi assegni erano a garanzia e Controparte_1 Pt_1
che avrebbe dovuto pagare gli importi o per contanti o con un bonifico entro il 4.7.2018”:
- l'opposto, sottoposto ad interrogatorio formale, ha risposto negativamente a tutti i capitoli, aggiungendo: “non si è verificato alcun incontro nel maggio 2018 […]. Non ho aggredito Non Pt_1
è vero che ho chiesto emissione di assegni […]. Ho ricevuto circa il 25 o il 26 luglio 2018 un assegno di 250 mila euro circa;
un altro assegno era per mio figlio ; Parte_3
- il teste , indicato da parte opponente, ha risposto negativamente a tutti i Parte_4 capitoli, aggiungendo: “nessun incontro del genere si tenne a maggio 2018 […]. Ho ricevuto il mio assegno il 30.6.2018; mio fratello ha ricevuto l'assegno intorno ai primi di luglio, dopo che ho ricevuto il mio;
quello di mio IP credo sia stato consegnato nello stesso periodo”;
- la teste indicata da parte opponente, ha risposto negativamente a tutti i capitoli, Controparte_5 aggiungendo: “non ho partecipato ad incontri nel maggio 2018 in cui si sia affrontato questo discorso
[…]. Escludo che vi sia stato un tale incontro nel maggio 2018 […]. Non ho assistito ad episodi di violenza del genere […] mio marito ha ricevuto un assegno il 30.6.2018”.
Pur essendo stata ammessa l'audizione di tre testimoni, solo due soggetti sono stati intimati dal difensore di per l'udienza all'uopo fissata. RT
Tutti i residui articolati di prova orale non sono invece dirimenti ai fini della decisione, vertendo essi su circostanze incontestate o già acclarate o su fatti successivi alla emissione dell'assegno n.
71.150.497.02 (v. gli articolati nn.
1-2 e 9-14 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente: “1) vero che tra il 2007/2008, e la moglie Controparte_1 Testimone_1
aprono un conto corrente su cui versano € 50.000,00, che vengono investiti in fondi comuni di investimento”; “2) vero che nel 2011 circa il chiede di disinvestire tali somme, Controparte_1 così che liquida i fondi bonificando l'importo dovuto dal intestato a CP_6 Org_2
ad altro intestato sempre al medesimo”; “9) vero che, anche dopo la consegna Controparte_1
dei titolo, il continuava incessantemente a contattare telefonicamente il Controparte_1 Pt_1 pretendendo la consegna del contante”; “10) vero che in data 31/07/2018, presso l'abitazione di
, suo figlio afferrava davanti a tutti i presenti Parte_4 Parte_3 RT ed iniziava a dargli pugni in testa e sulle spalle, inveendo “sei un bastardo, devi darci i soldi”; “11) vero che, a tali fatti, il sig. (padre del si sentiva male, e che Controparte_7 RT Parte_3 urlava “non me ne frega nulla se lei si sente male, deve darci i soldi”; “12) vero che venne
[...] chiesto l'intervento della dott.ssa ”; “13) vero che in data 06/08/2018 Persona_1 P_
telefonava al e gli diceva “cerca di farmi fare l'atto, se mi fai protestare a me e a mio
[...] Pt_1 figlio vedi che mi secco per davvero”, “Ti dico solo una cosa non mi rovinare altrimenti puoi faciemu
l'opra”; “14) vero che in data 26/08/2018 telefona al e gli chiedeva la Controparte_1 Pt_1 somma di € 40.000,00 per concludere un atto di compravendita dal Notaio, ed una ulteriore di €
5.000,00 per la parcella del Notaio”; “15) vero che nel corso di quest'ultima telefonata, P_
diceva al “non ci scherziamo ma sennò facemu l'opera”).
[...] Pt_1 Pt_1
Quanto alle riproduzioni audio prodotte da parte opponente – contenute nel cd depositato il 24.1.2020
-, si rileva, in linea con quanto obiettato da , che “il giudice ha il potere-dovere Controparte_1
di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre” e risultando altrimenti “per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (così Cass. Civ. Sez. Un. 1.2.2008, n. 2435).
A prescindere da ciò e dalla questione della specifica individuazione del soggetto al quale riferire le espressioni udibili nelle registrazioni in oggetto, in nessuna di queste è dato riscontrare elementi che consentano anche solo di presumere che in epoca anteriore alla emissione dell'assegno posto alla base del ricorso monitorio o terzi abbiano prospettato a la Controparte_1 RT
verificazione di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del medesimo.
Ricordato come la prova del vizio invalidante gravi su chi eccepisce l'invalidità, il mancato assolvimento del relativo onere, in virtù della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., determina il rigetto della censura mossa dall'opponente.
Quanto alla lamentata discrasia riscontrata nell'assegno tra l'importo di €. 244.000,00 indicato in lettere e la somma di €. 254.000,00 riportata in numeri, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 del r.d. n.
1736 del 1933, l'assegno bancario con la somma da pagarsi in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Nel caso di specie, l'opposto ha con il ricorso monitorio domandato il più ridotto ammontare di €.
244.000,00.
3. Acclarata l'infondatezza della opposizione proposta da le domande proposte da RT
contro e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
vanno dichiarate inammissibili.
Com'è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto – attore in senso sostanziale – è legittimato a chiamare in causa un terzo ove il suo interesse alla chiamata sia sorto in seguito alle difese dell'opponente (così Cass. Civ. Sez. II 21.9.2021, n. 25499).
Applicando il superiore principio illustrato dalla Suprema Corte, la più condivisibile giurisprudenza di merito ha – con argomentazioni senz'altro pertinenti nel caso di specie – evidenziato che
“l'opposto – che riveste per l'appunto la posizione di attore – potrebbe in tesi chiamare un terzo se il suo interesse alla chiamata è sorto in seguito alle difese dell'opponente ex art. 269 comma 3 ma non allo scopo di estendere l'asserita responsabilità per i crediti azionati ad altri soggetti” (così testualmente App. Catanzaro Sez. Lav. 18.11.2022, n. 1143, in cui è stata confermata la tesi volta ad escludere la possibilità per l'opposto di proporre domanda di “condanna in solido” nei confronti di due società chiamate in causa).
Nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, ha posto alla base della propria Controparte_1 domanda monitoria l'assegno n. 71.150.497.02, valevole – come si è visto sopra – quale promessa di pagamento.
Come si è del pari rilevato, a fronte di ciò, si è limitato ad eccepire l'annullabilità per RT
violenza morale del negozio unilaterale di emissione del titolo di credito, ossia dell'atto munito della efficacia di cui all'art. 1988 c.c., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo (v. le conclusioni di cui a pag. 7 della citazione in cui si chiede di “ritenere e dichiarare che il sig. non è RT debitore di alcuna somma in favore di , per le causali di cui al D.I. opposto” e, Controparte_1
“conseguentemente e per l'effetto”, di “accogliere la presente opposizione e, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto”).
L'opponente non ha invece concretamente mostrato l'intenzione di voler dimostrare la inesistenza del rapporto sotteso all'assegno in virtù del quale è stato emesso il provvedimento monitorio
(circostanza che sarebbe stato suo onere provare, in virtù della già vista regola di cui all'art. 1988
c.c.).
Coerentemente, né nella citazione né nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ha RT articolato richieste di prova relative a tale ultimo profilo, limitandosi a richiedere l'interrogatorio formale di e l'audizione di svariati testimoni su aspetti concernenti la dedotta Controparte_1
violenza morale.
In via autonoma rispetto a quanto prospettato dall'opponente, l'opposto ha invece introdotto quale ulteriore tema d'indagine il rapporto sotteso all'assegno invocato quale promessa di pagamento ed ha chiesto di accertare l'esistenza di credito risarcitorio, azionabile nei confronti del debitore ingiunto e nei confronti di e - da ritenersi Controparte_3 Controparte_4
coobbligati in solido -, nonché di invalidare le operazioni in cui si sarebbe concretata la condotta illecita attribuita a tali soggetti (v. pag. 19 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto, in cui si richiede testualmente: “nel merito rigettare l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo
n. 2252/2018 emesso dal Tribunale Civile di Siracusa nel proc. n. 5670/2018 RG e per l'effetto confermarlo, dichiarandolo pienamente valido ed efficace. In ogni caso accertare e dichiarare che
quale promotore finanziario di e quale promotore finanziario di RT CP_3 [...]
attraverso artifizi e raggiri, consistiti anche nel cambiare telematicamente la scheda Org_3
anagrafica cliente così da dirottare gli estratti conto in un indirizzo sconosciuto segnatamente a Siracusa in viale Santa Panagia e consegnando una serie di documenti di sintesi degli investimenti e distinte di conto assolutamente falsi, redatti su moduli prestampati su carta intestata dei predetti
Istituti di credito, in suo possesso proprio ed in quanto promotore finanziario dei detti istituti di credito, nonché utilizzando impropriamente le credenziali di accesso al conto dei suoi clienti ha effettuato una serie di operazioni sui detti conti al fine di appropriarsi indebitamente o comunque di distrarre i fondi affidati alla per le operazione di investimento … In ogni caso accertare come Org_1 vero quanto sopra espresso e condannare in solido l'opponente ed i terzi chiamati RT
e a corrispondere e/o restituire all'attore la somma di € CP_3 Organizzazione_3
244.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire all'opposto il Controparte_1
danno derivato dal mancato investimento delle somme consegnate al promotore finanziario per
l'acquisto di strumenti finanziari a basso rischio, nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria; Accertare e dichiarare la violazione delle regole di condotte imposte per gli intermediari finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari in materia, accertare e dichiarare l'invalidità o l'inefficacia delle operazione di negoziazione compiute dal detto RT
quale promotore finanziario e per l'effetto condannare lo stesso in solido con gli Istituti di credito terzi chiamati, alla restituzione integrale in favore dell'opposto delle somme consegnate oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare che l'opposto non hanno mai autorizzato
i convenuti ad effettuare le operazioni di acquisto e vendita, né tantomeno le operazioni di bonifico
e distrazione in favore di terzi indicati in premessa e per l'effetto dell'annullamento o declaratoria di inefficacia delle dette operazioni di negoziazione, condannare l'opponete e gli Istituti RT
di credito chiamati in causa a restituire integralmente le dette somme in favore di P_
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo.
[...]
Accertare e dichiarare la violazione delle regole di condotte imposte per gli intermediari finanziari, delle regole primarie e secondarie e dei regolamenti in materia stabiliti anche dal TUF e comunque delle regole di buona fede nell'esecuzione del contratto e riconoscere e dichiarare il grave inadempimento del Sig. e degli Istituti di credito terzi chiamati, per i quali lo stesso ha RT operato quale promotore finanziario, sia nella fase contrattuale che precontrattuale e per l'effetto condannare gli stessi a rifondere in favore di il danno derivante dal detto Controparte_1 inadempimento contrattuale nell'ammontare portato del D. I opposto, quale danno materiale connesso alla restituzione del capitale e del mancato guadagno, oltre al danno morale sopra richiamato da liquidare anche equitativamente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo”). La trattazione delle superiori questioni si sarebbe risolta – come poi emerso dalle richieste istruttorie articolate nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. di – in una istruttoria Controparte_1 del tutto eterogenea rispetto a quella resa necessaria dalle contestazioni dell'opponente e relativa al solo profilo della violenza morale.
Contrario anche al canone della ragionevole durata del processo – richiamato in tale materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I 11.4.2019, n. 10218) – appare poi l'innesto in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su promessa di pagamento, rilevante ex art. 1988 c.c., di un accertamento relativo al rapporto sottostante non imposto dal tenore delle difese dell'ingiunto promittente – ed anzi tale, ove ammesso, da frustrare la ratio della stessa astrazione processuale pure in presenza di contestazioni che non ne avrebbero escluso l'operatività – ma funzionale all'accoglimento di domanda risarcitoria fatta valere nei confronti di soggetti terzi rispetto all'originario debitore, non indicati nel ricorso monitorio.
In vista della declaratoria di inammissibilità ed in linea con i principi della conservazione e della economia processuale non si è dato corso alla istruttoria relativa alla vicenda processuale intercorsa tra , da un lato, e e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
da un altro lato (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 11.4.2019, n. 10218 cit., per cui è necessario che
[...]
“decisioni processuali adottate dal giudice del merito in punto di inammissibilità delle iniziative di parte siano sostenute, nei loro prodotti esiti, dal non contrasto con i principi della ragionevole durata del processo, di conservazione e di economia processuale”).
Le domande proposte dall'opposto nei confronti delle predette società vanno dunque dichiarate inammissibili, non dovendo a monte essere autorizzata la relativa chiamata in giudizio.
Resta salva la riproponibilità di esse in separata sede, risolvendosi la declaratoria di inammissibilità in una pronuncia di mero rito.
4. Tenuto conto della infondatezza della opposizione al decreto ingiuntivo n. 2252/2018, RT
va condannato a pagare a le spese di lite. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 - per tutte le fasi, alla luce dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto esistente (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
Nei rapporti tra e da un lato, e Controparte_3 Controparte_4
, da un altro lato, quest'ultimo va reputato prevalentemente soccombente. Controparte_1
Tenuto conto, tuttavia, della definizione in rito della suddetta vicenda processuale e del fatto che la chiamata in giudizio delle due società testé menzionate – pur essendo inammissibili le domande proposte dall'opposto nei loro confronti - era stata autorizzata dal precedente giudice istruttore, ricorrono ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ragioni idonee a giustificare la compensazione per 2/3 delle spese di lite.
Il residuo 1/3 va dunque posto a carico di . Controparte_1
In relazione alla vicenda processuale intercorsa tra quest'ultimo, da un lato, e e Controparte_3
da un altro lato, la liquidazione viene effettuata, Controparte_4
come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M.
n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del tenore dell'attività istruttoria espletata, avuto riguardo al valore della pretesa azionata (scaglione di riferimento: €.
52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
487/2019:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2252/2018, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. RT Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 CP_3
e per le ragioni di cui in motivazione;
[...] Controparte_4
- in relazione alla vicenda processuale intercorsa tra l'opposto e le società chiamate in giudizio, compensa per 2/3 le spese di lite che liquida in complessivi €. 7.052,00 per compensi e condanna a pagare il residuo 1/3 in favore di e Controparte_1 Controparte_3 [...]
che liquida per ciascuna in €. 2.350,66 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Siracusa, 5.3.2024
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 487/2019 promossa da:
(C.F.: , residente in [...]
n. 19, elettivamente domiciliato in Ispica (RG), via dei Trattati di Roma n. 6/A, presso lo studio dell'avv. SILVIA SAPIENZA che, unitamente all'avv. LOREDANA CALABRESE, lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Canada s.n.c., elettivamente domiciliato in Rosolini (SR), via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE GENNARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTO
C.F. E P.IVA: , in Controparte_2 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 179, presso lo studio dell'avv.
SEBASTIANO DI LUCIANO, che, unitamente all'avv. FABRIZIO BARBIERI e all'avv.
CRISTIANO FAZIO, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Milano, Piazza Durante n. 11, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Teracati n. 160, presso lo studio dell'avv. SALVATORE FAZZINO, che, unitamente all'avv.
FEDERICO CAMOZZI, la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione del gennaio 2019, ha chiesto revocarsi il decreto RT
ingiuntivo n. 2252/2018, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto in favore di P_
il pagamento di €. 244.000,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in virtù
[...] dell'assegno n. 71.150.497.02 della Organizzazione_1
emesso il 4.7.2018.
L'opponente ha eccepito l'invalidità del predetto titolo di credito ai sensi dell'art. 1427 c.c., sostenendo che esso sarebbe stato estorto dal creditore ingiungente con minaccia e/o violenza.
In secondo luogo, ha evidenziato che l'assegno sopra menzionato indicherebbe RT contraddittoriamente in lettere la somma di €. 244.000,00 e l'importo in numeri di €. 254.000,00.
L'opponente ha quindi chiesto sospendersi la esecutorietà del provvedimento monitorio.
Infine, ha articolato istanza di riunione del procedimento in epigrafe con i giudizi di RT
opposizione proposti avverso i decreti ingiuntivi nn. 2253 e 2254 del 2018.
Per le ragioni sopra illustrate, l'ingiunto ha chiesto l'accoglimento della opposizione e la revoca del provvedimento monitorio, con condanna alle spese di controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'aprile 2019 si è costituito in giudizio P_
, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
[...]
L'opposto ha in secondo luogo chiarito che il credito riconosciuto dall'opponente con l'assegno sopra citato discenderebbe da condotte distrattive da quest'ultimo messe in atto nella qualità di promotore finanziario.
Per tali ragioni, , oltre a richiedere il rigetto della opposizione avversaria, ha Controparte_1
chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio e Controparte_3 Controparte_4
per sentirle condannare ex art. 31 del decr. lgs. n. 58/1998, in solido con
[...] Pt_1
al risarcimento di €. 244.000,00.
[...]
Autorizzata la predetta chiamata da parte del precedente giudice istruttore, le società da ultimo menzionate si sono costituite, contestando le domande proposte dall'opposto.
Sospesa l'esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale di e Controparte_1
mediante audizione dei testi indicati dall'opponente RT Esaurita la superiore istruttoria, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2252/2018 va rigettata.
Nel merito, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, gravano sulla parte opposta – attrice in senso sostanziale – la dimostrazione del titolo fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Allorquando la domanda di ingiunzione sia fondata su una promessa di pagamento, tuttavia, in forza dell'art. 1988 c.c. si assiste ad un meccanismo di inversione dell'onere della prova, per cui il soggetto destinatario della promessa stessa è esonerato dal provare il rapporto sottostante, che si presume iuris tantum.
Grava invece sul promittente la dimostrazione della inesistenza del rapporto obbligatorio che lo leghi al promissario.
Più precisamente, il Supremo Collegio ha evidenziato che “la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalla promessa” (Cass. Civ. Sez. Un. 6.3.2020,
n. 6459; Cass. Civ. Sez. I 13.10.2016, n. 20689).
Gravando sull'autore della promessa la prova dell'inesistenza del rapporto sottostante, il mancato assolvimento di tale onere probatorio, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., rende operante la presunzione di cui all'art. 1988 c.c.
Ancora, la Corte di Cassazione ha chiarito che gli assegni rimasti insoluti vanno considerati, a prescindere dal loro valore cartolare, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (v., tra le molte, Cass. Civ. Sez. I 29.9.2011, n. 19929, secondo cui “l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”).
Tanto premesso, nel caso di specie, con la citazione introduttiva del presente giudizio, ha RT sollevato esclusivamente le seguenti quattro questioni: “1) Nullità del riconoscimento del debito per vizio della volontà determinata da violenza ex art. 1427 c.c.”, perpetrata in particolare da P_
e da terzi;
“2) Nullità del decreto ingiuntivo per irregolarità del titolo”, in ragione della
[...] discrasia tra l'importo di €. 244.000,00 indicato in lettere e la somma di €. 254.000,00 riportata in numeri;
“3) Revoca della provvisoria esecuzione”, nel presupposto della esistenza di prova scritta a supporto della opposizione e nel presupposto della assenza dei requisiti per la emissione del provvedimento monitorio;
“4) Riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva”, in relazione ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 2253 e 2254 del 2018.
Come può agevolmente riscontrarsi, l'opponente non ha concretamente mostrato l'intenzione di voler fornire la prova – di cui pure, come si è visto, era onerato ai sensi dell'art. 1988 c.c. – della inesistenza del rapporto sotteso all'assegno in virtù del quale è stato emesso il provvedimento monitorio.
Del resto, nessun documento è stato prodotto a tal fine, non potendosi attribuire rilievo in proposito alla sola querela confezionata dallo stesso RT
Nessuna richiesta di prova testimoniale è stata poi da quest'ultimo formulata allo scopo di dimostrare la insussistenza del rapporto sotteso alla promessa di pagamento.
Diversamente, ha esclusivamente inteso contestare la validità del negozio unilaterale di RT emissione del predetto titolo di credito, sostenendone l'annullabilità per violenza morale.
Così ricostruito il thema decidendum, la fattispecie sottoposta all'odierno vaglio si presta ad essere esaminata alla luce degli artt. 1434 e 1435 c.c.
Ai sensi di questi ultimi, la violenza è causa di annullamento del contratto – e, dunque, in virtù dell'art. 1324 c.c., dei negozi unilaterali quali l'atto di emissione di assegno – anche se è esercitata da terzi e, per assumere portata invalidante, deve essere di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole, avuto riguardo all'età, al sesso ed alla condizione delle persone.
Come è stato condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità – sulla scorta della più autorevole dottrina -, la violenza, affinché assurga a causa di invalidità negoziale, deve intervenire in un momento anteriore al negozio e concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva (così Cass. Civ. Sez. II
27.7.1987, n. 6490; in senso analogo Cass. Civ. Sez. II 15.7.1993, n. 7844, nella parte in cui ribadisce che la violenza, per assurgere a causa di invalidità del contratto, deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro).
Va infine ricordato che, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi della azione di annullamento ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di esso grava su chi invoca l'annullabilità (così, chiaramente, Cass. Civ. Sez. Lav. 2.10.2008, n. 24405, in cui si legge: “colui che … invochi
l'invalidità, dell'invalidità ha l'onere di fornire la prova”).
Nella vicenda in esame, l'istruttoria espletata sul punto, su richiesta dell'opponente, non ha consentito di raggiungere la prova del fatto che nella fase anteriore alla emissione dell'assegno n. 71.150.497.02 abbia avvertito, in conseguenza della condotta di o di terzi, la RT Controparte_1
minaccia di un male ingiusto e notevole per sé o per i propri beni.
Ed invero, il titolo di credito sopra menzionato deve ritenersi, al più, risalente al 4.7.2018, tale essendo la data in esso riportata (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto; v. le stesse deduzioni dell'opponente a pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in cui si articola, al numero 7, il seguente capitolo di prova orale, attestante l'emissione dell'assegno nel mese di maggio del 2018: “vero che a maggio, sempre in casa sua, intimava al Controparte_1 Pt_1 di compilare due titoli e precisamente l'assegno di di €. Organizzazione_1
254.000,00 intestato a con scadenza 4.7.2018 e l'assegno Controparte_1 [...]
di €. 100.650,00 intestato a suo figlio con scadenza Organizzazione_1 Parte_3
4.7.2018”).
Nessuna delle prove orali ha tuttavia evidenziato la messa in atto, ad opera di o Controparte_1
di terzi, di condotte minacciose in epoca anteriore rispetto alla superiore data.
Ed infatti, all'udienza del 23.12.2021, di fronte ai seguenti articolati “vero che nel maggio 2018 invita il presso l'abitazione di , in Rosolini, chiedendogli che lo ragguagliasse Pt_1 Controparte_1 personalmente circa lo stato dei suoi investimenti”, “vero che in quell'occasione, P_
invitò presso la sua abitazione anche suo figlio e
[...] Parte_3 Parte_4
e ”, “vero che in casa, il aggredisce il
[...] Controparte_5 Controparte_1 Pt_1
spingendolo al muro visibilmente nervoso e chiedendo che anche lui (come il fratello) voleva un bonifico e che, come fatto con il fratello, gli rilasciasse due assegni, uno per se ed uno per suo figlio
, “vero che, successivamente, contattato il telefonicamente, gli diceva Parte_3 Pt_1
“se non porti gli assegni ti brucio la casa, ti ammazzo e rovino te e la tua famiglia”, “vero che a maggio, sempre in casa sua, intimava al di compilare due titoli e Controparte_1 Pt_1 precisamente l'assegno di di €. 254.000,00 intestato a Organizzazione_1
con scadenza 4.7.2018 e l'assegno di €. Controparte_1 Organizzazione_1
100.650,00 intestato a suo figlio con scadenza 4.7.2018” e “vero che nella Parte_3 medesima occasione il avvisava il che questi assegni erano a garanzia e Controparte_1 Pt_1
che avrebbe dovuto pagare gli importi o per contanti o con un bonifico entro il 4.7.2018”:
- l'opposto, sottoposto ad interrogatorio formale, ha risposto negativamente a tutti i capitoli, aggiungendo: “non si è verificato alcun incontro nel maggio 2018 […]. Non ho aggredito Non Pt_1
è vero che ho chiesto emissione di assegni […]. Ho ricevuto circa il 25 o il 26 luglio 2018 un assegno di 250 mila euro circa;
un altro assegno era per mio figlio ; Parte_3
- il teste , indicato da parte opponente, ha risposto negativamente a tutti i Parte_4 capitoli, aggiungendo: “nessun incontro del genere si tenne a maggio 2018 […]. Ho ricevuto il mio assegno il 30.6.2018; mio fratello ha ricevuto l'assegno intorno ai primi di luglio, dopo che ho ricevuto il mio;
quello di mio IP credo sia stato consegnato nello stesso periodo”;
- la teste indicata da parte opponente, ha risposto negativamente a tutti i capitoli, Controparte_5 aggiungendo: “non ho partecipato ad incontri nel maggio 2018 in cui si sia affrontato questo discorso
[…]. Escludo che vi sia stato un tale incontro nel maggio 2018 […]. Non ho assistito ad episodi di violenza del genere […] mio marito ha ricevuto un assegno il 30.6.2018”.
Pur essendo stata ammessa l'audizione di tre testimoni, solo due soggetti sono stati intimati dal difensore di per l'udienza all'uopo fissata. RT
Tutti i residui articolati di prova orale non sono invece dirimenti ai fini della decisione, vertendo essi su circostanze incontestate o già acclarate o su fatti successivi alla emissione dell'assegno n.
71.150.497.02 (v. gli articolati nn.
1-2 e 9-14 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente: “1) vero che tra il 2007/2008, e la moglie Controparte_1 Testimone_1
aprono un conto corrente su cui versano € 50.000,00, che vengono investiti in fondi comuni di investimento”; “2) vero che nel 2011 circa il chiede di disinvestire tali somme, Controparte_1 così che liquida i fondi bonificando l'importo dovuto dal intestato a CP_6 Org_2
ad altro intestato sempre al medesimo”; “9) vero che, anche dopo la consegna Controparte_1
dei titolo, il continuava incessantemente a contattare telefonicamente il Controparte_1 Pt_1 pretendendo la consegna del contante”; “10) vero che in data 31/07/2018, presso l'abitazione di
, suo figlio afferrava davanti a tutti i presenti Parte_4 Parte_3 RT ed iniziava a dargli pugni in testa e sulle spalle, inveendo “sei un bastardo, devi darci i soldi”; “11) vero che, a tali fatti, il sig. (padre del si sentiva male, e che Controparte_7 RT Parte_3 urlava “non me ne frega nulla se lei si sente male, deve darci i soldi”; “12) vero che venne
[...] chiesto l'intervento della dott.ssa ”; “13) vero che in data 06/08/2018 Persona_1 P_
telefonava al e gli diceva “cerca di farmi fare l'atto, se mi fai protestare a me e a mio
[...] Pt_1 figlio vedi che mi secco per davvero”, “Ti dico solo una cosa non mi rovinare altrimenti puoi faciemu
l'opra”; “14) vero che in data 26/08/2018 telefona al e gli chiedeva la Controparte_1 Pt_1 somma di € 40.000,00 per concludere un atto di compravendita dal Notaio, ed una ulteriore di €
5.000,00 per la parcella del Notaio”; “15) vero che nel corso di quest'ultima telefonata, P_
diceva al “non ci scherziamo ma sennò facemu l'opera”).
[...] Pt_1 Pt_1
Quanto alle riproduzioni audio prodotte da parte opponente – contenute nel cd depositato il 24.1.2020
-, si rileva, in linea con quanto obiettato da , che “il giudice ha il potere-dovere Controparte_1
di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre” e risultando altrimenti “per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (così Cass. Civ. Sez. Un. 1.2.2008, n. 2435).
A prescindere da ciò e dalla questione della specifica individuazione del soggetto al quale riferire le espressioni udibili nelle registrazioni in oggetto, in nessuna di queste è dato riscontrare elementi che consentano anche solo di presumere che in epoca anteriore alla emissione dell'assegno posto alla base del ricorso monitorio o terzi abbiano prospettato a la Controparte_1 RT
verificazione di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del medesimo.
Ricordato come la prova del vizio invalidante gravi su chi eccepisce l'invalidità, il mancato assolvimento del relativo onere, in virtù della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., determina il rigetto della censura mossa dall'opponente.
Quanto alla lamentata discrasia riscontrata nell'assegno tra l'importo di €. 244.000,00 indicato in lettere e la somma di €. 254.000,00 riportata in numeri, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 del r.d. n.
1736 del 1933, l'assegno bancario con la somma da pagarsi in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Nel caso di specie, l'opposto ha con il ricorso monitorio domandato il più ridotto ammontare di €.
244.000,00.
3. Acclarata l'infondatezza della opposizione proposta da le domande proposte da RT
contro e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
vanno dichiarate inammissibili.
Com'è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto – attore in senso sostanziale – è legittimato a chiamare in causa un terzo ove il suo interesse alla chiamata sia sorto in seguito alle difese dell'opponente (così Cass. Civ. Sez. II 21.9.2021, n. 25499).
Applicando il superiore principio illustrato dalla Suprema Corte, la più condivisibile giurisprudenza di merito ha – con argomentazioni senz'altro pertinenti nel caso di specie – evidenziato che
“l'opposto – che riveste per l'appunto la posizione di attore – potrebbe in tesi chiamare un terzo se il suo interesse alla chiamata è sorto in seguito alle difese dell'opponente ex art. 269 comma 3 ma non allo scopo di estendere l'asserita responsabilità per i crediti azionati ad altri soggetti” (così testualmente App. Catanzaro Sez. Lav. 18.11.2022, n. 1143, in cui è stata confermata la tesi volta ad escludere la possibilità per l'opposto di proporre domanda di “condanna in solido” nei confronti di due società chiamate in causa).
Nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, ha posto alla base della propria Controparte_1 domanda monitoria l'assegno n. 71.150.497.02, valevole – come si è visto sopra – quale promessa di pagamento.
Come si è del pari rilevato, a fronte di ciò, si è limitato ad eccepire l'annullabilità per RT
violenza morale del negozio unilaterale di emissione del titolo di credito, ossia dell'atto munito della efficacia di cui all'art. 1988 c.c., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo (v. le conclusioni di cui a pag. 7 della citazione in cui si chiede di “ritenere e dichiarare che il sig. non è RT debitore di alcuna somma in favore di , per le causali di cui al D.I. opposto” e, Controparte_1
“conseguentemente e per l'effetto”, di “accogliere la presente opposizione e, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto”).
L'opponente non ha invece concretamente mostrato l'intenzione di voler dimostrare la inesistenza del rapporto sotteso all'assegno in virtù del quale è stato emesso il provvedimento monitorio
(circostanza che sarebbe stato suo onere provare, in virtù della già vista regola di cui all'art. 1988
c.c.).
Coerentemente, né nella citazione né nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ha RT articolato richieste di prova relative a tale ultimo profilo, limitandosi a richiedere l'interrogatorio formale di e l'audizione di svariati testimoni su aspetti concernenti la dedotta Controparte_1
violenza morale.
In via autonoma rispetto a quanto prospettato dall'opponente, l'opposto ha invece introdotto quale ulteriore tema d'indagine il rapporto sotteso all'assegno invocato quale promessa di pagamento ed ha chiesto di accertare l'esistenza di credito risarcitorio, azionabile nei confronti del debitore ingiunto e nei confronti di e - da ritenersi Controparte_3 Controparte_4
coobbligati in solido -, nonché di invalidare le operazioni in cui si sarebbe concretata la condotta illecita attribuita a tali soggetti (v. pag. 19 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto, in cui si richiede testualmente: “nel merito rigettare l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo
n. 2252/2018 emesso dal Tribunale Civile di Siracusa nel proc. n. 5670/2018 RG e per l'effetto confermarlo, dichiarandolo pienamente valido ed efficace. In ogni caso accertare e dichiarare che
quale promotore finanziario di e quale promotore finanziario di RT CP_3 [...]
attraverso artifizi e raggiri, consistiti anche nel cambiare telematicamente la scheda Org_3
anagrafica cliente così da dirottare gli estratti conto in un indirizzo sconosciuto segnatamente a Siracusa in viale Santa Panagia e consegnando una serie di documenti di sintesi degli investimenti e distinte di conto assolutamente falsi, redatti su moduli prestampati su carta intestata dei predetti
Istituti di credito, in suo possesso proprio ed in quanto promotore finanziario dei detti istituti di credito, nonché utilizzando impropriamente le credenziali di accesso al conto dei suoi clienti ha effettuato una serie di operazioni sui detti conti al fine di appropriarsi indebitamente o comunque di distrarre i fondi affidati alla per le operazione di investimento … In ogni caso accertare come Org_1 vero quanto sopra espresso e condannare in solido l'opponente ed i terzi chiamati RT
e a corrispondere e/o restituire all'attore la somma di € CP_3 Organizzazione_3
244.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire all'opposto il Controparte_1
danno derivato dal mancato investimento delle somme consegnate al promotore finanziario per
l'acquisto di strumenti finanziari a basso rischio, nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria; Accertare e dichiarare la violazione delle regole di condotte imposte per gli intermediari finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari in materia, accertare e dichiarare l'invalidità o l'inefficacia delle operazione di negoziazione compiute dal detto RT
quale promotore finanziario e per l'effetto condannare lo stesso in solido con gli Istituti di credito terzi chiamati, alla restituzione integrale in favore dell'opposto delle somme consegnate oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare che l'opposto non hanno mai autorizzato
i convenuti ad effettuare le operazioni di acquisto e vendita, né tantomeno le operazioni di bonifico
e distrazione in favore di terzi indicati in premessa e per l'effetto dell'annullamento o declaratoria di inefficacia delle dette operazioni di negoziazione, condannare l'opponete e gli Istituti RT
di credito chiamati in causa a restituire integralmente le dette somme in favore di P_
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo.
[...]
Accertare e dichiarare la violazione delle regole di condotte imposte per gli intermediari finanziari, delle regole primarie e secondarie e dei regolamenti in materia stabiliti anche dal TUF e comunque delle regole di buona fede nell'esecuzione del contratto e riconoscere e dichiarare il grave inadempimento del Sig. e degli Istituti di credito terzi chiamati, per i quali lo stesso ha RT operato quale promotore finanziario, sia nella fase contrattuale che precontrattuale e per l'effetto condannare gli stessi a rifondere in favore di il danno derivante dal detto Controparte_1 inadempimento contrattuale nell'ammontare portato del D. I opposto, quale danno materiale connesso alla restituzione del capitale e del mancato guadagno, oltre al danno morale sopra richiamato da liquidare anche equitativamente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo”). La trattazione delle superiori questioni si sarebbe risolta – come poi emerso dalle richieste istruttorie articolate nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. di – in una istruttoria Controparte_1 del tutto eterogenea rispetto a quella resa necessaria dalle contestazioni dell'opponente e relativa al solo profilo della violenza morale.
Contrario anche al canone della ragionevole durata del processo – richiamato in tale materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I 11.4.2019, n. 10218) – appare poi l'innesto in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su promessa di pagamento, rilevante ex art. 1988 c.c., di un accertamento relativo al rapporto sottostante non imposto dal tenore delle difese dell'ingiunto promittente – ed anzi tale, ove ammesso, da frustrare la ratio della stessa astrazione processuale pure in presenza di contestazioni che non ne avrebbero escluso l'operatività – ma funzionale all'accoglimento di domanda risarcitoria fatta valere nei confronti di soggetti terzi rispetto all'originario debitore, non indicati nel ricorso monitorio.
In vista della declaratoria di inammissibilità ed in linea con i principi della conservazione e della economia processuale non si è dato corso alla istruttoria relativa alla vicenda processuale intercorsa tra , da un lato, e e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
da un altro lato (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 11.4.2019, n. 10218 cit., per cui è necessario che
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“decisioni processuali adottate dal giudice del merito in punto di inammissibilità delle iniziative di parte siano sostenute, nei loro prodotti esiti, dal non contrasto con i principi della ragionevole durata del processo, di conservazione e di economia processuale”).
Le domande proposte dall'opposto nei confronti delle predette società vanno dunque dichiarate inammissibili, non dovendo a monte essere autorizzata la relativa chiamata in giudizio.
Resta salva la riproponibilità di esse in separata sede, risolvendosi la declaratoria di inammissibilità in una pronuncia di mero rito.
4. Tenuto conto della infondatezza della opposizione al decreto ingiuntivo n. 2252/2018, RT
va condannato a pagare a le spese di lite. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 - per tutte le fasi, alla luce dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto esistente (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
Nei rapporti tra e da un lato, e Controparte_3 Controparte_4
, da un altro lato, quest'ultimo va reputato prevalentemente soccombente. Controparte_1
Tenuto conto, tuttavia, della definizione in rito della suddetta vicenda processuale e del fatto che la chiamata in giudizio delle due società testé menzionate – pur essendo inammissibili le domande proposte dall'opposto nei loro confronti - era stata autorizzata dal precedente giudice istruttore, ricorrono ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ragioni idonee a giustificare la compensazione per 2/3 delle spese di lite.
Il residuo 1/3 va dunque posto a carico di . Controparte_1
In relazione alla vicenda processuale intercorsa tra quest'ultimo, da un lato, e e Controparte_3
da un altro lato, la liquidazione viene effettuata, Controparte_4
come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M.
n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del tenore dell'attività istruttoria espletata, avuto riguardo al valore della pretesa azionata (scaglione di riferimento: €.
52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
487/2019:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2252/2018, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. RT Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 CP_3
e per le ragioni di cui in motivazione;
[...] Controparte_4
- in relazione alla vicenda processuale intercorsa tra l'opposto e le società chiamate in giudizio, compensa per 2/3 le spese di lite che liquida in complessivi €. 7.052,00 per compensi e condanna a pagare il residuo 1/3 in favore di e Controparte_1 Controparte_3 [...]
che liquida per ciascuna in €. 2.350,66 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Siracusa, 5.3.2024
Il Giudice dott. Gabriele Patti