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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Nulla la cartella emessa dall’Agente della riscossione incompetenteDott. Luca Procopio · https://www.fiscoetasse.com/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 490/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
…
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione agli atti esecutivi mobiliari”
PROMOSSO DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Davide Middione
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. P.IVA_1
Avv. Gianfranco Todaro
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: Si richiamano gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.3.2024, ritualmente notificato in pari data a controparte, Pt_1
impugnava al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'intimazione
[...]
di pagamento n. 291 2024 90035595 20/000, notificata in data 22/02/2024, relativa alle cartelle di pagamento nn. 29120170012972667000 (notificata il 10/08/2018) afferente alla revoca contributo concesso, da , e consequenziali somme Controparte_2
aggiuntive, interessi e accessori anno 2017 per € 19.862,66, e 29120190001102601000 (notificata il
23/11/2019) afferente alla Cassa depositi e prestiti – cassa ammende, spese processuali e consequenziali somme aggiuntive, interessi e accessori anno 2015 per € 2.589,14.
L'attore eccepiva, tra l'altro, la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di potere derivante dall'incompetenza territoriale di , quale Agente della riscossione Controparte_3
per la provincia di Agrigento, avendo il medesimo la residenza e, quindi, il domicilio fiscale presso il Comune di Serradifalco in provincia di Caltanissetta.
Ne eccepiva, altresì, la nullità - poiché prive delle indicazioni tassativamente previste dall'art. 7,
comma 2, Legge 212/2000 - delle modalità di calcolo degli interessi moratori.
Veniva anche eccepita la nullità e/o comunque invalidità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte ed, in subordine - nella ipotesi in cui vi fosse prova che le cartelle di pagamento,
presupposte all'intimazione di pagamento, fossero state notificate in una data diversa rispetto a quella indicata in intimazione ovvero che fossero state notificate altre intimazioni di pagamento e/o altri atti interruttivi della prescrizione - la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 della Legge
212/2000, data l'assenza di indicazione di tali dati nella motivazione dell'atto. Costituitasi in giudizio, l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, tra l'altro, eccepiva l'assenza di una questione di competenza territoriale dell' , in merito all'invio della cartella esattoriale, stante il carattere Controparte_1
nazionale dell'esercizio dell'attività di riscossione, la legittimità della intimazione di pagamento impugnata sotto il profilo della motivazione e della validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, con richiesta di condanna alle spese.
La causa veniva, quindi, posta in decisione assegnando alle parti i termini difensivi ex art. 189 cpc.
per l'udienza del 5/3/2025, termini che decorrevano a ritroso dalla suddetta udienza.
OSSERVA
CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 29120170012972667000 E 29120190001102601000 -
GIURISDIZIONE GO – SUSSISTENZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia.
La prima delle cartelle di pagamento (n. 29120170012972667000), infatti, afferisce ad un rapporto tra privati, quello relativo alla revoca del contributo concesso da per il credito Controparte_2
alle imprese artigiane.
Sulla seconda controversia, relativa a spese di giustizia, la cui procedura di riscossione è affidata all' dal 1° luglio 2017, certamente sussiste la giurisdizione Controparte_1
ordinaria una volta introitata con opposizione all'esecuzione. La domanda proposta, sebbene introdotta sub specie di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc,
a bene vedere, va qualificata, infatti, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA – COMPETENZA TERRITORIALE – SUSSISTENZA
Ciò premesso, sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'adito Tribunale a conoscere della presente controversia fatta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 27 c.p.c. e 480
c.p.c.
Trattandosi, come detto, di un giudizio incardinato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., ne consegue che, qualora l'intimazione, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, terzo comma, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui è stata notificata.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'attore ha, infatti, impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120249003559520/000 con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 27.709,22, per mancato pagamento di numerose cartelle, tutte compiutamente elencate nell'atto di intimazione, aventi ad oggetto crediti di varia natura.
Considerato che l'intimazione, alla base del giudizio, da un lato, non contiene elezione di domicilio e, dall'altro, risulta essere stata notificata in Serradifalco, deve ritenersi che la medesima ricada nella competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta.
Controparte_4
N. 29120249003559520/000 – – Controparte_5 CP_6 Ulteriormente in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale rilevata dall'attore.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Alla luce di una recente pronuncia della Corte di legittimità, infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73, emessa da un ufficio che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, è illegittima per difetto di competenza (cfr. Cass., ordinanza n. 23889/2024).
Condivisibilmente la S.C. ha ritenuto nell'ordinanza in questione che : “ In tema di riscossione dei
tributi, l'atto di intimazione emesso da un ufficio dell' Controparte_3
territorialmente incompetente è illegittimo. La soppressione del pregresso regime di
frammentazione del servizio di riscossione tra una pluralità di concessionari e l'accentramento
della funzione in un unico ente non ha comportato l'abrogazione implicita degli artt. 24 e 46 del
d.P.R. n. 602/1973, che continuano a trovare applicazione con riferimento all'articolazione degli
uffici dell'ente pubblico economico secondo gli ambiti territoriali precedentemente definiti. La
nozione di "circoscrizione territoriale" mantiene rilevanza sia ai fini dell'individuazione del
giudice tributario competente ex art. 4 d.lgs. n. 546/1992, sia per determinare la competenza
dell'ufficio dell' legittimato ad emettere l'atto. Tale Controparte_3
interpretazione è coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., evitando al
contribuente di doversi rivolgere a un giudice di un ambito territoriale diverso dal proprio
domicilio fiscale, nonché con l'art. 31 d.P.R. n. 600/1973 che radica la competenza per
accertamenti e controlli nell'ufficio della circoscrizione del domicilio fiscale del contribuente. La
flessibilità organizzativa dell' è comunque garantita dalla Controparte_3
possibilità di delega tra uffici ex art. 46 d.P.R. n. 602/1973, da riferire all'articolazione degli stessi
per circoscrizioni territoriali. Ne consegue che è illegittimo, per carenza di competenza
territoriale, l'atto di intimazione emesso dall'ufficio dell' che Controparte_3 operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, in assenza di specifica
delega. ”.
Nel caso concreto non risulta dimostrato che l' Controparte_7
abbia preventivamente ottenuto delega ad operare da parte dell'
[...] ON
.
[...]
E' pacifico che il domicilio fiscale del destinatario delle cartelle oggi impugnate sia quello del
, in provincia di Caltanissetta. Controparte_9
Il domicilio fiscale è il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari del contribuente in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
In via generale, le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte che, nel caso di specie, alla luce del certificato di residenza in atti, è da identificarsi nel Comune di Serradifalco.
Ad ulteriore riprova della suddetta coincidenza, inoltre, c'è la circostanza dell'avvenuta notifica dell'intimazione in disamina presso la residenza dell'attore nel Comune di Serradifalco, in Contrada
Santa Lucia SNC.
Competente, dunque, ad emettere l'intimazione di pagamento era, pertanto, la sede di Caltanissetta
dell' , conseguendo da tale conclusione la nullità delle Controparte_1
cartelle oggetto di impugnazione.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta e si liquidano, ai sensi del DM 55/2014
come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, escludendo la fase istruttoria in quanto non svoltasi.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Dichiara la nullità delle cartelle di pagamento n. 29120170012972667000 e n.
29120190001102601000 per difetto di competenza territoriale in capo all'
[...]
di Agrigento, emittente;
Controparte_10
- Condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 195,00 per spese vive, € 3.397,00 per compensi, oltre il 15 % di tale somma a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CA. Dispone la distrazione di quanto liquidato per
spese e compensi in favore dell'Avv. Davide Middione che ha dichiarato di avere
anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Caltanissetta, 25/5/2025
IL GU
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
…
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione agli atti esecutivi mobiliari”
PROMOSSO DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Davide Middione
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. P.IVA_1
Avv. Gianfranco Todaro
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: Si richiamano gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.3.2024, ritualmente notificato in pari data a controparte, Pt_1
impugnava al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'intimazione
[...]
di pagamento n. 291 2024 90035595 20/000, notificata in data 22/02/2024, relativa alle cartelle di pagamento nn. 29120170012972667000 (notificata il 10/08/2018) afferente alla revoca contributo concesso, da , e consequenziali somme Controparte_2
aggiuntive, interessi e accessori anno 2017 per € 19.862,66, e 29120190001102601000 (notificata il
23/11/2019) afferente alla Cassa depositi e prestiti – cassa ammende, spese processuali e consequenziali somme aggiuntive, interessi e accessori anno 2015 per € 2.589,14.
L'attore eccepiva, tra l'altro, la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di potere derivante dall'incompetenza territoriale di , quale Agente della riscossione Controparte_3
per la provincia di Agrigento, avendo il medesimo la residenza e, quindi, il domicilio fiscale presso il Comune di Serradifalco in provincia di Caltanissetta.
Ne eccepiva, altresì, la nullità - poiché prive delle indicazioni tassativamente previste dall'art. 7,
comma 2, Legge 212/2000 - delle modalità di calcolo degli interessi moratori.
Veniva anche eccepita la nullità e/o comunque invalidità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte ed, in subordine - nella ipotesi in cui vi fosse prova che le cartelle di pagamento,
presupposte all'intimazione di pagamento, fossero state notificate in una data diversa rispetto a quella indicata in intimazione ovvero che fossero state notificate altre intimazioni di pagamento e/o altri atti interruttivi della prescrizione - la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 della Legge
212/2000, data l'assenza di indicazione di tali dati nella motivazione dell'atto. Costituitasi in giudizio, l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, tra l'altro, eccepiva l'assenza di una questione di competenza territoriale dell' , in merito all'invio della cartella esattoriale, stante il carattere Controparte_1
nazionale dell'esercizio dell'attività di riscossione, la legittimità della intimazione di pagamento impugnata sotto il profilo della motivazione e della validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, con richiesta di condanna alle spese.
La causa veniva, quindi, posta in decisione assegnando alle parti i termini difensivi ex art. 189 cpc.
per l'udienza del 5/3/2025, termini che decorrevano a ritroso dalla suddetta udienza.
OSSERVA
CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 29120170012972667000 E 29120190001102601000 -
GIURISDIZIONE GO – SUSSISTENZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia.
La prima delle cartelle di pagamento (n. 29120170012972667000), infatti, afferisce ad un rapporto tra privati, quello relativo alla revoca del contributo concesso da per il credito Controparte_2
alle imprese artigiane.
Sulla seconda controversia, relativa a spese di giustizia, la cui procedura di riscossione è affidata all' dal 1° luglio 2017, certamente sussiste la giurisdizione Controparte_1
ordinaria una volta introitata con opposizione all'esecuzione. La domanda proposta, sebbene introdotta sub specie di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc,
a bene vedere, va qualificata, infatti, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA – COMPETENZA TERRITORIALE – SUSSISTENZA
Ciò premesso, sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'adito Tribunale a conoscere della presente controversia fatta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 27 c.p.c. e 480
c.p.c.
Trattandosi, come detto, di un giudizio incardinato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., ne consegue che, qualora l'intimazione, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, terzo comma, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui è stata notificata.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'attore ha, infatti, impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120249003559520/000 con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 27.709,22, per mancato pagamento di numerose cartelle, tutte compiutamente elencate nell'atto di intimazione, aventi ad oggetto crediti di varia natura.
Considerato che l'intimazione, alla base del giudizio, da un lato, non contiene elezione di domicilio e, dall'altro, risulta essere stata notificata in Serradifalco, deve ritenersi che la medesima ricada nella competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta.
Controparte_4
N. 29120249003559520/000 – – Controparte_5 CP_6 Ulteriormente in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale rilevata dall'attore.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Alla luce di una recente pronuncia della Corte di legittimità, infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73, emessa da un ufficio che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, è illegittima per difetto di competenza (cfr. Cass., ordinanza n. 23889/2024).
Condivisibilmente la S.C. ha ritenuto nell'ordinanza in questione che : “ In tema di riscossione dei
tributi, l'atto di intimazione emesso da un ufficio dell' Controparte_3
territorialmente incompetente è illegittimo. La soppressione del pregresso regime di
frammentazione del servizio di riscossione tra una pluralità di concessionari e l'accentramento
della funzione in un unico ente non ha comportato l'abrogazione implicita degli artt. 24 e 46 del
d.P.R. n. 602/1973, che continuano a trovare applicazione con riferimento all'articolazione degli
uffici dell'ente pubblico economico secondo gli ambiti territoriali precedentemente definiti. La
nozione di "circoscrizione territoriale" mantiene rilevanza sia ai fini dell'individuazione del
giudice tributario competente ex art. 4 d.lgs. n. 546/1992, sia per determinare la competenza
dell'ufficio dell' legittimato ad emettere l'atto. Tale Controparte_3
interpretazione è coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., evitando al
contribuente di doversi rivolgere a un giudice di un ambito territoriale diverso dal proprio
domicilio fiscale, nonché con l'art. 31 d.P.R. n. 600/1973 che radica la competenza per
accertamenti e controlli nell'ufficio della circoscrizione del domicilio fiscale del contribuente. La
flessibilità organizzativa dell' è comunque garantita dalla Controparte_3
possibilità di delega tra uffici ex art. 46 d.P.R. n. 602/1973, da riferire all'articolazione degli stessi
per circoscrizioni territoriali. Ne consegue che è illegittimo, per carenza di competenza
territoriale, l'atto di intimazione emesso dall'ufficio dell' che Controparte_3 operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, in assenza di specifica
delega. ”.
Nel caso concreto non risulta dimostrato che l' Controparte_7
abbia preventivamente ottenuto delega ad operare da parte dell'
[...] ON
.
[...]
E' pacifico che il domicilio fiscale del destinatario delle cartelle oggi impugnate sia quello del
, in provincia di Caltanissetta. Controparte_9
Il domicilio fiscale è il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari del contribuente in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
In via generale, le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte che, nel caso di specie, alla luce del certificato di residenza in atti, è da identificarsi nel Comune di Serradifalco.
Ad ulteriore riprova della suddetta coincidenza, inoltre, c'è la circostanza dell'avvenuta notifica dell'intimazione in disamina presso la residenza dell'attore nel Comune di Serradifalco, in Contrada
Santa Lucia SNC.
Competente, dunque, ad emettere l'intimazione di pagamento era, pertanto, la sede di Caltanissetta
dell' , conseguendo da tale conclusione la nullità delle Controparte_1
cartelle oggetto di impugnazione.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta e si liquidano, ai sensi del DM 55/2014
come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, escludendo la fase istruttoria in quanto non svoltasi.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Dichiara la nullità delle cartelle di pagamento n. 29120170012972667000 e n.
29120190001102601000 per difetto di competenza territoriale in capo all'
[...]
di Agrigento, emittente;
Controparte_10
- Condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 195,00 per spese vive, € 3.397,00 per compensi, oltre il 15 % di tale somma a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CA. Dispone la distrazione di quanto liquidato per
spese e compensi in favore dell'Avv. Davide Middione che ha dichiarato di avere
anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Caltanissetta, 25/5/2025
IL GU
Dr. Francesco Lauricella