TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona Pensione anticipata
di vecchiaia del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, in sostituzione del GdL dott. R.
Gibboni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 5623/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5623/2024 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine
CRONOLOGICO del giorno 30.09.2025, avente ad oggetto: “Pensione anticipata di vecchiaia”;
N. _______________ e vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Pignata del Foro di Parte_1 REPERTORIO Salerno in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso N. _______________ lo studio del difensore in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 148; n.106/2025 R.B. Prev.
Ricorrente
e
nel termine CP_1
in persona del del 30.09.2025 Controparte_2 con scambio di note scritte Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L. Maritato in virtù di procura ex art. 127 ter cpc generale in data 22.03.2024 per atto notar di Fiumicino,
Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legale in Salerno, Corso
G. Garibaldi, n. 38; Deposito minuta
Resistente _________________
§§§
Nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa con
Pubblicazione in data scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le
__________________ conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
Giudizio n. 5623/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_2 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 05.11.2024 adiva il Tribunale Parte_1 di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che in data 23.03.2024 aveva presentato domanda di pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, comma 7o, del D.Lgs. n. 503/92, in quanto affetto da varie patologie tali da determinare una CP_ invalidità pari o superiore all'80%; 2) che, a seguito di visita medica, l' aveva rigettato la domanda;
3) che la domanda era stata rigettata in sede amministrativa, da CP_ ultimo con provvedimento in data 09.07.2024 del Comitato Provinciale dell'
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le valutazioni CP_ espresse dall' chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il CP_ diritto alla pensione anticipata di vecchiaia;
2) Condannare l' al pagamento dei CP_ ratei maturati, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (deposito di documentazione e consulenza medica), disposta l'applicazione del sottoscritto GdL in sostituzione del
GdL titolare dott. R. Gibboni per l'odierna udienza (decreto del Sig. Presidente del
Tribunale n. 183/25, emesso in data 15.07.2025), nel termine fissato del giorno
30.09.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del diritto Parte_1 alla pensione anticipata di vecchiaia è fondata e, pertanto, va accolta.
Innanzitutto sussistono, nel caso di specie, i requisiti assicurativi/contributivi e reddituali di cui al D.Lgs. n. 503/92 (cfr. la documentazione allegata dalla parte ricorrente al fascicolo di parte), circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione da parte dell' , che ha incentrato le sue difese essenzialmente sulla insussistenza CP_2 del requisito sanitario (cfr. memoria di costituzione).
Inoltre, sussiste il requisito dell'età anagrafica, in quanto la ricorrente è nata in [...]
14.03.1960 e, quindi, ha compiuto l'età prescritta dalla legge, pur tenendo conto dell'innalzamento dell'età per la cd. aspettativa di vita.
Giudizio n. 5623/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_2 Per quanto riguarda il requisito sanitario, nella perizia depositata agli atti, il Ctu dott. R. , ha accertato che le patologie riscontrate sulla persona della parte Per_2 ricorrente sono tali da determinare una invalidità in misura pari all'80% alla data della domanda amministrativa (23.03.2024), considerando le patologie da cui la stessa era già affetta (cfr. relazione peritale depositata in data 03.06.2025).
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità (23.03.2024: cfr. relazione peritale, pag. 16) risulta determinata dal Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti, in quanto il consulente ha dato conto che il quadro clinico complessivo dell'istante si è aggravato nel corso del tempo, come attestato dalle certificazioni mediche agli atti.
Per quanto riguarda, infine, la decorrenza del beneficio richiesto, l'art. 1 del
D.Lgs. n. 503/1992 prevede che “………1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata………………………….
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento……….”.
Inoltre, l'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, prevede che
“
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'art. 22 ter, comma I, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico………..
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successivi modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
Giudizio n. 5623/24 R.G. Setaro c/o pag. 3 CP_2 lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti…….”.
Orbene, ad avviso del Tribunale, la suddetta norma non trova applicazione al caso di specie, atteso che la stessa fa espresso riferimento a coloro i quali maturano ordinariamente il diritto alla pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età (per gli uomini) e non ai soggetti per i quali, essendo invalidi nella misura non inferiore all'80%, il requisito anagrafico ordinario non trova applicazione.
Quindi, la disposizione di cui all'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992 ha carattere di specialità (in tal senso, anche Corte di Appello di Firenze n. 1064/2013; Corte di
Appello di Firenze n. 773/2016; Tribunale di Pavia n. 367/2016; Tribunale di
Potenza n. 403/2016; Tribunale di Potenza n. 557/2017) e, pertanto, trova applicazione assorbente rispetto a qualsivoglia atto normativo tendente a procrastinare la maturazione del diritto alla percezione della pensione di vecchiaia proprio in ragione della valorizzazione del dato sanitario rappresentato dall'invalidità nella misura non inferiore all'80%.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata e, di conseguenza, va accolta, sussistendo tutti i presupposti di legge (anzianità anagrafica, contribuzione utile e invalidità nella misura non inferiore all'80%).
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza CP_ segue ex art. 91 c.p.c. la condanna dell' al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario;
egualmente le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico definitivo del CP_ resistente così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 con ricorso depositato in data 05.11.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara che ha diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a Parte_1 decorrere dal giorno 23.03.2024 (data della domanda in sede amministrativa), e, per l'effetto, condanna l' al conseguente pagamento dei ratei maturati e CP_2 maturandi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore, con decorrenza dall'epoca di maturazione di ciascun rateo arretrato e fino al soddisfo;
CP_ 3) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di
Giudizio n. 5623/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_2 lite, che vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo;
4) Pone le spese di Ctu, liquidate come già da separato decreto, a carico definitivo CP_ del resistente
Così deciso in Salerno in data 30.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5623/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_2