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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 5678/2024
Oggi 12/03/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti CI PO Parte_1
Per , l'avv.to/avv.ti CP_1 Controparte_2
Dr Persona_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Drssa GDP in tirocinio Persona_2
Dr addetto UPP Persona_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a
1 prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Ciampolini precisa le conclusioni come da atto di citazione, insiste nelle sue istanze istruttorie.
L'Avv. precisa le conclusioni come da note autorizzate. CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5678/2024 tra le parti:
Attore: in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, con l'Avv. CI PO
Convenuto: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, con l'Avv. Controparte_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 825/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 15.037,10 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per servizi di trasporto.
L'opponente eccepisce l'applicazione di addebiti non dovuti.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratto 7 gennaio 2019; Parte
2) l'inadempimento di che non ha pagato il corrispettivo delle prestazioni indicate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione.
Pertanto chiede il rigetto dell'opposizione CP_1
3 2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) le fatture azionate in monitorio si riferiscono a servizi resi nel 2023, per cui nella corrispondenza stragiudiziale gli addebiti di cui parte opponente si duole sono di Contr un importo in linea con le note di credito che la stessa dà atto di aver emesso, scomputandole dalla sua pretesa creditoria;
2) in effetti, nella sede processuale la doglianza più specifica attiene al profilo della consegna al piano nel periodo , tanto è vero che nelle richieste istruttorie si Pt_2 fa riferimento a una fattura del 2020, ma non essendo questo il periodo cui il Contr credito fatto valere da si riferisce, deve presumersi che i corrispettivi siano stati pagati, ciò che avrebbe reso necessario una specifica eccezione di compensazione per controcredito restitutorio, anche senza considerare la decadenza prevista dalle condizioni generali di contratto (in relazione alle fatture verosimilmente emesse e pagate dal 2019 al 2022).
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 825/2024 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 CP_1
4237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 5678/2024
Oggi 12/03/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti CI PO Parte_1
Per , l'avv.to/avv.ti CP_1 Controparte_2
Dr Persona_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Drssa GDP in tirocinio Persona_2
Dr addetto UPP Persona_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a
1 prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Ciampolini precisa le conclusioni come da atto di citazione, insiste nelle sue istanze istruttorie.
L'Avv. precisa le conclusioni come da note autorizzate. CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5678/2024 tra le parti:
Attore: in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, con l'Avv. CI PO
Convenuto: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, con l'Avv. Controparte_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 825/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 15.037,10 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per servizi di trasporto.
L'opponente eccepisce l'applicazione di addebiti non dovuti.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratto 7 gennaio 2019; Parte
2) l'inadempimento di che non ha pagato il corrispettivo delle prestazioni indicate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione.
Pertanto chiede il rigetto dell'opposizione CP_1
3 2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) le fatture azionate in monitorio si riferiscono a servizi resi nel 2023, per cui nella corrispondenza stragiudiziale gli addebiti di cui parte opponente si duole sono di Contr un importo in linea con le note di credito che la stessa dà atto di aver emesso, scomputandole dalla sua pretesa creditoria;
2) in effetti, nella sede processuale la doglianza più specifica attiene al profilo della consegna al piano nel periodo , tanto è vero che nelle richieste istruttorie si Pt_2 fa riferimento a una fattura del 2020, ma non essendo questo il periodo cui il Contr credito fatto valere da si riferisce, deve presumersi che i corrispettivi siano stati pagati, ciò che avrebbe reso necessario una specifica eccezione di compensazione per controcredito restitutorio, anche senza considerare la decadenza prevista dalle condizioni generali di contratto (in relazione alle fatture verosimilmente emesse e pagate dal 2019 al 2022).
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 825/2024 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 CP_1
4237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4