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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 461/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASTA Parte_1 C.F._1
TT
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTELEONE CP_1 C.F._2
NT appellato
CONCLUSIONI
per voglia la Corte d'Appello, contrariis rejectis ed in riforma della Parte_1 appellata sentenza, IN VIA PRELIMNINARE: dichiarare la nullità della CTU per tutti i motivi e le ragioni eccepite in primo grado ed in questa sede nel motivo di appello n. 4, con ogni consequenziale effetto o provvedimento in ordine ai compensi liquidati al
CTU;
NEL MERITO: accogliere le domande formulate in primo grado che si riportano per comodità di consultazione:
<< 1) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Rag. nonché il danno che ne è derivato all'attore, pari ad € CP_1 6.460,99, e, per l'effetto, previo accertamento di quanto effettivamente dovuto al Rag.
a titolo di competenze professionali € 1.896,00 (somma comprensiva di IVA e CP_1
CP), compensare quanto dovuto al convenuto con l'importo del danno da questi causato e condannare quest'ultimo al pagamento della somma eccedente il credito compensato, pari ad € 4.564,99, o al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché, al pagamento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
2) ancora in via riconvenzionale ma subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità di controparte, contrattuale e/o extracontrattuale, e, per l'effetto, accogliere l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto al convenuto Rag. ; CP_1
3) quindi in via principale: revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto e rigettare eventuale domanda di pronuncia di sentenza di condanna al pagamento di quanto ingiunto con il decreto;
4) ancora in via principale ed in subordine: accertare e dichiarare che l'entità massima dei compensi eventualmente dovuti è pari ad € 1.896,00 (somma comprensiva di IVA e
CP, e non € 2.957,24 oltre interessi così come ingiunto) e, per l'effetto, determinare il dovuto entro il detto limite massimo e senza riconoscimento di interessi legali >>.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, rimb. spese gen. ed accessori di legge, dei due gradi di giudizio.
per piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria rigettate CP_1 le domande e le argomentazioni tutte dell'appellante , confermare la Parte_1 sentenza n.363/2020 resa tra le parti dal Tribunale Civile di Locri, per i motivi spiegati nell'atto di comparsa e risposta e, per l'effetto
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui al'art.342 e art.348 bis cpc
2) Rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto, Parte_1 con conseguente conferma della sentenza appellata.
pag. 2/18 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde,
4) Condannare, altresì, l'appellante ex art. 96 comma 3 cpc al pagamento a favore dell'appello a titolo di pena pecuniaria di una somma pari a quanto dal Consigliere equitativamente determinato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1. Con ricorso depositato il 06.12.2011 adiva il Giudice di Pace di CP_1
OS IO al fine di ottenere decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_1 la somma di € 2.957,24, a titolo di pagamento delle competenze professionali maturate a suo favore per gli anni 2006/2007/2008, in qualità di consulente fiscale.
Il giudice adito, con decreto n. 52/2011 del 09.12.2011, ingiungeva a di Parte_1 pagare a la somma di € 2.957,24, oltre interessi legali e spese di CP_1 giudizio, liquidate in € 370,50.
Con atto di citazione, notificato il 09.02.2012, proponeva opposizione Parte_1 davanti al Giudice di Pace di OS IO avverso il predetto decreto ingiuntivo, con il quale ammetteva di essersi avvalso del ai fini di consulenza contabile CP_1 dal 2001 al 2009, con la possibilità per quest'ultimo di provvedere, nella qualità di intermediario abilitato, al versamento in via telematica delle imposte e dei contributi, anche tramite compensazione con crediti d'imposta del . Pt_1
Affermava altresì di aver deciso di recedere dal predetto incarico di consulenza nel corso dell'anno 2009 ed ammetteva di non aver corrisposto gli importi dovuti all'opposto, da quantificarsi nella misura massima di euro 1.896,00, in linea di continuità con quelli elargiti in suo favore negli anni antecedenti.
Lamentava quindi l'esosità delle somme pretese dal in via monitoria e, CP_1 soprattutto, la sua grave negligenza nell'espletamento dell'incarico affidatogli, consistente nella mancata compensazione di diversi tributi a carico del con gli Pt_1 ingenti crediti IVA da questi vantati nei confronti dell'erario.
Tale omissione, ascrivibile ad esclusiva responsabilità del , avrebbe prodotto CP_1 plurime inadempienze tributarie a carico dell'opponente, puntualmente sanzionate pag. 3/18 dall' con la notifica di diverse cartelle di pagamento e la conseguente produzione di CP_2 un danno, per sanzioni ed interessi, pari ad € 6.460,99.
Richiedeva quindi l'opponente che, in via riconvenzionale, gli venisse riconosciuto un risarcimento del danno patito in misura pari al predetto importo, con successiva compensazione dello stesso con le somme dovute all'opposto e conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento della differenza, per un importo pari ad € 4.564,99, oltre agli ulteriori danni subiti e subendi, rivalutazione ed interessi.
La difesa dell'opponente eccepiva altresì, in funzione della sollevata domanda riconvenzionale, l'incompetenza per valore dell'adito GdP, chiedendo che questi provvedesse a dichiarare la propria incompetenza e disponesse la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Locri – Sezione Distaccata di Siderno, salva la possibilità per il giudice dell'opposizione di procedere alla separazione delle due cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo la domanda riconvenzionale al Tribunale di Locri –Sezione Distaccata di Siderno;
nel merito insisteva affinché il giudice di prime cure dichiarasse che l'opposto non vantava alcun credito nei suoi confronti, con conseguente revoca, annullamento, dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e CP_1 della domanda riconvenzionale e, in subordine, che il danno ipotizzato fosse quantificato in misura non superiore alla somma richiesta a titolo di sole sanzioni con le comunicazioni inviate al dall' il 02.04.2010, successive alla risoluzione del Pt_1 CP_2 rapporto.
A tal fine deduceva la sussistenza di tutta una serie di fattori che gli avrebbero impedito di eseguire le pretese compensazioni con i crediti IVA del , tra cui, in particolare: Pt_1 la presenza (documentata) di diverse richieste di rimborso dei crediti IVA avanzate dall'opponente, che avrebbero reso incapiente il residuo rispetto ai debiti fiscali da compensare;
l'assenza di adeguata informazione al commercialista circa l'esito delle predette istanze di rimborso;
l'assenza di specifiche disposizioni in merito all'utilizzo del credito ancora disponibile, che l'opposto non avrebbe potuto mandare in compensazione senza specifico mandato dell'opponente per non incorrere nella violazione dei limiti imposti al suo mandato;
la tardiva presentazione, da parte del pag. 4/18 , del prospetto distinta dei contributi previdenziali per l'anno 2008, che avrebbe Pt_1 impedito il tempestivo pagamento dei contributi IVS per l'anno 2007.
Il Giudice di Pace di OS IO, con ordinanza del 29.10.2012, pronunciata fuori udienza, dichiarava la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda principale e riconvenzionale e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Locri – Sezione
Distaccata di Siderno. Con comparsa in riassunzione, notificata il 27.02.2013, Pt_1
riassumeva il giudizio davanti al giudice dichiarato competente, riformulando
[...] le domande già proposte davanti al Giudice di Pace di OS IO, esclusa l'eccezione di incompetenza.
Si costituiva in giudizio che, a sua volta, richiamava le difese e le CP_1 conclusioni formulate davanti al Giudice di Pace di OS IO. Chiedeva inoltre che, sulla domanda di opposizione a d. i., il Tribunale di Locri dichiarasse la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice di Pace di OS IO e trattenesse davanti a sé la sola domanda riconvenzionale.
Istruita la causa tramite escussione testi e CTU, all'udienza del 13.02.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 363/2020, rigettava totalmente l'opposizione del così statuendo: Pt_1
“1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 52/2011 emesso Parte_1 dal Giudice di Pace di OS IO il 09.12.2011 e depositato il 10.12.2011, che conferma integralmente;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
3) condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA;
4) pone definitivamente a carico dell'attore in opposizione le spese di CTU liquidate con separato provvedimento a favore del rag. .”. CP_3
Con atto notificato in data 15.07.2020, il interponeva appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Locri, sollevando una pluralità di censure, con le quali, previa richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, insisteva per l'integrale riforma della stessa e per l'accoglimento delle domande ed eccezioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio. pag. 5/18 Si costitutiva in giudizio l'appellato, il quale invocava, in via pregiudiziale, una pronuncia d'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con condanna dell'appellante, oltre alla refusione delle spese di giudizio, al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., equitativamente determinata.
Con ordinanza del 29 aprile 2021 la Corte, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge, concedeva all'appellante la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame.
Con provvedimento del 30.10.2024, reso ai sensi dell'art. 352 cod. proc. Civ., venivano assegnati alle parti termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e fissata l'udienza del 18.09.2025 per la rimessione della causa in decisione. Le parti precisavano le conclusioni con note scritte e la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'appello è infondato e va rigettato, seppure con la necessità di integrazione della motivazione della sentenza emessa dal giudice di prime cure.
2.1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellante ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'appellato eccepisce l'assenza, nell'atto introduttivo del presente giudizio, della specifica indicazione dei passaggi della sentenza di cui si chiede la riforma e dell'individuazione di una ricostruzione alternativa da sostituirsi ai predetti;
lamenta inoltre la mancanza nell'atto di appello di qualunque contenuto innovativo, rappresentando lo stesso mera riproposizione delle argomentazioni spinte con l'atto di opposizione.
Invoca altresì una pronuncia d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in forza dell'asserita consonanza tra la sentenza impugnata e la consolidata giurisprudenza, che renderebbe manifesta l'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Le censure rassegnate dall'appellato non meritano accoglimento.
Con riferimento alla pronuncia ex art. 342 c.p.c. questa Corte intende dare continuità all'indirizzo fatto proprio dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, all'esito della sua nuova formulazione della norma (dovuta al Dl n. 83 del 2012, pag. 6/18 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012), l'art. 342 c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata e, dall'altro, non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che dovranno continuare ad essere rispettati (cfr. Cass. 1600/2024). In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, ossia un'individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che della controparte - la richiesta di riforma della decisione, così come le motivazioni poste a base della stessa.
Né per altro verso l'impugnazione appare palesemente inammissibile e/o infondata, ex art. 348 bis c.p.c., posto che, al contrario, la stessa necessita di approfondita valutazione, al termine della quale, come si dirà, va ritenuta infondata, pur imponendosi un'adeguata riforma ed integrazione della parte motiva della sentenza impugnata.
2.2. Procedendo alla disamina dei motivi d'impugnazione declinati nell'atto introduttivo del giudizio, vengono in rilevo, innanzitutto, le plurime censure compendiate dall'appellante sotto la rubrica di “MOTIVO DI APPELLO N: 1” e “MOTIVO DI
APPELLO N: 2”. Le stesse consistono, nella sostanza, nell'asserita abnormità ed illegittimità della sentenza impugnata, ritenuta frutto della violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., inficiata da una motivazione solo apparente e da vizio di omessa motivazione in merito a talune domande rassegnate dall'opponente nel primo grado di giudizio. Dette censure, per l'evidente connessione logico-giuridica che le connota, possono essere congiuntamente esaminate.
2.3. La difesa eccepisce innanzitutto l'abnormità del provvedimento impugnato Pt_1
e la carenza di un'effettiva motivazione. Il giudice di prime cure avrebbe attuato un'inversione nell'onere della prova tra i contraenti in ordine alla responsabilità per le omissioni fiscali che determinarono l'emissione delle emarginate cartelle di pagamento pag. 7/18 e questo vizio discenderebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, da un'acritica adesione del giudicante alle valutazioni fatte dal CTU.
Tale conclusione sembrerebbe astrattamente sostenibile alla luce di almeno due diversi passaggi dell'ordito motivazionale:
1. L'acritica adesione, presente a pagina 8 della sentenza, ad una delle conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico, in ordine alla necessaria conoscenza da parte dell'opponente degli impegni fiscali sullo stesso gravanti, che libererebbe l'opposto dall'onere di dimostrare un suo esatto adempimento degli obblighi informativi imposti dalla natura del contratto (“quanto agli omessi o ritardati pagamenti delle imposte e alla eventuale compensazione con il crediti residui negli anni in contestazione, poiché nei fascicoli delle parti non vi è prova di comunicazioni in merito, si ritiene che, per effetto del rapporto professionista-cliente, le stesse parti fossero consapevoli dei debiti dei crediti e dei mancati pagamenti nei termini fissati.”);
2. Il riferimento, presente a pagina 12 della sentenza, all'onere del di Pt_1 fornire la prova di aver impartito all'opposto specifici ordini di addebito/compensazione dei propri tributi, che escluderebbe ogni responsabilità del per le lamentate omissioni (“In ogni caso non può essere rimproverato CP_1 al consulente di non avere effettuato gli addebiti telematici sul conto del cliente se manca la prova di una espressa richiesta in tal senso per ciascun addebito.
Nel caso di specie detta prova non è stata fornita e non può essere dedotta dal semplice fatto che il consulente in diverse altre occasioni abbia effettuato addebiti telematici sul conto del cliente.”).
Non è un caso che i predetti snodi motivazionali abbiano sollecitato le censure dell'opponente, contenute nei primi due motivi di appello, con cui si contesta, da una parte, l'estrema fragilità del ragionamento sotteso all'impugnato provvedimento, che avrebbe abbracciato fideisticamente gli esiti della CTU senza una valutazione critica degli stessi, dall'altra l'ingiusto addossamento in capo al della prova Pt_1 dell'inadempimento di controparte (cfr. pagina 7 dell'atto di appello, in cui si legge:
“Ed invece è chiaro che è onere del ragioniere commercialista provare di aver comunicato al cliente le scadenze tributarie ed i relativi importi e di avere richiesto pag. 8/18 tempestivamente l'autorizzazione all'addebito. Solo nel detto caso l'appellante sarebbe stato tenuto a fornire prova di aver autorizzato gli addebiti…”).
In realtà questa Corte ritiene che la sentenza oggetto di gravame effettui solo apparentemente quell'inammissibile inversione dell'onere della prova lamentata dal
, giungendo ad una soluzione che risulta condivisibile nell'esito finale, sebbene Pt_1 non sorretta da adeguata motivazione. Quest'ultima, infatti, appare priva della esplicitazione del percorso logico-giuridico da rispettare, in consimili fattispecie, per la corretta distribuzione tra i contraenti dell'onere probatorio concernente l'inadempimento delle obbligazioni assunte.
Sul punto v'è da osservare come il rapporto negoziale di consulenza contabile rientri pacificamente nella definizione di contratto d'opera intellettuale, regolato dagli artt.
2222 e ss. c.c. Trattasi di rapporto negoziale sinallagmatico, nel quale si intrecciano una serie di obblighi reciproci delle parti contraenti, la cui attuazione è funzionale alla regolare gestione della contabilità dell'assistito ed all'adempimento degli oneri legislativamente imposti nei confronti della CP_2
È di tutta evidenza come il riparto dell'onere probatorio in caso di inadempimento contrattuale vada modulato tenendo conto dei fondamentali principi di vicinanza o riferibilità della prova e negativa non sunt probanda, fissati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 13533/2001 e sviluppati dalla successiva giurisprudenza.
In forza dei predetti canoni, sarà onere del creditore di una prestazione, il quale voglia far valere l'inadempimento della controparte, quello di provare l'esistenza del rapporto negoziale, del danno patito e la sussistenza del nesso eziologico tra questo e la condotta del debitore, unitamente alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, inteso quale causa efficiente del danno;
sarà il debitore, per converso, a dover fornire la prova del diligente adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti, ovvero l'impossibilità dell'adempimento derivante da causa non imputabile.
Nella fattispecie in disamina l'opponente contesta l'inadempimento del proprio consulente contabile, il quale non avrebbe provveduto al corretto adempimento della prestazione attesa, consistente nella tempestiva esecuzione di pagamenti nel suo interesse, con addebito su conto corrente o, in ogni caso, con compensazione con i crediti IVA esistenti. pag. 9/18 Nella prospettazione dell'appellante, il Rag. , al fine di andare esente da ogni CP_1 responsabilità, avrebbe quindi dovuto procedere ai pagamenti o alle compensazioni convenute, oppure, in alternativa, avrebbe dovuto fornite la prova che le relative omissioni fossero dovute a causa a lui non imputabile.
Tale tesi tuttavia non appare condivisibile.
Applicando i suesposti principi in merito alla prova dell'inadempimento che diede origine alle successive cartelle di pagamento per sanzioni ed interessi in danno dell'appellante, sarebbe stato innanzitutto onere del quello di provare i contenuti Pt_1 del rapporto di consulenza contabile intrapreso con lo studio . CP_1
Ed invero, pur non essendo in contestazione che l'appellante si sia avvalso dell'opposto per la gestione della propria contabilità sino al 2009, ciò che manca in atti è la prova della sussistenza di specifici mandati per il pagamento, tramite intermediario, delle quote di imposte e contributi rimasti inevasi.
Va ritenuto infatti che dalla qualifica di intermediario autorizzato alla gestione rapporti con l'A.F., rivestita Rag. , non possa desumersi automaticamente l'obbligo dello CP_1 stesso di procedere 'sempre e comunque' all'estinzione degli oneri fiscali gravanti sul suo assistito, con addebito su conto corrente, ovvero con compensazione con crediti
IVA. Ciò in quanto l'attribuzione di dette facoltà operative in seno ad un rapporto di consulenza contabile non rappresenta elemento necessario del modello negoziale, bensì una modalità di svolgimento opzionale, il cui contenuto ed i cui limiti vanno provati dall'opponente.
La circostanza che in taluni casi sia stato conferito mandato all'opposto di effettuare le compensazioni richiamate negli atti del primo grado di giudizio non integra elemento tale da potersi sostenere l'esistenza di un'obbligazione permanente in capo al , nel CP_1 senso che questi avrebbe dovuto procedere all'addebito/compensazione di tutti gli importi che risultassero a debito del . Pt_1
D'altro canto, anche se l'appellante avesse fornito prova di tale ampio mandato, lo stesso avrebbe potuto (e dovuto) verificarne la corretta esecuzione periodicamente, con attività non certo eccedenti i margini dell'ordinaria diligenza, tra le quali: la consultazione delle piattaforme messe a disposizione dall'A. F., la richiesta di verifica diretta presso gli uffici della stessa, la richiesta di resoconto periodico al , nonché, CP_1
pag. 10/18 da ultimo, la semplice verifica degli intervenuti addebiti sul proprio conto corrente professionale, ovvero l'intervenuta parziale decurtazione del credito IVA vantato.
In sostanza, il per far valere l'inadempimento della controparte, avrebbe dovuto Pt_1 fornire alternativamente: 1) la prova di un mandato ad effettuare il pagamento, con addebito o compensazione, delle singole rate degli importi dovuti (la cui entità complessiva gli era nota derivando dalle dichiarazioni fiscali presentate) ed in tale ipotesi sarebbe stato l'opposto a dover fornire prova di un fatto impeditivo allo stesso non imputabile, oppure 2) la prova di aver conferito al un mandato generale, CP_1 ricomprendente l'obbligo di procedere 'sempre e comunque' ad addebito o compensazione degli importi dovuti in relazione all'attività commerciale svolta, ma, in tal caso, vista la genericità dell'incarico, avrebbe dovuto verificare periodicamente l'assolvimento dei relativi obblighi da parte del consulente.
Nessuna di queste prove viene fornita dall'appellante.
Sul punto va evidenziata anche una discrasia nelle difese dell'opponente tra il primo ed il secondo grado di giudizio. Nel giudizio di opposizione, infatti, il non va a Pt_1 contestare la legittimità degli addebiti/compensazioni operate dal Rag. (con CP_1 esclusione delle due compensazioni asseritamente effettuate dopo la revoca dell'incarico), censurando solamente il mancato assolvimento degli obblighi tributari poi fatti oggetto delle cartelle di pagamento notificategli.
Nel presente giudizio, per converso, spinto probabilmente dalla necessità del superamento dell'onere probatorio sullo stesso gravante, pare sostenere la totale illegittimità dell'operato dell'appellato, il quale, addirittura, avrebbe sempre agito senza alcun mandato (Cfr. pagina 10 dell'atto di appello, in cui si legge: “Il Rag. non ha CP_1 prodotto alcuna delega o autorizzazione o modello F24 sottoscritto dal che Pt_1 dimostri che veniva autorizzato da questi a pagare le tasse tramite compensazione e che quindi il cliente (l'appellante) fosse a conoscenza della propria posizione debitoria con il fisco e dell'entità del credito di imposta utilizzato in compensazione per farvi fronte.
Ed il Rag. non ha prodotto alcunché perché il non ha mai firmato CP_1 Pt_1 alcuna delega e/o autorizzazione!
Pertanto a differenza di quanto sostenuto dal Rag. questi non comunicava nulla CP_1 al in ordine alla posizione debitoria con il fisco e vi provvedeva Pt_1
pag. 11/18 autonomamente, quando se ne ricordava, servendosi senza alcuna autorizzazione del credito di imposta del poiché poteva confidare sull'ingente entità di questo. Pt_1
Una gestione del tutto non trasparente e dannosa perché il Rag. nella sua CP_1
“autonomia gestionale” non si ricordava di pagare tutte le tasse.”).
In sintesi, l'appellante introduce una tesi difensiva inedita rispetto al primo grado di giudizio e comunque senza tener conto che, anche ammessa l'ipotesi di “autonomia gestionale” dell'opposto, così come definita dall'appellante, emerge una chiara negligenza del , che si sarebbe del tutto disinteressato della gestione della propria Pt_1 contabilità.
Appare infatti incontestabile che la verifica tempestiva del mancato addebito su conto corrente degli emolumenti dovuti all (o della mancata decurtazione del proprio CP_2 credito IVA), avrebbe certamente consentito all'opponente un'immediata contestazione al commercialista della sua omissione ed una tempestiva emenda dell'illecito tributario, con pagamento di sanzioni/interessi minimi.
La tesi dell'assenza di una diligente gestione della propria contabilità da parte dell'appellante pare oltretutto ragionevolmente sostenibile ove si tenga in considerazione che, con riferimento alla cartella 09420110016651485, l'entità dell'omissione contributiva per IVS è pari ad euro 6.449,90, ossia ad un importo il cui mancato addebito/compensazione, visto il volume d'affari del , non poteva certo Pt_1 passare inosservato.
Né tampoco i predetti assunti possono ritenersi scalfiti dalle argomentazioni poste a pagina 9 dell'atto di appello, secondo cui “…dall' esame delle visure dei versamenti effettuati in via telematica, visure estratte per il tramite del servizio web AE “cassetto fiscale del contribuente”, emerge che provvedeva unicamente l'appellato, nella qualità di intermediario abilitato del , al saldo in via telematica delle imposte e dei Pt_1 contributi e tramite compensazione degli stessi con crediti di imposta del Pt_1
(allegati dal n. 9 al n. 17 fascicolo primo grado p.a.).”.
L'appellante, in forza delle predette affermazioni, tende a superare l'onere della prova su di esso gravante tramite un elemento indiziario, che tuttavia non lo esime dal fornire la prova che il commercialista, per colpa professionale, non abbia effettuato i versamenti ordinati. Le lamentate omissioni, in tesi, potrebbero essere infatti pag. 12/18 giustificate, come ipotizzato dal giudice di prime cure, dalla consapevole assenza di liquidità del ovvero dalle sue richieste di rimborso di una considerevole quota Pt_1 dei propri crediti IVA.
Da ultimo, può evidenziarsi come l'accoglimento della tesi dell'appellante - secondo cui dovrebbe affermarsi la responsabilità del semplicemente in virtù della sua qualità CP_1 di intermediario nei rapporti con l' - porterebbe alla conclusione, paradossale, CP_2 secondo cui l'assunzione di una tale qualifica genererebbe in ogni consulente contabile un'automatica responsabilità per qualsiasi illecito tributario ascrivibile al debitore d'imposta, qualunque ne sia la causa. Una responsabilità “da mera posizione”, la cui configurazione, in assenza della prova di uno specifico patto negoziale, appare del tutto irragionevole.
Anche la generica doglianza circa l'omesso adempimento dell'obbligo informativo a carico del appare priva di pregio. Può infatti evincersi da una pluralità di elementi CP_1 emersi nel corso del giudizio (ossia dalle stesse dichiarazioni fiscali ritualmente poste in essere nell'interesse del , dall'attività commerciale svolta dallo stesso ormai da Pt_1 anni, dalle diverse richieste di liquidazione dei crediti IVA vantati, dagli esiti della prova testimoniale assunta, dall'ordinario utilizzo di un sistema di rateazione degli emolumenti dovuti alla A.F. e comunque, più in generale, dall'obbligo di ogni contribuente di avere contezza dei propri obblighi tributari verso lo Stato) che l'appellante avesse una sufficiente conoscenza della propria posizione contabile/debitoria.
Inoltre, a rigore, l'inadempimento generativo delle citate cartelle di pagamento, come evincibile dalla semplice lettura delle stesse, appare una derivazione dell'omesso pagamento a scadenza di importi già determinati in virtù delle dichiarazioni fiscali e contributive del e non l'omissione di un adempimento non 'ordinario', legato Pt_1 alla specifica attività di consulenza del Rag. . D'altro canto, come osservato dalla CP_1 difesa , le contestate cartelle di pagamento sono state anche precedute da apposita CP_1 comunicazione della cui non seguì alcuna iniziativa del , che oggi non può CP_2 Pt_1 pertanto invocare l'esistenza di un danno legato ad un reale vuoto informativo.
2.4. Neppure meritevole di accoglimento pare la censura afferente al vizio di travisamento della prova/omessa motivazione, presente a pagina 11 dell'atto di appello. pag. 13/18 Ciò in quanto la circostanza che il teste di parte opponente abbia confermato le difficoltà del di conferire con il Rag. in talune occasioni non consente di Pt_1 CP_1 sostenere la tesi della incolpevole ignoranza di obblighi tributari imposti ex lege; la predetta circostanza avrebbe giustificato, tutt'al più, una revoca del mandato conferito, con scelta di altro professionista del settore.
2.5. Altra censura mossa dall'appellante all'impugnato provvedimento è quella concernente il vizio di omessa motivazione riguardo alle conseguenze del mancato ricorso alla procedura di ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997, per il pagamento di alcuni tributi (cfr. pagine 11 e ss. dell'atto di appello).
Segnatamente, l'appellante lamenta che l'opposto, nel procedere al tardivo pagamento delle 3 rate di acconto IRAP-IRPEF del 2007 (versamento che il Rag. effettuava CP_1 all'atto del pagamento delle rate di saldo delle suddette imposte e cioè in data
16/07/2008) non ha fatto ricorso alla procedura di ravvedimento operoso, ex art. 13 del
D.lgs n. 472 del 1997, in modo da consentire al di regolarizzare la sua posizione Pt_1 fiscale con sanzioni ed interessi minimi. Tale errore professionale avrebbe poi determinato l'emissione, a carico del , della cartella esattoriale N. 094 2011 Pt_1
00092454 53 000, con pretesa di un importo superiore a tremila euro per sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
Su tale censura, sollevata in primo grado dall'opponente ed oggi riproposta in appello, controparte non eccepiva nulla in primo grado, limitandosi ad affermare la diversa entità della sanzione che sarebbe stata dovuta (cfr. pagina 5 della comparsa di costituzione di primo grado).
V'è da osservare che la sentenza del giudice di prime cure omette di pronunciarsi specificamente su detta eccezione e pertanto la relativa motivazione necessita di integrazione.
La doglianza dell'opponente appare, in effetti, fondata sotto questo aspetto - in quanto l'assenza di specifica contestazione di controparte permette di inferire la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997.
Va tuttavia evidenziato che il provvedimento impugnato ha opportunamente valutato che il avrebbe potuto abbattere tali sanzioni sia dando seguito alle Pt_1 comunicazioni (avvisi bonari) del 02.04.2010 a lui notificate dall'Agenzia delle Entrate, pag. 14/18 sia attivando la definizione agevolata delle cartelle esattoriali in questione, ai sensi del
D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016.
Tali argomentazioni permettono di affermare ragionevolmente che detto danno – allo stato solo di tipo potenziale poiché non risulta provato che il abbia Pt_1 concretamente erogato detti importi – avrebbe potuto essere agevolmente evitato dall'opponente, dapprima con un'adeguata vigilanza sull'adempimento del mandato conferito al e, successivamente, con l'adozione di rimedi fiscali che avrebbero CP_1 dovuto essere attivati secondo l'ordinaria diligenza. In forza delle predette circostanze – debitamente evidenziate dall'appellato già in primo grado – l'invocato pregiudizio risulta, allo stato, irrisarcibile.
2.6. Ancora infondata appare la censua, proposta alle pagine 12 e ss. dell'atto di appello, con cui la difesa lamenta l'intervenuta compensazione di alcune pretese di Pt_1 pagamento della (ossia il credito avanzato con comunicazione n. 0272066707001 CP_2 per complessivi € 8.507,61 per contributi IVS e la comunicazione per omesso CP_ versamento di contributi previdenziali relativi all'anno 2008 con la quale l' pretendeva l'importo di € 1.432,17) con i propri crediti IVA, asseritamente avvenuta dopo la risoluzione del rapporto di collaborazione con l'opponente e quindi senza alcuna autorizzazione dello stesso. L'appellante lamenta che anche sul punto vi sarebbe stato un vizio di omessa motivazione da parte del giudice di prime cure.
In realtà quest'ultimo ha tenuto in considerazione le eccezioni di controparte, ritenendo le stesse complessivamente irrilevanti, in quanto non integranti una violazione degli obblighi contabili gravanti sul consulente.
Sul punto questa Corte ravvisa un parziale difetto di motivazione, potendosi meglio sostenere quanto segue. La prospettazione dell'opponente non è pienamente sostenibile innanzitutto perché il , una volta revocato il mandato al , avrebbe dovuto Pt_1 CP_1 diligentemente eliminare dal portale della AE l'individuazione dello stesso quale suo intermediario autorizzato, impedendone ogni possibilità operativa. Lo stesso , Pt_1 inoltre, con condotta censurabile, ammette di aver consegnato al TT le due richieste di pagamento per risolvere la situazione, senza ottenere dallo stesso alcuna spiegazione su come avrebbe fatto. A questo punto appare evidente che il , pur ammettendosi CP_1 la tesi della intervenuta revoca del mandato, avrebbe comunque agito non in pag. 15/18 adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ma di fatto, nell'interesse del
, eliminando una pretesa tributaria/previdenziale che comunque era a carico di Pt_1 quest'ultimo. Risulta pertanto inverosimile affermare l'esistenza di un danno per l'elisione, con compensazione, di pretese per sanzioni ed interessi, che, come specificato ai punti precedenti, non derivano da una responsabilità del commercialista per illecito professionale.
2.7. Ulteriore doglianza dell'appellante (declinata alle pagine 14 e ss. dell'atto introduttivo del giudizio sotto la rubrica “MOTIVO DI APPELLO N. 3”) è quella concernente la pretesa esosità dei compensi professionali ingiunti, che il giudice di prime cure avrebbe definito in conformità all'abrogata tariffa professionale dei ragionieri commercialisti (prevista dal D.p.r. 6/03/1997 n. 10) e per un'entità di questi pari ad oltre il 50% in più annuo rispetto all'ultimo compenso corrisposto. Lamenta nello specifico che, in assenza di accordo scritto e di prova contraria fornita dall'opposto, l'entità dei compensi dovrebbe necessariamente presumersi eguale a quella degli anni precedenti.
Tale censura è priva di fondamento giuridico.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure, dinanzi all'assenza di una pattuizione scritta, ha fatto applicazione dell'art. 2233 c.c. e dello stesso Dpr 6/03/1997 n. 10, la cui abrogazione è da ascriversi all'art. 57 del Decreto 2 settembre 2010, n. 169
(“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della novella;
il Dpr
10/97 sarà pertanto applicabile ad attività professionali, come quelle di consulenza oggetto della presente, che si sono svolte in data anteriore.
A ciò aggiungasi che su parte opposta non gravava alcuno specifico onere di allegazione di attività, ulteriori rispetto al passato, tali da giustificare una richiesta di compenso maggiorato, purché, per le attività effettivamente poste in essere, il compenso sia congruo rispetto ai parametri vigenti. Quest'ultima circostanza è in effetti acclarata dalla produzione in atti da parte del della delibera n. 5 del 23.06.2011 dell'ordine CP_1 professionale di appartenenza.
La sentenza impugnata va sul punto pienamente confermata. pag. 16/18 2.8. Ultimo punto di gravame da analizzare è il “MOTIVO DI APPELLO N. 4”, concernente l'asserita nullità della CTU, che sarebbe stata resa oltre i limiti delle competenze dell'ufficio di consulenza, con palesemente violazione del dovere di imparzialità e dando luogo ad un'attività peritale nemmeno astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo poiché priva di qualunque contributo conoscitivo inedito rispetto alla documentazione prodotta. Ne conseguirebbe il dovere di questo Giudicante di riformare anche le statuizioni di primo grado concernenti la liquidazione dei compensi dovuti al perito.
Anche questo motivo di appello appare infondato. Si osserva infatti che il nominato
CTU, pur esprimendo delle proprie valutazioni in merito a profili non strettamente attinenti alla funzione svolta e probabilmente legati a prassi negoziali ampiamente praticate nel settore di riferimento (si pensi alla ritenuta conoscenza della situazione debitoria del dedotta dagli ordinari modi di sviluppo del rapporto tra Pt_1 professionista e suo assistito), ha tuttavia effettuato una disamina della contabilità dell'opponente, fornendo al giudice di prime cure importanti dati conoscitivi, primo fra tutti quello della regolarità delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali presentate dallo studio , seppur in presenza di documentati ritardi nel versamento CP_1 degli emolumenti dovuti.
Che poi la sentenza del primo grado di giudizio abbia accolto senza alcuna revisione critica l'operato del CTU non può considerarsi un vizio della stessa, se non in quegli snodi, sopra evidenziati, in cui la soluzione proposta, seppur corretta nella sostanza, avrebbe dovuto essere accompagnata ad un più articolato percorso motivazionale.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere totalmente confermata, dovendosi integrare la motivazione del rigetto della domanda di nei termini Parte_1 indicati nei precedenti paragrafi.
2.9. Venendo infine ad analizzare le domande della difesa , va rigettata la richiesta CP_1
d'inflizione all'appellante di una pena pecuniaria, ex art. 96, co.3 c.p.c., poiché, nonostante l'infondatezza del gravame proposto, sussistono nell'impugnato provvedimento dei vizi motivazionali tali da sollecitare una revisione critica dello stesso, per cui si deve escludere l'abuso dello strumento processuale.
pag. 17/18 3. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate per utilizzando le tariffe per le cause di valore compreso tra € 5.2001 e € 26.000, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale, per un totale di €
2.906,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 363/2020, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio
Monteleone;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone RI Morabito
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dott. Daniele Scaramuzzino
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 461/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASTA Parte_1 C.F._1
TT
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTELEONE CP_1 C.F._2
NT appellato
CONCLUSIONI
per voglia la Corte d'Appello, contrariis rejectis ed in riforma della Parte_1 appellata sentenza, IN VIA PRELIMNINARE: dichiarare la nullità della CTU per tutti i motivi e le ragioni eccepite in primo grado ed in questa sede nel motivo di appello n. 4, con ogni consequenziale effetto o provvedimento in ordine ai compensi liquidati al
CTU;
NEL MERITO: accogliere le domande formulate in primo grado che si riportano per comodità di consultazione:
<< 1) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Rag. nonché il danno che ne è derivato all'attore, pari ad € CP_1 6.460,99, e, per l'effetto, previo accertamento di quanto effettivamente dovuto al Rag.
a titolo di competenze professionali € 1.896,00 (somma comprensiva di IVA e CP_1
CP), compensare quanto dovuto al convenuto con l'importo del danno da questi causato e condannare quest'ultimo al pagamento della somma eccedente il credito compensato, pari ad € 4.564,99, o al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché, al pagamento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
2) ancora in via riconvenzionale ma subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità di controparte, contrattuale e/o extracontrattuale, e, per l'effetto, accogliere l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto al convenuto Rag. ; CP_1
3) quindi in via principale: revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto e rigettare eventuale domanda di pronuncia di sentenza di condanna al pagamento di quanto ingiunto con il decreto;
4) ancora in via principale ed in subordine: accertare e dichiarare che l'entità massima dei compensi eventualmente dovuti è pari ad € 1.896,00 (somma comprensiva di IVA e
CP, e non € 2.957,24 oltre interessi così come ingiunto) e, per l'effetto, determinare il dovuto entro il detto limite massimo e senza riconoscimento di interessi legali >>.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, rimb. spese gen. ed accessori di legge, dei due gradi di giudizio.
per piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria rigettate CP_1 le domande e le argomentazioni tutte dell'appellante , confermare la Parte_1 sentenza n.363/2020 resa tra le parti dal Tribunale Civile di Locri, per i motivi spiegati nell'atto di comparsa e risposta e, per l'effetto
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui al'art.342 e art.348 bis cpc
2) Rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto, Parte_1 con conseguente conferma della sentenza appellata.
pag. 2/18 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde,
4) Condannare, altresì, l'appellante ex art. 96 comma 3 cpc al pagamento a favore dell'appello a titolo di pena pecuniaria di una somma pari a quanto dal Consigliere equitativamente determinato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1. Con ricorso depositato il 06.12.2011 adiva il Giudice di Pace di CP_1
OS IO al fine di ottenere decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_1 la somma di € 2.957,24, a titolo di pagamento delle competenze professionali maturate a suo favore per gli anni 2006/2007/2008, in qualità di consulente fiscale.
Il giudice adito, con decreto n. 52/2011 del 09.12.2011, ingiungeva a di Parte_1 pagare a la somma di € 2.957,24, oltre interessi legali e spese di CP_1 giudizio, liquidate in € 370,50.
Con atto di citazione, notificato il 09.02.2012, proponeva opposizione Parte_1 davanti al Giudice di Pace di OS IO avverso il predetto decreto ingiuntivo, con il quale ammetteva di essersi avvalso del ai fini di consulenza contabile CP_1 dal 2001 al 2009, con la possibilità per quest'ultimo di provvedere, nella qualità di intermediario abilitato, al versamento in via telematica delle imposte e dei contributi, anche tramite compensazione con crediti d'imposta del . Pt_1
Affermava altresì di aver deciso di recedere dal predetto incarico di consulenza nel corso dell'anno 2009 ed ammetteva di non aver corrisposto gli importi dovuti all'opposto, da quantificarsi nella misura massima di euro 1.896,00, in linea di continuità con quelli elargiti in suo favore negli anni antecedenti.
Lamentava quindi l'esosità delle somme pretese dal in via monitoria e, CP_1 soprattutto, la sua grave negligenza nell'espletamento dell'incarico affidatogli, consistente nella mancata compensazione di diversi tributi a carico del con gli Pt_1 ingenti crediti IVA da questi vantati nei confronti dell'erario.
Tale omissione, ascrivibile ad esclusiva responsabilità del , avrebbe prodotto CP_1 plurime inadempienze tributarie a carico dell'opponente, puntualmente sanzionate pag. 3/18 dall' con la notifica di diverse cartelle di pagamento e la conseguente produzione di CP_2 un danno, per sanzioni ed interessi, pari ad € 6.460,99.
Richiedeva quindi l'opponente che, in via riconvenzionale, gli venisse riconosciuto un risarcimento del danno patito in misura pari al predetto importo, con successiva compensazione dello stesso con le somme dovute all'opposto e conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento della differenza, per un importo pari ad € 4.564,99, oltre agli ulteriori danni subiti e subendi, rivalutazione ed interessi.
La difesa dell'opponente eccepiva altresì, in funzione della sollevata domanda riconvenzionale, l'incompetenza per valore dell'adito GdP, chiedendo che questi provvedesse a dichiarare la propria incompetenza e disponesse la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Locri – Sezione Distaccata di Siderno, salva la possibilità per il giudice dell'opposizione di procedere alla separazione delle due cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo la domanda riconvenzionale al Tribunale di Locri –Sezione Distaccata di Siderno;
nel merito insisteva affinché il giudice di prime cure dichiarasse che l'opposto non vantava alcun credito nei suoi confronti, con conseguente revoca, annullamento, dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e CP_1 della domanda riconvenzionale e, in subordine, che il danno ipotizzato fosse quantificato in misura non superiore alla somma richiesta a titolo di sole sanzioni con le comunicazioni inviate al dall' il 02.04.2010, successive alla risoluzione del Pt_1 CP_2 rapporto.
A tal fine deduceva la sussistenza di tutta una serie di fattori che gli avrebbero impedito di eseguire le pretese compensazioni con i crediti IVA del , tra cui, in particolare: Pt_1 la presenza (documentata) di diverse richieste di rimborso dei crediti IVA avanzate dall'opponente, che avrebbero reso incapiente il residuo rispetto ai debiti fiscali da compensare;
l'assenza di adeguata informazione al commercialista circa l'esito delle predette istanze di rimborso;
l'assenza di specifiche disposizioni in merito all'utilizzo del credito ancora disponibile, che l'opposto non avrebbe potuto mandare in compensazione senza specifico mandato dell'opponente per non incorrere nella violazione dei limiti imposti al suo mandato;
la tardiva presentazione, da parte del pag. 4/18 , del prospetto distinta dei contributi previdenziali per l'anno 2008, che avrebbe Pt_1 impedito il tempestivo pagamento dei contributi IVS per l'anno 2007.
Il Giudice di Pace di OS IO, con ordinanza del 29.10.2012, pronunciata fuori udienza, dichiarava la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda principale e riconvenzionale e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Locri – Sezione
Distaccata di Siderno. Con comparsa in riassunzione, notificata il 27.02.2013, Pt_1
riassumeva il giudizio davanti al giudice dichiarato competente, riformulando
[...] le domande già proposte davanti al Giudice di Pace di OS IO, esclusa l'eccezione di incompetenza.
Si costituiva in giudizio che, a sua volta, richiamava le difese e le CP_1 conclusioni formulate davanti al Giudice di Pace di OS IO. Chiedeva inoltre che, sulla domanda di opposizione a d. i., il Tribunale di Locri dichiarasse la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice di Pace di OS IO e trattenesse davanti a sé la sola domanda riconvenzionale.
Istruita la causa tramite escussione testi e CTU, all'udienza del 13.02.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 363/2020, rigettava totalmente l'opposizione del così statuendo: Pt_1
“1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 52/2011 emesso Parte_1 dal Giudice di Pace di OS IO il 09.12.2011 e depositato il 10.12.2011, che conferma integralmente;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
3) condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA;
4) pone definitivamente a carico dell'attore in opposizione le spese di CTU liquidate con separato provvedimento a favore del rag. .”. CP_3
Con atto notificato in data 15.07.2020, il interponeva appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Locri, sollevando una pluralità di censure, con le quali, previa richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, insisteva per l'integrale riforma della stessa e per l'accoglimento delle domande ed eccezioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio. pag. 5/18 Si costitutiva in giudizio l'appellato, il quale invocava, in via pregiudiziale, una pronuncia d'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con condanna dell'appellante, oltre alla refusione delle spese di giudizio, al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., equitativamente determinata.
Con ordinanza del 29 aprile 2021 la Corte, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge, concedeva all'appellante la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame.
Con provvedimento del 30.10.2024, reso ai sensi dell'art. 352 cod. proc. Civ., venivano assegnati alle parti termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e fissata l'udienza del 18.09.2025 per la rimessione della causa in decisione. Le parti precisavano le conclusioni con note scritte e la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'appello è infondato e va rigettato, seppure con la necessità di integrazione della motivazione della sentenza emessa dal giudice di prime cure.
2.1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellante ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'appellato eccepisce l'assenza, nell'atto introduttivo del presente giudizio, della specifica indicazione dei passaggi della sentenza di cui si chiede la riforma e dell'individuazione di una ricostruzione alternativa da sostituirsi ai predetti;
lamenta inoltre la mancanza nell'atto di appello di qualunque contenuto innovativo, rappresentando lo stesso mera riproposizione delle argomentazioni spinte con l'atto di opposizione.
Invoca altresì una pronuncia d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in forza dell'asserita consonanza tra la sentenza impugnata e la consolidata giurisprudenza, che renderebbe manifesta l'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Le censure rassegnate dall'appellato non meritano accoglimento.
Con riferimento alla pronuncia ex art. 342 c.p.c. questa Corte intende dare continuità all'indirizzo fatto proprio dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, all'esito della sua nuova formulazione della norma (dovuta al Dl n. 83 del 2012, pag. 6/18 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012), l'art. 342 c.p.c. da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata e, dall'altro, non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che dovranno continuare ad essere rispettati (cfr. Cass. 1600/2024). In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, ossia un'individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie detti requisiti appaiono rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che della controparte - la richiesta di riforma della decisione, così come le motivazioni poste a base della stessa.
Né per altro verso l'impugnazione appare palesemente inammissibile e/o infondata, ex art. 348 bis c.p.c., posto che, al contrario, la stessa necessita di approfondita valutazione, al termine della quale, come si dirà, va ritenuta infondata, pur imponendosi un'adeguata riforma ed integrazione della parte motiva della sentenza impugnata.
2.2. Procedendo alla disamina dei motivi d'impugnazione declinati nell'atto introduttivo del giudizio, vengono in rilevo, innanzitutto, le plurime censure compendiate dall'appellante sotto la rubrica di “MOTIVO DI APPELLO N: 1” e “MOTIVO DI
APPELLO N: 2”. Le stesse consistono, nella sostanza, nell'asserita abnormità ed illegittimità della sentenza impugnata, ritenuta frutto della violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., inficiata da una motivazione solo apparente e da vizio di omessa motivazione in merito a talune domande rassegnate dall'opponente nel primo grado di giudizio. Dette censure, per l'evidente connessione logico-giuridica che le connota, possono essere congiuntamente esaminate.
2.3. La difesa eccepisce innanzitutto l'abnormità del provvedimento impugnato Pt_1
e la carenza di un'effettiva motivazione. Il giudice di prime cure avrebbe attuato un'inversione nell'onere della prova tra i contraenti in ordine alla responsabilità per le omissioni fiscali che determinarono l'emissione delle emarginate cartelle di pagamento pag. 7/18 e questo vizio discenderebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, da un'acritica adesione del giudicante alle valutazioni fatte dal CTU.
Tale conclusione sembrerebbe astrattamente sostenibile alla luce di almeno due diversi passaggi dell'ordito motivazionale:
1. L'acritica adesione, presente a pagina 8 della sentenza, ad una delle conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico, in ordine alla necessaria conoscenza da parte dell'opponente degli impegni fiscali sullo stesso gravanti, che libererebbe l'opposto dall'onere di dimostrare un suo esatto adempimento degli obblighi informativi imposti dalla natura del contratto (“quanto agli omessi o ritardati pagamenti delle imposte e alla eventuale compensazione con il crediti residui negli anni in contestazione, poiché nei fascicoli delle parti non vi è prova di comunicazioni in merito, si ritiene che, per effetto del rapporto professionista-cliente, le stesse parti fossero consapevoli dei debiti dei crediti e dei mancati pagamenti nei termini fissati.”);
2. Il riferimento, presente a pagina 12 della sentenza, all'onere del di Pt_1 fornire la prova di aver impartito all'opposto specifici ordini di addebito/compensazione dei propri tributi, che escluderebbe ogni responsabilità del per le lamentate omissioni (“In ogni caso non può essere rimproverato CP_1 al consulente di non avere effettuato gli addebiti telematici sul conto del cliente se manca la prova di una espressa richiesta in tal senso per ciascun addebito.
Nel caso di specie detta prova non è stata fornita e non può essere dedotta dal semplice fatto che il consulente in diverse altre occasioni abbia effettuato addebiti telematici sul conto del cliente.”).
Non è un caso che i predetti snodi motivazionali abbiano sollecitato le censure dell'opponente, contenute nei primi due motivi di appello, con cui si contesta, da una parte, l'estrema fragilità del ragionamento sotteso all'impugnato provvedimento, che avrebbe abbracciato fideisticamente gli esiti della CTU senza una valutazione critica degli stessi, dall'altra l'ingiusto addossamento in capo al della prova Pt_1 dell'inadempimento di controparte (cfr. pagina 7 dell'atto di appello, in cui si legge:
“Ed invece è chiaro che è onere del ragioniere commercialista provare di aver comunicato al cliente le scadenze tributarie ed i relativi importi e di avere richiesto pag. 8/18 tempestivamente l'autorizzazione all'addebito. Solo nel detto caso l'appellante sarebbe stato tenuto a fornire prova di aver autorizzato gli addebiti…”).
In realtà questa Corte ritiene che la sentenza oggetto di gravame effettui solo apparentemente quell'inammissibile inversione dell'onere della prova lamentata dal
, giungendo ad una soluzione che risulta condivisibile nell'esito finale, sebbene Pt_1 non sorretta da adeguata motivazione. Quest'ultima, infatti, appare priva della esplicitazione del percorso logico-giuridico da rispettare, in consimili fattispecie, per la corretta distribuzione tra i contraenti dell'onere probatorio concernente l'inadempimento delle obbligazioni assunte.
Sul punto v'è da osservare come il rapporto negoziale di consulenza contabile rientri pacificamente nella definizione di contratto d'opera intellettuale, regolato dagli artt.
2222 e ss. c.c. Trattasi di rapporto negoziale sinallagmatico, nel quale si intrecciano una serie di obblighi reciproci delle parti contraenti, la cui attuazione è funzionale alla regolare gestione della contabilità dell'assistito ed all'adempimento degli oneri legislativamente imposti nei confronti della CP_2
È di tutta evidenza come il riparto dell'onere probatorio in caso di inadempimento contrattuale vada modulato tenendo conto dei fondamentali principi di vicinanza o riferibilità della prova e negativa non sunt probanda, fissati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 13533/2001 e sviluppati dalla successiva giurisprudenza.
In forza dei predetti canoni, sarà onere del creditore di una prestazione, il quale voglia far valere l'inadempimento della controparte, quello di provare l'esistenza del rapporto negoziale, del danno patito e la sussistenza del nesso eziologico tra questo e la condotta del debitore, unitamente alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, inteso quale causa efficiente del danno;
sarà il debitore, per converso, a dover fornire la prova del diligente adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti, ovvero l'impossibilità dell'adempimento derivante da causa non imputabile.
Nella fattispecie in disamina l'opponente contesta l'inadempimento del proprio consulente contabile, il quale non avrebbe provveduto al corretto adempimento della prestazione attesa, consistente nella tempestiva esecuzione di pagamenti nel suo interesse, con addebito su conto corrente o, in ogni caso, con compensazione con i crediti IVA esistenti. pag. 9/18 Nella prospettazione dell'appellante, il Rag. , al fine di andare esente da ogni CP_1 responsabilità, avrebbe quindi dovuto procedere ai pagamenti o alle compensazioni convenute, oppure, in alternativa, avrebbe dovuto fornite la prova che le relative omissioni fossero dovute a causa a lui non imputabile.
Tale tesi tuttavia non appare condivisibile.
Applicando i suesposti principi in merito alla prova dell'inadempimento che diede origine alle successive cartelle di pagamento per sanzioni ed interessi in danno dell'appellante, sarebbe stato innanzitutto onere del quello di provare i contenuti Pt_1 del rapporto di consulenza contabile intrapreso con lo studio . CP_1
Ed invero, pur non essendo in contestazione che l'appellante si sia avvalso dell'opposto per la gestione della propria contabilità sino al 2009, ciò che manca in atti è la prova della sussistenza di specifici mandati per il pagamento, tramite intermediario, delle quote di imposte e contributi rimasti inevasi.
Va ritenuto infatti che dalla qualifica di intermediario autorizzato alla gestione rapporti con l'A.F., rivestita Rag. , non possa desumersi automaticamente l'obbligo dello CP_1 stesso di procedere 'sempre e comunque' all'estinzione degli oneri fiscali gravanti sul suo assistito, con addebito su conto corrente, ovvero con compensazione con crediti
IVA. Ciò in quanto l'attribuzione di dette facoltà operative in seno ad un rapporto di consulenza contabile non rappresenta elemento necessario del modello negoziale, bensì una modalità di svolgimento opzionale, il cui contenuto ed i cui limiti vanno provati dall'opponente.
La circostanza che in taluni casi sia stato conferito mandato all'opposto di effettuare le compensazioni richiamate negli atti del primo grado di giudizio non integra elemento tale da potersi sostenere l'esistenza di un'obbligazione permanente in capo al , nel CP_1 senso che questi avrebbe dovuto procedere all'addebito/compensazione di tutti gli importi che risultassero a debito del . Pt_1
D'altro canto, anche se l'appellante avesse fornito prova di tale ampio mandato, lo stesso avrebbe potuto (e dovuto) verificarne la corretta esecuzione periodicamente, con attività non certo eccedenti i margini dell'ordinaria diligenza, tra le quali: la consultazione delle piattaforme messe a disposizione dall'A. F., la richiesta di verifica diretta presso gli uffici della stessa, la richiesta di resoconto periodico al , nonché, CP_1
pag. 10/18 da ultimo, la semplice verifica degli intervenuti addebiti sul proprio conto corrente professionale, ovvero l'intervenuta parziale decurtazione del credito IVA vantato.
In sostanza, il per far valere l'inadempimento della controparte, avrebbe dovuto Pt_1 fornire alternativamente: 1) la prova di un mandato ad effettuare il pagamento, con addebito o compensazione, delle singole rate degli importi dovuti (la cui entità complessiva gli era nota derivando dalle dichiarazioni fiscali presentate) ed in tale ipotesi sarebbe stato l'opposto a dover fornire prova di un fatto impeditivo allo stesso non imputabile, oppure 2) la prova di aver conferito al un mandato generale, CP_1 ricomprendente l'obbligo di procedere 'sempre e comunque' ad addebito o compensazione degli importi dovuti in relazione all'attività commerciale svolta, ma, in tal caso, vista la genericità dell'incarico, avrebbe dovuto verificare periodicamente l'assolvimento dei relativi obblighi da parte del consulente.
Nessuna di queste prove viene fornita dall'appellante.
Sul punto va evidenziata anche una discrasia nelle difese dell'opponente tra il primo ed il secondo grado di giudizio. Nel giudizio di opposizione, infatti, il non va a Pt_1 contestare la legittimità degli addebiti/compensazioni operate dal Rag. (con CP_1 esclusione delle due compensazioni asseritamente effettuate dopo la revoca dell'incarico), censurando solamente il mancato assolvimento degli obblighi tributari poi fatti oggetto delle cartelle di pagamento notificategli.
Nel presente giudizio, per converso, spinto probabilmente dalla necessità del superamento dell'onere probatorio sullo stesso gravante, pare sostenere la totale illegittimità dell'operato dell'appellato, il quale, addirittura, avrebbe sempre agito senza alcun mandato (Cfr. pagina 10 dell'atto di appello, in cui si legge: “Il Rag. non ha CP_1 prodotto alcuna delega o autorizzazione o modello F24 sottoscritto dal che Pt_1 dimostri che veniva autorizzato da questi a pagare le tasse tramite compensazione e che quindi il cliente (l'appellante) fosse a conoscenza della propria posizione debitoria con il fisco e dell'entità del credito di imposta utilizzato in compensazione per farvi fronte.
Ed il Rag. non ha prodotto alcunché perché il non ha mai firmato CP_1 Pt_1 alcuna delega e/o autorizzazione!
Pertanto a differenza di quanto sostenuto dal Rag. questi non comunicava nulla CP_1 al in ordine alla posizione debitoria con il fisco e vi provvedeva Pt_1
pag. 11/18 autonomamente, quando se ne ricordava, servendosi senza alcuna autorizzazione del credito di imposta del poiché poteva confidare sull'ingente entità di questo. Pt_1
Una gestione del tutto non trasparente e dannosa perché il Rag. nella sua CP_1
“autonomia gestionale” non si ricordava di pagare tutte le tasse.”).
In sintesi, l'appellante introduce una tesi difensiva inedita rispetto al primo grado di giudizio e comunque senza tener conto che, anche ammessa l'ipotesi di “autonomia gestionale” dell'opposto, così come definita dall'appellante, emerge una chiara negligenza del , che si sarebbe del tutto disinteressato della gestione della propria Pt_1 contabilità.
Appare infatti incontestabile che la verifica tempestiva del mancato addebito su conto corrente degli emolumenti dovuti all (o della mancata decurtazione del proprio CP_2 credito IVA), avrebbe certamente consentito all'opponente un'immediata contestazione al commercialista della sua omissione ed una tempestiva emenda dell'illecito tributario, con pagamento di sanzioni/interessi minimi.
La tesi dell'assenza di una diligente gestione della propria contabilità da parte dell'appellante pare oltretutto ragionevolmente sostenibile ove si tenga in considerazione che, con riferimento alla cartella 09420110016651485, l'entità dell'omissione contributiva per IVS è pari ad euro 6.449,90, ossia ad un importo il cui mancato addebito/compensazione, visto il volume d'affari del , non poteva certo Pt_1 passare inosservato.
Né tampoco i predetti assunti possono ritenersi scalfiti dalle argomentazioni poste a pagina 9 dell'atto di appello, secondo cui “…dall' esame delle visure dei versamenti effettuati in via telematica, visure estratte per il tramite del servizio web AE “cassetto fiscale del contribuente”, emerge che provvedeva unicamente l'appellato, nella qualità di intermediario abilitato del , al saldo in via telematica delle imposte e dei Pt_1 contributi e tramite compensazione degli stessi con crediti di imposta del Pt_1
(allegati dal n. 9 al n. 17 fascicolo primo grado p.a.).”.
L'appellante, in forza delle predette affermazioni, tende a superare l'onere della prova su di esso gravante tramite un elemento indiziario, che tuttavia non lo esime dal fornire la prova che il commercialista, per colpa professionale, non abbia effettuato i versamenti ordinati. Le lamentate omissioni, in tesi, potrebbero essere infatti pag. 12/18 giustificate, come ipotizzato dal giudice di prime cure, dalla consapevole assenza di liquidità del ovvero dalle sue richieste di rimborso di una considerevole quota Pt_1 dei propri crediti IVA.
Da ultimo, può evidenziarsi come l'accoglimento della tesi dell'appellante - secondo cui dovrebbe affermarsi la responsabilità del semplicemente in virtù della sua qualità CP_1 di intermediario nei rapporti con l' - porterebbe alla conclusione, paradossale, CP_2 secondo cui l'assunzione di una tale qualifica genererebbe in ogni consulente contabile un'automatica responsabilità per qualsiasi illecito tributario ascrivibile al debitore d'imposta, qualunque ne sia la causa. Una responsabilità “da mera posizione”, la cui configurazione, in assenza della prova di uno specifico patto negoziale, appare del tutto irragionevole.
Anche la generica doglianza circa l'omesso adempimento dell'obbligo informativo a carico del appare priva di pregio. Può infatti evincersi da una pluralità di elementi CP_1 emersi nel corso del giudizio (ossia dalle stesse dichiarazioni fiscali ritualmente poste in essere nell'interesse del , dall'attività commerciale svolta dallo stesso ormai da Pt_1 anni, dalle diverse richieste di liquidazione dei crediti IVA vantati, dagli esiti della prova testimoniale assunta, dall'ordinario utilizzo di un sistema di rateazione degli emolumenti dovuti alla A.F. e comunque, più in generale, dall'obbligo di ogni contribuente di avere contezza dei propri obblighi tributari verso lo Stato) che l'appellante avesse una sufficiente conoscenza della propria posizione contabile/debitoria.
Inoltre, a rigore, l'inadempimento generativo delle citate cartelle di pagamento, come evincibile dalla semplice lettura delle stesse, appare una derivazione dell'omesso pagamento a scadenza di importi già determinati in virtù delle dichiarazioni fiscali e contributive del e non l'omissione di un adempimento non 'ordinario', legato Pt_1 alla specifica attività di consulenza del Rag. . D'altro canto, come osservato dalla CP_1 difesa , le contestate cartelle di pagamento sono state anche precedute da apposita CP_1 comunicazione della cui non seguì alcuna iniziativa del , che oggi non può CP_2 Pt_1 pertanto invocare l'esistenza di un danno legato ad un reale vuoto informativo.
2.4. Neppure meritevole di accoglimento pare la censura afferente al vizio di travisamento della prova/omessa motivazione, presente a pagina 11 dell'atto di appello. pag. 13/18 Ciò in quanto la circostanza che il teste di parte opponente abbia confermato le difficoltà del di conferire con il Rag. in talune occasioni non consente di Pt_1 CP_1 sostenere la tesi della incolpevole ignoranza di obblighi tributari imposti ex lege; la predetta circostanza avrebbe giustificato, tutt'al più, una revoca del mandato conferito, con scelta di altro professionista del settore.
2.5. Altra censura mossa dall'appellante all'impugnato provvedimento è quella concernente il vizio di omessa motivazione riguardo alle conseguenze del mancato ricorso alla procedura di ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997, per il pagamento di alcuni tributi (cfr. pagine 11 e ss. dell'atto di appello).
Segnatamente, l'appellante lamenta che l'opposto, nel procedere al tardivo pagamento delle 3 rate di acconto IRAP-IRPEF del 2007 (versamento che il Rag. effettuava CP_1 all'atto del pagamento delle rate di saldo delle suddette imposte e cioè in data
16/07/2008) non ha fatto ricorso alla procedura di ravvedimento operoso, ex art. 13 del
D.lgs n. 472 del 1997, in modo da consentire al di regolarizzare la sua posizione Pt_1 fiscale con sanzioni ed interessi minimi. Tale errore professionale avrebbe poi determinato l'emissione, a carico del , della cartella esattoriale N. 094 2011 Pt_1
00092454 53 000, con pretesa di un importo superiore a tremila euro per sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
Su tale censura, sollevata in primo grado dall'opponente ed oggi riproposta in appello, controparte non eccepiva nulla in primo grado, limitandosi ad affermare la diversa entità della sanzione che sarebbe stata dovuta (cfr. pagina 5 della comparsa di costituzione di primo grado).
V'è da osservare che la sentenza del giudice di prime cure omette di pronunciarsi specificamente su detta eccezione e pertanto la relativa motivazione necessita di integrazione.
La doglianza dell'opponente appare, in effetti, fondata sotto questo aspetto - in quanto l'assenza di specifica contestazione di controparte permette di inferire la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997.
Va tuttavia evidenziato che il provvedimento impugnato ha opportunamente valutato che il avrebbe potuto abbattere tali sanzioni sia dando seguito alle Pt_1 comunicazioni (avvisi bonari) del 02.04.2010 a lui notificate dall'Agenzia delle Entrate, pag. 14/18 sia attivando la definizione agevolata delle cartelle esattoriali in questione, ai sensi del
D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016.
Tali argomentazioni permettono di affermare ragionevolmente che detto danno – allo stato solo di tipo potenziale poiché non risulta provato che il abbia Pt_1 concretamente erogato detti importi – avrebbe potuto essere agevolmente evitato dall'opponente, dapprima con un'adeguata vigilanza sull'adempimento del mandato conferito al e, successivamente, con l'adozione di rimedi fiscali che avrebbero CP_1 dovuto essere attivati secondo l'ordinaria diligenza. In forza delle predette circostanze – debitamente evidenziate dall'appellato già in primo grado – l'invocato pregiudizio risulta, allo stato, irrisarcibile.
2.6. Ancora infondata appare la censua, proposta alle pagine 12 e ss. dell'atto di appello, con cui la difesa lamenta l'intervenuta compensazione di alcune pretese di Pt_1 pagamento della (ossia il credito avanzato con comunicazione n. 0272066707001 CP_2 per complessivi € 8.507,61 per contributi IVS e la comunicazione per omesso CP_ versamento di contributi previdenziali relativi all'anno 2008 con la quale l' pretendeva l'importo di € 1.432,17) con i propri crediti IVA, asseritamente avvenuta dopo la risoluzione del rapporto di collaborazione con l'opponente e quindi senza alcuna autorizzazione dello stesso. L'appellante lamenta che anche sul punto vi sarebbe stato un vizio di omessa motivazione da parte del giudice di prime cure.
In realtà quest'ultimo ha tenuto in considerazione le eccezioni di controparte, ritenendo le stesse complessivamente irrilevanti, in quanto non integranti una violazione degli obblighi contabili gravanti sul consulente.
Sul punto questa Corte ravvisa un parziale difetto di motivazione, potendosi meglio sostenere quanto segue. La prospettazione dell'opponente non è pienamente sostenibile innanzitutto perché il , una volta revocato il mandato al , avrebbe dovuto Pt_1 CP_1 diligentemente eliminare dal portale della AE l'individuazione dello stesso quale suo intermediario autorizzato, impedendone ogni possibilità operativa. Lo stesso , Pt_1 inoltre, con condotta censurabile, ammette di aver consegnato al TT le due richieste di pagamento per risolvere la situazione, senza ottenere dallo stesso alcuna spiegazione su come avrebbe fatto. A questo punto appare evidente che il , pur ammettendosi CP_1 la tesi della intervenuta revoca del mandato, avrebbe comunque agito non in pag. 15/18 adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ma di fatto, nell'interesse del
, eliminando una pretesa tributaria/previdenziale che comunque era a carico di Pt_1 quest'ultimo. Risulta pertanto inverosimile affermare l'esistenza di un danno per l'elisione, con compensazione, di pretese per sanzioni ed interessi, che, come specificato ai punti precedenti, non derivano da una responsabilità del commercialista per illecito professionale.
2.7. Ulteriore doglianza dell'appellante (declinata alle pagine 14 e ss. dell'atto introduttivo del giudizio sotto la rubrica “MOTIVO DI APPELLO N. 3”) è quella concernente la pretesa esosità dei compensi professionali ingiunti, che il giudice di prime cure avrebbe definito in conformità all'abrogata tariffa professionale dei ragionieri commercialisti (prevista dal D.p.r. 6/03/1997 n. 10) e per un'entità di questi pari ad oltre il 50% in più annuo rispetto all'ultimo compenso corrisposto. Lamenta nello specifico che, in assenza di accordo scritto e di prova contraria fornita dall'opposto, l'entità dei compensi dovrebbe necessariamente presumersi eguale a quella degli anni precedenti.
Tale censura è priva di fondamento giuridico.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure, dinanzi all'assenza di una pattuizione scritta, ha fatto applicazione dell'art. 2233 c.c. e dello stesso Dpr 6/03/1997 n. 10, la cui abrogazione è da ascriversi all'art. 57 del Decreto 2 settembre 2010, n. 169
(“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della novella;
il Dpr
10/97 sarà pertanto applicabile ad attività professionali, come quelle di consulenza oggetto della presente, che si sono svolte in data anteriore.
A ciò aggiungasi che su parte opposta non gravava alcuno specifico onere di allegazione di attività, ulteriori rispetto al passato, tali da giustificare una richiesta di compenso maggiorato, purché, per le attività effettivamente poste in essere, il compenso sia congruo rispetto ai parametri vigenti. Quest'ultima circostanza è in effetti acclarata dalla produzione in atti da parte del della delibera n. 5 del 23.06.2011 dell'ordine CP_1 professionale di appartenenza.
La sentenza impugnata va sul punto pienamente confermata. pag. 16/18 2.8. Ultimo punto di gravame da analizzare è il “MOTIVO DI APPELLO N. 4”, concernente l'asserita nullità della CTU, che sarebbe stata resa oltre i limiti delle competenze dell'ufficio di consulenza, con palesemente violazione del dovere di imparzialità e dando luogo ad un'attività peritale nemmeno astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo poiché priva di qualunque contributo conoscitivo inedito rispetto alla documentazione prodotta. Ne conseguirebbe il dovere di questo Giudicante di riformare anche le statuizioni di primo grado concernenti la liquidazione dei compensi dovuti al perito.
Anche questo motivo di appello appare infondato. Si osserva infatti che il nominato
CTU, pur esprimendo delle proprie valutazioni in merito a profili non strettamente attinenti alla funzione svolta e probabilmente legati a prassi negoziali ampiamente praticate nel settore di riferimento (si pensi alla ritenuta conoscenza della situazione debitoria del dedotta dagli ordinari modi di sviluppo del rapporto tra Pt_1 professionista e suo assistito), ha tuttavia effettuato una disamina della contabilità dell'opponente, fornendo al giudice di prime cure importanti dati conoscitivi, primo fra tutti quello della regolarità delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali presentate dallo studio , seppur in presenza di documentati ritardi nel versamento CP_1 degli emolumenti dovuti.
Che poi la sentenza del primo grado di giudizio abbia accolto senza alcuna revisione critica l'operato del CTU non può considerarsi un vizio della stessa, se non in quegli snodi, sopra evidenziati, in cui la soluzione proposta, seppur corretta nella sostanza, avrebbe dovuto essere accompagnata ad un più articolato percorso motivazionale.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere totalmente confermata, dovendosi integrare la motivazione del rigetto della domanda di nei termini Parte_1 indicati nei precedenti paragrafi.
2.9. Venendo infine ad analizzare le domande della difesa , va rigettata la richiesta CP_1
d'inflizione all'appellante di una pena pecuniaria, ex art. 96, co.3 c.p.c., poiché, nonostante l'infondatezza del gravame proposto, sussistono nell'impugnato provvedimento dei vizi motivazionali tali da sollecitare una revisione critica dello stesso, per cui si deve escludere l'abuso dello strumento processuale.
pag. 17/18 3. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate per utilizzando le tariffe per le cause di valore compreso tra € 5.2001 e € 26.000, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale, per un totale di €
2.906,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 363/2020, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio
Monteleone;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone RI Morabito
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dott. Daniele Scaramuzzino
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