Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 5333/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5333/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3
di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Della Porta (c.f. Persona_1
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da C.F._4
procura in calce all'atto di citazione,
Appellanti
e
- FGVS (p.iva/c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a
Pagina 1
elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
Appellata
e
Controparte_2
Appellato – Contumace
e
Controparte_3
Appellata- Contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr.
1571/2018 pubblicata il 23.01.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la Persona_1 Controparte_4
(ora ), in qualità di Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), e
[...]
per sentirli condannare, accertata l'esclusiva responsabilità del Controparte_2
nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 15.09.2005, al CP_2
risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, detratta la somma percepita dall' , e alla somma di euro 10.000,00 per i danni riportati dal veicolo oltre il CP_3
degrado ed il fermo tecnico dello stesso, con corresponsione di una somma a titolo di risarcimento da lucro cessante ex art. 2056 c.c.. Al riguardo l'attore ha dedotto che:
Pagina 2 1) in data 15.09.2005, mentre percorreva con il proprio veicolo Ford Focus targato
BV646XE la Via della Stazione di Cesano, veniva urtato frontalmente dal veicolo
Opel RA tg VT378271, di proprietà del che Controparte_2
provenendo dall'opposto senso di marcia, invadeva la corsia di percorrenza della
Ford Focus: sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale che constatava come la Opel RA fosse priva di assicurazione obbligatoria;
2) a seguito dell'urto il veicolo Ford Focus riportava danni materiali e il Per_1
subiva lesioni personali che comportavano un'invalidità permanente del 40% ed un'invalidità temporanea totale di 180 giorni e parziale di 160 giorni, come da relazione medica depositata;
3) trattandosi di infortunio verificatosi “in itinere”, il veniva sottoposto a Per_1
visita che riconosceva un'invalidità permanente nella misura del 24% e CP_3
pertanto una rendita mensile allo stesso.
Si è costituita in giudizio la allora nella sua qualità di Controparte_5
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., che, sollevando questioni pregiudiziali e contestando le richieste risarcitorie, chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine, nel caso di accoglimento della stessa, di dichiarare il tenuto a manlevarla. CP_2
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Nel corso del giudizio il è deceduto (per cause indipendenti il Persona_1
sinistro occorso) e si sono costituiti gli odierni appellanti, quali eredi, chiedendo la prosecuzione del giudizio.
Sempre nel corso del giudizio si è costituita l' con intervento volontario, CP_3
chiedendo la condanna di al pagamento in suo Controparte_5
favore della somma erogata al a seguito del sinistro subito e Persona_1
pari ad euro 79.944,58.
Pagina 3 Il tribunale, istruita la causa con prova testimoniale e CTU medico legale, ha riconosciuto la responsabilità del nella causazione del sinistro stradale e per CP_2
l'effetto ha condannato quest'ultimo in solido con le al Controparte_1
pagamento di euro 11.361,00, a titolo di danno non patrimoniale conseguente alla invalidità temporanea (ritenuto il danno da invalidità permanente già liquidato interamente dall' , oltre il lucro cessante e gli interessi legali, con CP_3
compensazione delle spese legali tra le parti. Il Tribunale ha altresì condannato
a corrispondere all' la somma di euro 79.944,58, oltre Controparte_1 CP_3
interessi legali, con condanna al pagamento delle spese di lite sempre in favore dell' ed ha infine accolto la domanda di regresso avanzata da CP_3 [...]
nei confronti del e per l'effetto ha condannato il a rifondere CP_1 CP_2 CP_2
la Compagnia assicuratrice di tutto quanto versato dalla stessa in virtù della sentenza di primo grado.
Il tribunale, rigettate le questioni pregiudiziali sollevate dalle e Controparte_1
ritenuta altresì provata la responsabilità del si è soffermato in particolare sulla CP_2
quantificazione dei danni, riconoscendo:
a) l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma sul calcolo del danno biologico;
b) un danno biologico permanente pari a complessivi euro 40.723,23, calcolati come nella motivazione della sentenza alla luce della CTU, e tenuto conto del prematuro decesso del Per_1
c) un'invalidità temporanea, come da percentuali indicate nella consulenza medico- legale, complessivamente pari ad euro 11.361,00;
d) un danno morale non ricompreso nella liquidazione del danno biologico per il valore di euro 10.180,83, ex artt. 2059 e 2056 c.c. pari al 25% del danno biologico accertato;
e) un danno patrimoniale pari ad euro 2.167,54 le cui voci riguardano le spese mediche sostenute per euro 1.112,64 e la diminuzione del reddito derivante dalla modifica della qualifica professionale con conseguenziale riduzione della retribuzione mensile per euro 910,00 (calcolata solo su due mensilità stante la
Pagina 4 mancata prova documentale per ulteriori periodi), a cui va aggiunta la fattura relativa al soccorso stradale pari ad euro 144,00: non è stato riconosciuto invece alcun risarcimento per danni al veicolo, stante l'assenza di prove fornite in merito.
Da tali somme, il giudice di primo grado ha defalcato quanto già corrisposto al da parte dell' alla data del suo decesso – trattandosi di infortunio in Per_1 CP_3
itinere – sia a titolo di danno biologico (che l ha riconosciuto nella misura del CP_3
24% per la somma di euro 64.650,20) sia a titolo di indennità temporanea (per 187 giorni pari ad euro 14.690,08), costituente quest'ultima risarcimento di un danno patrimoniale (conseguente all'assenza dal lavoro). Il giudice ha dunque concluso che nessuna somma residua a titolo di danno differenziale, eccetto l'invalidità temporanea per danno (biologico) non patrimoniale - non erogata dall' - pari ad CP_3
euro 11.361,00, sulla quale ha riconosciuto il lucro cessante.
La sentenza è stata impugnata da , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Persona_1
necessaria della presente decisione, che hanno chiesto, confermata l'integrale responsabilità del nella causazione del sinistro, di condannare le CP_2 Controparte_1
n.q. F.G.V.S. a pagare a titolo di risarcimento dei danni patiti le somme che
[...]
saranno ritenute di giustizia, con la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante ex att. 2056 e 1223 c.c. nella misura ritenuta congrua con gli interessi legali, con vittoria di spese. Deducono in particolare gli appellanti:
a) la violazione ed errata applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.: al riguardo l'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe errato nella determinazione del calcolo del danno differenziale, sottraendo dall'importo che complessivamente sarebbe spettato al – al netto Persona_1
dell'inabilità temporanea - l'intera somma erogata dall' senza operare CP_3
alcuna distinzione. Con il medesimo motivo di gravame l'appellante contesta altresì l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di
Pagina 5 Milano, ritenute più adatte a garantire la parità di trattamento nella liquidazione del danno alla persona;
b) la motivazione carente e contraddittoria in merito al mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado del danno alla vettura, di cui si chiede una valutazione equitativa;
c) la motivazione carente e contradditoria in ordine alla compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado, malgrado l'esito positivo della causa dato che la domanda è stata comunque accolta.
Si è costituita la n.q. F.G.V.S. che ha contestato quanto dedotto Controparte_1
dall'appellante in quanto manifestatamente inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c.; in via subordinata nel merito, di rigettare comunque le domande avanzate dagli appellanti ed infine in ulteriore subordine sempre nel merito di contenere l'onere dell'ulteriore risarcimento nel contesto della sentenza impugnata in ragione del prematuro decesso del con detrazione Per_1
della rendita corrispostagli dall' . CP_3
Sono rimasti contumaci l' ed il . CP_3 Controparte_2
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.03.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Sul primo motivo di appello, va premesso che è priva di fondamento la censura sollevata in ordine all'applicazione delle tabelle di Roma, stante la richiesta di applicazione delle stesse avanzata dai medesimi appellanti nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione proposto nell'interesse del , ed ivi Persona_1
richiamate: “…condannare (…) a pagare al concludente la somma che sarà ritenuta di giustizia secondo le note tabelle in uso presso il Tribunale Civile di Roma a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, biologico, morale…”(vedi atto di citazione allegato al fascicolo di I° grado: conclusioni mai modificate). Tanto specificato, e ritenuta assorbita ogni altra considerazione sul punto, è appena il caso di rilevare
Pagina 6 come nel caso di specie la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in più occasioni a favore dell'applicazione delle tabelle di Roma, statuendo che “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma) (Cass. Civ., Sez.3, Ord. n.
29832/2024 - Cass. Civ., Sez.3, Ord. n. 41933/2021).
Al contrario, fondate risultano le censure mosse in ordine al calcolo differenziale così come operato dal giudice di primo grado.
In merito al calcolo del danno differenziale, deducono gli appellanti:
1. che il tribunale nell'effettuare una sottrazione tout court avrebbe errato “nel non tener conto che l'indennizzo in forma di rendita erogato dall' per le CP_3
menomazioni di grado pari o superiore al 16% “ha una veste unitaria ma duplice contenuto” (…), giacché, (…) la vittima riceve una rendita per il danno biologico ed una rendita per le conseguenze patrimoniali derivate dalla lesione” (vedi atto di appello pag. 7), sicché la rendita ha anche un titolo CP_3
diverso dal mero danno biologico;
2. che inoltre è da censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui opera una defalcazione del danno morale - riconosciuto agli appellanti nella misura di euro 10.180,83 pari al 25% del danno biologico accertato- dalla somma corrisposta dall' CP_3
Pagina 7 Sotto il primo profilo, va premesso, in punto di diritto, che la questione in esame è stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in tema di compensatio lucri cum damno ha statuito innanzitutto che il risarcimento deve sì coprire il danno subito ma non deve essere di per sé fonte di lucro, per cui l'ammontare del risarcimento deve tendere a riparare l'interesse leso ma non deve altresì comportare un ingiustificato arricchimento del danneggiato.
Partendo da tale assunto, la Suprema Corte ha rilevato che “la rendita CP_3
costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (…) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro. Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav. 11 gennaio 2016, n. 208; Cass. Sez. lav. 10 aprile 2017, n.
9166). Nondimeno la rendita corrisposta dall' soddisfa, neutralizzandola in CP_3
parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore". Statuendo, dunque, in linea di principio, il seguente principio di diritto: “L'importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall' per infortunio in itinere occorso al lavoratore va CP_3
detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito” (così Cass. Civ. Sez. Un. n.
12566/2018), richiamata anche da Cass. Civ. Sez. 3, n. 2550/2019 tra le varie).
Stabilito quanto sopra, la Corte è nuovamente intervenuta sulla questione per specificare i termini in cui effettuare la suddetta detrazione. Muovendo dal presupposto che vi è comunque una diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall' che non può essere genericamente sottratto dal complessivo CP_3
creditorio risarcitorio, la S.C. ha precisato che “le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito CP_3
risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non
Pagina 8 patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. Civ. Sez. 3 Ord. 30293/2023).
In particolare, detta sentenza ha rilevato che “ se l' ha costituito in favore del CP_3
danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente”.
Aderendo dunque ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la
Corte ritiene che il giudice di primo grado, una volta quantificato il risarcimento civilistico del danno ed individuate le singole poste già versate dall' avrebbe CP_3
dovuto provvedere ad una defalcazione solo di quelle identiche, e quindi sottrarre la somma liquidata dall a titolo di danno biologico, non anche la somma da CP_3
questo liquidata a titolo di danno patrimoniale.
Dai documenti prodotti in corso di causa – comunicazione del 08.05.2007 (vedi CP_3
all. nr. 37 fascicolo di primo grado degli appellanti) e attestazione del CP_3
06.03.2017 - è possibile ricostruire ex post la ripartizione tra la quota da imputare al danno biologico permanente e quella da imputare al danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro.
Difatti, il dettato normativo di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) D.Lgs. 38/2000 prevede che la determinazione della quota di rendita per danno patrimoniale
(conseguenze sulla retribuzione) debba essere calcolata moltiplicando la retribuzione per il coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti” (nella specie, 0,5%) e per il grado di menomazione (nella specie 24%). Da tale operazione di calcolo deriva che la quota corrisposta a titolo di danno patrimoniale da incapacità da lavoro è pari ad euro 16.541,13 (al netto degli interessi) e così calcolata: 12.822,60
Pagina 9 (retribuzione annua) x 0,5 (coefficiente) x 0,24 (grado di menomazione) = 1.538,71 all'anno, da moltiplicare per il periodo in cui è stata versata la rendita e dunque per
10 anni e 9 mesi.
Sottraendo tale somma erogata a titolo di danno patrimoniale (euro 16.541,13 ) da quella complessiva erogata dall (euro 60.312,82), deriva che la somma CP_3
liquidata dall' a titolo di danno biologico risulta pari ad euro 43.771,69, che è CP_3
comunque maggiore a quella liquidata per lo stesso titolo (danno biologico) in questa sede giudiziaria, e non contestata in questa sede di appello, pari ad euro 40.723,32: sicchè, pur decurtando dalla somma erogata dall quella dovuta a titolo di danno CP_3
patrimoniale, come richiesto da parte appellante, nulla comunque è ulteriormente dovuto a titolo di danno biologico, in quanto già totalmente ristorato con la rendita di cui ha usufruito l'avente diritto sino al decesso. CP_3
Quanto al credito riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da incapacità di lavoro, la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla quantificazione operata dal giudice di primo grado che - stante le sole due buste paga del giugno e del settembre CP_6
2015 – ha stimato nella misura di euro 910,00 la compromissione della capacità lavorativa del dal 01.08.2015, data in cui avviene la modifica Per_1
dell'inquadramento professionale, sino al settembre 2015: dunque il pregiudizio arrecato per tale voce di danno è stato ampiamente ristorato dall' In ogni caso, CP_3
non vi è motivo di appello su tale liquidazione.
Dunque, rileva la Corte, come, pur applicando il criterio delle “poste identiche” invece che quello per “poste omogenee”, le due macro-voci del danno biologico permanente e del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa siano state ampiamente indennizzate da quanto corrisposto dall' a titolo di rendita mensile. CP_3
In ordine alla questione relativa alla defalcazione del danno morale dalla somma corrisposta dall operata dal giudice di primo grame, la censura mossa dagli CP_3
appellanti merita accoglimento. Alla luce dei principi sopra richiamati è la stessa
Suprema Corte a precisare che “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in
Pagina 10 nessun caso potranno essere ridotti per l'effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 30293/2023).
Ne consegue pertanto che sul punto la sentenza deve essere riformata, con il riconoscimento del danno morale nella misura di euro 10.180,83, già liquidata dal primo giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi secondo i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass. 2979/2023), dalla data del sinistro sino alla liquidazione del danno.
È infatti inammissibile in quanto del tutto generica la censura sulla quantificazione della percentuale riconosciuta dal primo giudice ai fini della quantificazione del danno morale, così formulata “anche sul punto si avanza formale impugnazione e richiesta di modificazione delle predette parti della sentenza ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto le stesse, partendo da una corretta ricostruzione dei fatti, ne deducono erronee conseguenze in punto di diritto”; rilevando comunque che la quantificazione operata è corretta poiché avvenuta conformemente ai criteri utilizzati per la formazione delle tabelle di Roma, ed adeguatamente motivata.
Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Gli appellanti lamentano il mancato risarcimento del danno alla vettura stimato in euro 10.000,00, oltre il degrado ed il fermo tecnico da valutarsi equitativamente, affermando di aver provato i danni patiti dalla vettura e che il lasso di tempo trascorso tra l'evento e la rottamazione – elemento quest'ultimo rilevato negativamente dal Giudice di primo grado – sia da addebitare alla lunga attesa del conferimento dell'incarico, da parte dell'assicurazione, di un perito al fine di quantificare i danni stessi: conferimento mai avvenuto.
Le censure sollevate dall'appellante non colgono nel segno. La documentazione prodotta ha dimostrato che il veicolo in questione ha subito indubbiamente dei danni ma ciò che non è stato in alcun modo provato è l'ammontare degli stessi. Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la liquidazione equitativa del danno presuppone l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, tutte ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, dove
Pagina 11 l'appellante non solo non ha fornito la prova della quantificazione dei danni, ma neppure quella del valore del mezzo al momento del sinistro. Anche recentemente la
Corte ha affermato che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cass. Civ. Sez. 6
– 3, Ord. 8941/2022). Sempre la Suprema Corte ha inoltre precisato che “il danno da
"fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. Civ. Sez.6-3, Ord. 5447/2020).
Sul punto unica voce che deve essere riconosciuta è quella relativa alla fattura del Soccorso Medori S.r.l. per la somma di euro 144,90, somma che non può essere detratta dal danno patrimoniale corrisposto dall CP_3
Con ulteriore motivo, l'appellante lamenta la compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado, effettuata in considerazione “dell'esito della causa” e
“della diversa forza economica delle parti”, in violazione del principio della soccombenza.
La censura è fondata, stante la soccombenza della parte convenuta: reputa tuttavia la
Corte che, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, e del rigetto della domanda relativa alla liquidazione del danno biologico, già risarcito dall al CP_3
momento della introduzione della domanda, e del danno patrimoniale relativo al veicolo, le spese debbano essere parzialmente compensate, nella misura che si reputa equa di un terzo per entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente liquidata come da dispositivo nella Controparte_1
misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase
Pagina 12 di trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si tenuta affatto.
In definitiva, la sentenza impugnata va riformata nel senso che, oltre alla somma già riconosciuta in primo grado pari ad euro 11.361,00 a titolo di invalidità temporanea, in quanto non già erogata dall' (statuizione che resta ferma) deve essere CP_3
riconosciuta anche la somma di euro 10.180,83 a titolo di danno morale e di euro
144,90 per danno patrimoniale, oltre alle spese di lite nei limiti indicati.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) condanna in qualità di F.G.V.S. al pagamento della Controparte_1
ulteriore somma di euro 10.180,83 a titolo di danno morale, oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata, anno per anno, e oltre interessi legali sulla somma così risultante dalla data della sentenza al soddisfo;
2) condanna in qualità di F.G.V.S. al pagamento, a titolo di Controparte_1
danno patrimoniale, di euro 144,90, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo,
3) compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna le in qualità di F.G.V.S. al pagamento della restante parte Controparte_1
liquidate per il primo in euro 2.539,34 e per il secondo in complessivi euro
2.315,34, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15% da corrispondersi in favore dell'Avv. Laura Della Porta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Roma, 8 gennaio 2025
La Cons. est. La Presidente
Pagina 13 Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Maria Grazia Serafin
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