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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg12874 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12874 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PEREZ DE VERA MARIA
CRISTINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via D.
Fontana 45 b,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. ILARIO LUISA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Giacinto Gigante n.43,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 20.02.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, aderendo alle medesime condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano integralmente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 17.03.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. per i figli Pt_1
e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
• 2) assegno divorzile a carico del sig. in favore della sig.ra di Pt_1 Pt_2
€.50,00 mensili.”
2 Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 14/07/1997
(atto n. 51, parte II, s. A, sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1997) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12874 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PEREZ DE VERA MARIA
CRISTINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via D.
Fontana 45 b,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. ILARIO LUISA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Giacinto Gigante n.43,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 20.02.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, aderendo alle medesime condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano integralmente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 17.03.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. per i figli Pt_1
e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
• 2) assegno divorzile a carico del sig. in favore della sig.ra di Pt_1 Pt_2
€.50,00 mensili.”
2 Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 14/07/1997
(atto n. 51, parte II, s. A, sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1997) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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