Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6101 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6101/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Antonino Quattrone;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.12.2024, la ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione ad avviso di addebito n. 39420240002596818000, notificato il 15.11.24, relativo al periodo contributivo dal 01-2017 al 12-2023, per la somma complessiva di € 30.799,04.
In particolare ha eccepito l'inesistenza del presupposto contributivo nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e il difetto di motivazione.
Pertanto, affermando di non essere tenuta al pagamento del credito oggetto di contestazione, ha concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso, la prescrizione delle somme richieste o, in subordine, la decurtazione di parte di esse.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha rappresentato che, successivamente alla notifica dell'avviso di addebito e a seguito di domanda presentata il 9.12.24, l'impresa era stata cancellata con effetto dal 1.1.2017 e pertanto il credito opposto non era più dovuto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Orbene, essendo stato annullato dall' l'avviso di addebito impugnato, in via CP_1 assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere, con conseguente annullamento dell'atto opposto.
Con riguardo alle spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM
147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario – stante l'assenza di CP_ questioni giuridiche di particolare complessità, va disposta la condanna dell' al pagamento delle stesse nella misura di 1/2 in ragione del provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito indicato già nella comparsa di costituzione e risposta, sebbene avvenuto soltanto in data 17.12.2024, ovvero successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso, nonché dell'erronea comunicazione nel dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti per l'anno 2019.
Compensa le spese nella restante metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
39420240002596818000. CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 21,50 per spese e in € 2.315,00 per onorari oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella restante metà.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo