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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1485 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, discussa e decisa all'udienza del 17/04/2025 e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. PANNONE FIAMMETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1 lo studio dell'avv. ADDEO IMMACOLATA, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato
FATTO
Con atto di citazione in appello, il impugnava la Parte_1
sentenza n. 512/2022 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (con la quale era stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 4636/2022) per violazione di legge ed errore di fatto e di diritto nella valutazione delle risultanze istruttorie, giacchè il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso ritenendo che il non avesse compiutamente provato di Pt_1
aver adempiuto agli obblighi di visibilità della segnaletica relativa all'autovelox che aveva accertato la violazione oggetto di causa;
l'appellante, quindi, chiedeva la riforma
1 totale della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
si costituiva in giudizio solo la sera precedente la prima udienza CP_1
(con comparsa accettata dalla Cancelleria direttamente il giorno d'udienza –
31.10.2023), chiedendo preliminarmente di dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto in data 19.09.2023 a corrispondere la somma di € 865,20 (con ordinativo di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente n c/c
001031818584 del ), in mero subordine parte appellata Parte_1
richiamava tutti i motivi per i quali comunque era da ritenersi illegittimo il verbale impugnato: violazione degli artt. 383 e 385 Reg. Att CDS, violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 3, Lg 689/81 e dell'art. 5 lg 65/1986, violazione e falsa applicazione dell'art. 200 C.d.S. e dell'art. 384 Reg. Att., oltre a ribadire l'omessa visibilità della segnaletica stradale e della apparecchiatura stessa, l'omessa revisione del dispositivo elettronico, nonché l'insufficienza probatoria dei dispositivi fotografici per violazione dell'art. 1 D.M. 3999/04, ragioni per le quali chiedeva in primo luogo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ed – in subordine - la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Alla prima udienza, parte appellante si opponeva all'avversa richiesta di cessazione della materia del contendere, quindi, acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva rinviata direttamente per la discussione e la lettura del dispositivo all'odierna udienza, previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusionali, di cui si avvaleva la sola parte appellante.
DIRITTO
Preliminarmente occorre concordare con parte appellante sull'inesistenza dei presupposti per poter dichiarare cessata la materia del contendere: il pagamento intervenuto solo a distanza di mesi dalla notifica del ricorso in appello, infatti, come giustamente rilevato dall'appellante non implicava alcuna intervenuta transazione.
Dall'esame degli atti, infatti, si evince che la somma pagata in data 19.9.2023 era semplicemente la somma di cui il aveva chiesto il pagamento se Parte_1
fosse avvenuto entro 60 giorni dalla notifica del ricorso (avvenuta il 17.06.2022), dal
2 61° giorno dalla notificazione – invece – la somma da pagare sarebbe stata di €
1.711,20.
Visto l'intervenuto pagamento, in ogni caso, alla prima udienza la sottoscritta invitava le parti a tentare un accordo in ordine alle spese di lite, ma parte appellata non depositava le memorie conclusionali, né compariva all'odierna udienza, di talchè quel parziale pagamento non può integrare in alcun modo i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.
Nel verbale impugnato, infatti, era dato leggere che “La postazione di controllo è stata preventivamente segnalata mediante collocazione di segnaletica stradale conforme alle disposizioni del Regolamento di esecuzione, posta al km 35+75 secondo le indicazioni dell'art. 79 del Reg. Esec. CDS, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 117/2007 convertito in
Legge n. 160 del 2.10.2007 e della circolare del Ministero dell'Interno n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20.8.2007 e resa ben visibile grazie alla collocazione di un segnale raffigurante l'organo di polizia operante conforme a quello previsto dall'art.
125 c. 2 Figura II – 111 del Reg. Esec C.d.S., come prescritto dall'art. 142 comma 6 bis del C.d.S.. L'installazione del dispositivo e della segnaletica di preavviso è avvenuta a seguito di Nulla Osta rilasciato dall'ANAS SPA con provvedimento n. 0048075 – P del
22.11.2012”.
A fronte di tale specifica indicazione e nonostante il noto valore probatorio del verbale di accertamento in ordine ai fatti constatati dagli organi verbalizzanti (cfr., in modo specifico, Ordinanza della Cassazione n. 11792 del 18/06/20201, nonchè ex multis Cass.
Cass. n. 1510 del 2022, Sez. II n. 25842 del 27.10.2008, cfr. in senso conforme Cass.
15073 del 6.6.2008 e Cass. Sez. L. n. 3525 del 22.2.2005), nella sentenza impugnata l'opposizione veniva accolta con le seguenti argomentazioni:
“La visibilità della segnaletica e la buona visibilità dell'autovelox costituiscono valutazioni, come tali sottratte all'onere di querela di falso: e, dinanzi alla specifica contestazione del ricorrente, l'Ente avrebbe dovuto provare tali circostanze, tali da fondare la legittimità dell'accertamento (Cass. civ. Sez. II, 24/01/19, ord. N. 2041)…..”
3 La giurisprudenza invocata dal Giudice di Pace, però, evidenzia semplicemente la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito…., senza nulla precisare in ordine alla ripartizione degli oneri probatori in merito.
Alla luce del valore probatorio privilegiato già evidenziato in epigrafe e posto a fondamento anche di diverse pronunce di questo Tribunale, però, la Cassazione con l'ordinanza n. 23566 del 9.10.2017 ha chiarito che: “In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (cfr. sul punto anche Casez. 1,
Sentenza n. 6242 del 21/06/19992 e Cass. n. 2041 del 24.1.20193 che – a contrario – fa ricadere l'onere probatorio sull'amministrazione, allorquando nulla risulti dal verbale di infrazione).
L'unico motivo di opposizione accolto dal Giudice di Pace, quindi, è infondato non avendo l'opponente fornito alcuna prova in ordine alla inidoneità in concreto della segnaletica alla data del 12.4.2022 (nulla veniva allegato al ricorso introduttivo, né venivano articolate istanze istruttorie) a fronte – invece – delle specifiche indicazioni contenute nel verbale impugnato, ragion per cui deve essere riformata la sentenza impugnata.
avvenire solo mediante querela di falso. 2 «In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa» 3 “La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante
"autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra tale intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione.”)
4 Sono inammissibili gli altri motivi di opposizione originariamente articolati dall'odierna parte appellata, vista la tardività della sua riproposizione nel presente giudizio d'appello, essendosi costituita solo la sera prima della prima udienza.
Ex art. 346 c.p.c., infatti, parte appellata aveva l'onere di riproporre espressamente in appello tutte le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per giurisprudenza pacifica di legittimità che si condivide, per tali devono intendersi anche quelle rimaste assorbite (come nel caso in esame) e detta riproposizione deve avvenire nel rispetto dei termini di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4381/12, nella cui parte motiva è dato leggere: “…….. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la parte vittoriosa in primo grado, che abbia visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda od eccezioni respinte, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, di cui all'art. 346
c.p.c.. Poiché gli appellati si sono costituiti tardivamente, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi ritualmente formulata in grado di appello e pertanto correttamente la
Corte di merito ha dichiarato inammissibile il motivo-…….. cfr. in proposito anche
Cass. n. 1161 del 27.1.2003: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.”.
L'appello, quindi, merita pieno accoglimento con condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo con applicazione del D.M. 55/14 per le spese relative al primo grado di giudizio e del D.M. 147/22, per le spese relative al presente grado di giudizio, per il quale l'attività difensiva si concludeva dopo il 23.10.2022.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 512/2022 del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario spiegato da CP_1
avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.
[...]
4636/2022;
2. Condanna al rimborso in favore del delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per C.U. e diritti dell'appello e complessivi € 727,00 per compensi (di cui € 65,00 per la fase di studio nel primo grado di giudizio, € 65,00 per la fase introduttiva nel primo grado di giudizio, € 135,00 per la fase decisoria nel primo grado di giudizio, € 131,00 per la fase di studio nel presente grado, € 131,00 per la fase introduttiva nel presente grado ed €
200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 17/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che
l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può