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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2024, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n° 677/2017 e promossa da
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato ad [...] il [...], ivi elettivamente domiciliato in C.SO GAETANO D'AGATA N. 68, presso lo studio dell'Avv.
CAMPISI ANTONINO ( che lo rappresenta e difende, giusta procura inC.F. 2 atti;
ATTORE
contro
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede legale in Bologna, VIA STALINGRADO N. 45, elettivamente domiciliata in
Siracusa, VIALE TERACATI N.182 C/O AVV. ALESSANDRA FORMISANO, rappresentata e difesa dall'Avv. PATERMO CONCETTA ( C.F. 3 , giusta procura in atti;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 26.10.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.11.2017, conveniva in giudizio la Parte 1 per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della Controparte_1 morte della nipote di 7 anni, cagionata dal sinistro avvenuto in Noto il 02.02.2014, nella misura di €
200.000,00, di cui € 160.000,00 per danno morale ed € 40.000,00 per danno biologico, esistenziale e di relazione. All'uopo, esponeva che in data 02.02.2014, alle ore 3:00 circa, Controparte_2 "
alla guida dell'autovettura Lancia Y tg. AN668ME, di proprietà dell'odierno attore e assicurata con la Controparte 1 transitava in Noto, C.da Romanello, allorquando veniva improvvisamente e repentinamente investita dal flusso torrenziale delle acque del fiume Asinaro, alimentate dalle abbondanti precipitazioni di quella notte, e trascinata sul letto del fiume, cagionando la morte per annegamento di alcuni passeggeri, tra cui la piccola Persona_1 nipote '
dell'attore di soli 7 anni. Affermava, dunque, di aver più volte sollecitato la [...] per ottenere il risarcimento dei danni subiti a cagione della perdita familiare, Controparte_1 senza ottenere alcun riscontro positivo da parte della compagnia convenuta, talché lo costringeva ad adire l'intestato Tribunale.
[...]Con comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2018, si costituiva in giudizio la Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto, e in ogni caso non provata. In via riconvenzionale, domandava condannarsi alla restituzione, in favore della compagnia, di tutte le Parte_1 somme che la stessa ha corrisposto ad ogni danneggiato nel sinistro stradale del 02.02.2014, in conseguenza della illecita circolazione della vettura Lancia Y tg. AN668ME, che nell'occorso trasportava 7 persone a fronte delle 5 consentite. Sempre in via riconvenzionale, e in caso di accoglimento della domanda attorea, la compagnia convenuta istava per l'accoglimento della domanda di compensazione del credito eventualmente vantato da Parte 1 con i maggiori importi da questi dovuti ad Controparte 1 In subordine, chiedeva ridursi la domanda in esito alle concrete risultanze istruttorie, comunque entro i limiti del residuo massimale di polizza garantito, statuendo il concorso di colpa della de cuius, e per essa della madre Parte_2 ex art. 1227, comma primo, c.c., per avere quest'ultima accettato il trasporto a bordo di una vettura avente un numero di occupanti molto superiore al limite consentito dall'omologazione. La causa è stata istruita come in atti, mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti e le prove testimoniali.
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata infondata e va, pertanto, rigettata nei termini di seguito specificati.
L'attore ha incoato il presente procedimento al fine di ottenere la condanna della Compagnia assicurativa della propria auto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a cagione della morte della propria nipote, a seguito del sinistro occorso a Noto il 02.02.2014, invocando l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 141 cod. ass.
La domanda, scrutinata sotto tale profilo, è inammissibile, in quanto è stata proposta e qualificata quale risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 141 cod. ass., il quale disciplina, appunto, il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato. Nel dettaglio, l'articolo richiamato prevede che
"salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145".
La norma, quindi, mira a fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il legislatore, dunque, ha inteso introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni (cfr. Civile
Sent. Sez. 3 Num. 16181 Anno 2015); di talchè “in applicazione dell'articolo 141 del Codice delle
Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti" (cfr. Civile Sent. Sez. 3 n. 16181 Anno 2015).
Ebbene, che la presente domanda sia stata proposta ai sensi dell'art. 141 cod. ass. è dimostrato dai seguenti elementi: l'azione è stata proposta unicamente nei confronti della Controparte_1
[...] quale impresa di assicurazione del veicolo sul quale la piccola Persona 1 era a bordo al momento del sinistro, dunque legittimata passiva ai sensi dell'art. 141 cod. ass., e non certo ai sensi dell'art. 2043 c.c.; le conclusioni rassegnate dall'attore in seno all'atto di citazione, richiamate nelle memorie ex art. 190 c.p.c., fanno esplicito riferimento all'art. 141 cod. ass.
Ne deriva che la causa petendi a fondamento della presente domanda, dunque, è quella specifica di avente titolo al risarcimento quale terzo trasportato con una posizione giuridica, come visto,
-
privilegiata quanto all'onere probatorio - e non quella generica di danneggiato in seguito a sinistro stradale, per violazione di un generale obbligo di neminem laedere. D'altronde ciò è confermato ulteriormente dalla circostanza che la descrizione del sinistro è svolta in maniera generica, senza una compiuta descrizione della dinamica e soprattutto delle responsabilità, laddove viene soltanto menzionato il conducente, tale Controparte_2 ed allegato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti.
Ancora, nessuno dei capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ha ad oggetto il sinistro e la dinamica dello stesso, e nemmanco l'attore ha ritenuto di richiedere l'espletamento di una CTU modale.
Ed infine, agli atti si rinvengono missive di messa in mora rivolte esclusivamente alla compagnia assicurativa.
Dagli indicati elementi, dunque, è possibile desumere che la domanda de qua, quanto alla causa petendi, all'unico soggetto convenuto, ai fatti costitutivi della pretesa ed alle richieste istruttorie, sia da qualificarsi (come peraltro, appunto, fatto dal medesimo attore) come domanda ex art. 141 cod. ass.
Né può intervenire, nel caso di specie, il richiamo al principio dello iura novit curia, atteso che in virtù delle medesime circostanze non è possibile qualificare diversamente la domanda, quale azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 144 cod. ass., stante la diversità di causa petendi, fatti costitutivi, regime procedimentale, onere probatorio, soggetti legittimati passivi di tali differenti domande.
Va, peraltro, sottolineato che la giurisprudenza maggioritaria, nell'indagare l'ambito applicativo dell'istituto di cui all'art. 141 cod. ass., ha chiarito che, in base al tenore letterale della suddetta norma, è inammissibile la domanda proposta dal danneggiato iure proprio direttamente derivato dalla morte del congiunto. In questo senso, la scelta del legislatore delegato appare inequivocabile:
l'art. 141, infatti, è chiaro nel prevedere che l'azione di cui si discute (quella, cioè, proposta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo era a bordo al momento del sinistro) possa essere esercitata «dal terzo trasportato», e non contiene alcun riferimento ad altre categorie di soggetti che abbiano subìto un danno in conseguenza della lesione o della morte patita dal terzo trasportato;
e ciò senza considerare che lo stesso art. 141 si intitola «Risarcimento del terzo trasportato», così chiaramente delimitando il proprio ambito di operatività alle ipotesi in cui si discuta del diritto al risarcimento dei danni sofferti, appunto, (unicamente) dal terzo trasportato. "Da quanto precede consegue dunque che la richiesta di risarcimento del danno (eventualmente) patito dagli attori a causa del decesso del loro congiunto poteva avanzarsi non in base all'art. 141 citato (e cioè, nei confronti dell'odierna convenuta, società che assicurava il veicolo sul quale era a bordo (F) al momento del sinistro), bensì seguendo l'ordinario procedimento previsto dall'art. 144 dello stesso codice delle assicurazioni, e quindi «nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile»" (cfr. Trib. Caltanissetta, 24 aprile 2014). D'altronde, si è altresì esclusa la possibilità di effettuare una applicazione analogica del citato art. 141 cod. ass.: una tale operazione sembra infatti di assai dubbia ammissibilità in base a quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, e ciò tenuto conto della natura (almeno apparentemente) eccezionale dello stesso art. 141, alla luce della ratio di favor della norma già in precedenza evidenziata e del connesso alleggerimento dell'onere probatorio, prescindendo il risarcimento dalla colpa (l'art. 141, infatti, dispone che il danno sia risarcito «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro»).
Tale indirizzo interpretativo, in un primo momento invalso esclusivamente nella giurisprudenza di merito, ha trovato, recentemente, pacifico avallo, altresì, nella giurisprudenza di legittimità, laddove da ultimo la Suprema Corta ha statuito che “l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 preleggi, in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica" (cfr. Cass. civ., 08/02/2019, n. 3729). וי
Ne deriva che la domanda di risarcimento in questa sede avanzata dall'attore nei confronti dell'istituto assicurativo – sub specie di danni iure proprio per perdita del rapporto parentale - deve essere rigettata.
Occorre, dunque, procedere all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla [...]
Controparte_1
La compagnia convenuta ha, infatti, chiesto la condanna dell'attore in qualità di proprietario dell'autovettura in questione alla restituzione degli esborsi sostenuti nei confronti degli altri danneggiati del medesimo sinistro, in virtù dell'illiceità del trasporto (erano presenti ben 7 passeggeri a fronte dei 5 consentiti), all'uopo sostenendo che "...trattandosi di esborsi che la compagna ha dovuto sostenere nei confronti di terzi cui le eccezioni derivanti dal contratto non sono opponibili, pur sempre sulla base di una polizza inoperativa per illiceità del trasporto, il Parte 1, proprietario ed assicurato del veicolo posto illecitamente in circolazione (e della cui circolazione, in ogni caso, il proprietario è chiamato a risponderne ex lege) è tenuto alla restituzione di quanto pagato dall'assicuratore della RCA del veicolo Lancia Y targata AN668ME"
Orbene, la domanda riconvenzionale di rivalsa proposta dalla convenuta deve essere rigettata per i motivi di seguito specificati.
È stato provato, tramite l'escussione del teste Testimone 1 che la circolazione dell'auto Fiat
Lancia Y, di proprietà dell'odierno attore, la notte del 02.02.2014, in maniera non conforme alle prescrizioni di Legge - si ricorda che l'auto era occupata da 7 passeggeri - sia avvenuta contro la volontà dello stesso. Precisamente, il teste escusso all'udienza del 11.10.2019 ha risposto positivamente alle domande contenute nei capitoli di prova articolati dalla difesa attorea, confermando che l'autovettura Lancia Y, targata AN668ME, la sera dell'incidente era custodita nel garage di casa, chiusa a chiave, e quest'ultima custodita nella tasca interna della giacca di Parte 1
[...] Il teste ha, inoltre, affermato di aver cercato e trovato la chiave custodita nella giacca, insieme alla figlia del Parte 1 mentre ha risposto negativamente alla domanda circa la '
concessione in prestito del veicolo a Controparte_2
In definitiva, è stato provato che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario, di talché, in applicazione della regola contenuta nell'art. 2054, comma 3, c.c., quest'ultimo non può considerarsi responsabile, in solido con il conducente, dei danni arrecati a terzi a causa della stessa circolazione.
Sul punto, si registrano diversi arresti giurisprudenziali di Legittimità, laddove la S.C. ha, per esempio, affermato che: "La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente sia al proprietario del veicolo, sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà, in quanto responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio" (Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2018, n.
21027). Si veda, inoltre, Cass. civ. n. 22449/2017, a mente della quale: "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto".
Ebbene, nel caso de quo, ritiene questo decidente che l'attore abbia dimostrato di aver concretamente adottato tutti i mezzi e le cautele necessarie per evitare la circolazione del veicolo.
Pertanto le anche le domande riconvenzionali spiegate dalla Controparte 1 vanno rigettate.
Tutte le ulteriori questioni risultano assorbite dal rigetto delle domande principali, appalesandosi superfluo il relativo scrutinio.
In considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte 1 nei confronti della [...] CP 3 per le motivazioni di cui in parte motiva;
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1 nei confronti per le motivazioni di cui in parte motiva;
di Parte 1
,
3. Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 26/11/2024. Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n° 677/2017 e promossa da
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato ad [...] il [...], ivi elettivamente domiciliato in C.SO GAETANO D'AGATA N. 68, presso lo studio dell'Avv.
CAMPISI ANTONINO ( che lo rappresenta e difende, giusta procura inC.F. 2 atti;
ATTORE
contro
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede legale in Bologna, VIA STALINGRADO N. 45, elettivamente domiciliata in
Siracusa, VIALE TERACATI N.182 C/O AVV. ALESSANDRA FORMISANO, rappresentata e difesa dall'Avv. PATERMO CONCETTA ( C.F. 3 , giusta procura in atti;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 26.10.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.11.2017, conveniva in giudizio la Parte 1 per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della Controparte_1 morte della nipote di 7 anni, cagionata dal sinistro avvenuto in Noto il 02.02.2014, nella misura di €
200.000,00, di cui € 160.000,00 per danno morale ed € 40.000,00 per danno biologico, esistenziale e di relazione. All'uopo, esponeva che in data 02.02.2014, alle ore 3:00 circa, Controparte_2 "
alla guida dell'autovettura Lancia Y tg. AN668ME, di proprietà dell'odierno attore e assicurata con la Controparte 1 transitava in Noto, C.da Romanello, allorquando veniva improvvisamente e repentinamente investita dal flusso torrenziale delle acque del fiume Asinaro, alimentate dalle abbondanti precipitazioni di quella notte, e trascinata sul letto del fiume, cagionando la morte per annegamento di alcuni passeggeri, tra cui la piccola Persona_1 nipote '
dell'attore di soli 7 anni. Affermava, dunque, di aver più volte sollecitato la [...] per ottenere il risarcimento dei danni subiti a cagione della perdita familiare, Controparte_1 senza ottenere alcun riscontro positivo da parte della compagnia convenuta, talché lo costringeva ad adire l'intestato Tribunale.
[...]Con comparsa di costituzione e risposta del 14.02.2018, si costituiva in giudizio la Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto, e in ogni caso non provata. In via riconvenzionale, domandava condannarsi alla restituzione, in favore della compagnia, di tutte le Parte_1 somme che la stessa ha corrisposto ad ogni danneggiato nel sinistro stradale del 02.02.2014, in conseguenza della illecita circolazione della vettura Lancia Y tg. AN668ME, che nell'occorso trasportava 7 persone a fronte delle 5 consentite. Sempre in via riconvenzionale, e in caso di accoglimento della domanda attorea, la compagnia convenuta istava per l'accoglimento della domanda di compensazione del credito eventualmente vantato da Parte 1 con i maggiori importi da questi dovuti ad Controparte 1 In subordine, chiedeva ridursi la domanda in esito alle concrete risultanze istruttorie, comunque entro i limiti del residuo massimale di polizza garantito, statuendo il concorso di colpa della de cuius, e per essa della madre Parte_2 ex art. 1227, comma primo, c.c., per avere quest'ultima accettato il trasporto a bordo di una vettura avente un numero di occupanti molto superiore al limite consentito dall'omologazione. La causa è stata istruita come in atti, mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti e le prove testimoniali.
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata infondata e va, pertanto, rigettata nei termini di seguito specificati.
L'attore ha incoato il presente procedimento al fine di ottenere la condanna della Compagnia assicurativa della propria auto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a cagione della morte della propria nipote, a seguito del sinistro occorso a Noto il 02.02.2014, invocando l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 141 cod. ass.
La domanda, scrutinata sotto tale profilo, è inammissibile, in quanto è stata proposta e qualificata quale risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 141 cod. ass., il quale disciplina, appunto, il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato. Nel dettaglio, l'articolo richiamato prevede che
"salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145".
La norma, quindi, mira a fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il legislatore, dunque, ha inteso introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni (cfr. Civile
Sent. Sez. 3 Num. 16181 Anno 2015); di talchè “in applicazione dell'articolo 141 del Codice delle
Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti" (cfr. Civile Sent. Sez. 3 n. 16181 Anno 2015).
Ebbene, che la presente domanda sia stata proposta ai sensi dell'art. 141 cod. ass. è dimostrato dai seguenti elementi: l'azione è stata proposta unicamente nei confronti della Controparte_1
[...] quale impresa di assicurazione del veicolo sul quale la piccola Persona 1 era a bordo al momento del sinistro, dunque legittimata passiva ai sensi dell'art. 141 cod. ass., e non certo ai sensi dell'art. 2043 c.c.; le conclusioni rassegnate dall'attore in seno all'atto di citazione, richiamate nelle memorie ex art. 190 c.p.c., fanno esplicito riferimento all'art. 141 cod. ass.
Ne deriva che la causa petendi a fondamento della presente domanda, dunque, è quella specifica di avente titolo al risarcimento quale terzo trasportato con una posizione giuridica, come visto,
-
privilegiata quanto all'onere probatorio - e non quella generica di danneggiato in seguito a sinistro stradale, per violazione di un generale obbligo di neminem laedere. D'altronde ciò è confermato ulteriormente dalla circostanza che la descrizione del sinistro è svolta in maniera generica, senza una compiuta descrizione della dinamica e soprattutto delle responsabilità, laddove viene soltanto menzionato il conducente, tale Controparte_2 ed allegato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti.
Ancora, nessuno dei capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ha ad oggetto il sinistro e la dinamica dello stesso, e nemmanco l'attore ha ritenuto di richiedere l'espletamento di una CTU modale.
Ed infine, agli atti si rinvengono missive di messa in mora rivolte esclusivamente alla compagnia assicurativa.
Dagli indicati elementi, dunque, è possibile desumere che la domanda de qua, quanto alla causa petendi, all'unico soggetto convenuto, ai fatti costitutivi della pretesa ed alle richieste istruttorie, sia da qualificarsi (come peraltro, appunto, fatto dal medesimo attore) come domanda ex art. 141 cod. ass.
Né può intervenire, nel caso di specie, il richiamo al principio dello iura novit curia, atteso che in virtù delle medesime circostanze non è possibile qualificare diversamente la domanda, quale azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 144 cod. ass., stante la diversità di causa petendi, fatti costitutivi, regime procedimentale, onere probatorio, soggetti legittimati passivi di tali differenti domande.
Va, peraltro, sottolineato che la giurisprudenza maggioritaria, nell'indagare l'ambito applicativo dell'istituto di cui all'art. 141 cod. ass., ha chiarito che, in base al tenore letterale della suddetta norma, è inammissibile la domanda proposta dal danneggiato iure proprio direttamente derivato dalla morte del congiunto. In questo senso, la scelta del legislatore delegato appare inequivocabile:
l'art. 141, infatti, è chiaro nel prevedere che l'azione di cui si discute (quella, cioè, proposta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo era a bordo al momento del sinistro) possa essere esercitata «dal terzo trasportato», e non contiene alcun riferimento ad altre categorie di soggetti che abbiano subìto un danno in conseguenza della lesione o della morte patita dal terzo trasportato;
e ciò senza considerare che lo stesso art. 141 si intitola «Risarcimento del terzo trasportato», così chiaramente delimitando il proprio ambito di operatività alle ipotesi in cui si discuta del diritto al risarcimento dei danni sofferti, appunto, (unicamente) dal terzo trasportato. "Da quanto precede consegue dunque che la richiesta di risarcimento del danno (eventualmente) patito dagli attori a causa del decesso del loro congiunto poteva avanzarsi non in base all'art. 141 citato (e cioè, nei confronti dell'odierna convenuta, società che assicurava il veicolo sul quale era a bordo (F) al momento del sinistro), bensì seguendo l'ordinario procedimento previsto dall'art. 144 dello stesso codice delle assicurazioni, e quindi «nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile»" (cfr. Trib. Caltanissetta, 24 aprile 2014). D'altronde, si è altresì esclusa la possibilità di effettuare una applicazione analogica del citato art. 141 cod. ass.: una tale operazione sembra infatti di assai dubbia ammissibilità in base a quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, e ciò tenuto conto della natura (almeno apparentemente) eccezionale dello stesso art. 141, alla luce della ratio di favor della norma già in precedenza evidenziata e del connesso alleggerimento dell'onere probatorio, prescindendo il risarcimento dalla colpa (l'art. 141, infatti, dispone che il danno sia risarcito «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro»).
Tale indirizzo interpretativo, in un primo momento invalso esclusivamente nella giurisprudenza di merito, ha trovato, recentemente, pacifico avallo, altresì, nella giurisprudenza di legittimità, laddove da ultimo la Suprema Corta ha statuito che “l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 preleggi, in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica" (cfr. Cass. civ., 08/02/2019, n. 3729). וי
Ne deriva che la domanda di risarcimento in questa sede avanzata dall'attore nei confronti dell'istituto assicurativo – sub specie di danni iure proprio per perdita del rapporto parentale - deve essere rigettata.
Occorre, dunque, procedere all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla [...]
Controparte_1
La compagnia convenuta ha, infatti, chiesto la condanna dell'attore in qualità di proprietario dell'autovettura in questione alla restituzione degli esborsi sostenuti nei confronti degli altri danneggiati del medesimo sinistro, in virtù dell'illiceità del trasporto (erano presenti ben 7 passeggeri a fronte dei 5 consentiti), all'uopo sostenendo che "...trattandosi di esborsi che la compagna ha dovuto sostenere nei confronti di terzi cui le eccezioni derivanti dal contratto non sono opponibili, pur sempre sulla base di una polizza inoperativa per illiceità del trasporto, il Parte 1, proprietario ed assicurato del veicolo posto illecitamente in circolazione (e della cui circolazione, in ogni caso, il proprietario è chiamato a risponderne ex lege) è tenuto alla restituzione di quanto pagato dall'assicuratore della RCA del veicolo Lancia Y targata AN668ME"
Orbene, la domanda riconvenzionale di rivalsa proposta dalla convenuta deve essere rigettata per i motivi di seguito specificati.
È stato provato, tramite l'escussione del teste Testimone 1 che la circolazione dell'auto Fiat
Lancia Y, di proprietà dell'odierno attore, la notte del 02.02.2014, in maniera non conforme alle prescrizioni di Legge - si ricorda che l'auto era occupata da 7 passeggeri - sia avvenuta contro la volontà dello stesso. Precisamente, il teste escusso all'udienza del 11.10.2019 ha risposto positivamente alle domande contenute nei capitoli di prova articolati dalla difesa attorea, confermando che l'autovettura Lancia Y, targata AN668ME, la sera dell'incidente era custodita nel garage di casa, chiusa a chiave, e quest'ultima custodita nella tasca interna della giacca di Parte 1
[...] Il teste ha, inoltre, affermato di aver cercato e trovato la chiave custodita nella giacca, insieme alla figlia del Parte 1 mentre ha risposto negativamente alla domanda circa la '
concessione in prestito del veicolo a Controparte_2
In definitiva, è stato provato che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario, di talché, in applicazione della regola contenuta nell'art. 2054, comma 3, c.c., quest'ultimo non può considerarsi responsabile, in solido con il conducente, dei danni arrecati a terzi a causa della stessa circolazione.
Sul punto, si registrano diversi arresti giurisprudenziali di Legittimità, laddove la S.C. ha, per esempio, affermato che: "La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente sia al proprietario del veicolo, sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà, in quanto responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio" (Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2018, n.
21027). Si veda, inoltre, Cass. civ. n. 22449/2017, a mente della quale: "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto".
Ebbene, nel caso de quo, ritiene questo decidente che l'attore abbia dimostrato di aver concretamente adottato tutti i mezzi e le cautele necessarie per evitare la circolazione del veicolo.
Pertanto le anche le domande riconvenzionali spiegate dalla Controparte 1 vanno rigettate.
Tutte le ulteriori questioni risultano assorbite dal rigetto delle domande principali, appalesandosi superfluo il relativo scrutinio.
In considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte 1 nei confronti della [...] CP 3 per le motivazioni di cui in parte motiva;
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1 nei confronti per le motivazioni di cui in parte motiva;
di Parte 1
,
3. Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 26/11/2024. Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli