Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA sezione lavoro e previdenza
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 19.03.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 6133/2019 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Parte_1 costituzione di nuovo difensore in sostituzione, dall'avv. Daniela Ferraro, presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
- di aver proposto, in data 21.06.2019, ricorso al Comitato Provinciale c\o avverso il CP_1 predetto provvedimento, senza alcun esito;
- di aver diritto al riconoscimento della prestazione sin dall'inoltro della domanda (novembre 2018).
Tanto premesso, sulla scorta di articolate argomentazioni, ha concluso chiedendo: a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di famiglia a CP_ decorrere dal 06.11.2018, per l'importo previsto da legge;
b) condannare l' a versare, alla ricorrente, gli arretrati della suddetta prestazione dal mese di novembre 2018 al mese di giugno 2019, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria a norma dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412; c) condannare
l' convenuto a pagare le spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto CP_2 procuratore anticipante. d) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto lo stesso, insieme al suo nucleo familiare, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario dichiara di non essere stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, superiore a due volte quello previsto ai sensi degli art.76, commi da1 a 3, e 77 del decreto legislativo
30/05/2002 n. 113, e si impegna a comunicare eventuali variazioni di reddito.”
L' convenuto si è costituito, eccependo l'infondatezza nel merito della Controparte_3 domanda per carenza dei richiesti requisiti di legge necessari per la liquidazione degli ANF, il cui onere della prova grava sull'istante, nonché la prescrizione quinquennale del diritto, la decadenza e la mancanza di domanda telematica. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In limine litis, ai fini della preliminare e necessaria individuazione e perimetrazione dell'oggetto del giudizio-, e dunque della successiva indagine che andrà a compiersi- deve rilevarsi che lo stesso è costituito dalla richiesta di accertamento del diritto della ricorrente a percepire gli
2 assegni per il nucleo familiare per il periodo dal 6.11.2018(data di presentazione della domanda amministrativa) al giugno 2019, data del dedotto già intervenuto riconoscimento amministrativo della prestazione. Ed invero l'istate deduce che il diritto alla percezione degli
ANF è già stato riconosciuto dall' in via amministrativa ma con decorrenza dal mese di CP_1 luglio 2019, come emergerebbe dal provvedimento dell' del 9.1.2019, con il quale CP_1
l'ente, in accoglimento della domanda, comunicava la riliquidazione della pensione SO comprensiva degli assegni per il nucleo familiare.
Ne discende, alla luce del complessivo contenuto del ricorso e delle conclusioni ivi formulate
-nella quali si chiede, per effetto dell'accertamento del diritto dal 6.11.2018, la condanna alla liquidazione degli arretrati della prestazione dal novembre 2018 al giugno 2019-, che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione in esame limitatamente al periodo dal 6.11.2018 al giugno 2019.
Così individuato e delimitato l'oggetto del giudizio, si rileva che il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
La normativa invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa avanzata in giudizio è la legge n.153/88, la quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare, l'art. 2 della legge n.153/1988, prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore, tra l'altro, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, e indica al secondo comma e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile».
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di
3 pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
A seguito dell'intervento della Suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui
“l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio
1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con
DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Da quanto sopra illustrato deriva che - in base alla lettera della legge e al diritto vivente formatosi sulla base di essa - il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del
D.L. n. 69/1988, convertito con L. n. 153/1988 spetta al sussistere delle seguenti condizioni:
4 - possesso di redditi compatibili con i limiti reddituali previsti dalla normativa in questione;
- esistenza, per il richiedente, di un nucleo familiare composto dai soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.L. cit., oppure, in alternativa, sussistenza, in capo al richiedente che sia una persona singola (cioè che non abbia un nucleo familiare ai sensi della disposizione sopra citata), degli ulteriori requisiti cumulativi di cui al comma 8 dell'art. 2 del D.L. cit. ([a] titolarità di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
[b] età inferiore a 18 anni compiuti oppure età superiore a 18 anni e, al contempo, presenza di condizioni, derivate da infermità
o difetto fisico o mentale, che determinano l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro).
In sintesi, per quanto in questa sede interessa, al coniuge spettano per sè stesso gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (detta SO) a due condizioni:
a) sia minorenne ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
b) sia percettore di redditi entro i limiti definiti annualmente dalla legge.
Pertanto, ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda in esame, e sottolineato che l'istante ha espressamente richiesto l'accertamento del proprio diritto agli assegni per il nucleo familiare quale coniuge superstite inabile sin dal 6.11.2018 , occorre valutare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della prestazione richiesta, verificando se la ricorrente fosse-avuto riguardo al periodo oggetto di giudizio- coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, oltre alla sussistenza del necessario requisito reddituale.
Ebbene, fatta tala ampia e necessaria premessa normativa, ritiene questo Giudice che la controversia deve essere risolta sulla base del principio della “ragione più liquida” che
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattate, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa puo' essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu' agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre'” (Cass. n.
12002/2014 e SU n. 9936/14).
In applicazione delle suvviste coordinate ermeneutiche, esiste nel caso che ne occupa un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio: si tratta della carenza di compiuta
5 allegazione e, conseguentemente, di prova, della sussistenza del necessario requisito reddituale.
La parte ricorrente, ritenendosi inabile al proficuo lavoro, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui all'art. 2, co. 8, del D.L. 69/1988 e s.m.i. a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 06.11.2018 e sino al mese di giugno 2019, (data del dedotto riconoscimento del diritto in via amministrativa)
A tal fine ha dedotto di essere titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e di essere inabile al lavoro;
tuttavia, quanto al possesso del necessario requisito reddituale, deve rilevarsi, in via assorbente, che l'istante ha dedotto unicamente che “l'unico reddito percepito è quello della casa di abitazione”, senza tuttavia dedurre né, conseguentemente provare, quale sia l'ammontare dei redditi propri (nemmeno, invero, è stato dedotto quale sia l'ammontare del reddito da pensione percepito), nè che tali redditi sono inferiori al limite previsto per il diritto alla prestazione richiesta ed, in ogni caso, senza provare alcunchè, né in merito al possesso di redditi compatibili con i limiti reddituali previsti dalla normativa in questione, né in merito alla sussistenza del requisito per come richiesto in percentuale sul totale, non avendo depositato documentazione reddituale, nemmeno a seguito della costituzione dell' , CP_2 che pure ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto.
Va ribadito che l'assegno per il nucleo familiare rappresenta una prestazione a sostegno del reddito con lo scopo di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente con reddito basso (al di sotto di determinati limiti).
Trattandosi di elemento costitutivo del diritto, la parte deve compiutamente allegare e provare anche il necessario requisito reddituale
Ne discende che il ricorso deve essere rigettato per mancanza di compiuta allegazione, ed altresì di prova, dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato(sub specie requisito reddituale), onere, questo, a carico di chi invoca la tutela giudiziale della pretesa.
Il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
In definitiva, per i motivi esposti, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. resa dalla ricorrente, sono irripetibili.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 23.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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