Ordinanza presidenziale 18 gennaio 2023
Sentenza 12 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01578/2025REG.PROV.COLL.
N. 03673/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3673 del 2024, proposto da NA AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pergola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito - Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
SA IE, RI LA IA, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 584/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti costituite.
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante, quale dirigente scolastico in servizio a Potenza, ove dirige da cinque anni il CPIA, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, partecipava all’” Avviso pubblico per il reclutamento di candidati per incarico di docenza nei percorsi formativi previsti nel Piano Regionale Formazione docenti di formazione - docenti in servizio a.s. 2021_2022 – Priorità Strategiche Nazionali – NAI (Nuovi Arrivati in Italia)” pubblicato dal Liceo Scientifico Statale “Dante Alighieri “ di Matera in data 7 maggio 2022. In particolare l’Avviso pubblico, redatto in conformità con le indicazioni ricevute dall’USR, prevedeva un percorso formativo in quattro moduli di tre ore ciascuno, con la possibilità di candidatura per singolo modulo.
Veniva poi pubblicata la graduatoria provvisoria, che non vedeva l’appellante fra i soggetti selezionati ai fini dello svolgimento delle attività formative.
Subito dopo –narra l’Amministrazione intimata- essendo rimasto scoperto il modulo n. 3 in relazione al quale l’appellante, quale unica candidata, aveva riportato un punteggio (pari a 7) inferiore al minimo previsto nell’avviso, la commissione, in applicazione della previsione di cui all’art. 11 dello stesso avviso, proponeva comunque all’appellante, con atto prot. n. 9005 del 25 maggio 2022, l’affidamento diretto dello stesso modulo 3, senza peraltro ottenere alcun riscontro.
2 – Al contrario, l’appellante riferisce che, dopo aver constatato il mancato superamento della procedura, aveva inutilmente chiesto all’Amministrazione spiegazioni del basso punteggio ed aveva fatto domanda di accesso agli atti ottenendo, però, solo la copia del proprio curriculum, ed aveva pertanto proposto ricorso al TAR, chiedendo la rivalutazione dei titoli allegati alla sua domanda di partecipazione alla procedura e il ristoro di danni subiti a causa dell’esclusione, con riferimento sia al danno all’immagine, sia alla perdita di chances .
3 – All’esito della sentenza del TAR che si è pronunciata in senso sfavorevole sul ricorso, l’interessata propone ora appello e contesta la mancata valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle proprie plurime censure concernenti i criteri di valutazione dei titoli previsti per il conferimento dell’incarico con la conseguente erronea attribuzione di un punteggio insufficiente, lamentando che l’illegittimo comportamento dell’amministrazione le avrebbe provocato un grave danno sia con riferimento alla perdita di chances , per il mancato conferimento dell’incarico formativo, sia con riferimento al dichiarato danno all’immagine.
A tale ultimo riguardo, l‘appellante argomenta in via preliminare la persistenza del proprio interesse al giudizio in quanto, pur se i corsi per cui è causa sono ormai terminati, deve comunque trovare applicazione l’art. 34, comma 3, cpa, secondo cui “ Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ”.
4 – L’amministrazione, costituitasi in giudizio con l’Avvocatura generale dello Stato, evidenzia la legittimità del proprio operato e difende l’esattezza della sentenza appellata.
5 – Il Collegio non può procedere all’esame delle plurime censure dell’appello -e delle corrispondenti difese dell’amministrazione- concernenti i criteri di attribuzione dei punteggi valutabili ai fini della procedura in esame, in quanto l’appello deve essere senz’altro respinto sul presupposto della inammissibilità del gravame di primo grado, eccepita in via preliminare dall’Amministrazione sotto il profilo della carenza d’interesse.
6 – In particolare, come correttamente rilevato dal TAR, l’appellante non aveva alcun interesse a contestare gli esiti dei moduli per i quali non aveva neppure partecipato (moduli 1, 2 e 4) e neppure poteva vantare un interesse meritevole di tutela ad impugnare la valutazione del modulo 3, per il quale aveva partecipato come unica candidata. Infatti, anche a voler ritenere l’erroneità del punteggio, in caso di accoglimento del ricorso la stessa appellante non avrebbe potuto ottenere altro che l’ammissione al Modulo 3, che però lei stessa aveva immotivatamente ma nitidamente rifiutato dopo che le era stato comunque offerto, non potendo invocare in sede giudiziaria l’ottenimento del medesimo bene della vita cui aveva volontariamente rinunciato.
7 – le pregresse considerazioni precludono altresì l’esame della domanda di risarcimento, in quanto il danno lamentato risulta addebitabile solo al proprio comportamento di volontario rifiuto della occasione lavorativa e professionale che le era stata offerta, in disparte ogni considerazione circa la genericità del riferimento a pretesi “danni da lesione di immagine e morali” per i quali non viene allegato alcun elemento o principio di prova utile ai fini della loro identificazione e quantificazione.
8 – In conclusione l’appello deve essere rigettato.
9 – Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 2,000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO