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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16944/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16944/24 promossa da:
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti con gli Avv.ti Serena Parte_1
Marino e Maria Antonietta Damato ricorrente contro
Controparte_1
ricorrente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. Affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori confermando la Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra , con la previsione che ciascun genitore Parte_1 eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale quando la figlia starà con sé, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2. Disporre che il sig. potrà vedere e stare con la figlia, secondo gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della minore, come segue:
pagina 1 di 5 a) Ogni quindici giorni il sabato (o la domenica) dalle ore 9 fino alla sera prima di cena ore 19, senza la nuova fidanzata del padre con cui non ha alcun rapporto. Per_1
b) Nel caso in cui si preveda, successivamente e gradualmente, il pernottamento di presso il Per_1 padre, la minore ormai quasi diciassettenne avrà bisogno di una stanza propria, per studiare, per dormire, nonché del suo spazio e della sua privacy.
c) Un pomeriggio infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dove il sig. potrà vedere la figlia Per_1 con la possibilità di cenare fuori, con riaccompagnamento della ragazza presso la residenza materna dopo cena entro le ore 21, senza la nuova fidanzata con cui non ha alcun rapporto;
Per_1
d) durante il periodo natalizio, trascorrerà il 24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e Persona_1 il 1° gennaio con la mamma, il 26 dicembre con il papà;
e) nelle festività di Pasqua e nei ponti, anni pari con la mamma, anni dispari con il padre;
f) per le ferie estive, i genitori si impegneranno – al fine di garantire la massima continuità di presenza alla figlia – a concordare le giornate di ferie in periodi non sovrapponibili tra Persona_1 loro, tenuto conto dei limiti afferenti al proprio rapporto lavorativo. In particolare, i genitori, trascorreranno, con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti, se il datore di lavoro le accorda, possibilmente entro il 30 giugno di ogni anno.
g) In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili e raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore, senza bloccarsi le chiamate in entrata, e ciò nell'interesse primario della propria figlia.
3. Dichiarare tenuto e Condannare il sig. al versamento in favore della sig.ra CP_2 [...]
, a far data dal giugno 2024, della somma mensile di €. 400,00 – annualmente rivalutabile Pt_1 secondo l'indice Istat - a titolo di contributo al mantenimento della figlia da Persona_1 versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché le spese straordinarie non coperte dal S.S.N. nella misura del 50%, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e/o documentate secondo quanto precisato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino che si intende integralmente richiamato.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ordinare al sig. l'esibizione della documentazione relativa al suo reddito ed al suo CP_2 patrimonio (ultime tre dichiarazioni dei redditi, estratto conti correnti intestati o cointestati con movimentazione negli ultimi tre anni, proprietà mobiliari ed immobiliari, estratto pensione che percepisce in Francia ecc).
- Disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni del sig. , CP_2 anche se intestati a soggetti diversi.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.10.2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale, chiedendo Pt_1 l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla controparte.
pagina 2 di 5 All'udienza del 16.04.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, mentre il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Sull'affidamento della figlia minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha instato per l'affido condiviso della minore e la domanda è accoglibile.
Si rammenta che l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori costituisce espressione diretta del principio della bigenitorialità, laddove l'affido esclusivo, inteso quale deroga al principio della bigenitorialità, può essere disposto dal giudice solamente quando l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Più precisamente, come statuito dalla Suprema Corte, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/12/2022, n. 38005).
Nel caso di specie, non v'è ragione di ritenere che il regime di affido condiviso sia contrario all'interesse della minore, posto che non sono state allegate né sono emerse ragioni che possano giustificare la deroga al principio della bigenitorialità.
Quanto alla collocazione abitativa della minore, va disposto che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno, tale essendo l'assetto che perdura da tempo e non essendo stata formulata una diversa e contraria domanda.
Per quanto concerne il regime di visita padre-figlia, tenuto conto dell'età della ragazza (già sedicenne), si ritiene che la frequentazione possa avvenire liberamente, secondo il gradimento della ragazza. Pare opportuno limitare la regolamentazione ai soli periodi festivi, secondo quanto previsto nel dispositivo.
Sul mantenimento della minore
In punto mantenimento della minore, la ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo mensile a carico del resistente di E. 400 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha allegato e documentato di svolgere l'attività di parrucchiera con entrate lorde annue di circa E. 12.000 (cfr. Mod. Unico 2024), di vivere in un immobile condotto in locazione, sopportando spese di E. 560 al mese (cfr. doc. 11) e di fruire per intero dell'assegno unico di E. 200 al mese. Ha riferito, inoltre, di percepire l'assegno di mantenimento corrispostole dalla controparte pari ad E. 200 al mese (v. verbale d'udienza).
Quanto al resistente, la ricorrente ha allegato che egli è percettore di una pensione italiana di circa E. 664 e di una pensione francese di importo non definito. Tali circostanze non sono state smentite da prove di segno contrario e appaiono, anzi, compatibili con l'ISEE del resistente prodotto in giudizio dall'attrice sub doc. 28. Si aggiunga che il resistente ha omesso di produrre la documentazione reddituale ordinata con il decreto di fissazione udienza e tale condotta è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cpc.
pagina 3 di 5 Non si ritiene, invece, provato l'asserito lavoro irregolare che, secondo la ricorrente, il resistente svolgerebbe presso il negozio “Mobili Re” in Torino, via Monte Sei Busi.
Invero, il fatto che al sig. sia stata consegnata una raccomandata con ricevuta di ritorno Per_1 proprio presso il predetto immobile (cfr. doc. 15) non prova necessariamente lo svolgimento di detta attività, potendo la circostanza spiegarsi col fatto che, come affermato dalla ricorrente, il avrebbe Per_1 ivi ricavato un piccolo domicilio.
La prova dello svolgimento di tale asserita attività irregolare non è neppure ricavabile dalla recensione prodotta dalla ricorrente sub doc. 21, priva di data e di qualsivoglia elemento che consenta inequivocabilmente di riferirla al negozio “Mobili Re” e/o al resistente.
Alcun'altra prova è stata offerta dalla ricorrente, intesa a dimostrare lo svolgimento dell'attività in questione da parte del resistente. Per tali motivi, l'istanza istruttoria di indagini tributarie formulata dalla ricorrente si appalesa inammissibile in quanto del tutto esplorativa.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, considerati i redditi documentati, i maggiori compiti di accudimento della minore gravanti sulla madre e le esigenze economiche della figlia correlate all'età, debba disporsi a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole che pare congruo determinare in E. 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in dispositivo. Detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura (necessaria) della causa e del suo esito complessivo (considerato peraltro che la domanda attorea in punto mantenimento è stata solo in parte accolta), le spese di lite sono poste a carico del resistente nella misura della metà.
Le spese di lite vengono liquidate, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non opposizione del resistente e dell'assenza di attività istruttoria e di memorie conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in contumacia della parte resistente, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_1 dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente secondo il gradimento della ragazza e, quanto ai periodi festivi, secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi fra le parti:
− durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore, alternando il Natale ed il Capodanno;
− durante le festività pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
− durante le vacanze estive, due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il sig. , a far data dal deposito del ricorso, contribuisca al mantenimento della Per_1 figlia minore mediante il versamento della somma mensile di E. 300,00 da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-ricreative, pagina 4 di 5 previamente concordate o necessitate e documentate, richiamandosi espressamente il Protocollo di intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente alla rifusione a favore della ricorrente della metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi E. 1.452,5 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 13.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16944/24 promossa da:
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti con gli Avv.ti Serena Parte_1
Marino e Maria Antonietta Damato ricorrente contro
Controparte_1
ricorrente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. Affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori confermando la Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra , con la previsione che ciascun genitore Parte_1 eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale quando la figlia starà con sé, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2. Disporre che il sig. potrà vedere e stare con la figlia, secondo gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della minore, come segue:
pagina 1 di 5 a) Ogni quindici giorni il sabato (o la domenica) dalle ore 9 fino alla sera prima di cena ore 19, senza la nuova fidanzata del padre con cui non ha alcun rapporto. Per_1
b) Nel caso in cui si preveda, successivamente e gradualmente, il pernottamento di presso il Per_1 padre, la minore ormai quasi diciassettenne avrà bisogno di una stanza propria, per studiare, per dormire, nonché del suo spazio e della sua privacy.
c) Un pomeriggio infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dove il sig. potrà vedere la figlia Per_1 con la possibilità di cenare fuori, con riaccompagnamento della ragazza presso la residenza materna dopo cena entro le ore 21, senza la nuova fidanzata con cui non ha alcun rapporto;
Per_1
d) durante il periodo natalizio, trascorrerà il 24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e Persona_1 il 1° gennaio con la mamma, il 26 dicembre con il papà;
e) nelle festività di Pasqua e nei ponti, anni pari con la mamma, anni dispari con il padre;
f) per le ferie estive, i genitori si impegneranno – al fine di garantire la massima continuità di presenza alla figlia – a concordare le giornate di ferie in periodi non sovrapponibili tra Persona_1 loro, tenuto conto dei limiti afferenti al proprio rapporto lavorativo. In particolare, i genitori, trascorreranno, con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti, se il datore di lavoro le accorda, possibilmente entro il 30 giugno di ogni anno.
g) In ogni caso, entrambi i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili e raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore, senza bloccarsi le chiamate in entrata, e ciò nell'interesse primario della propria figlia.
3. Dichiarare tenuto e Condannare il sig. al versamento in favore della sig.ra CP_2 [...]
, a far data dal giugno 2024, della somma mensile di €. 400,00 – annualmente rivalutabile Pt_1 secondo l'indice Istat - a titolo di contributo al mantenimento della figlia da Persona_1 versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché le spese straordinarie non coperte dal S.S.N. nella misura del 50%, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e/o documentate secondo quanto precisato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino che si intende integralmente richiamato.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ordinare al sig. l'esibizione della documentazione relativa al suo reddito ed al suo CP_2 patrimonio (ultime tre dichiarazioni dei redditi, estratto conti correnti intestati o cointestati con movimentazione negli ultimi tre anni, proprietà mobiliari ed immobiliari, estratto pensione che percepisce in Francia ecc).
- Disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni del sig. , CP_2 anche se intestati a soggetti diversi.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.10.2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale, chiedendo Pt_1 l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla controparte.
pagina 2 di 5 All'udienza del 16.04.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, mentre il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Sull'affidamento della figlia minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha instato per l'affido condiviso della minore e la domanda è accoglibile.
Si rammenta che l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori costituisce espressione diretta del principio della bigenitorialità, laddove l'affido esclusivo, inteso quale deroga al principio della bigenitorialità, può essere disposto dal giudice solamente quando l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Più precisamente, come statuito dalla Suprema Corte, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/12/2022, n. 38005).
Nel caso di specie, non v'è ragione di ritenere che il regime di affido condiviso sia contrario all'interesse della minore, posto che non sono state allegate né sono emerse ragioni che possano giustificare la deroga al principio della bigenitorialità.
Quanto alla collocazione abitativa della minore, va disposto che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno, tale essendo l'assetto che perdura da tempo e non essendo stata formulata una diversa e contraria domanda.
Per quanto concerne il regime di visita padre-figlia, tenuto conto dell'età della ragazza (già sedicenne), si ritiene che la frequentazione possa avvenire liberamente, secondo il gradimento della ragazza. Pare opportuno limitare la regolamentazione ai soli periodi festivi, secondo quanto previsto nel dispositivo.
Sul mantenimento della minore
In punto mantenimento della minore, la ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo mensile a carico del resistente di E. 400 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha allegato e documentato di svolgere l'attività di parrucchiera con entrate lorde annue di circa E. 12.000 (cfr. Mod. Unico 2024), di vivere in un immobile condotto in locazione, sopportando spese di E. 560 al mese (cfr. doc. 11) e di fruire per intero dell'assegno unico di E. 200 al mese. Ha riferito, inoltre, di percepire l'assegno di mantenimento corrispostole dalla controparte pari ad E. 200 al mese (v. verbale d'udienza).
Quanto al resistente, la ricorrente ha allegato che egli è percettore di una pensione italiana di circa E. 664 e di una pensione francese di importo non definito. Tali circostanze non sono state smentite da prove di segno contrario e appaiono, anzi, compatibili con l'ISEE del resistente prodotto in giudizio dall'attrice sub doc. 28. Si aggiunga che il resistente ha omesso di produrre la documentazione reddituale ordinata con il decreto di fissazione udienza e tale condotta è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cpc.
pagina 3 di 5 Non si ritiene, invece, provato l'asserito lavoro irregolare che, secondo la ricorrente, il resistente svolgerebbe presso il negozio “Mobili Re” in Torino, via Monte Sei Busi.
Invero, il fatto che al sig. sia stata consegnata una raccomandata con ricevuta di ritorno Per_1 proprio presso il predetto immobile (cfr. doc. 15) non prova necessariamente lo svolgimento di detta attività, potendo la circostanza spiegarsi col fatto che, come affermato dalla ricorrente, il avrebbe Per_1 ivi ricavato un piccolo domicilio.
La prova dello svolgimento di tale asserita attività irregolare non è neppure ricavabile dalla recensione prodotta dalla ricorrente sub doc. 21, priva di data e di qualsivoglia elemento che consenta inequivocabilmente di riferirla al negozio “Mobili Re” e/o al resistente.
Alcun'altra prova è stata offerta dalla ricorrente, intesa a dimostrare lo svolgimento dell'attività in questione da parte del resistente. Per tali motivi, l'istanza istruttoria di indagini tributarie formulata dalla ricorrente si appalesa inammissibile in quanto del tutto esplorativa.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, considerati i redditi documentati, i maggiori compiti di accudimento della minore gravanti sulla madre e le esigenze economiche della figlia correlate all'età, debba disporsi a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole che pare congruo determinare in E. 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in dispositivo. Detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura (necessaria) della causa e del suo esito complessivo (considerato peraltro che la domanda attorea in punto mantenimento è stata solo in parte accolta), le spese di lite sono poste a carico del resistente nella misura della metà.
Le spese di lite vengono liquidate, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non opposizione del resistente e dell'assenza di attività istruttoria e di memorie conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in contumacia della parte resistente, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_1 dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente secondo il gradimento della ragazza e, quanto ai periodi festivi, secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi fra le parti:
− durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore, alternando il Natale ed il Capodanno;
− durante le festività pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
− durante le vacanze estive, due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il sig. , a far data dal deposito del ricorso, contribuisca al mantenimento della Per_1 figlia minore mediante il versamento della somma mensile di E. 300,00 da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-ricreative, pagina 4 di 5 previamente concordate o necessitate e documentate, richiamandosi espressamente il Protocollo di intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente alla rifusione a favore della ricorrente della metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi E. 1.452,5 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 13.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 5 di 5