TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 806/2024 R.G. promossa da
T R A
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, al vico I Crotone 25, presso lo studio dell'avv. Francesco GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec:
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
di Catanzaro, dall'avv.to Antonio D'AGOSTINO, pec: Per_1
Email_2 Email_3
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, ha esposto che dal Parte_1
01.11.1990 fino a tutt'oggi ha prestato e presta attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda FCA Costruzioni, con le mansioni di carpentiere edile con sede di lavoro nel
Comune di Caulonia;
che nell'esercizio delle sue competenze in favore della FCA
Pag. 1 a 7 Costruzioni, si occupa della costruzione di strutture di sostegno come le fondamenta, i muri,
i pilastri e le travi, uffici, fabbricati vari, opere pubbliche quali ponti e strade;
che le sue mansioni riguardano prevalentemente la costruzione degli elementi portanti di una struttura e pertanto si occupa della creazione della fondamenta, dei muri maestri interni ed esterni, i tramezzi, le scale, i pilastri, il tutto avviene sovrapponendo un mattone o una pietra dopo l'altra legandoli con malta di cemento, curandone allineamento e verticalità, e tagliando su misura i mattoni e o pezzi preformati;
a ciò si aggiungono anche operazioni di stuccatura e di isolamento delle pareti contro umidità e calore;
che le mansioni sopra descritte sono continue e ripetute con movimentazione manuale dei carichi e vengono aggravate dalle continue esposizioni a tutte le variazioni climatiche ed intemperie al caldo e al freddo ed all'umidità essendo il lavoro svolto all'esterno; che, in data 19.12.2017, con certificato medico a firma del proprio medico curante, dott. ha denunciato alla l'insorgenza di Persona_2 CP_1
“ernia discale lombare” indicando, quale presumibile causa della patologia indicata, la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo;
che l , con comunicazione del 21.03.2018, lo ha informato che “era stata accertata una CP_1
menomazione dell'integrità psico-fisica che da diritto ad indennizzo in capitale - grado complessivo 12%”; che, in data 24.02.2023, ha proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento allegando il certificato medico attestante che il “ sig. è Parte_1 affetto da limitazione funzionale rachide lombare, con un'inabilità permanente del 22%”; che, in data 11.06.2023, l' ha rigettato l'opposizione presentata ritenendo che “non CP_1 erano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso, pertanto la domanda non poteva essere accolta”; che le patologie cui è affetto sono da porsi in diretta correlazione con l'attività lavorativa svolta;
che in particolare, l'ernia discale lombare è certamente da considerarsi malattia professionale ed in quanto contratta nell'esercizio e a causa dell'attività svolta, ai sensi dell'art 3 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è soggetta ad assicurazione obbligatoria codice identificativo 3-2-I-
; che le menomazioni di cui risulta essere affetto determinano una riduzione della Nu_1 capacità lavorativa nella misura del 22%. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che le patologie di cui è affetto l'odierno ricorrente, già riconosciute come contratte a causa e nell'esercizio dell' attività lavorativa dallo stesso
Pag. 2 a 7 svolta alle dipendenze dell'Azienda FCA Costruzioni, hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) pari al 22% o, comunque, superiore al 16%, con conseguente condanna dell' , in persona del legale rappresentante p. t., alla CP_1
corresponsione in favore del sig. dell'indennizzo in rendita (comprensivo Parte_1 di quota per danno biologico e quota per conseguenze patrimoniali delle menomazioni) così come spettante per la menomazione dell'integrità psico-fisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese
e compensi di giudizio da distrarsi.”.
Costituendosi in giudizio l ha eccepito la nullità della domanda per CP_1 indeterminatezza ai sensi degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c., la mancanza del nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa svolta, e l'omesso assolvimento dell'onere della prova, ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere riconosciuta la sussistenza della propria malattia professionale, che sostiene essersi generata a causa dell'attività lavorativa svolta.
La domanda del ricorrente è infondata.
È opportuno a tal fine riportare la disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs.
n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1 della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
Pag. 3 a 7 dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Per malattie professionali si intendono solo quelle inserite nelle nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura pubblicate nella G.U. n.169 del 21 luglio 2008, ne deriva che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'operatività della presunzione di eziologia professionale della patologia denunciata, con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell' , per la CP_1 dimostrazione di una diversa eziologia della malattia stessa e, in particolare, della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, “per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”
(Cass. 14023/04; cfr. anche, ex multis, Cass. 23653/16; 20510/15; 8638/08; 13992/00).
Quanto all'onere della prova, in tema di cause per rendita o indennizzo da inabilità professionale il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, tenuto conto che le attuali tabelle sono formulate indicando, per alcune malattie, la tradizionale lavorazione costituita da mansione tipica e per altre, onde ampliare la tutela del lavoratore e in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indicando l'agente patogeno e, genericamente, tutte le lavorazioni che espongono all'azione
Pag. 4 a 7 di tale fattore. Spetta dunque al lavoratore l'onere di allegazione e prova, avente ad oggetto l'esecuzione di quelle mansioni tipiche, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori.
La malattia professionale dà diritto alla rendita ovvero all'indennità per equivalente da parte dell quando la patologia sia contratta "nell'esercizio e a causa" dell'attività CP_1 lavorativa. Per il calcolo di tale rendita, soccorrono le tabelle di cui al D.M. 09.04.2008.
Se, tuttavia, la malattia è di origine multifattoriale, il lavoratore è onerato di provare, secondo un canone di rilevante probabilità, la riconoscibilità eziologica della patologia all'attività prestata.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd 'eziologia multifattoriale', come nel caso di specie, la prova del nesso eziologico grava infatti sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
Presupposto logico di tale concatenazione è dunque l'assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente.
Il ricorrente ha versato in atti unicamente documentazione risalente, in particolare: certificato medico ricorso in opposizione con il certificato del dott. ; Persona_3
comunicazione del 21.03.2018 (riconoscimento indennizzo in capitale); certificato CP_1 medico del 19.12.2017 (con allegato referto Rx colonna lombosacrale, RX bacino, CP_1
RM spinale dorsale, RM spinale cervicale); RM spinale del 27.12.2020.
Il lavoratore non ha allegato, e conseguentemente provato, l'entità delle lavorazioni asseritamente morbigene. In altre parole, il lavoratore non ha provato, né ha offerto di provare, le mansioni, i materiali, l'ambiente lavorativo, il tempo di assunzione, l'intensità delle attività, sia in ordine alla frequenza che dal quando esse sono poste in essere, elementi questi necessari per suffragare l'origine professionale della malattia, allorché non operi la presunzione di legge
(cfr. in tal senso Cassazione civile sez. lav., 28/06/2023, n.18516, in motivazione).
Difetta, dunque, la prova del presupposto che fonda la presunzione di eziologia professionale della malattia contratta.
Sul punto, si ricorda che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, qui neppure analiticamente
Pag. 5 a 7 indicate, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione della idoneità dell'esposizione a rischio a causare l'evento morboso sofferto.
In caso di malattia professionale non tabellata e ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, indubbiamente gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, e quindi, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, essa può essere ravvisata in presenza di rilevante grado di probabilità.
A ciò, del resto, non può sopperire l'espletamento della invocata CTU, la quale ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi, legittimante negato dal giudice qualora la stessa tenga, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, e non può dunque farvisi ricorso per supplire all'inosservanza dell'onere probatorio gravante sulla parte (Cfr. ex multis: Cass. Civ. sez. II, ord. 17.4.2019 n. 10747; Cass. Civ., sez. VI, 07.06.2019 n. 15521).
Va infatti escluso che le carenze probatorie possano essere sanate con una consulenza medico-legale.
La perizia, infatti ha la funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova: “ la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 8 febbraio 2011, n.3130; Cass.Civ.
Sez. Lav., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. Civ. Sez. III, 14 febbraio 2006 n. 3191; Cass. Civ.
Sez. II 11 gennaio 2006 n.212; Cass. Civ. Sez. Lav., Sez. III 6 aprile 2005; Cass. Civ. Sez. V,
6 giugno 2003 n.9060).
Pag. 6 a 7 Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Locri, 16 luglio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 7 a 7