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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9679 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI OC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 22337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso da se medesimo, ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il
[...] proprio studio, sito in Roma, alla Via Carlo Alberto n. 8.
Ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
), residente in [...].
[...]
Convenuto contumace
OGGETTO: Domanda di pagamento dei compensi professionali.
CONCLUSIONI: per il ricorrente “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'attività professionale svolta dall'Avv. in Parte_1 rappresentanza e difesa di , nei procedimenti partitamente indicati in ricorso, CP_1 liquidare i compensi dovuti a saldo in favore del predetto Professionista facendo applicazione dei parametri medi di cui alle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014; per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1 della somma di euro 28.030,26 – già al netto degli acconti versati – ovvero del diverso
1 importo ritenuto di giustizia, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e 14 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 27 maggio 2024, l'Avv. ha dedotto che Parte_1
➢ era stato destinatario di un atto di precetto, con il quale la CP_1 CP_2
in qualità di mandataria della gli aveva intimato il
[...] Controparte_3 pagamento della complessiva somma di euro 556.140,48, oltre ulteriori interessi, spese di notifica e successive occorrende;
➢ il debito di cui alla cennata intimazione di pagamento originava dal mancato pagamento dei ratei di rimborso di un mutuo;
➢ al precetto, rimasto privo di fattivo riscontro, aveva fatto seguito il pignoramento dell'immobile di proprietà di , sito in Roma, alla Via CP_1
Cassia n. 929, del valore di oltre euro 600.000,00, secondo quanto accertato con apposita consulenza;
➢ nel dicembre del 2018 – ovvero a distanza di oltre un anno dall'avvio della suindicata procedura esecutiva, pendente innanzi al Tribunale di Roma ed iscritta al n. 1983/2017 R.G. Es. - lo aveva incaricato della propria CP_1 rappresentanza e difesa;
➢ in particolare, nel frangente il Predetto aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni di credito fatte valere nei suoi confronti e gli aveva, quindi, chiesto di tentare di ottenere rinvii della vendita dell'immobile staggito, avendo bisogno di tempo per tentare di raggiungere un accordo con la creditrice procedente o, in subordine, di avanzare istanza di conversione del pignoramento;
➢ in data 13 giugno 2019 lo aveva, dunque, incaricato di proporre CP_1 opposizione ex art. 615, II co., c.p.c.;
➢ nell'occasione era stato anche raggiunto un accordo verbale in merito al compenso di sua spettanza, fissato in euro 4.000,00 oltre accessori, ed il
“cliente” odierno convenuto gli aveva versato un acconto di euro 1.500,00;
2 ➢ nell'espletamento dell'incarico conferitogli aveva, quindi, provveduto a depositare il ricorso in opposizione, avanzando contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva;
➢ il G.E., pur non avendo sospeso l'esecuzione con decreto inaudita altera parte, aveva, comunque, concesso un rinvio di tre mesi, non autorizzando la vendita;
➢ in vista della successiva udienza - fissata per il 18 settembre 2019 - CP_1
, non essendo ancora in condizione di formulare una offerta alla creditrice
[...] procedente, gli aveva chiesto di tentare di ottenere una ulteriore dilazione della vendita;
➢ alla suindicata udienza EG aveva chiesto ed ottenuto un rinvio al 21 gennaio
2020;
➢ il G.E., nel contempo, aveva invitato la creditrice procedente a precisare il proprio credito, anche al fine di consentire la presentazione di una eventuale istanza di conversione del pignoramento;
➢ alla successiva udienza del 21 gennaio 2020 EG, in rappresentanza e difesa di aveva evidenziato come la nota di precisazione del credito CP_1 medio tempore depositata contenesse un macroscopico errore di calcolo;
➢ ciò nonostante, il G.E. aveva autorizzato la vendita ordinando la liberazione dell'immobile pignorato ed assegnando all'uopo il termine di giorni 60;
➢ a fronte di quanto sopra, lo aveva incaricato di proporre CP_1 opposizione, ex art. 617, II co., c.p.c., per contestare i provvedimenti emessi dal G.E. all'udienza del 21.01.2020;
➢ EG aveva, dunque, approntato e depositato l'atto di opposizione, senza tuttavia ricevere alcun acconto;
➢ successivamente, atteso che il G.E. non aveva assunto alcun provvedimento in merito alla opposizione agli atti esecutivi, aveva presentato due istanze di sollecito nonché, a fronte dello ius superveniens, una istanza di revoca dell'ordine di liberazione dell'immobile staggito;
➢ tale ultima istanza era stata accolta ed il G.E., revocato l'ordine di liberazione precedentemente emesso, aveva autorizzato il debitore esecutato a rimanere nell'immobile fino all'emissione del decreto di trasferimento dello stesso;
3 ➢ nel maggio 2020 gli aveva versato, in acconto sui compensi di CP_1 spettanza, l'ulteriore somma di euro 2.000,00;
➢ nelle more, su specifica richiesta del proprio assistito EG aveva negoziato, con la creditrice procedente, i termini per un accordo transattivo, contemplante il pagamento, da parte del debitore esecutato, della somma di euro 375.000,00 a saldo e stralcio, con conseguente rinuncia, da parte della
Banca procedente, agli atti della procedura esecutiva nonché “al diritto ed all'azione”;
➢ senonché, non aveva inteso avvalersi dell'accordo transattivo pur CP_1 negoziato su sua richiesta;
➢ con atto del 19 febbraio 2021 la creditrice procedente aveva ceduto il credito vantato nei confronti di alla per il CP_1 Controparte_4 corrispettivo di euro 370.000,00;
➢ il 2 dicembre 2021 si era svolta l'asta per la vendita dell'immobile pignorato che era stato, poi, aggiudicato, in via provvisoria, ad , ovvero CP_5 all'unico soggetto che aveva presentato una offerta nei termini di legge, al prezzo minimo consentito;
➢ la creditrice procedente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione;
➢ lo aveva, quindi, incaricato di intervenire nel cennato CP_1 procedimento, in adesione alla domanda del creditore procedente;
➢ per la suindicata attività era stato concordato ed anche corrisposto un compenso di euro 1.000,00 oltre CPA;
➢ il G.E. aveva rigettato l'istanza congiunta di ripetizione delle operazioni di vendita, assegnando, poi, il termine di gg. 90 per l'introduzione del giudizio di merito;
➢ nonostante il suo parere contrario, aveva inteso coltivare il CP_1 giudizio di merito e lo aveva, dunque, incaricato di introdurlo, corrispondendogli anche un acconto sui compensi di euro 2.600,00 nonché
l'importo di euro 545,00 a copertura delle spese vive;
4 ➢ il convenuto lo aveva, inoltre, incaricato di impugnare il decreto di trasferimento medio tempore emesso, corrispondendogli l'acconto di euro
700,00 oltre CPA;
➢ EG aveva, pertanto, approntato il ricorso in opposizione, ex art. 617, II co.,
c.p.c. che, tuttavia, era stato rigettato;
➢ sempre su incarico e sollecitazione di , EG aveva, poi, presentato CP_1 varie istanze nel tentativo di differire il più possibile il rilascio dell'immobile;
➢ tuttavia, nel settembre 2022 il custode aveva ottenuto detto rilascio;
➢ in data 5 settembre 2022 la subentrata all'originaria Controparte_4 creditrice procedente, aveva depositato nota di precisazione del credito, indicando in complessivi euro 651.140,00 quanto di spettanza per sorte, interessi, spese e compensi;
➢ all'udienza del 21 novembre 2022, fissata per l'approvazione del piano di riparto, EG, in rappresentanza e difesa del debitore esecutato, aveva contestato irregolarità ed errori di calcolo nella quantificazione del credito della procedente;
➢ in tale frangente il G.E. si era riservato concedendo un termine per la formulazione specifica dei motivi a conforto dell'opposizione ex art. 512
c.p.c.;
➢ alla medesima data del 21 novembre 2022 era stato raggiunto un accordo transattivo con la che prevedeva la rinuncia, da parte Controparte_4 di quest'Ultima, a somme ulteriori rispetto a quanto ricavato dalla vendita dell'immobile (euro 432.000,00) e, nel contempo, la rinuncia, da parte di
– debitore esecutato – alla opposizione al piano di riparto;
CP_1
➢ dando seguito agli impegni assunti con tale accordo, EG, in rappresentanza di , aveva provveduto all'immediato deposito dell'atto di rinuncia CP_1 all'opposizione al piano di riparto, che era stato, quindi, dichiarato esecutivo dal G.E.;
➢ in tale frangente il G.E., con ordinanza del 2 dicembre 2022, aveva anche sciolto la riserva assunta sul ricorso in opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile staggito, rigettando l'istanza di revoca di
5 tale provvedimento e condannando alla rifusione delle spese CP_1 processuali per la fase, liquidando il dovuto in euro 4.608,00, oltre accessori;
➢ a fronte di ciò lo aveva incaricato di rassegnare, in sua CP_1 rappresentanza, la rinuncia agli atti del giudizio di merito;
➢ EG aveva prontamente provveduto ma l'unica controparte ivi costituita non aveva inteso accettare la rinuncia ed aveva insistito per la condanna del debitore opponente alla rifusione delle spese di lite;
➢ nell'interesse del proprio assistito, si era attivato per comporre la vicenda individuando, una soluzione transattiva che prevedeva il pagamento, da parte di , delle sole spese liquidate dal G.E. con la prefata ordinanza del CP_1
2 dicembre 2022;
➢ , tuttavia, non aveva inteso accettare detto accordo transattivo;
CP_1
➢ il giudizio di merito era, dunque, proseguito e, conseguentemente, EG aveva dovuto approntare e depositare le memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., curando l'esame di quelle di controparte;
➢ il suddetto giudizio, iscritto al n. 16044/2022 R.G., era stato, alfine, definito con Sentenza n. 5903/2024, di rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali;
CP_1
➢ della suindicata pronuncia EG aveva dato pronta comunicazione al proprio assistito.
Tutto ciò premesso, l'Avv. ha dedotto che, portato a compimento Parte_1
l'incarico professionale conferitogli, aveva richiesto a il saldo delle proprie CP_1 spettanze;
ha lamentato che quest' , dopo aver variamente tergiversato, gli aveva CP_6 offerto la risibile somma di euro 258,00; indi, illustrate partitamente le proprie richieste e le ragioni a fondamento delle stesse, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
Pur all'esito di rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ha ritenuto di non costituirsi. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 3 dicembre 2024, esito della discussione, è stata riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
6 ******************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, la domanda proposta dall'Avv. si palesi indubbiamente fondata e Parte_1 meritevole di accoglimento.
Invero, l'odierno ricorrente ha documentato i mandati ad litem conferitigli da CP_1
; mandati che, in assenza di allegazioni di segno contrario, consente di presumere
[...] che anche il sottostante contratto di patrocinio sia stato concluso dall'Avv. Pt_1 con l'odierno convenuto.
[...]
D'altro canto, l'avvenuta conclusione del contratto di patrocinio tra le odierne parti in causa e, dunque, l'avvenuto conferimento, da parte di al ricorrente, CP_1 dell'incarico di tutelare i suoi interessi, in qualità di debitore esecutato, nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi all'intestato Tribunale ed iscritta al n. 1983/2017
R.G. Es., nonché di proporre opposizione all'esecuzione ed ai vari atti esecutivi onde differire il più possibile il trasferimento dell'immobile staggito, anche in vista della proposizione di una eventuale istanza di conversione, trovano ampio conforto e riscontro nella fitta corrispondenza intercorsa tra gli odierni contendenti.
L'Avv. ha, altresì, documentato le articolate attività professionali – Parte_1 come sopra meglio dettagliate e descritte - svolte in esecuzione del contratto di patrocinio e nell'espletamento dei mandati conferitigli.
Ebbene, la cennata documentazione consente di ritenere senz'altro acclarato il titolo a fondamento della pretesa azionata e, dunque, il diritto dell'Avv. al Parte_1 pagamento dei compensi per le attività professionali espletate su mandato ed in esecuzione dell'incarico conferitogli da . CP_1
Invero – come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte – il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività professionale espletata in favore del proprio
“cliente” non è condizionato né dal previo accordo sulla misura dello stesso né dall'esistenza di un preventivo. “Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, di alcuna contestazione delle parti.
7 Infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e
l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv.
642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. VI, 10 novembre 2022, n. 33193)
Ciò posto, nel caso di specie, non risultando un valido accordo di determinazione dei compensi spettanti all'Avv. gli stessi vanno senz'altro liquidati Parte_1 facendo applicazione dei criteri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dapprima con D.M. n. 37/2018 e poi con D.M. n. 147/2022) e dei parametri di cui alle Tabelle allegate a tale ultimo Decreto.
A tal proposito va rilevato, infatti, che l'incarico professionale conferito all'odierno ricorrente – sostanzialmente unitario pur nelle sue articolazioni – risulta essersi concluso in data 2 aprile 2024, con la pubblicazione della Sentenza n. 5903/2024 resa a definizione del giudizio iscritto al n. 16044/2022 R.G., avente ad oggetto il merito della opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile già pignorato in danno di . CP_1
Ed è certo noto che, a mente dell'art. 6 del citato D.M. n. 147/2022, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (n.d.r. 23.12.2022)”.
Ebbene, tenuto conto dell'articolata attività svolta dal ricorrente, del rilevante valore della procedura esecutiva e dei correlati giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, del fatto che, per questi, l'Avv. ha svolto la propria Parte_1 attività, in rappresentanza e difesa dell'odierno convenuto, non solo nella fase cd.
8 cautelare ma anche in quella di merito e considerate, soprattutto, le energie profuse per negoziare un primo accordo transattivo – non perfezionatosi per il rifiuto di CP_1 di sottoscriverlo – e, poi, l'accordo del 22 novembre 2022 (concluso a condizioni particolarmente vantaggiose per il debitore esecutato), appaiono del tutto adeguati e congrui i compensi richiesti con il presente ricorso, pari a complessivi euro 28.030,26, oltre accessori ed oneri di legge, al netto degli acconti già versati per complessivi euro
7.174,03 (come riconosciuto e documentato dallo stesso odierno istante).
Pertanto, in accoglimento della domanda, va condannato a pagare in CP_1 favore dell'Avv. a saldo sui compensi da quest'Ultimo maturati per le Parte_1 attività professionali dedotte in lite, la somma di euro 28.030,26, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della messa in mora.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore CP_1 dell'Avv. delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata Parte_1 in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LI OC, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al
N. 22337/2024 R.G., così provvede
- In accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. a saldo sui compensi da Parte_1 quest'Ultimo maturati per le attività professionali dedotte in lite, la complessiva somma di euro 28.030,26, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della messa in mora.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. delle CP_1 Parte_1 spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 4.345,00 – di
9 cui euro 545,00 per spese vive ed euro 3.800 ,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
LI OC
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI OC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 22337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso da se medesimo, ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il
[...] proprio studio, sito in Roma, alla Via Carlo Alberto n. 8.
Ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
), residente in [...].
[...]
Convenuto contumace
OGGETTO: Domanda di pagamento dei compensi professionali.
CONCLUSIONI: per il ricorrente “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'attività professionale svolta dall'Avv. in Parte_1 rappresentanza e difesa di , nei procedimenti partitamente indicati in ricorso, CP_1 liquidare i compensi dovuti a saldo in favore del predetto Professionista facendo applicazione dei parametri medi di cui alle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014; per l'effetto, condannare al pagamento, in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1 della somma di euro 28.030,26 – già al netto degli acconti versati – ovvero del diverso
1 importo ritenuto di giustizia, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e 14 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 27 maggio 2024, l'Avv. ha dedotto che Parte_1
➢ era stato destinatario di un atto di precetto, con il quale la CP_1 CP_2
in qualità di mandataria della gli aveva intimato il
[...] Controparte_3 pagamento della complessiva somma di euro 556.140,48, oltre ulteriori interessi, spese di notifica e successive occorrende;
➢ il debito di cui alla cennata intimazione di pagamento originava dal mancato pagamento dei ratei di rimborso di un mutuo;
➢ al precetto, rimasto privo di fattivo riscontro, aveva fatto seguito il pignoramento dell'immobile di proprietà di , sito in Roma, alla Via CP_1
Cassia n. 929, del valore di oltre euro 600.000,00, secondo quanto accertato con apposita consulenza;
➢ nel dicembre del 2018 – ovvero a distanza di oltre un anno dall'avvio della suindicata procedura esecutiva, pendente innanzi al Tribunale di Roma ed iscritta al n. 1983/2017 R.G. Es. - lo aveva incaricato della propria CP_1 rappresentanza e difesa;
➢ in particolare, nel frangente il Predetto aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni di credito fatte valere nei suoi confronti e gli aveva, quindi, chiesto di tentare di ottenere rinvii della vendita dell'immobile staggito, avendo bisogno di tempo per tentare di raggiungere un accordo con la creditrice procedente o, in subordine, di avanzare istanza di conversione del pignoramento;
➢ in data 13 giugno 2019 lo aveva, dunque, incaricato di proporre CP_1 opposizione ex art. 615, II co., c.p.c.;
➢ nell'occasione era stato anche raggiunto un accordo verbale in merito al compenso di sua spettanza, fissato in euro 4.000,00 oltre accessori, ed il
“cliente” odierno convenuto gli aveva versato un acconto di euro 1.500,00;
2 ➢ nell'espletamento dell'incarico conferitogli aveva, quindi, provveduto a depositare il ricorso in opposizione, avanzando contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva;
➢ il G.E., pur non avendo sospeso l'esecuzione con decreto inaudita altera parte, aveva, comunque, concesso un rinvio di tre mesi, non autorizzando la vendita;
➢ in vista della successiva udienza - fissata per il 18 settembre 2019 - CP_1
, non essendo ancora in condizione di formulare una offerta alla creditrice
[...] procedente, gli aveva chiesto di tentare di ottenere una ulteriore dilazione della vendita;
➢ alla suindicata udienza EG aveva chiesto ed ottenuto un rinvio al 21 gennaio
2020;
➢ il G.E., nel contempo, aveva invitato la creditrice procedente a precisare il proprio credito, anche al fine di consentire la presentazione di una eventuale istanza di conversione del pignoramento;
➢ alla successiva udienza del 21 gennaio 2020 EG, in rappresentanza e difesa di aveva evidenziato come la nota di precisazione del credito CP_1 medio tempore depositata contenesse un macroscopico errore di calcolo;
➢ ciò nonostante, il G.E. aveva autorizzato la vendita ordinando la liberazione dell'immobile pignorato ed assegnando all'uopo il termine di giorni 60;
➢ a fronte di quanto sopra, lo aveva incaricato di proporre CP_1 opposizione, ex art. 617, II co., c.p.c., per contestare i provvedimenti emessi dal G.E. all'udienza del 21.01.2020;
➢ EG aveva, dunque, approntato e depositato l'atto di opposizione, senza tuttavia ricevere alcun acconto;
➢ successivamente, atteso che il G.E. non aveva assunto alcun provvedimento in merito alla opposizione agli atti esecutivi, aveva presentato due istanze di sollecito nonché, a fronte dello ius superveniens, una istanza di revoca dell'ordine di liberazione dell'immobile staggito;
➢ tale ultima istanza era stata accolta ed il G.E., revocato l'ordine di liberazione precedentemente emesso, aveva autorizzato il debitore esecutato a rimanere nell'immobile fino all'emissione del decreto di trasferimento dello stesso;
3 ➢ nel maggio 2020 gli aveva versato, in acconto sui compensi di CP_1 spettanza, l'ulteriore somma di euro 2.000,00;
➢ nelle more, su specifica richiesta del proprio assistito EG aveva negoziato, con la creditrice procedente, i termini per un accordo transattivo, contemplante il pagamento, da parte del debitore esecutato, della somma di euro 375.000,00 a saldo e stralcio, con conseguente rinuncia, da parte della
Banca procedente, agli atti della procedura esecutiva nonché “al diritto ed all'azione”;
➢ senonché, non aveva inteso avvalersi dell'accordo transattivo pur CP_1 negoziato su sua richiesta;
➢ con atto del 19 febbraio 2021 la creditrice procedente aveva ceduto il credito vantato nei confronti di alla per il CP_1 Controparte_4 corrispettivo di euro 370.000,00;
➢ il 2 dicembre 2021 si era svolta l'asta per la vendita dell'immobile pignorato che era stato, poi, aggiudicato, in via provvisoria, ad , ovvero CP_5 all'unico soggetto che aveva presentato una offerta nei termini di legge, al prezzo minimo consentito;
➢ la creditrice procedente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione;
➢ lo aveva, quindi, incaricato di intervenire nel cennato CP_1 procedimento, in adesione alla domanda del creditore procedente;
➢ per la suindicata attività era stato concordato ed anche corrisposto un compenso di euro 1.000,00 oltre CPA;
➢ il G.E. aveva rigettato l'istanza congiunta di ripetizione delle operazioni di vendita, assegnando, poi, il termine di gg. 90 per l'introduzione del giudizio di merito;
➢ nonostante il suo parere contrario, aveva inteso coltivare il CP_1 giudizio di merito e lo aveva, dunque, incaricato di introdurlo, corrispondendogli anche un acconto sui compensi di euro 2.600,00 nonché
l'importo di euro 545,00 a copertura delle spese vive;
4 ➢ il convenuto lo aveva, inoltre, incaricato di impugnare il decreto di trasferimento medio tempore emesso, corrispondendogli l'acconto di euro
700,00 oltre CPA;
➢ EG aveva, pertanto, approntato il ricorso in opposizione, ex art. 617, II co.,
c.p.c. che, tuttavia, era stato rigettato;
➢ sempre su incarico e sollecitazione di , EG aveva, poi, presentato CP_1 varie istanze nel tentativo di differire il più possibile il rilascio dell'immobile;
➢ tuttavia, nel settembre 2022 il custode aveva ottenuto detto rilascio;
➢ in data 5 settembre 2022 la subentrata all'originaria Controparte_4 creditrice procedente, aveva depositato nota di precisazione del credito, indicando in complessivi euro 651.140,00 quanto di spettanza per sorte, interessi, spese e compensi;
➢ all'udienza del 21 novembre 2022, fissata per l'approvazione del piano di riparto, EG, in rappresentanza e difesa del debitore esecutato, aveva contestato irregolarità ed errori di calcolo nella quantificazione del credito della procedente;
➢ in tale frangente il G.E. si era riservato concedendo un termine per la formulazione specifica dei motivi a conforto dell'opposizione ex art. 512
c.p.c.;
➢ alla medesima data del 21 novembre 2022 era stato raggiunto un accordo transattivo con la che prevedeva la rinuncia, da parte Controparte_4 di quest'Ultima, a somme ulteriori rispetto a quanto ricavato dalla vendita dell'immobile (euro 432.000,00) e, nel contempo, la rinuncia, da parte di
– debitore esecutato – alla opposizione al piano di riparto;
CP_1
➢ dando seguito agli impegni assunti con tale accordo, EG, in rappresentanza di , aveva provveduto all'immediato deposito dell'atto di rinuncia CP_1 all'opposizione al piano di riparto, che era stato, quindi, dichiarato esecutivo dal G.E.;
➢ in tale frangente il G.E., con ordinanza del 2 dicembre 2022, aveva anche sciolto la riserva assunta sul ricorso in opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile staggito, rigettando l'istanza di revoca di
5 tale provvedimento e condannando alla rifusione delle spese CP_1 processuali per la fase, liquidando il dovuto in euro 4.608,00, oltre accessori;
➢ a fronte di ciò lo aveva incaricato di rassegnare, in sua CP_1 rappresentanza, la rinuncia agli atti del giudizio di merito;
➢ EG aveva prontamente provveduto ma l'unica controparte ivi costituita non aveva inteso accettare la rinuncia ed aveva insistito per la condanna del debitore opponente alla rifusione delle spese di lite;
➢ nell'interesse del proprio assistito, si era attivato per comporre la vicenda individuando, una soluzione transattiva che prevedeva il pagamento, da parte di , delle sole spese liquidate dal G.E. con la prefata ordinanza del CP_1
2 dicembre 2022;
➢ , tuttavia, non aveva inteso accettare detto accordo transattivo;
CP_1
➢ il giudizio di merito era, dunque, proseguito e, conseguentemente, EG aveva dovuto approntare e depositare le memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., curando l'esame di quelle di controparte;
➢ il suddetto giudizio, iscritto al n. 16044/2022 R.G., era stato, alfine, definito con Sentenza n. 5903/2024, di rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali;
CP_1
➢ della suindicata pronuncia EG aveva dato pronta comunicazione al proprio assistito.
Tutto ciò premesso, l'Avv. ha dedotto che, portato a compimento Parte_1
l'incarico professionale conferitogli, aveva richiesto a il saldo delle proprie CP_1 spettanze;
ha lamentato che quest' , dopo aver variamente tergiversato, gli aveva CP_6 offerto la risibile somma di euro 258,00; indi, illustrate partitamente le proprie richieste e le ragioni a fondamento delle stesse, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
Pur all'esito di rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ha ritenuto di non costituirsi. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 3 dicembre 2024, esito della discussione, è stata riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
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Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, la domanda proposta dall'Avv. si palesi indubbiamente fondata e Parte_1 meritevole di accoglimento.
Invero, l'odierno ricorrente ha documentato i mandati ad litem conferitigli da CP_1
; mandati che, in assenza di allegazioni di segno contrario, consente di presumere
[...] che anche il sottostante contratto di patrocinio sia stato concluso dall'Avv. Pt_1 con l'odierno convenuto.
[...]
D'altro canto, l'avvenuta conclusione del contratto di patrocinio tra le odierne parti in causa e, dunque, l'avvenuto conferimento, da parte di al ricorrente, CP_1 dell'incarico di tutelare i suoi interessi, in qualità di debitore esecutato, nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi all'intestato Tribunale ed iscritta al n. 1983/2017
R.G. Es., nonché di proporre opposizione all'esecuzione ed ai vari atti esecutivi onde differire il più possibile il trasferimento dell'immobile staggito, anche in vista della proposizione di una eventuale istanza di conversione, trovano ampio conforto e riscontro nella fitta corrispondenza intercorsa tra gli odierni contendenti.
L'Avv. ha, altresì, documentato le articolate attività professionali – Parte_1 come sopra meglio dettagliate e descritte - svolte in esecuzione del contratto di patrocinio e nell'espletamento dei mandati conferitigli.
Ebbene, la cennata documentazione consente di ritenere senz'altro acclarato il titolo a fondamento della pretesa azionata e, dunque, il diritto dell'Avv. al Parte_1 pagamento dei compensi per le attività professionali espletate su mandato ed in esecuzione dell'incarico conferitogli da . CP_1
Invero – come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte – il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività professionale espletata in favore del proprio
“cliente” non è condizionato né dal previo accordo sulla misura dello stesso né dall'esistenza di un preventivo. “Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, di alcuna contestazione delle parti.
7 Infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e
l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv.
642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. VI, 10 novembre 2022, n. 33193)
Ciò posto, nel caso di specie, non risultando un valido accordo di determinazione dei compensi spettanti all'Avv. gli stessi vanno senz'altro liquidati Parte_1 facendo applicazione dei criteri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dapprima con D.M. n. 37/2018 e poi con D.M. n. 147/2022) e dei parametri di cui alle Tabelle allegate a tale ultimo Decreto.
A tal proposito va rilevato, infatti, che l'incarico professionale conferito all'odierno ricorrente – sostanzialmente unitario pur nelle sue articolazioni – risulta essersi concluso in data 2 aprile 2024, con la pubblicazione della Sentenza n. 5903/2024 resa a definizione del giudizio iscritto al n. 16044/2022 R.G., avente ad oggetto il merito della opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile già pignorato in danno di . CP_1
Ed è certo noto che, a mente dell'art. 6 del citato D.M. n. 147/2022, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (n.d.r. 23.12.2022)”.
Ebbene, tenuto conto dell'articolata attività svolta dal ricorrente, del rilevante valore della procedura esecutiva e dei correlati giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, del fatto che, per questi, l'Avv. ha svolto la propria Parte_1 attività, in rappresentanza e difesa dell'odierno convenuto, non solo nella fase cd.
8 cautelare ma anche in quella di merito e considerate, soprattutto, le energie profuse per negoziare un primo accordo transattivo – non perfezionatosi per il rifiuto di CP_1 di sottoscriverlo – e, poi, l'accordo del 22 novembre 2022 (concluso a condizioni particolarmente vantaggiose per il debitore esecutato), appaiono del tutto adeguati e congrui i compensi richiesti con il presente ricorso, pari a complessivi euro 28.030,26, oltre accessori ed oneri di legge, al netto degli acconti già versati per complessivi euro
7.174,03 (come riconosciuto e documentato dallo stesso odierno istante).
Pertanto, in accoglimento della domanda, va condannato a pagare in CP_1 favore dell'Avv. a saldo sui compensi da quest'Ultimo maturati per le Parte_1 attività professionali dedotte in lite, la somma di euro 28.030,26, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della messa in mora.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore CP_1 dell'Avv. delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata Parte_1 in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LI OC, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al
N. 22337/2024 R.G., così provvede
- In accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. a saldo sui compensi da Parte_1 quest'Ultimo maturati per le attività professionali dedotte in lite, la complessiva somma di euro 28.030,26, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della messa in mora.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. delle CP_1 Parte_1 spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 4.345,00 – di
9 cui euro 545,00 per spese vive ed euro 3.800 ,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
LI OC
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