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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALMIERI RT MICHELE, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1468/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 05977202500004483000 VARIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso contrassegnato in epigrafe parte ricorrente impugnava l'indicato avviso di presa in carico riferito ad anno di imposta 2023, emesso da Concessionario su richiesta dell'Agenzia delle Entrate di Lecce e notificato il 15.05.2025.
In ragione della esposta pluralità di rilievi, lamentava l'istante illegittimità e infondatezza dell'opposto atto, avuto particolare alla formazione del medesimo e alla mancata notifica di atti e/o provvedimenti prodromici.
Concludeva chiedendo – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato ed ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Lecce ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto;
vinte le spese di lite.
Le parti articolavano e producevano come in atti.
All'udienza di trattazione del 21.01.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (e relativa domanda) dedotta dalla costituita Agenzia delle Entrate di Lecce.
L'eccezione si palesa fondata.
Osserva la Corte che per pacifica giurisprudenza di legittimità: “la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 perché non lede la posizione giuridica del contribuente;
tale provvedimento è infatti un mero atto partecipativo, con cui il contribuente viene informato dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'agente della riscossione” (cfr. Cass., Sez. Trib., n. 4903/2025).
Tanto premesso, rileva la Corte che il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico in atti.
All'evidenza, trattasi di atto non impugnabile, non contenendo esso alcuna pretesa tributaria certa e definitiva, ma risolvendosi piuttosto in un atto a contenuto partecipativo.
Per tali ragioni, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto un atto non impugnabile.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il Presidente e relatore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALMIERI RT MICHELE, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1468/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 05977202500004483000 VARIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso contrassegnato in epigrafe parte ricorrente impugnava l'indicato avviso di presa in carico riferito ad anno di imposta 2023, emesso da Concessionario su richiesta dell'Agenzia delle Entrate di Lecce e notificato il 15.05.2025.
In ragione della esposta pluralità di rilievi, lamentava l'istante illegittimità e infondatezza dell'opposto atto, avuto particolare alla formazione del medesimo e alla mancata notifica di atti e/o provvedimenti prodromici.
Concludeva chiedendo – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato ed ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Lecce ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto;
vinte le spese di lite.
Le parti articolavano e producevano come in atti.
All'udienza di trattazione del 21.01.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (e relativa domanda) dedotta dalla costituita Agenzia delle Entrate di Lecce.
L'eccezione si palesa fondata.
Osserva la Corte che per pacifica giurisprudenza di legittimità: “la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 perché non lede la posizione giuridica del contribuente;
tale provvedimento è infatti un mero atto partecipativo, con cui il contribuente viene informato dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'agente della riscossione” (cfr. Cass., Sez. Trib., n. 4903/2025).
Tanto premesso, rileva la Corte che il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico in atti.
All'evidenza, trattasi di atto non impugnabile, non contenendo esso alcuna pretesa tributaria certa e definitiva, ma risolvendosi piuttosto in un atto a contenuto partecipativo.
Per tali ragioni, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto un atto non impugnabile.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il Presidente e relatore