Art. 10.
Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , il calcolo si effettua prendendo a base la tabella A unita alla presente legge, anziche' quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962 .
Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , il calcolo si effettua prendendo a base la tabella A unita alla presente legge, anziche' quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962 .