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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5653 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa AR AR Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1274/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e da nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a CATANIA (CT) il 30/11/1974, (C.F.: ), entrambi rappr. e dif. dall'avv. AGATA MARIA C.F._2
BORGESI, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2023 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in RE EO (CT) il 21/09/1996, dal quale sono nati i figli: (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Persona_1 Persona_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 20/12/2004 nel giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo
Tribunale il 06/07/2006 n. 2479, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto periodo, Parte_1 Parte_2 infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
06/07/2006 n. 2479 e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RE EO (Ct) il 21/09/1996 tra il sig. la sig.ra , ordinando all'ufficiale di Stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di RE EO a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione dei comuni di rispettiva residenza;
2- Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3- Revocare l'assegnazione del diritto di abitazione presso la casa coniugale di proprietà esclusiva del SI.
(sita in RE EO (Ct) in via Nociazzi n.9, catastata al N.C.E.U. di Catania al Fg 6 Particella 607 Pt_1
Subalterno 3) disposta in sede di separazione a favore della SI.ra , in quanto sono venute Parte_2 meno le ragioni di tutela connesse, giacchè entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e la stessa ricorrente si è trasferita presso la figlia, ove stabilmente vi convive unitamente al suo nucleo familiare.
4- Nessuno dei due genitori corrisponderà alcun assegno di mantenimento per nessuno dei due figli maggiorenni, stante che ha costituito un autonomo nucleo familiare (Doc.12) e Persona_1 Persona_3
è economicamente autosufficiente (Doc.13)
[...]
5- Nessuno dei due coniugi corrisponderà all'altro alcun assegno divorzile stante che entrambi godono di redditi propri.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RE EO (CT) il 21/09/1996 in tra e , Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di RE EO
(CT) dell'anno 1996, al n. 16, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente AR AR
VE LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa AR AR Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1274/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e da nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a CATANIA (CT) il 30/11/1974, (C.F.: ), entrambi rappr. e dif. dall'avv. AGATA MARIA C.F._2
BORGESI, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2023 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in RE EO (CT) il 21/09/1996, dal quale sono nati i figli: (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Persona_1 Persona_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 20/12/2004 nel giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo
Tribunale il 06/07/2006 n. 2479, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto periodo, Parte_1 Parte_2 infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
06/07/2006 n. 2479 e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RE EO (Ct) il 21/09/1996 tra il sig. la sig.ra , ordinando all'ufficiale di Stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di RE EO a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione dei comuni di rispettiva residenza;
2- Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3- Revocare l'assegnazione del diritto di abitazione presso la casa coniugale di proprietà esclusiva del SI.
(sita in RE EO (Ct) in via Nociazzi n.9, catastata al N.C.E.U. di Catania al Fg 6 Particella 607 Pt_1
Subalterno 3) disposta in sede di separazione a favore della SI.ra , in quanto sono venute Parte_2 meno le ragioni di tutela connesse, giacchè entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e la stessa ricorrente si è trasferita presso la figlia, ove stabilmente vi convive unitamente al suo nucleo familiare.
4- Nessuno dei due genitori corrisponderà alcun assegno di mantenimento per nessuno dei due figli maggiorenni, stante che ha costituito un autonomo nucleo familiare (Doc.12) e Persona_1 Persona_3
è economicamente autosufficiente (Doc.13)
[...]
5- Nessuno dei due coniugi corrisponderà all'altro alcun assegno divorzile stante che entrambi godono di redditi propri.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RE EO (CT) il 21/09/1996 in tra e , Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di RE EO
(CT) dell'anno 1996, al n. 16, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente AR AR
VE LL