Versione
6 febbraio 2018
6 febbraio 2018
>
Versione
27 febbraio 2020
27 febbraio 2020
Art. 47. Coordinamento dei riferimenti normativi 1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
a) l' articolo 11 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992 , citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
c) l' articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
d) l' articolo 15 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56 , deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
f) l' articolo 2 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
g) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato negli articoli 11, comma 1 , e nell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 , deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
h) l' articolo 11 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 92, comma 1 , e nell' articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 , deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
i) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato negli articoli 119, comma 1 , 133 , comma 1 , e nell' articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
l) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 , deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
m) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 67, commi 2 e 3 , e nell' articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
n) l' articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell' articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 1, comma 2 , nell' articolo 3, comma 1 , e nell' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
p) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 , deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
q) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
r) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 1, comma 1 , e nell' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 , deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
t) l' articolo 2 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
u) l' articolo 11 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249 , deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
v) l' articolo 10 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
z) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353 , deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.
((1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.))
a) l' articolo 11 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992 , citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
c) l' articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
d) l' articolo 15 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56 , deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
f) l' articolo 2 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
g) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato negli articoli 11, comma 1 , e nell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 , deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
h) l' articolo 11 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 92, comma 1 , e nell' articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 , deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
i) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato negli articoli 119, comma 1 , 133 , comma 1 , e nell' articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
l) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 , deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
m) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 67, commi 2 e 3 , e nell' articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
n) l' articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell' articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 1, comma 2 , nell' articolo 3, comma 1 , e nell' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
p) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 , deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
q) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
r) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 1, comma 1 , e nell' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 , deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
t) l' articolo 2 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
u) l' articolo 11 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249 , deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
v) l' articolo 10 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
z) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353 , deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.
((1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.))
Commentari • 2
- 1. Il patrimonio netto tra codice civile e TUIR: ordine di utilizzo e rischiDott. Roberto Bianchi · https://www.fiscoetasse.com/ · 18 agosto 2026 · 1
Il patrimonio netto di una società di capitali non è un blocco monolitico, è piuttosto un mosaico di poste che, pur convivendo nella medesima sezione del bilancio, hanno natura, vincoli e conseguenze fiscali profondamente diverse. Quando la società decide di attribuire somme ai soci — sia distribuendo utili, sia restituendo riserve, sia rimborsando finanziamenti — il professionista deve navigare tra due sistemi di regole che perseguono obiettivi divergenti: il codice civile, che tutela il capitale a presidio dei creditori, e il TUIR, che protegge le ragioni erariali mediante una presunzione assoluta di prioritaria distribuzione degli utili. La corretta gestione di questo doppio binario è …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 24
- 1. TAR Potenza, sez. I, ordinanza collegiale 06/09/2023, n. 509Provvedimento: […] Considerato il combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e ), cod. proc. amm., in virtù del quale sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225 (il rinvio a tale fonte primaria va oggi letto alla luce dell'art. 47 del codice della protezione civile, che ha espressamente disposto che tutti i riferimenti alla legge n. 225/1992, contenuti in altre disposizioni - e quindi anche nel codice del processo amministrativo - si intendono ora riferiti al codice della protezione civile);Leggi di più...
- art. 5 L. n. 225/1992·
- ordinanze commissariali·
- competenza funzionale·
- stato di emergenza·
- art. 133 d.lgs. n. 104/2010·
- sospensione efficacia provvedimento·
- incompetenza territoriale·
- codice della protezione civile·
- TAR Lazio·
- art. 135 d.lgs. n. 104/2010