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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6037 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 708/2019 R.G.A.C., riservata in decisione in data
3.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. , rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce Parte_9 C.F._9 all'atto di appello, dall'avvocato Gennaro Iasevoli (C.F. ) ed elettivamente C.F._10 domiciliati presso il suo studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Gorizia n. 50 e presso il seguente indirizzo Email_1
APPELLANTI
E
C.F. e P. I.V.A. , anche quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 soggetto incorporante la rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa CP_2
1 di costituzione, dall'avv. Domenico Nolè (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._11 presso il suo studio, in Napoli, alla via Cannavino n. 12, e presso il seguente indirizzo PEC
Email_2
APPELLATA
P.IVA ), società incorporante la Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Marco
CA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, alla via C.F._12
Dei Mille n. 16 e presso il seguente indirizzo PEC Email_3
APPELLATA
P. IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa CP_5 P.IVA_4 di costituzione, dall'avvocato Francesco Napolitano (C.F. , elettivamente C.F._13 domiciliata presso il suo studio in Napoli, al Viale Augusto n. 162 e presso il seguente indirizzo PEC
Email_4
APPELLATA
(C.F. ) CP_6 P.IVA_5
Controparte_7
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 32/2019 del Tribunale di Nola, pubblicata il 9.1.2019, notificata in data 11.1.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione notificato in data 6-7.5.2008, gli appellanti in epigrafe indicati esposero che: a) erano proprietari di distinte unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Volla (NA), alla via Casa dell'Acqua n. 21 (già via Palazziello 70), riportato in catasto alla p.lla n. 592 del foglio n. 1; b) a causa dei lavori eseguiti nel comune di Volla per la realizzazione della nuova linea ferroviaria a monte del Vesuvio
e per la realizzazione della bretella di collegamento Napoli-Salerno in linea di alta velocità, le unità immobiliari di loro proprietà avevano subito e continuavano a subire danni derivanti dalle continue vibrazioni, che avevano determinato lesioni del fabbricato, nonché derivanti dal dissesto idrogeologico, che aveva provocato un permanente allagamento del locale seminterrato del fabbricato e, infine, dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
c) la realizzazione di ben tre linee di binari ferroviari
2 aveva “intercluso” il fabbricato con conseguente diminuzione del suo valore di mercato;
d) per tali motivi avevano proposto un procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG n.1644/07) ex art 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Nola, in cui il consulente nominato di ufficio, accertati i danni lamentati, era pervenuto alla conclusione che “l'unica soluzione ragionevole del problema, appariva quella 'dell'acquisizione' Contr dell'immobile de quo da parte della e/o della o comunque di chi per essi”. CP_8
Gli odierni appellanti, pertanto, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola le società
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, solo , Controparte_9 CP_8 CP_4 Controparte_10 [...]
e per sentirle condannare, in solido o in base alla responsabilità di ciascuna di esse, CP_2 Controparte_6 ad acquisire il fabbricato di loro appartenenza, previo pagamento in loro favore del relativo prezzo di mercato o comunque corresponsione, sempre in loro favore, dell'indennizzo pari al costo della costruzione, con interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiesero la condanna delle convenute società al risarcimento in loro favore di tutti i danni da essi subiti per i fatti descritti, da determinarsi in corso di causa all'esito di consulenza tecnica di ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituirono in giudizio R.F.I., e eccependo, in via preliminare, il CP_4 Controparte_11 difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestando la pretesa attorea di cui chiesero il rigetto.
La convenuta chiese, in ogni caso, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_11 CP_5
con la quale era assicurata per la responsabilità civile, per essere dalla stessa manlevata in caso di
[...] accoglimento della domanda di condanna proposta nei suoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituì la mentre rimasero contumaci la CP_5 CP_2
(mandataria con rappresentanza di , benché ritualmente evocate in giudizio. Controparte_6 CP_8
Con sentenza n. 2747/2010 il Tribunale di Nola dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del
T.A.R. della Campania, dinanzi al quale venne riassunto il giudizio. Con provvedimento n. 1680/2016 il
T.A.R. rimise la questione alla Corte di Cassazione, che, all'esito del giudizio di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 511/14 del 26.11.14, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario e, cassata la sentenza emessa dal Tribunale di Nola n. 2747/10 del 23.12.10, rimise le parti davanti allo stesso Tribunale, anche per la liquidazione delle relative spese di lite.
Riassunto il giudizio dagli attori, la causa, istruita solo documentalmente, venne decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite in favore delle società convenute.
3 In particolare, il Tribunale rilevò che il fabbricato nel quale erano ubicate le proprietà degli attori, era sorto senza concessione edilizia ovvero in maniera abusiva, anche se successivamente legalizzato con la concessione in sanatoria (“Nel caso di specie, quell'immobile non doveva starci lungo il perimetro di realizzazione della rete ferroviaria” – cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Ritenne, in sintesi, che nessuna tutela poteva essere riconosciuta in favore degli attori, né con riguardo alla domanda di acquisizione dell'immobile da parte delle società convenute in mancanza di “adesione volitiva” di queste ultime;
né con riguardo alla domanda risarcitoria, essendo un bene realizzato illegalmente.
Avverso detta pronuncia, con citazione ritualmente notificata alle società convenute in primo grado, gli appellanti in epigrafe indicati hanno proposto tempestivo appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si sono costitute le convenute società e (incorporante CP_8 Controparte_12 CP_4
chiedendo il rigetto del gravame. Si è altresì costituita riproponendo le difese già
[...] CP_5 svolte in primo grado. Sono rimaste contumaci in appello e benchè Controparte_6 Controparte_11 ritualmente evocate in giudizio.
Gli appellanti, nel corso del gravame, hanno ristretto l'ambito soggettivo delle domande, rinunciando alla domanda nei confronti della e, di conseguenza, della garante CP_11 CP_7 CP_5 CP_4
Acquisita la consulenza tecnica disposta di ufficio in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito trascritte.
Per gli appellanti: “accogliere la domanda attrice formulata in via principale e di conseguenza condannare esse appellate in solido o chi di ragione, ciascuna per il proprio titolo e precisamente: 1) - ; - 2) - (che è stata CP_8 CP_2 incorporata dalla;
- 3) - (già ) – 4) - , tutte in persona del CP_8 Controparte_13 CP_4 CP_6 loro rispettivo rappresentante legale p.t.: a) - al pagamento, in favore degli appellanti, della somma complessiva di €.
290.000,00 (duecentonovantamila/00), così come accertata e quantificata dal nominato CTU, a titolo di totale indennizzo per il deprezzamento del loro fabbricato e della loro ridotta vivibilità, a seguito della realizzazione, in modo lecito, del Contr viadotto della linea , nonché degli altri due viadotti ferroviari facenti parte della infrastruttura ferroviaria denominata
“linea a monte del Vesuvio”, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che questo Ecc.mo Collegio vorrà liquidare equitativamente ex art. 46 L.2359/1865 (oggi art. 44 DPR n.327/2001-TU espropriazioni). Il tutto con rivalutazione monetaria alla data di decisione e con gli interessi fino al soddisfo, tenuto conto che la svalutazione e gli interessi vanno calcolati dal momento in cui si sono verificati e/o conosciuti i pregiudizi arrecati al fabbricato in conseguenza della realizzazione dell'opera e non dal completamento della stessa;
b)- in via subordinata e per quanto precisato in corso di causa, al pagamento - ex art 2043 e/o 2051 cc - dell'effettivo e reale ristoro di tutti i danni subiti e subendi da essi attuali appellanti e conseguenti a tutte le opere poste in essere dalle parti appellate in modo illecito, come accertati dal ctu (in sede di
4 ATP), nonché come accertati e quantificati dal Ctp Geom. nella sua perizia di parte depositata. Il tutto sempre con Per_1 interessi e rivalutazione monetaria, come sopra precisato;
c) - in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nelle sue varie fasi e gradi (Tribunale civile di Nola, Rgn 4279/08; - proc. di ATP presso il Tribunale di Nola,
Rgn 1644/07; - cautelare presso il Tribunale di Nola Rgn 4279/1/08; - TAR Campania Rgn 3201/11; - Corte di
Cassazione Rgn 9189/13; - Corte d'Appello di Napoli Rgn 708/19), con attribuzione all'Avvocato Iasevoli Gennaro, quale antistatario.”
Per l'appellata R.F.I.: “IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile il documento prodotto in appello (lettera del 02/09/2006), non accettando codesta difesa il contraddittorio sui documenti nuovi, ai sensi dell'art. 345 cpc;
- dichiarare inammissibile e/o rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte, disattendendo integralmente le conclusioni della CTU;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - rigettare in ogni caso l'appello principale proposto in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice – con salvezza, in tal caso, di gravame -, dichiarare unica destinataria delle conseguenziali pronunzie già e prima ancora Controparte_3 CP_4
in persona dei suoi legali rappresentanti "pro tempore" e, conseguentemente, estromettere dal Controparte_14 presente giudizio o comunque mandarla assolta da qualsiasi domanda;
- in via gradata, Controparte_1 nella denegata ipotesi di condanna anche di condannare la predetta la Controparte_1 [...]
già e prima ancora in persona dei suoi legali Controparte_3 CP_4 Controparte_14 rappresentanti "pro tempore", a tenere indenne e manlevare da ogni pronunzia a favore Controparte_1 dell'appellante conseguenziale al presente giudizio e, comunque, condannare a Controparte_3 rimborsare qualsiasi somma che, a qualsiasi titolo, fosse costretta a pagare, a qualsiasi Controparte_1 titolo, in conseguenza di tali pronunzie;
- in ogni caso per la condanna degli appellanti o chi di ragione al pagamento delle spese secondo la normativa vigente, oltre ad oneri ed accessori come per legge. SOLTANTO IN VIA SUBORDINATA ED
ISTRUTTORIA, per l'ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principale – ed in tal caso con salvezza di gravame – nel valutare la fondatezza delle osservazioni critiche in punto di diritto dell'esponente ed in punto tecnico- estimativo del CTP Ing. Voglia ordinare al CTU di rivisitare le proprie valutazioni, oltremodo riducendo il ritenuto Per_2 valore di deprezzamento dell'immobile in questione”.
Per l'appellata “a) Rigettare la domanda attorea e quella di manleva della Controparte_12 [...] nei confronti della per i motivi di cui in Controparte_1 Controparte_3 premessa, con vittoria di onorari e spese di giudizio di questo come di tutti i giudizi connessi e precedenti (ATP innanzi al
Tribunale di Nola;
- cautelare ex art. 700 cpc;
- TAR della Campania;
- Tribunale di Nola), con condanna a carico di entrambe le citate parti. b) Si formula espressa richiesta, nei confronti di di Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”
5 Per “accerti l'intervenuta rinuncia al diritto e all'azione formulata dagli appellanti nei confronti della CP_5 oggi in liquidazione e per l'effetto anche nei confronti della chiamante in causa, dichiarando la cessata Controparte_11 materia del contendere tra le parti, laddove gli appellanti formulino espressa rinuncia anche al diritto vantato. Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore dell' . In via gradata, accolga le conclusioni rassegate nella CP_5 comparsa di costituzione.”
La causa è stata, quindi, riservata in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Gli appellanti, con l'unico motivo di gravame, si dolgono del rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 46 legge 2359/1865, da loro proposta in via principale, motivato dal
Tribunale sull'assunto che gli immobili di loro proprietà facessero parte di un fabbricato edificato abusivamente, quindi, non meritevoli della tutala invocata.
Il Tribunale, ad avviso degli appellanti, travisando i fatti di causa, ha omesso di rilevare che il fabbricato era stato ultimato prima della pubblicazione del progetto esecutivo della rete ferroviaria nel F.A.L. (foglio avvisi legali). Inoltre, il Tribunale non ha considerato, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo richiesto, che gli appellanti avevano ottenuto nel periodo dal 1999 al 2000 le concessioni edilizie in sanatoria dal
Comune di Vola (NA). In detti titoli abilitativi, osservano, si faceva espresso riferimento alle comunicazioni di in ordine all'inesistenza di procedure espropriative inerenti alla Controparte_6 realizzazione della Linea a Monte del Vesuvio nella zona in cui insisteva il fabbricato, confermando l'insussistenza rispetto allo stesso del vincolo di inedificabilità di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753/1980.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto ribadito che gli attori hanno invocato, in via principale, la tutela ex art. art. 46 legge
2359/1865, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento in loro favore dell'indennizzo per il Cont deprezzamento del fabbricato, conseguente alla realizzazione del viadotto e della infrastruttura ferroviaria denominata “linea a monte del Vesuvio”.
Ai sensi dell'art. 46 citato “È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”.
La suddetta disposizione, sostituita dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001, prevede il diritto a un'indennità per i proprietari di beni che, pur non venendo espropriati, subiscano una diminuzione di valore o l'imposizione di una servitù a causa della realizzazione di un'opera pubblica.
6 La domanda, come già affermato dalla Corte nella ordinanza del 29.10.2024, va delibata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ribadito anche in un recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. ordinanza n. 22345 del 02/08/2025), secondo cui “il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (ratione temporis applicabile, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l'opera prima dell'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione che la costruzione sia considerata, ancorché a posteriori, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria”.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito, quanto al riconoscimento della descritta indennità in favore del proprietario di un immobile originariamente abusivo, che deve essere fornita nel giudizio la prova della data di ultimazione dei lavori relativi all'immobile rispetto a quella di approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, a partire dalla quale l'interessato ha piena conoscenza della stessa, atteso che tale data non solo rileva ai fini della sanatoria dei fabbricati costruiti senza licenza e in contrasto con vincoli che comportano l'inedificabilità assoluta, ma costituisce elemento determinante anche ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per l'asservimento, in forza del principio generale che nessuno può trarre vantaggio dall'attività illecita posta in essere (Cass. 10.3.2008, n. 6272).
L'indennizzo non compete quindi in relazione ad edifici costruiti in assenza di concessione edilizia, poiché la legittimità urbanistica del manufatto rappresenta il presupposto per l'indennizzabilità del pregiudizio.
Dalla documentazione in atti emerge che il fabbricato di cui fanno parte le singole unità immobiliari di proprietà degli odierni appellanti, sebbene edificato in assenza dei necessari titoli abilitativi, era stato oggetto di concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Volla a ciascun proprietario nel periodo compreso tra il 1998 e il 2000. Risulta inoltre per tabulas che l'edificio era stato ultimato in data 15.3.1985
(cfr. concessioni edilizie in atti), ovvero in epoca precedente al 9.10.1985, a cui risale la pubblicazione sul
Foglio degli annunzi legali delle competenti Prefetture (F.A.L.), dell'avviso di avvenuta approvazione delle opere pubbliche.
La sanatoria edilizia è subordinata a un controllo postumo di regolarità, effettuato dall'amministrazione competente, alla stregua della disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (art. 13 Legge n. 47 del 28.2.1985, ora abrogato dal D.P.R. n. 380/2001). Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'immobile de quo deve essere considerato legittimo, non assumendo alcun rilievo per gli effetti della intervenuta sanatoria edilizia la circostanza che al momento della costruzione, esso non fosse munito del titolo abilitativo.
Inoltre, a fronte delle difese spiegate dall'appellata va chiarito che il vincolo di inedificabilità CP_8 derivante, a norma dell'art. 49 del d.p.r. n. 753/80, dalla costruzione della ferrovia, era sorto dopo che il
7 fabbricato attoreo era stato ultimato, essendo esso riconducibile al momento in cui gli interessati sono venuti a conoscenza dell'approvazione del progetto ovvero dalla pubblicazione dello stesso nel F.A.L..
Alla luce delle considerazioni svolte, risultano fondate le doglianze poste degli appellanti a fondamento del motivo di appello. La decisione del giudice di prime non è, quindi, condivisibile, sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, a fronte della documentata anteriorità della costruzione dell'edificio (ultimato nel marzo del 1985) rispetto all'approvazione del progetto di opera pubblica pubblicata e comunicata nel
FA (ottobre 1985), sia sotto il profilo della mancata considerazione della riconosciuta legittimità degli immobili, avuto riguardo agli atti amministrativi di verifica della conformità urbanistica (concessioni in sanatoria in atti, descritte anche dal c.t.u. nella relazione).
A questo punto occorre precisare che la legittimazione passiva in ordine alla domanda indennitaria proposta in via principale va riconosciuta in via esclusiva in capo alla società (incorporante la società CP_8
, quale gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e unica titolare del potere di espropriare i CP_2 terreni necessari per i progetti di pubblica utilità legati alla rete ferrovia.
Invero la legittimazione passiva è strettamente legata, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla titolarità del potere espropriativo e al vantaggio ottenuto (cfr. sul punto Cass. ordinanza n. 6845/2025 secondo cui “per identificare il responsabile del pagamento di un indennizzo, non si deve guardare a chi esegue materialmente i lavori, ma a chi trae il beneficio giuridico ed economico dall'opera pubblica”).
Quanto agli elementi costitutivi della pretesa va premesso, in linea generale, che l'art. 44 del DPR n.
327/2001 configura una forma di responsabilità da atto legittimo e assicura l'indennizzo a tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprietà immobiliari, legato all'opera pubblica da un nesso di causalità obiettiva, definendo i caratteri della c.d. espropriazione larvata, figura autonoma rispetto alla diversa fattispecie di asservimento del fondo e indipendente dall'espropriazione.
Tale obbligo di indennizzo risponde al principio pubblicistico di giustizia distributiva, secondo cui le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non possono ricadere su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma devono essere sopportate dalla collettività.
All'esito della compiuta lettura della copiosa documentazione allegata in atti e dell'elaborato peritale a firma del consulente tecnico nominato dalla Corte, ing. , va ritenuta, nel caso di specie, Persona_3 la sussistenza delle condizioni a cui è subordinato il riconoscimento del diritto all'indennizzo ovvero, nello specifico: a) l'attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nella realizzazione e gestione dell'opera pubblica;
b) la produzione di un danno permanente, che si concreta nel pregiudizio arrecato al
8 diritto di proprietà; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione e la gestione dell'opera pubblica, da un lato, e il danno, dall'altro.
Il consulente nominato di ufficio, in risposta al quesito formulato dalla Corte nell'ordinanza del
29.10.2024 ha confermato l'esistenza del lamentato danno circoscrivendolo tuttavia alle “prime lamentate lesioni verosimilmente comparse in concomitanza della costruzione del limitrofo viadotto della “Linea TAV” e all'oggettivo vulnus ambientale connesso alla contiguità tra l'infrastruttura ferroviaria ed il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari degli appellanti.” (cfr. pag. 40 della c.t.u.).
In particolare, il consulente ha chiarito che le lesioni erano state individuate per la prima volta nel
“testimoniale di stato” redatto ad inizio settembre 2006 dall'appaltatore a cui aveva affidato la CP_8
Contr realizzazione della bretella di collegamento della “Linea ” e riscontrate anche in sede di A.T.P., laddove il consulente aveva descritto l'esistenza di “filature” che interessavano essenzialmente le facciate ed il corpo-scala.
La circostanza che le stesse non fossero, invece, menzionate nel “testimoniale di stato” redatto dall'impresa a cui era stata affidata la costruzione dei viadotti della “Linea a Monte del Vesuvio” Cont (intrapresi prima della “Linea ”), ha consentito al consulente di collegare, in maniera convincente e comunque conforme a quanto già affermato dal c.t.u. nominato in sede di A.T.P., i dissesti di tipo Contr strutturale lamentati “ai lavori di costruzione del viadotto della “Linea ” essendo quelli svoltisi nelle “più immediate” vicinanze del fabbricato, sia in termini di scavi e trivellazioni, sia in termini di transito di mezzi pesanti.” (cfr. pag. 16 consulenza di ufficio).
La vicinanza degli altri due viadotti, facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria denominata “Linea a
Monte del Vesuvio”, viene, invece, descritta dal consulente come sostanzialmente sussidiaria in rapporto Cont all'influenza negativa del viadotto della “Linea ”; mentre la lamentata problematica dei continui allagamenti non è individuata come imputabile, almeno in maniera significativa, a nessuno dei viadotti, ma piuttosto collegata a un fenomeno idrologico che interessa la zona.
In ordine al quantum della pretesa, il consulente ha individuato il deprezzamento del fabbricato di proprietà della parte appellante, riconducibile alla limitrofa presenza del viadotto della “Linea TAV”, in complessivi € 205.000,00.
Il consulente ha quindi chiarito che l'indennizzo è stato calcolato come prodotto tra il valore di mercato, che avrebbe l'immobile in assenza dell'opera pubblica, ed un coefficiente di deprezzamento, valutato al massimo nella misura del 30%, come indicato nella Nota del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica prot. N. 16754/C del 10 ottobre 1990, allegata alla c.t.u., che fornisce,
9 richiamando l'art. 46 della Legge n. 2359/1865, le indicazioni operative per la valutazione dei danni permanenti derivanti dalle “opere a nastro sopra-passanti fabbricati”. (cfr. pag. 26 c.t.u.).
Le conclusioni a cui perviene il consulente di ufficio in ordine alla sussistenza del danno e alla quantificazione dello stesso appaiono esenti da vizi per la completezza dell'esame e della valutazione sia dello stato dei luoghi che della documentazione offerta e confermative delle risultanze della consulenza svolta in sede di A.T.P.
Inoltre, la linearità e correttezza del procedimento di calcolo adottato per la quantificazione del deprezzamento dell'immobile dovuto alla vicinanza alla Linea TAV, consente alla Corte di aderire alle conclusioni del consulente anche in ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto in favore di ciascuno degli appellanti.
Il deprezzamento viene, quindi, ripartito in favore di ciascun appellante in considerazione della consistenza commerciale delle singole unità immobiliari riconoscendo a: 1) e Parte_1
(sub 2 piano rialzato) un indennizzo di € 45.133,82; 2) Parte_3 CP_15 Parte_7
(sub 3 piano rialzato) un indennizzo di € 46.063,49; 3) (sub 4 primo piano) un
[...] Parte_8 indennizzo di € 47.509,20; 4) e (sub 5 piano primo) un Parte_5 Parte_6 indennizzo di € 48.487,88; 5) e (sub 6 piano secondo)un indennizzo di Parte_9 Parte_4
€ 17.814,54. Ai suddetti importi vanno aggiunti gli interessi compensativi, quantificati nella misura del tasso legale sulle somme devalutate alla data del 9.10.1985 - a cui risale la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle competenti Prefetture (F.A.L.) dell'avviso di avvenuta approvazione delle opere pubbliche - e di anno in anno rivalutate in base agli indici ISTAT FOI fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Nulla invece può essere riconosciuto quanto all'ulteriore deprezzamento, quantificato in € 85.000,00, pari al 10-15% del valore normale di mercato alla data del completamento dell'opera, avendo il consulente chiarito che i fenomeni infiltrativi e di allagamento che hanno interessato l'edificio, anche in epoca anteriore alle opere ferroviarie, sono da collegarsi causalmente al complesso fenomeno idrologico che interessa da sempre la zona in cui l'immobile è stato edificato (via Casa dell'Acqua).
Rispetto al fenomeno idrologico, il consulente, invero, descrive come sussidiari i fattori contestati dai consulenti tecnici degli appellanti ovvero: a) l'occlusione di un certo canale di scolo situato a ridosso del fabbricato d'interesse, causata – a suo tempo – dalla realizzazione di una pista di servizio del cantiere della
“Linea TAV”; b) l'eventuale effetto barriera delle fondazioni del viadotto.
Non appare pertanto raggiunta rispetto a dette ultime circostanze la prova del collegamento causale con il danno lamentato.
10 Resta assorbita nell'accoglimento della domanda posta in via principale dagli attori/appellanti, la subordinata domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c..
Le contestazioni e i rilievi formulati dall'appellata R.F.I. alla consulenza tecnica di ufficio appaiono mere argomentazioni difensive, puntualmente riscontrate dal consulente di ufficio, e delle quali quest'ultimo ha anche tenuto conto in punto di quantificazione dell'indennizzo.
Va, in definitiva, accolta la domanda di indennizzo proposta in via principale dagli appellanti in epigrafe e condannata la società appellata al pagamento dell'indennizzo in favore di ciascun CP_8 appellante nella misura indicata dal consulente di ufficio.
Va, invece, rigettata la domanda nei confronti delle altre società appellate, in quanto, come detto, non legittimate passive rispetto alla richiesta di indennizzo. Va, altresì, rigettata la domanda di rivalsa e regresso proposta da nei confronti di che si è occupata della costruzione CP_8 Controparte_3
Contr della Linea Ferroviaria a Monte del Vesuvio e non della linea e, in ogni caso, in mancanza di contestazioni inerenti all' esecuzione delle opere.
Circa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata nei Controparte_3 confronti di rileva la Corte che difettano le condizioni di legge per il suo accoglimento, in mancanza CP_8 di prova della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o di colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
L'accoglimento del gravame nei soli confronti di comporta la rideterminazione delle spese del CP_8 primo grado di giudizio esclusivamente con riguardo al rapporto processuale tra gli odierni appellanti, attori in primo grado, e la L'evoluzione giurisprudenziale in materia di “espropriazione larvata” di CP_8 immobile abusivo, successivamente oggetto di sanatoria, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le suddette parti (ivi compreso quelle di ATP e di procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione sulla questione della giurisdizione). Restano ferme le spese del giudizio dinanzi al Tribunale con riguardo al rapporto processuale tra gli odierni appellanti, attori in primo grado,
e le altre parti costituite dinanzi al giudice di prime cure, e Controparte_3 CP_5 CP_10
Considerato che il primo giudice ha condannato gli attori in primo grado al pagamento, a titolo di spese processuali, della complessiva somma di euro 10.000,00, “ripartiti in egual misura tra i convenuti costituiti in giudizio”, residua la condanna, in primo grado, al pagamento della complessiva somma di euro 7.500,00 a favore di e ripartita in egual misura tra tali tre società, dovendosi Controparte_3 CP_5 CP_11 escludere l'importo di euro 2.500,00, che sarebbe stato da corrispondere a favore di ma alla quale CP_8 non spetta, in considerazione dell'accoglimento del gravame proposto nei confronti della stessa.
11 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP e nella presente sede di gravame vanno poste definitivamente a carico di parte appellata CP_8
Nel rapporto processuale tra gli appellanti e la nulla va disposto in ordine alle spese del CP_5 presente grado in quanto la notifica dell'atto di appello è stata effettuata al solo fine della litis denuntiatio, in mancanza, peraltro, della riproposizione in appello della domanda di garanzia da parte dell'assicurata rimasta contumace nel presente grado. Controparte_11
Quanto al rapporto processuale tra gli appellanti e le società e nulla va Controparte_6 Controparte_16 disposto sulle spese del presente grado, in ragione della contumacia di queste ultime.
Con riguardo al rapporto processuale tra e la prima va CP_8 Controparte_3 condannata al pagamento delle spese di lite a favore della seconda, spese che si liquidano come in dispositivo, nei valori medi (scaglione di riferimento compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00)
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_6 Controparte_7
2) in accoglimento dell'appello, accoglie la domanda proposta in primo grado dagli attori/odierni appellanti e condanna al pagamento a favore di: 1) e CP_8 Parte_1
della complessiva somma di euro 45.133,82; 2) e Parte_3 Parte_2 Parte_7
della complessiva somma di euro 46.063,49; 3) della complessiva somma
[...] Parte_8 di euro 47.509,20; 4) della complessiva somma di euro Parte_10
48.487,88; 5) e della complessiva somma di euro 17.814,54. Ai Parte_9 Parte_4 suddetti importi vanno aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale sulle somme devalutate alla data del 9.10.1985 e di anno in anno rivalutate, in base agli indici ISTAT FOI, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite sia del primo che del presente grado di giudizio tra Parte_1
, ,
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_7 Parte_8
, e , da un lato, e la Parte_5 Parte_6 Parte_9 Parte_4
dall'altro; resta ferma la condanna al pagamento delle spese processuali disposta dal CP_8 primo giudice a carico degli attori ed a favore di e Controparte_3 CP_5 di nella misura di euro 7.500,00, ridotta nei sensi di cui in motivazione, oltre Controparte_7 accessori di legge;
12 4) le spese di ATP e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello vanno poste definitivamente a carico di CP_8
5) quanto al rapporto processuale tra gli appellanti, da un lato, e e Controparte_6 Controparte_16 dall'altro, nulla va disposto sulle spese del gravame;
6) compensa le spese di lite del gravame tra gli appellanti e CP_5
7) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di CP_8 [...]
spese che si liquidano in euro 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_3 per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso il 21.11.2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 708/2019 R.G.A.C., riservata in decisione in data
3.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. , rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce Parte_9 C.F._9 all'atto di appello, dall'avvocato Gennaro Iasevoli (C.F. ) ed elettivamente C.F._10 domiciliati presso il suo studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Gorizia n. 50 e presso il seguente indirizzo Email_1
APPELLANTI
E
C.F. e P. I.V.A. , anche quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 soggetto incorporante la rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa CP_2
1 di costituzione, dall'avv. Domenico Nolè (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._11 presso il suo studio, in Napoli, alla via Cannavino n. 12, e presso il seguente indirizzo PEC
Email_2
APPELLATA
P.IVA ), società incorporante la Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Marco
CA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, alla via C.F._12
Dei Mille n. 16 e presso il seguente indirizzo PEC Email_3
APPELLATA
P. IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa CP_5 P.IVA_4 di costituzione, dall'avvocato Francesco Napolitano (C.F. , elettivamente C.F._13 domiciliata presso il suo studio in Napoli, al Viale Augusto n. 162 e presso il seguente indirizzo PEC
Email_4
APPELLATA
(C.F. ) CP_6 P.IVA_5
Controparte_7
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 32/2019 del Tribunale di Nola, pubblicata il 9.1.2019, notificata in data 11.1.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione notificato in data 6-7.5.2008, gli appellanti in epigrafe indicati esposero che: a) erano proprietari di distinte unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Volla (NA), alla via Casa dell'Acqua n. 21 (già via Palazziello 70), riportato in catasto alla p.lla n. 592 del foglio n. 1; b) a causa dei lavori eseguiti nel comune di Volla per la realizzazione della nuova linea ferroviaria a monte del Vesuvio
e per la realizzazione della bretella di collegamento Napoli-Salerno in linea di alta velocità, le unità immobiliari di loro proprietà avevano subito e continuavano a subire danni derivanti dalle continue vibrazioni, che avevano determinato lesioni del fabbricato, nonché derivanti dal dissesto idrogeologico, che aveva provocato un permanente allagamento del locale seminterrato del fabbricato e, infine, dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
c) la realizzazione di ben tre linee di binari ferroviari
2 aveva “intercluso” il fabbricato con conseguente diminuzione del suo valore di mercato;
d) per tali motivi avevano proposto un procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG n.1644/07) ex art 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Nola, in cui il consulente nominato di ufficio, accertati i danni lamentati, era pervenuto alla conclusione che “l'unica soluzione ragionevole del problema, appariva quella 'dell'acquisizione' Contr dell'immobile de quo da parte della e/o della o comunque di chi per essi”. CP_8
Gli odierni appellanti, pertanto, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola le società
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, solo , Controparte_9 CP_8 CP_4 Controparte_10 [...]
e per sentirle condannare, in solido o in base alla responsabilità di ciascuna di esse, CP_2 Controparte_6 ad acquisire il fabbricato di loro appartenenza, previo pagamento in loro favore del relativo prezzo di mercato o comunque corresponsione, sempre in loro favore, dell'indennizzo pari al costo della costruzione, con interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiesero la condanna delle convenute società al risarcimento in loro favore di tutti i danni da essi subiti per i fatti descritti, da determinarsi in corso di causa all'esito di consulenza tecnica di ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituirono in giudizio R.F.I., e eccependo, in via preliminare, il CP_4 Controparte_11 difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestando la pretesa attorea di cui chiesero il rigetto.
La convenuta chiese, in ogni caso, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_11 CP_5
con la quale era assicurata per la responsabilità civile, per essere dalla stessa manlevata in caso di
[...] accoglimento della domanda di condanna proposta nei suoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituì la mentre rimasero contumaci la CP_5 CP_2
(mandataria con rappresentanza di , benché ritualmente evocate in giudizio. Controparte_6 CP_8
Con sentenza n. 2747/2010 il Tribunale di Nola dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del
T.A.R. della Campania, dinanzi al quale venne riassunto il giudizio. Con provvedimento n. 1680/2016 il
T.A.R. rimise la questione alla Corte di Cassazione, che, all'esito del giudizio di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 511/14 del 26.11.14, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario e, cassata la sentenza emessa dal Tribunale di Nola n. 2747/10 del 23.12.10, rimise le parti davanti allo stesso Tribunale, anche per la liquidazione delle relative spese di lite.
Riassunto il giudizio dagli attori, la causa, istruita solo documentalmente, venne decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite in favore delle società convenute.
3 In particolare, il Tribunale rilevò che il fabbricato nel quale erano ubicate le proprietà degli attori, era sorto senza concessione edilizia ovvero in maniera abusiva, anche se successivamente legalizzato con la concessione in sanatoria (“Nel caso di specie, quell'immobile non doveva starci lungo il perimetro di realizzazione della rete ferroviaria” – cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Ritenne, in sintesi, che nessuna tutela poteva essere riconosciuta in favore degli attori, né con riguardo alla domanda di acquisizione dell'immobile da parte delle società convenute in mancanza di “adesione volitiva” di queste ultime;
né con riguardo alla domanda risarcitoria, essendo un bene realizzato illegalmente.
Avverso detta pronuncia, con citazione ritualmente notificata alle società convenute in primo grado, gli appellanti in epigrafe indicati hanno proposto tempestivo appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si sono costitute le convenute società e (incorporante CP_8 Controparte_12 CP_4
chiedendo il rigetto del gravame. Si è altresì costituita riproponendo le difese già
[...] CP_5 svolte in primo grado. Sono rimaste contumaci in appello e benchè Controparte_6 Controparte_11 ritualmente evocate in giudizio.
Gli appellanti, nel corso del gravame, hanno ristretto l'ambito soggettivo delle domande, rinunciando alla domanda nei confronti della e, di conseguenza, della garante CP_11 CP_7 CP_5 CP_4
Acquisita la consulenza tecnica disposta di ufficio in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito trascritte.
Per gli appellanti: “accogliere la domanda attrice formulata in via principale e di conseguenza condannare esse appellate in solido o chi di ragione, ciascuna per il proprio titolo e precisamente: 1) - ; - 2) - (che è stata CP_8 CP_2 incorporata dalla;
- 3) - (già ) – 4) - , tutte in persona del CP_8 Controparte_13 CP_4 CP_6 loro rispettivo rappresentante legale p.t.: a) - al pagamento, in favore degli appellanti, della somma complessiva di €.
290.000,00 (duecentonovantamila/00), così come accertata e quantificata dal nominato CTU, a titolo di totale indennizzo per il deprezzamento del loro fabbricato e della loro ridotta vivibilità, a seguito della realizzazione, in modo lecito, del Contr viadotto della linea , nonché degli altri due viadotti ferroviari facenti parte della infrastruttura ferroviaria denominata
“linea a monte del Vesuvio”, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che questo Ecc.mo Collegio vorrà liquidare equitativamente ex art. 46 L.2359/1865 (oggi art. 44 DPR n.327/2001-TU espropriazioni). Il tutto con rivalutazione monetaria alla data di decisione e con gli interessi fino al soddisfo, tenuto conto che la svalutazione e gli interessi vanno calcolati dal momento in cui si sono verificati e/o conosciuti i pregiudizi arrecati al fabbricato in conseguenza della realizzazione dell'opera e non dal completamento della stessa;
b)- in via subordinata e per quanto precisato in corso di causa, al pagamento - ex art 2043 e/o 2051 cc - dell'effettivo e reale ristoro di tutti i danni subiti e subendi da essi attuali appellanti e conseguenti a tutte le opere poste in essere dalle parti appellate in modo illecito, come accertati dal ctu (in sede di
4 ATP), nonché come accertati e quantificati dal Ctp Geom. nella sua perizia di parte depositata. Il tutto sempre con Per_1 interessi e rivalutazione monetaria, come sopra precisato;
c) - in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nelle sue varie fasi e gradi (Tribunale civile di Nola, Rgn 4279/08; - proc. di ATP presso il Tribunale di Nola,
Rgn 1644/07; - cautelare presso il Tribunale di Nola Rgn 4279/1/08; - TAR Campania Rgn 3201/11; - Corte di
Cassazione Rgn 9189/13; - Corte d'Appello di Napoli Rgn 708/19), con attribuzione all'Avvocato Iasevoli Gennaro, quale antistatario.”
Per l'appellata R.F.I.: “IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile il documento prodotto in appello (lettera del 02/09/2006), non accettando codesta difesa il contraddittorio sui documenti nuovi, ai sensi dell'art. 345 cpc;
- dichiarare inammissibile e/o rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte, disattendendo integralmente le conclusioni della CTU;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - rigettare in ogni caso l'appello principale proposto in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice – con salvezza, in tal caso, di gravame -, dichiarare unica destinataria delle conseguenziali pronunzie già e prima ancora Controparte_3 CP_4
in persona dei suoi legali rappresentanti "pro tempore" e, conseguentemente, estromettere dal Controparte_14 presente giudizio o comunque mandarla assolta da qualsiasi domanda;
- in via gradata, Controparte_1 nella denegata ipotesi di condanna anche di condannare la predetta la Controparte_1 [...]
già e prima ancora in persona dei suoi legali Controparte_3 CP_4 Controparte_14 rappresentanti "pro tempore", a tenere indenne e manlevare da ogni pronunzia a favore Controparte_1 dell'appellante conseguenziale al presente giudizio e, comunque, condannare a Controparte_3 rimborsare qualsiasi somma che, a qualsiasi titolo, fosse costretta a pagare, a qualsiasi Controparte_1 titolo, in conseguenza di tali pronunzie;
- in ogni caso per la condanna degli appellanti o chi di ragione al pagamento delle spese secondo la normativa vigente, oltre ad oneri ed accessori come per legge. SOLTANTO IN VIA SUBORDINATA ED
ISTRUTTORIA, per l'ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principale – ed in tal caso con salvezza di gravame – nel valutare la fondatezza delle osservazioni critiche in punto di diritto dell'esponente ed in punto tecnico- estimativo del CTP Ing. Voglia ordinare al CTU di rivisitare le proprie valutazioni, oltremodo riducendo il ritenuto Per_2 valore di deprezzamento dell'immobile in questione”.
Per l'appellata “a) Rigettare la domanda attorea e quella di manleva della Controparte_12 [...] nei confronti della per i motivi di cui in Controparte_1 Controparte_3 premessa, con vittoria di onorari e spese di giudizio di questo come di tutti i giudizi connessi e precedenti (ATP innanzi al
Tribunale di Nola;
- cautelare ex art. 700 cpc;
- TAR della Campania;
- Tribunale di Nola), con condanna a carico di entrambe le citate parti. b) Si formula espressa richiesta, nei confronti di di Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”
5 Per “accerti l'intervenuta rinuncia al diritto e all'azione formulata dagli appellanti nei confronti della CP_5 oggi in liquidazione e per l'effetto anche nei confronti della chiamante in causa, dichiarando la cessata Controparte_11 materia del contendere tra le parti, laddove gli appellanti formulino espressa rinuncia anche al diritto vantato. Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore dell' . In via gradata, accolga le conclusioni rassegate nella CP_5 comparsa di costituzione.”
La causa è stata, quindi, riservata in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Gli appellanti, con l'unico motivo di gravame, si dolgono del rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 46 legge 2359/1865, da loro proposta in via principale, motivato dal
Tribunale sull'assunto che gli immobili di loro proprietà facessero parte di un fabbricato edificato abusivamente, quindi, non meritevoli della tutala invocata.
Il Tribunale, ad avviso degli appellanti, travisando i fatti di causa, ha omesso di rilevare che il fabbricato era stato ultimato prima della pubblicazione del progetto esecutivo della rete ferroviaria nel F.A.L. (foglio avvisi legali). Inoltre, il Tribunale non ha considerato, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo richiesto, che gli appellanti avevano ottenuto nel periodo dal 1999 al 2000 le concessioni edilizie in sanatoria dal
Comune di Vola (NA). In detti titoli abilitativi, osservano, si faceva espresso riferimento alle comunicazioni di in ordine all'inesistenza di procedure espropriative inerenti alla Controparte_6 realizzazione della Linea a Monte del Vesuvio nella zona in cui insisteva il fabbricato, confermando l'insussistenza rispetto allo stesso del vincolo di inedificabilità di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753/1980.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto ribadito che gli attori hanno invocato, in via principale, la tutela ex art. art. 46 legge
2359/1865, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento in loro favore dell'indennizzo per il Cont deprezzamento del fabbricato, conseguente alla realizzazione del viadotto e della infrastruttura ferroviaria denominata “linea a monte del Vesuvio”.
Ai sensi dell'art. 46 citato “È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”.
La suddetta disposizione, sostituita dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001, prevede il diritto a un'indennità per i proprietari di beni che, pur non venendo espropriati, subiscano una diminuzione di valore o l'imposizione di una servitù a causa della realizzazione di un'opera pubblica.
6 La domanda, come già affermato dalla Corte nella ordinanza del 29.10.2024, va delibata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ribadito anche in un recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. ordinanza n. 22345 del 02/08/2025), secondo cui “il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (ratione temporis applicabile, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l'opera prima dell'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione che la costruzione sia considerata, ancorché a posteriori, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria”.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito, quanto al riconoscimento della descritta indennità in favore del proprietario di un immobile originariamente abusivo, che deve essere fornita nel giudizio la prova della data di ultimazione dei lavori relativi all'immobile rispetto a quella di approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, a partire dalla quale l'interessato ha piena conoscenza della stessa, atteso che tale data non solo rileva ai fini della sanatoria dei fabbricati costruiti senza licenza e in contrasto con vincoli che comportano l'inedificabilità assoluta, ma costituisce elemento determinante anche ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per l'asservimento, in forza del principio generale che nessuno può trarre vantaggio dall'attività illecita posta in essere (Cass. 10.3.2008, n. 6272).
L'indennizzo non compete quindi in relazione ad edifici costruiti in assenza di concessione edilizia, poiché la legittimità urbanistica del manufatto rappresenta il presupposto per l'indennizzabilità del pregiudizio.
Dalla documentazione in atti emerge che il fabbricato di cui fanno parte le singole unità immobiliari di proprietà degli odierni appellanti, sebbene edificato in assenza dei necessari titoli abilitativi, era stato oggetto di concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Volla a ciascun proprietario nel periodo compreso tra il 1998 e il 2000. Risulta inoltre per tabulas che l'edificio era stato ultimato in data 15.3.1985
(cfr. concessioni edilizie in atti), ovvero in epoca precedente al 9.10.1985, a cui risale la pubblicazione sul
Foglio degli annunzi legali delle competenti Prefetture (F.A.L.), dell'avviso di avvenuta approvazione delle opere pubbliche.
La sanatoria edilizia è subordinata a un controllo postumo di regolarità, effettuato dall'amministrazione competente, alla stregua della disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (art. 13 Legge n. 47 del 28.2.1985, ora abrogato dal D.P.R. n. 380/2001). Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'immobile de quo deve essere considerato legittimo, non assumendo alcun rilievo per gli effetti della intervenuta sanatoria edilizia la circostanza che al momento della costruzione, esso non fosse munito del titolo abilitativo.
Inoltre, a fronte delle difese spiegate dall'appellata va chiarito che il vincolo di inedificabilità CP_8 derivante, a norma dell'art. 49 del d.p.r. n. 753/80, dalla costruzione della ferrovia, era sorto dopo che il
7 fabbricato attoreo era stato ultimato, essendo esso riconducibile al momento in cui gli interessati sono venuti a conoscenza dell'approvazione del progetto ovvero dalla pubblicazione dello stesso nel F.A.L..
Alla luce delle considerazioni svolte, risultano fondate le doglianze poste degli appellanti a fondamento del motivo di appello. La decisione del giudice di prime non è, quindi, condivisibile, sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, a fronte della documentata anteriorità della costruzione dell'edificio (ultimato nel marzo del 1985) rispetto all'approvazione del progetto di opera pubblica pubblicata e comunicata nel
FA (ottobre 1985), sia sotto il profilo della mancata considerazione della riconosciuta legittimità degli immobili, avuto riguardo agli atti amministrativi di verifica della conformità urbanistica (concessioni in sanatoria in atti, descritte anche dal c.t.u. nella relazione).
A questo punto occorre precisare che la legittimazione passiva in ordine alla domanda indennitaria proposta in via principale va riconosciuta in via esclusiva in capo alla società (incorporante la società CP_8
, quale gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e unica titolare del potere di espropriare i CP_2 terreni necessari per i progetti di pubblica utilità legati alla rete ferrovia.
Invero la legittimazione passiva è strettamente legata, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla titolarità del potere espropriativo e al vantaggio ottenuto (cfr. sul punto Cass. ordinanza n. 6845/2025 secondo cui “per identificare il responsabile del pagamento di un indennizzo, non si deve guardare a chi esegue materialmente i lavori, ma a chi trae il beneficio giuridico ed economico dall'opera pubblica”).
Quanto agli elementi costitutivi della pretesa va premesso, in linea generale, che l'art. 44 del DPR n.
327/2001 configura una forma di responsabilità da atto legittimo e assicura l'indennizzo a tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprietà immobiliari, legato all'opera pubblica da un nesso di causalità obiettiva, definendo i caratteri della c.d. espropriazione larvata, figura autonoma rispetto alla diversa fattispecie di asservimento del fondo e indipendente dall'espropriazione.
Tale obbligo di indennizzo risponde al principio pubblicistico di giustizia distributiva, secondo cui le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non possono ricadere su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma devono essere sopportate dalla collettività.
All'esito della compiuta lettura della copiosa documentazione allegata in atti e dell'elaborato peritale a firma del consulente tecnico nominato dalla Corte, ing. , va ritenuta, nel caso di specie, Persona_3 la sussistenza delle condizioni a cui è subordinato il riconoscimento del diritto all'indennizzo ovvero, nello specifico: a) l'attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nella realizzazione e gestione dell'opera pubblica;
b) la produzione di un danno permanente, che si concreta nel pregiudizio arrecato al
8 diritto di proprietà; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione e la gestione dell'opera pubblica, da un lato, e il danno, dall'altro.
Il consulente nominato di ufficio, in risposta al quesito formulato dalla Corte nell'ordinanza del
29.10.2024 ha confermato l'esistenza del lamentato danno circoscrivendolo tuttavia alle “prime lamentate lesioni verosimilmente comparse in concomitanza della costruzione del limitrofo viadotto della “Linea TAV” e all'oggettivo vulnus ambientale connesso alla contiguità tra l'infrastruttura ferroviaria ed il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari degli appellanti.” (cfr. pag. 40 della c.t.u.).
In particolare, il consulente ha chiarito che le lesioni erano state individuate per la prima volta nel
“testimoniale di stato” redatto ad inizio settembre 2006 dall'appaltatore a cui aveva affidato la CP_8
Contr realizzazione della bretella di collegamento della “Linea ” e riscontrate anche in sede di A.T.P., laddove il consulente aveva descritto l'esistenza di “filature” che interessavano essenzialmente le facciate ed il corpo-scala.
La circostanza che le stesse non fossero, invece, menzionate nel “testimoniale di stato” redatto dall'impresa a cui era stata affidata la costruzione dei viadotti della “Linea a Monte del Vesuvio” Cont (intrapresi prima della “Linea ”), ha consentito al consulente di collegare, in maniera convincente e comunque conforme a quanto già affermato dal c.t.u. nominato in sede di A.T.P., i dissesti di tipo Contr strutturale lamentati “ai lavori di costruzione del viadotto della “Linea ” essendo quelli svoltisi nelle “più immediate” vicinanze del fabbricato, sia in termini di scavi e trivellazioni, sia in termini di transito di mezzi pesanti.” (cfr. pag. 16 consulenza di ufficio).
La vicinanza degli altri due viadotti, facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria denominata “Linea a
Monte del Vesuvio”, viene, invece, descritta dal consulente come sostanzialmente sussidiaria in rapporto Cont all'influenza negativa del viadotto della “Linea ”; mentre la lamentata problematica dei continui allagamenti non è individuata come imputabile, almeno in maniera significativa, a nessuno dei viadotti, ma piuttosto collegata a un fenomeno idrologico che interessa la zona.
In ordine al quantum della pretesa, il consulente ha individuato il deprezzamento del fabbricato di proprietà della parte appellante, riconducibile alla limitrofa presenza del viadotto della “Linea TAV”, in complessivi € 205.000,00.
Il consulente ha quindi chiarito che l'indennizzo è stato calcolato come prodotto tra il valore di mercato, che avrebbe l'immobile in assenza dell'opera pubblica, ed un coefficiente di deprezzamento, valutato al massimo nella misura del 30%, come indicato nella Nota del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica prot. N. 16754/C del 10 ottobre 1990, allegata alla c.t.u., che fornisce,
9 richiamando l'art. 46 della Legge n. 2359/1865, le indicazioni operative per la valutazione dei danni permanenti derivanti dalle “opere a nastro sopra-passanti fabbricati”. (cfr. pag. 26 c.t.u.).
Le conclusioni a cui perviene il consulente di ufficio in ordine alla sussistenza del danno e alla quantificazione dello stesso appaiono esenti da vizi per la completezza dell'esame e della valutazione sia dello stato dei luoghi che della documentazione offerta e confermative delle risultanze della consulenza svolta in sede di A.T.P.
Inoltre, la linearità e correttezza del procedimento di calcolo adottato per la quantificazione del deprezzamento dell'immobile dovuto alla vicinanza alla Linea TAV, consente alla Corte di aderire alle conclusioni del consulente anche in ordine alla quantificazione dell'indennizzo dovuto in favore di ciascuno degli appellanti.
Il deprezzamento viene, quindi, ripartito in favore di ciascun appellante in considerazione della consistenza commerciale delle singole unità immobiliari riconoscendo a: 1) e Parte_1
(sub 2 piano rialzato) un indennizzo di € 45.133,82; 2) Parte_3 CP_15 Parte_7
(sub 3 piano rialzato) un indennizzo di € 46.063,49; 3) (sub 4 primo piano) un
[...] Parte_8 indennizzo di € 47.509,20; 4) e (sub 5 piano primo) un Parte_5 Parte_6 indennizzo di € 48.487,88; 5) e (sub 6 piano secondo)un indennizzo di Parte_9 Parte_4
€ 17.814,54. Ai suddetti importi vanno aggiunti gli interessi compensativi, quantificati nella misura del tasso legale sulle somme devalutate alla data del 9.10.1985 - a cui risale la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle competenti Prefetture (F.A.L.) dell'avviso di avvenuta approvazione delle opere pubbliche - e di anno in anno rivalutate in base agli indici ISTAT FOI fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Nulla invece può essere riconosciuto quanto all'ulteriore deprezzamento, quantificato in € 85.000,00, pari al 10-15% del valore normale di mercato alla data del completamento dell'opera, avendo il consulente chiarito che i fenomeni infiltrativi e di allagamento che hanno interessato l'edificio, anche in epoca anteriore alle opere ferroviarie, sono da collegarsi causalmente al complesso fenomeno idrologico che interessa da sempre la zona in cui l'immobile è stato edificato (via Casa dell'Acqua).
Rispetto al fenomeno idrologico, il consulente, invero, descrive come sussidiari i fattori contestati dai consulenti tecnici degli appellanti ovvero: a) l'occlusione di un certo canale di scolo situato a ridosso del fabbricato d'interesse, causata – a suo tempo – dalla realizzazione di una pista di servizio del cantiere della
“Linea TAV”; b) l'eventuale effetto barriera delle fondazioni del viadotto.
Non appare pertanto raggiunta rispetto a dette ultime circostanze la prova del collegamento causale con il danno lamentato.
10 Resta assorbita nell'accoglimento della domanda posta in via principale dagli attori/appellanti, la subordinata domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c..
Le contestazioni e i rilievi formulati dall'appellata R.F.I. alla consulenza tecnica di ufficio appaiono mere argomentazioni difensive, puntualmente riscontrate dal consulente di ufficio, e delle quali quest'ultimo ha anche tenuto conto in punto di quantificazione dell'indennizzo.
Va, in definitiva, accolta la domanda di indennizzo proposta in via principale dagli appellanti in epigrafe e condannata la società appellata al pagamento dell'indennizzo in favore di ciascun CP_8 appellante nella misura indicata dal consulente di ufficio.
Va, invece, rigettata la domanda nei confronti delle altre società appellate, in quanto, come detto, non legittimate passive rispetto alla richiesta di indennizzo. Va, altresì, rigettata la domanda di rivalsa e regresso proposta da nei confronti di che si è occupata della costruzione CP_8 Controparte_3
Contr della Linea Ferroviaria a Monte del Vesuvio e non della linea e, in ogni caso, in mancanza di contestazioni inerenti all' esecuzione delle opere.
Circa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata nei Controparte_3 confronti di rileva la Corte che difettano le condizioni di legge per il suo accoglimento, in mancanza CP_8 di prova della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o di colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
L'accoglimento del gravame nei soli confronti di comporta la rideterminazione delle spese del CP_8 primo grado di giudizio esclusivamente con riguardo al rapporto processuale tra gli odierni appellanti, attori in primo grado, e la L'evoluzione giurisprudenziale in materia di “espropriazione larvata” di CP_8 immobile abusivo, successivamente oggetto di sanatoria, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le suddette parti (ivi compreso quelle di ATP e di procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione sulla questione della giurisdizione). Restano ferme le spese del giudizio dinanzi al Tribunale con riguardo al rapporto processuale tra gli odierni appellanti, attori in primo grado,
e le altre parti costituite dinanzi al giudice di prime cure, e Controparte_3 CP_5 CP_10
Considerato che il primo giudice ha condannato gli attori in primo grado al pagamento, a titolo di spese processuali, della complessiva somma di euro 10.000,00, “ripartiti in egual misura tra i convenuti costituiti in giudizio”, residua la condanna, in primo grado, al pagamento della complessiva somma di euro 7.500,00 a favore di e ripartita in egual misura tra tali tre società, dovendosi Controparte_3 CP_5 CP_11 escludere l'importo di euro 2.500,00, che sarebbe stato da corrispondere a favore di ma alla quale CP_8 non spetta, in considerazione dell'accoglimento del gravame proposto nei confronti della stessa.
11 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP e nella presente sede di gravame vanno poste definitivamente a carico di parte appellata CP_8
Nel rapporto processuale tra gli appellanti e la nulla va disposto in ordine alle spese del CP_5 presente grado in quanto la notifica dell'atto di appello è stata effettuata al solo fine della litis denuntiatio, in mancanza, peraltro, della riproposizione in appello della domanda di garanzia da parte dell'assicurata rimasta contumace nel presente grado. Controparte_11
Quanto al rapporto processuale tra gli appellanti e le società e nulla va Controparte_6 Controparte_16 disposto sulle spese del presente grado, in ragione della contumacia di queste ultime.
Con riguardo al rapporto processuale tra e la prima va CP_8 Controparte_3 condannata al pagamento delle spese di lite a favore della seconda, spese che si liquidano come in dispositivo, nei valori medi (scaglione di riferimento compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00)
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_6 Controparte_7
2) in accoglimento dell'appello, accoglie la domanda proposta in primo grado dagli attori/odierni appellanti e condanna al pagamento a favore di: 1) e CP_8 Parte_1
della complessiva somma di euro 45.133,82; 2) e Parte_3 Parte_2 Parte_7
della complessiva somma di euro 46.063,49; 3) della complessiva somma
[...] Parte_8 di euro 47.509,20; 4) della complessiva somma di euro Parte_10
48.487,88; 5) e della complessiva somma di euro 17.814,54. Ai Parte_9 Parte_4 suddetti importi vanno aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale sulle somme devalutate alla data del 9.10.1985 e di anno in anno rivalutate, in base agli indici ISTAT FOI, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite sia del primo che del presente grado di giudizio tra Parte_1
, ,
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_7 Parte_8
, e , da un lato, e la Parte_5 Parte_6 Parte_9 Parte_4
dall'altro; resta ferma la condanna al pagamento delle spese processuali disposta dal CP_8 primo giudice a carico degli attori ed a favore di e Controparte_3 CP_5 di nella misura di euro 7.500,00, ridotta nei sensi di cui in motivazione, oltre Controparte_7 accessori di legge;
12 4) le spese di ATP e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello vanno poste definitivamente a carico di CP_8
5) quanto al rapporto processuale tra gli appellanti, da un lato, e e Controparte_6 Controparte_16 dall'altro, nulla va disposto sulle spese del gravame;
6) compensa le spese di lite del gravame tra gli appellanti e CP_5
7) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di CP_8 [...]
spese che si liquidano in euro 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_3 per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso il 21.11.2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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