Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1218
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica di tutte le cartelle presupposte e dei precedenti avvisi di intimazione. La notifica degli avvisi di intimazione precedenti a quello impugnato, anche se effettuata a familiari conviventi, è stata ritenuta regolare ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973. La regolare notifica di tali atti precedenti e della cartella sub 9 sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle e il rigetto dell'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo rilievo sia inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992, in quanto qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa. La notifica dei precedenti avvisi di intimazione e della cartella sub 9 ha impedito il decorso della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1218
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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