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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1218/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6460/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Reggio Calabria
Email_3elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015301025000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015301025000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015301025000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE, REGIONE CALABRIA e CAMERA DI COMMERCIO RC, in data 28.10.2025 e depositato il 26.11.2025, Ricorrente_1 Nominativo_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420249015301025000 notificata l'8.8.2025 e in relazione alle seguenti cartelle di pagamento
1. TASSA AUTOMOBILISTICA 2006 di cui alla cartella n. 09420110028125665000 asseritamente notificata il 14/02/2014;
2. IRPEF 2006 di cui alla cartella n. 09420120021943875000 asseritamente notificata il 17/10/2012;
3. CAMERA DI COMMERCIO anno 2010 di cui alla cartella n. 09420130003847270000 asseritamente notificata il 19/03/2013;
4. TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2012 di cui alla cartella n. 09420150015657024000 asseritamente notificata il 15/12/2015;
5. CAMERA DI COMMERCIO anno 2013 di cui alla cartella n. 09420160001705989000 asseritamente notificata il 13/02/2016;
6. CAMERA DI COMMERCIO anno 2014 di cui alla cartella n. 09420160030028234000 asseritamente notificata il 25/02/2017;
7. CAMERA DI COMMERCIO anno 2015-2016 di cui alla cartella n. 09420180022267649000 asseritamente notificata il 25/01/2019;
8. CAMERA DI COMMERCIO anno 2017 di cui alla cartella n. 09420220017037640000 asseritamente notificata il 03/09/2022;
9. CAMERA DI COMMERCIO anno 2018 di cui alla cartella n. 09420220035822226000 asseritamente notificata il 11/02/2023;
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle e prima, gli avvisi di accertamento, presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Si costituiva pure AGENZIA ENTRATE, REGIONE CALABRIA e CAMERA DI COMMERCIO e opponevano la regolarità dell'iscrizione a ruolo e la carenza di legittimazione per pe vicende successive. Tutte le resistenti chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
Con successiva memoria, il difensore del ricorrente opponeva la nullità della notifica degli atti prodotti da ER per difetto delle raccomandate informative. All'odierna udienza, presenti i soli difensori di ER e AGENZIA ENTRATE che insistevano nelle deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Se la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha comunque provata la regolare notifica di tutte le cartelle presupposto, risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente.
In particolare, prima di quello impugnato risultano notificati, sempre al domicilio del ricorrente e a mani di persone di famiglia, anche i precedenti avvisi di INTIMAZIONE
- n. 09420219004559273000 in data 10/3/2022 portante le cartelle n. 09420150015657024000 e n. 09420160001705989000;
- n. 09420229005672125000 in data 3/9/2022 portante le cartelle n. 09420110028125665000 e n. 09420120021943875000;
- n. 09420239006750908000 in data 2/9/2023 portante la cartella n. 09420130003847270000 e n. 09420180022267649000;
- n. 09420239007517851000 in data 30/9/2023 portante le cartelle n. 09420110028125665000, n. 09420120021943875000, n. 09420150015657024000, n. 09420160001705989000, n. 09420160030028234000, n. 09420180022267649000 e n. 09420220017037640000.
Diversamente da quanto opposto dal ricorrente nella memoria le notifica sono regolari anche quando effettuate a mani di familiari conviventi del ricorrente in quanto effettuate, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 a mezzo raccomandata semplice, e non dunque nelle forme della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1992 che sole richiedono l'invio della CAN nel caso di consegna a persona diversa del destinatario. La regolare notifica dei predetti avvisi di intimazione precedenti quello impugnato e la prova della notifica della cartella sub 9 sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti. Nemmeno potrebbe più valutarsi, come richiesto dal ricorrente, l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti in favore di ciascuna delle parti resistenti, con distrazione in favore del difensore antistatario di ER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle resistenti liquidate, per ciascuna, in euro 463,00, oltre accessori di legge ove dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario quanto ad ER.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6460/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Reggio Calabria
Email_3elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015301025000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015301025000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015301025000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE, REGIONE CALABRIA e CAMERA DI COMMERCIO RC, in data 28.10.2025 e depositato il 26.11.2025, Ricorrente_1 Nominativo_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420249015301025000 notificata l'8.8.2025 e in relazione alle seguenti cartelle di pagamento
1. TASSA AUTOMOBILISTICA 2006 di cui alla cartella n. 09420110028125665000 asseritamente notificata il 14/02/2014;
2. IRPEF 2006 di cui alla cartella n. 09420120021943875000 asseritamente notificata il 17/10/2012;
3. CAMERA DI COMMERCIO anno 2010 di cui alla cartella n. 09420130003847270000 asseritamente notificata il 19/03/2013;
4. TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2012 di cui alla cartella n. 09420150015657024000 asseritamente notificata il 15/12/2015;
5. CAMERA DI COMMERCIO anno 2013 di cui alla cartella n. 09420160001705989000 asseritamente notificata il 13/02/2016;
6. CAMERA DI COMMERCIO anno 2014 di cui alla cartella n. 09420160030028234000 asseritamente notificata il 25/02/2017;
7. CAMERA DI COMMERCIO anno 2015-2016 di cui alla cartella n. 09420180022267649000 asseritamente notificata il 25/01/2019;
8. CAMERA DI COMMERCIO anno 2017 di cui alla cartella n. 09420220017037640000 asseritamente notificata il 03/09/2022;
9. CAMERA DI COMMERCIO anno 2018 di cui alla cartella n. 09420220035822226000 asseritamente notificata il 11/02/2023;
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificate le cartelle e prima, gli avvisi di accertamento, presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Si costituiva pure AGENZIA ENTRATE, REGIONE CALABRIA e CAMERA DI COMMERCIO e opponevano la regolarità dell'iscrizione a ruolo e la carenza di legittimazione per pe vicende successive. Tutte le resistenti chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite.
Con successiva memoria, il difensore del ricorrente opponeva la nullità della notifica degli atti prodotti da ER per difetto delle raccomandate informative. All'odierna udienza, presenti i soli difensori di ER e AGENZIA ENTRATE che insistevano nelle deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Se la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha comunque provata la regolare notifica di tutte le cartelle presupposto, risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente.
In particolare, prima di quello impugnato risultano notificati, sempre al domicilio del ricorrente e a mani di persone di famiglia, anche i precedenti avvisi di INTIMAZIONE
- n. 09420219004559273000 in data 10/3/2022 portante le cartelle n. 09420150015657024000 e n. 09420160001705989000;
- n. 09420229005672125000 in data 3/9/2022 portante le cartelle n. 09420110028125665000 e n. 09420120021943875000;
- n. 09420239006750908000 in data 2/9/2023 portante la cartella n. 09420130003847270000 e n. 09420180022267649000;
- n. 09420239007517851000 in data 30/9/2023 portante le cartelle n. 09420110028125665000, n. 09420120021943875000, n. 09420150015657024000, n. 09420160001705989000, n. 09420160030028234000, n. 09420180022267649000 e n. 09420220017037640000.
Diversamente da quanto opposto dal ricorrente nella memoria le notifica sono regolari anche quando effettuate a mani di familiari conviventi del ricorrente in quanto effettuate, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 a mezzo raccomandata semplice, e non dunque nelle forme della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1992 che sole richiedono l'invio della CAN nel caso di consegna a persona diversa del destinatario. La regolare notifica dei predetti avvisi di intimazione precedenti quello impugnato e la prova della notifica della cartella sub 9 sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti. Nemmeno potrebbe più valutarsi, come richiesto dal ricorrente, l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti in favore di ciascuna delle parti resistenti, con distrazione in favore del difensore antistatario di ER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle resistenti liquidate, per ciascuna, in euro 463,00, oltre accessori di legge ove dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario quanto ad ER.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)