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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2162/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
con l'Avv. Linda Cotesta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Linda Cotesta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CA D'DD il 10.02.1996
(anno 1996 atto n. 6 reg. parte 2 serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 21.10.2015, omologato con decreto in data 06.11.15 dal Tribunale di Bologna
con i seguenti figli:
nato il [...] in [...] residente in [...] NO (C.F. Persona_1
) cittadino italiano, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
C.F._3
nato il [...] in [...] residente in [...] NO (C.F. Persona_2
) cittadino italiano maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
C.F._4
nato il [...] in [...] residente in [...] NO (C.F. Parte_3
), cittadino italiano minore di età C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Parte_3 prevalentemente con la madre presso l'abitazione condotta in locazione da quest'ultima sita in NO in Piazza
San Sepolcro n.
2. Presso tale abitazione attualmente vivono stabilmente anche i figli maggiorenni ma non autonomi economicamente e Persona_2 Persona_1
2) Il padre potrà vedere a tenere con sé il figlio minore, salvo diversi accordi: a) almeno 2 week end al mese dal venerdì sera fino alla domenica alle 22:00 quando sarà cura del padre accompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
b) per un giorno alla settimana d'accordo con la madre a cena riaccompagnandolo entro le ore 22 e 30 presso l'abitazione della madre;
c) almeno tre settimane anche non consecutive durante l'estate da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre negli anni dispari al padre;
d) dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 7 gennaio curando che il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno con l'uno e l'altro genitore. In caso di disaccordo la scelta spetterà negli anni pari alla madre negli anni dispari al padre;
e) per la metà del periodo delle vacanze scolastiche pasquali compreso il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'altro genitore;
nel caso di disaccordo la scelta del periodo spetterà come al punto d) che precede;
f) fermo quanto sopra stabilito da a) ad e) sono fatti salvi ulteriori diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni sempre nel rispetto della esigenza del figlio;
3) Il padre verserà la somma di € 3600, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ossia la somma di €
1200,00 per ciascuno di essi, somma che sarà versata ai figli maggiorenni direttamente a questi ultimi. Il contributo del figlio minorenne verrà versato alla madre fino a quando il minore non sarà maggiorenne, a far data dalla maggiore età il contributo verrà versato a . Tali somme verranno versate anticipatamente Pt_3 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio del 2025 e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida Pt_3 spese extra assegno” approvate dal Tribunale di NO e dalla Corte d'appello di NO in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni
private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il
mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Il sig. si impegna a restituire alla sig.ra l'importo di € 300.000,00, Parte_2 Parte_1 che quest'ultima aveva imprestato al marito e ciò entro e non oltre il 31.12.2027. Nel caso in cui la scadenza succitata non dovesse venire rispettata, matureranno gli interessi legali a far data dal 31.12.27 fino alla data dell'effettivo pagamento.
7) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 140.000,00, Parte_2 Parte_1 atteso che quest'ultimo non ha versato il contributo al mantenimento dei figli, in favore della madre come previsto in base al verbale di separazione.
L'importo succitato verrà versato dal sig. con le seguenti modalità: Pt_3
€ 40.000 entro e non oltre il 31-12-2025
Nel caso in cui la scadenza succitata, ossia il 31.12.25, non dovesse venire rispettata, matureranno gli interessi legali a far data dal 31.12.25 fino alla data dell'effettivo pagamento.
€ 100.000,00 entro e non oltre il 31-12-2026
Nel caso in cui la scadenza succitata, ossia il 31.12.26, non dovesse venire rispettata, matureranno gli interessi legali a far data dal 31.12.26 fino alla data dell'effettivo pagamento.
La sig.ra avrà facoltà nel caso di inadempimento parziale del sig. a sospendere il Parte_1 Pt_3 beneficio del rateo ed a richiedere le somme ancora dovute dal sig. in un'unica soluzione e Pt_3 comunque ad intraprendere qualsiasi iniziativa volta alla tutela del proprio credito.
A seguito dell'esatto pagamento degli importi succitati, alle scadenze pattuite, di cui alle condizioni in precedenza indicate (6 e 7) da parte del sig. in favore della sig.ra quest'ultima non Pt_3 Parte_1 avrà più nulla a che pretendere nei confronti del marito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.02.1996 in CA
D'DD (anno 1996 atto n. 6 reg. parte 2 serie A) tra la sig.ra e Parte_1 Parte_2
[...]
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA D'DD perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Bologna e Sesto san Giovanni dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in NO, il 19.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG