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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 430/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 18 novembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. VO MO, oggi sostituito dall'avv. BELLINI Parte_1
ENRICA.
Per nessuno. Controparte_1
L'avv. Bellina precisa le conclusioni come in atto introduttivo, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 430/2025 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, in Parte_1 P.IVA_1 persona di nella sua qualità di procuratore della Società, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
MO VO (C.F. ) con studio in Roma via Gavinana 4; C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “dichiarare la responsabilità della Controparte_1
(P.I. nella produzione del sinistro avvenuto nel giorno 27.4.2023 come meglio
[...] P.IVA_2 descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannarla al ristoro di tutti i danni subiti da Controparte_3
a seguito del richiamato sinistro, danni da liquidarsi nella misura di €. 10.482,21 ovvero in
[...] quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Non si è costituita in giudizio la società convenuta, pur ritualmente citata, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 18/11/2025, le parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da come da verbale allegato alla presente decisione, ed il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
Parte attrice, pur nella laconicità dell'atto introduttivo, ha agito ai sensi dell'art. 2043 c.c. per vedersi ristorata di non meglio precisati danni asseritamente subiti alla linea sotterranea di media tensione, a seguto di lavori di scavo imputati alla società convenuta.
pagina 2 di 3 Orbene, a prescindere dalla prova della effettiva responsablità della convenuta in ordine ai suddetti danni (per cui è stata chiesta prova testimoniale, comunque latamente generica, che richiama un rapporto/verbale – unilateralmente prodotto e quindi non avente valore probatorio – della stessa società attrice, ugualmente generico) l'attrice non ha dimostrato il danno subito e soprattutto il nesso di causa tra il danno ed i costi dedotti.
Essa a tal fine ha unicamente prodotto: a) un prospetto chiamato “voci calcolo danno” che, in quanto unilateralmente costituito, non ha alcun valore probatorio;
b) la schermata degli estremi di registrazione della fattura emessa da CI RL ON TA (con benestare di pagamento) da cui tuttavia non si evince che quanto affidato (si legge solo “312 Guasto linee MT cavo interrato NUM”) sia in nesso di causa proprio con l'evento di danno dedotto;
c) un Rapporto Giornaliero Attività, anch'esso documento unilateralmente costituito, che non ha alcun valore probatorio.
Non sono state dedotte prove testimoniali idonee a confermare le sue deduzioni in punto di quantum di danno subito.
Non può dunque accogliersi la domanda, per carenza di prova del danno subito e del nesso di causa tra danno ed evento.
Le spese, stante la soccombenza e la mancata costituzione della controparte, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 430/2025 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da Parte_1
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 18 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 430/2025
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 18 novembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. VO MO, oggi sostituito dall'avv. BELLINI Parte_1
ENRICA.
Per nessuno. Controparte_1
L'avv. Bellina precisa le conclusioni come in atto introduttivo, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 430/2025 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, in Parte_1 P.IVA_1 persona di nella sua qualità di procuratore della Società, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
MO VO (C.F. ) con studio in Roma via Gavinana 4; C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “dichiarare la responsabilità della Controparte_1
(P.I. nella produzione del sinistro avvenuto nel giorno 27.4.2023 come meglio
[...] P.IVA_2 descritto in narrativa, e, per l'effetto, condannarla al ristoro di tutti i danni subiti da Controparte_3
a seguito del richiamato sinistro, danni da liquidarsi nella misura di €. 10.482,21 ovvero in
[...] quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Non si è costituita in giudizio la società convenuta, pur ritualmente citata, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 18/11/2025, le parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da come da verbale allegato alla presente decisione, ed il Giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
Parte attrice, pur nella laconicità dell'atto introduttivo, ha agito ai sensi dell'art. 2043 c.c. per vedersi ristorata di non meglio precisati danni asseritamente subiti alla linea sotterranea di media tensione, a seguto di lavori di scavo imputati alla società convenuta.
pagina 2 di 3 Orbene, a prescindere dalla prova della effettiva responsablità della convenuta in ordine ai suddetti danni (per cui è stata chiesta prova testimoniale, comunque latamente generica, che richiama un rapporto/verbale – unilateralmente prodotto e quindi non avente valore probatorio – della stessa società attrice, ugualmente generico) l'attrice non ha dimostrato il danno subito e soprattutto il nesso di causa tra il danno ed i costi dedotti.
Essa a tal fine ha unicamente prodotto: a) un prospetto chiamato “voci calcolo danno” che, in quanto unilateralmente costituito, non ha alcun valore probatorio;
b) la schermata degli estremi di registrazione della fattura emessa da CI RL ON TA (con benestare di pagamento) da cui tuttavia non si evince che quanto affidato (si legge solo “312 Guasto linee MT cavo interrato NUM”) sia in nesso di causa proprio con l'evento di danno dedotto;
c) un Rapporto Giornaliero Attività, anch'esso documento unilateralmente costituito, che non ha alcun valore probatorio.
Non sono state dedotte prove testimoniali idonee a confermare le sue deduzioni in punto di quantum di danno subito.
Non può dunque accogliersi la domanda, per carenza di prova del danno subito e del nesso di causa tra danno ed evento.
Le spese, stante la soccombenza e la mancata costituzione della controparte, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 430/2025 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da Parte_1
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 18 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 3 di 3