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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1473/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa AR Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa ARcristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1473/2021, decisa all'udienza del 7.05.2025, avente ad
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Santa AR PU ET (CE) alla via Albana n.ri 46/48 presso lo studio dell'avv.
Maurizio Spirito, c.f. , C.F._2
Pec. Email_1
APPELLANTE
E
società con Unico Socio, soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di (già , Partita I.V.A. n. CP_2 CP_3 P.IVA_1 società che agisce, non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto di
[...] codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_2
Roma , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano (CF: P.IVA_2 [...]
) C.F._3 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Depretis n. 102.
Pec: Email_2 APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c., emessa il 26 febbraio 2021, il Tribunale di
Napoli ha così provveduto: a) ha accertato e dichiarato che la Sig.ra , Parte_1 nata a [...] il [...], c.f. , per effetto C.F._1 dell'accettazione tacita di cui all'476 c.c., mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 01.04.15 autenticata dal P.U. della Persona_1
Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena del Comune ha accettato puramente e CP_4 semplicemente l'eredità relitta da nato il [...] a [...] e ivi Persona_2 deceduto in data 25.02.15; ha compensato per intero le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, emessa il 26 febbraio 2021, con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2021 la signora , con contestuale istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, ha proposto appello, deducendo a sostegno un unico motivo di appello.
2.1 L'appellante ha evidenziato un'errata valutazione dei fatti e un'interpretazione inesatta delle norme di diritto da parte del Tribunale di primo grado, in particolare dell'articolo
460 c.c. in quanto il Giudice ha mal interpretato i presupposti normativi e logici, giungendo a una decisione contraddittoria ed errata. La parte appellante, in virtù di ciò, ha contestato che l'atto compiuto dalla , ovvero la sottoscrizione della Parte_1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sia stato considerato come accettazione tacita dell'eredità, mentre avrebbe dovuto essere qualificato come attività di vigilanza e amministrazione temporanea consentita al chiamato all'eredità.
3. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Parte_2
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto atto di citazione notificato in data 26 marzo 2021, risultando rispettato il termine di decadenza decorrente dall'emissione della sentenza impugnata, avvenuta in data 26 febbraio 2021.
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
[...]
è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. Parte_1
7. Con la prima doglianza, ha impugnato l'ordinanza resa nel Parte_1 procedimento di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda della società ricorrente dichiarando la erede del defunto padre Parte_1 Persona_2 per effetto di accettazione tacita ex art. 476 c.c. sulla scorta della seguente motivazione:
“rilevato che la sottoscrizione con autentica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non sembra potersi ricondurre a nessuna delle tipologie di atti conservativi e di vigilanza sopra detti;
che, in particolare, ove l'atto notorio, così come sostenuto dalla resistente, fosse stato sottoscritto al solo fine di conoscere l'entità della giacenza sul c.c., l'interessata avrebbe potuto presentare denuncia di successione (la quale, come noto, non implica, in assenza di ulteriori atti o comportamenti, volontà inequivoca di accettare l'eredità) e, con quella, accedere alle evidenze contabili relative al proprio dante causa presso istituti bancari;
ritenuto, per contro, che la sottoscrizione dell'atto notorio ove la resistente viene indicata quale erede di
[...]
al fine di accedere alle informazioni bancarie pare, più persuasivamente, costituire presupposto Per_2 per l'esercizio di un diritto (di accesso alle informazioni bancarie) che la parte non avrebbe di esercitare se non quale erede (e, dunque subentrata nei rapporti attici e passivi del de cuius) nell'ottica, o di divenire destinataria del pagamento dei saldi (del resto gli istituti bancari richiedono, ai fini dell'accesso ai rapporti bancari, prova della qualità di erede proprio per individuare i destinatari di eventuali pagamenti (pur dopo la regolarizzazione dei profili impositivi e fiscali a mezzo denuncia di successione); ovvero di completare la procedura di accettazione con beneficio di inventario, redigendo verbale di inventario”.
A fondamento dell'appello proposto, ha osservato che, ai sensi dell'art. Parte_3
28, co. 7, D.Lgs 346/1990 i chiamati all'eredità, coniuge e parenti in linea retta, non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione qualora l'attivo ereditario non superi il valore di 100.000,00 euro e che, in ogni caso, in ipotesi di mancato esonero, “Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all' eredità e i legatari … “ (art. 28, co. 2
D.Lgs 346/1990) i quali devono allegare alla denunzia, tra gli altri documenti, la dichiarazione di consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine che deve essere rilasciata dall'istituto bancario con cui il de cuius intratteneva rapporti (la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori – art. 29 lett. c) D.Lgs 346/1990).
Da quanto esposto, emerge a parere dell'appellante che il chiamato all'eredità deve prima chiedere la consistenza dei rapporti bancari e poi procedere alla denunzia di successione e non il contrario sicché in nessun caso la denunzia di successione poteva costituire lo strumento utile alla deducente per conoscere le evidenze contabili relative ai rapporti intrattenuti dal de cuius con la BNL.
Ha poi evidenziato che la decisione di primo grado doveva essere improntata sulla ricerca dell'effettiva volontà della firmataria, dell'animus che ha portato la deducente alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio innanzi al messo comunale e quindi giungere ad inquadrare la vicenda nell'ambito delle attività di vigilanza consentite al chiamato all'eredità dall'art 460 c.c. Ha poi aggiunto che i poteri di vigilanza codicisticamente consentiti al chiamato, sono finalizzati a conservare le prerogative ereditarie, sia per il caso in cui il medesimo poi accetti divenendo a tutti gli effetti successore del defunto, sia anche per il caso opposto in cui decida di rimanere estraneo alla vocazione.
In punto di fatto, ha ribadito che la che ha formalmente rinunziato all' eredità Parte_1 con atto per notaio del 25 marzo 2016, si trova a doversi difendere rispetto Persona_3 ad un atto, costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell' 1 aprile 2015
- precedente quindi alla rinunzia -, a sua firma, autenticata innanzi al messo del Comune di
Napoli in cui si legge che il sig. ha lasciato “a sé superstiti quali unici e Persona_2 legittimi eredi me dichiarante unitamente a: ….” e da cui il Tribunale ha fatto discendere la sua qualità di erede per aver accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. ritenendo detto atto finalizzato esclusivamente a “divenire destinataria del pagamento dei saldi”.
In definitiva, la appellante ha apposto la firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa innanzi il messo comunale in data 1 aprile 2015, ma al fine di far comprendere la sua effettiva volontà ha sottolineato le seguenti circostanze: la appellante, come gli altri chiamati, non era nel possesso dei beni ereditari e l'unico immobile di cui il defunto padre era comproprietario con la mamma è costituito dal locale autorimessa, sito in Napoli, ad angolo tra via Poggio di Capodimonte e viale Farnese 56; quale chiamata all'eredità, , nella fase preliminare alla scelta di accettare, accettare con Parte_1 beneficio di inventario o rinunziare all'eredità, aveva interrogato, anche ai fini dell' eventuale denunzia di successione le banche con cui il padre, presumibilmente, poteva avere rapporti in essere;
tra queste la B.N.L., ag. 18 di Napoli, il cui direttore le richiedeva di legittimare il suo interesse, quale figlia chiamata all'eredità, attraverso una dichiarazione con firma autenticata;
in tale contesto e per soddisfare la richiesta della necessaria Pt_4 per consentirle di conoscere la consistenza debitoria e/o creditoria del defunto padre verso la BNL, la deducente in data 1 aprile 2015, si portò presso il Comune di Napoli dove rese la dichiarazione di essere chiamata all' eredità del padre in uno alla madre ed ai fratelli su un modello prestampato, sottopostole dal messo comunale, dove era già impressa, tra l'altro, la frase “lasciando a sé superstiti quali unici e legittimi eredi me dichiarante unitamente a ……”; esibito detto documento alla BNL apprendeva che sul conto corrente n. 1248, intestato al sig. , vi era un saldo attivo di euro 34,58 euro;
tale Persona_2 somma non è mai stata riscossa e la circostanza emerge anche dalla relazione dell'avv.
Raimondi del 15 novembre 2018, prodotta dall'appellata sub folio 5) in produzione primo grado in cui si legge che, a seguito di sua richiesta quale curatore dell'eredità giacente aveva appreso dalla BNL, ag. 18 di Napoli, che sul conto corrente n. 1248, al momento del decesso del sig. , vi era un saldo attivo di euro 34,58 e che il Persona_2 direttore della filiale, unitamente alla comunicazione del saldo gli aveva inviato, a corredo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio innanzi detta;
successivamente, il 25 marzo
2016 la appellante, come gli altri primi chiamati, ha rinunziato all'eredità con atto notarile.
8. Tale censura è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
9. Preliminarmente, al fine di correttamente inquadrare la fattispecie in esame, occorre precisare che non si verte in tema di accettazione tacita regolata dall'art. 476 c.c., come statuito nella decisione di prime cure e ribadito dall'appallante, bensì in tema di accettazione espressa dell'eredità di cui all'art. 475 c.c.
Ed invero, ai sensi della citata norma, si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assume il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, in quanto la relativa dichiarazione non è diretta ad un destinatario determinato dal quale debba essere conosciuta o conoscibile per essere produttiva di effetti (Cass. n. 3021/1969). La dichiarazione deve essere emessa dal dichiarante, e cioè fatta uscire dalla sua sfera affinché qualcuno possa prenderne conoscenza. Ebbene, nel caso in cui l'assunzione del titolo di erede sia contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come nel caso in esame, tale requisito, in teoria, sussiste per definizione. Difatti, la dichiarazione è resa a pubblico ufficiale, chiamato ad autenticare la sottoscrizione dopo avere ammonito il dichiarante circa la responsabilità penali derivanti dal mendacio.
La giurisprudenza della Suprema Corte è incline a riconoscere che la dichiarazione sostitutiva possa contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c., comma 1, (Cass. n. 19708/2020; n. 27042/2011).
Tuttavia, con riferimento all'applicazione dell'art. 475 c.c., si deve tenere presente che talvolta potrebbe non bastare il fatto di qualificarsi erede, in quanto tale parola viene spesso impiegata, dallo stesso legislatore, anche nel senso di chiamato, sicchè, qualora vi sia contestazione circa l'utilizzo del termine utilizzato nella dichiarazione sostitutiva, come
è avvenuto nel caso di specie, occorre indagare la reale intenzione del dichiarante (cfr.
Cassazione civile sez. II, 19/07/2022, n.22663).
Consegue da quanto innanzi che, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'ipotesi dell'accettazione espressa ex art. 475 c.c., a fronte le deduzioni svolte dall'appellante sopra riportate, il giudice di prime cure avrebbe dovuto indagare circa l'effettivo significato attribuito dalla dichiarante alla parola “erede” nell'ambito della detta dichiarazione sostitutiva al fine di stabilire se, attraverso la dichiarazione in parola, Parte_1 avesse inteso dichiarare la propria volontà di dichiararsi erede.
10. Ebbene, al riguardo, il giudicante, sia pure ai fini della verifica della sussistenza di un'accettazione tacita ex art. 476 c.c., ha stabilito che la appellante ha sottoscritto la dichiarazione in parola, indicandosi quale erede di , al fine di accedere Persona_2 alle informazioni bancarie con lo scopo, “più persuasivamente, di costituire un presupposto per
l'esercizio di un diritto (di accesso alle informazioni bancarie) che la parte non avrebbe di esercitare se non quale erede (e, dunque subentrata nei rapporti attici e passivi del de cuius) nell'ottica di divenire destinataria del pagamento dei saldi”.
E però, tale decisione non appare convincente.
Anzitutto, non può trovare condivisione l'affermazione secondo la quale solo l'erede ha accesso alle informazioni bancarie del de cuius.
A tal fine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 119 c. IV TUB “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Tale norma è stata interpretata nel senso che la formulazione del comma IV dell'art. 119
TUB che riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli succede a qualunque titolo” (oltre che a “colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni”) debba necessariamente essere intesa in senso ampio, così da ricomprendere non solo l'erede, ma anche il chiamato all'eredità o comunque chi
– come il caso dell'erede legittimario pretermesso – possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata a titolo ereditario. Tale interpretazione si fonda sulla logica osservazione secondo cui, per l'esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all'eredità, quale ad esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, è evidente la necessità di poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale (cfr. ABF, Collegio di Torino, Decisione n.
13604 del 3/8/2020; Collegio di Milano, decisioni n. 23 e n. 2363 del 2023 e del Collegio di Bari n. 778 del 2023).
In particolare, per quanto riguarda il chiamato all'eredità è pacifico che l'acquisto della qualità di erede non avviene sino al momento dell'accettazione ai sensi dell'art. 459 c.c., ma è altrettanto intuibile che egli ha un primario interesse a conoscere la composizione e la consistenza del patrimonio del de cuius, considerata, a tacer d'altro, la responsabilità che assume con l'accettazione in ordine a tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto: in questo senso conoscere la composizione del patrimonio relitto è essenziale per poter compiere scelte – anche delicatissime – quali quelle di rinunciare all'eredità (art. 519
c.c.) o di accettare col beneficio di inventario (artt. 470 e 484 e segg. c.c.). A ciò si aggiunga il potere del chiamato di compiere gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea previsti dall'art. 460 c.c., per i quali è evidentemente necessario avere contezza della consistenza del relictum.
Analoghe considerazioni valgono per l'erede pretermesso, il quale, pur vantando una posizione di legittimario ai sensi degli artt. 536 e segg. c.c., per opinione pacifica non acquisisce la qualità di erede sino a quando non abbia vittoriosamente esperito l'azione di riduzione. Anche in capo all'erede pretermesso sussiste un evidente interesse a conoscere la composizione del patrimonio lasciato dal de cuius prima di decidere se agire in giudizio;
lo stesso dicasi per le valutazioni prodromiche alla scelta contemplata dall'art. 551 c.c. Ebbene, nel caso di specie, è risultato pacificamente che , unitamente ai Parte_1 suoi familiari, in data 1 aprile 2015, innanzi a un pubblico ufficiale del Comune di Napoli si è qualificata quale erede del defunto padre nella dichiarazione Persona_2 sostitutiva di atto di notorietà da presentare alla BNL al fine di avere informazioni circa i rapporti bancari facenti capo al de cuius e che successivamente, in data 25 marzo 2016, la appellante, come gli altri primi chiamati, ha rinunziato all'eredità paterna con atto per
Notar Per_3
Stante quanto precede, deve ritenersi che la , come del resto i suoi familiari, Parte_1 abbia inteso accedere alle informazioni bancarie in questione come chiamata all'eredità paterna, e non già quale erede, al fine di valutare la possibilità di accettare o meno la stessa, deponendo in tal senso la natura della dichiarazione, la circostanza che la stessa dovesse essere esibita alla BNL, il mancato incasso del saldo esistente e la successiva rinunzia espressa con atto notarile.
11. Consegue da quanto innanzi che, in assenza di un sicuro indice che deponesse nel senso dell'accettazione da parte di dell'eredità paterna, la domanda Parte_1 proposta da nella qualità indicata in epigrafe, non poteva trovare Controparte_5 accoglimento.
In tali termini va, pertanto, riformata la sentenza impugnata.
12. Le spese del doppio grado vanno interamente compensate stante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che si compendiano nella obiettiva controvertibilità dei fatti oggetto del presente giudizio e della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli emessa il 26 febbraio 2021, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza impugnata:
-rigetta il ricorso proposto da Controparte_5
2. Compensa interamente le spese di lite relative al doppio grado di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa ARcristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa AR Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa ARcristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1473/2021, decisa all'udienza del 7.05.2025, avente ad
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Santa AR PU ET (CE) alla via Albana n.ri 46/48 presso lo studio dell'avv.
Maurizio Spirito, c.f. , C.F._2
Pec. Email_1
APPELLANTE
E
società con Unico Socio, soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di (già , Partita I.V.A. n. CP_2 CP_3 P.IVA_1 società che agisce, non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto di
[...] codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_2
Roma , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano (CF: P.IVA_2 [...]
) C.F._3 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Depretis n. 102.
Pec: Email_2 APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c., emessa il 26 febbraio 2021, il Tribunale di
Napoli ha così provveduto: a) ha accertato e dichiarato che la Sig.ra , Parte_1 nata a [...] il [...], c.f. , per effetto C.F._1 dell'accettazione tacita di cui all'476 c.c., mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 01.04.15 autenticata dal P.U. della Persona_1
Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena del Comune ha accettato puramente e CP_4 semplicemente l'eredità relitta da nato il [...] a [...] e ivi Persona_2 deceduto in data 25.02.15; ha compensato per intero le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, emessa il 26 febbraio 2021, con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2021 la signora , con contestuale istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, ha proposto appello, deducendo a sostegno un unico motivo di appello.
2.1 L'appellante ha evidenziato un'errata valutazione dei fatti e un'interpretazione inesatta delle norme di diritto da parte del Tribunale di primo grado, in particolare dell'articolo
460 c.c. in quanto il Giudice ha mal interpretato i presupposti normativi e logici, giungendo a una decisione contraddittoria ed errata. La parte appellante, in virtù di ciò, ha contestato che l'atto compiuto dalla , ovvero la sottoscrizione della Parte_1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sia stato considerato come accettazione tacita dell'eredità, mentre avrebbe dovuto essere qualificato come attività di vigilanza e amministrazione temporanea consentita al chiamato all'eredità.
3. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Parte_2
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto atto di citazione notificato in data 26 marzo 2021, risultando rispettato il termine di decadenza decorrente dall'emissione della sentenza impugnata, avvenuta in data 26 febbraio 2021.
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
[...]
è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. Parte_1
7. Con la prima doglianza, ha impugnato l'ordinanza resa nel Parte_1 procedimento di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda della società ricorrente dichiarando la erede del defunto padre Parte_1 Persona_2 per effetto di accettazione tacita ex art. 476 c.c. sulla scorta della seguente motivazione:
“rilevato che la sottoscrizione con autentica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non sembra potersi ricondurre a nessuna delle tipologie di atti conservativi e di vigilanza sopra detti;
che, in particolare, ove l'atto notorio, così come sostenuto dalla resistente, fosse stato sottoscritto al solo fine di conoscere l'entità della giacenza sul c.c., l'interessata avrebbe potuto presentare denuncia di successione (la quale, come noto, non implica, in assenza di ulteriori atti o comportamenti, volontà inequivoca di accettare l'eredità) e, con quella, accedere alle evidenze contabili relative al proprio dante causa presso istituti bancari;
ritenuto, per contro, che la sottoscrizione dell'atto notorio ove la resistente viene indicata quale erede di
[...]
al fine di accedere alle informazioni bancarie pare, più persuasivamente, costituire presupposto Per_2 per l'esercizio di un diritto (di accesso alle informazioni bancarie) che la parte non avrebbe di esercitare se non quale erede (e, dunque subentrata nei rapporti attici e passivi del de cuius) nell'ottica, o di divenire destinataria del pagamento dei saldi (del resto gli istituti bancari richiedono, ai fini dell'accesso ai rapporti bancari, prova della qualità di erede proprio per individuare i destinatari di eventuali pagamenti (pur dopo la regolarizzazione dei profili impositivi e fiscali a mezzo denuncia di successione); ovvero di completare la procedura di accettazione con beneficio di inventario, redigendo verbale di inventario”.
A fondamento dell'appello proposto, ha osservato che, ai sensi dell'art. Parte_3
28, co. 7, D.Lgs 346/1990 i chiamati all'eredità, coniuge e parenti in linea retta, non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione qualora l'attivo ereditario non superi il valore di 100.000,00 euro e che, in ogni caso, in ipotesi di mancato esonero, “Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all' eredità e i legatari … “ (art. 28, co. 2
D.Lgs 346/1990) i quali devono allegare alla denunzia, tra gli altri documenti, la dichiarazione di consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine che deve essere rilasciata dall'istituto bancario con cui il de cuius intratteneva rapporti (la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori – art. 29 lett. c) D.Lgs 346/1990).
Da quanto esposto, emerge a parere dell'appellante che il chiamato all'eredità deve prima chiedere la consistenza dei rapporti bancari e poi procedere alla denunzia di successione e non il contrario sicché in nessun caso la denunzia di successione poteva costituire lo strumento utile alla deducente per conoscere le evidenze contabili relative ai rapporti intrattenuti dal de cuius con la BNL.
Ha poi evidenziato che la decisione di primo grado doveva essere improntata sulla ricerca dell'effettiva volontà della firmataria, dell'animus che ha portato la deducente alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio innanzi al messo comunale e quindi giungere ad inquadrare la vicenda nell'ambito delle attività di vigilanza consentite al chiamato all'eredità dall'art 460 c.c. Ha poi aggiunto che i poteri di vigilanza codicisticamente consentiti al chiamato, sono finalizzati a conservare le prerogative ereditarie, sia per il caso in cui il medesimo poi accetti divenendo a tutti gli effetti successore del defunto, sia anche per il caso opposto in cui decida di rimanere estraneo alla vocazione.
In punto di fatto, ha ribadito che la che ha formalmente rinunziato all' eredità Parte_1 con atto per notaio del 25 marzo 2016, si trova a doversi difendere rispetto Persona_3 ad un atto, costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell' 1 aprile 2015
- precedente quindi alla rinunzia -, a sua firma, autenticata innanzi al messo del Comune di
Napoli in cui si legge che il sig. ha lasciato “a sé superstiti quali unici e Persona_2 legittimi eredi me dichiarante unitamente a: ….” e da cui il Tribunale ha fatto discendere la sua qualità di erede per aver accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. ritenendo detto atto finalizzato esclusivamente a “divenire destinataria del pagamento dei saldi”.
In definitiva, la appellante ha apposto la firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa innanzi il messo comunale in data 1 aprile 2015, ma al fine di far comprendere la sua effettiva volontà ha sottolineato le seguenti circostanze: la appellante, come gli altri chiamati, non era nel possesso dei beni ereditari e l'unico immobile di cui il defunto padre era comproprietario con la mamma è costituito dal locale autorimessa, sito in Napoli, ad angolo tra via Poggio di Capodimonte e viale Farnese 56; quale chiamata all'eredità, , nella fase preliminare alla scelta di accettare, accettare con Parte_1 beneficio di inventario o rinunziare all'eredità, aveva interrogato, anche ai fini dell' eventuale denunzia di successione le banche con cui il padre, presumibilmente, poteva avere rapporti in essere;
tra queste la B.N.L., ag. 18 di Napoli, il cui direttore le richiedeva di legittimare il suo interesse, quale figlia chiamata all'eredità, attraverso una dichiarazione con firma autenticata;
in tale contesto e per soddisfare la richiesta della necessaria Pt_4 per consentirle di conoscere la consistenza debitoria e/o creditoria del defunto padre verso la BNL, la deducente in data 1 aprile 2015, si portò presso il Comune di Napoli dove rese la dichiarazione di essere chiamata all' eredità del padre in uno alla madre ed ai fratelli su un modello prestampato, sottopostole dal messo comunale, dove era già impressa, tra l'altro, la frase “lasciando a sé superstiti quali unici e legittimi eredi me dichiarante unitamente a ……”; esibito detto documento alla BNL apprendeva che sul conto corrente n. 1248, intestato al sig. , vi era un saldo attivo di euro 34,58 euro;
tale Persona_2 somma non è mai stata riscossa e la circostanza emerge anche dalla relazione dell'avv.
Raimondi del 15 novembre 2018, prodotta dall'appellata sub folio 5) in produzione primo grado in cui si legge che, a seguito di sua richiesta quale curatore dell'eredità giacente aveva appreso dalla BNL, ag. 18 di Napoli, che sul conto corrente n. 1248, al momento del decesso del sig. , vi era un saldo attivo di euro 34,58 e che il Persona_2 direttore della filiale, unitamente alla comunicazione del saldo gli aveva inviato, a corredo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio innanzi detta;
successivamente, il 25 marzo
2016 la appellante, come gli altri primi chiamati, ha rinunziato all'eredità con atto notarile.
8. Tale censura è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
9. Preliminarmente, al fine di correttamente inquadrare la fattispecie in esame, occorre precisare che non si verte in tema di accettazione tacita regolata dall'art. 476 c.c., come statuito nella decisione di prime cure e ribadito dall'appallante, bensì in tema di accettazione espressa dell'eredità di cui all'art. 475 c.c.
Ed invero, ai sensi della citata norma, si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assume il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, in quanto la relativa dichiarazione non è diretta ad un destinatario determinato dal quale debba essere conosciuta o conoscibile per essere produttiva di effetti (Cass. n. 3021/1969). La dichiarazione deve essere emessa dal dichiarante, e cioè fatta uscire dalla sua sfera affinché qualcuno possa prenderne conoscenza. Ebbene, nel caso in cui l'assunzione del titolo di erede sia contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come nel caso in esame, tale requisito, in teoria, sussiste per definizione. Difatti, la dichiarazione è resa a pubblico ufficiale, chiamato ad autenticare la sottoscrizione dopo avere ammonito il dichiarante circa la responsabilità penali derivanti dal mendacio.
La giurisprudenza della Suprema Corte è incline a riconoscere che la dichiarazione sostitutiva possa contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c., comma 1, (Cass. n. 19708/2020; n. 27042/2011).
Tuttavia, con riferimento all'applicazione dell'art. 475 c.c., si deve tenere presente che talvolta potrebbe non bastare il fatto di qualificarsi erede, in quanto tale parola viene spesso impiegata, dallo stesso legislatore, anche nel senso di chiamato, sicchè, qualora vi sia contestazione circa l'utilizzo del termine utilizzato nella dichiarazione sostitutiva, come
è avvenuto nel caso di specie, occorre indagare la reale intenzione del dichiarante (cfr.
Cassazione civile sez. II, 19/07/2022, n.22663).
Consegue da quanto innanzi che, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'ipotesi dell'accettazione espressa ex art. 475 c.c., a fronte le deduzioni svolte dall'appellante sopra riportate, il giudice di prime cure avrebbe dovuto indagare circa l'effettivo significato attribuito dalla dichiarante alla parola “erede” nell'ambito della detta dichiarazione sostitutiva al fine di stabilire se, attraverso la dichiarazione in parola, Parte_1 avesse inteso dichiarare la propria volontà di dichiararsi erede.
10. Ebbene, al riguardo, il giudicante, sia pure ai fini della verifica della sussistenza di un'accettazione tacita ex art. 476 c.c., ha stabilito che la appellante ha sottoscritto la dichiarazione in parola, indicandosi quale erede di , al fine di accedere Persona_2 alle informazioni bancarie con lo scopo, “più persuasivamente, di costituire un presupposto per
l'esercizio di un diritto (di accesso alle informazioni bancarie) che la parte non avrebbe di esercitare se non quale erede (e, dunque subentrata nei rapporti attici e passivi del de cuius) nell'ottica di divenire destinataria del pagamento dei saldi”.
E però, tale decisione non appare convincente.
Anzitutto, non può trovare condivisione l'affermazione secondo la quale solo l'erede ha accesso alle informazioni bancarie del de cuius.
A tal fine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 119 c. IV TUB “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Tale norma è stata interpretata nel senso che la formulazione del comma IV dell'art. 119
TUB che riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli succede a qualunque titolo” (oltre che a “colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni”) debba necessariamente essere intesa in senso ampio, così da ricomprendere non solo l'erede, ma anche il chiamato all'eredità o comunque chi
– come il caso dell'erede legittimario pretermesso – possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata a titolo ereditario. Tale interpretazione si fonda sulla logica osservazione secondo cui, per l'esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all'eredità, quale ad esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, è evidente la necessità di poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale (cfr. ABF, Collegio di Torino, Decisione n.
13604 del 3/8/2020; Collegio di Milano, decisioni n. 23 e n. 2363 del 2023 e del Collegio di Bari n. 778 del 2023).
In particolare, per quanto riguarda il chiamato all'eredità è pacifico che l'acquisto della qualità di erede non avviene sino al momento dell'accettazione ai sensi dell'art. 459 c.c., ma è altrettanto intuibile che egli ha un primario interesse a conoscere la composizione e la consistenza del patrimonio del de cuius, considerata, a tacer d'altro, la responsabilità che assume con l'accettazione in ordine a tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto: in questo senso conoscere la composizione del patrimonio relitto è essenziale per poter compiere scelte – anche delicatissime – quali quelle di rinunciare all'eredità (art. 519
c.c.) o di accettare col beneficio di inventario (artt. 470 e 484 e segg. c.c.). A ciò si aggiunga il potere del chiamato di compiere gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea previsti dall'art. 460 c.c., per i quali è evidentemente necessario avere contezza della consistenza del relictum.
Analoghe considerazioni valgono per l'erede pretermesso, il quale, pur vantando una posizione di legittimario ai sensi degli artt. 536 e segg. c.c., per opinione pacifica non acquisisce la qualità di erede sino a quando non abbia vittoriosamente esperito l'azione di riduzione. Anche in capo all'erede pretermesso sussiste un evidente interesse a conoscere la composizione del patrimonio lasciato dal de cuius prima di decidere se agire in giudizio;
lo stesso dicasi per le valutazioni prodromiche alla scelta contemplata dall'art. 551 c.c. Ebbene, nel caso di specie, è risultato pacificamente che , unitamente ai Parte_1 suoi familiari, in data 1 aprile 2015, innanzi a un pubblico ufficiale del Comune di Napoli si è qualificata quale erede del defunto padre nella dichiarazione Persona_2 sostitutiva di atto di notorietà da presentare alla BNL al fine di avere informazioni circa i rapporti bancari facenti capo al de cuius e che successivamente, in data 25 marzo 2016, la appellante, come gli altri primi chiamati, ha rinunziato all'eredità paterna con atto per
Notar Per_3
Stante quanto precede, deve ritenersi che la , come del resto i suoi familiari, Parte_1 abbia inteso accedere alle informazioni bancarie in questione come chiamata all'eredità paterna, e non già quale erede, al fine di valutare la possibilità di accettare o meno la stessa, deponendo in tal senso la natura della dichiarazione, la circostanza che la stessa dovesse essere esibita alla BNL, il mancato incasso del saldo esistente e la successiva rinunzia espressa con atto notarile.
11. Consegue da quanto innanzi che, in assenza di un sicuro indice che deponesse nel senso dell'accettazione da parte di dell'eredità paterna, la domanda Parte_1 proposta da nella qualità indicata in epigrafe, non poteva trovare Controparte_5 accoglimento.
In tali termini va, pertanto, riformata la sentenza impugnata.
12. Le spese del doppio grado vanno interamente compensate stante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che si compendiano nella obiettiva controvertibilità dei fatti oggetto del presente giudizio e della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli emessa il 26 febbraio 2021, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza impugnata:
-rigetta il ricorso proposto da Controparte_5
2. Compensa interamente le spese di lite relative al doppio grado di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa ARcristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello