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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2024, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2020/5116
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da nato/a il 15/03/1981 a PRATO (PO), Parte_1 C.F._1 [...]
VIA A. VANNUCCI 51037 MONTALE ITALIA rapp.to avv.to MORETTI Pt_2
ANDREA Indirizzo Telematico C.F._2
ATTORE/I
rapp.to avv.to BELLINI BRUNO CP_1 C.F._3
C.F._4
IL - già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, ope legis e
[...] P.IVA_1
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. ), presso i cui uffici Firenze, via degli Arazzieri n. 4, è altresì legalmente P.IVA_3 domiciliata
CONVENUTI
avv.to COLOMBO REALDO Controparte_5 C.F._5
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
In via principale, - accertare e dichiarare la responsabilità civile della Sig.ra in solido CP_1 con l' ed il Controparte_4 Controparte_3
, in ordine ai fatti di causa per le motivazioni dedotte in narrativa;
- per l'effetto condannare
[...] le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso di tutte le spese sostenute, nonché al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno morale parametrato in relazione all'odiosità dei fatti che hanno dato origine al presente contenzioso, nessuno eccettuato o escluso,
Pagina 1 patiti e patiendi, riportati dagli attori in dipendenza dell'evento lesivo, nella misura di cui agli atti di causa e/o in subordine in quella emersa a seguito dell'espletata CTU medico-legale; - il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo;
- Vinte le spese di giudizio di cui lo scrivente procuratore si dichiara antistatario”.
Nell'interesse del convenuto CP_6
NELL'INTERESSE DI : CP_1
- nel merito, rigettare ogni avversa domanda formulata da parte attrice, ciascuno nella propria veste, poiché inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Gli attori hanno esposto in citazione che avevano iscritto il figlio presso la scuola dell'infanzia Per_1 di Montale sita in Via Vignolini n. 22.
2) , all'epoca di poco più di tre anni di età, aveva frequentato la predetta scuola di infanzia Per_1 (classe sezione D “I volpetti”) negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
3) Il bambino aveva cominciato a manifestare disturbi del comportamento a far data dall'ottobre del 2016 e per tutto il corso dell'anno scolastico 2016/2017, per poi ripresentarsi anche l'anno successivo.
4) Le maestre di riferimento di erano le Sig.re e Signori. Per_1 CP_1 Per_2
5) Dopo pochi mesi di asilo, gli attori notavano alcuni cambiamenti nel figlio, il quale piangeva prima di entrare all'asilo così come altri bambini affidati alla maestra inoltre le cose peggioravano CP_1 in pochi mesi e comparivano: enuresi notturna, encopresi, pianto persistente, paura e rabbia improvvisa.
I comportamenti anomali di hanno trovato riscontro e ragione nelle intercettazioni audio- Per_1 video effettuate dai Carabinieri – Stazione di Montale - su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, che hanno dato origine alla richiesta di misura cautelare e alla consequenziale ordinanza
A seguito di interessamento delle autorità investigative, infatti, venivano fatte intercettazioni ambientali che rivelavano le condotte maltrattanti della maestra denunciata alle autorità CP_1 scolastiche anche dalle sue colleghe, e in esito alle indagini la ha patteggiato la pena, sospesa Pt_3 per adibizione ai lavori socialmente utili.
Gli attori richiamano un filone giurisprudenziale che ammette la utilizzabilità della sentenza di patteggiamento anche per il giudice civile o comunque anche le prove raccolte nel procedimento penale.
Gli attori hanno quindi chiesto sia per sia per i genitori tutti i danni derivanti dai fatti descritti Per_1 in citazione e documentati negli atti del fascicolo penale prodotto zippato in questo giudizio.
Sulla responsabilità del e dell'Istituto scolastico hanno dedotto che a norma dell'art. 2049 c.c., CP_6 avendo la Sig.ra commesso i fatti illeciti mentre svolgeva la sua attività di maestra educatrice, CP_1 presso la scuola statale dell'infanzia, in qualità di dipendente dell' Controparte_4
l' risulta responsabile ex lege. Più specificamente l'art. 185 c.p.
[...] Controparte_4 stabilisce che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbano rispondere del fatto altrui”. L'art. 2049 c.c., impone ai padroni e ai committenti l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati da fatto illecito dai loro domestici o commessi (o dipendenti), nell'esercizio delle incombenze a cui sono affidati. Non solo, il carattere doloso dell'illecito posto in essere dalla Sig.ra nella CP_1 sua qualità e nell'esercizio delle sue funzioni, non esclude la sua riferibilità alla Pubblica Amministrazione ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale di quest'ultima nei confronti dei terzi, dovendo comunque affermarsi tale riferibilità, perché fra il comportamento della
Pagina 2 dipendente e le incombenze affidategli intercorre il c.d. “nesso di occasionalità necessaria”. Ricorre invero la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il fatto lesivo in esame – responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica – in quanto sussiste, oltre al nesso di causalità (fra il comportamento e l'evento dannoso), anche la riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia - e si manifesti come - esplicazione dell'attività dell'Ente pubblico e cioè tenda, pur se con abuso, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. In altri termini, la Pubblica Amministrazione dovrà rispondere del danno cagionato agli odierni attori dalla propria dipendente, in quanto la condotta di quest'ultima risultava strumentalmente connessa all'attività dell'Ufficio.
La norma in esame prevede una responsabilità oggettiva a carico dell , datore di Controparte_4 lavoro, per il fatto commesso dalla sua dipendente nello svolgimento delle mansioni, alle quali è preposta e prescinde da profili di colpa in capo all' stesso. Peraltro, come si è Controparte_4 detto, ai fini di cui all'art. 2049 c.c. è sufficiente che vi sia un rapporto di subordinazione tra l'autrice dell'illecito e il soggetto che viene chiamato a rispondere del fatto di quest'ultima e che l'illecito sia stato commesso nell'ambito dell'incarico affidatole. Poiché entrambi questi fatti sono emersi in modo incontrovertibile nel corso del giudizio penale, non v'è dubbio che l ed il Controparte_4
siano civilmente responsabili per i fatti commessi dalla Sig.ra Controparte_2 CP_1 ed in quanto tali siano tenuti al risarcimento dei danni in solido con quest'ultima. Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, come si è detto, “è sufficiente un rapporto di occasione necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto, sfruttando comunque i compiti da quest'ultimo svolti, anche se il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti” (Cass. Sez. 3^ Pen. 2/7 - 31/10/02 n.36503; Sez. 3^ Civ. 4/11/1996 n. 9984).
Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di chiarire la sussistenza della responsabilità civile in capo all'Ente, laddove precisa come “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo” (Cass. Civ. SS.UU. 16/05/2019, n.13246).
La maestra si è costituita professandosi innocente, e deducendo che scelse il rito CP_1 speciale del patteggiamento per evitare il lungo processo e la relativa gogna mediatica, nonché le spese processuali che avrebbero depauperato il patrimonio della convenuta e della di Lei famiglia.
Ha sostenuto che nessun argomento di prova si potrebbe trarre dalla scelta del rito alternativo. Ha concluso come sopra.
Si è costituito il a mezzo dell'avvocatura di Stato che ha contestato la ctu svolta in CP_2 giudizio in quanto i postumi sarebbero del 4% e non dell'8% ossia sintomi d'ansia e non disturbo post traumatico da stress.
Ha eccepito l'inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento e la mancanza di responsabilità del per le condotte personali della maestra, che sono espressione di atti violenti personali in alcun CP_6 modo riconducibili ai suoi compiti istituzionali e alle finalità dell'ente di appartenenza.
In casi siffatti , infatti, il giudice dovrà valutare se tale comportamento – ancorché deviato per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere – risulti comunque finalizzato al
Pagina 3 raggiungimento di fini istituzionali: ed in tal caso il rapporto organico rimane integro con la conseguente assunzione di responsabilità diretta della p.a. Oppure se la devianza attenga proprio al profilo delle finalità, avendo l'agente sostituito le sue personali a quelle della p.a.; ed in tal caso quest'ultima rimarrà esente da ogni responsabilità civile” (Cass. 05/11/2018, n. 28079).
Ebbene, applicando tali regole giurisprudenziali alla controversia oggetto del presente giudizio, occorre interrogarsi se la docente, abbia agito per fini esclusivamente personali ed CP_1 estranei all'amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una condotta ricollegabile, anche solo indirettamente, alle attribuzioni proprie dell'agente. La risposta non può che essere affermativa: soddisfare i propri istinti violenti può rispondere unicamente a un'esigenza personale e soggettiva, quella di rendere più agevole il proprio compito di mantenimento dell'ordine attraverso il controllo e il dominio sull'alunno: qualsiasi ricorso alla violenza rappresenta ex se un fine assolutamente estraneo a quelli educativi, propri della scuola. Sembra pertinente, sotto questo profilo, la giurisprudenza della Cassazione penale sull'ambito di applicazione del reato di abuso dei mezzi di correzione (571 c.p.) che, seppur in un contesto diverso da quello della causa in oggetto, delinea in termini chiari quanto appena sostenuto: “relativamente a minori, il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. E non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti;
sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso nel ricorso a mezzi di correzione, in sé illeciti, non rientra nella fattispecie dell'art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione) giacché a tale condizione soltanto può ammettersi la configurazione dell'abuso punibile in maniera attenuata, rispetto ad altri e più gravi reati” (Cass. penale, sez. V, 16/05/2014, n. 25790).
La chiamata in garanzia ha sostenuto le ragioni del Ministero. Org_1
Ha poi dedotto che era stata stipulata una polizza efficace alla data dei fatti oggetto di lite avvenuti nel periodo 2016/2018 nei confronti dell nonché nei Controparte_4 confronti della pubblica amministrazione di riferimento ovvero il convenuto
[...]
. Controparte_2
L'avviso sinistro è stato comunicato tempestivamente ad CP_7
Non è garantito a norma dell'art.1917, I° comma, cod. civ. e dei patti del contratto di assicurazione il danno causato da fatto doloso dell'assicurato AR
. E' garantita la responsabilità civile “che possa derivare all'assicurato da fatto
[...] doloso di persone delle quali debba rispondere”: vedi il contratto di assicurazione della responsabilità civile sub Condizioni allegato all'atto di variazione del 12/10/2016 Org_2 nonché le norme del codice civile ivi richiamate.
è stata dipendente del nel periodo 1/9/1981-31/8/2019 ed ha CP_1 Controparte_2 prestato la propria attività lavorativa nella Scuola dell'Infanzia dell' di Controparte_4
Montale negli anni 2016/2018 teatro dei fatti di lite. domanda che sia respinta la domanda di indennità proposta dai convenuti dal momento CP_7 che non è stata dimostrata nella lite in corso una responsabilità né del dipendente né CP_1 del datore di lavoro convenuto nel presente giudizio: la sentenza penale di patteggiamento non costituisce di per sé prova della responsabilità degli odierni convenuti e non è in ogni caso opponibile ad ed ai propri assicurati. Nella contestata ipotesi nella quale il CP_7 [...]
e/o l' fossero ritenuti nella causa principale Controparte_2 Controparte_4 responsabili in via solidale per i pretesi fatti dolosi commessi dalla è evidente che il datore CP_1 di lavoro è titolare del diritto di regresso nei confronti di Controparte_2 CP_1
Pagina 4 diritto che avrebbe dovuto diligentemente essere esercitato nell'attuale giudizio e che non è stato esercitato con l'inevitabile conseguenza che gli eventuali effetti pregiudizievoli dovranno essere posti a carico della convenuta e non dell'assicuratore della responsabilità civile. Per completezza difensiva rileva che la garanzia assicurativa è prestata con il limite del massimale e della CP_7 franchigia pattuiti tra le parti.
La causa è stata istruita con gli atti del processo penale e con ctu e richiesta di chiarimenti, infine all'udienza a trattazione scritta del 31 gennaio 2024 è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso la responsabilità del oltre che della maestra è stata provata dalle prove CP_6 CP_1 raccolte nel giudizio penale che possono essere utilizzate anche in questo processo civile dove vige la regola dell'atipicità delle prove. La responsabilità del discende dalla legge, che pone una CP_2 resposnabilità oggettiva per l'operato illecito dei preposti che pur commettendo degli abusi, abbiano comunque trovato nelle loro funzioni istituzionali, quel nesso di occasionalità necessaria che gli aveva consentito di commettere gli abusi. La colpa è sostanzialmente una colpa presunta per omesi controlli e una colpa per aver scelto male i propri dipendenti, colpa per non aver impedito le condotte aberranti proprio attraverso i controlli, e tanto più vale questo discorso quanto minore è l'età dei bambini affidati agli istituti.
A ciò si aggiungono le varie segnalazioni che ricevette l'istituto scolastico (organo periferico del
) da parte dei diversi genitori i cui figli erano coinvolti nelle vessazioni della e che CP_2 CP_1 pure non furono subito approfondite e fermate;
infatti emerge dagli atti che il controllo e la cessazione di quelle condotte illecite si è verificato esternamente attraverso l'intervento di indagini del pubblico ministero e l'ordinanza cautelare del GIP di Pistoia..
Dunque ammessa la responsabilità concorrente del ed esclusa quella dellistituto perché privo di CP_6 legittimazione passiva, si passa alla disamina della ctu.
Il ctu così si esprime: per il minore residua una psicopatologia caratterizzata da “ note Persona_3 residuali di ansia da DPTS che consentono comunque un sufficiente funzionamento scolastico e relazionale” Ritengo che il DPTS diagnosticato con residui di ansia sia di tipo lieve e valutabile quale D.B . in misura dell'8% (otto per cento) ( SIMLA Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – Giuffrè Ed – 2016) in quanto come dall'obiettività clinica rilevata dall'ausiliario psichiatra si evidenzia un quadro sfumato
Tali lesioni risultano compatibili con nesso di causalità con l'evento narrato in citazione
Per la temporanea si riconoscono congrui complessivamente 10 mesi (come da colloqui psicopatologici e visite omeopatiche con terapia eseguite fino al 08/11/2017 suddivisibili in : ITP al
75% per 2 mesi ITP al 50% per 2 mesi ITP al 25% per 6 mesi
Per quanto riguarda il Sig e la Sig.ra come da relazioni Parte_1 Persona_4 dell'ausiliario Dott non si riconoscono postumi non essendo stati evidenziata in entrambi i Per_5 soggetti psicopatologia in atto Si può riconoscere al Sig un periodo di temporanea Parte_1 di 6 mesi di ITP al 25% avendo eseguito esclusivamente psicoterapia familiare senza assunzione di farmaci
- Anche per la Sig.ra si può riconoscere un periodo di temporanea di 6 mesi di ITP Persona_4 al 25% avendo eseguito esclusivamente psicoterapia familiare senza assunzione di farmaci
SPESE SANITARIE IN ATTI per e : - Ric 10 del 03/01/2017 Dott ssa per visita omeopatica Euro Persona_3 Per_6 Per_7
75 - Ric 168 del 08/02/2017 Dott ssa per visita omeopatica Euro 75 - Ric 568 del 03/05/2017 Per_7
Dott ssa per visita omeopatica Euro 75 - Ric 706 del 30/05/2017 Dott ssa per visita Per_7 Per_7 omeopatica Euro 65 - Ric 913 del 19/07/2017 Dott ssa per visita omeopatica Euro 65 - Ric Per_7
Pagina 5 942 del 25/07/2017 Dott ssa per visita omeopatica Euro 75 - Ric 1046 del 13/09/2017 Dott Per_7 ssa per visita omeopatica Euro 75 - Ric 1278del 08/11/2017 Dottssa per visita Per_7 Per_7 omeopatica Euro 75 - Parcella n 18 del 19/01/2019 Dott ssa per attività Consulenza Persona_8 tecnica peritale + relazione tecnica psicologica forense Euro 612 - Parcella n 240 del 29/07/2019
Dott ssa per attività di Consulenza Tecnica Peritale , Valutazione psicodiagnostica Persona_8 con relazione scritta Euro 612 - Parcella n 61 del 02/02/2021 della Dott ssa per n Persona_8
10 sedute di psicoterapia Euro 602,00.
Spese totali pari a 2406 euro da ritenersi congrue.
La stima del ctu medico legale e dell'ausiliario Psichiatra che porta ad un 8% Persona_9 Per_5 di IP per il piccolo , deve essere qui recepia per tre ordini di motivi: il primo motivo sta nel Per_1 fatto che le linee guida prodotte da parte attrice all'udienza e che si rinvengono in cartaceo nel fascicolo dell'ufficio, sono linee guida per la diversa professione dello psicologo, mentre la valutazione tecnica del dott. di Prato scelto dal ctu come perito di parte è Persona_10 di esperto in psichiatria;
da ciò discende che non vi era alcun obbligo per il dott. di procedere Per_5 alla somministrazione di test, rilevando che un cotale obbligo nemmeno è previsto per gli psicologi, dall'art. 33 delle citate linee guida, in quanto lo stesso art. 33 ne rileva le problematicità e il loro valore non necessario e primario, per cui in definitiva è rimessa al sanitario la scelta caso per caso di decidere quale metodologia impiegare (vd. Art. 30 delle citate linee guida psicologi). D'altra parte non solo le linee guida psicologi non sono estensibili agli psichiatri e non solo le linee guida territoriali di una regione non sono strettamente vincolanti per gli psicologi di quella stessa regione e ancor meno per le altre regioni, ma va riaffermata anche la libertà della scienza e dell'arte come valore positivizzato nella Costituzione Italiana all'art. 33 e difatti implicito nell'art. 30 delle linee guida prodotte dagli attori e dove si conserva un ventaglio di metodologie praticabili da parte dello stesso psicologo, al quale semplicemente viene raccomandato di indicare quale metodologia abbia deciso di scegliere nel singolo caso.
Il terzo motivo sta nel fatto che la stima del dott. non risulta contestata nel metodo e nell'an Per_5 del danno come stimato, nemmeno dai periti di parte.
Sul quantum l''8% si giustifica per i residuati d'ansia del disturbo post traumatico da stress, che è stato diagnosticato sul piccolo con valutazione sia di temporanea che di permanente. Per_1
Non appaiono dunque meritevoli di accoglimento le osservazioni formulate dall'avvocatura in una nota nemmeno autorizzata depositata in data 24.1.24 e che vorrebbe sostenere che è stata diagnosticata ansia e non un disturbo post traumatico da stress;
l'ansia è evidentemente l'effetto permanente, tuttora rilevato all'esame obiettivo del ctu e suo ausiliario, del disturbo post traumatico da stress. D'altra parte la gravità delle condotte della maestra ai danni di un bambino di 3 CP_1 anni, in piena età evolutiva, giustifica quanto stimato dai ctu.
Procedendo alla liquidazione secondo la stima del ctu e del suo ausiliario si liquida come segue il danno al piccolo e ai suoi genitori in base all'età, utilizzando le tabelle milanesi. Per_1
nato il [...] età anni 3 Per_1
Valore punto euro 1947,99
Incremento del 25% per sofferenza soggettiva tot euro 2434,99
Punto base it 149,00 euro
It al 75% 60 gg.
Itt al 50% 60 gg
It al 25% 190 gg.
Spese euro 2434,99
Pagina 6 Totale risarcimento per euro 39.571,00 Persona_3
Quanto ai genitori:
nato [...] età anni 35, valore di un giorno IT euro 149,00, e sei mesi al 25% di Parte_1
IT totale euro 6705,00 nata [...] età anni 43, valore di un giorno IT euro 149,00, e sei mesi al 25% di Persona_4
IT totale euro 6705,00
Ai genitori spetta una liquidazione separata di danno morale aggiuntivo liquidata equitativamente in euro 10 mila per ognuno, atteso che la sofferenza morale derivante dall'aver avuto il bambino in una scuola materna in cui veniva maltrattato con minacce, strattonamenti, e umiliazioni, e nel modo in cui emerge dagli atti penali e dalle intercettazioni ambientali, dovendolo poi gestire a casa con tutte le difficoltà derivanti alla famiglia da quei maltrattamenti, ha presumibilmente causato un danno morale che non è completamente risarcito dalla frazione del 25% di inabilità temporanea stimata dal ctu quale danno di tipo organico- psichico legato ad disturbo da stress non esitato in postumi permanenti ma concretizzatosi in danno organico solo temporaneo ossia danno alla salute psichica temporaneo. Con questa somma aggiuntiva si liquida un danno morale non organico non fisico e non legato all'integrità psico fisica ma ad una pura sofferenza soggettiva per le ripercussioni, sulla sfera morale dei genitori, delle conseguenze del fatto illecito della maestra e della scuola, illecito abituale e protrattosi per un tempo significativo, in rapporto alla difficile condizione in cui versava il bambino a seguito delle ripetute condotte maltrattanti subite proprio laddove avrebbe dovuto essere protetto e laddove i genitori avevano riposto la loro fiducia trasferendo i loro obblighi di garanzia. Ciò ha presumibilmente determinato una particolare pena e sofferenza morale nei genitori che si son visti in pratica anche stravolgere la loro condizione di vita familiare, per l'irrequietezza del bambino e avversione all'ingresso all'asilo, da una condotta illecita ripetuta per mesi della maestra e CP_1 dalla dirigenza scolastica che non le aveva mai impedite.
Per tutti questi motivi si liquida in totale agli attori la somma di euro 72.981,00 con l'aggiunta del danno da ritardo stante la mora ex re dal dì del fatto caratteristica dei debiti di valore da fatto illecito
(cass. Sez. u. 1712/95), e dunque per comodità dal 30.06.2016. Org Quindi la somma va devalutata al 30.6.2016 e poi rivalutata con indici applicando sulla somma via via rivalutata gli interessi al tasso di legge, dal 30.6.2016 fino all'effettivo soddisfo.
Agli attori vanno poi rimborsate le spese del giudizio che liquidano, in base all'importo della domanda accolta, in euro 585,00 per spese vive, euro 14103,00 per onorari oltre accessori di legge, oltre eventuali spese di ctp vista la nomina e partecipazione alla ctu della dott.ssa Per_11
Pone le spese della ctu a carico delle parti convenute in solido tra loro.
p.q.m.
il tribunale con sentenza che definisce il giudizio accertata la responsabilità solidale del con la condanna la maestra e CP_6 Parte_4 CP_1 il a risarcire agli attori tutti i danni per i fatti dei maltrattamenti del Controparte_9
2016 in danno di , liquidandoli in euro 72.981,00 da devalutare al 30.6.2016 e poi Persona_3 rivalutare con indici istat applicando sulla somma via via rivalutata gli interessi al tasso di legge, dal 30.6.2016 fino all'effettivo soddisfo (di cui euro 39.571,00 per ); Persona_3
condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida in euro 585,00 per spese vive, euro 14.103,00 per onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese ctp.
Pone le spese della ctu a carico dei convenuti in solido tra loro.
Pagina 7 Condanna a tenere indenne il dalle conseguenze pregiudizievoli della presente Org_1 CP_2 sentenza poste a carico del con le franchigie e i limiti dei massimali di Controparte_2 polizza ivi previsti.
Sentenza emessa a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 31 gennaio 2024 e pubblicata mediante inserimento nel fascicolo elettronico in data 16 aprile 2024.
Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda
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