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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/12/2024, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2997/2024 R.G. promossa da
con l'avv. PORCELLATO Valentina Parte_1 ricorrente contro
, non costituito Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
conclusioni del ricorrente:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(c.f. ), nato a [...]-Mestre (VE) il Controparte_1 C.F._2
04/02/1963, celebrato nel Comune di Arzergrande (PD) in data 20/03/1993 e trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 1993 Numero 2 Parte II Serie
A. 2
2. Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsivoglia obbligo di corresponsione di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio in favore del sig. . CP_1
3. Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
4. Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e c.p.a., come per Legge – si deposita nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2024 la ricorrente, premettendo che:
- in data 20.3.1993, in Arzergrande (PD) contraeva matrimonio concordatario con il signor Controparte_1
- per susseguente matrimonio, veniva legittimato il figlio della coppia,
nato a [...], il [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente
- il Tribunale di Padova, con decreto n. 1659/2002 del 24.10.2002, omologava la separazione consensuale dei coniugi, dichiarandosi gli stessi economicamente autosufficienti pertanto chiedeva:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(c.f. ), nato a [...]-Mestre (VE) il Controparte_1 C.F._2
04/02/1963, celebrato nel Comune di Arzergrande (PD) in data 20/03/1993 e trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 1993 Numero 2 Parte II Serie
A.
2. Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsivoglia obbligo di corresponsione di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio in favore del sig. .
3. Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti CP_1 di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
4. Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e c.p.a., come per Legge – si deposita nota spese.
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All'udienza del 27.11.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, sentiva la ricorrente;
compariva personalmente anche il sig. , il quale si CP_1 dichiarava concorde circa la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni proposte.
Il Procuratore chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle domande del ricorso e insistendo per il loro accoglimento, rinunciando invece alla domanda di vittoria delle spese di lite.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e contratto dai Parte_1 Controparte_1 coniugi in data 20/3/1993 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 2, anno 1993, parte II serie A del Comune di Arzergrande (PD), con ordine all'ufficiale di Stato Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale di Padova il 18.09.2002. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulle spese
Nulla sulle spese, alla luce della natura della causa e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e in data 20/3/1993 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio al n. 2, anno 1993, parte II serie A del Comune di Arzergrande;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
4) nulla sulle spese.
Padova, 03 .12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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