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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio, Via Parte_1
Alessandro La Marmora, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Romano Farina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via Controparte_1
Nerone, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Polito, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memora difensiva
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Guidonia Montecelio, in CP_1 data 05.07.1986, da cui sono nati i figli (in data 22.09.1986) e (in data Per_1 Per_2
23.10.1994), entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi. 2
In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento, senza la previsione di assegno divorzile a proprio carico.
Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024, si è costituita in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, confermando l'indipendenza economica dei figli e chiedendo la previsione di assegno divorzile in proprio favore per l'importo mensile di Euro 300,00.
All'udienza del 26.11.2024, sono state ascoltate le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa
è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 31.03.2008, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 18.07.2008.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile
La resistente ha chiesto che venga posto a carico del ricorrente assegno divorzile per un importo mensile di Euro 300,00, allegando la mancanza di mezzi adeguati, la disparità delle entrate economiche a vantaggio del ricorrente e il proprio contributo alla vita famigliare.
In relazione a tale domanda, deve premettersi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a 3
diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
Infatti, “sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla
c.d. solidarietà postconiugale divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale, in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa, non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione” (Cass. 16.05.2017, n. 12196);
- con riguardo ai presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, “ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Un. 11.07.2018, n. 18287);
- in particolare, occorre procedere “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso” (Cass. Sez.
Un. 11.07.2018, n. 18287); 4
- conseguentemente, il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, della legge n. 898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cass. 17.02.2021, n. 4224, conf. Cass. 07.09.2020, n.
18548, Cass. 17.12.2020, n. 28877).
Nel caso in esame, sono emerse plurime e concorrenti ragioni che impongono il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In primo luogo, non è emersa una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone la richiedente, ovvero di significativa sproporzione con i redditi percepiti dal ricorrente.
Infatti, la resistente ha dichiarato di lavorare stabilmente per un'impresa di pulizie, con impiego iniziato da circa diciassette anni, con reddito mensile medio netto di circa Euro
1.200,00 per quattordici mensilità.
Va aggiunto che la situazione reddituale indicata dalla resistente ha trovato riscontro nell'estratto conto previdenziale alla stessa riferibile depositato dal ricorrente (cfr. doc.
1, allegato alla prima memoria istruttoria del ricorrente).
Inoltre, sul piano delle proprietà immobiliari, la resistente ha dichiarato di essere proprietaria di appartamento in Guidonia Montecelio, Via Aurelio Saffi, n. 29, acquistato in data 27.02.2018.
Diversamente, il ricorrente ha dichiarato di lavorare come metalmeccanico, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.700,00 per tredici mensilità.
Inoltre, sul piano delle proprietà immobiliari, il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario di appartamento in Guidonia Montecelio, Via Daniele Mannin, n. 3, acquistato prima della separazione.
In secondo luogo, deve essere tenuto della situazione di voluta opacità in cui la resistente, onerata della prova degli elementi costitutivi dell'invocato diritto alla 5
percezione dell'assegno divorzile, ha scelto di mantenere la propria effettiva situazione economica e reddituale.
Infatti, nonostante espressa indicazione in tal senso nel decreto di fissazione della prima udienza, la resistente non ha depositato la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riguardante ogni entrata a qualunque titolo percepita dalla parte nell'ultimo triennio.
Dal mancato deposito richiesto alla parte devono essere tratti argomenti di prova in ordine alla percezione da parte della resistente di entrate ulteriori rispetto a quelle emergenti in atti, tali da avvalorare l'insussistenza di una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici della parte.
In terzo luogo, non sono emersi dati per affermare una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici della resistente, che risulti imputabile a sacrifici compiuti in costanza di matrimonio.
Anzitutto, la resistente non ha fornito una allegazione specifica e puntuale e non ha dato prova in ordine ai sacrifici compiuti in relazione alle proprie capacità lavorative in costanza di matrimonio.
Inoltre, la stessa resistente ha dichiarato di aver conseguito come titolo di studio unicamente la terza media e di aver svolto lavoro presso un supermercato prima di contrarre matrimonio, senza seguire un diverso percorso di studio o di formazione lavorativa.
Conseguentemente, non risulta possibile affermare la sussistenza di una potenzialità lavorativa della resistente sacrificata in costanza di matrimonio, che avrebbe consentito alla parte di raggiungere un più elevato livello reddituale o una diversa posizione lavorativa.
Pertanto, in considerazione di quanto emerso, la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente deve essere rigettata.
3. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti.
La restante metà delle spese di lite deve essere posta, in considerazione del rigetto della domanda di assegno divorzile spiegata, a carico della resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta.
Le spese di lite devono essere liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
6
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
presso il Comune di Guidonia Montecelio, in data 05.07.1986; CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 17, Parte I, Anno 1986);
- Rigetta la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite;
- Condanna la resistente al pagamento, in favore dell'Avv. Romano Farina, dichiaratosi procuratore antistatario del ricorrente, della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio, Via Parte_1
Alessandro La Marmora, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Romano Farina, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via Controparte_1
Nerone, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Polito, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memora difensiva
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Guidonia Montecelio, in CP_1 data 05.07.1986, da cui sono nati i figli (in data 22.09.1986) e (in data Per_1 Per_2
23.10.1994), entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi. 2
In particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento, senza la previsione di assegno divorzile a proprio carico.
Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024, si è costituita in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, confermando l'indipendenza economica dei figli e chiedendo la previsione di assegno divorzile in proprio favore per l'importo mensile di Euro 300,00.
All'udienza del 26.11.2024, sono state ascoltate le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa
è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 31.03.2008, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 18.07.2008.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile
La resistente ha chiesto che venga posto a carico del ricorrente assegno divorzile per un importo mensile di Euro 300,00, allegando la mancanza di mezzi adeguati, la disparità delle entrate economiche a vantaggio del ricorrente e il proprio contributo alla vita famigliare.
In relazione a tale domanda, deve premettersi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a 3
diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
Infatti, “sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla
c.d. solidarietà postconiugale divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale, in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa, non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione” (Cass. 16.05.2017, n. 12196);
- con riguardo ai presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, “ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Un. 11.07.2018, n. 18287);
- in particolare, occorre procedere “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso” (Cass. Sez.
Un. 11.07.2018, n. 18287); 4
- conseguentemente, il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, della legge n. 898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cass. 17.02.2021, n. 4224, conf. Cass. 07.09.2020, n.
18548, Cass. 17.12.2020, n. 28877).
Nel caso in esame, sono emerse plurime e concorrenti ragioni che impongono il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In primo luogo, non è emersa una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone la richiedente, ovvero di significativa sproporzione con i redditi percepiti dal ricorrente.
Infatti, la resistente ha dichiarato di lavorare stabilmente per un'impresa di pulizie, con impiego iniziato da circa diciassette anni, con reddito mensile medio netto di circa Euro
1.200,00 per quattordici mensilità.
Va aggiunto che la situazione reddituale indicata dalla resistente ha trovato riscontro nell'estratto conto previdenziale alla stessa riferibile depositato dal ricorrente (cfr. doc.
1, allegato alla prima memoria istruttoria del ricorrente).
Inoltre, sul piano delle proprietà immobiliari, la resistente ha dichiarato di essere proprietaria di appartamento in Guidonia Montecelio, Via Aurelio Saffi, n. 29, acquistato in data 27.02.2018.
Diversamente, il ricorrente ha dichiarato di lavorare come metalmeccanico, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.700,00 per tredici mensilità.
Inoltre, sul piano delle proprietà immobiliari, il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario di appartamento in Guidonia Montecelio, Via Daniele Mannin, n. 3, acquistato prima della separazione.
In secondo luogo, deve essere tenuto della situazione di voluta opacità in cui la resistente, onerata della prova degli elementi costitutivi dell'invocato diritto alla 5
percezione dell'assegno divorzile, ha scelto di mantenere la propria effettiva situazione economica e reddituale.
Infatti, nonostante espressa indicazione in tal senso nel decreto di fissazione della prima udienza, la resistente non ha depositato la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riguardante ogni entrata a qualunque titolo percepita dalla parte nell'ultimo triennio.
Dal mancato deposito richiesto alla parte devono essere tratti argomenti di prova in ordine alla percezione da parte della resistente di entrate ulteriori rispetto a quelle emergenti in atti, tali da avvalorare l'insussistenza di una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici della parte.
In terzo luogo, non sono emersi dati per affermare una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici della resistente, che risulti imputabile a sacrifici compiuti in costanza di matrimonio.
Anzitutto, la resistente non ha fornito una allegazione specifica e puntuale e non ha dato prova in ordine ai sacrifici compiuti in relazione alle proprie capacità lavorative in costanza di matrimonio.
Inoltre, la stessa resistente ha dichiarato di aver conseguito come titolo di studio unicamente la terza media e di aver svolto lavoro presso un supermercato prima di contrarre matrimonio, senza seguire un diverso percorso di studio o di formazione lavorativa.
Conseguentemente, non risulta possibile affermare la sussistenza di una potenzialità lavorativa della resistente sacrificata in costanza di matrimonio, che avrebbe consentito alla parte di raggiungere un più elevato livello reddituale o una diversa posizione lavorativa.
Pertanto, in considerazione di quanto emerso, la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente deve essere rigettata.
3. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti.
La restante metà delle spese di lite deve essere posta, in considerazione del rigetto della domanda di assegno divorzile spiegata, a carico della resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta.
Le spese di lite devono essere liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
6
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
presso il Comune di Guidonia Montecelio, in data 05.07.1986; CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 17, Parte I, Anno 1986);
- Rigetta la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite;
- Condanna la resistente al pagamento, in favore dell'Avv. Romano Farina, dichiaratosi procuratore antistatario del ricorrente, della restante metà delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai