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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 359 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Nessuno è presente in aula di udienza per parte attrice alle ore 10,06;
E' presente per parte convenuta l'Avv. Vincenzo D'Agostino in sostituzione dell'Avv. De Santis, il quale si riporta alle depositate comparse di costituzione e conclusionali e precisando che trattasi di Cont a termine della serie C-A e C-B emessi sotto la vigenza della preesistente normativa di cui al dpr n. 156/73 e pertanto sul retro dei titoli è apposto il timbro indicante serie, rendimento e durata con la dicitura che trascorsi 5 anni dalla scadenza si sarebbero prescritti;
i risparmiatori hanno comunque chiesto il rimborso dei buoni per cui è causa nel gennaio 2022, mentre gli stessi titoli si sono prescritti, quelli della serie C-A il 28.2.19 e quelli della serie C-B il 14.3.20; mentre la richiesta scritta dei risparmiatori è stata formulata nel gennaio 2022; chiede quindi il rigetto della domanda di parte attrice per i motivi già esplicitati in atti;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 05/12/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2022 R.G., avente ad oggetto: intermediazione mobiliare
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Filice ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Amantea– fraz.ne Campora San Giovanni (CS),
Via Umbria n. 20, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, presso l'ufficio Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di Catanzaro Piazza L.
Rossi n. 1, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n. 54368 Raccolta n. 15494, per Notar
registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici l'11/09/2020, posta in calce alla Persona_1 comparsa di risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec il 9.03.2022, come da ricevute pec di invio, accettazione e consegna allegate, i sig.ri e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, in p.l.r.p.t., assumendo che: gli attori Controparte_2 sono titolari dei seguenti Buoni Postali Fruttiferi:
1- Buono Postale Fruttifero N. 01.408.693 14, emesso il 13.03.1999, serie CB, dell'importo di lire 10 milioni del vecchio conio, con scadenza 11 anni;
2- Buono Postale Fruttifero N. 01.408.692 14, emesso il 27.02.1999, serie CA, dell'importo di lire 10 milioni del vecchio conio, con scadenza 10 anni;
3- Buono Postale Fruttifero N. 01.408.696
14, emesso il 27.02.1999, serie CA, dell'importo di lire 10 milioni del vecchio conio, con scadenza
10 anni;
4- Buono Postale Fruttifero N. 01.408.694 14, emesso il 27.02.1999, serie CA, dell'importo di lire 10 milioni del vecchio conio, con scadenza 10 anni;
l'importo complessivo dei sopra descritti
BPF ammonta a lire 40 milioni, vecchio conio, ovvero 20.658,27 euro;
l'importo, per come contrattualmente pattuito, va aumentato del 50% dalla data delle rispettive scadenze, oltre interessi e Cont rivalutazione;
detti sono stati emessi dall'Ufficio Postale di Serra D'Aiello (CS); nel mese di gennaio 2022, gli attori ne richiedevano a il rimborso, ma l'Ufficio Postale emittente lo CP_2 negava eccependo la prescrizione del diritto;
gli attori inoltravano, su suggerimento dell'impiegato di
, formale richiesta di rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. Tesoro, CP_2 per ottenere la legittima restituzione della somma;
in data 31.01.2022, il Ministero delle Finanze Cont comunicava l'impossibilità di procedere al rimborso;
i secondo quanto erroneamente asserito, risultavano prescritti, per decorrenza del termine decennale di prescrizione;
i nominati
[...] sono stati disciplinati fino all'11.01.2001, dal DPR del 29.3.1973, n. 156 e, con riguardo Parte_3 alla prescrizione, dall'art. 176; l'art. 176 è stato abrogato dall'art. 7, comma 3, D. Lgs. 30 luglio 1999,
n. 284, con l'intero Capo VI, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi
(11.01.2001), che hanno stabilito le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali;
il decreto sulle condizioni generali di emissione dei BPF, emanato con D.M. 19 dicembre 2000, all'art. 9 ha confermato l'abrogazione dell'art. 176, mantenendo l'applicazione della disciplina del DPR 156/1973 per i buoni emessi in precedenza;
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti (01.1.2001) le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del DPR 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione, sono rimaste in vigore per i rapporti in essere Cont alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti;
i rapporti e i come quelli per cui è causa, continuano ad essere regolati dalle norme del DPR 156/73; la loro scadenza, pertanto, è trentennale;
in ogni caso, la disciplina applicabile deve essere sempre quella più favorevole ai risparmiatori;
per decorrere utilmente il termine prescrizionale, i buoni avrebbero dovuto riportare il dies ad quem, anche per la scadenza decennale, ossia più precisamente, il giorno della scadenza dal quale inizia a decorrere la prescrizione;
a tutto quanto argomentato deve aggiungersi che gli attori non hanno mai ricevuto una scheda illustrativa.
Gli attori, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi il loro diritto al rimborso dei
[...]
descritti in narrativa, con scadenza trentennale e, per l'effetto condannare Parte_4
, in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di euro 20.658,27, aumentata della metà, oltre CP_3 interessi e rivalutazione, con condanna al pagamento delle spese di lite, in base al principio di soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Filice.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 8.6.2022, si costituiva in giudizio
[...]
in p.l.r.p.t., la quale, in via preliminare, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuta Controparte_2 prescrizione del diritto;
nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che in favore della sig.ra Parte_2
e del sig. presso l'ufficio postale di Serra D'Aiello, venivano emessi e
[...] Parte_1 sottoscritti i seguenti Buoni Fruttiferi Postali:
1) BPF a termine, emesso il 13.3.1999 (per come riportato sul retro), n. 01.408.693 14, serie CB, con la seguente specifica “L'IMPORTO AUMENTA DEL 25% DOPO 7 ANNI E DEL 50%
DOPO 11 ANNI è soppressa la sottoindicata frase: l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione”, dell'importo di lire 10.000.000.
Sempre sul retro di detto buono è specificato: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità” (cfr. buono fruttifero postale 1 fascicolo di parte attrice);
2) B.P.F. a termine, emesso il 27.02.1999 (per come riportato sul retro), n. 01.408.692 14, serie
CA, con la seguente specifica “L'IMPORTO AUMENTA DEL 20% DOPO 5 ANNI E DEL
50% DOPO 10 ANNI è soppressa la sottoindicata frase: l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione”, dell'importo di lire 10.000.000.
Sempre sul retro di detto buono è specificato: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità; (cfr. buono fruttifero postale 2 fascicolo di parte attrice);
3) a termine, emesso il 27.02.1999 (per come riportato sul retro), n. 01.408.696 14, serie CP_1
CA, con la seguente specifica “L'IMPORTO AUMENTA DEL 20% DOPO 5 ANNI E DEL
50% DOPO 10 ANNI è soppressa la sottoindicata frase: l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione”, dell'importo di lire 10.000.000.
Sempre sul retro di detto buono è specificato: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità; (cfr. buono fruttifero postale 3 fascicolo di parte attrice);
4) a termine, emesso il 27.02.1999 (per come riportato sul retro), n. 01.408.694 14, serie CP_1
CA, con la seguente specifica “L'IMPORTO AUMENTA DEL 20% DOPO 5 ANNI E DEL
50% DOPO 10 ANNI è soppressa la sottoindicata frase: l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione”, dell'importo di lire 10.000.000.
Sempre sul retro di detto buono è specificato: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità (cfr. buono fruttifero postale 4 fascicolo di parte attrice).
Volendo ottenere il rimborso di detti buoni, gli attori, con apposita missiva, inoltrata a mezzo raccomandata a/r spedita il 19.01.2022 e ricevuta in data 27.01.2022, come da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento allegati, rappresentavano al Ministero dell'Economia e delle Finanze di essere cointestatari dei buoni fruttiferi postali, all'uopo ivi elencati, chiedendo, dunque, essendo trascorsi venti anni dall'emissione degli stessi e ritenendo essere stati devoluti ad un fondo speciale del predetto
Ministero, che venissero rimessi nella loro disponibilità per poter essere incassati presso l'Ufficio
Postale di Serra D'Aiello.
Il Ministero riscontrava detta istanza con successiva missiva, prot. DT 7763 – 3.02.2022, indirizzata agli attori e per conoscenza anche alla SA Depositi e Prestiti – Area Amministrazione e Bilancio
Settore gestione informativa dati Contabili e Finanziari, nonché alle Controparte_2 rappresentando l'impossibilità di procedere al rimborso dei buoni indicati in quanto gli stessi erano ormai prescritti per decorrenza del termine decennale. Specificava, inoltre, che il riferimento fatto dagli attori ai cd. “fondi dormienti”, in realtà, non trovava applicazione per i buoni per cui è causa, atteso che, sebbene con l'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 28 agosto n. 134, conv. in l. 27 agosto n. 166 fosse stato aggiunto il comma 345 quinques che prevedeva che i Buoni Postali Fruttiferi confluissero nel precitato fondo, tuttavia, quelli coinvolti erano quelli emessi dopo il 14.4.2001, ossia quelli la cui titolarità apparteneva alla ma non i buoni intestati agli attori, siccome titoli Controparte_4 rientranti tra quelli trasferiti allo Stato in quanto emessi il 27.2.1999 e il 13.3.1999, quindi, anteriormente alla suindicata data del 14.4.2001. Ribadiva che i buoni di cui si chiedeva il rimborso si erano prescritti per decorrenza del termine decennale e, per tale ragione, gli stessi non erano più rimborsabili. Fatti i richiami ai Decreti Ministeriali applicabili al caso di specie, evidenziava che il termine prescrizionale da cinque era stato portato a dieci anni, e ciò risultava essere più favorevole ai possessori dei buoni. In ragione di tanto, il Ministero evidenziava che, per come evincibile dagli atti, poiché i buoni della serie CA emessi il 27.02.1999, scadevano il 27.02.2009 e quelli della serie CB, emesso il 13.03.1999, scadeva il 13.03.2010, il termine ultimo valido per la riscossione era rispettivamente il 27 febbraio 2019 e il 13.03.2020. Con riguardo, poi, a quello della serie CB, il
Ministero precisava, ulteriormente, che in ragione della sospensione dei termini imputabile ai diversi decreti succedutisi durante l'emergenza COVID, solo quest'ultimo aveva usufruito di un ulteriore periodo di vigenza che aveva fatto sì che, anziché prescriversi il 14.03.2020, lo stesso si sarebbe prescritto l'1.10.2021. Infine, rappresentava doversi applicare la disciplina prevista dal Codice Civile, per quanto riguardava la prescrizione, stante il trasferimento al Ministero dei Buoni Postali Fruttiferi emessi dal 18.11.1953 sino al 13.4.2001 e la loro conseguente equiparazione ai titoli di debito pubblico.
All'atto della propria costituzione, allegava lo storico dei tassi applicati sui Buoni CP_2
Fruttiferi Postali “a termine” e, in corrispondenza di quelli di cui alla serie CA e CB sono riportati i periodi di loro emissione, in cui rientra la data di emissione dei buoni per cui è causa, la ritenuta fiscale applicabile, pari al 12,5%, nonché la durata e il loro rispettivo rendimento alla prima e alla seconda scadenza, così per come riportate sul retro dei singoli buoni fruttiferi postali.
Con apposito avviso alla clientela intitolato “BUONI FRUTTIFERI POSTALI CARTACEI
PRESCRIZIONE”, privo comunque di data certa, le informavano che i Buoni Fruttiferi CP_2
Postali rappresentati da documenti cartacei, si prescrivevano trascorsi dieci anni dalla relativa data di scadenza, determinando la decadenza dal diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati (art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000). Si precisava in detto avviso che la titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 18 novembre 1953 fino al 13 aprile 2001 era del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'importo dei buoni si prescriveva a favore del
Ministero stesso. Rappresentavano, invece, che la titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 14 aprile 2001 era della SA Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di organo emittente e l'importo dei Buoni si prescriveva a favore del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che avevano sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (art. 1, comma 345-quinquies, L. 23 dicembre 2005, n. 266). Si invitava, pertanto, la clientela a controllare la data di scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei ed a prestare attenzione al conseguente termine di prescrizione decennale. Con apposito Comunicato Stampa n. 260 del 30/12/2013, peraltro, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze faceva chiarezza in ordine al fatto che giammai erano state avviate procedure di transazione o di mediazione con soggetti i cui buoni si erano prescritti, precisando, all'uopo che “Al fine di non ingenerare aspettative destinate a rimanere deluse, si precisa che la prescrizione per tali titoli decorre dalla data di scadenza/rimborsabilità e non dal giorno del loro ritrovamento, e che in nessun caso essi possono maturare interessi o rivalutazioni monetarie dopo la data prevista per il loro rimborso”.
La domanda è infondata e, come tale, meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, preliminarmente, chiarire che, secondo l'orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, i buoni fruttiferi postali, al pari dei libretti postali, sono considerati titoli di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c. (cfr. per i buoni Cass., n. 27809/2005; Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979;
Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963. Per i libretti Cass. 9 febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), indi, sicuramente soggetti a prescrizione.
In particolare, si intendono tali i documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (art. 2002 c.c.). Ne consegue che ai documenti di legittimazione non si applicano le regole previste per i titoli di credito.
Ciò anche in considerazione del fatto che per effetto della trasformazione della SA Depositi e
Prestiti in società per azioni, in forza del decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, allegato in atti, all'art. 3, comma 4, è stato previsto che “il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla SA depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: …c) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto”. Dall'esame di detto elenco n. 2, riportato a pag. 9 dell'allegato decreto (cfr. all. 7 fascicolo di parte ), denominato “Elenco delle serie e CP_2 dei relativi termini di emissione dei buoni fruttiferi postali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), si evince come risultino compresi e, indi, trasferiti al Ministero, anche i buoni per cui è causa, ossia, tanto quelli della serie CA, emessi dal
10.12.1998 all'1.3.1999, quanto quelli della serie CB, emessi dal 02.03.1999 al 20.12.1999, per come all'uopo, ivi indicato. Ciò ha, dunque, comportato la equiparazione di detti buoni ai titoli di debito pubblico, con conseguente applicabilità delle medesime norme, tra cui quelle in tema di prescrizione. Nell'esaminare, ora, la fattispecie sottoposta al vaglio dell'intestato Tribunale, si rileva come gli attori, a fronte del diniego oppostogli dal Ministero alla richiesta di rimborso dei buoni postali fruttiferi in ragione dell'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione, in realtà, asseriscano che rispetto a detti buoni, siccome emessi, quello della serie CB in data 13.03.1999, e tre della serie CA in data 27.02.1999, troverebbe applicazione il DPR del 29.03.1973 n. 156 e, nella specie, con riguardo all'eccepita prescrizione, l'art. 176. Detta disposizione normativa, rubricata, giustappunto,
“Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi”, sancisce che “I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente”.
A parere, dunque, di parte attrice, trovando applicazione, ratione temporis, la precitata norma, alcun termine prescrizionale sarebbe giammai decorso.
Infatti, stando al sopracitato articolo, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Detto articolo, tuttavia, è stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.lgs. n.
284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. Nella specie, detta citata disposizione, al comma 3, prevede: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di disapplicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
In seguito, proprio l'entrata in vigore dell'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La SA depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta».
Ebbene, l'applicabilità di tale disposto anche ai buoni fruttiferi emessi prima dell'entrata in vigore del precitato Decreto Ministeriale del 19.12.2000 trova avallo in quanto sancito dalla Corte di
SAzione con recentissima ordinanza del 4.07.2025, n. 18208.
La Corte di legittimità, chiamata ad esaminare una fattispecie analoga a quella di cui al presente Cont giudizio (nella specie si trattava di emessi nel 1992 per i quali la sottoscrittrice richiedeva il rimborso in forza dell'applicabilità agli stessi dell'art. 176 DPR n. 156/1973, quindi del rimborso trentennale, anziché della prescrizione decennale di cui al citato art. 8), ha chiarito che “Come già condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023, id n.
19243/23; id. n. 16459/24), l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo”. La Corte, richiamato, infatti, il più volte già citato art. 176 del DPR n. 156/73 e rilevato come lo stesso fosse stato abrogato per effetto dell'art. 7 del d.lgs. 284/1999, nel rinviare all'entrata in vigore dell'art. 8 del D.M. del 19.12.2000, ha statuito che: “a norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente». Per effetto di tali disposizioni la prescrizione
(che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»). La conclusione cui è pervenuto il Tribunale non è evidentemente consentita, né può ritenersi giustificata da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979. Tale pronuncia riguardava fattispecie del tutto diversa da quella in esame … Si osserva, del resto, che, in linea di principio, le norme sulla prescrizione non sono derogabili (art. 2936 c.c.), onde non possono essere superate da contrarie disposizioni negoziali. Se, poi, in una prospettiva diversa, che privilegia il dato normativo, si considera che la previsione del termine di decorrenza correlato alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui cessa la fruttuosità, stampigliato sui titoli, altro non è che la trasposizione, sui buoni stessi, della disposizione sulla decorrenza della prescrizione contenuta nell'abrogato art.
176 d.P.R. n. 156/1973 - disposizione non più in vigore, al pari di quella sulla durata (da quinquennale a decennale) - il risultato ultimo cui porterebbe la valorizzazione del contesto letterale dei titoli, operata dal Tribunale, consisterebbe in quella inaccettabile commistione delle distinte discipline della prescrizione, succedutesi nel tempo, di cui si è in precedenza detto. Si consentirebbe, così, alla controricorrente di giovarsi, al contempo, dell'allungamento del termine di prescrizione stabilito dalla nuova disposizione e del differimento della decorrenza della prescrizione stessa contemplato dalla normativa non più in vigore”. (cfr. SAzione Civ., Sez. 1, ord. n. 18208 del
4.7.2025). In altri termini, in detto passo argomentativo la Suprema Corte ha evidenziato che, sebbene le norme sulla prescrizione siano inderogabili dalla volontà privata (art. 2936 c.c.), tuttavia, le stesse possono essere modificate dal legislatore e proprio la successione di leggi nel tempo impone di applicare la nuova disciplina ai rapporti non ancora esauriti. Confondere la vecchia e la nuova normativa, comporterebbe, a detta della Corte di Legittimità, una inaccettabile “commistione di discipline”, consentendo al risparmiatore di beneficiare ingiustamente sia del vecchio e più lungo periodo di fruttuosità sia del nuovo e più lungo termine di prescrizione decennale. Inoltre, la Corte ha chiarito che il principio stabilito dalle Sezioni Unite nel 2007 (sentenza n. 13979), secondo cui prevalgono le condizioni scritte sul buono in caso di contrasto con il decreto di emissione, non si applica al caso della prescrizione. La prescrizione è infatti una materia regolata da norme imperative di legge, che si integrano nel contratto ab externo e non possono essere derogate da quanto stampigliato sul titolo.
Con detta ultima pronuncia, la Corte, dunque, ha definitivamente fatto chiarezza su un punto: le normative successive, come il D.M. 19.12.2000, si applicano retroattivamente se il termine di prescrizione precedente non è ancora maturato, modificando così la durata e il dies a quo della prescrizione stessa.
In particolare, per come si legge in parte motiva, il punto centrale della decisione ha riguardato la natura e l'efficacia dei decreti ministeriali che hanno disciplinato i buoni postali nel tempo. La Corte, in particolare, ha precisato come tali decreti costituiscano fonti integrative del diritto, capaci di modificare le condizioni contrattuali, inclusi i termini di prescrizione, in virtù del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'art. 1339 del codice civile. Tali norme, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale, diventano parte integrante del contratto e si impongono sulla volontà delle parti.
Così opinando la Corte ha cassato, pertanto, la sentenza di merito la quale, in senso più favorevole al risparmiatore, aveva invece applicato la vecchia normativa.
Quindi, in ragione di quanto argomentato, i Buoni Postali Fruttiferi “a termine”, emessi dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, come quelli di cui sono titolari gli attori, trasferiti allo Stato ai sensi del d.m. 5 dicembre 2003 (attuativo della legge 24 novembre 2003 n. 269 che ha trasformato SA
Depositi e in società per azioni), si prescrivono decorsi 10 anni dalla data di scadenza ai sensi CP_4 del primo comma dell'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000. Il richiamato orientamento ermeneutico ribadisce principi espressi ancor prima dalla medesima Corte di legittimità sul punto.
Non può essere sottaciuto, infatti, che l'ampia querelle è sorta non solo con riguardo all'applicabilità retroattiva dell'art. 8 anche ai buoni emessi prima della sua emanazione (come quelli per cui è causa), rispetto ai quali non si fosse ancora compiuto il termine prescrizionale previsto dalla normativa previgente, ma anche con riguardo all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale, atteso che, volendosi attenere a quanto stampigliato sul retro di ogni buono, questo inizierebbe a decorrere dal primo gennaio successivo a quello in cui cessava la fruttuosità.
Invero, alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di scadenza del buono, ossia dal giorno successivo a quello in cui lo stesso cessa di essere fruttifero.
Fermo il richiamo agli artt. 8 e 10, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2000, che hanno rimodulato il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi, anche se di precedenti emissioni ove non già prescritto il loro diritto al rimborso, sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»), la Corte di SAzione, con ordinanza n. 29662 del 19 novembre 2024, non ha fatto altro che ribadire, sulla questione oggetto del presente giudizio, il principio secondo cui: «In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)»
(cfr. nel medesimo senso, Cass., nn. 19243 e 23006 del 2023; Cass. n. 16459 del 2024).
Detto principio è stato, peraltro, condiviso e fatto proprio anche dal Collegio di Milano dell'ABF.
In particolare, il precitato Collegio, con decisione n. 5195 del 28 maggio 2025, richiamando quanto stabilito dalla Corte di SAzione con le ordinanze nn. 19243/2023 e 23006/2023 e dal Collegio di
Coordinamento dell'ABF con decisione n. 6196/2024, ha ribadito che il dies a quo ai fini del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali coincide con la data esatta di scadenza del titolo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000 e non con il primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è venuta a cessare la produzione degli interessi dovuti sui buoni.
In realtà, prima ancora, si era espresso sul punto l'Arbitrato Bancario di Napoli, la cui decisione è stata, all'uopo, richiamata dal Tribunale di Catania nell'ordinanza emessa il 21.9.2020, all'esito del giudizio iscritto al n. 19634/2018 r.g., allegata dalle all'atto della costituzione (cfr. all. CP_2
17).
Il Collegio Arbitrale, nell'esaminare una fattispecie analoga a quella di cui al presente giudizio, con decisione n. 7778/15, in particolare ha affermato: “Il Collegio rileva che dal titolo allegato in atti risulta l'appartenenza dello stesso alla serie “a termine”, e sul retro in alto a destra la dicitura
“Buono Fruttifero Postale a termine” e dal timbro posto a tergo, si evince comunque l'appartenenza Cont del titolo alla serie AD”. Per il in questione era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni. Come ha ricordato l'intermediario, alla scadenza dell'undicesimo anno il titolo diventava infruttifero e si prescriveva decorsi i cinque anni successivi. Il Collegio rileva ancora che in virtù dell'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione veniva tuttavia prolungato da 5 a 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo. In forza del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 5 dicembre 2003, tale Ministero subentrava alla Cont SA depositi e prestiti nei rapporti derivanti dai della serie AD, di talché questi ultimi erano equiparati ai titoli del debito pubblico e sottoposti alla relativa disciplina. Alla luce dell'art. 23 del
D.P.R. n. 298 del 2003, per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si applicano le norme del codice civile. … Come più volte ha ribadito questo Collegio (Collegio di Napoli, decisioni nn. 4900/13,
5708/13 e 2728/14) il buono di cui si discute faceva parte di una serie emessa con decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore”.
Non sono, tuttavia, mancate decisioni di segno contrario.
Infatti, secondo l'ABF di Napoli e di Palermo, “nel caso de quo appare dirimente la questione inerente al periodo prescrizionale del titolo, sul quale l'Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n.8056/2019) si è pronunciato con riferimento al dies a quo della prescrizione fissata dal
D.M. del 19.12.2000. Invero, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni. Pertanto, al fine di determinare il dies
a quo della prescrizione, coincidente con la scadenza dei titoli, occorre fare riferimento all'ultimo giorno dell'anno solare di durata degli stessi” (Palermo Sez. Arbitro Bancario Finanziario Sentenza
N. del 06.11.2019; A.B.F., Collegio di Napoli, 15 ottobre 2020, n. 17940). Tale orientamento dell' è stato, poi, recepito dal Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23.12.21, secondo cui CP_5
“sulla questione “dies a quo” va poi rammentato che di recente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione numero 8056/19 confermando che la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni. Nel caso di specie una diversa interpretazione del dato letterale della norma, sarebbe altamente pregiudizievole per il consumatore, e ciò anche alla luce del fatto che i buoni oggetto di causa, non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza. Né vi è prova che le abbiano CP_2 consegnato ai ricorrenti, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo.”
In ultimo, ma non per importanza, giova richiamare anche altra pronuncia della Corte di legittimità che definisce ulteriormente il quadro normativo e i principi da applicare al caso di specie. In particolare, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ulteriormente chiarito che: “il ricorrente, a sostegno della sua diversa, ma erronea, tesi interpretativa, richiama la pronuncia di queste Sezioni
Unite n. 13979 del 2007. Si tratta di un riferimento anch'esso fuorviante. In quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo” (Cass. Sez.
U., Sentenza n. 3963 del 11/02/2019).
Alla luce di quanto argomentato, può ormai ritenersi definitivamente chiarita la questione sia per effetto dell'intervento ermeneutico della Suprema Corte con la recentissima sentenza sopra richiamata, sia in forza di quanto affermato anche dal Collegio di Milano dell'ABF, anch'esso citato.
Ritenendo, dunque, di aderire al primo dei richiamati orientamenti, ormai maggioritario, va affermato quanto segue.
I Buoni Postali Fruttiferi per cui è causa sono stati introdotti, quelli della serie CA, per effetto del
D.M. Tesoro del 7 dicembre 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 1998, n. 287, mentre quelli della serie CB per effetto del D.M. Tesoro del 26 febbraio 1999, all'uopo allegati da parte convenuta (cfr. all. 8 – 9); decreti in cui risultano indicate le caratteristiche dei titoli e ogni altro elemento necessario ad informare e tutelare il consumatore. I buoni postali di cui gli attori chiedono il rimborso, per come risulta a tergo dai medesimi, sono BPF
“a termine” appartenenti, tre alla serie CA, emessi e sottoscritti il 27.2.1999 e uno alla serie CB, emesso e sottoscritto il 13.3.1999, recando peraltro, sempre sul retro, la clausola del seguente tenore:
“il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici;
il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”.
Proprio nel timbro stampigliato sul retro del buono, per come sopra argomentato, è esplicitata la natura di ”, nonché ”, con l'ulteriore precisazione che Controparte_6 Controparte_7
“l'importo aumenta del 25% dopo 7 anni e del 50% dopo 11 anni”, per quello della serie CB e che
“l'importo aumenta del 20% dopo 5 anni e del 50% dopo 10 anni”, per i tre della serie CA. In ambedue i casi, così come specificato anche nei relativi decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l'emissione, si puntualizza in ordine alla soppressione della frase “l'importo” raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data di emissione” (cfr. art. 9 DM buoni serie CA e art. 6 DM buoni serie CB – all. 8 - 9). Cont Stando così le cose, i della serie CA, siccome emessi il 27.2.1999, scadevano il 27.02.2009. Da tale data, dunque, è cessata la loro fruttuosità e, in applicazione dei principi e delle disposizioni normative sopra richiamate, in tale momento è da individuarsi il dies a quo da cui decorre la Cont prescrizione, compiutasi il 28.02.2019. Con riguardo, invece, al della serie CB, emesso il
13.03.1999, lo stesso scadeva dopo undici anni, ossia il 13.3.2010, data in cui, cessata la fruttuosità,
i titolari ne avrebbero potuto chiedere il rimborso prima dello scadere del termine di prescrizione decennale per far valere il diritto. Con riguardo a detto ultimo, buono, preme, tuttavia, fare un'ulteriore precisazione, così come rilevato, tuttavia, dallo stesso Ministero dell'Economia e delle
Finanze nella missiva di riscontro gli attori (cfr. all. fascicolo di parte attrice), in ragione dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali introdotti a cagione dell'emergenza epidemiologica da
Covid: la prescrizione era a scadere successivamente.
Sul punto si è pronunciato l'ABF del Collegio di Napoli, con decisione del 15 ottobre 2020, n. 17940, rilevando come, per effetto del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), all'art. 34, terzo comma 3, sia disposto che: «I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza».
Poiché la richiesta di rimborso da parte degli attori perveniva al Ministero con missiva ricevuta il
27.12.22, il loro diritto si era irrimediabilmente prescritto;
ciò va affermato anche qualora si volesse considerare che gli stessi attori per loro stessa ammissione si siano recati presso l'ufficio postale per chiedere il precitato rimborso. Pure in tal caso, per come gli stessi affermano, ciò è avvenuto solo a gennaio 2022.
Né vale per una diversa decisione l'accenno finale compiuto dagli attori a pag. 5 dell'atto di citazione, secondo cui non sarebbe stata da loro ricevuta alcuna scheda illustrativa.
In realtà, l'omessa consegna del documento, integrante inadempimento al più rilevante sul piano risarcitorio, non incide sulla decorrenza della prescrizione.
Inoltre, alla ignoranza della scadenza dei titoli non può ricollegarsi alcun impedimento all'esercizio del diritto al rimborso, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 19.12.00, i buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati, a richiesta del titolare, anche anticipatamente.
Peraltro, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr., tra le altre, Cass.
22072/18), quali quelli che vengono, al più, in rilievo nella specie, dovendosi ritenere che, pur in difetto del foglio illustrativo, la scadenza dei titoli potesse essere appresa aliunde, non risultando contestato il relativo avviso allegato dall'ente postale convenuto;
dato comunque disponibile anche presso gli uffici postali ovvero attraverso la consultazione del D.M. di riferimento.
A tal proposito occorre fare applicazione del principio, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale
e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto
e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941
c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012)”
(cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 14-01-2022, n. 996).
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Il contrasto giurisprudenziale evidenziato e la peculiarità della questione trattata inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 359/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
(CS) lì, 5.12.25 CP_8
Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Nessuno è presente in aula di udienza per parte attrice alle ore 10,06;
E' presente per parte convenuta l'Avv. Vincenzo D'Agostino in sostituzione dell'Avv. De Santis, il quale si riporta alle depositate comparse di costituzione e conclusionali e precisando che trattasi di Cont a termine della serie C-A e C-B emessi sotto la vigenza della preesistente normativa di cui al dpr n. 156/73 e pertanto sul retro dei titoli è apposto il timbro indicante serie, rendimento e durata con la dicitura che trascorsi 5 anni dalla scadenza si sarebbero prescritti;
i risparmiatori hanno comunque chiesto il rimborso dei buoni per cui è causa nel gennaio 2022, mentre gli stessi titoli si sono prescritti, quelli della serie C-A il 28.2.19 e quelli della serie C-B il 14.3.20; mentre la richiesta scritta dei risparmiatori è stata formulata nel gennaio 2022; chiede quindi il rigetto della domanda di parte attrice per i motivi già esplicitati in atti;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 05/12/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2022 R.G., avente ad oggetto: intermediazione mobiliare
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Filice ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Amantea– fraz.ne Campora San Giovanni (CS),
Via Umbria n. 20, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, presso l'ufficio Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di Catanzaro Piazza L.
Rossi n. 1, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n. 54368 Raccolta n. 15494, per Notar
registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici l'11/09/2020, posta in calce alla Persona_1 comparsa di risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec il 9.03.2022, come da ricevute pec di invio, accettazione e consegna allegate, i sig.ri e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, in p.l.r.p.t., assumendo che: gli attori Controparte_2 sono titolari dei seguenti Buoni Postali Fruttiferi:
1- Buono Postale Fruttifero N. 01.408.693 14, emesso il 13.03.1999, serie CB, dell'importo di lire 10 milioni del vecchio conio, con scadenza 11 anni;
2- Buono Postale Fruttifero N. 01.408.692 14, emesso il 27.02.1999, serie CA, dell'importo di lire 10 milioni del vecchio conio, con scadenza 10 anni;
3- Buono Postale Fruttifero N. 01.408.696
14, emesso il 27.02.1999, serie CA, dell'importo di lire 10 milioni del vecchio conio, con scadenza
10 anni;
4- Buono Postale Fruttifero N. 01.408.694 14, emesso il 27.02.1999, serie CA, dell'importo di lire 10 milioni del vecchio conio, con scadenza 10 anni;
l'importo complessivo dei sopra descritti
BPF ammonta a lire 40 milioni, vecchio conio, ovvero 20.658,27 euro;
l'importo, per come contrattualmente pattuito, va aumentato del 50% dalla data delle rispettive scadenze, oltre interessi e Cont rivalutazione;
detti sono stati emessi dall'Ufficio Postale di Serra D'Aiello (CS); nel mese di gennaio 2022, gli attori ne richiedevano a il rimborso, ma l'Ufficio Postale emittente lo CP_2 negava eccependo la prescrizione del diritto;
gli attori inoltravano, su suggerimento dell'impiegato di
, formale richiesta di rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. Tesoro, CP_2 per ottenere la legittima restituzione della somma;
in data 31.01.2022, il Ministero delle Finanze Cont comunicava l'impossibilità di procedere al rimborso;
i secondo quanto erroneamente asserito, risultavano prescritti, per decorrenza del termine decennale di prescrizione;
i nominati
[...] sono stati disciplinati fino all'11.01.2001, dal DPR del 29.3.1973, n. 156 e, con riguardo Parte_3 alla prescrizione, dall'art. 176; l'art. 176 è stato abrogato dall'art. 7, comma 3, D. Lgs. 30 luglio 1999,
n. 284, con l'intero Capo VI, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi
(11.01.2001), che hanno stabilito le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali;
il decreto sulle condizioni generali di emissione dei BPF, emanato con D.M. 19 dicembre 2000, all'art. 9 ha confermato l'abrogazione dell'art. 176, mantenendo l'applicazione della disciplina del DPR 156/1973 per i buoni emessi in precedenza;
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti (01.1.2001) le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del DPR 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione, sono rimaste in vigore per i rapporti in essere Cont alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti;
i rapporti e i come quelli per cui è causa, continuano ad essere regolati dalle norme del DPR 156/73; la loro scadenza, pertanto, è trentennale;
in ogni caso, la disciplina applicabile deve essere sempre quella più favorevole ai risparmiatori;
per decorrere utilmente il termine prescrizionale, i buoni avrebbero dovuto riportare il dies ad quem, anche per la scadenza decennale, ossia più precisamente, il giorno della scadenza dal quale inizia a decorrere la prescrizione;
a tutto quanto argomentato deve aggiungersi che gli attori non hanno mai ricevuto una scheda illustrativa.
Gli attori, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi il loro diritto al rimborso dei
[...]
descritti in narrativa, con scadenza trentennale e, per l'effetto condannare Parte_4
, in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di euro 20.658,27, aumentata della metà, oltre CP_3 interessi e rivalutazione, con condanna al pagamento delle spese di lite, in base al principio di soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Filice.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 8.6.2022, si costituiva in giudizio
[...]
in p.l.r.p.t., la quale, in via preliminare, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuta Controparte_2 prescrizione del diritto;
nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che in favore della sig.ra Parte_2
e del sig. presso l'ufficio postale di Serra D'Aiello, venivano emessi e
[...] Parte_1 sottoscritti i seguenti Buoni Fruttiferi Postali:
1) BPF a termine, emesso il 13.3.1999 (per come riportato sul retro), n. 01.408.693 14, serie CB, con la seguente specifica “L'IMPORTO AUMENTA DEL 25% DOPO 7 ANNI E DEL 50%
DOPO 11 ANNI è soppressa la sottoindicata frase: l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione”, dell'importo di lire 10.000.000.
Sempre sul retro di detto buono è specificato: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità” (cfr. buono fruttifero postale 1 fascicolo di parte attrice);
2) B.P.F. a termine, emesso il 27.02.1999 (per come riportato sul retro), n. 01.408.692 14, serie
CA, con la seguente specifica “L'IMPORTO AUMENTA DEL 20% DOPO 5 ANNI E DEL
50% DOPO 10 ANNI è soppressa la sottoindicata frase: l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione”, dell'importo di lire 10.000.000.
Sempre sul retro di detto buono è specificato: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità; (cfr. buono fruttifero postale 2 fascicolo di parte attrice);
3) a termine, emesso il 27.02.1999 (per come riportato sul retro), n. 01.408.696 14, serie CP_1
CA, con la seguente specifica “L'IMPORTO AUMENTA DEL 20% DOPO 5 ANNI E DEL
50% DOPO 10 ANNI è soppressa la sottoindicata frase: l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione”, dell'importo di lire 10.000.000.
Sempre sul retro di detto buono è specificato: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità; (cfr. buono fruttifero postale 3 fascicolo di parte attrice);
4) a termine, emesso il 27.02.1999 (per come riportato sul retro), n. 01.408.694 14, serie CP_1
CA, con la seguente specifica “L'IMPORTO AUMENTA DEL 20% DOPO 5 ANNI E DEL
50% DOPO 10 ANNI è soppressa la sottoindicata frase: l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione”, dell'importo di lire 10.000.000.
Sempre sul retro di detto buono è specificato: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità (cfr. buono fruttifero postale 4 fascicolo di parte attrice).
Volendo ottenere il rimborso di detti buoni, gli attori, con apposita missiva, inoltrata a mezzo raccomandata a/r spedita il 19.01.2022 e ricevuta in data 27.01.2022, come da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento allegati, rappresentavano al Ministero dell'Economia e delle Finanze di essere cointestatari dei buoni fruttiferi postali, all'uopo ivi elencati, chiedendo, dunque, essendo trascorsi venti anni dall'emissione degli stessi e ritenendo essere stati devoluti ad un fondo speciale del predetto
Ministero, che venissero rimessi nella loro disponibilità per poter essere incassati presso l'Ufficio
Postale di Serra D'Aiello.
Il Ministero riscontrava detta istanza con successiva missiva, prot. DT 7763 – 3.02.2022, indirizzata agli attori e per conoscenza anche alla SA Depositi e Prestiti – Area Amministrazione e Bilancio
Settore gestione informativa dati Contabili e Finanziari, nonché alle Controparte_2 rappresentando l'impossibilità di procedere al rimborso dei buoni indicati in quanto gli stessi erano ormai prescritti per decorrenza del termine decennale. Specificava, inoltre, che il riferimento fatto dagli attori ai cd. “fondi dormienti”, in realtà, non trovava applicazione per i buoni per cui è causa, atteso che, sebbene con l'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 28 agosto n. 134, conv. in l. 27 agosto n. 166 fosse stato aggiunto il comma 345 quinques che prevedeva che i Buoni Postali Fruttiferi confluissero nel precitato fondo, tuttavia, quelli coinvolti erano quelli emessi dopo il 14.4.2001, ossia quelli la cui titolarità apparteneva alla ma non i buoni intestati agli attori, siccome titoli Controparte_4 rientranti tra quelli trasferiti allo Stato in quanto emessi il 27.2.1999 e il 13.3.1999, quindi, anteriormente alla suindicata data del 14.4.2001. Ribadiva che i buoni di cui si chiedeva il rimborso si erano prescritti per decorrenza del termine decennale e, per tale ragione, gli stessi non erano più rimborsabili. Fatti i richiami ai Decreti Ministeriali applicabili al caso di specie, evidenziava che il termine prescrizionale da cinque era stato portato a dieci anni, e ciò risultava essere più favorevole ai possessori dei buoni. In ragione di tanto, il Ministero evidenziava che, per come evincibile dagli atti, poiché i buoni della serie CA emessi il 27.02.1999, scadevano il 27.02.2009 e quelli della serie CB, emesso il 13.03.1999, scadeva il 13.03.2010, il termine ultimo valido per la riscossione era rispettivamente il 27 febbraio 2019 e il 13.03.2020. Con riguardo, poi, a quello della serie CB, il
Ministero precisava, ulteriormente, che in ragione della sospensione dei termini imputabile ai diversi decreti succedutisi durante l'emergenza COVID, solo quest'ultimo aveva usufruito di un ulteriore periodo di vigenza che aveva fatto sì che, anziché prescriversi il 14.03.2020, lo stesso si sarebbe prescritto l'1.10.2021. Infine, rappresentava doversi applicare la disciplina prevista dal Codice Civile, per quanto riguardava la prescrizione, stante il trasferimento al Ministero dei Buoni Postali Fruttiferi emessi dal 18.11.1953 sino al 13.4.2001 e la loro conseguente equiparazione ai titoli di debito pubblico.
All'atto della propria costituzione, allegava lo storico dei tassi applicati sui Buoni CP_2
Fruttiferi Postali “a termine” e, in corrispondenza di quelli di cui alla serie CA e CB sono riportati i periodi di loro emissione, in cui rientra la data di emissione dei buoni per cui è causa, la ritenuta fiscale applicabile, pari al 12,5%, nonché la durata e il loro rispettivo rendimento alla prima e alla seconda scadenza, così per come riportate sul retro dei singoli buoni fruttiferi postali.
Con apposito avviso alla clientela intitolato “BUONI FRUTTIFERI POSTALI CARTACEI
PRESCRIZIONE”, privo comunque di data certa, le informavano che i Buoni Fruttiferi CP_2
Postali rappresentati da documenti cartacei, si prescrivevano trascorsi dieci anni dalla relativa data di scadenza, determinando la decadenza dal diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati (art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000). Si precisava in detto avviso che la titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 18 novembre 1953 fino al 13 aprile 2001 era del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'importo dei buoni si prescriveva a favore del
Ministero stesso. Rappresentavano, invece, che la titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 14 aprile 2001 era della SA Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di organo emittente e l'importo dei Buoni si prescriveva a favore del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che avevano sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (art. 1, comma 345-quinquies, L. 23 dicembre 2005, n. 266). Si invitava, pertanto, la clientela a controllare la data di scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei ed a prestare attenzione al conseguente termine di prescrizione decennale. Con apposito Comunicato Stampa n. 260 del 30/12/2013, peraltro, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze faceva chiarezza in ordine al fatto che giammai erano state avviate procedure di transazione o di mediazione con soggetti i cui buoni si erano prescritti, precisando, all'uopo che “Al fine di non ingenerare aspettative destinate a rimanere deluse, si precisa che la prescrizione per tali titoli decorre dalla data di scadenza/rimborsabilità e non dal giorno del loro ritrovamento, e che in nessun caso essi possono maturare interessi o rivalutazioni monetarie dopo la data prevista per il loro rimborso”.
La domanda è infondata e, come tale, meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, preliminarmente, chiarire che, secondo l'orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, i buoni fruttiferi postali, al pari dei libretti postali, sono considerati titoli di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c. (cfr. per i buoni Cass., n. 27809/2005; Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979;
Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963. Per i libretti Cass. 9 febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), indi, sicuramente soggetti a prescrizione.
In particolare, si intendono tali i documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (art. 2002 c.c.). Ne consegue che ai documenti di legittimazione non si applicano le regole previste per i titoli di credito.
Ciò anche in considerazione del fatto che per effetto della trasformazione della SA Depositi e
Prestiti in società per azioni, in forza del decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, allegato in atti, all'art. 3, comma 4, è stato previsto che “il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla SA depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: …c) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto”. Dall'esame di detto elenco n. 2, riportato a pag. 9 dell'allegato decreto (cfr. all. 7 fascicolo di parte ), denominato “Elenco delle serie e CP_2 dei relativi termini di emissione dei buoni fruttiferi postali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), si evince come risultino compresi e, indi, trasferiti al Ministero, anche i buoni per cui è causa, ossia, tanto quelli della serie CA, emessi dal
10.12.1998 all'1.3.1999, quanto quelli della serie CB, emessi dal 02.03.1999 al 20.12.1999, per come all'uopo, ivi indicato. Ciò ha, dunque, comportato la equiparazione di detti buoni ai titoli di debito pubblico, con conseguente applicabilità delle medesime norme, tra cui quelle in tema di prescrizione. Nell'esaminare, ora, la fattispecie sottoposta al vaglio dell'intestato Tribunale, si rileva come gli attori, a fronte del diniego oppostogli dal Ministero alla richiesta di rimborso dei buoni postali fruttiferi in ragione dell'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione, in realtà, asseriscano che rispetto a detti buoni, siccome emessi, quello della serie CB in data 13.03.1999, e tre della serie CA in data 27.02.1999, troverebbe applicazione il DPR del 29.03.1973 n. 156 e, nella specie, con riguardo all'eccepita prescrizione, l'art. 176. Detta disposizione normativa, rubricata, giustappunto,
“Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi”, sancisce che “I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente”.
A parere, dunque, di parte attrice, trovando applicazione, ratione temporis, la precitata norma, alcun termine prescrizionale sarebbe giammai decorso.
Infatti, stando al sopracitato articolo, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Detto articolo, tuttavia, è stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.lgs. n.
284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. Nella specie, detta citata disposizione, al comma 3, prevede: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di disapplicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
In seguito, proprio l'entrata in vigore dell'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La SA depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta».
Ebbene, l'applicabilità di tale disposto anche ai buoni fruttiferi emessi prima dell'entrata in vigore del precitato Decreto Ministeriale del 19.12.2000 trova avallo in quanto sancito dalla Corte di
SAzione con recentissima ordinanza del 4.07.2025, n. 18208.
La Corte di legittimità, chiamata ad esaminare una fattispecie analoga a quella di cui al presente Cont giudizio (nella specie si trattava di emessi nel 1992 per i quali la sottoscrittrice richiedeva il rimborso in forza dell'applicabilità agli stessi dell'art. 176 DPR n. 156/1973, quindi del rimborso trentennale, anziché della prescrizione decennale di cui al citato art. 8), ha chiarito che “Come già condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023, id n.
19243/23; id. n. 16459/24), l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo”. La Corte, richiamato, infatti, il più volte già citato art. 176 del DPR n. 156/73 e rilevato come lo stesso fosse stato abrogato per effetto dell'art. 7 del d.lgs. 284/1999, nel rinviare all'entrata in vigore dell'art. 8 del D.M. del 19.12.2000, ha statuito che: “a norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente». Per effetto di tali disposizioni la prescrizione
(che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»). La conclusione cui è pervenuto il Tribunale non è evidentemente consentita, né può ritenersi giustificata da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979. Tale pronuncia riguardava fattispecie del tutto diversa da quella in esame … Si osserva, del resto, che, in linea di principio, le norme sulla prescrizione non sono derogabili (art. 2936 c.c.), onde non possono essere superate da contrarie disposizioni negoziali. Se, poi, in una prospettiva diversa, che privilegia il dato normativo, si considera che la previsione del termine di decorrenza correlato alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui cessa la fruttuosità, stampigliato sui titoli, altro non è che la trasposizione, sui buoni stessi, della disposizione sulla decorrenza della prescrizione contenuta nell'abrogato art.
176 d.P.R. n. 156/1973 - disposizione non più in vigore, al pari di quella sulla durata (da quinquennale a decennale) - il risultato ultimo cui porterebbe la valorizzazione del contesto letterale dei titoli, operata dal Tribunale, consisterebbe in quella inaccettabile commistione delle distinte discipline della prescrizione, succedutesi nel tempo, di cui si è in precedenza detto. Si consentirebbe, così, alla controricorrente di giovarsi, al contempo, dell'allungamento del termine di prescrizione stabilito dalla nuova disposizione e del differimento della decorrenza della prescrizione stessa contemplato dalla normativa non più in vigore”. (cfr. SAzione Civ., Sez. 1, ord. n. 18208 del
4.7.2025). In altri termini, in detto passo argomentativo la Suprema Corte ha evidenziato che, sebbene le norme sulla prescrizione siano inderogabili dalla volontà privata (art. 2936 c.c.), tuttavia, le stesse possono essere modificate dal legislatore e proprio la successione di leggi nel tempo impone di applicare la nuova disciplina ai rapporti non ancora esauriti. Confondere la vecchia e la nuova normativa, comporterebbe, a detta della Corte di Legittimità, una inaccettabile “commistione di discipline”, consentendo al risparmiatore di beneficiare ingiustamente sia del vecchio e più lungo periodo di fruttuosità sia del nuovo e più lungo termine di prescrizione decennale. Inoltre, la Corte ha chiarito che il principio stabilito dalle Sezioni Unite nel 2007 (sentenza n. 13979), secondo cui prevalgono le condizioni scritte sul buono in caso di contrasto con il decreto di emissione, non si applica al caso della prescrizione. La prescrizione è infatti una materia regolata da norme imperative di legge, che si integrano nel contratto ab externo e non possono essere derogate da quanto stampigliato sul titolo.
Con detta ultima pronuncia, la Corte, dunque, ha definitivamente fatto chiarezza su un punto: le normative successive, come il D.M. 19.12.2000, si applicano retroattivamente se il termine di prescrizione precedente non è ancora maturato, modificando così la durata e il dies a quo della prescrizione stessa.
In particolare, per come si legge in parte motiva, il punto centrale della decisione ha riguardato la natura e l'efficacia dei decreti ministeriali che hanno disciplinato i buoni postali nel tempo. La Corte, in particolare, ha precisato come tali decreti costituiscano fonti integrative del diritto, capaci di modificare le condizioni contrattuali, inclusi i termini di prescrizione, in virtù del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'art. 1339 del codice civile. Tali norme, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale, diventano parte integrante del contratto e si impongono sulla volontà delle parti.
Così opinando la Corte ha cassato, pertanto, la sentenza di merito la quale, in senso più favorevole al risparmiatore, aveva invece applicato la vecchia normativa.
Quindi, in ragione di quanto argomentato, i Buoni Postali Fruttiferi “a termine”, emessi dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, come quelli di cui sono titolari gli attori, trasferiti allo Stato ai sensi del d.m. 5 dicembre 2003 (attuativo della legge 24 novembre 2003 n. 269 che ha trasformato SA
Depositi e in società per azioni), si prescrivono decorsi 10 anni dalla data di scadenza ai sensi CP_4 del primo comma dell'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000. Il richiamato orientamento ermeneutico ribadisce principi espressi ancor prima dalla medesima Corte di legittimità sul punto.
Non può essere sottaciuto, infatti, che l'ampia querelle è sorta non solo con riguardo all'applicabilità retroattiva dell'art. 8 anche ai buoni emessi prima della sua emanazione (come quelli per cui è causa), rispetto ai quali non si fosse ancora compiuto il termine prescrizionale previsto dalla normativa previgente, ma anche con riguardo all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale, atteso che, volendosi attenere a quanto stampigliato sul retro di ogni buono, questo inizierebbe a decorrere dal primo gennaio successivo a quello in cui cessava la fruttuosità.
Invero, alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di scadenza del buono, ossia dal giorno successivo a quello in cui lo stesso cessa di essere fruttifero.
Fermo il richiamo agli artt. 8 e 10, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2000, che hanno rimodulato il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi, anche se di precedenti emissioni ove non già prescritto il loro diritto al rimborso, sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»), la Corte di SAzione, con ordinanza n. 29662 del 19 novembre 2024, non ha fatto altro che ribadire, sulla questione oggetto del presente giudizio, il principio secondo cui: «In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)»
(cfr. nel medesimo senso, Cass., nn. 19243 e 23006 del 2023; Cass. n. 16459 del 2024).
Detto principio è stato, peraltro, condiviso e fatto proprio anche dal Collegio di Milano dell'ABF.
In particolare, il precitato Collegio, con decisione n. 5195 del 28 maggio 2025, richiamando quanto stabilito dalla Corte di SAzione con le ordinanze nn. 19243/2023 e 23006/2023 e dal Collegio di
Coordinamento dell'ABF con decisione n. 6196/2024, ha ribadito che il dies a quo ai fini del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali coincide con la data esatta di scadenza del titolo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000 e non con il primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è venuta a cessare la produzione degli interessi dovuti sui buoni.
In realtà, prima ancora, si era espresso sul punto l'Arbitrato Bancario di Napoli, la cui decisione è stata, all'uopo, richiamata dal Tribunale di Catania nell'ordinanza emessa il 21.9.2020, all'esito del giudizio iscritto al n. 19634/2018 r.g., allegata dalle all'atto della costituzione (cfr. all. CP_2
17).
Il Collegio Arbitrale, nell'esaminare una fattispecie analoga a quella di cui al presente giudizio, con decisione n. 7778/15, in particolare ha affermato: “Il Collegio rileva che dal titolo allegato in atti risulta l'appartenenza dello stesso alla serie “a termine”, e sul retro in alto a destra la dicitura
“Buono Fruttifero Postale a termine” e dal timbro posto a tergo, si evince comunque l'appartenenza Cont del titolo alla serie AD”. Per il in questione era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni. Come ha ricordato l'intermediario, alla scadenza dell'undicesimo anno il titolo diventava infruttifero e si prescriveva decorsi i cinque anni successivi. Il Collegio rileva ancora che in virtù dell'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione veniva tuttavia prolungato da 5 a 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo. In forza del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 5 dicembre 2003, tale Ministero subentrava alla Cont SA depositi e prestiti nei rapporti derivanti dai della serie AD, di talché questi ultimi erano equiparati ai titoli del debito pubblico e sottoposti alla relativa disciplina. Alla luce dell'art. 23 del
D.P.R. n. 298 del 2003, per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si applicano le norme del codice civile. … Come più volte ha ribadito questo Collegio (Collegio di Napoli, decisioni nn. 4900/13,
5708/13 e 2728/14) il buono di cui si discute faceva parte di una serie emessa con decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove erano indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore”.
Non sono, tuttavia, mancate decisioni di segno contrario.
Infatti, secondo l'ABF di Napoli e di Palermo, “nel caso de quo appare dirimente la questione inerente al periodo prescrizionale del titolo, sul quale l'Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n.8056/2019) si è pronunciato con riferimento al dies a quo della prescrizione fissata dal
D.M. del 19.12.2000. Invero, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni. Pertanto, al fine di determinare il dies
a quo della prescrizione, coincidente con la scadenza dei titoli, occorre fare riferimento all'ultimo giorno dell'anno solare di durata degli stessi” (Palermo Sez. Arbitro Bancario Finanziario Sentenza
N. del 06.11.2019; A.B.F., Collegio di Napoli, 15 ottobre 2020, n. 17940). Tale orientamento dell' è stato, poi, recepito dal Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23.12.21, secondo cui CP_5
“sulla questione “dies a quo” va poi rammentato che di recente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione numero 8056/19 confermando che la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni. Nel caso di specie una diversa interpretazione del dato letterale della norma, sarebbe altamente pregiudizievole per il consumatore, e ciò anche alla luce del fatto che i buoni oggetto di causa, non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza. Né vi è prova che le abbiano CP_2 consegnato ai ricorrenti, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo.”
In ultimo, ma non per importanza, giova richiamare anche altra pronuncia della Corte di legittimità che definisce ulteriormente il quadro normativo e i principi da applicare al caso di specie. In particolare, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ulteriormente chiarito che: “il ricorrente, a sostegno della sua diversa, ma erronea, tesi interpretativa, richiama la pronuncia di queste Sezioni
Unite n. 13979 del 2007. Si tratta di un riferimento anch'esso fuorviante. In quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo” (Cass. Sez.
U., Sentenza n. 3963 del 11/02/2019).
Alla luce di quanto argomentato, può ormai ritenersi definitivamente chiarita la questione sia per effetto dell'intervento ermeneutico della Suprema Corte con la recentissima sentenza sopra richiamata, sia in forza di quanto affermato anche dal Collegio di Milano dell'ABF, anch'esso citato.
Ritenendo, dunque, di aderire al primo dei richiamati orientamenti, ormai maggioritario, va affermato quanto segue.
I Buoni Postali Fruttiferi per cui è causa sono stati introdotti, quelli della serie CA, per effetto del
D.M. Tesoro del 7 dicembre 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 1998, n. 287, mentre quelli della serie CB per effetto del D.M. Tesoro del 26 febbraio 1999, all'uopo allegati da parte convenuta (cfr. all. 8 – 9); decreti in cui risultano indicate le caratteristiche dei titoli e ogni altro elemento necessario ad informare e tutelare il consumatore. I buoni postali di cui gli attori chiedono il rimborso, per come risulta a tergo dai medesimi, sono BPF
“a termine” appartenenti, tre alla serie CA, emessi e sottoscritti il 27.2.1999 e uno alla serie CB, emesso e sottoscritto il 13.3.1999, recando peraltro, sempre sul retro, la clausola del seguente tenore:
“il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici;
il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”.
Proprio nel timbro stampigliato sul retro del buono, per come sopra argomentato, è esplicitata la natura di ”, nonché ”, con l'ulteriore precisazione che Controparte_6 Controparte_7
“l'importo aumenta del 25% dopo 7 anni e del 50% dopo 11 anni”, per quello della serie CB e che
“l'importo aumenta del 20% dopo 5 anni e del 50% dopo 10 anni”, per i tre della serie CA. In ambedue i casi, così come specificato anche nei relativi decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l'emissione, si puntualizza in ordine alla soppressione della frase “l'importo” raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data di emissione” (cfr. art. 9 DM buoni serie CA e art. 6 DM buoni serie CB – all. 8 - 9). Cont Stando così le cose, i della serie CA, siccome emessi il 27.2.1999, scadevano il 27.02.2009. Da tale data, dunque, è cessata la loro fruttuosità e, in applicazione dei principi e delle disposizioni normative sopra richiamate, in tale momento è da individuarsi il dies a quo da cui decorre la Cont prescrizione, compiutasi il 28.02.2019. Con riguardo, invece, al della serie CB, emesso il
13.03.1999, lo stesso scadeva dopo undici anni, ossia il 13.3.2010, data in cui, cessata la fruttuosità,
i titolari ne avrebbero potuto chiedere il rimborso prima dello scadere del termine di prescrizione decennale per far valere il diritto. Con riguardo a detto ultimo, buono, preme, tuttavia, fare un'ulteriore precisazione, così come rilevato, tuttavia, dallo stesso Ministero dell'Economia e delle
Finanze nella missiva di riscontro gli attori (cfr. all. fascicolo di parte attrice), in ragione dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali introdotti a cagione dell'emergenza epidemiologica da
Covid: la prescrizione era a scadere successivamente.
Sul punto si è pronunciato l'ABF del Collegio di Napoli, con decisione del 15 ottobre 2020, n. 17940, rilevando come, per effetto del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), all'art. 34, terzo comma 3, sia disposto che: «I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza».
Poiché la richiesta di rimborso da parte degli attori perveniva al Ministero con missiva ricevuta il
27.12.22, il loro diritto si era irrimediabilmente prescritto;
ciò va affermato anche qualora si volesse considerare che gli stessi attori per loro stessa ammissione si siano recati presso l'ufficio postale per chiedere il precitato rimborso. Pure in tal caso, per come gli stessi affermano, ciò è avvenuto solo a gennaio 2022.
Né vale per una diversa decisione l'accenno finale compiuto dagli attori a pag. 5 dell'atto di citazione, secondo cui non sarebbe stata da loro ricevuta alcuna scheda illustrativa.
In realtà, l'omessa consegna del documento, integrante inadempimento al più rilevante sul piano risarcitorio, non incide sulla decorrenza della prescrizione.
Inoltre, alla ignoranza della scadenza dei titoli non può ricollegarsi alcun impedimento all'esercizio del diritto al rimborso, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 19.12.00, i buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati, a richiesta del titolare, anche anticipatamente.
Peraltro, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr., tra le altre, Cass.
22072/18), quali quelli che vengono, al più, in rilievo nella specie, dovendosi ritenere che, pur in difetto del foglio illustrativo, la scadenza dei titoli potesse essere appresa aliunde, non risultando contestato il relativo avviso allegato dall'ente postale convenuto;
dato comunque disponibile anche presso gli uffici postali ovvero attraverso la consultazione del D.M. di riferimento.
A tal proposito occorre fare applicazione del principio, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale
e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto
e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941
c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012)”
(cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 14-01-2022, n. 996).
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Il contrasto giurisprudenziale evidenziato e la peculiarità della questione trattata inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 359/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
(CS) lì, 5.12.25 CP_8
Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero