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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/07/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 80/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Paolo Brugnera, dall'Avv. Michele Mazzolo e dall'Avv. Silvia Bernardi, tutti del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico
Email_1
Parte attrice opponente
e con sede in Germania – Pritzen-Ressener- E_ gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Massimo Maggiore, dall'Avv. Eva Maschietto, dall'Avv. Aurelio Assenza e dall'Avv. Giorgio Aime, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico
Email_2
Parte convenuta opposta
e con sede in legale ad Emmen, Svizzera, Seetalstrasse, 175, in persona del legale CP nte pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vincenzo Giangiacomo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico
Email_3
Terzo Chiamato
e con sede legale ad Emmen, Svizzera, NT resentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vincenzo Giangiacomo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_3
Intervenuto
1 Oggetto: Opposizione a D.I. - Vendita
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarando sin d'ora di non Parte accettare alcun contradditorio su nuove domande eventualmente proposte da o da altre parti, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso,
1. dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o, in ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale di Gorizia nel procedimento R.G. n. 917/2023 e notificato a l'11 dicembre 2023 a mezzo P.E.C., per carenza di giurisdizione dello stesso Parte_1
Tribunale (per le ragioni e le causali di cui in atti);
2. nel merito, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, nel contradittorio con : CP
- estromettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 c.p.c.; Parte_1
- dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o, in ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale di Gorizia nel procedimento R.G. n. 917/2023 e notificato a l'11 dicembre 2023 a mezzo P.E.C. (per tutti i motivi, le difese e le eccezioni in Parte_1 ei requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c. di legge) e comunque respingere qualsiasi domanda e/o pretesa avanzata da nei confronti di E_
in quanto causali di cui in Parte_1 narrativa e accertare, per l'effetto, che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 [...]
; E_
3. in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale di qualsivoglia pretesa di
[...]
verso condannare E_ Parte_1 CP indenne e manlevata da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che Parte_1 [...] medesima dovesse subire nei confronti di;
Parte_1 E_
4. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e rimborso forfetario”.
Per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO • dichiarare la propria competenza giurisdizionale a conoscere dei rapporti tra e Parte_1 E_ ;
[...]
• dichiarare inammissibile l'intervento volontario di;
NT
• dichiarare la propria carenza di competenza giurisdizionale a conoscere dei rapporti tra
[...]
e e/o comunque E_ CP NT
;
[...]
• dichiarare l'inammissibilità della domanda con cui ha chiesto al Tribunale di «accertare e CP dichiarare il diritto di proprietà di su , in quanto formulata per la prima CP Parte_3 volta in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 e, pertanto, nuova.
2) NEL MERITO
- In via preliminare
• accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva di
[...] n relazione alle domande svolte;
Parte_1
- In ogni caso
• rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 11
2 dicembre 2023 e, in ogni caso, accertato il diritto di nei E_ confronti di condannarla alla consegna dei carrarmati oggetto di controversia alla Parte_1 convenuta.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la terza chiamata:
1. dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023 (r.g.n. 917/2023) pronunciato dal Tribunale di Gorizia in data 7 dicembre 2023, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunta , per i motivi esposti in narrativa e Parte_1 precisamente:
1.1. in via pregiudiziale, nel rito:
1.1.1 difetto di giurisdizione del Giudice italiano per essere esclusivamente competente a conoscere della presente controversia il Giudice svizzero ovvero gli arbitri in virtù delle clausole di proroga della competenza Parte contenute nel Service Contract, nell'Addendum e nella Proposta di UA accettata da
1.1.2 inapplicabilità della legge tedesca ovvero della legge italiana avendo scelto le parti la legge svizzera come legge applicabile al contratto in virtù del richiamo espresso nella Proposta all'applicazione delle Condizioni Generali di vendita di UA (art. 22.1) o comunque ai sensi della legge svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e della Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di merci, a mente della quali il contratto di compravendita è disciplinato dalla legge applicabile nel luogo in cui risiede il venditore.
1.2. in via principale, nel merito, per infondatezza e difetto assoluto di prova della domanda azionata dalla ricorrente opposta nel suo ricorso per ingiunzione, attesa (i) la mancanza del requisito della traditio possessionis secondo la legge sostanziale svizzera applicabile al contratto (e comunque anche nella denegata ipotesi di applicazione della legge tedesca), (ii) l'inesistenza di una cessione del diritto alla consegna dei carri Parte armati ai sensi del Service Contract e (iii) l'invalidità del presunto accordo concluso tra e e, CP per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà di sui CP Parte_3
Parte 2. rigettare qualsiasi domanda e/o eccezione della ricorrente opposta poiché infondata e non provata, per tutte le ragioni ampiamente esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da CP Parte e/o da in favore di Parte_1
3. in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio in favore di , CP oltre spese generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) come per legge.
Per la parte intervenuta: insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla terza chiamata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso in data 07/12/2023 dal Tribunale di Gorizia, (d'ora in poi, anche solo E_ [...]
per brevità espositiva) ha ingiunto a (d'ora in CP_1 Parte_1 solo per brevità espo i armati Parte_1 modello 2571.6513 KPZ Leopard 1 A5 2350-12-308-2513i dismessi, oltre che al pagamento delle spese della procedura monitoria. A fondamento del proprio ricorso,
[...]
ha allegato di aver acquistato tali carri armati all'esito di un rapporto di un CP_1
fornitura con la società svizzera (d'ora in poi, anche Controparte_4 solo per brevità espositiva) e che gli stessi si trovavano depositati presso lo CP stabilimento di in Villesse. Parte_1
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso suddetto decreto ingiuntivo, chieden in causa di UA. In
3 particolare, , dopo aver ricostruito l'articolata vicenda negoziale coinvolgenti Parte_1 le tre parti in causa, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore o delle Corti di Berna (in forza dell'art. 20.2 dell'originario contratto di deposito) o di arbitro estero (Camera Commercio Internazionale con sede in Berna) in forza dell'art. 15.2 dell'addendum al Service Contract. L'attrice opponente ha poi contestato l'esistenza di un diritto di credito esigibile in capo a , contestando altresì la validità del E_ contratto di vendita dei suddetti carri armati.
Autorizzata la chiamata in causa di e regolarmente notificato l'atto di citazione, CP si è costituita in giudizio , contestando la ricostruzione attorea ed E_ eccependo il difetto di titolarità nel rapporto in capo alla terza chiamata , CP essendo l'originario rapporto intervenuto con la diversa Controparte_4 particolare, la convenuta opposta ha controdedotto rispetto all'eccezione preliminare in punto di giurisdizione, argomentando per l'applicabilità della legge tedesca, con particolare riguardo alla previsione contenuta nell'art. 931 del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch noto più comunemente come BGB)che prevede che se la res si trova nella disponibilità materiale di un terzo, allora la traditio (necessaria ai sensi del diritto tedesco per il trasferimento della proprietà) può essere sostituita dalla cessione all'acquirente del diritto alla consegna della cosa.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata , preliminarmente argomentando di CP essere società di diritto svizzero costituita nel 2019 in attuazione di un progetto di ristrutturazione del Gruppo nel cui ambito , attualmente CP Controparte_4 denominata ha trasferito le attività ed i rapporti NT contrattuali con effetto dal 01/05/ 2020. La terza CP chiamata ha aderito all'eccezione di giurisdizione formulata dall'attrice opponente e ha argomentato in punto di applicabilità del diritto svizzero in luogo di quello tedesco.
È infine intervenuta nel giudizio aderendo alle NT difese di parte attrice opponente e della terza chiamata.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per le discussione a norma dell'art. 281sexiesi c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte.
Depositate le note scritte mediante cui le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e discusso la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. Deve essere accolta l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla parte attrice opponente, con la conseguente caducazione del D.I. opposto.
Si rammenta infatti come è opinione pacifica in giurisprudenza che, nell'ambito di giudizio di opposizione a D.I., il difetto di giurisdizione del giudice nazionale determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio (cfr., sul punto, Cass. Civ., SS. UU., ord. 22433/2018).
Nel caso di specie si osserva che nell'ambito dei complessivi rapporti (inizialmente regolati da contratto di distribuzione del 28/09/2014) tra l'opposta E_
e l'intervenuta , le stesse pattuivano, nell'ambito delle
[...] CP ni contenute nel risoluzione, dd. 27/11/2019, del predetto contratto, la vendita di nn. 25 carri armati modello “2571.6513 KPZ Leopard 1 A5 2350- 12-308-2513” usati, non funzionanti e con necessità di interventi di riparazione, al prezzo
4 di € 500,00 l'uno, in deposito presso lo stabilimento di in Parte_1 Villesse. Il contratto prevedeva, in particolare, come garantisse, per il deposito, CP Parte le medesime condizioni fino al 31/12/2021, rimette iazioni autonome tra e il regolamento delle condizioni per il periodo successivo. Si Parte_1
o e erano regolati in Parte_1 Parte_1 CP forza di contratto stipulato in data 9-11/08/2017, a cui seguiva una modifica (il c.d. addendum) del 08/04/2021. Pacifica risulta essere la circostanza che non sono mai intervenute ulteriori pattuizioni tra e . E_ Parte_1 Parte Pertanto, al di là delle questioni sorte tra e in merito alla validità CP dell'accordo risolutivo tra le stesse intervenuto – che, per quanto incidenti, non sono Parte oggetto del presente giudizio – si ritiene che i rapporti tra (acquirente dei carri armati a far data del novembre 2019) e (depositaria) debbano essere Parte_1 regolate dall'originario contratt stipulato tra quest'ultima e
, dovendosi limitare l'efficacia novativa dell'addendum ai rapporti ancora esistenti CP lanti e non potendo disciplinare le vicende relative ai beni ceduti. Si osserva pertanto come il contratto di servizio stipulato tra e Parte_1 CP
prevedesse, all'art. 20.2 la competenza dei Tri ci
[...] tutte le controversie derivanti da o connesse al contratto.
Posto che non ha contestato l'intervenuta cessione della Parte_1 propria posizione contrattuale, si ritengono applicabili al caso di specie i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione relativi all'interpretazione dell'art. 25, Reg. UE 1215/2012 (applicabile in via analogica al caso di specie stante la formulazione dell'art. 23 della Convenzione di Lugano del 2007), secondo cui il patto di proroga di competenza giurisdizionale esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito, che sono succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, poiché il soggetto obbligato e ceduto non può trovarsi rispetto al cessionario, che al momento dell'insorgenza dell'obbligazione era terzo e, quindi, estraneo alla pattuita proroga di competenza giurisdizionale, in una posizione diversa rispetto a quella che aveva nei riguardi del cedente, anche in relazione alla proroga di competenza, la quale, perciò, produce efficacia anche verso il terzo cessionario, proprio perché questi subentra nella medesima posizione del suo dante causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., n. 7736/2020).
Si ritiene pertanto che, in forza della clausola contenuta nel contratto, facente stato anche rispetto alla posizione del cessionario, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del Giudice Svizzero.
Ne consegue la revoca del D.I. opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Ritenuto il valore della domanda indeterminato, ritenuto applicabile lo scaglione di riferimento compreso tra € 26.000 e € 52.000 alla luce della complessità della vertenza, si applicano i parametri medi di suddetto scaglione, ad eccezione che per la fase istruttoria, alla quale si applicano i parametri minimi stante la natura squisitamente documentale della domanda.
Rispetto alla posizione della terza chiamata, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte attrice opponente, si ritiene che le spese di lite seguano il principio di causalità e debbano pertanto essere poste a carico dell'attrice opponente, che ha provocato la chiamata in causa.
5 Nulla sulle spese di lite per la terza intervenuta, posto che l'intervento della stessa si è risolto nella totale riproposizione delle difese della terza chiamata (peraltro le parti risultano assistite dal medesimo difensore).
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Tribunale di Berna (Confederazione Elvetica) e, per l'effetto
Revoca il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso in data 07/12/2023 dal Tribunale di Gorizia;
Condanna al pagamento, in favore di E_
o del giudizio, che liquida in € Parte_1 6.713,00, oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP spese del p quida in € 6.713,00, oltre e per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 16/07/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 80/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Paolo Brugnera, dall'Avv. Michele Mazzolo e dall'Avv. Silvia Bernardi, tutti del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico
Email_1
Parte attrice opponente
e con sede in Germania – Pritzen-Ressener- E_ gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Massimo Maggiore, dall'Avv. Eva Maschietto, dall'Avv. Aurelio Assenza e dall'Avv. Giorgio Aime, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico
Email_2
Parte convenuta opposta
e con sede in legale ad Emmen, Svizzera, Seetalstrasse, 175, in persona del legale CP nte pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vincenzo Giangiacomo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico
Email_3
Terzo Chiamato
e con sede legale ad Emmen, Svizzera, NT resentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vincenzo Giangiacomo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_3
Intervenuto
1 Oggetto: Opposizione a D.I. - Vendita
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarando sin d'ora di non Parte accettare alcun contradditorio su nuove domande eventualmente proposte da o da altre parti, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso,
1. dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o, in ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale di Gorizia nel procedimento R.G. n. 917/2023 e notificato a l'11 dicembre 2023 a mezzo P.E.C., per carenza di giurisdizione dello stesso Parte_1
Tribunale (per le ragioni e le causali di cui in atti);
2. nel merito, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, nel contradittorio con : CP
- estromettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 c.p.c.; Parte_1
- dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o, in ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023, emesso da codesto Ill.mo Tribunale di Gorizia nel procedimento R.G. n. 917/2023 e notificato a l'11 dicembre 2023 a mezzo P.E.C. (per tutti i motivi, le difese e le eccezioni in Parte_1 ei requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c. di legge) e comunque respingere qualsiasi domanda e/o pretesa avanzata da nei confronti di E_
in quanto causali di cui in Parte_1 narrativa e accertare, per l'effetto, che nulla è dovuto da in favore di Parte_1 [...]
; E_
3. in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale di qualsivoglia pretesa di
[...]
verso condannare E_ Parte_1 CP indenne e manlevata da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che Parte_1 [...] medesima dovesse subire nei confronti di;
Parte_1 E_
4. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e rimborso forfetario”.
Per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO • dichiarare la propria competenza giurisdizionale a conoscere dei rapporti tra e Parte_1 E_ ;
[...]
• dichiarare inammissibile l'intervento volontario di;
NT
• dichiarare la propria carenza di competenza giurisdizionale a conoscere dei rapporti tra
[...]
e e/o comunque E_ CP NT
;
[...]
• dichiarare l'inammissibilità della domanda con cui ha chiesto al Tribunale di «accertare e CP dichiarare il diritto di proprietà di su , in quanto formulata per la prima CP Parte_3 volta in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 e, pertanto, nuova.
2) NEL MERITO
- In via preliminare
• accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva di
[...] n relazione alle domande svolte;
Parte_1
- In ogni caso
• rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso da codesto Ill.mo Tribunale in data 11
2 dicembre 2023 e, in ogni caso, accertato il diritto di nei E_ confronti di condannarla alla consegna dei carrarmati oggetto di controversia alla Parte_1 convenuta.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la terza chiamata:
1. dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 356/2023 (r.g.n. 917/2023) pronunciato dal Tribunale di Gorizia in data 7 dicembre 2023, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunta , per i motivi esposti in narrativa e Parte_1 precisamente:
1.1. in via pregiudiziale, nel rito:
1.1.1 difetto di giurisdizione del Giudice italiano per essere esclusivamente competente a conoscere della presente controversia il Giudice svizzero ovvero gli arbitri in virtù delle clausole di proroga della competenza Parte contenute nel Service Contract, nell'Addendum e nella Proposta di UA accettata da
1.1.2 inapplicabilità della legge tedesca ovvero della legge italiana avendo scelto le parti la legge svizzera come legge applicabile al contratto in virtù del richiamo espresso nella Proposta all'applicazione delle Condizioni Generali di vendita di UA (art. 22.1) o comunque ai sensi della legge svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e della Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di merci, a mente della quali il contratto di compravendita è disciplinato dalla legge applicabile nel luogo in cui risiede il venditore.
1.2. in via principale, nel merito, per infondatezza e difetto assoluto di prova della domanda azionata dalla ricorrente opposta nel suo ricorso per ingiunzione, attesa (i) la mancanza del requisito della traditio possessionis secondo la legge sostanziale svizzera applicabile al contratto (e comunque anche nella denegata ipotesi di applicazione della legge tedesca), (ii) l'inesistenza di una cessione del diritto alla consegna dei carri Parte armati ai sensi del Service Contract e (iii) l'invalidità del presunto accordo concluso tra e e, CP per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà di sui CP Parte_3
Parte 2. rigettare qualsiasi domanda e/o eccezione della ricorrente opposta poiché infondata e non provata, per tutte le ragioni ampiamente esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da CP Parte e/o da in favore di Parte_1
3. in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio in favore di , CP oltre spese generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) come per legge.
Per la parte intervenuta: insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla terza chiamata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso in data 07/12/2023 dal Tribunale di Gorizia, (d'ora in poi, anche solo E_ [...]
per brevità espositiva) ha ingiunto a (d'ora in CP_1 Parte_1 solo per brevità espo i armati Parte_1 modello 2571.6513 KPZ Leopard 1 A5 2350-12-308-2513i dismessi, oltre che al pagamento delle spese della procedura monitoria. A fondamento del proprio ricorso,
[...]
ha allegato di aver acquistato tali carri armati all'esito di un rapporto di un CP_1
fornitura con la società svizzera (d'ora in poi, anche Controparte_4 solo per brevità espositiva) e che gli stessi si trovavano depositati presso lo CP stabilimento di in Villesse. Parte_1
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso suddetto decreto ingiuntivo, chieden in causa di UA. In
3 particolare, , dopo aver ricostruito l'articolata vicenda negoziale coinvolgenti Parte_1 le tre parti in causa, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore o delle Corti di Berna (in forza dell'art. 20.2 dell'originario contratto di deposito) o di arbitro estero (Camera Commercio Internazionale con sede in Berna) in forza dell'art. 15.2 dell'addendum al Service Contract. L'attrice opponente ha poi contestato l'esistenza di un diritto di credito esigibile in capo a , contestando altresì la validità del E_ contratto di vendita dei suddetti carri armati.
Autorizzata la chiamata in causa di e regolarmente notificato l'atto di citazione, CP si è costituita in giudizio , contestando la ricostruzione attorea ed E_ eccependo il difetto di titolarità nel rapporto in capo alla terza chiamata , CP essendo l'originario rapporto intervenuto con la diversa Controparte_4 particolare, la convenuta opposta ha controdedotto rispetto all'eccezione preliminare in punto di giurisdizione, argomentando per l'applicabilità della legge tedesca, con particolare riguardo alla previsione contenuta nell'art. 931 del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch noto più comunemente come BGB)che prevede che se la res si trova nella disponibilità materiale di un terzo, allora la traditio (necessaria ai sensi del diritto tedesco per il trasferimento della proprietà) può essere sostituita dalla cessione all'acquirente del diritto alla consegna della cosa.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata , preliminarmente argomentando di CP essere società di diritto svizzero costituita nel 2019 in attuazione di un progetto di ristrutturazione del Gruppo nel cui ambito , attualmente CP Controparte_4 denominata ha trasferito le attività ed i rapporti NT contrattuali con effetto dal 01/05/ 2020. La terza CP chiamata ha aderito all'eccezione di giurisdizione formulata dall'attrice opponente e ha argomentato in punto di applicabilità del diritto svizzero in luogo di quello tedesco.
È infine intervenuta nel giudizio aderendo alle NT difese di parte attrice opponente e della terza chiamata.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per le discussione a norma dell'art. 281sexiesi c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte.
Depositate le note scritte mediante cui le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e discusso la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. Deve essere accolta l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla parte attrice opponente, con la conseguente caducazione del D.I. opposto.
Si rammenta infatti come è opinione pacifica in giurisprudenza che, nell'ambito di giudizio di opposizione a D.I., il difetto di giurisdizione del giudice nazionale determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio (cfr., sul punto, Cass. Civ., SS. UU., ord. 22433/2018).
Nel caso di specie si osserva che nell'ambito dei complessivi rapporti (inizialmente regolati da contratto di distribuzione del 28/09/2014) tra l'opposta E_
e l'intervenuta , le stesse pattuivano, nell'ambito delle
[...] CP ni contenute nel risoluzione, dd. 27/11/2019, del predetto contratto, la vendita di nn. 25 carri armati modello “2571.6513 KPZ Leopard 1 A5 2350- 12-308-2513” usati, non funzionanti e con necessità di interventi di riparazione, al prezzo
4 di € 500,00 l'uno, in deposito presso lo stabilimento di in Parte_1 Villesse. Il contratto prevedeva, in particolare, come garantisse, per il deposito, CP Parte le medesime condizioni fino al 31/12/2021, rimette iazioni autonome tra e il regolamento delle condizioni per il periodo successivo. Si Parte_1
o e erano regolati in Parte_1 Parte_1 CP forza di contratto stipulato in data 9-11/08/2017, a cui seguiva una modifica (il c.d. addendum) del 08/04/2021. Pacifica risulta essere la circostanza che non sono mai intervenute ulteriori pattuizioni tra e . E_ Parte_1 Parte Pertanto, al di là delle questioni sorte tra e in merito alla validità CP dell'accordo risolutivo tra le stesse intervenuto – che, per quanto incidenti, non sono Parte oggetto del presente giudizio – si ritiene che i rapporti tra (acquirente dei carri armati a far data del novembre 2019) e (depositaria) debbano essere Parte_1 regolate dall'originario contratt stipulato tra quest'ultima e
, dovendosi limitare l'efficacia novativa dell'addendum ai rapporti ancora esistenti CP lanti e non potendo disciplinare le vicende relative ai beni ceduti. Si osserva pertanto come il contratto di servizio stipulato tra e Parte_1 CP
prevedesse, all'art. 20.2 la competenza dei Tri ci
[...] tutte le controversie derivanti da o connesse al contratto.
Posto che non ha contestato l'intervenuta cessione della Parte_1 propria posizione contrattuale, si ritengono applicabili al caso di specie i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione relativi all'interpretazione dell'art. 25, Reg. UE 1215/2012 (applicabile in via analogica al caso di specie stante la formulazione dell'art. 23 della Convenzione di Lugano del 2007), secondo cui il patto di proroga di competenza giurisdizionale esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito, che sono succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, poiché il soggetto obbligato e ceduto non può trovarsi rispetto al cessionario, che al momento dell'insorgenza dell'obbligazione era terzo e, quindi, estraneo alla pattuita proroga di competenza giurisdizionale, in una posizione diversa rispetto a quella che aveva nei riguardi del cedente, anche in relazione alla proroga di competenza, la quale, perciò, produce efficacia anche verso il terzo cessionario, proprio perché questi subentra nella medesima posizione del suo dante causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., n. 7736/2020).
Si ritiene pertanto che, in forza della clausola contenuta nel contratto, facente stato anche rispetto alla posizione del cessionario, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del Giudice Svizzero.
Ne consegue la revoca del D.I. opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Ritenuto il valore della domanda indeterminato, ritenuto applicabile lo scaglione di riferimento compreso tra € 26.000 e € 52.000 alla luce della complessità della vertenza, si applicano i parametri medi di suddetto scaglione, ad eccezione che per la fase istruttoria, alla quale si applicano i parametri minimi stante la natura squisitamente documentale della domanda.
Rispetto alla posizione della terza chiamata, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte attrice opponente, si ritiene che le spese di lite seguano il principio di causalità e debbano pertanto essere poste a carico dell'attrice opponente, che ha provocato la chiamata in causa.
5 Nulla sulle spese di lite per la terza intervenuta, posto che l'intervento della stessa si è risolto nella totale riproposizione delle difese della terza chiamata (peraltro le parti risultano assistite dal medesimo difensore).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Tribunale di Berna (Confederazione Elvetica) e, per l'effetto
Revoca il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso in data 07/12/2023 dal Tribunale di Gorizia;
Condanna al pagamento, in favore di E_
o del giudizio, che liquida in € Parte_1 6.713,00, oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP spese del p quida in € 6.713,00, oltre e per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 16/07/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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