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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
con sede in Napoli – Via Santa Brigida n. 39, capitale Parte_1 sociale Euro 655.153.674,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex P.IVA_1 art. 106 D. Lgs 385/93 al n. 6 (di seguito ), in persona della sua procuratrice speciale Dott.ssa Pt_1
nata a Conegliano (TV) il [...], in [...] procura conferita con atto Parte_2 autenticato dal notaio il 18.01.2023 reg. 57362/26.786, registrato a Milano 1 il giorno Persona_1 19.01.2023 al n. 3081 Serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001, dall'avv. Francesca Cristina Salvadori (C.F. ) del Foro di Venezia, presso lo C.F._1 studio del quale in Milano – Via Giuseppe Baretti n. 3, è elettivamente domiciliata ad ogni effetto di legge;
RICORRENTE CONTRO
nato a [...] al 10.05.1970 (C.F. ), domiciliato a Rumo CP_1 C.F._2
– via Mascena n. 44, difeso e rappresentato dall'avv. Simone Cecchin del Foro di Vicenza (C.F.
con domicilio eletto presso il loro studio in Asolo (TN) – Via Palladio 1, come C.F._3 da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE E
nata il [...] in [...] (C.F. ), residente in Resana Controparte_2 C.F._4 (TV) – Via Cerchiara n. 27 lettera B;
RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE In via principale pagina 1 di 8 -revocare ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in favore di parte attrice o, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti di l'atto dispositivo del Parte_1 16.05.2022 in autentica dott. , Notaio in Cles, rep. n. 28 racc. n. 22, di cui è stata Persona_2 ordinata l'intavolazione con Decreto tavolare del 25.05.2022 del Giudice tavolare del Tribunale di Trento Adriana De Tommaso, G.N. 10062022 del 16.05.2022, con cui il sig. (C.F. CP_1
) ha venduto alla sig.ra (C.F. ) la C.F._2 Controparte_2 C.F._4 proprietà dei seguenti immobili: C.C. RUMO: P.T. 494: p.ed. 20 - P.M. 2 (deposito e abitazione) – iscritta al Catasto Urbano di Cles con c.c. 324;
-sub 3, fgl. 13, cat. C/2, cl. 4, consistenza 38mq, superficie 46 mq., rendita catastale Euro 78,50;
-sub 4, fgl. 13, cat. A/2, cl. 2, consistenza 6,5 vani, superficie 101 mq, rendita catastale Euro 436,41;
-sub 5, fgl. 13, cat. A/2, cl. 2, consistenza 2,5 vani, superficie 50 mq, rendita catastale Euro 167,85; C.C. RUMO: P.T. 314: p.f. 66/3 orto di mq. 25, R.D. Euro 0,15, quale pertinenza della p.ed. 20 P.M. 2 di cui sopra.
-Ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione e annotazione dell'emananda sentenza. In ogni caso: condannare i resistenti al pagamento delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Nel merito: respingere e rigettare integralmente le domande tutte di parte attrice / ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a C.P.A. ed I.V.A. di legge e alle spese generali nella misura del 15%, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies e segg. cpc datato 07.07.2023, depositato l'11.07.2023,
[...] conveniva in giudizio e , chiedendo Parte_1 CP_1 Controparte_2 revocare ex art. 2901 c.c. in favore della ricorrente e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti della stessa l'atto notarile dd. 16.05.2022, di cui era stata ordinata l'intavolazione con Decreto tavolare dd. 25.05.2022 del Giudice tavolare del tribunale di Trento (G.N. 1006/2022 dd. 16.05.2022) con cui aveva venduto a la proprietà dei seguenti immobili: CP_1 Controparte_2
C.C. RUMO: P.T. 494: p.ed. 20 – P.M. 2 (deposito e abitazione) – iscritta al catasto Urbano di Cles con c.c. 324:
-sub 3, fgl. 13, cat. C/2, cl. 4, consistenza 38 mq., superficie 46 mq., rendita catastale Euro 78,50;
-sub 4, fgl. 13, cat. A/2, cl. 2, consistenza 6,5 vani, superficie 101 mq. rendita catastale Euro 436,41;
-sub 5, fgl. 13, cat. A/2, cl. 2, consistenza 2,5 vani, superficie 50 mq., rendita catastale Euro 167,85 C.C. RUMO: P.T. 314: p.f. 66/3 orto di mq. 25, R.D. Euro 0,15, quale pertinenza della p.ed. 20 P.M. 2 di cui sopra. Ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza. Spese di giudizio rifuse.
pagina 2 di 8 Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande anzidette: 1) che con effetti giuridici a far data dal 01.12.2020 la (già si Controparte_3 Controparte_4 era scissa in trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività, meglio descritto Pt_1 nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020, composto, in sintesi, all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come da atto notarile di scissione parziale ex art. 2506 c.c. dd. 25.11.2020, iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data CP_3
26.11.2020; 2) che del trasferimento del era stata data pubblicità mediante avviso Parte_3 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dd. 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni in n. 151 (v. doc. 1); 3) che “ai sensi dell'articolo 58 del T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”; 4) che in conseguenza di detta operazione di scissione, era divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei Pt_1 rapporti inclusi nel compendio , ivi ricompreso il credito già vantato da Pt_3 Controparte_3 nei confronti di , in qualità di garante di Vega S.r.l. (v. doc. 2), in
[...] CP_1 ragione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 604/2019 dd. 21.02.2019 del Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 13.03.2019, ritualmente notificato agli ingiunti, ed in particolare al in data 27.03.2019, e non opposto (v. doc. 3), per l'importo di € 864.502,80, oltre CP_1 ad interessi e spese di proceduta;
5) che in virtù di tale titolo notificava agli ingiunti ed, in Pt_1 particolare, al in data 10.02.2022, atto di precetto per l'importo di € 873.400,88 (v. doc. 4); 6) CP_1 che con atto notarile di compravendita dd. 16.05.2022 (v. doc. 5), di cui era stata ordinata l'intavolazione con Decreto tavolare dd. 25.05.2022 del Giudice tavolare del Tribunale di Trento, G.N. 1006/2022 dd. 16.05.2022 (v. doc. 6), il vendeva alla propria moglie (v. CP_1 Controparte_2 doc. 7) gli immobili meglio indicati alla pag. 3 del ricorso introduttivo;
7) che il prezzo della compravendita, convenuto a corpo in € 65.000,00, di cui € 2.500,00 per il terreno, non veniva corrisposto al momento del rogito, posto che all'art. 2 del contratto si leggeva: “il suddetto prezzo di Euro 65.000,00 verrà versato dalla parte acquirente alla parte venditrice nelle modalità di cui appresso:
- Euro 25.000,00 entro e non oltre la data del 16 giugno 2022; - Euro 40.000,00 in unica o più soluzioni entro e non oltre la data del 16 agosto 2022”. All'udienza di prima comparizione delle parti in data 18.10.2023 il G.I., su richiesta del procuratore di parte ricorrente, rinviava la causa all'udienza dd. 31.01.2024, disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti nel rispetto dei termini di legge. Costituitosi con comparsa dd. 17.01.2024 il resistente , nel contestare quanto dedotto da CP_1 controparte, eccepiva preliminarmente l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 e 4 cpc, richiedeva il mutamento del rito ex art. 281 duodecies cpc, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di
[...]
nonché la nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 21.11.2011 da , Pt_1 CP_1 Contr
ed costituente il titolo azionato da (v. doc. 1), “in quanto Controparte_5 Controparte_6 stipulato sulla base di mio schema contrattuale ritenuto dalla Banca d'Italia contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali e quindi censurato già nel 2005”; da ultimo contestava la sussistenza dei presupposti dell'esperita azione revocatoria.
pagina 3 di 8 Pertanto, in sede di conclusioni, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 cpc, con ordine alla ricorrente di provvedere alla cancellazione a sue spese dell'annotazione tavolare della domanda giudiziale presso gli uffici del libro Fondiario di Cles;
in via preliminare subordinata, disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
nel merito, il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse. La resistente , ancorché il ricorso introduttivo, il pedissequo decreto di fissazione di Controparte_2 udienza ed il verbale d'udienza dd. 18.10.2023 le fossero stati ritualmente certificati ex art. 140 cpc in data 20.12.2023, non provvedeva a costituirsi. Con ordinanza dd. 22.03.2024 il G.I. dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente alla resistente ordinando alla ricorrente di provvedere alla cancellazione, a sue spese, Controparte_8 dell'annotazione tavolare della domanda giudiziale presso gli uffici del Libro Fondiario di Cles (TN), e disponendo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario. Con ordinanza dd. 12.07.2024 il G.I. rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della resistente formulata dal procuratore di parte ricorrente e, ritenuta la Controparte_2 causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza cartolare dd. 21.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente, infondata, va rigettata. Invero, preme evidenziare innanzitutto, quanto alla declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente alla resistente e al rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio nei Controparte_2 confronti della stessa (v. ord. 22.03.2024 e 12.07.2024) – nel giudizio in cui è proposta l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sussiste un litisconsorzio necessario tra debitore alienante e terzo acquirente – che a seguito di espressa richiesta del procuratore di parte ricorrente, il G.I. disponeva all'udienza dd. 18.10.2023 la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della resistente nel rispetto dei termini di legge. A tal fine l'atto veniva quindi consegnato all'UNEP CP_2 di Treviso il 14.12.2023 e notificato alla destinataria ex art. 140 cpc in data 20.12.2023, ovvero mediante deposito presso la casa comunale, affissione e spedizione della raccomandata informativa, mentre il plico veniva ritirato solo in data 09.01.2024. Tuttavia, giacché ai sensi dell'art. 281 undecies co. 2 c.p.c. tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, il procedimento notificatorio non si è perfezionato nei confronti della destinataria stante il mancato rispetto del termine a comparire. In effetti sul punto giova rammentare che con sent. n. 3 dd. 14.01.2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa ovvero, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Ne consegue che risultando la notifica eseguita nei confronti della perfezionatasi il 31.12.2023, è evidente che il termine minimo a comparire di 40 giorni tra la CP_2 data di notificazione (31.12.2023) e la data di udienza (31.01.2024) non è stato rispettato. Sotto diverso profilo si appalesa infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata da parte Pt_1 resistente, laddove si consideri che parte ricorrente ha prodotto: A) un estratto della Gazzetta Ufficiale da cui risulta l'avviso di cessione dei rapporti giuridici in blocco ex art. 58 co. 2 D.L.vo n. 385/1998 da pagina 4 di 8 in favore di (v. doc.1); B) dichiarazione di cessione, con cui MPS Controparte_3 Pt_1
S.p.A. ha affermato che alcuni crediti / rapporti nei confronti di Vega S.r.l. erano stati oggetto di scissione parziale (v. doc. 2); C) l'elenco dei crediti ceduti attualmente disponibile sul sito internet di all'indirizzo https://wnw.amco.it/wp.content/upliads/2023/11/elenco-MPS-v2.pd.f (v.doc. 9) Pt_1 all. mem. di replica dd.19.02.2024); D) l'estratto della pag. 12 di detto elenco ove il credito per cui è causa è contraddistinto dai ndg 223405691 (v. doc. 10) all. mem. replica dd. 19.02.2024). A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 58 T.U.B. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestato o comunque esistenti in favore della cedente conservano la loro validità e il loro grado in favore delle necessarie, senza necessità di alcuna formalità e annotazione. Quanto alla sussistenza del credito preme evidenziare che agisce per l'intero, omettendo di dar Pt_1 atto di essere stata parzialmente soddisfatta dal debitore principale ( , come si evince Parte_4 del decreto di chiusura del e dal rendiconto di gestione del curatore fallimentare Parte_5 Contr (v. docc. 9)-10) all. memoria di replica parte resistente dd. 23.02.2024), comprovanti che (per cui è cessionaria) ha percepito due bonifici in data 28.06.2019 e 07.08.2019 per l'importo Pt_1 complessivo di € 207.958,15. Fermo restando che tali circostanze documentali non sono state contestate da parte della ricorrente, la stessa in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc e di comparsa conclusionale dd. 17.04.2025 (v. pag.8), nell'ammettere di aver già incassato la somma di € 122.066,21 della proceduta esecutiva promossa presso il tribunale di Belluno nei confronti dei condebitori ed Controparte_6 CP_9
ha prodotto in allegato alla comparsa conclusionale il verbale di aggiudicazione all'asta dd.
[...]
04.02.2025 (v. doc. 19) al prezzo di complessivi € 539.200,00 degli ulteriori beni dei predetti CP_6 nell'ambito dell'esecuzione immobiliare recante il n. 214/2022 R.G. pendente avanti il Tribunale di Treviso. Ne consegue, alla luce della documentazione sopra richiamata che è stata quasi integralmente Pt_1 soddisfatta, avendo incassato, a fronte del credito vantato di € 864.502,80, di cui al decreto ingiuntivo n. 604/2019 dd. 21.02.2019 del Tribunale di Treviso, aumentato ad € 873.400,88 in forza di atto di precetto notificato al il 10.02.2022, complessivi € 869.224,36 (€ 207.958,15 + € 122.066,21 + € CP_1
539.200,00), con un credito residuo di € 4.176,52. Parimenti fondata si appalesa l'eccezione di nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 21.11.2011 in favore di da , ed Controparte_4 CP_1 Controparte_9 Controparte_6
(v. doc. 1) parte resistente), in quanto stipulata sulla base di uno schema contrattuale ritenuto dalla Banca d'Italia contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, già censurato con il provvedimento n. 55 dd. 02.05.2005 (“Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”), con cui la Banca d'Italia ha ritenuto che gli artt. 2,6 e 8 del testo per la fideiussione a garanzia delle CP_10 operazioni bancarie contenevano disposizioni che, qualora applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) L. n. 287/1990. In particolare si rammenta che l'art. 2 cit. (“Intese restrittive della libertà di concorrenza”) stabilisce che “1. sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adattate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza pagina 5 di 8 all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. Le clausole ritenuto abusive sono le seguenti: n. 2 “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
n.6 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; n. 8 “ i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dell'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Orbene, la fideiussione in questione riproduce le tre clausole contestate contenute nei formulari ABI e, segnatamente, l'art 2 contenenti la c.d. “clausola di riviviscenza” corrispondente alla n. 2 ABI, l'art. 7 contenente la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., corrispondente alla n. 6 ABI e l'art. 9, contenente la
“clausola di sopravvivenza”, corrispondente alla n. 8 ABI. Si noti che la ricorrente non contesta la natura abusiva delle predette clausole contenute nella Pt_1 fideiussione rilasciata da . CP_1
Giova rammentare che la nullità già sancita della Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 29810/ 2017 e Cass. Sent. n. 21542/2018) con riguardo alla fideiussione omnibus, è stata successivamente estesa, oltre che da diversi giudici di merito (v. Trib. Milano sent. n. 7526/2023 pubblicata il 03.10.2023, Trib. Matera 06.07.2020 e Trib. Padova 07.06.2019), dalla Suprema Corte con sent. n. 27243 dd. 21.10.2024 alle fideiussioni specifiche. Con particolare riferimento all'art. 7 della fideiussione de qua, la nullità comporta l'inefficacia della deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. e la decadenza dell'azione della banca in quanto l'istituto di credito, una volta inviata la raccomandata A.R. dd. 30.01.2017 alla società debitrice principale e ai garanti, revocando gli affidamenti ed intimando il pagamento (v. doc.3) parte resistente), non ha più diligentemente coltivato le iniziative necessarie al recupero del credito nel termine di sei mesi, agendo in giudizio nei confronti dei garanti soltanto con ricorso per ingiunzione notificato per compiuta giacenza in data 06.04.2019 (v. doc. 3) parte ricorrente). Né a confutazione di quanto sopra vale richiamare da parte ricorrente Cass. ord. n. 24296 dd. 16.10.2017, la quale sancisce la scadenza del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55 co. 2 L.F., ovvero a decorrere dalla dichiarazione di fallimento. Tale pronuncia, tuttavia, non è pertinente ai fatti di causa in quanto concerne i debiti che a tale data non erano ancora scaduti, mentre nella fattispecie in esame il credito era già scaduto in precedenza all'atto della revoca dei fidi e della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, di cui alla raccomandata A.R. dd. 30.01.2017, e quindi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dd. 24.07.2017; di talchè il termine semestrale decorre dalla data di ricezione della predetta comunicazione, e non dalla pronuncia di fallimento. Né è opponibile il giudicato, non essendo stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 604/2019 dd. 21.02.2019 del Tribunale di Treviso, regolarmente pagina 6 di 8 notificato agli ingiunti ed in particolare a in data 27.03.2019, e cioè in quanto CP_1
l'adesività della clausola, con conseguente nullità della stessa, va vagliata non solo dal G.E., ma anche incidentalmente dal Tribunale adito, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con set. n. 9479/2023. Quanto ai presupposti per esperire l'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c., il resistente, oltre a contestare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, afferma che l'atto notarile di compravendita dd. 16.05.2022, in forza del quale ha venduto alla moglie CP_1 CP_2
il compendio immobiliare contraddistinto alle pagg. 3 - 4 del ricorso introduttivo al prezzo di
[...]
€ 65.000,00 (v. doc. 7) ricorrente), “costituisce atto dovuto non revocabile, essendo adempimento di una precedente promessa di vendita”. A sostegno di tale tesi il resistente richiama Cass. n. 9970/2008, secondo cui “non sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 gli atti compiuti in adempimento di una obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto…”. Inoltre, in tale ottica, il evidenzia: A) “il prezzo di compravendita è pari al valore di mercato CP_1 del bene”; B) “i beni oggetto di compravendita costituiscono bene poco appetibile sul mercato immobiliare, tanto da far seriamente dubitare della possibilità che l'asserita creditrice potesse trovare qualche soddisfazione in sede esecutiva”, soggiungendo che “né si può affermare che la vendita del bene, viste le caratteristiche dello stesso, abbia pregiudicato le ragioni creditorie di che avrebbe Pt_1 più facilmente potuto soddisfarsi sul prezzo di compravendita che non veniva quietanzato in atto, ma pagato ratealmente dall'acquirente” (v. pag. 14 comparsa di costituzione e risposta dd. 17.01.2024). Orbene, tale eccezione si appalesa fondata in quanto dalla documentazione prodotta da parte resistente si evince: A) che con contratto preliminare di compravendita dd. 31.03.2020 (v. doc. 4) – risalente a data notevolmente anteriore alla notifica al del decreto ingiuntivo (27.03.2019) – CP_1 CP_1
si impegnava a vendere alla moglie i beni immobili ivi descritti al prezzo
[...] Controparte_2 complessivo di € 80.000,00, di cui € 15.000,00 a titolo di restituzione di un prestito personale concessogli dalla stessa;
B) che con scrittura privata dd. 18.01.2013 (v. doc. 5) le parti convenivano, a parziale modifica dell'art. 2 del predetto preliminare “che il termine per il rogito dei beni immobili…viene concordemente prorogato sino alla data del reperimento da parte di CP_2
di un terzo cui intestare direttamente gli immobili, evitando le spese di doppio trasferimento.
[...]
In mancanza di reperimento di un terzo acquirente e decorsi cinque anni dalla presente scrittura privata, il promittente venditore avrà facoltà di chiedere l'intestazione degli immobili e il pagamento del saldo prezzo direttamente a le restanti previsioni contrattuali, che si intendono qui Parte_6 integralmente trascritte e confermate”. Con atto notarile di compravendita in data 16.05.2022, intavolato con Decreto Tavolare dd. 25.05.2022 (v. docc. 5) – 6) parte ricorrente) ha venduto alla moglie i beni CP_1 Controparte_2 immobili anzidetti stante l'impossibilità di vendere a terzi. Inoltre preme sottolineare che il prezzo, corrisposto integralmente a mezzo bonifici bancari periodici da parte dell'acquirente, come si evince dagli estratti conto prodotti (v. docc. 8) – 8 bis) parte resistente), appare congruo ai valori di mercato e alla perizia di stima redatta in data 03.12.2018 dal p.i. CP_11
pagina 7 di 8 (v. doc. 6) parte resistente) – il quale ha evidenziato che l'edificio non è stato interessato da Parte_7 alcun intervento di risanamento / ristrutturazione, che i locali pertinenziali della antina risultano al grezzo e che l'alloggio presenta pavimentazione vetusta ed usurata, al pari degli impianti elettrico e termoidraulico ed è privo di caldaia, stimando il valore della proprietà in € 74.500,00 -, nonché alla tipologia, ubicazione e vetustà dell'immobile stesso, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta (v. doc. 7) parte resistente). Ne consegue che il contratto definitivo di compravendita dd. 16.05.2022, in quanto preceduto dal contratto preliminare dd. 31.03.2010 e dalla scrittura privata dd. 18.01.2013, entrambi dotati di data certa, come si evince dai rispettivi timbri postali ed anteriori alla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della (aprile 2019) e del successivo atto di precetto (22.02.2022), ed il primo anteriore CP_1 anche alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria (21.11.2011), costituisce atto dovuto non revocabile, in quanto adempimento di una precedente promessa di vendita, rispetto alla cui data va valutato l'elemento soggettivo (v. Cass. nn. 17067/2019, 15215/2018 e 11025/1991). Sul punto giova rammentare che “Ai soli fini della revocatoria di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto ai sensi dell'art. 2901, primo comma, cod. cov. è costituito dalla dolosa preordinazione dell'atto, il che implica che il debitore abbia compiuto l'atto stesso con l'intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro. Pertanto, è richiesta la prova che il debitore abbia agito in previsione del sorgere dell'obbligazione per rendere più difficile o precludere l'azione esecutiva del creditore, e che il terzo acquirente fosse consapevole di tale intento” (v. Cass. S.U. n. 1898/2025). Onere probatori non assolto dalla ricorrente, la quale non ha offerto la prova – la sottoscrizione del preliminare è avvenuta anteriormente all'insorgere del credito – delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, ed in particolare sia del “consilium fraudis” del debitore che della “participatio fraudis” del terzo acquirente, cioè la conoscenza in capo a quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente in relazione al credito futuro, fermo restando che per le ragioni sopra esposte il prezzo non è affatto vile e veniva integralmente corrisposto al venditore. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta la domanda di parte ricorrente;
-condanna la ricorrente, in persona della procuratrice speciale, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal resistente, che liquida in complessivi € 24.600,00 per compensi professionali (€ 3.800,00 per fase di studio, € 2.500,00 per fase introduttiva, € 11.500,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed
€ 6.800,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 04.06.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
con sede in Napoli – Via Santa Brigida n. 39, capitale Parte_1 sociale Euro 655.153.674,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex P.IVA_1 art. 106 D. Lgs 385/93 al n. 6 (di seguito ), in persona della sua procuratrice speciale Dott.ssa Pt_1
nata a Conegliano (TV) il [...], in [...] procura conferita con atto Parte_2 autenticato dal notaio il 18.01.2023 reg. 57362/26.786, registrato a Milano 1 il giorno Persona_1 19.01.2023 al n. 3081 Serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001, dall'avv. Francesca Cristina Salvadori (C.F. ) del Foro di Venezia, presso lo C.F._1 studio del quale in Milano – Via Giuseppe Baretti n. 3, è elettivamente domiciliata ad ogni effetto di legge;
RICORRENTE CONTRO
nato a [...] al 10.05.1970 (C.F. ), domiciliato a Rumo CP_1 C.F._2
– via Mascena n. 44, difeso e rappresentato dall'avv. Simone Cecchin del Foro di Vicenza (C.F.
con domicilio eletto presso il loro studio in Asolo (TN) – Via Palladio 1, come C.F._3 da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE E
nata il [...] in [...] (C.F. ), residente in Resana Controparte_2 C.F._4 (TV) – Via Cerchiara n. 27 lettera B;
RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE In via principale pagina 1 di 8 -revocare ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in favore di parte attrice o, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti di l'atto dispositivo del Parte_1 16.05.2022 in autentica dott. , Notaio in Cles, rep. n. 28 racc. n. 22, di cui è stata Persona_2 ordinata l'intavolazione con Decreto tavolare del 25.05.2022 del Giudice tavolare del Tribunale di Trento Adriana De Tommaso, G.N. 10062022 del 16.05.2022, con cui il sig. (C.F. CP_1
) ha venduto alla sig.ra (C.F. ) la C.F._2 Controparte_2 C.F._4 proprietà dei seguenti immobili: C.C. RUMO: P.T. 494: p.ed. 20 - P.M. 2 (deposito e abitazione) – iscritta al Catasto Urbano di Cles con c.c. 324;
-sub 3, fgl. 13, cat. C/2, cl. 4, consistenza 38mq, superficie 46 mq., rendita catastale Euro 78,50;
-sub 4, fgl. 13, cat. A/2, cl. 2, consistenza 6,5 vani, superficie 101 mq, rendita catastale Euro 436,41;
-sub 5, fgl. 13, cat. A/2, cl. 2, consistenza 2,5 vani, superficie 50 mq, rendita catastale Euro 167,85; C.C. RUMO: P.T. 314: p.f. 66/3 orto di mq. 25, R.D. Euro 0,15, quale pertinenza della p.ed. 20 P.M. 2 di cui sopra.
-Ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione e annotazione dell'emananda sentenza. In ogni caso: condannare i resistenti al pagamento delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Nel merito: respingere e rigettare integralmente le domande tutte di parte attrice / ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a C.P.A. ed I.V.A. di legge e alle spese generali nella misura del 15%, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies e segg. cpc datato 07.07.2023, depositato l'11.07.2023,
[...] conveniva in giudizio e , chiedendo Parte_1 CP_1 Controparte_2 revocare ex art. 2901 c.c. in favore della ricorrente e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti della stessa l'atto notarile dd. 16.05.2022, di cui era stata ordinata l'intavolazione con Decreto tavolare dd. 25.05.2022 del Giudice tavolare del tribunale di Trento (G.N. 1006/2022 dd. 16.05.2022) con cui aveva venduto a la proprietà dei seguenti immobili: CP_1 Controparte_2
C.C. RUMO: P.T. 494: p.ed. 20 – P.M. 2 (deposito e abitazione) – iscritta al catasto Urbano di Cles con c.c. 324:
-sub 3, fgl. 13, cat. C/2, cl. 4, consistenza 38 mq., superficie 46 mq., rendita catastale Euro 78,50;
-sub 4, fgl. 13, cat. A/2, cl. 2, consistenza 6,5 vani, superficie 101 mq. rendita catastale Euro 436,41;
-sub 5, fgl. 13, cat. A/2, cl. 2, consistenza 2,5 vani, superficie 50 mq., rendita catastale Euro 167,85 C.C. RUMO: P.T. 314: p.f. 66/3 orto di mq. 25, R.D. Euro 0,15, quale pertinenza della p.ed. 20 P.M. 2 di cui sopra. Ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza. Spese di giudizio rifuse.
pagina 2 di 8 Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande anzidette: 1) che con effetti giuridici a far data dal 01.12.2020 la (già si Controparte_3 Controparte_4 era scissa in trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività, meglio descritto Pt_1 nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020, composto, in sintesi, all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come da atto notarile di scissione parziale ex art. 2506 c.c. dd. 25.11.2020, iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data CP_3
26.11.2020; 2) che del trasferimento del era stata data pubblicità mediante avviso Parte_3 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dd. 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni in n. 151 (v. doc. 1); 3) che “ai sensi dell'articolo 58 del T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”; 4) che in conseguenza di detta operazione di scissione, era divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei Pt_1 rapporti inclusi nel compendio , ivi ricompreso il credito già vantato da Pt_3 Controparte_3 nei confronti di , in qualità di garante di Vega S.r.l. (v. doc. 2), in
[...] CP_1 ragione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 604/2019 dd. 21.02.2019 del Tribunale di Treviso, munito di formula esecutiva in data 13.03.2019, ritualmente notificato agli ingiunti, ed in particolare al in data 27.03.2019, e non opposto (v. doc. 3), per l'importo di € 864.502,80, oltre CP_1 ad interessi e spese di proceduta;
5) che in virtù di tale titolo notificava agli ingiunti ed, in Pt_1 particolare, al in data 10.02.2022, atto di precetto per l'importo di € 873.400,88 (v. doc. 4); 6) CP_1 che con atto notarile di compravendita dd. 16.05.2022 (v. doc. 5), di cui era stata ordinata l'intavolazione con Decreto tavolare dd. 25.05.2022 del Giudice tavolare del Tribunale di Trento, G.N. 1006/2022 dd. 16.05.2022 (v. doc. 6), il vendeva alla propria moglie (v. CP_1 Controparte_2 doc. 7) gli immobili meglio indicati alla pag. 3 del ricorso introduttivo;
7) che il prezzo della compravendita, convenuto a corpo in € 65.000,00, di cui € 2.500,00 per il terreno, non veniva corrisposto al momento del rogito, posto che all'art. 2 del contratto si leggeva: “il suddetto prezzo di Euro 65.000,00 verrà versato dalla parte acquirente alla parte venditrice nelle modalità di cui appresso:
- Euro 25.000,00 entro e non oltre la data del 16 giugno 2022; - Euro 40.000,00 in unica o più soluzioni entro e non oltre la data del 16 agosto 2022”. All'udienza di prima comparizione delle parti in data 18.10.2023 il G.I., su richiesta del procuratore di parte ricorrente, rinviava la causa all'udienza dd. 31.01.2024, disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti nel rispetto dei termini di legge. Costituitosi con comparsa dd. 17.01.2024 il resistente , nel contestare quanto dedotto da CP_1 controparte, eccepiva preliminarmente l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 e 4 cpc, richiedeva il mutamento del rito ex art. 281 duodecies cpc, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di
[...]
nonché la nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 21.11.2011 da , Pt_1 CP_1 Contr
ed costituente il titolo azionato da (v. doc. 1), “in quanto Controparte_5 Controparte_6 stipulato sulla base di mio schema contrattuale ritenuto dalla Banca d'Italia contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali e quindi censurato già nel 2005”; da ultimo contestava la sussistenza dei presupposti dell'esperita azione revocatoria.
pagina 3 di 8 Pertanto, in sede di conclusioni, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 cpc, con ordine alla ricorrente di provvedere alla cancellazione a sue spese dell'annotazione tavolare della domanda giudiziale presso gli uffici del libro Fondiario di Cles;
in via preliminare subordinata, disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
nel merito, il rigetto delle avverse domande;
spese di giudizio rifuse. La resistente , ancorché il ricorso introduttivo, il pedissequo decreto di fissazione di Controparte_2 udienza ed il verbale d'udienza dd. 18.10.2023 le fossero stati ritualmente certificati ex art. 140 cpc in data 20.12.2023, non provvedeva a costituirsi. Con ordinanza dd. 22.03.2024 il G.I. dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente alla resistente ordinando alla ricorrente di provvedere alla cancellazione, a sue spese, Controparte_8 dell'annotazione tavolare della domanda giudiziale presso gli uffici del Libro Fondiario di Cles (TN), e disponendo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario. Con ordinanza dd. 12.07.2024 il G.I. rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della resistente formulata dal procuratore di parte ricorrente e, ritenuta la Controparte_2 causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza cartolare dd. 21.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente, infondata, va rigettata. Invero, preme evidenziare innanzitutto, quanto alla declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente alla resistente e al rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio nei Controparte_2 confronti della stessa (v. ord. 22.03.2024 e 12.07.2024) – nel giudizio in cui è proposta l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sussiste un litisconsorzio necessario tra debitore alienante e terzo acquirente – che a seguito di espressa richiesta del procuratore di parte ricorrente, il G.I. disponeva all'udienza dd. 18.10.2023 la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della resistente nel rispetto dei termini di legge. A tal fine l'atto veniva quindi consegnato all'UNEP CP_2 di Treviso il 14.12.2023 e notificato alla destinataria ex art. 140 cpc in data 20.12.2023, ovvero mediante deposito presso la casa comunale, affissione e spedizione della raccomandata informativa, mentre il plico veniva ritirato solo in data 09.01.2024. Tuttavia, giacché ai sensi dell'art. 281 undecies co. 2 c.p.c. tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, il procedimento notificatorio non si è perfezionato nei confronti della destinataria stante il mancato rispetto del termine a comparire. In effetti sul punto giova rammentare che con sent. n. 3 dd. 14.01.2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa ovvero, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Ne consegue che risultando la notifica eseguita nei confronti della perfezionatasi il 31.12.2023, è evidente che il termine minimo a comparire di 40 giorni tra la CP_2 data di notificazione (31.12.2023) e la data di udienza (31.01.2024) non è stato rispettato. Sotto diverso profilo si appalesa infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata da parte Pt_1 resistente, laddove si consideri che parte ricorrente ha prodotto: A) un estratto della Gazzetta Ufficiale da cui risulta l'avviso di cessione dei rapporti giuridici in blocco ex art. 58 co. 2 D.L.vo n. 385/1998 da pagina 4 di 8 in favore di (v. doc.1); B) dichiarazione di cessione, con cui MPS Controparte_3 Pt_1
S.p.A. ha affermato che alcuni crediti / rapporti nei confronti di Vega S.r.l. erano stati oggetto di scissione parziale (v. doc. 2); C) l'elenco dei crediti ceduti attualmente disponibile sul sito internet di all'indirizzo https://wnw.amco.it/wp.content/upliads/2023/11/elenco-MPS-v2.pd.f (v.doc. 9) Pt_1 all. mem. di replica dd.19.02.2024); D) l'estratto della pag. 12 di detto elenco ove il credito per cui è causa è contraddistinto dai ndg 223405691 (v. doc. 10) all. mem. replica dd. 19.02.2024). A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 58 T.U.B. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestato o comunque esistenti in favore della cedente conservano la loro validità e il loro grado in favore delle necessarie, senza necessità di alcuna formalità e annotazione. Quanto alla sussistenza del credito preme evidenziare che agisce per l'intero, omettendo di dar Pt_1 atto di essere stata parzialmente soddisfatta dal debitore principale ( , come si evince Parte_4 del decreto di chiusura del e dal rendiconto di gestione del curatore fallimentare Parte_5 Contr (v. docc. 9)-10) all. memoria di replica parte resistente dd. 23.02.2024), comprovanti che (per cui è cessionaria) ha percepito due bonifici in data 28.06.2019 e 07.08.2019 per l'importo Pt_1 complessivo di € 207.958,15. Fermo restando che tali circostanze documentali non sono state contestate da parte della ricorrente, la stessa in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc e di comparsa conclusionale dd. 17.04.2025 (v. pag.8), nell'ammettere di aver già incassato la somma di € 122.066,21 della proceduta esecutiva promossa presso il tribunale di Belluno nei confronti dei condebitori ed Controparte_6 CP_9
ha prodotto in allegato alla comparsa conclusionale il verbale di aggiudicazione all'asta dd.
[...]
04.02.2025 (v. doc. 19) al prezzo di complessivi € 539.200,00 degli ulteriori beni dei predetti CP_6 nell'ambito dell'esecuzione immobiliare recante il n. 214/2022 R.G. pendente avanti il Tribunale di Treviso. Ne consegue, alla luce della documentazione sopra richiamata che è stata quasi integralmente Pt_1 soddisfatta, avendo incassato, a fronte del credito vantato di € 864.502,80, di cui al decreto ingiuntivo n. 604/2019 dd. 21.02.2019 del Tribunale di Treviso, aumentato ad € 873.400,88 in forza di atto di precetto notificato al il 10.02.2022, complessivi € 869.224,36 (€ 207.958,15 + € 122.066,21 + € CP_1
539.200,00), con un credito residuo di € 4.176,52. Parimenti fondata si appalesa l'eccezione di nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 21.11.2011 in favore di da , ed Controparte_4 CP_1 Controparte_9 Controparte_6
(v. doc. 1) parte resistente), in quanto stipulata sulla base di uno schema contrattuale ritenuto dalla Banca d'Italia contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, già censurato con il provvedimento n. 55 dd. 02.05.2005 (“Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”), con cui la Banca d'Italia ha ritenuto che gli artt. 2,6 e 8 del testo per la fideiussione a garanzia delle CP_10 operazioni bancarie contenevano disposizioni che, qualora applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) L. n. 287/1990. In particolare si rammenta che l'art. 2 cit. (“Intese restrittive della libertà di concorrenza”) stabilisce che “1. sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adattate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza pagina 5 di 8 all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. Le clausole ritenuto abusive sono le seguenti: n. 2 “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
n.6 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; n. 8 “ i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dell'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Orbene, la fideiussione in questione riproduce le tre clausole contestate contenute nei formulari ABI e, segnatamente, l'art 2 contenenti la c.d. “clausola di riviviscenza” corrispondente alla n. 2 ABI, l'art. 7 contenente la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., corrispondente alla n. 6 ABI e l'art. 9, contenente la
“clausola di sopravvivenza”, corrispondente alla n. 8 ABI. Si noti che la ricorrente non contesta la natura abusiva delle predette clausole contenute nella Pt_1 fideiussione rilasciata da . CP_1
Giova rammentare che la nullità già sancita della Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 29810/ 2017 e Cass. Sent. n. 21542/2018) con riguardo alla fideiussione omnibus, è stata successivamente estesa, oltre che da diversi giudici di merito (v. Trib. Milano sent. n. 7526/2023 pubblicata il 03.10.2023, Trib. Matera 06.07.2020 e Trib. Padova 07.06.2019), dalla Suprema Corte con sent. n. 27243 dd. 21.10.2024 alle fideiussioni specifiche. Con particolare riferimento all'art. 7 della fideiussione de qua, la nullità comporta l'inefficacia della deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. e la decadenza dell'azione della banca in quanto l'istituto di credito, una volta inviata la raccomandata A.R. dd. 30.01.2017 alla società debitrice principale e ai garanti, revocando gli affidamenti ed intimando il pagamento (v. doc.3) parte resistente), non ha più diligentemente coltivato le iniziative necessarie al recupero del credito nel termine di sei mesi, agendo in giudizio nei confronti dei garanti soltanto con ricorso per ingiunzione notificato per compiuta giacenza in data 06.04.2019 (v. doc. 3) parte ricorrente). Né a confutazione di quanto sopra vale richiamare da parte ricorrente Cass. ord. n. 24296 dd. 16.10.2017, la quale sancisce la scadenza del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55 co. 2 L.F., ovvero a decorrere dalla dichiarazione di fallimento. Tale pronuncia, tuttavia, non è pertinente ai fatti di causa in quanto concerne i debiti che a tale data non erano ancora scaduti, mentre nella fattispecie in esame il credito era già scaduto in precedenza all'atto della revoca dei fidi e della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, di cui alla raccomandata A.R. dd. 30.01.2017, e quindi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dd. 24.07.2017; di talchè il termine semestrale decorre dalla data di ricezione della predetta comunicazione, e non dalla pronuncia di fallimento. Né è opponibile il giudicato, non essendo stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 604/2019 dd. 21.02.2019 del Tribunale di Treviso, regolarmente pagina 6 di 8 notificato agli ingiunti ed in particolare a in data 27.03.2019, e cioè in quanto CP_1
l'adesività della clausola, con conseguente nullità della stessa, va vagliata non solo dal G.E., ma anche incidentalmente dal Tribunale adito, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con set. n. 9479/2023. Quanto ai presupposti per esperire l'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c., il resistente, oltre a contestare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, afferma che l'atto notarile di compravendita dd. 16.05.2022, in forza del quale ha venduto alla moglie CP_1 CP_2
il compendio immobiliare contraddistinto alle pagg. 3 - 4 del ricorso introduttivo al prezzo di
[...]
€ 65.000,00 (v. doc. 7) ricorrente), “costituisce atto dovuto non revocabile, essendo adempimento di una precedente promessa di vendita”. A sostegno di tale tesi il resistente richiama Cass. n. 9970/2008, secondo cui “non sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 gli atti compiuti in adempimento di una obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto…”. Inoltre, in tale ottica, il evidenzia: A) “il prezzo di compravendita è pari al valore di mercato CP_1 del bene”; B) “i beni oggetto di compravendita costituiscono bene poco appetibile sul mercato immobiliare, tanto da far seriamente dubitare della possibilità che l'asserita creditrice potesse trovare qualche soddisfazione in sede esecutiva”, soggiungendo che “né si può affermare che la vendita del bene, viste le caratteristiche dello stesso, abbia pregiudicato le ragioni creditorie di che avrebbe Pt_1 più facilmente potuto soddisfarsi sul prezzo di compravendita che non veniva quietanzato in atto, ma pagato ratealmente dall'acquirente” (v. pag. 14 comparsa di costituzione e risposta dd. 17.01.2024). Orbene, tale eccezione si appalesa fondata in quanto dalla documentazione prodotta da parte resistente si evince: A) che con contratto preliminare di compravendita dd. 31.03.2020 (v. doc. 4) – risalente a data notevolmente anteriore alla notifica al del decreto ingiuntivo (27.03.2019) – CP_1 CP_1
si impegnava a vendere alla moglie i beni immobili ivi descritti al prezzo
[...] Controparte_2 complessivo di € 80.000,00, di cui € 15.000,00 a titolo di restituzione di un prestito personale concessogli dalla stessa;
B) che con scrittura privata dd. 18.01.2013 (v. doc. 5) le parti convenivano, a parziale modifica dell'art. 2 del predetto preliminare “che il termine per il rogito dei beni immobili…viene concordemente prorogato sino alla data del reperimento da parte di CP_2
di un terzo cui intestare direttamente gli immobili, evitando le spese di doppio trasferimento.
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In mancanza di reperimento di un terzo acquirente e decorsi cinque anni dalla presente scrittura privata, il promittente venditore avrà facoltà di chiedere l'intestazione degli immobili e il pagamento del saldo prezzo direttamente a le restanti previsioni contrattuali, che si intendono qui Parte_6 integralmente trascritte e confermate”. Con atto notarile di compravendita in data 16.05.2022, intavolato con Decreto Tavolare dd. 25.05.2022 (v. docc. 5) – 6) parte ricorrente) ha venduto alla moglie i beni CP_1 Controparte_2 immobili anzidetti stante l'impossibilità di vendere a terzi. Inoltre preme sottolineare che il prezzo, corrisposto integralmente a mezzo bonifici bancari periodici da parte dell'acquirente, come si evince dagli estratti conto prodotti (v. docc. 8) – 8 bis) parte resistente), appare congruo ai valori di mercato e alla perizia di stima redatta in data 03.12.2018 dal p.i. CP_11
pagina 7 di 8 (v. doc. 6) parte resistente) – il quale ha evidenziato che l'edificio non è stato interessato da Parte_7 alcun intervento di risanamento / ristrutturazione, che i locali pertinenziali della antina risultano al grezzo e che l'alloggio presenta pavimentazione vetusta ed usurata, al pari degli impianti elettrico e termoidraulico ed è privo di caldaia, stimando il valore della proprietà in € 74.500,00 -, nonché alla tipologia, ubicazione e vetustà dell'immobile stesso, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta (v. doc. 7) parte resistente). Ne consegue che il contratto definitivo di compravendita dd. 16.05.2022, in quanto preceduto dal contratto preliminare dd. 31.03.2010 e dalla scrittura privata dd. 18.01.2013, entrambi dotati di data certa, come si evince dai rispettivi timbri postali ed anteriori alla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della (aprile 2019) e del successivo atto di precetto (22.02.2022), ed il primo anteriore CP_1 anche alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria (21.11.2011), costituisce atto dovuto non revocabile, in quanto adempimento di una precedente promessa di vendita, rispetto alla cui data va valutato l'elemento soggettivo (v. Cass. nn. 17067/2019, 15215/2018 e 11025/1991). Sul punto giova rammentare che “Ai soli fini della revocatoria di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto ai sensi dell'art. 2901, primo comma, cod. cov. è costituito dalla dolosa preordinazione dell'atto, il che implica che il debitore abbia compiuto l'atto stesso con l'intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro. Pertanto, è richiesta la prova che il debitore abbia agito in previsione del sorgere dell'obbligazione per rendere più difficile o precludere l'azione esecutiva del creditore, e che il terzo acquirente fosse consapevole di tale intento” (v. Cass. S.U. n. 1898/2025). Onere probatori non assolto dalla ricorrente, la quale non ha offerto la prova – la sottoscrizione del preliminare è avvenuta anteriormente all'insorgere del credito – delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, ed in particolare sia del “consilium fraudis” del debitore che della “participatio fraudis” del terzo acquirente, cioè la conoscenza in capo a quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente in relazione al credito futuro, fermo restando che per le ragioni sopra esposte il prezzo non è affatto vile e veniva integralmente corrisposto al venditore. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta la domanda di parte ricorrente;
-condanna la ricorrente, in persona della procuratrice speciale, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal resistente, che liquida in complessivi € 24.600,00 per compensi professionali (€ 3.800,00 per fase di studio, € 2.500,00 per fase introduttiva, € 11.500,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed
€ 6.800,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 04.06.2025 Dott. M. Morandini
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