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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 6414/2024 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. CAPUTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ANTONIO,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. CASARIN ANGELO, CP_1 C.F._2
(C.F. , in persona del suo Controparte_2 C.F._3
Curatore Speciale Avv. (giusta nomina con decreto del GT in data Controparte_3
29/07/2024), con l'Avv. MANCINI GIADA;
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Donazione – riduzione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «1) previo riconoscimento della sospensione della validità dell'atto di risoluzione della donazione,
2) in via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di emissione di un'ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183 quater c.p.c., per assenza degli elementi previsti dalla norma;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di risoluzione di donazione stipulato presso
Pagina 1 di 9 lo Studio Notarile del Dott. Rep. n. 22.645, Racc. n. 11.856, perché Persona_1
concluso in stato di incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 775 c.c.;
3) in via principale e di merito:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di risoluzione di donazione stipulato presso lo Studio Notarile del Dott. Rep. n. 22.645, Racc. n. 11.856, perché Persona_1
concluso in stato di incapacità di intendere e di volere, in netto contrasto con quanto stabilito dall'art. 428 c.c.;
b) accertare e dichiarare l'interesse ad agire del Sig. ai sensi dell'art. 1421 Parte_1
c.c., per tutela nei confronti degli affetti famigliari;
4) in via subordinata:
a) riconoscere l'applicazione dell'azione di riduzione e garantire la ricostituzione della legittima spettante al Sig. lesa dall'atto di risoluzione di donazione Parte_1
stipulato, in data 26.03.2021, presso lo Studio Notarile del Dott. Rep. n. Persona_1
22.645, Racc. n. 11.856 ai sensi dell'art. 428 c.c. e per effetto riconsegnare la nuda proprietà degli immobili siti in Via di Vigna Stelluti, n.157, Roma e per l'effetto condannare il Sig. CP_1
a restituire la nuda proprietà dell'immobile in Via di Vigna Stelluti, n. 157, Roma, alla
[...]
Sig.ra o comunque attuare una riduzione della donazione in modo tale da CP_2
garantire la ricostituzione della legittima di tutti gli eredi;
b) accertare e dichiarare che la materia del contendere rientri nelle materie previste dall'art.
5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, in modo da procedere alla mediazione obbligatoria.
Si chiede di emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Si insiste sulle richieste istruttorie presentate nell'atto di citazione».
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione disattesa:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità di tutte le domande spiegate in seno al presente giudizio per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la improcedibilità delle domande avanzate stante il mancato esperimento della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010;
In via principale:
Pagina 2 di 9 3) Rigettare in ogni caso le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa emettendo, se del caso, ordinanza di rigetto delle domande ex art. 183 quater c.p.c. stante la loro manifesta infondatezza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali (15%) e CNA come per legge da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza CP_2
ed eccezione disattesa:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità di tutte le domande spiegate in seno al presente giudizio per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la improcedibilità delle domande avanzate stante il mancato esperimento della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010;
In via principale:
3) Rigettare in ogni caso le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa, nel rispetto delle volontà espresse a suo tempo dalla
Signora ed in assenza di alcuna condotta lesiva o costrittiva da parte del CP_2 CP_1
emettendo, se del caso, ordinanza di rigetto delle domande ex art. 183 quater c.p.c. stante la loro manifesta infondatezza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali (15%) e CNA come per legge da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto.
Competenza del giudice monocratico.
La presente causa, instaurata con atto di citazione notificato nel febbraio 2024, è soggetta all'applicazione delle norme processuali, come modificate dal D.L.vo n. 149 del 2022 (art. 35), c.d. e, pertanto, anche se è stata proposta, tra le altre, una domanda di CP_4
riduzione per lesione di legittima, la stessa è devoluta alla competenza del Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, essendo stato abrogato, dalla novella, l'art. 50bis
n. 6), c.p.c..
Inammissibilità delle domande attrici.
È sicuramente sussistente e palese il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_1
Pagina 3 di 9 in ordine a tutte le domande da lui proposte, nonché, con riferimento alla domanda Pt_1
subordinata, la carenza di interesse ad agire.
In via principale, infatti, è stata avanzata domanda di annullamento di un atto di donazione di immobili (o, meglio, di un atto di risoluzione consensuale di una precedente donazione di immobili), stipulato tra la sig.ra ed il sig. , ai sensi Controparte_2 CP_1
dell'art. 775 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 428 c.c., per incapacità di intendere e volere della donante.
Posto che le due norme non sono tra loro applicabili cumulativamente o in via alternativa, dato che quella di cui all'art. 775 c.c. costituisce ipotesi speciale (per gli atti di donazione), rispetto a quella generale dell'art. 428 c.c. (da cui si differenzia per il fatto di non richiedere, tra i requisiti per l'annullamento dell'atto, il grave pregiudizio all'incapace), in ogni caso entrambe statuiscono che l'annullamento può essere chiesto solo “su istanza del donante o dei suoi eredi
o aventi causa” (art. 775 c.c.) o “su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa” (art. 428 c.c.); quindi, o dallo stesso soggetto incapace, che ha compiuto l'atto, oppure da chi è ad esso succeduto nel diritto, a titolo universale (eredi) o particolare (aventi causa); ed
è assolutamente evidente che il sig. non rientra in nessuna di tali categorie. Parte_1
Del resto, dalle difese dell'attore, spiegate in risposta alle eccezioni sollevate sul punto dai convenuti, emerge chiaramente come egli stesso si renda conto di tale difetto, tentando di legittimare il proprio agire in giudizio sulla base di un asserito diritto di “rappresentanza” della madre, a tutela degli interessi di quest'ultima, a suo dire non adeguatamente protetti dal suo legale rappresentante, l'amministratore di sostegno in carica, che si troverebbe anche in una situazione di conflitto di interessi, quale parte dell'atto impugnato.
Sul punto, si richiama un passaggio della memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. di parte attrice
(depositata il 4.10.2024), dove si legge: «Pertanto, il Sig. come primo Parte_1
atto è intervenuto a difesa della madre e non per un proprio tornaconto, ma per fare in modo che si facesse chiarezza sulla fattispecie e si ripristinasse la situazione precedente. […] Detto ciò, il Sig. è intervenuto principalmente in rappresentanza della Sig.ra Parte_1
affinché si tutelassero i diritti della Sig.ra la quale ormai non è in CP_2 CP_2
grado di tutelarsi da sola, ed in via subordinata agisce come erede» (memoria 171ter n. 1
c.p.c., di parte attrice, pag. 8, par. I.I).
Orbene, è evidente come, essendoci un rappresentante legale, ritualmente nominato dall'autorità competente ed ancora formalmente in carica, la sua eventuale inerzia o la
Pagina 4 di 9 violazione del dovere di tutelare gli interessi dell'amministrata, o, ancora, l'esistenza di un conflitto di interessi, non possono certo determinare l'automatico subentro di un altro soggetto, quale rappresentante sostanziale e processuale della beneficiata;
tutte le situazioni dedotte dall'attore avrebbero dovuto essere fatte valere nelle sedi competenti, quali la Procura della Repubblica ed il Giudice Tutelare, onde ottenere la revoca o sostituzione dell'amministratore di sostegno, ovvero la nomina di un curatore speciale (nomina, peraltro, correttamente avvenuta proprio per la costituzione della sig.ra nel presente CP_2
giudizio); sedi in cui l'attore, quale parente prossimo dell'amministrata, era sicuramente legittimato ad intervenire.
Sotto questo aspetto, si ravvisa quindi una chiara violazione dell'art. 81 c.p.c..
È poi quasi superfluo commentare il passaggio ove l'attore dichiara di agire in qualità di
“erede” della madre, dal momento che quest'ultima -fortunatamente e, le si augura, ancora per molto tempo- è tutt'ora in vita (sulla qualità di erede dell'attore e su suoi diritti in relazione alla successione della convenuta, si rimanda a quanto si dirà più avanti, a proposizione della domanda subordinata di riduzione).
Del tutto inconferente e privo di pregio giuridico è, poi, il richiamo all'art. 1421 c.c..
A questo proposito, non si ritiene fondata l'eccezione del convenuto secondo cui l'attore CP_1
avrebbe proposto una domanda nuova, invocando la nullità del contratto;
in realtà, nelle conclusioni di cui al punto 3, lettera b), della memoria 171ter n. 1 c.p.c., l'attore chiede di
“accertare e dichiarare l'interesse ad agire del Sig. ai sensi dell'art. 1421 c.c., Parte_1
per tutela nei confronti degli affetti famigliari”; quindi, come si evince anche dalla parte argomentativa della memoria (pag. 9, paragrafo III), in realtà l'attore non introduce affatto una nuova domanda, di declaratoria di nullità del negozio (tanto è vero che non indica alcun motivo che determinerebbe tale nullità), ma -al solo fine di contrastare le avverse eccezioni di difetto di legittimazione attiva- invoca l'interesse ex art. 1421 c.c., a sostegno delle proprie azioni.
Ritenuta, pertanto, la ammissibilità processuale di tale difesa, non può che rilevarsene, tuttavia, la palese infondatezza: in primo luogo, proprio perché la norma è dettata in tema di nullità dei negozi, mentre, nella specie, si verte in materia di azioni di annullamento, che, peraltro, come visto, hanno proprie specifiche norme sulla legittimazione ad agire;
in secondo luogo, perché l'interesse che legittima un soggetto a far valere in giudizio la nullità di un contratto, deve pur sempre essere un interesse attuale, concreto, giuridicamente rilevante e
Pagina 5 di 9 tutelabile in giudizio e non già di mero fatto, interesse, che, nella specie, non può certo essere ravvisato nella mera, e genericamente invocata, tutela degli “affetti famigliari”.
Da ultimo, è clamorosamente palese il difetto di legittimazione attiva e di interesse, in relazione alla domanda subordinata di riduzione dell'atto donativo per lesione della quota di riserva, spettante all'attore quale erede legittimario della sig.ra CP_2
Come già sopra accennato, la sig.ra è ancora in vita, sicché l'attore non è, né può CP_2
essere considerato suo erede e la sua posizione successoria è meramente potenziale ed ipotetica, futura ed eventuale, essendo qualificabile, tutt'al più, come una situazione di aspettativa, peraltro di mero fatto e non di diritto, priva pertanto di qualsiasi forma di tutela giuridica (fatta salva la possibilità di formalizzare opposizione alla donazione, ai sensi dell'art. 563 c.c.).
Infatti, persino dopo la morte del proprio genitore, che dà luogo all'apertura della successione
(art. 456 c.c.), il figlio non acquista la qualità di erede se non con l'accettazione dell'eredità; senza contare che, fino a che il soggetto è in vita, possono verificarsi le più svariate situazioni che incidono sia sulla composizione del suo patrimonio (e, quindi, del suo asse ereditario e del conseguente valore della quota di legittima, riservata al figlio), sia sulla stessa vicenda successoria (si pensi ad eventuali mutamenti nella composizione del nucleo familiare, al divorzio dal coniuge o alla contrazione di nuovo matrimonio, alla premorienza di alcuno dei successibili, ivi compreso l'odierno attore, o a situazioni che diano luogo all'esclusione dalla successione per indegnità; o, ancora, a disposizioni testamentarie che escludano il chiamato dalla successione e che, anche in caso di erede legittimario, sono valide fino a che non vengano ridotte).
Conclusivamente, devono essere rigettate tutte le domande attoree.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi €
11.000,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, €
3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti convenute;
da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratasi entrambi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Pagina 6 di 9 Condanna ex art. 96 c.p.c..
Si ritengono sussistere anche i presupposti per la condanna dell'attore al pagamento di una somma ulteriore, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
La giurisprudenza di merito e di legittimità – in coerenza con la collocazione sistematica della norma – ha precisato che anche l'ipotesi di cui al terzo comma (così come quelle del primo e secondo comma) presuppone la sussistenza dei requisiti della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, sebbene i più recenti arresti della Cassazione abbiano dato a tale elemento un'accezione maggiormente oggettiva, in termini di abuso dello strumento processuale e di pretestuosità dell'azione (cfr. Cass. SU, n. 9912 del 20/04/2018 e n. 22405 del
13/09/2018; sez. 6-3, n. 29812 del 18/11/2019); di contro, attesa la natura latamente sanzionatoria della condanna, non è necessario (come nei casi di cui ai due commi precedenti), dimostrare un danno effettivo subito dalla parte.
Nel caso di specie, è sicuramente ravvisabile una condotta di abuso dello strumento processuale, attesa la oggettiva e palese inammissibilità delle proposte azioni -talmente clamorosa, da essere percepibile anche ad un soggetto non esperto di diritto (si pensi, in particolare, all'azione di natura ereditaria, promossa nei confronti di un soggetto ancora in vita), tanto più, a fronte dell'insistenza nelle domande, nonostante le corrette e tempestive eccezioni di entrambi i convenuti, che la difesa attrice -pur essendo perfettamente consapevole della loro fondatezza e pertinenza- ha tentato di contrastare, con argomentazioni, come visto, assolutamente inconferenti e addirittura pretestuose.
In ordine alla quantificazione della sanzione, nel silenzio della norma – che richiama solo il criterio dell'equità, senza fornire alcun altro parametro oggettivo – l'elaborazione della prassi giudiziaria ha visto l'applicazione di diversi metodi, la maggior parte dei quali, comunque, tengono conto, nella determinazione della somma, del grado di gravità della colpa o dell'abuso della parte soccombente, del valore della causa e della durata del processo e, in alcuni casi, anche della natura e dell'oggetto della causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere personale, oltre che meramente economico); per quanto riguarda, in particolare, il criterio della durata del procedimento, si è suggerito di prendere in considerazione i parametri quantitativi fissati dalla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, nelle sentenze del
10.11.2004, caso c. Italia n. 64897/2001 e caso c. Italia n. 62361/2000, o, ancora, Per_2 Per_3
di individuare la somma mediante un aumento percentuale rispetto a quanto liquidato a titolo
Pagina 7 di 9 di spese (analogo, del resto, era il criterio adottato nell'abrogato ultimo comma dell'art. 385
c.p.c., che stabiliva come limite superiore, quello del doppio dei massimi tariffari).
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene nella specie di liquidare ex art. 96 c.p.c., in via equitativa, la somma ulteriore di € 2.500,00 in favore di ciascuno dei convenuti, tenuto conto dell'entità delle spese liquidate e della durata breve del procedimento;
con la precisazione che, rispetto a tali somme, non può disporsi la distrazione in favore dei procuratori antistatari, non trattandosi di importi dovuti a titolo di spese di lite.
Dal momento che, come sopra evidenziato, il presente procedimento è assoggettato al nuovo rito, in quanto instaurato dopo il 28.02.2023, è ad esso applicabile anche il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., appunto introdotto dal D.L.vo 149/2022 e che prevede, nel caso di condanna della parte soccombente per lite temeraria, il versamento di un'ulteriore somma in favore della da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00. Controparte_5
Tale disposizione introduce una vera e propria sanzione pecuniaria, finalizzata (oltre che, indirettamente, a scoraggiare iniziative giudiziarie pretestuose e temerarie) a compensare direttamente l'amministrazione della ST (e non già la controparte, come nel caso delle disposizioni dei primi tre commi), per il danno subito in termini di inutile impiego di risorse per la trattazione e definizione di una causa superflua ed inutile.
Come si evince chiaramente dal dato letterale e dalla struttura della disposizione e come, peraltro, evidenziato dalla migliore dottrina che ha per prima commentato la riforma, si tratta di una sanzione applicabile d'ufficio, che consegue automaticamente, al ricorrere di una delle ipotesi di cui ai primi tre commi dell'art. 96 c.p.c. («Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento»), non essendovi alcuna discrezionalità, da parte del Giudice, nel comminare la sanzione, ma soltanto nel quantificarla, nell'ambito dei limiti edittali stabiliti dalla norma.
È evidente che la finalità della norma – in linea con la ratio generale dell'intera riforma
Cartabia – è quella di disincentivare quanto più possibile il ricorso alla giustizia, nei casi in cui l'azione sia clamorosamente infondata o inammissibile o sia anche soltanto superflua ed evitabile, con i conseguenti e noti effetti negativi sul sovraccarico di lavoro per i Tribunali e sulla sottrazione di tempo e risorse utili per la gestione e la definizione degli affari “seri”, che Part richiedono l'intervento dell' ed i cui tempi di trattazione si dilatano, anche a causa della presenza di iniziative temerarie;
in tale ottica si spiega il pagamento in favore di un soggetto pubblico, quale la Cassa delle Ammende, la condanna officiosa e l'automatismo della
Pagina 8 di 9 sanzione, una volta accertata la mala fede o colpa grave o l'abuso dello strumento processuale.
Nel caso di specie, in base ai criteri sopra richiamati, tenuto conto, da un lato, della gravità dell'abuso commesso dal querelante, alla luce dei numerosi, evidenti ed indubbi profili di inammissibilità della domanda e, dall'altro lato, della durata del procedimento e dello sforzo richiesto al Giudice ed all'amministrazione per la definizione del processo, si ritiene congruo comminare la sanzione nella misura massima di € 5.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 6414/2024, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di parte attrice, per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse ad agire;
- condanna la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta , delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 11.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv. CASARIN ANGELO;
- condanna la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.000,00, oltre CP_2
accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv.
MANCINI GIADA;
- visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna al pagamento, in Parte_1
favore dei convenuti e , dell'ulteriore CP_1 Controparte_2 somma di € 2.500,00 ciascuno;
- visto l'art. 96, quarto comma, c.p.c., condanna al pagamento, in Parte_3 favore della della somma di € 5.000,00. Controparte_5
Così deciso in Roma, in data 24/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 6414/2024 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. CAPUTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ANTONIO,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. CASARIN ANGELO, CP_1 C.F._2
(C.F. , in persona del suo Controparte_2 C.F._3
Curatore Speciale Avv. (giusta nomina con decreto del GT in data Controparte_3
29/07/2024), con l'Avv. MANCINI GIADA;
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Donazione – riduzione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «1) previo riconoscimento della sospensione della validità dell'atto di risoluzione della donazione,
2) in via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di emissione di un'ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183 quater c.p.c., per assenza degli elementi previsti dalla norma;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di risoluzione di donazione stipulato presso
Pagina 1 di 9 lo Studio Notarile del Dott. Rep. n. 22.645, Racc. n. 11.856, perché Persona_1
concluso in stato di incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 775 c.c.;
3) in via principale e di merito:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di risoluzione di donazione stipulato presso lo Studio Notarile del Dott. Rep. n. 22.645, Racc. n. 11.856, perché Persona_1
concluso in stato di incapacità di intendere e di volere, in netto contrasto con quanto stabilito dall'art. 428 c.c.;
b) accertare e dichiarare l'interesse ad agire del Sig. ai sensi dell'art. 1421 Parte_1
c.c., per tutela nei confronti degli affetti famigliari;
4) in via subordinata:
a) riconoscere l'applicazione dell'azione di riduzione e garantire la ricostituzione della legittima spettante al Sig. lesa dall'atto di risoluzione di donazione Parte_1
stipulato, in data 26.03.2021, presso lo Studio Notarile del Dott. Rep. n. Persona_1
22.645, Racc. n. 11.856 ai sensi dell'art. 428 c.c. e per effetto riconsegnare la nuda proprietà degli immobili siti in Via di Vigna Stelluti, n.157, Roma e per l'effetto condannare il Sig. CP_1
a restituire la nuda proprietà dell'immobile in Via di Vigna Stelluti, n. 157, Roma, alla
[...]
Sig.ra o comunque attuare una riduzione della donazione in modo tale da CP_2
garantire la ricostituzione della legittima di tutti gli eredi;
b) accertare e dichiarare che la materia del contendere rientri nelle materie previste dall'art.
5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, in modo da procedere alla mediazione obbligatoria.
Si chiede di emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Si insiste sulle richieste istruttorie presentate nell'atto di citazione».
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione disattesa:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità di tutte le domande spiegate in seno al presente giudizio per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la improcedibilità delle domande avanzate stante il mancato esperimento della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010;
In via principale:
Pagina 2 di 9 3) Rigettare in ogni caso le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa emettendo, se del caso, ordinanza di rigetto delle domande ex art. 183 quater c.p.c. stante la loro manifesta infondatezza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali (15%) e CNA come per legge da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza CP_2
ed eccezione disattesa:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità di tutte le domande spiegate in seno al presente giudizio per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la improcedibilità delle domande avanzate stante il mancato esperimento della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010;
In via principale:
3) Rigettare in ogni caso le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa, nel rispetto delle volontà espresse a suo tempo dalla
Signora ed in assenza di alcuna condotta lesiva o costrittiva da parte del CP_2 CP_1
emettendo, se del caso, ordinanza di rigetto delle domande ex art. 183 quater c.p.c. stante la loro manifesta infondatezza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali (15%) e CNA come per legge da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto.
Competenza del giudice monocratico.
La presente causa, instaurata con atto di citazione notificato nel febbraio 2024, è soggetta all'applicazione delle norme processuali, come modificate dal D.L.vo n. 149 del 2022 (art. 35), c.d. e, pertanto, anche se è stata proposta, tra le altre, una domanda di CP_4
riduzione per lesione di legittima, la stessa è devoluta alla competenza del Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, essendo stato abrogato, dalla novella, l'art. 50bis
n. 6), c.p.c..
Inammissibilità delle domande attrici.
È sicuramente sussistente e palese il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_1
Pagina 3 di 9 in ordine a tutte le domande da lui proposte, nonché, con riferimento alla domanda Pt_1
subordinata, la carenza di interesse ad agire.
In via principale, infatti, è stata avanzata domanda di annullamento di un atto di donazione di immobili (o, meglio, di un atto di risoluzione consensuale di una precedente donazione di immobili), stipulato tra la sig.ra ed il sig. , ai sensi Controparte_2 CP_1
dell'art. 775 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 428 c.c., per incapacità di intendere e volere della donante.
Posto che le due norme non sono tra loro applicabili cumulativamente o in via alternativa, dato che quella di cui all'art. 775 c.c. costituisce ipotesi speciale (per gli atti di donazione), rispetto a quella generale dell'art. 428 c.c. (da cui si differenzia per il fatto di non richiedere, tra i requisiti per l'annullamento dell'atto, il grave pregiudizio all'incapace), in ogni caso entrambe statuiscono che l'annullamento può essere chiesto solo “su istanza del donante o dei suoi eredi
o aventi causa” (art. 775 c.c.) o “su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa” (art. 428 c.c.); quindi, o dallo stesso soggetto incapace, che ha compiuto l'atto, oppure da chi è ad esso succeduto nel diritto, a titolo universale (eredi) o particolare (aventi causa); ed
è assolutamente evidente che il sig. non rientra in nessuna di tali categorie. Parte_1
Del resto, dalle difese dell'attore, spiegate in risposta alle eccezioni sollevate sul punto dai convenuti, emerge chiaramente come egli stesso si renda conto di tale difetto, tentando di legittimare il proprio agire in giudizio sulla base di un asserito diritto di “rappresentanza” della madre, a tutela degli interessi di quest'ultima, a suo dire non adeguatamente protetti dal suo legale rappresentante, l'amministratore di sostegno in carica, che si troverebbe anche in una situazione di conflitto di interessi, quale parte dell'atto impugnato.
Sul punto, si richiama un passaggio della memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. di parte attrice
(depositata il 4.10.2024), dove si legge: «Pertanto, il Sig. come primo Parte_1
atto è intervenuto a difesa della madre e non per un proprio tornaconto, ma per fare in modo che si facesse chiarezza sulla fattispecie e si ripristinasse la situazione precedente. […] Detto ciò, il Sig. è intervenuto principalmente in rappresentanza della Sig.ra Parte_1
affinché si tutelassero i diritti della Sig.ra la quale ormai non è in CP_2 CP_2
grado di tutelarsi da sola, ed in via subordinata agisce come erede» (memoria 171ter n. 1
c.p.c., di parte attrice, pag. 8, par. I.I).
Orbene, è evidente come, essendoci un rappresentante legale, ritualmente nominato dall'autorità competente ed ancora formalmente in carica, la sua eventuale inerzia o la
Pagina 4 di 9 violazione del dovere di tutelare gli interessi dell'amministrata, o, ancora, l'esistenza di un conflitto di interessi, non possono certo determinare l'automatico subentro di un altro soggetto, quale rappresentante sostanziale e processuale della beneficiata;
tutte le situazioni dedotte dall'attore avrebbero dovuto essere fatte valere nelle sedi competenti, quali la Procura della Repubblica ed il Giudice Tutelare, onde ottenere la revoca o sostituzione dell'amministratore di sostegno, ovvero la nomina di un curatore speciale (nomina, peraltro, correttamente avvenuta proprio per la costituzione della sig.ra nel presente CP_2
giudizio); sedi in cui l'attore, quale parente prossimo dell'amministrata, era sicuramente legittimato ad intervenire.
Sotto questo aspetto, si ravvisa quindi una chiara violazione dell'art. 81 c.p.c..
È poi quasi superfluo commentare il passaggio ove l'attore dichiara di agire in qualità di
“erede” della madre, dal momento che quest'ultima -fortunatamente e, le si augura, ancora per molto tempo- è tutt'ora in vita (sulla qualità di erede dell'attore e su suoi diritti in relazione alla successione della convenuta, si rimanda a quanto si dirà più avanti, a proposizione della domanda subordinata di riduzione).
Del tutto inconferente e privo di pregio giuridico è, poi, il richiamo all'art. 1421 c.c..
A questo proposito, non si ritiene fondata l'eccezione del convenuto secondo cui l'attore CP_1
avrebbe proposto una domanda nuova, invocando la nullità del contratto;
in realtà, nelle conclusioni di cui al punto 3, lettera b), della memoria 171ter n. 1 c.p.c., l'attore chiede di
“accertare e dichiarare l'interesse ad agire del Sig. ai sensi dell'art. 1421 c.c., Parte_1
per tutela nei confronti degli affetti famigliari”; quindi, come si evince anche dalla parte argomentativa della memoria (pag. 9, paragrafo III), in realtà l'attore non introduce affatto una nuova domanda, di declaratoria di nullità del negozio (tanto è vero che non indica alcun motivo che determinerebbe tale nullità), ma -al solo fine di contrastare le avverse eccezioni di difetto di legittimazione attiva- invoca l'interesse ex art. 1421 c.c., a sostegno delle proprie azioni.
Ritenuta, pertanto, la ammissibilità processuale di tale difesa, non può che rilevarsene, tuttavia, la palese infondatezza: in primo luogo, proprio perché la norma è dettata in tema di nullità dei negozi, mentre, nella specie, si verte in materia di azioni di annullamento, che, peraltro, come visto, hanno proprie specifiche norme sulla legittimazione ad agire;
in secondo luogo, perché l'interesse che legittima un soggetto a far valere in giudizio la nullità di un contratto, deve pur sempre essere un interesse attuale, concreto, giuridicamente rilevante e
Pagina 5 di 9 tutelabile in giudizio e non già di mero fatto, interesse, che, nella specie, non può certo essere ravvisato nella mera, e genericamente invocata, tutela degli “affetti famigliari”.
Da ultimo, è clamorosamente palese il difetto di legittimazione attiva e di interesse, in relazione alla domanda subordinata di riduzione dell'atto donativo per lesione della quota di riserva, spettante all'attore quale erede legittimario della sig.ra CP_2
Come già sopra accennato, la sig.ra è ancora in vita, sicché l'attore non è, né può CP_2
essere considerato suo erede e la sua posizione successoria è meramente potenziale ed ipotetica, futura ed eventuale, essendo qualificabile, tutt'al più, come una situazione di aspettativa, peraltro di mero fatto e non di diritto, priva pertanto di qualsiasi forma di tutela giuridica (fatta salva la possibilità di formalizzare opposizione alla donazione, ai sensi dell'art. 563 c.c.).
Infatti, persino dopo la morte del proprio genitore, che dà luogo all'apertura della successione
(art. 456 c.c.), il figlio non acquista la qualità di erede se non con l'accettazione dell'eredità; senza contare che, fino a che il soggetto è in vita, possono verificarsi le più svariate situazioni che incidono sia sulla composizione del suo patrimonio (e, quindi, del suo asse ereditario e del conseguente valore della quota di legittima, riservata al figlio), sia sulla stessa vicenda successoria (si pensi ad eventuali mutamenti nella composizione del nucleo familiare, al divorzio dal coniuge o alla contrazione di nuovo matrimonio, alla premorienza di alcuno dei successibili, ivi compreso l'odierno attore, o a situazioni che diano luogo all'esclusione dalla successione per indegnità; o, ancora, a disposizioni testamentarie che escludano il chiamato dalla successione e che, anche in caso di erede legittimario, sono valide fino a che non vengano ridotte).
Conclusivamente, devono essere rigettate tutte le domande attoree.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi €
11.000,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, €
3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti convenute;
da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratasi entrambi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Pagina 6 di 9 Condanna ex art. 96 c.p.c..
Si ritengono sussistere anche i presupposti per la condanna dell'attore al pagamento di una somma ulteriore, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
La giurisprudenza di merito e di legittimità – in coerenza con la collocazione sistematica della norma – ha precisato che anche l'ipotesi di cui al terzo comma (così come quelle del primo e secondo comma) presuppone la sussistenza dei requisiti della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, sebbene i più recenti arresti della Cassazione abbiano dato a tale elemento un'accezione maggiormente oggettiva, in termini di abuso dello strumento processuale e di pretestuosità dell'azione (cfr. Cass. SU, n. 9912 del 20/04/2018 e n. 22405 del
13/09/2018; sez. 6-3, n. 29812 del 18/11/2019); di contro, attesa la natura latamente sanzionatoria della condanna, non è necessario (come nei casi di cui ai due commi precedenti), dimostrare un danno effettivo subito dalla parte.
Nel caso di specie, è sicuramente ravvisabile una condotta di abuso dello strumento processuale, attesa la oggettiva e palese inammissibilità delle proposte azioni -talmente clamorosa, da essere percepibile anche ad un soggetto non esperto di diritto (si pensi, in particolare, all'azione di natura ereditaria, promossa nei confronti di un soggetto ancora in vita), tanto più, a fronte dell'insistenza nelle domande, nonostante le corrette e tempestive eccezioni di entrambi i convenuti, che la difesa attrice -pur essendo perfettamente consapevole della loro fondatezza e pertinenza- ha tentato di contrastare, con argomentazioni, come visto, assolutamente inconferenti e addirittura pretestuose.
In ordine alla quantificazione della sanzione, nel silenzio della norma – che richiama solo il criterio dell'equità, senza fornire alcun altro parametro oggettivo – l'elaborazione della prassi giudiziaria ha visto l'applicazione di diversi metodi, la maggior parte dei quali, comunque, tengono conto, nella determinazione della somma, del grado di gravità della colpa o dell'abuso della parte soccombente, del valore della causa e della durata del processo e, in alcuni casi, anche della natura e dell'oggetto della causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere personale, oltre che meramente economico); per quanto riguarda, in particolare, il criterio della durata del procedimento, si è suggerito di prendere in considerazione i parametri quantitativi fissati dalla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, nelle sentenze del
10.11.2004, caso c. Italia n. 64897/2001 e caso c. Italia n. 62361/2000, o, ancora, Per_2 Per_3
di individuare la somma mediante un aumento percentuale rispetto a quanto liquidato a titolo
Pagina 7 di 9 di spese (analogo, del resto, era il criterio adottato nell'abrogato ultimo comma dell'art. 385
c.p.c., che stabiliva come limite superiore, quello del doppio dei massimi tariffari).
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene nella specie di liquidare ex art. 96 c.p.c., in via equitativa, la somma ulteriore di € 2.500,00 in favore di ciascuno dei convenuti, tenuto conto dell'entità delle spese liquidate e della durata breve del procedimento;
con la precisazione che, rispetto a tali somme, non può disporsi la distrazione in favore dei procuratori antistatari, non trattandosi di importi dovuti a titolo di spese di lite.
Dal momento che, come sopra evidenziato, il presente procedimento è assoggettato al nuovo rito, in quanto instaurato dopo il 28.02.2023, è ad esso applicabile anche il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., appunto introdotto dal D.L.vo 149/2022 e che prevede, nel caso di condanna della parte soccombente per lite temeraria, il versamento di un'ulteriore somma in favore della da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00. Controparte_5
Tale disposizione introduce una vera e propria sanzione pecuniaria, finalizzata (oltre che, indirettamente, a scoraggiare iniziative giudiziarie pretestuose e temerarie) a compensare direttamente l'amministrazione della ST (e non già la controparte, come nel caso delle disposizioni dei primi tre commi), per il danno subito in termini di inutile impiego di risorse per la trattazione e definizione di una causa superflua ed inutile.
Come si evince chiaramente dal dato letterale e dalla struttura della disposizione e come, peraltro, evidenziato dalla migliore dottrina che ha per prima commentato la riforma, si tratta di una sanzione applicabile d'ufficio, che consegue automaticamente, al ricorrere di una delle ipotesi di cui ai primi tre commi dell'art. 96 c.p.c. («Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento»), non essendovi alcuna discrezionalità, da parte del Giudice, nel comminare la sanzione, ma soltanto nel quantificarla, nell'ambito dei limiti edittali stabiliti dalla norma.
È evidente che la finalità della norma – in linea con la ratio generale dell'intera riforma
Cartabia – è quella di disincentivare quanto più possibile il ricorso alla giustizia, nei casi in cui l'azione sia clamorosamente infondata o inammissibile o sia anche soltanto superflua ed evitabile, con i conseguenti e noti effetti negativi sul sovraccarico di lavoro per i Tribunali e sulla sottrazione di tempo e risorse utili per la gestione e la definizione degli affari “seri”, che Part richiedono l'intervento dell' ed i cui tempi di trattazione si dilatano, anche a causa della presenza di iniziative temerarie;
in tale ottica si spiega il pagamento in favore di un soggetto pubblico, quale la Cassa delle Ammende, la condanna officiosa e l'automatismo della
Pagina 8 di 9 sanzione, una volta accertata la mala fede o colpa grave o l'abuso dello strumento processuale.
Nel caso di specie, in base ai criteri sopra richiamati, tenuto conto, da un lato, della gravità dell'abuso commesso dal querelante, alla luce dei numerosi, evidenti ed indubbi profili di inammissibilità della domanda e, dall'altro lato, della durata del procedimento e dello sforzo richiesto al Giudice ed all'amministrazione per la definizione del processo, si ritiene congruo comminare la sanzione nella misura massima di € 5.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 6414/2024, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di parte attrice, per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse ad agire;
- condanna la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta , delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 11.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv. CASARIN ANGELO;
- condanna la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.000,00, oltre CP_2
accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv.
MANCINI GIADA;
- visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna al pagamento, in Parte_1
favore dei convenuti e , dell'ulteriore CP_1 Controparte_2 somma di € 2.500,00 ciascuno;
- visto l'art. 96, quarto comma, c.p.c., condanna al pagamento, in Parte_3 favore della della somma di € 5.000,00. Controparte_5
Così deciso in Roma, in data 24/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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