Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all' articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1981.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all' articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1981.