TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. AT OR Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3583 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
nato a [...] il [...] CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in San IO UE presso lo studio dell'avv. Alessandro Sini, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], CF: elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in San IO UE presso lo studio dell'avv. Luisella Zedde, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dei ricorrenti:
“
Ricorrono al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Cagliari affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti
Condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico.
3. I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà procedendo nel seguente modo: il sig. , con ogni garanzia di legge, cede e trasferisce, Parte_1 alla sig.ra , che accetta e acquista, la piena proprietà della quota indivisa pari al 50% CP_1 del fabbricato adibito a civile abitazione, ed il locale ad uso garage ubicato al piano seminterrato, con annessa un'area cortilizia, costituente pertinenza esclusiva del fabbricato circostante per tre lati, distinto in catasto fabbricati al foglio 33, (trentatre), mappale 698 (seicentonovantotto), subalterno
5 (cinque).
4. I coniugi dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati riguardano le unità immobiliari urbane raffigurate nell'elaborato planimetrico e nella planimetria depositati in catasto e che i dati catastali, la planimetria e l'elaborato planimetrico sono conformi allo stato di fatto.
Dichiarano, altresì, che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto loro in forza di atto pubblico di compravendita stipulato in data 24.01.2018 a rogito del Notaio Dott. Persona_1 repertorio N. 33.477, Raccolta N. 20.169, registrato a IA in data 26.01.2018.
5. I coniugi consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per loro messa a norma.
6. Il sig. , prestando le garanzie di legge, trasferisce la quota pari al 50% della piena Parte_1 proprietà della casa coniugale e del locale garage, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento acceso da entrambi i coniugi, per
l'importo di €. 118.000,00 con la Banca Intesa San Paolo, Numero finanziamento 44124973 in data
12.09.2019.
7. I coniugi convengono che la sig.ra , a fronte del trasferimento della quota pari al CP_1
50% della proprietà della casa coniugale e del locale garage, si accolli, in via esclusiva, l'intero debito residuo del mutuo indicato nel precedente articolo, pari a circa €. 96.522,62 con rata di €
466,00 circa mensili, sino alla scadenza prevista per il 01.10.2044, stipulando nuovo contratto di finanziamento.
8. Il sig. e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi Parte_1 reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando espressamente a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
9. Ai sensi e per gli effetti di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia, i coniugi dichiarano:
- che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia n. 13 rilasciata dal comune di San IO UE nell'anno 1997 ed in conformità al progetto edilizio approvato.
- che per i successivi lavori eseguiti sullo stesso fabbricato è stato rilasciato dal comune di San
IO UE in data 10 novembre 2017 il permesso di costruzione in accertamento di conformità
n. 6;
- che in seguito non sono state effettuate opere necessitanti di autorizzazione amministrativa;
- che non sono stati applicati i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'art. 41 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 né altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa edilizia.
10. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, i coniugi dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
11. I coniugi, preso atto di quanto statuito dalla sentenza n. 21761 del 29.07.2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 c.c., si obbligano ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto
e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità ed a depositare presso la Cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
12.In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica
(A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 04.04.2025 dal Geometra , CP_2 che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante.
13.Il signor da atto di aver portato via dalla casa coniugale i propri effetti personali, Parte_1 nonché quant'altro di sua spettanza, mentre i residui arredi, mobili e suppellettili di compendio della casa coniugale rimarranno assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra . CP_1
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, si chiede venga rimessa la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di divorzio, alle seguenti
Condizioni:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento /cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 09.09.2021, tra i sig.ri e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di San IO UE, Atto Nr. 7 – Parte I- Serie, Anno 2021, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
2. Confermare l'assegnazione e proprietà esclusiva della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di San IO UE in Via Vittorio Emanuele, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in capo alla sig.ra . CP_1
3. Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2025, e premesso di essersi Parte_1 CP_1
sposati in data 09.09.2021 con il rito civile in San IO UE, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, il divorzio congiunto. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 23.10.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio, assistite dal rispettivo difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile e la relativa planimetria;
l'atto di provenienza;
la dichiarazione di conformità urbanistica;
la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento, della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento acceso da entrambi i coniugi per l'importo di
118.000,00 euro con la Banca Intesa San Paolo n. finanziamento 44124973 in data 12.09.2019.
La parte alienante, , intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 Parte_1
febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alla planimetria depositate in catasto con il prot. n. CA0093424 del 30.07.2019;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in conformità della Concessione Edilizia n.13/1997,
rilasciata dal Comune di San IO UE, e successivo permesso di costruzione in accertamento di conformità n. 6, rilasciato dal Comune di San IO UE, in data 10.11.2017;
- non sono state eseguite successive modifiche;
- in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della l. 47 del 1985, non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23
comma 1 del D.p.R. 380/2001 e non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 7/02/1985, introdotto dall'art.19, comma
14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e che , a fronte del trasferimento della quota pari al 50% della proprietà della CP_1
casa coniugale e del locale garage, si accolla, in via esclusiva, l'intero debito residuo del mutuo indicato, pari a circa € 96.522,62 con rata di € 466,00 circa mensili, sino alla scadenza prevista per il
01.10.2044, stipulando nuovo contratto di finanziamento;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese. La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto,
la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile CP_1
per l'annotazione della presente sentenza (Atto Nr. 7, parte I - Serie, Anno 2021 - Comune di San
IO UE);
2) Dà atto che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
3) Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e,
pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico;
4) Dà atto che i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà procedendo nel seguente modo: il sig. , con ogni garanzia di legge, cede Parte_1
e trasferisce, alla sig.ra , che accetta e acquista, la piena proprietà della quota indivisa CP_1
pari al 50% del fabbricato adibito a civile abitazione, ed il locale ad uso garage ubicato al piano seminterrato, con annessa un'area cortilizia, costituente pertinenza esclusiva del fabbricato circostante per tre lati, distinto in catasto fabbricati al foglio 33, (trentatre), mappale 698
(seicentonovantotto), subalterno 5 (cinque);
5) Dà atto che i coniugi dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati riguardano le unità immobiliari urbane raffigurate nell'elaborato planimetrico e nella planimetria depositati in catasto e che i dati catastali, la planimetria e l'elaborato planimetrico sono conformi allo stato di fatto.
Dichiarano, altresì, che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto loro in forza di atto pubblico di compravendita stipulato in data 24.01.2018 a rogito del Notaio Dott. Persona_1
repertorio N. 33.477, Raccolta N. 20.169, registrato a IA in data 26.01.2018;
6) Dà atto che i coniugi consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento,
dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per loro messa a norma;
7) Dà atto che , prestando le garanzie di legge, trasferisce la quota pari al 50% della Parte_1
piena proprietà della casa coniugale e del locale garage, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento acceso da entrambi i coniugi, per l'importo di €. 118.000,00 con la Banca Intesa San Paolo, Numero finanziamento 44124973 in data
12.09.2019;
8) Dà atto che i coniugi convengono che a fronte del trasferimento della quota pari CP_1
al 50% della proprietà della casa coniugale e del locale garage, si accolli, in via esclusiva, l'intero debito residuo del mutuo indicato nel precedente articolo, pari a circa €. 96.522,62 con rata di €
466,00 circa mensili, sino alla scadenza prevista per il 01.10.2044, stipulando nuovo contratto di finanziamento;
9) Dà atto che e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali Parte_1
obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando espressamente a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
10) Dà atto che, ai sensi e per gli effetti di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia, i coniugi dichiarano:
- che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia n. 13 rilasciata dal comune di San IO UE nell'anno 1997 ed in conformità al progetto edilizio approvato;
- che per i successivi lavori eseguiti sullo stesso fabbricato è stato rilasciato dal comune di San
IO UE in data 10 novembre 2017 il permesso di costruzione in accertamento di conformità
n. 6;
- che in seguito non sono state effettuate opere necessitanti di autorizzazione amministrativa;
- che non sono stati applicati i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'art. 41 della legge 28
febbraio 1985 n. 47 né altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa edilizia;
11) Dà atto che al fine della piena attuazione degli impegni assunti, i coniugi dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e della successiva sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione;
12) Dà atto che i coniugi, preso atto di quanto statuito dalla sentenza n. 21761 del 29.07.2021 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità ed a depositare presso la Cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità
immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio;
13) Dà atto che in conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria ha dichiarato di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 04.04.2025 dal Geometra CP_2
[...]
14) Dà atto che ha dichiarato di aver portato via dalla casa coniugale i propri effetti Parte_1
personali, nonché quant'altro di sua spettanza, mentre i residui arredi, mobili e suppellettili di compendio della casa coniugale rimarranno assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra
[...]
. CP_1
15) Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San IO
UE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
6) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. Così deciso in Cagliari in data 27.10.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
OR AT
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. OR AT Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 3583 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, con l'avv. ALESSANDRO SINI Parte_1
e
, con l'avv. LUISELLA ZEDDE, CP_1
ricorrenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 27.04.2026, ore 09:30, davanti al
Presidente della Prima Sezione Civile, Dott. OR latti, invitando le parti a valutare la richiesta di trattazione scritta.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 27.10.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Presidente
OR AT