TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43491/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43491/2024
tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggi 15 maggio 2025, alle ore 10.28, innanzi al Giudice dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CRESPI MARIANGELA, con la parte personalmente, che si riporta al ricorso ed insiste come in atti, chiedendo fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c;
per parte convenuta nessuno
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifIca
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale.
L'avv. Crespi conclude come da ricorso, chiedendo la distrazione delle spese
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, ad ore 13.00, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429
c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43491/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. CRESPI Parte_1 C.F._1
MARIANGELA
RICORRENTE
contro
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'inadempimento della conduttrice alle obbligazioni derivanti dai due contratti di locazione per cui è causa e per l'effetto condannarla, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Euro 40.145,42:- oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4 C.C. dalla domanda al saldo, o quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta.
Spese e compensi professionali rifusi oltre ad accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv.
Mariangela Crespi quale anticipatario. IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testi sui capitoli dedotti in narrativa preceduti dall'inciso “ Se non sia vero che...” SI INDICANO A TESTI (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , adiva questo Parte_1
Tribunale allegando: che con due contratti datati 10/07/2023 e registrati in data 04/08/2023 l'esponente concedeva in locazione ad uso foresteria alla ue appartamenti siti in Controparte_1
Milano Via Panfilo Nuvolone n. 18; che già con PEC 22/07/2024 veniva contestata al conduttore una morosità per canoni di locazione arretrati e spese varie;
che in data 01/10/2024 gli venivano riconsegnate le chiavi di entrambi gli appartamenti;
che – alla data di riconsegna- residuava un debito di € 40.145,42 mai corrisposti.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva Controparte_1
che p pertanto veniva dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda deve essere integralmente accolta.
Parte ricorrente ha provato l'esistenza del titolo contrattuale nonchè documentato tutti i crediti azionati in ricorso, allegando l'inadempimento della controparte alle obbligazioni contrattuali.
La controparte, rimanendo contumace, ha omesso di fornire prova contraria di dette allegazioni, così non assolvendo all'onere probatorio a suo carico di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui credito.
Per l'effetto, deve condannarsi al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di € 40.145,42, oltre interessi contrattuali dal dovuto al Parte_1
saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenito conto del valore della controversia (ex art. 5 DM 55/2014) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 43491/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
€ 40.145,42 , oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo effettivo;
[...]
2) Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 572,00 per spese esenti ed € 3.809,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 15/05/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43491/2024
tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggi 15 maggio 2025, alle ore 10.28, innanzi al Giudice dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CRESPI MARIANGELA, con la parte personalmente, che si riporta al ricorso ed insiste come in atti, chiedendo fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c;
per parte convenuta nessuno
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifIca
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale.
L'avv. Crespi conclude come da ricorso, chiedendo la distrazione delle spese
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, ad ore 13.00, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429
c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43491/2024 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. CRESPI Parte_1 C.F._1
MARIANGELA
RICORRENTE
contro
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'inadempimento della conduttrice alle obbligazioni derivanti dai due contratti di locazione per cui è causa e per l'effetto condannarla, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Euro 40.145,42:- oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4 C.C. dalla domanda al saldo, o quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta.
Spese e compensi professionali rifusi oltre ad accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv.
Mariangela Crespi quale anticipatario. IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testi sui capitoli dedotti in narrativa preceduti dall'inciso “ Se non sia vero che...” SI INDICANO A TESTI (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , adiva questo Parte_1
Tribunale allegando: che con due contratti datati 10/07/2023 e registrati in data 04/08/2023 l'esponente concedeva in locazione ad uso foresteria alla ue appartamenti siti in Controparte_1
Milano Via Panfilo Nuvolone n. 18; che già con PEC 22/07/2024 veniva contestata al conduttore una morosità per canoni di locazione arretrati e spese varie;
che in data 01/10/2024 gli venivano riconsegnate le chiavi di entrambi gli appartamenti;
che – alla data di riconsegna- residuava un debito di € 40.145,42 mai corrisposti.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva Controparte_1
che p pertanto veniva dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda deve essere integralmente accolta.
Parte ricorrente ha provato l'esistenza del titolo contrattuale nonchè documentato tutti i crediti azionati in ricorso, allegando l'inadempimento della controparte alle obbligazioni contrattuali.
La controparte, rimanendo contumace, ha omesso di fornire prova contraria di dette allegazioni, così non assolvendo all'onere probatorio a suo carico di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui credito.
Per l'effetto, deve condannarsi al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di € 40.145,42, oltre interessi contrattuali dal dovuto al Parte_1
saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenito conto del valore della controversia (ex art. 5 DM 55/2014) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 43491/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
€ 40.145,42 , oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo effettivo;
[...]
2) Condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 572,00 per spese esenti ed € 3.809,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 15/05/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati