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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1298 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/06/1992), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PARENTI LUIGI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MELFI (PZ), 09/10/1990), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DI TOMMASO ROBERTO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento figlia minore non matrimoniale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/02/2025 le parti discutevano oralmente il procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione con Parte_1
è nata la figlia (Roma, Controparte_1 Persona_1
23/05/2021), ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento della predetta disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre,
assegnazione a costei della casa familiare sita in Roma Via Verga n. 38, di sua esclusiva proprietà, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre,
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro
600,00 mensili, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
Costituitosi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori ed ha Per_1
chiesto di autorizzare il padre a permanere nell'abitazione di Via Verga n.
38 dalla quale la ricorrente si è allontanata nel 2023 o, in subordine, con residenza di presso il padre a Melfi, disciplina dei tempi di Per_1
permanenza presso la madre e obbligo di costei di contribuire al mantenimento della figlia, ciò anche al fine di evitare la coabitazione di 3
con , figlio primogenito della rimasto orfano Per_1 CP_2 Parte_1
di padre a gennaio 2024 e affetto da problematiche incidenti negativamente sulla sorella, secondo la prospettazione del resistente medesimo.
Sentite le parti, acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18/06/2024 il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
fermo il collocamento della figlia minore (Roma, 23 Persona_1
maggio 2021) presso la madre nell'attuale dimora della stessa presso la di
lei madre, dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e
terrà con sé : a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il Per_1
martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico
alle ore 20.30 (dopo cena); b) a finesettimana alternati, dalle ore 16.00 o
dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 20.30 (dopo
cena) della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche
natalizie e pasquali, in modo tale da alternare negli anni le principali
festività; d) per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, da
concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a
condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di
accordo il padre vedrà e terrà con sé dal 1° al 15 agosto negli anni Per_1
pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari (e la madre viceversa), oltre
una ulteriore settimana nei mesi di giugno o luglio o settembre;
e) ad anni
alterni in coincidenza con il compleanno di e le festività nazionali e Per_1
locali infrasettimanali;
trascorrerà in ogni caso con la madre il giorno della festa Per_1 4
della mamma e del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del
papà e del di lui compleanno;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
il mantenimento di e a far data dalla domanda (16 gennaio 2024), la Per_1
somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli
indici Istat con base gennaio 2024, e condanna il al versamento, in CP_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti la figlia con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo.
Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott.ssa
[...]
affinché risponda ai seguenti quesiti: Persona_2
Dica il CTU — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i
genitori e la figlia minore ed i loro eventuali CTP, acquisita ogni Per_1
informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata
autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture
scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le
condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre
che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti.
In particolare il CTU:
1. Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso
diagnosi psicologica relativa a: - profilo di personalità delle parti incidente
sulle competenze genitoriali;
- capacità dei genitori di fornire uno spazio
fisico e ambientale idoneo alla minore;
- capacità dei genitori di tutelare il 5
rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; -
capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne
l'immagine agli occhi della figlia;
- capacità dei genitori di focalizzarsi sui
bisogni evolutivi della figlia.
2. Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione della figlia
minore con le figure genitoriali.
3. Valuti lo stato di benessere psicologico della figlia e se e in quale
misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco
disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa,
o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni
negativamente il suo sviluppo psicologico.
4. Proceda all'ascolto del minore che abbia compiuto anni 12 e anche
di minore età che abbia capacità di discernimento.
5. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella
fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse
della figlia al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei
genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga la minore dalla
conflittualità genitoriale.
6. Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.
7. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino
necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero
fare riferimento.
8. Qualora dovesse rendersi opportuno l'intervento dei Servizi
Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti
con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse
disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre 6
alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi
Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i
difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa
fornire analogo servizio. La video/audio registrazione degli incontri di
consulenza, se richiesta dalle parti, potrà essere disposta dal Giudice,
tenuto anche conto del parere del CTU;
l'ascolto del minore sarà comunque
sempre videoregistrato. Tutto il materiale audio/video deve essere prodotto
in copia ai difensori delle parti alla consegna della bozza;
una copia per il
Giudice verrà depositata in cancelleria, dopo l'invio del testo finale della
consulenza.
Assegna al ctu termine fino al 26 giugno 2024 per il deposito nel
fascicolo telematico di una dichiarazione contenente la formula del
giuramento nonché la data di inizio delle operazioni peritali.
Assegna, altresì, i seguenti termini: a) al ctu fino al 25 novembre 2024
per l'invio della relazione preliminare alle parti;
b) alle parti fino al 10
dicembre 2024 per l'invio al ctu di eventuali richieste di chiarimenti e note
critiche; c) al ctu fino al 15 gennaio 2025 per il deposito della relazione
finale cui allegherà le note ed osservazioni di parte e le relative risposte.
Accorda al ctu anticipo-fondo spese di euro 2.000,00 oltre accessori
che pone provvisoriamente a carico di ambo i genitori in solido.
Autorizza il ctu a far uso del mezzo proprio e ad avvalersi di un
ausiliario psicodiagnosta.
Assegna alle parti termine fino alle ore 09.00 del giorno antecedente
la data di inizio delle operazioni peritali per la nomina dei rispettivi ccttpp,
con la precisazione che nel caso in cui le operazioni abbiano inizio nella
giornata di lunedì tale termine deve intendersi fissato alle ore 09.00 del 7
venerdì antecedente.
Qualora nel corso delle operazioni peritali dovessero emergere fatti e
circostanze che rendano necessaria la modifica del regime in atto, il ctu
provvederà a segnalarlo immediatamente al giudice.
Rinvia la causa per l'esame della ctu e la discussione orale
all'udienza del 17 febbraio 2025, ore 12.00, disponendo la comparizione
personale delle parti cui assegna termine fino al 15 gennaio 2025 per il
deposito delle dichiarazioni reddituali successive a quelle in atti e di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le
indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi alle parti e al ctu nominato dott.ssa Persona_2
[...]
Espletata la disposta consulenza tecnica e sentite le parti, all'udienza del 17/02/2025, all'esito della discussione orale, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che possano e debbano essere recepite le conclusioni del ctu in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi,
logicamente e congruamente motivate, esenti da vizi logico-giuridici, tenuto anche conto delle risposte date dal ctu alle note ed osservazioni di parte.
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori, con disciplina dei tempi di permanenza presso ognuno nei termini, paritetici, indicati in dispositivo e suggeriti dal ctu, residenza anagrafica presso la madre.
Non può, invece, farsi luogo all'assegnazione dell'immobile sito in
Roma Via Verga n. 38 ad alcuno dei due genitori, atteso che la casa,
acquistata dalle parti per essere destinata alla famiglia, è stata di fatto abitata 8
dalle parti medesime solo da febbraio 2022 all'estate 2023, atteso che a settembre 2023 la si è allontanata dal predetto immobile per Parte_1
stabilirsi presso la di lei madre ove abita tuttora unitamente ai suoi due figli,
essendo rimasto a vivere nella casa di Via Verga il casa che CP_1
pertanto non può ritenersi costituire il contesto e l'habitat domestico di riferimento di che, ragionevolmente, non ne ha ricordo, considerata la Per_1
tenera età della bambina che vive altrove da circa un anno e mezzo.
In ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra le parti in causa,
mette conto evidenziare che il ridetto immobile di Via Verga n. 38, pur essendo stato acquistato anche mediante mutuo cointestato ai due genitori il cui rateo mensile ammonta allo stato a poco più di euro 500,00 complessivi,
è intestato solo alla pur avendo il contribuito al suo Parte_1 CP_1
acquisto anche contraendo altri due prestiti utilizzati pure per la ristrutturazione e l'arredamento della casa, per complessivi ulteriori euro
500,00 mensili circa.
La inoltre, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa Parte_1
euro 1.600,00 su dodici mensilità e non è titolare di altri beni immobili,
mentre il è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro CP_1
2.200,00 mensili su dodici mensilità, tenuto anche conto del canone di locazione di un appartamento situato a Melfi, ricevuto in donazione.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto dell'età di dei tempi paritetici di permanenza della stessa presso ciascun Per_1
genitore, percettore dell'assegno unico e universale in ragione di circa euro
100,00 mensili ognuno, dei gravosi oneri di cui è onerato il e CP_1
connessi all'acquisto dell'appartamento di Via Verga n. 38, intestato,
ripetesi, unicamente alla ricorrente, il collegio reputa equo prevedere che 9
ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia durante i tempi di permanenza della stessa presso ognuno, con conseguente cessazione dell'obbligo del di corrispondere l'assegno perequativo CP_1
alla a far data dal mese di marzo 2025 incluso, fermo l'onere di Parte_1
ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Per_1
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1298/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1)affida la figlia minore (Roma, 23/05/2021) in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore terrà con sé
Per_1
a) fino al compimento del sesto anno di età a settimana alterne: a1)
prima settimana: dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore
9.00 in caso di chiusura scolastica del lunedì al mercoledì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura 10
scolastica) e dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore 9.00
in caso di chiusura scolastica del venerdì al lunedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00); a2) seconda settimana: dall'orario di uscita scolastico ovvero in caso di chiusura scolastica dalle ore 9.00 del mercoledì al venerdì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica);
b) dal compimento del sesto anno di età di la madre la terrà Per_1
con sé dall'orario di uscita scolastico ovvero in caso di chiusura scolastica dalle ore 9.00 del lunedì al mercoledì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); il padre terrà con sé dall'orario di uscita scolastico ovvero in Per_1
caso di chiusura scolastica dalle ore 9.00 del mercoledì al venerdì
mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); ciascun genitore terrà con sé a Per_1
finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore 9.00 del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00);
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra le parti entro il mese di aprile di ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e Per_1 11
dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
f) ad anni alterni in coincidenza con il giorno del compleanno di la quale trascorrerà in ogni caso e a prescindere dal Per_1
calendario sopra indicato con la madre il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e del di lui compleanno;
3) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i tempi di permanenza della stessa presso ognuno e, Per_1
per l'effetto, dichiara cessato a decorrere dal mese di marzo 2025 incluso l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di mantenimento per Per_1
4) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa Per_1
con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1298 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/06/1992), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PARENTI LUIGI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MELFI (PZ), 09/10/1990), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. DI TOMMASO ROBERTO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento figlia minore non matrimoniale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/02/2025 le parti discutevano oralmente il procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione con Parte_1
è nata la figlia (Roma, Controparte_1 Persona_1
23/05/2021), ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento della predetta disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre,
assegnazione a costei della casa familiare sita in Roma Via Verga n. 38, di sua esclusiva proprietà, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre,
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro
600,00 mensili, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
Costituitosi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori ed ha Per_1
chiesto di autorizzare il padre a permanere nell'abitazione di Via Verga n.
38 dalla quale la ricorrente si è allontanata nel 2023 o, in subordine, con residenza di presso il padre a Melfi, disciplina dei tempi di Per_1
permanenza presso la madre e obbligo di costei di contribuire al mantenimento della figlia, ciò anche al fine di evitare la coabitazione di 3
con , figlio primogenito della rimasto orfano Per_1 CP_2 Parte_1
di padre a gennaio 2024 e affetto da problematiche incidenti negativamente sulla sorella, secondo la prospettazione del resistente medesimo.
Sentite le parti, acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18/06/2024 il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
fermo il collocamento della figlia minore (Roma, 23 Persona_1
maggio 2021) presso la madre nell'attuale dimora della stessa presso la di
lei madre, dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e
terrà con sé : a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il Per_1
martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico
alle ore 20.30 (dopo cena); b) a finesettimana alternati, dalle ore 16.00 o
dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 20.30 (dopo
cena) della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche
natalizie e pasquali, in modo tale da alternare negli anni le principali
festività; d) per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, da
concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a
condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di
accordo il padre vedrà e terrà con sé dal 1° al 15 agosto negli anni Per_1
pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari (e la madre viceversa), oltre
una ulteriore settimana nei mesi di giugno o luglio o settembre;
e) ad anni
alterni in coincidenza con il compleanno di e le festività nazionali e Per_1
locali infrasettimanali;
trascorrerà in ogni caso con la madre il giorno della festa Per_1 4
della mamma e del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del
papà e del di lui compleanno;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
il mantenimento di e a far data dalla domanda (16 gennaio 2024), la Per_1
somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli
indici Istat con base gennaio 2024, e condanna il al versamento, in CP_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti la figlia con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo.
Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott.ssa
[...]
affinché risponda ai seguenti quesiti: Persona_2
Dica il CTU — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i
genitori e la figlia minore ed i loro eventuali CTP, acquisita ogni Per_1
informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata
autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture
scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le
condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre
che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti.
In particolare il CTU:
1. Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso
diagnosi psicologica relativa a: - profilo di personalità delle parti incidente
sulle competenze genitoriali;
- capacità dei genitori di fornire uno spazio
fisico e ambientale idoneo alla minore;
- capacità dei genitori di tutelare il 5
rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; -
capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne
l'immagine agli occhi della figlia;
- capacità dei genitori di focalizzarsi sui
bisogni evolutivi della figlia.
2. Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione della figlia
minore con le figure genitoriali.
3. Valuti lo stato di benessere psicologico della figlia e se e in quale
misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco
disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa,
o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni
negativamente il suo sviluppo psicologico.
4. Proceda all'ascolto del minore che abbia compiuto anni 12 e anche
di minore età che abbia capacità di discernimento.
5. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella
fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse
della figlia al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei
genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga la minore dalla
conflittualità genitoriale.
6. Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.
7. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino
necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero
fare riferimento.
8. Qualora dovesse rendersi opportuno l'intervento dei Servizi
Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti
con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse
disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre 6
alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi
Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP ed i
difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa
fornire analogo servizio. La video/audio registrazione degli incontri di
consulenza, se richiesta dalle parti, potrà essere disposta dal Giudice,
tenuto anche conto del parere del CTU;
l'ascolto del minore sarà comunque
sempre videoregistrato. Tutto il materiale audio/video deve essere prodotto
in copia ai difensori delle parti alla consegna della bozza;
una copia per il
Giudice verrà depositata in cancelleria, dopo l'invio del testo finale della
consulenza.
Assegna al ctu termine fino al 26 giugno 2024 per il deposito nel
fascicolo telematico di una dichiarazione contenente la formula del
giuramento nonché la data di inizio delle operazioni peritali.
Assegna, altresì, i seguenti termini: a) al ctu fino al 25 novembre 2024
per l'invio della relazione preliminare alle parti;
b) alle parti fino al 10
dicembre 2024 per l'invio al ctu di eventuali richieste di chiarimenti e note
critiche; c) al ctu fino al 15 gennaio 2025 per il deposito della relazione
finale cui allegherà le note ed osservazioni di parte e le relative risposte.
Accorda al ctu anticipo-fondo spese di euro 2.000,00 oltre accessori
che pone provvisoriamente a carico di ambo i genitori in solido.
Autorizza il ctu a far uso del mezzo proprio e ad avvalersi di un
ausiliario psicodiagnosta.
Assegna alle parti termine fino alle ore 09.00 del giorno antecedente
la data di inizio delle operazioni peritali per la nomina dei rispettivi ccttpp,
con la precisazione che nel caso in cui le operazioni abbiano inizio nella
giornata di lunedì tale termine deve intendersi fissato alle ore 09.00 del 7
venerdì antecedente.
Qualora nel corso delle operazioni peritali dovessero emergere fatti e
circostanze che rendano necessaria la modifica del regime in atto, il ctu
provvederà a segnalarlo immediatamente al giudice.
Rinvia la causa per l'esame della ctu e la discussione orale
all'udienza del 17 febbraio 2025, ore 12.00, disponendo la comparizione
personale delle parti cui assegna termine fino al 15 gennaio 2025 per il
deposito delle dichiarazioni reddituali successive a quelle in atti e di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le
indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi alle parti e al ctu nominato dott.ssa Persona_2
[...]
Espletata la disposta consulenza tecnica e sentite le parti, all'udienza del 17/02/2025, all'esito della discussione orale, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che possano e debbano essere recepite le conclusioni del ctu in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi,
logicamente e congruamente motivate, esenti da vizi logico-giuridici, tenuto anche conto delle risposte date dal ctu alle note ed osservazioni di parte.
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori, con disciplina dei tempi di permanenza presso ognuno nei termini, paritetici, indicati in dispositivo e suggeriti dal ctu, residenza anagrafica presso la madre.
Non può, invece, farsi luogo all'assegnazione dell'immobile sito in
Roma Via Verga n. 38 ad alcuno dei due genitori, atteso che la casa,
acquistata dalle parti per essere destinata alla famiglia, è stata di fatto abitata 8
dalle parti medesime solo da febbraio 2022 all'estate 2023, atteso che a settembre 2023 la si è allontanata dal predetto immobile per Parte_1
stabilirsi presso la di lei madre ove abita tuttora unitamente ai suoi due figli,
essendo rimasto a vivere nella casa di Via Verga il casa che CP_1
pertanto non può ritenersi costituire il contesto e l'habitat domestico di riferimento di che, ragionevolmente, non ne ha ricordo, considerata la Per_1
tenera età della bambina che vive altrove da circa un anno e mezzo.
In ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra le parti in causa,
mette conto evidenziare che il ridetto immobile di Via Verga n. 38, pur essendo stato acquistato anche mediante mutuo cointestato ai due genitori il cui rateo mensile ammonta allo stato a poco più di euro 500,00 complessivi,
è intestato solo alla pur avendo il contribuito al suo Parte_1 CP_1
acquisto anche contraendo altri due prestiti utilizzati pure per la ristrutturazione e l'arredamento della casa, per complessivi ulteriori euro
500,00 mensili circa.
La inoltre, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa Parte_1
euro 1.600,00 su dodici mensilità e non è titolare di altri beni immobili,
mentre il è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro CP_1
2.200,00 mensili su dodici mensilità, tenuto anche conto del canone di locazione di un appartamento situato a Melfi, ricevuto in donazione.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto dell'età di dei tempi paritetici di permanenza della stessa presso ciascun Per_1
genitore, percettore dell'assegno unico e universale in ragione di circa euro
100,00 mensili ognuno, dei gravosi oneri di cui è onerato il e CP_1
connessi all'acquisto dell'appartamento di Via Verga n. 38, intestato,
ripetesi, unicamente alla ricorrente, il collegio reputa equo prevedere che 9
ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia durante i tempi di permanenza della stessa presso ognuno, con conseguente cessazione dell'obbligo del di corrispondere l'assegno perequativo CP_1
alla a far data dal mese di marzo 2025 incluso, fermo l'onere di Parte_1
ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Per_1
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1298/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1)affida la figlia minore (Roma, 23/05/2021) in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore terrà con sé
Per_1
a) fino al compimento del sesto anno di età a settimana alterne: a1)
prima settimana: dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore
9.00 in caso di chiusura scolastica del lunedì al mercoledì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura 10
scolastica) e dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore 9.00
in caso di chiusura scolastica del venerdì al lunedì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00); a2) seconda settimana: dall'orario di uscita scolastico ovvero in caso di chiusura scolastica dalle ore 9.00 del mercoledì al venerdì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica);
b) dal compimento del sesto anno di età di la madre la terrà Per_1
con sé dall'orario di uscita scolastico ovvero in caso di chiusura scolastica dalle ore 9.00 del lunedì al mercoledì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); il padre terrà con sé dall'orario di uscita scolastico ovvero in Per_1
caso di chiusura scolastica dalle ore 9.00 del mercoledì al venerdì
mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); ciascun genitore terrà con sé a Per_1
finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore 9.00 del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00);
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
e) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra le parti entro il mese di aprile di ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e Per_1 11
dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
f) ad anni alterni in coincidenza con il giorno del compleanno di la quale trascorrerà in ogni caso e a prescindere dal Per_1
calendario sopra indicato con la madre il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e del di lui compleanno;
3) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i tempi di permanenza della stessa presso ognuno e, Per_1
per l'effetto, dichiara cessato a decorrere dal mese di marzo 2025 incluso l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di mantenimento per Per_1
4) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa Per_1
con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi