Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6565/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]4, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Francesca Agosto (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]4, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Marta Parodi (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11-
12/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 19/09/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
e prende delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale sarà abitata dalla sig.ra e il sig. , con il deposito del Pt_1 Pt_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 presente ricorso, trasferirà la propria residenza presso altra dimora essendo il contratto di locazione intestato alla sola moglie;
- per ciò che attiene la mobilia e tutto ciò che era ivi contenuto all'interno della casa coniugale i Signori e hanno già provveduto concordemente a suddividersi il Pt_2 Pt_1
tutto secondo le proprie richieste.
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti
3. Il Signor corrisponderà interamente il dovuto per ciò che attiene l'imposta TARI Pt_2
relativa al corrente anno 2024
4. Il Signor corrisponderà l'ultima rata dell'utenza gas pari ad euro 307,00 intestata Pt_2
alla Signora e farà pervenire regolare ricevuta di avvenuto pagamento Pt_1
5. La Signora dal canto suo si accollerà ogni spesa relativa alle utenze maturate da Pt_1
maggio 2024 nonché corrisponderà integralmente i canoni di locazione della casa coniugale fino a che vi abiterà.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2015, Numero 392, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3