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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/01/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7134/2022 promossa da:
con l'Avv. SILVESTRI AGOSTINO (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
RAPPRESENTATA DAL con l'Avv. Controparte_1
DIMASI SONIA (PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è inammissibile per violazione del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 32 c.p.c..
Occorre infatti dare atto che la sentenza è stata pubblicata in data 29.4.2022 con conseguente termine ultimo per la costituzione in giudizio in data 29.11.2023.
Nel caso de quo la citazione è stata notificata in data 30.11.2023 e la costituzione dell'attore intervenuta in data 1.12.2023 oltre il termine decadenziale richiamato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'appello.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Velletri, 22 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7134/2022 promossa da:
con l'Avv. SILVESTRI AGOSTINO (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
RAPPRESENTATA DAL con l'Avv. Controparte_1
DIMASI SONIA (PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è inammissibile per violazione del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 32 c.p.c..
Occorre infatti dare atto che la sentenza è stata pubblicata in data 29.4.2022 con conseguente termine ultimo per la costituzione in giudizio in data 29.11.2023.
Nel caso de quo la citazione è stata notificata in data 30.11.2023 e la costituzione dell'attore intervenuta in data 1.12.2023 oltre il termine decadenziale richiamato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'appello.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Velletri, 22 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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